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Questo file di appunti è stato originariamente postato da Fabio al vecchio sito di giurisprudenza di studenti.it<!--mstheme-->
PARTE PRIMA
Libro I - Titolo I - Giudice - Capo I - Giurisdizione
1 Giurisdizione penale - La giurisdizione penale è esercitata dai giudici previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario secondo le norme di questo codice.
2 Cognizione del giudice - I giudice penale risolvere ogni questione da cui dipende la decisione, salvo che sia diversamente stabilito. La decisione del giudice penale che risolve incidentalmente una questione civile, amministrativa o penale non ha efficacia vincolante in nessun altro processo.
3 Questioni pregiudiziali - Quando la decisione dipende dalla risoluzione di una controversia sullo stato di famiglia o di cittadinanza, il giudice, se la questione è seria e se l'azione a norma delle leggi civili è già in corso, può sospendere il processo fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce la questione. L 545h72f a sospensione è disposta con ordinanza soggetta a ricorso per Cassazione. La corte decide in camera di consiglio. 3 la sospensione del processo non impedisce il complimento degli atti urgenti. 4 la sentenza irrevocabile del giudice civile che ha deciso una questione sullo stato di famiglia o di cittadinanza ha efficacia di giudicato nel procedimento penale.
Capo II - Competenza - Sezione I - Disposizione generale
4 Regole per la determinazione della competenza - si ha riguardo alla pena stabilita per ciascun reato consumato o tentato. Non della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, salvo le aggravanti
5 Competenza della corte di assise -a) per i delitti all'ergastolo o reclusione non inferiore nel massimo a 24 anni -b) delitti consumati ex 579, 580, 584, 600, 601, 602 c.p. c) per ogni delitto doloroso se dal fatto è derivata la morte -d) costituzione se ne deriva reclusione non inferiore a 10 anni.
6 Competenza del tribunale - Per i reati non di competenza della corte di assise o del pretore
7 Competenza del pretore - se è stabilita pena detentiva non superiore nel massimo a 4 anni, inoltre per violenza o minaccia a pubblico ufficiale, resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio a un magistrato in udienza, violazione di sigilli aggravata, favoreggiamento reale, maltrattamenti in famiglia, rissa aggravata, omicidio colpo, violazione di domicilio aggravata, futuro aggravato, truffa aggravata, ricettazione.
Sezione III - Competenza per territorio
8 Regole generali - la competenza è determinata dal luogo in cui il reato è stato consumato. Se si tratta di un reato permanente è competente il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la costruzione. Se si tratta di delitto tentato è competente il giudice del luogo in cui è stato compiuto ultimo atto diretto a commettere il delitto.
9 Regole suppletive - Se non si può determinare la competenza ex articolo 8 è competente il giudice del ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione. Se il luogo non è noto è competente il giudice della residenza, dimora, dell' imputato. Se anche così non si può determinare la competenza, è competente il giudice del luogo ove ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha per primo iscritto la notizia di reato nel registro previsto dall'articolo 335.
10 Competenza per reati commessi all'estero - È competente con riguardo alla residenza, dimora, domicilio, arresto, consegna dell' imputato. Nel caso di più imputati il giudice competente per il maggior numero di essi. Altrimenti si può determinare dal luogo in cui il pubblico ministero ha per primo iscritto la notizia nel registro previsto dall'articolo 335. Se il reato è stato commesso in parte all'estero la competenza è determinata a norma degli articoli o 8 e 9.
11 Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati - Sono di competenza dell'ufficio in cui ha sede la Corte di appello nel capoluogo del distretto più vicino, salvo che in questo distretto il magistrato stesso sia venuto successivamente ad esercitare le sue funzioni. In questo caso è competente il giudice che ha sede nel capoluogo di altro distretto più vicino a quello in cui il magistrato esercitava le sue funzioni al momento del fatto. Per i procedimenti connessi primi il punto 1.
Sezione IV - Competenza per connessione
12 Casi di connessione - Si ha se vi è concorso o cooperazione, se la stessa azione ha dato politica a più imputazioni, se i diversi reati sono stati commessi per eseguire o occultare altri o per trarre profitto.
13 Connessione di procedimenti di competenza di giudici onorari e speciali - se alcuni procedimenti connessi appartengono a un giudice ordinario e altri alla corte costituzionale è competente quest'ultima. Tra reati comuni e militari si ha connessione sono solo se il reato comune è più grave, e la competenza sarà del giudice ordinario
14 limiti alla connessione nel caso di reati commessi da minorenni - la connessione non opera tra minorenni e maggiorenni neanche se è lo stesso imputato.
15 competenza per materia determinata dalla connessione - Se procedimenti connessi appartengono alla corte di assise e altri al tribunale o al pretore, è competente la corte di assise. Tra tribunale e pretore è competente il tribunale.
16 Competenza per territorio determinata dalla connessione - In reati connessi tra i vari giudici competenti per territorio è competente il giudice per il reato più grave, e parità quello per il primo reato. Dei reati di concorso o cooperazione commessi in luoghi diversi se dal fatto deriva la morte, è competente il giudice del luogo in cui si è verificato l'evento. I delitti si considerano più gravi delle contravvenzioni e tra i due quello con la pena maggior.
Capo III - Riunione e separazione di processi
17 Riunione di processi - la riunione di processi pendenti nello stesso stato e grado davanti al medesimo giudice può essere disposta quando non pregiudichi la rapida definizione degli stessi dei gravi previsti dall'articolo 12; nei casi di reati commessi da più persone in danno reciproco le une dalle altre; nei casi in cui la prova di un reato o di una circostanza di esso influisce sulla prova di un altro reato o di una circostanza.
18 Separazione di processi - È disposta, salvo che il giudice ritenga la riunione assolutamente necessaria per l'accertamento dei fatti: a) se nell'udienza preliminare, nei confronti di 1 o più imputati o per una o più importazioni è possibile pervenire prontamente alla decisione, mentre nei confronti di altri imputati o per altre importazioni è necessaria acquisire ulteriori informazioni a norma dall'articolo 422; b) se nei confronti di 1 o più imputati o per una o più imputazioni è stata ordinata la sospensione del procedimento, c) se uno o più imputati non sono comparsi al dibattimento per nullità dell'atto di citazione o della sua notificazione, per legittimo impedimento o per mancata conoscenza incolpevole dell'atto di citazione; d) se uno o più difensori di imputati non sono comparsi al dibattimento per mancato avviso ovvero per legittimo impedimento; e) se nei confronti di 1 o più imputati o per una o più imputazioni l'istruzione dibattimentale risulta conclusa, mentre nei confronti di altri imputati o per altre imputazioni è necessario il compimento di ulteriori atti che non consentono di pervenire prontamente alla decisione. Fuori dei casi previsti al comma1, la separazione può essere disposta, sull'accordo delle parti, qualora il giudice ritenga utile ai fini della speditezza del processo.
19 Provvedimenti sulla riunione e separazione - La riunione e la separazione di processi sono disposte con ordinanza, anche d'ufficio, sentite le parti.
Capo IV - PROVVEDIMENTI SULLA GIURISDIZIONE E SULLA COMPETENZA
20 Difetto di giurisdizione - E' rilevato anche d'ufficio
21 Incompetenza
22 Incompetenza dichiarata dal giudice per le indagini preliminari
23 Incompetenza dichiarata nel dibattimento di primo grado -
24 Decisioni del giudice di appello sulla competenza -
25 Effetti delle decisioni della corte di cassazione sulla giurisdizione e sulla competenza -
26 Prove acquisite dal giudice incompetente -
27 Misure cautelari disposte dal giudice incompetente
Capo V - CONFLITTI DI GIURISDIZIONE E DI COMPETENZA
28 Casi di conflitto -
29 Cessazione del conflitto -
30 Proposizione del conflitto -
31 Comunicazione al giudice in conflitto -
32 Risoluzione del conflitto -
Capo VI- CAPACITA' DEL GIUDICE
33 Capacità del giudice -
Capo VII- INCOMPATIBILITA', ASTENSIONE E RICUSAZIONE DEL GIUDICE
34 Incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento -
35 Incompatibilità per ragioni di parentela, affinità o coniugo -
36 Astensione -
37 Ricusazione -
38 Termini e forme per la dichiarazione di ricusazione -
39 Concorso di astensione e di ricusazione -
40 Competenza a decidere sulla ricusazione -
41 Decisione sulla dichiarazione di ricusazione -
42 Provvedimenti in caso di accoglimento della dichiarazione di astensione o ricusazione -
43 Sostituzione del giudice astenuto o ricusato -
44 Sanzioni in caso di inammissibilità o di rigetto della dichiarazione di ricusazione -
Capo VIII - Rimessione del processo
45 Casi di rimessione -
46 Richiesta di rimessione -
47 Effetti della richiesta -
48 Decisione -
49 Nuova richiesta -
TITOLO I - Pubblico ministero
50 Azione penale -
51 Uffici del pubblico ministero - Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale -
52 Astensione -
53 Autonomia del pubblico ministero nell'udienza. Casi di sostituzione -
54 Contrasti negativi tra pubblici ministeri -
54-bis Contrasti positivi tra uffici del pubblico ministero -
54-ter Contrasti tra pubblici ministeri in materia di criminalità organizzata -
TITOLO III - Polizia giudiziaria
55 Funzioni della polizia giudiziaria -
56 Servizi e sezioni di polizia giudiziaria -
57 Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria -
58 Disponibilità della polizia giudiziaria -
59 Subordinazione della polizia giudiziaria -
60 Assunzione della qualità di imputato -
61 Estensione dei diritti e delle garanzie dell'imputato -
62 Divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato -
63 Dichiarazioni indiziati -
64 Regole generali per l'interrogatorio -
65 Interrogatorio nel merito -
66 Verifica dell'indennità personale dell'imputato -
67 Incertezza sull'età dell'imputato -
68 Errore sull'identità fisica dell'imputato -
69 Morte dell'imputato -
70 Accertamenti sulla capacità dell'imputato -
71 Sospensione del procedimento per incapacità dell'imputato -
72 Revoca dell'ordinanza di sospensione -
73 Provvedimenti cautelari -
TITOLO V - Parte civile, responsabile civile e civilmente obbligato per la pena pecuniaria
74 Legittimazione all'azione civile
75 Rapporti tra azione civile e azione penale
76 Costituzione di parte civile
77 Capacità processuale della parte civile
78 Formalità della costituzione di parte civile
79 Termine per la costituzione di parte civile
80 Richiesta di esclusione della parte civile
81 Esclusione di ufficio della parte civile
82 Revoca della costituzione di parte civile
83 Citazione del responsabile civile
84 Costituzione del responsabile civile
85 Intervento volontario del responsabile civile
86 Richiesta di esclusione del responsabile civile
87 Esclusione di ufficio del responsabile civile
88 Effetti dell'ammissione o dell'esclusione della parte civile o del responsabile civile
89 Citazione del civilmente obbligato per la pena pecuniaria
TITOLO VI - Persona offesa dal reato
90 Diritti e facoltà della persona offesa dal reato
91 Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato
92 Consenso della persona offesa
93 Intervento degli enti o delle associazioni
94 Termine per l'intervento
95 Provvedimenti del giudice
TITOLO VII - Difensore
96 Difensoredi fiducia
97 Difensore di ufficio
98 Patrocinio dei non abbienti
99 Estensione al difensore dei diritti dell'imputato
100 Difensore delle altre parti private
101 Difensore della persona offesa
102 Sostituto del difensore
103 Garanzie di libertà del difensore
104 Colloqui del difensore con l'imputato in custodia cautelare
105 Abbandono e rifiuto della difesa
106 Incompatibilità della difesa di più imputati nello stesso procedimento
107 Non accettazione, rinuncia o revoca del difensore
108 Termine per la difesa
LIBRO II - Atti - TITOLO I - Disposizioni generali
109 Lingua degli atti -
110 Sottoscrizione degli atti -
111 Data degli atti -
112 Surrogazione di copie agli originali mancanti -
113 Ricostruzione di atti -
114 Divieto di pubblicazione di atti -
115 Violazione del divieto di pubblicazione -
116 Copie, estratti e certificati -
117 Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del pubblico ministero -
118 Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del ministro dell'interno -
119 Partecipazione del sordo, muto o sordomuto ad atti del procedimento -
120 Testimoni ad atti del procedimento -
121 Memorie e richieste delle parti -
122 Procura speciale per determinati atti -
123 Dichiarazioni e richieste di persone detenute o internate -
124 Obbligo di osservanza delle norme processuali -
TITOLO II - Atti e provvedimenti del giudice
125 Forme dei provvedimenti del giudice -
126 Assistenza al giudice -
127 Procedimento in camera di consiglio -
128 Deposito dei provvedimenti del giudice -
129 Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità -
130 Correzione di errori materiali
131 Poteri coercitivi del giudice -
132 Accompagnamento coattivo dell'imputato -
133 Accompagnamento coattivo di altre persone -
TITOLO III - Documentazione degli atti
134 Modalità di documentazione -
135 Redazione del verbale -
136 Contenuto del verbale -
137 Sottoscrizione del verbale -
138 Trascrizione del verbale redatto con il mezzo della stenotipia -
139 Riproduzione fonografica o audiovisiva -
140 Modalità di documentazione in casi particolari -
141 Dichiarazioni orali delle parti -
141-bis Modalità di documentazione dell'interrogatorio di persona in stato di detenzione -
142 Nullità dei verbali -
TITOLO IV - Traduzione degli atti
143 Nomina dell'interprete -
144 Incapacità e incompatibilità dell'interprete -
145 Ricusazione e astensione dell'interprete -
146 Conferimento dell'incarico -
147 Termine per le traduzioni scritte. Sostituzione dell'interprete -
TITOLO V - Notificazioni
148 Organi e forme delle notificazioni -
149 Notificazioni urgenti a mezzo del telefono e del telegrafo -
150 Forme particolari di notificazione disposte dal giudice -
151 Notificazioni richieste dal pubblico ministero -
152 Notificazioni richieste dalle parti private -
153 Notificazioni e comunicazioni al pubblico ministero -
154 Notificazioni alla persona offesa, alla parte civile, al responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria -
155 Notificazioni per pubblici annunzi alle persone offese -
156 Notificazioni all'imputato detenuto -
157 Prima notificazione all'imputato non detenuto -
158 Prima notificazione all'imputato in servizio militare -
159 Notificazioni all'imputato in caso di irreperibilità -
160 Efficacia del decreto di irreperibilità -
161 Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni -
162 Comunicazione del domicilio dichiarato o del domicilio eletto -
163 Formalità per le notificazioni nel domicilio dichiarato o eletto -
164 Durata del domicilio dichiarato o eletto -
165 Notificazioni all'imputato latitante o evaso -
166 Notificazioni all'imputato interdetto o infermo di mente -
167 Notificazioni ad altri soggetti -
168 Relazione di notificazione -
169 Notificazioni all'imputato all'estero -
170 Notificazioni col mezzo della posta -
171 Nullità delle notificazioni -
TITOLO VI - Termini
172 Regole generali
173 Termini a pena di decadenza. Abbreviazione
174 Prolungamento dei termini di comparazione
175 Restituzione nel termine
176 Effetti della restituzione nel termine
Titolo VII - Nullità
177 Tassatività
178 Nullità di ordine generale
179 Nullità assolute
180 Regime delle altre nullità di ordine generale
181 Nullità relative
182 Deducibilità della nullità
183 Sanatorie generali delle nullità
184 Sanatorie della nullità delle citazioni, degli avvisi e delle notificazioni
185 Effetti della dichiarazione di nullità
186 Inosservanza di norme tributarie
LIBRO III - Prove - TITOLO I - Disposizioni generali
187 Oggetto della prova
188 Libertà morale della persona nell'assunzione della prova
189 Prove non disciplinate dalla legge
190 Diritto della prova
191 Prove illegittimamente acquisite
192 Valutazione della prova
193 Limiti di prova stabiliti dalle leggi civili
TITOLO II - Mezzi di prova - Capo I - Testimonianza
194 Oggetto e limiti della testimonianza
195 Testimonianza indiretta
196 Capacità di testimoniare
197 Incompatibilità con l'ufficio di testimone
198 Obblighi del testimone
199 Facoltà di astensione dei prossimi congiunti
200 Segreto professionale
201 Segreto di ufficio
202 Segreto di Stato
203 Informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza
204 Esclusione del segreto
205 Assunzione della testimonianza del Presidente della Repubblica e di grandi ufficiali dello Stato
206 Assunzione della testimonianza di agenti diplomatici
207 Testimoni sospettati di falsità o reticenza. Testimoni renitenti
Capo II - Esame delle parti
208 Richiesta dell'esame
209 Regole per l'esame
210 Esame di persona imputata in un procedimento connesso
Capo III - Confronti
211 Presupposti del confronto
212 Modalità del confronto
Capo IV - Ricognizioni
213 Ricognizione di persone. Atti preliminari
214 Svolgimento della ricognizione
215 Ricognizione di cose
216 Altre ricognizioni
217 Pluralità di ricognizioni
Capo V - Esperimenti giudiziali
218 Presupposti dell'esperimento giudiziale
219 Modalità dell'esperimento giudiziale
Capo VI - Perizia
220 Oggetto della perizia
221 Nomina del perito
222 Incapacità e incompatibilità del perito
223 Astensione e ricusazione del perito
224 Provvedimenti del giudice
225 Nomina del consulente tecnico
226 Conferimento dell'incarico
227 Relazione peritale
228 Attività del perito
229 Comunicazioni relative alle operazioni peritali
230 Attività dei consulenti tecnici
231 Sostituzione del perito
232 Liquidazione del compenso al perito
233 Consulenza tecnica fuori dei casi di perizia
Capo VII - Documenti
234 Prova documentale
235 Documenti costituenti corpo del reato
236 Documenti relativi al giudizio sulla personalità
237 Acquisizione di documenti provenienti all'imputato
238 Verbali di prove di altri procedimenti
238-bis Sentenze irrevocabili
239 Accertamento della provenienza dei documenti
240 Documenti anonimi
241 Documenti falsi
242 Traduzione di documenti. Trascrizione di nastri magnetofonici
243 Rilascio di copie
TITOLO III - Mezzi di ricerca della prova - Capo I - Ispezioni
244 Casi e forme delle ispezioni
245 Ispezione personale
246 Ispezione di luoghi o di cose
Capo II - Perquisizioni
247 Casi e forme delle perquisizioni
248 Richiesta di consegna
249 Perquisizioni personali
250 Perquisizioni locali
251 Perquisizioni nel domicilio. Limiti temporali
252 Sequestro conseguente a perquisizione
Capo III - Sequestri
253 Oggetto e formalità del sequestro
254 Sequestro di corrispondenza
255 Sequestro presso banche
256 Dovere di esibizione e segreti
257 Riesame del decreto di sequestro
258 Copie dei documenti sequestrati
259 Custodia delle cose sequestrate
260 Apposizione dei sigilli alle cose sequestrate. Cose deperibili
261 Rimozione e riapposizione dei sigilli
262 Durata del sequestro e restituzione delle cose sequestrate
263 Procedimento per la restituzione delle cose sequestrate
264 Provvedimenti in caso di mancata restituzione
265 Spese relative al sequestro penale
Capo IV - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni
266 Limiti di ammissibilità
266-bis Intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche
267 Presupposti e forme del provvedimento
268 Esecuzione delle operazioni
269 Conservazione della documentazione
270 Utilizzazione in altri procedimenti
271 Divieti di utilizzazione
Libro IV - Misure cautelari - TITOLO I - Misure cautelari personali - Capo I - Disposizioni generali
272 Limitazioni alle libertà della persona
273 Condizioni generali di applicabilità delle misure
274 Esigenze cautelari
275 Criteri di scelta delle misure
276 Provvedimenti in caso di trasgressione alle prescrizioni imposte
277 Salvaguardia dei diritti della persona sottoposta a misure cautelari
278 Determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure
279 Giudice competente
Capo II - Misure coercitive
280 Condizioni di applicabilità delle misure coercitive
281 Divieto di espatrio
282 Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria
283 Divieto e obbligo di dimora
284 Arresti domiciliari
285 Custodia cautelare in carcere
286 Custodia cautelare in luogo di cura
286-bis Divieto di custodia cautelare
Capo III - Misure interdittive
287 Condizioni di applicabilità delle misure interdittive
288 Sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori
289 Sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio
290 Divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali
Capo IV - Forma ed esecuzione dei provvedimenti
291 Procedimento applicativo
292 Ordinanza del giudice
293 Adempimenti
294 Interrogativo della persona a misura cautelare personale
295 Verbale di vane ricerche
296 Latitanza
297 Computo dei termini di durata delle misure
298 Sospensione dell'esecuzione delle misure
Capo V - Estinzione delle misure
299 Revoca e sostituzione delle misure
300 Estensione delle misure per effetto della pronuncia di determinate sentenze
301 Estinzione di misure disposte per esigenze probatorie
302 Estinzione della custodia per omesso interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare
303 Termini di durata massima della custodia cautelare
304 Sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare
305 Proroga della custodia cautelare
306 Provvedimenti conseguenti alla estinzione delle misure
307 Provvedimenti in caso di scarcerazione per decorrenza dei termini
308 Termini di durata massima delle misure diverse dalla custodia cautelare
Capo VI - Impugnazioni
309 Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva
310 Appello
311 Ricorso per cassazione
Capo VII - Applicazione provvisoria di misure di sicurezza
312 Condizione di applicabilità
313 Procedimento
314 Presupposti e modalità della decisione
315 Procedimento per la riparazione
TITOLO II - Misure cautelari reali - Capo I - sequestro conservativo
316 Presupposti ed effetti del provvedimento
317 Forma del provvedimento. Competenza
318 Riesame dell'ordinanza di sequestro conservativo
319 Offerta di cauzione
320 Esecuzione sui beni sequestrati
Capo II
321 Oggetto del sequestro preventivo
322 Riesame del decreto di sequestro preventivo
322-bis Appello
323 Perdita di efficacia del sequestro preventivo
Capo III - Impugnazioni
324 Procedimento di riesame
325 Ricorso per cassazione
PARTE SECONDA
- Libro V - Indagini preliminari e udienza preliminare - TITOLO I - Disposizioni preliminari
326 Finalità delle indagini preliminari
327 Direzione delle indagini preliminari
328 Giudice per le indagini preliminari
329 Obbligo del segreto
TITOLO II - Notizia di reato
330 Acquisizione delle notizie di reato
331 Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio
332 Contenuto della denuncia
333 Denuncia da parte di privati
334 Referto
335 Registro delle notizie di reato
TITOLO III - Condizioni di procedibilità
336 Querela
337 Formalità della querela
338 Curatore speciale per la querela
339 Rinuncia alla querela
340 Remissione della querela
341 Istanza di procedimento
342 Richiesta di procedimento
343 Autorizzazione a procedere
344 Richiesta di autorizzazione a procedere
345 Difetto di una condizione di procedibilità. Riproponibilità dell'azione penale
346 Atti compiuti in mancanza di una condizione di procedibilità
TITOLO IV - Attività a iniziativa della polizia giudiziaria
347 Obbligo di riferire la notizia del reato
348 Assicurazione delle fonti di prova
349 Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone
350 Sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini
351 Altre sommarie informazioni
352 Perquisizioni
353 Acquisizione di plichi o di corrispondenza
354 Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro
355 Convalida del sequestro e suo riesame
356 Assistenza del difensore
357 Documentazione dell'attività di polizia giudiziaria
TITOLO V - Attività del pubblico ministero
358 Attività del pubblico ministero
359 Consulenti tecnici del pubblico ministero
360 accertamenti tecnici non ripetibili
361 Individuazione di persone e di cose
362 Assunzione di informazioni
363 Interrogatorio di persona imputata in un procedimento connesso
364 Nomina e assistenza del difensore
365 Atti ai quali il difensore ha diritto di assistere senza avviso
366 Deposito degli atti cui hanno diritto i difensori
367 Memorie e richieste dei difensori
368 Provvedimenti del giudice sulla richiesta di sequestro
369 Informazione di garanzia
370 Atti diretti e atti delegati
371 Rapporti tra uffici del pubblico ministero
371-bis Attività di coordinamento del procuratore nazionale antimafia
372 Avocazione delle indagini
373 Documentazione degli atti
374 Presentazione spontanea
375 Invito a presentarsi
376 Accompagnamento coattivo per procedere a interrogatorio o a confronto
377 Citazioni di persone informate sui fatti
378 Poteri coercitivi del pubblico ministero
TITOLO VI - Arresto in flagranza e fermo
379 Determinazione della pena
380 Arresto obbligatorio in flagranza
381 Arresto facoltativo in flagranza
382 Stato di flagranza
383 Facoltà di arresto da parte dei privati
384 Fermo di indiziato di delitto
385 Divieto di arresto o di fermo in determinate circostanze
386 Doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo
387 Avviso dell'arresto o del fermo ai familiari
388 Interrogatorio dell'arresto o del fermo
389 Casi di immediata liberazione dell'arrestato o del fermato
390 Richiesta di convalida dell'arresto o del fermo
391 Udienza di convalida
TITOLO VII - Incidente probatorio
392 Casi
393 Richiesta
394 Richiesta della persona offesa
395 Presentazione e notificazione della richiesta
396 Deduzioni
397 Differimento dell'incidente probatorio
398 Provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio
399 Accompagnamento coattivo della persona sottoposta alle indagini
400 Provvedimenti per i casi di urgenza
401 Udienza
402 Estinzione dell'incidente probatorio
403 Utilizzabilità nel dibattimento delle prove assunte con incidente probatorio
404 Efficacia dell'incidente probatorio nei confronti della parte civile
TITOLO VIII - Chiusura delle indagini preliminari
405 Inizio dell'azione penale. Forme e termini
406 Proroga del termine
407 Termini di durata massima delle indagini preliminari-
408 Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato
409 Provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione
410 Opposizione alla richiesta di archiviazione
411 Altri casi di archiviazione
412 Avocazione delle indagini preliminari per mancato esercizio dell'azione penale
413 Richiesta della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa dal reato
414 Riapertura delle indagini
415 Reato commesso da persone ignote
TITOLO IX - Udienza preliminare
416 Presentazione della richiesta del pubblico ministero
417 Requisiti formali della richiesta di rinvio a giudizio
418 Fissazione dell'udienza
419 Atti introduttivi
420 Costituzione delle parti
421 Discussione
422 Sommarie informazioni ai fini della decisione
423 Modificazione dell'imputazione
424 Provvedimenti del giudice
425 Sentenza di non luogo a procedere
426 Requisiti della sentenza
427 Condanna del querelante alle spese e ai danni
428 Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere
429 Decreto che dispone il giudizio
430 Attività integrativa di indagine del pubblico ministero
431 Fascicolo per il dibattimento
432 Trasmissione e custodia del fascicolo per il dibattimento
433 Fascicolo del pubblico ministero
TITOLO X - Revoca della sentenza di non luogo a procedere
434 Casi di revoca
435 Richiesta di revoca
436 Provvedimenti del giudice
437 Ricorso per cassazione
Libro VI - Procedimenti speciali - TITOLO I - Giudizio abbreviato
438 Presupposti del giudizio abbreviato
439 Richiesta di giudizio abbreviato
440 Provvedimenti del giudice
441 Svolgimento del giudizio abbreviato
442 Decisione
443 Limiti dell'appello
TITOLO II - Applicazione della pena su richiesta delle parti
444 Applicazione della pena su richiesta
445 Effetti dell'applicazione della pena su richiesta
446 Richiesta di applicazione della pena e consenso
447 Richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari
448 Provvedimenti del giudice
TITOLO III - Giudizio direttissimo
449 Casi e modi del giudizio direttissimo
450 Instaurazione del giudizio direttissimo
451 Svolgimento del giudizio direttissimo
452 Trasformazione del rito
TITOLO IV - Giudizio immediato
453 Casi e modi di giudizio immediato
454 Presentazione della richiesta del pubblico ministero
455 Decisione sulla richiesta di giudizio immediato
456 Decreto di giudizio immediato
457 Trasmissione degli atti
458 Richiesta di giudizio abbreviato
TITOLO V - Procedimento per decreto
459Casi di procedimento per decreto
460 Requisiti del decreto di condanna
461 Opposizione
462 Restituzione nel termine per opporre opposizione
463 Opposizione proposta soltanto da alcuni interessi
464 Giudizio conseguente all'opposizione
Libro VII - Giudizio - TITOLO I - Atti preliminari al dibattimento
465 Atti del presidente del tribunale o della corte di assise
466 Facoltà dei difensori
467 Atti urgenti
468 Citazione di testimoni, periti e consulenti tecnici
469 Proscioglimento prima del dibattimento
TITOLO II - Dibattimento - Capo I - Disposizioni generali
470 Disciplina dell'udienza
471 Pubblicità dell'udienza
472 Casi in cui si procede a porte chiuse
473 Ordine di procedere a porte chiuse
474 Assistenza dell'imputato all'udienza
475 Allontanamento coattivo dell'imputato
476 Reati commessi in udienza
477 Durata a prosecuzione del dibattimento
478 Questioni incidentali
479 Questioni civili o amministrative
480 Verbale di udienza
481 Contenuto del verbale
482 Diritto delle parti in ordine alla documentazione
483 Sottoscrizione e trascrizione del verbale
Capo II - Atti introduttivi
484 Costituzione delle parti
485 Rinnovazione della citazione
486 Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore
487 Contumacia dell'imputato
488 Assenza e allontanamento volontario dell'imputato
489 Dichiarazioni del contumace
490 Accompagnamento coattivo dell'imputato assente o contumace
491 Questioni preliminari
492 Dichiarazione di apertura del dibattimento
493 Esposizione introduttiva e richieste di prova
494 Dichiarazioni spontanee dell'imputato
495 Provvedimenti del giudice in ordine alla prova
Capo III - Istruzione dibattimentale
496 Ordine nell'assunzione delle prove
497 Atti preliminari all'esame dei testimoni
498 Esame diretto e controesame dei testimoni
499 Regole per l'esame testimoniale
500 Contestazioni nell'esame testimoniale
501 Esame dei periti e dei consulenti tecnici
502 Esame a domicilio di testimoni, periti e consulenti tecnici
503 Esame delle parti private
504 Opposizioni nel corso dell'esame dei testimoni
505 Facoltà degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato
506 Poteri del presidente in ordine all'esame dei testimoni e delle parti private
507 Ammissione di nuove prove
508 Provvedimenti conseguenti all'ammissione della perizia nel dibattimento
509 Sospensione del dibattimento per esigenze istruttorie
510 Verbale di assunzione dei mezzi di prova
511 Letture consentite
511-bis Lettura dei verbali di prove di altri procedimenti
512 Lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione
512-bis Lettura di dichiarazioni dal cittadino straniero
513 Lettura delle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare
514 Letture vietate
515 Allegazione di atti al fascicolo per il dibattimento
Capo IV - Nuove contestazioni
516 Modifica della imputazione
517 Reato concorrente e circostanze aggravanti risultanti dal dibattimento
518 Fatto nuovo risultante dal dibattimento
519 Diritti delle parti
520 Nuove contestazioni all'imputato contumace o assente
521 Correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza
522 Nullità della sentenza per difetto di contestazione
Capo V - Discussione finale
523 Svolgimento della discussione
524 Chiusura del dibattimento
TITOLO III - Sentenza - Capo I - Deliberazione
525 Immediatezza della deliberazione
526 Prove utilizzabili ai fini della deliberazione
527 Deliberazione collegiale
528 Lettura del verbale in camera di consiglio
Capo II - Decisione - Sezione I - Sentenza di proscioglimento
529 Sentenza di non doversi procedere
530 Sentenza di assoluzione
531 Dichiarazione di estinzione del reato
532 Provvedimenti sulle misure cautelari personali
Sezione II - Sentenza di condanna
533 Condanna dell'imputato
534 Condanna del civilmente obbligato per la pena pecuniaria
535 Condanna alle spese
536 Pubblicazione della sentenza
537 Pronuncia sulla falsità di documenti
Sezione III - Decisione sulle questioni civili
538 Condanna per la responsabilità civile
539 Condanna generica ai danni e provvisionale
540 Provvisoria cauzione delle disposizioni civili
541 Condanna alle spese relative all'azione civile
542 Condanna del querelante alle spese e ai danni
543 Ordine di pubblicazione della sentenza come riparazione del danno
Capo IV - Atti successivi alla deliberazione
544 Relazione della sentenza -
545 Pubblicazione della sentenza
546 Requisiti della sentenza
547 Correlazione della sentenza
548 Deposito della sentenza
Libro VIII - Procedimento davanti al pretore - TITOLO I - Disposizioni generali
549 Norme applicabili al procedimento davanti al pretore
550 Organi giudiziari nel procedimento davanti al pretore
TITOLO II - Indagini preliminari
551 Incidente probatorio
552 Provvedimenti del giudice
553 Termine di durata delle indagini preliminari
554 Chiusura delle indagini preliminari
TITOLO III - Atti introduttivi del giudizio
555 Decreto di citazione a giudizio
556 Consenso anticipato del pubblico ministero
557 Richiesta di definizione anticipata del procedimento
558 Trasmissione degli atti al pretore
559 Atti urgenti
TITOLO IV - Definizione del procedimento
560 Giudizio abbreviato
561 Udienza per il giudizio abbreviato
562 Trasformazione del rito
563 Applicazione della pena su richiesta
564 Tentativo di conciliazione
565 Procedimento per decreto
566 Convalida dell'arresto e giudizio direttissimo
567 Dibattimento
Libro IX - Impugnazioni - TITOLO I - Disposizioni generali
568 Regole generali
569 Ricorso immediato per cassazione
570 Impugnazione del pubblico ministero
571 Impugnazione dell'imputato
572 Richiesta della parte civile o della persona offesa
573 Impugnazione per i soli interessi civili
574 Impugnazione dell'imputato per gli interessi civili
575 Impugnazione del responsabile civile della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria
576 Impugnazione della parte civile e del querelante
577 Impugnazione della persona offesa per i reati di ingiuria e diffamazione
578 Decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione
579 Impugnazione di sentenza che dispongono misure di sicurezza
580 Conversione del ricorso in appello
581 Forma dell'impugnazione
582 Presentazione dell'impugnazione
583 Spedizione dell'atto di impugnazione
584 Notificazione della impugnazione
585 Termini per l'impugnazione
586 Impugnazione di ordinanze emesse nel dibattimento
587 Estinzione dell'impugnazione
588 Sospensione della esecuzione
589 Rinuncia all'impugnazione
590 Trasmissione di atti in seguito all'impugnazione
591 Inammissibilità dell'impugnazione
592 Condanna alle spese nei giudizi di impugnazione
TITOLO II - Appello
593 Casi di appello
594 Appello del pubblico ministero
595 Appello incidentale
596 Giudice competente
597 Cognizione del giudice di appello
598 Estensione delle norme sul giudizio di primo grado al giudizio di appello
599 Decisioni in camera di consiglio
600 Provvedimenti in ordine all'esecuzione delle condanne civili
601 Atti preliminari al giudizio
602 Dibattimento di appello
603 Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale
604 Questioni di nullità
605 Sentenza
TITOLO III - Ricorso per cassazione - Capo I - Disposizioni generali
606 Casi di ricorso
607 Ricorso dell'imputato
608 Ricorso del pubblico ministero
609 Cognizione della corte di cassazione
Capo II - Procedimento
610 Atti preliminari
611 Procedimento in camera di consiglio
612 Sospensione dell'esecuzione della condanna civile
613 Difensore
614 Dibattimento
Capo III - Sentenza
615 Deliberazione e pubblicazione
616 Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso
617 Motivazione e deposito
618 Decisioni delle sezioni unite
619 Rettificazione di errori non determinanti annullamento
620 Annullamento senza rinvio
621 Effetti dell'annullamento senza rinvio
622 Annullamento della sentenza ai soli effetti civili
623 Annullamento con rinvio
624 Annullamento parziale
625 Provvedimenti conseguenti alla sentenza
626 Effetti della sentenza sui provvedimenti di natura personale o reale
627 Giudizio di rinvio dopo annullamento
628 Impugnabilità della sentenza del giudice di rinvio
TITOLO IV - Revisione
629 Condanne soggette a revisione
630 Casi di revisione
631 Limiti della revisione
632 Soggetti legittimati alla richiesta
633 Forma della richiesta
634 Declaratoria d'inammissibilità
635 Sospensione dell'esecuzione
636 Giudizio di revisione
637 Sentenza
638 Revisione a favore del condannato defunto
639 Provvedimenti in accoglimento della richiesta
640 Impugnabilità della sentenza
641 Effetti dell'inammissibilità o del rigetto
642 Pubblicazione della sentenza di accoglimento della richiesta
643 Riparazione dell'errore giudiziario
644 Riparazione in caso di morte
645 Domanda di riparazione
646 Procedimento e decisione
647 Risarcimento del danno e riparazione
Libro X - Esecuzione - TITOLO I - Giudicato
648 Irrevocabilità delle sentenze e dei decreti
649 Divieto di un secondo giudizio
650 Esecutività delle sentenze e dei decreti penali
651 Efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile o amministrativo di danno
652 Efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile o amministrativo di danno
653 Efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio disciplinare
654 Efficacia della sentenza penale di condanna o di assoluzione in altri giudizi civili o amministrativi
TITOLO II - Esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali
655 Funzioni del pubblico ministero
656 Esecuzione delle pene detentive
657 Computo della custodia cautelare e delle pene espiate senza titolo
658 Esecuzione delle misure di sicurezza ordinate con sentenza
659 Esecuzione di provvedimenti del giudice di sorveglianza
660 Esecuzione delle pene pecuniarie
661 Esecuzione delle sanzioni sostitutive
662 Esecuzione delle pene accessorie
663 Esecuzione di pene concorrenti
664 Esecuzione di altre sanzioni pecuniarie
TITOLO III - Attribuzioni degli organi giurisdizionali - Capo I - Giudice dell'esecuzione
665 Giudice competente
666 Procedimento di esecuzione
667 Dubbio sull'identità fisica della persona detenuta
668 Persona condannata per errore di nome
669 Pluralità di sentenze per il medesimo fatto contro la stessa persona
670 Questioni sul titolo esecutivo
671 Applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato
672 Applicazione dell'amnistia e dell'indulto
673 Revoca della sentenza per abolizione del reato
674 Revoca di altri provvedimenti
675 Falsità di documenti
676 Altre competenze
Capo II - Magistratura di sorveglianza
677 Competenza per territorio
678 Procedimento di sorveglianza
679 Misure di sicurezza
680 Impugnazione di provvedimenti relativi alle misure di sicurezza
681 Provvedimenti relativi alla grazia
682 Liberazione condizionale
683 Riabilitazione
684 Rinvio dell'esecuzione
TITOLO IV - Casellario giudiziale
685 Uffici del casellario giudiziale
686 Iscrizioni nel casellario giudiziale
687 Eliminazione delle iscrizioni
688 Certificati del casellario giudiziale
689 Certificati richiesti dall'interessato
690 Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati
TITOLO V - Spese
691 Anticipazioni delle spese
692 Spese della custodia cautelare
693 Provvedimenti in caso d'insolvibilità
694 Spese per la pubblicazione di sentenze e obbligo di inserzione
695 Questioni sulle spese processuali
Libro XI - Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - TITOLO I - Disposizioni generali
696 Prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale
TITOLO II - Estradizione - Capo I - Estradizione per l'arresto - Sezione I - Procedimento
697 Estradizione e poteri del ministro di grazia e giustizia
698 Reati politici. Tutela dei diritti fondamentali della persona
699 Principio di specialità
700 Documenti a sostegno della domanda
701 Garanzia giurisdizionale
702 Intervento dello stato richiedente
703 Accertamenti del procuratore generale
704 Procedimento davanti alla corte di appello
705 Condizioni per la decisione
706 Ricorso per cassazione
707 Rinnovo della domanda di estradizione
708 Provvedimento di estradizione. Consegna
709 Sospensione della consegna. Consegna temporanea. Esecuzione all'estero
710 Estensione dell'estradizione concessa
711 Riestradizione
712 Transito
713 Misure di sicurezza applicate all'estradato
Sezione II - Misure cautelari
714 Misure coercitive e sequestro
715 Applicazione provvisoria di misure cautelari
716 Arresto da parte della polizia giudiziaria
717 Audizione della persona sottoposta a una misura coercitiva
718 Revoca e sostituzione delle misure
719 Impugnazione dei provvedimenti relativi alle misure cautelari
Capo II - Estradizione dall'estero
720 Domanda di estradizione
721 Principio di specialità
722 Custodia cautelare all'estero
TITOLO III - Rogatorie internazionali - Capo I - Rogatorie dall'estero
723 Poteri del ministro di grazia e giustizia
724 Procedimento in sede giurisdizionale
725 Esecuzione delle rogatorie
726 Citazione di testimoni a richiesta dell'autorità straniera
Capo II - Rogatorie all'estero
727 Trasmissione di rogatorie ad autorità straniere
728 Immunità temporanea della persona citata
729 Utilizzabilità degli atti assunti per rogatoria
TITOLO IV - Effetti delle sentenze penali straniere. Esecuzione all'estero di sentenze penali italiane -
Capo I - Effetti delle sentenze penali straniere
730 Riconoscimento delle sentenze penali straniere per gli effetti previsti dal codice penale
731 Riconoscimento delle sentenze penali straniere a norma di accordi internazionali
732 Riconoscimento delle sentenze penali straniere per effetti civili
733 Presupposti del riconoscimento
734 Deliberazione della corte di appello
735 Determinazione della pena ed ordine di confisca
735-bis Confisca consistente nella imposizione del pagamento di una somma di denaro
736 Misure coercitive
737 Sequestro
737-bis Indagini e sequestro a fini di confisca
738 Esecuzione conseguente al riconoscimento
739 Divieto di estradizione e di nuovo procedimento
740 Esecuzione della pena pecuniaria e devoluzione di cose confiscate
741 Procedimento relativo al riconoscimento delle disposizioni civili di sentenze penali straniere
Capo II - Esecuzione all'estero di sentenze penali italiane
742 Poteri del ministro di grazia e giustizia e presupposti dell'esecuzione all'estero
743 Deliberazione della corte di appello
744 Limiti dell'esecuzione della condanna all'estero
745 Richiesta di misure cautelari all'estero
746 Effetti sull'esecuzione nello Stato
Cap I
NOZIONI FONDAMENTALI
1. Considerazioni preliminari. (p1)
Il giudice provvede alla posizione della norma giuridica e del fatto, così si potrebbe ritenere che il vocabolo "prova" concerna ambedue le tematiche.
Nell'abituale linguaggio giuridico, la parola prova indica il processo di fissazione del fatto. In generale lo studio della prova trova collocazione sui piani dei criteri e degli strumenti utilizzati dal giudice per conseguire l'acquisizione del materiale fattuale.
La ricerca sulla prova deve svilupparsi adeguandosi anche alle esigenze del settore filosofico-scientifico contemporaneo definito come epistemologia giudiziaria, oltre che al tradizionale ambito giuridico-positivo.
2. Prova, giudizio e verità. (3)
Rapporto tra Prova Giudizio Verità (3): inizialmente è stato percepito solo il nesso tra (1) visto come strumento utilizzato e (2) come l'attività intellettiva impiegata.
Nel corso della lunga gestazione del codice del 1988, non sono mancati i riferimenti al dualismo verità materiale e verità formale, ma solo dopo la sua entrata in vigore ci si è posti alcuni quesiti: "se la prova serve al giudizio, il giudizio a cosa serve? Per risolvere la controversia si attua la legge del caso concreto o si accerta la verità? ...e quale verità?"
Sulla ricerca della verità hanno agito forze contrarie al nuovo codice di rito penale, non comprendendo, forse volutamente, lo spirito del sistema processuale conseguente alla Legge Delega 16 febbraio 1987 n.81.
Ci si richiama al principio di NON DISPERSIONE PROBATORIA che si basa sull'affermazione che "il fine primario del processo penale non può che rimanere quello della ricerca della verità" (che non è però il mito dell'assoluta verità).
Rammento il principio di indeterminazione di Heinsenberg (1927- il metodo scientifico...diviene consapevole...che il suo intervento modifica e trasforma il suo oggetto...che il metodo non può più separarsi dall'oggetto) e la prova di Godel (1931 - ha dimostrato nell'ambito dell'aritmetica di proposizioni indecidibili), tramite i quali furono raggiunti risultati tali da eliminare qualsiasi illusione sull'attinguibilità di scienze assolute, ma l'affermarsi della ricerca critica della verità. Si deve riconoscere che il ragionamento del giudice è intessuto di elementi definibili secondo schemi di qualificazione quasi logici, topici o retorici, non ad una struttura esclusivamente logica-deduttiva.
La verità fattuale in ambito processuale è il fondamento di una decisione giusta, non è fine ultimo del processo, ma il presupposto per poter decidere quale sia la legge applicabile al caso concreto. Ciò che concerne la giurisdizione è una verità giudiziale contestuale e funzionale. La ricostruzione fattuale deve essere conforme ad una verità che non può assurgere a meta ultima e assoluta, ma va considerata come insieme delle forze individuali e collettive che interagiscono nello svolgimento processuale.
3. Processo come verbalizzazione dell'esperienza, prova in senso lato e thema probandum (fatto principale, fatti primari e fatti semplici). (p8)
Sono errori ritenere che: 1) "la prova verta su un fatto", perché non si può provare un fatto a posteriori, ma è semmai possibile esperirlo o contestarlo al momento del suo verificarsi. 2) non si può parlare di "prova dell'affermazione (della verità) di un fatto", un fatto è o non è, solo la sua enunciazione può essere vera o falsa. 1) e 2) possono essere usate solo come abbreviazione di "prova della verità dell'affermazione di esistenza di un fatto".
La prova non riguarda un fatto, ma un asserto, essa è intesa in senso lato come "quel meccanismo, quell'insieme di elementi ed attività aventi la funzione di consentire all'accertamento della verità o meno di uno degli enunciati fattuali integranti il thema probandum che è composto dall'insieme delle proposizioni rappresentative del "fatto" giuridicamente rilevante e concernenti perciò non solo il fatto principale, ma anche i fatti primari e i fatti semplici .
4. Concezione semantica della verità e oggetto di prova. (p10)
Attraverso il processo si cerca di ottenere una ricostruzione fattuale che raggiunga la maggiore approssimazione possibile alla "realtà".
Ciò su cui verte ciascuna prova è sempre la verità o no di un'affermazione, che costituisce pertanto il vero e proprio oggetto di prova; vi è dunque un unico thema probandum, mentre vi sono tanti oggetti di prova quante sono le singole prove dedotte!
L'affermazione probatoria risulta vera solo in funzione di un confronto effettuato non con il fatto cui si riferisce, ma con un altro enunciato, verificandosi quindi che le due asserzioni coincidono.
5. La dialettica probatoria (esterna e interna). (p13)
La scienza giuridico-processuale viene agevolata dal superamento della contrapposizione tra "concezione classica" della prova come argomentum e "concezione moderna" della prova come induzione.
Il fatto non viene mai accertato nella sua datità (data del fatto), di esso viene ottenuta una definitiva ricostruzione attraverso l'accertamento della verità delle contrapposte enunciazioni delle parti. L'esito del processo scaturisce da un'attiva partecipazione di tutti i soggetti processuali che intervengono con la loro personalità e da diverse prospettive.
Duplice è l'andamento della dialettica probatoria
Dialettica probatoria esterna: qui, il riferimento dialogico trova una sua manifestazione nel contesto della stessa scena processuale, dove si rende palese l'intenzione di considerare lo "scambio di proposte di risposte e di repliche". Attualmente in forza dell'art.546 comma1 lett.e c.p.p il giudice rifiutando di soppesare le ragioni del pro e del contro, si espone al controllo tecnico, in sede di impugnazione e quindi alla censura.
Dialettica probatoria interna: qui si sposta l'attenzione sul procedimento conoscitivo impiegato dall'organo procedente, il quale determina il proprio convincimento attraverso un succedersi dialettico di decisioni parziali, poiché "attraverso una serie di sistemazioni intermedie si raggiunge la sistemazione finale. Lo stesso legislatore ad es. evidenzia come la ricerca giudiziale proceda per "tentativo o errore", definendo inizialmente l'ambito di indagine, provvedendo eventualmente ad una sua modifica con un ampliamento o una restrizione delle attività istruttorie (art.190 c.p.p).
Il legislatore, evidenziando il necessario collegamento tra 1)e 2), contempla che, prima di emanare qualsiasi ordinanza comportante il diniego di acquisizioni probatorie, sia attuato il contraddittorio tra le parti.
L'aspetto argomentativo-retorico intende rendere consapevoli dell'ineliminabile momento in cui si esprimono le soggettività del giudice e delle parti, offrendo, il proprio contributo di ricerca e di scelta degli elementi considerati necessari per la migliore ricostruzione del fatto.
6. Il relativismo probatorio. (p18)
La normativa del nuovo codice ha originato una ricorrente, ma fuorviante affermazione, secondo cui, nel nuovo sistema la prova si formerebbe solo in dibattimento o in quella sua anticipazione costituita dall'incidente probatorio. Ma gnoseologicamente: ad es. i procedimenti relativi alle perizie, alle ricognizioni, alle testimonianze corrispondono a quelli inerenti agli "accertamenti tecnici non ripetibili", ci si trova infatti comunque di fronte a una prova (si ricordi: in senso lato).
Un caso di CARENTE DIALETTICITA' PROBATORIA è costituita nel caso in cui il contraddittorio sia differito, ossia, venga assicurato per l'esame della fonte di prova personale, ma non sia contemplato contestualmente all'effettuazione della dichiarazione di cui è consentito l'impiego nel momento decisorio (la Corte Europea dei diritti dell'uomo è orientata all'utilizzabilità di deposizioni risalenti alla fase istruttoria anteriore al dibattimento, purché sia concessa all'accusato un'occasione adeguata di contestare una testimonianza a carico e di interrogarne l'autore, al momento della deposizione o più tardi).
Risulta così interamente intelligibile la trasformazione di quanto ottenuto durante le indagini o l'udienza preliminari in risultanze pienamente efficaci per fondere la pronuncia sul merito dell'imputazione in ipotesi come l'applicazione della pena su richiesta delle parti o il giudizio abbreviato, oppure come il procedimento per decreto; così si può evitare al legislatore una censura troppo severa per aver usato il termine "prove" anche relativamente alle attività conoscitive svolte in sede di udienza preliminare, con riguardo al momento della loro esecuzione e perciò senza cognizione delle (future) scelte processuali.
Cap II
LINEAMENTI STRUTTURALI
1. I momenti costitutivi della sequenza probatoria (specialmente: l'elemento, la fonte, il mezzo e il risultato di prova); il principio di acquisizione processuale. (p25)
Il termine "prova" è usato in ambito giuridico con riguardo ad oggetti tra loro differenti, così, procedendo su di un piano il più possibile dipendente dai comportamenti volontari dei soggetti processuali, si riuscirà a individuare ogni momento in cui appare strutturalmente scindibile la sequenza probatoria che è l'insieme delle componenti, le quali, nella loro successione, costituiscono il fenomeno probatorio. Ricordo che genus = prova in senso lato; species = prova in senso stretto; indizio = presunzione semplice.
Il più importante momento costitutivo della sequenza probatoria è: l'elemento di prova, ad es. la dichiarazione testimoniale, caratteristica dell'oggetto sequestrato, espressione contenuta in un documento ecc. La fonte di prova (personale o reale) è l'oggetto da cui può derivare almeno un elemento di prova. Il mezzo di prova è l'attività attraverso cui viene introdotto almeno un elemento di prova. Su questa base il giudice svolge un procedimento intellettivo il cui esito sarà il risultato di prova.
Nel momento decisorio si farà il confronto tra enunciati fattuali. La prova dà esito positivo se si verifica la coincidenza tra affermazione probatoria e risultato di prova viceversa la prova sarà fallita! Tramite il principio di acquisizione processuale il giudice può usare le risultanze probatorie anche per scopi diversi da quelli cui miravano le parti producenti.
2. Le massime d'esperienza: loro natura e funzione. (p29)
Tra gli strumenti conoscitivi utilizzati dal giudice ricordo le massime di esperienza, formulabili da tutte le persone sane di mente e di media cultura. Esse sono paragonabili ai criteri di valutazione utilizzati per vagliare il fondamento della prova; sono intese come definizioni o giudizi ipotetici di contenuto generale, indipendenti dal caso concreto da decidersi nel processo, ma autonome rispetto ai singoli casi dalla cui osservazione sono tratte. La generalizzazione che viene fatta con la massima d'esperienza, viene ottenuta attraverso l'individuazione dei "caratteri comuni" presupposti come eventi passati assunti come dati di partenza. Ricordo il metodo induttivo usato dai giudici di common law per reperire la norma regolatrice del caso dedotto in giudizio, sulla base di decisioni di casi analoghi; l'erronea concezione fin qui illustrata delle massime di esperienza comporterebbe che in realtà nella soluzione del caso è già presente la premessa maggiore. La massima di esperienza può fungere solo da premessa maggiore di un procedimento gnoseologico, ma la cui conclusione si caratterizza per la sua ipoteticità congetturale carente di univocità e soggetta a falsificazione (procedimento fondato su premesse probabili). Le massime di esperienza consentono il ricorso ad una pluralità di prospettive significative per l'indagine, esse forniscono al giudice una serie di topoi utilizzabili quali premesse per la soluzione di diversi problemi che si trova a dover affrontare.
3. Le leggi logiche e scientifiche: loro distinzione dalle massime d'esperienza. (p33)
Le leggi logiche, sono conoscenze intrinsecamente universali, esse non possono quindi essere disapplicate nel corso dello svolgimento processuale.
Le leggi scientifiche non probabilistiche, sono equiparate alle massime di esperienza al riguardo della garanzia conoscitiva; esse condurrebbero il giudice all'uso di calcoli numerici analoghi a quelli utilizzati nei sistemi di prova legale. Sia le massime di esperienza che le leggi scientifiche si formano su di un procedimento induttivo concludentesi con una generalizzazione di dati empirici.
Tra le due vi è però una differenza sostanziale che consiste nella peculiarità delle leggi scientifiche di essere inserite in un sistema di asserti generalmente accettato, a differenza delle massime di esperienza che vengono riconosciute come sussistenti o no ciascuna indipendentemente dalle altre. Inoltre le massime di esperienza possono essere oltre che utilizzate, anche costruite o reperite dall'organo giudicante; le leggi scientifiche sono indipendenti dal caso concreto oggetto di indagine, così che non è consentito al giudice applicarle; il giudice deve essere un consumatore e non un produttore di leggi scientifiche!
4. I fatti notori, probatori e secondari. (p36)
I fatti notori (a differenza delle massime di esperienza e delle leggi scientifiche) concernono accadimenti individuali, storicamente precisati e non ipotizzabili a regole generali.
Notorietà e verità sono due elementi diversi anche se tendono a coincidere.
Attualmente il fatto notorio concerne l'affermazione o la negazione di un evento, la cui fondatezza può essere riconosciuta con maggiore facilità che per altre asserzioni giudizialmente rilevanti.
La funzione del fatto notorio è analoga a quella dell'elemento di prova, il loro comune genus è quello dei fatti probatori, i quali vengono a loro volta inclusi nel più ampio insieme dei fatti secondari, nel quale rientrano pure le componenti della sequenza probatoria indicate come "fonte di prova" e "mezzo di prova". (essi non possono fare parte del "fatto giuridicamente rilevante, distinguendosi così da quelli principali, primari e semplici)
5. La funzione sterilmente nomenclatoria delle tradizionali classificazioni probatorie. (p39)
Sin dall'antichità si sono operati tentativi per porre una classificazione all'interno del sistema probatorio, attraverso l'impiego di parametri che si riferiscono a tipologie desuete e inutilizzabili nella concreta vita giudiziaria, riducentesi ad una sterile elencazione di definizioni lessicali.
Così gli stessi termini oppositivi con cui le prove vengono definite (storiche o logiche, dirette o indirette, generiche o specifiche, ecc.) sono divergenti a seconda della prospettiva assunta dai diversi autori, rischiando così di far capire che alle parti non interessa il tipo di prova, ma importa loro sapere che essa abbia fondamenta tali da essere intersoggettivamente applicabile e razionalmente sostenibile. L'attività classificatrice del fenomeno probatorio, per essere feconda e non solo nomenclatoria, deve essere finalizzata a chiarire aspetti epistemologici del fenomeno probatorio, per conseguire risultati nella concreta esperienza giudiziaria.
6. Il rilievo epistemologico della distinzione tra prova rappresentativa e prova critica. (p41)
Sebbene non si possa negare che anche nella prova critica, il fatto rappresentativo da cui si deduce il fatto oggetto della prova (attività critica) è a sua volta oggetto di rappresentazione (attività storiografica) e che dunque le due specie di prova non si confondono, ma si incrociano, formando spesso un groviglio.
Nella prova rappresentativa l'elemento raffigura "facendolo presente" il risultato di prova; mentre nella prova critica ciò che viene delineato dall'elemento di prova è diverso dal risultato dal risultato di prova da confrontare con l'affermazione probatoria. Caratteristica comune delle due prove è la necessità di conclusione!
7. Prova in senso stretto e indizio. (p44)
La distinzione tra prova in seno stretto e indizio (o presunzione semplice) concerne la modalità logica della conclusione successiva all'inferenza fondata sull'elemento di prova. Tutte e due vengono impiegate per la verifica di un enunciato fattuale integrativo del thema probandum, ma soltanto nella prova in senso stretto il passaggio dall'elemento al risultato di prova è univocamente determinato, ciò perché nella prova in senso stretto la conclusione inferenziale si ottiene utilizzando solo leggi logiche o scientifiche, non probabilistiche, mentre nell'indizio vi è l'applicazione delle massime di esperienza, nulle sotto l'aspetto logico!
Mentre durante l'esperimento probatorio non si può sapere se si otterrà una prova in senso stretto o un indizio, tale incertezza non sussiste più una volta conseguito l'elemento di prova: fissata la premessa della relativa inferenza, infatti, si è ormai in grado di definire come necessario o come soltanto possibile l'elemento di prova.
Risulta opportuno distinguere linguisticamente le premesse, gli sviluppi, le conclusioni del procedimento intellettivo del giudice: l'elemento prova costituisce il genus al cui interno si collocano le species dell'elemento probatorio e di quello indiziario a seconda che ci si riferisca alla prova in senso stretto o all'indizio; così come nell'ambito del genus rappresentato dal risultato di prova si differenziano le species del risultato probatorio e del risultato indiziario quali conseguenze, rispettivamente, di un'inferenza probatoria o indiziaria.
8. Indizio (anche con riguardo ai provvedimenti cautelari) e sospetto. (p47)
L'indizio ha minore efficacia dimostrativa rispetto alla prova, mentre ne ha maggiore rispetto al semplice sospetto. I confini tra sospetto e la certezza prodotta dall' indizio sono molto sottili, e il passarli dipende dall'arbitrio del giudice. Il sospetto costituisce il dato di partenza più lontano e più debole dell'elemento indiziario che può condurre all'elemento di prova.
(vedi a proposit gli art.116 c.p.p., 63 c.p.p, 273 c.p.p, 192 c.p.p; e libro pag. 49\50)
Cap III
METODO GIUDIZIARIO E ACQUISIZIONE PROBATORIA
1. Il procedimento probatorio.(p51)
Il procedimento probatorio è distinguibile in due stadi:
1) il magistrato, ex officio o su domanda di parte, provvede alla decisione relativa all'ammissione della fonte e/o del mezzo di prova.
2) in caso di deliberazione positiva, si procede all'operazione di concreta immissione dell'elemento di prova tra i dati utilizzabili per la pronuncia, attraverso l'assunzione della fonte e/o del mezzo di prova.
L'insieme delle fasi ammissive e assuntive, determina l'ambito specifico del procedimento probatorio, relativo al regime dell'acquisizione dell'elemento e/o della fonte di prova.
Il comportamento volto ad affermare l'esistenza di una fonte di prova reputata utile alla ricostruzione giudiziale integra una indicazione probatoria, normalmente associata alla contestuale richiesta probatoria. Questa inoltre può essere accompagnata dalla offerta probatoria, peculiare alla prova precostituita e materialmente consistente nel deposito di cose o nella produzione di documenti (l'offerta è comunque sottoposta a ratifica giudiziale).
La distinzione tra sequenza e procedimento probatori, apparentemente già intuita da chi differenziava "prove nel senso di procedimento di prova e prove nel senso di contenuto di prova", non esclude l'esistenza di una loro intima connessione. Così si può sostenere che la sequenza rappresenta la materia disciplinata dalla forma del procedimento; occorre riconoscere che sono proprio le regole procedimentali a determinare il proprio "oggetto".
2. Il metodo probatorio giudiziario. (p54)
In ambito probatorio è inevitabile un intervento legislativo riguardante la disciplina del modus procedendi relativo all'attività conoscitiva.
La mancanza di prescrizioni in argomento toglierebbe alle prove penali la loro essenziale caratteristica di "atti legittimi", riducendo ad un insieme di comportamenti arbitrari.
Il metodo probatorio giudiziario si sviluppa lungo 3 direttrici con lo scopo di: 1) limitare l'oggetto di prova o i mezzi con i quali eseguirsi la prova 2) tracciare il relativo procedimento 3) prestabilire il valore di prova.
Nelle regole probatorie legali, infatti si riscontra un fondamento che può essere sia epistemologico che politico, volta a volta prevalendo l'esigenza di determinare esplicitamente un metodo per " guidare il giudice alla ricerca (art. 103 /197 c.p.p).
L'intera disciplina probatoria processualpenalistica non contempla solo "norme di garanzia", essa intende anche stabilire assetti gerarchici tra valori processuali ed extraprocessuali regolando i modi per risolvere eventuali collisioni tra di essi. La distinzione tra verità formale e materiale, considerate rispettivamente tipiche del processo civile e penale in relazione alla loro differente disciplina probatoria, non sia che "ein blosser Wortstreit" ("solo una lite di parole"), se mai usato a scopi ideologici per giustificare, attraverso lo schermo della "verità materiale", limitazioni al diritto di difesa e elusioni di regole probatorie garantistiche.
3. Verosimiglianza e pertinenza probatorie (p58)
La verifica dell'oggetto di prova si ottiene secondo due prospettive, delle quali la prima è ricollegabile alla dialettica interna. Sono una serie di valutazioni dettate dall'esigenza di vagliare le prospettazioni probatorie al fine di evitare la violazione dei più elementari criteri di razionalità processuale.
Solo verosimiglianza/pertinenza /rilevanza probatoria, esercitano i loro effetti anteriormente all'instaurazione del procedimento probatorio, mentre la concludenza riguarda più precisamente la fase decisoria.
Solo verosimiglianza e pertinenza vertono sull'affermazione del fatto e lo afferma come storicamente già avvenuto. La differenza tra le due trova il suo fondamento nella circostanza che la prima, comporta un preliminare impiego di leggi logiche e scientifiche non probabilistiche od eccezionalmente di massime di esperienza applicate all'aspetto storico dell'enunciato fattuale.
Esempio incisivo di applicazione della valutazione di verosimiglianza probatoria è il caso in cui X accusa Y di avergli devastato le messi scatenandogli sui campi tuoni e grandine mandati da Satana con il quale aveva dei patti e indica relativi testimoni; l'assunto non costituisce tema proponibile, ma nulla osterà a testimonianze o indagini peritali su simili "maleficia", poiché il patrimonio epistemologico è storicamente determinato.
La pertinenza probatoria comporta un ulteriore giudizio necessariamente inserito in coordinate giuridiche attinenti alla relazione tra singolo oggetto di prova e regiudicandola poiché frustra probatur quod probatum non relevat. Se tutto ciò che è pertinente è anche verosimile, non è vero il contrario, poiché non sempre ad un preliminare giudizio positivo di verosimiglianza consegue quello di pertinenza!
4. La rilevanza probatoria. (p62)
Il giudizio di rilevanza probatoria attiene alla delimitazione non degli oggetti, bensì delle fonti e/o dei mezzi di prova, di cui occorre accertare l'idoneità e la necessità rispetto alla verificabilità dell'affermazione probatoria ritenuta verosimile e pertinente. Tali fonti e/o mezzi di prova siano rilevanti per un verso qualora siano idonei ad introdurre nel processo elementi di prova da cui possano inferirsi risultati costituiti da proposizioni che siano in grado di confermarla o smentirla; per l'altro verso qualora non si rivelino generatori di ridondanza, nel senso che la loro funzione non sarebbe diversa dal ribadire quanto già conseguito con prove precedenti.
I giudizi di verosimiglianza, pertinenza, rilevanza, si atteggiano in maniera parzialmente diversa dal consueto con riferimento all'esercizio del diritto alla prova contraria (art.468/495 c.p.p); per tale prova non possono essere messe in discussione né la verosimiglianza né la pertinenza del suo oggetto, già reputate sussistenti per la prova diretta.
Ricordo l'art.2 n.69 e 75 legge delega 16 Febbraio1987 n.81, dove si sancisce il diritto delle parti ad ottenere gli esperimenti probatori richiesti " salvi i casi manifesti di estraneità ed irrilevanza "e poi lo si ribadisce con particolare riferimento al diritto alla prova contraria "salvo che risulti superfluo" assumerla (vedi art. 190/ 468/ 495/ 348/ 190/ 292/393/ 253/348/499 c.p.p)
5. Le regole di acquisizione probatoria. (p65)
Non è infatti sufficiente il superamento dell'esame di verosimiglianza, pertinenza e rilevanze probatorie per ritenere legittima la scelta di compiere un determinato atto. Se un teste possa essere esaminato o un documento sequestrato, queste problematiche possono concernere anche al dovuto rispetto degli adempimenti prescritti per lo svolgimento del sub-procedimento ammissivo (come quello previsto dall'art.468c.p.p) oppure alla compatibilità con l'ordinamento della fonte e/o del mezzo di prova in quanto tali; si parla così di ammissione probatoria in senso lato, "I secondo quanto avviene nell'art.190 dove il legislatore si riferisce sia alle "prove...che manifestamente sono superflue o irrilevanti" sia a quelle " vietate dalla legge"; ed è in quest'ultimo caso che si utilizza in maniera peculiare la locuzione regole di ammissione probatoria, talvolta collegato a restrizioni negli strumenti di verifica di determinati oggetti di prova o, eccezionalmente, a divieti di svolgere indagini su particolari argomenti (es. "voci correnti nel pubblico" di cui art. 194/ 234 c.p.p)
Il legislatore non solo individua i criteri peculiari inerenti al giudizio di ammissibilità probatoria, ma determina il quomodo dell'esperimento conoscitivo impiegato attraverso la predisposizione di apposite regole di assunzione probatoria, che, unitamente a quelle di ammissione probatoria costituiscono le REGOLE DI ACQUISIZIONE PROBATORIA, per le quali violazioni dei relativi divieti comporta l'inutilizzabilità prevista dall'art.191c.p.p (sono regole che riguardano il profilo oggettivo del fenomeno probatorio).
6. Il diritto alla prova. (p67)
Criteri di verosimiglianza, pertinenza, rilevanza probatorie, regole di acquisizione probatoria, non possono prescindere dal rispetto del diritto alla prova o "diritto di difendersi provando" che spetta anche all'accusa in condizioni di parità con l'imputato!
Il diritto alla prova implica, per chi ne è titolare, non solo il diritto all'ammissione di un esperimento probatorio rilevante su un oggetto di prova verosimile e pertinente, ma anche quelli effettivi alla sua assunzione in contraddittorio e alla valutazione dei suoi esiti. Il diritto alla prova non va confuso con un divieto di acquisizione probatoria ex officio, comporta tuttavia la possibilità elle parti di contestare l'ammissibilità dell'esperimento gnoseologico voluto dal primo, di partecipare alla sua assunzione, di discuterne la sua efficacia persuasiva prima della decisione di ottenere l'acquisizione di prove contrarie .
Nell'ambito delle indagini preliminari, il diritto alla prova è sostanzialmente vanificato da quella giurisprudenza che lo riduce ad una mera sollecitazione al pubblico ministero affinché assuma tutti i dati utili individuati dalla difesa.
Faccio alcuni riferimenti al quadro normativo: diritto alla prova contraria art.468/495 c.p.p, prova decisiva art.606 c.p.p, ammissibilità di prove non potute chiedere tempestivamente art.493 c.p.p, prova orale art.498/504 c.p.p, dibattimento in appello 603 c.p.p ....questo quadro normativo è stato gravemente deteriorato dall'art.3 d.l 8 giugno 1992 n.306 conv.in l. 7 agosto 1992 n.365 attraverso l'inserimento nel tessuto codicistico dell'art190-bis c.p.p e la corrispondente modifica dell'art.495 comma1 c.p.
Vengono mutati i parametri cui il giudice deve ispirarsi nell'emanazione del provvedimento di ammissione probatoria, attualmente, se concernente l'esame di un testimone o di un imputato di reato connesso o collegato ex art.210 c.p.p le cui dichiarazioni siano state rese in sede di incidente probatorio o raccolte in verbali poi acquisiti ai sensi dell'art.238c.p.p, occorre che la richiesta probatoria sia ritenuta dal giudice "assolutamente necessaria".
7 Le prove atipiche o innominate. (p73)
Le prove atipiche o innominate sono quelle non incluse nel sistema codicistico, ma diverse da quelle difformi dal modello legale; il diritto alla prova è stato invocato per risolvere il problema concernente la loro ammissibilità o no. Tuttavia il diritto alla prova, "comporta la regola fondamentale ...che tutte le prove rilevanti debbano considerarsi per ciò stesso ammissibili, salvo che norme particolari ne prevedano la esclusione".
Il legislatore ha inteso risolvere la questione, discussa sotto la vigenza del cod. p.p del 1930, sulla presenza nell'ordinamento di un principio di libertà di mezzi di prova, la cui esistenza era contestata da chi sosteneva che il sistema fosse ispirato all'opposto principio di tassatività dei medesimi, anche per evitare la "costituzione di una specie di zona franca per l'accertamento del fatto".
Restano le perplessità suscitate dalla circostanza che, salva l'esclusione del pregiudizio alla libertà morale della persona, manca qualsiasi "regolamentazione del potere del giudice nell'assunzione della prova innominata", con il rischio per la difesa di non potersi esprimere in tale fase con quella incisività reclamata dall'art.24 comma2 cost.
Cap IV
METODO GIUDIZIARIO E VALUTAZIONE PROBATORIA
1. La concludenza probatoria (con sua distinzione dalla codicistica "decisività probatoria"). (p77)
Il giudizio assertorio di concludenza probatoria verte sull'idoneità e la sufficienza sia dei fatti secondari sottoposti all'attenzione del giudice che dei conseguenti risultati di prova e delle relative inferenze a servire per il definitivo giudizio di verità sull'affermazione rappresentativa della res in iudicium deducta e fondativa della domanda giudiziale.
Così la prova come uno strumento gnoseologico diventa "prova come epilogo conoscitivo", denominato conclusione probatoria e posto alla base della ricostruzione giudiziale del fatto.
Caratteristica peculiare della decisività probatoria è di concernere un giudizio effettuato in via ipotetica per la mancanza dell'esperimento probatorio, ma al momento di quella che, sebbene di legittimità, è pur sempre una pronuncia.
Dall'art.422 c.p.p comma2, rileviamo che la "decisività probatoria " ha una funzione specificatrice della generale rilevanza delle fonti e/o dei mezzi di prova postulata dall'art.190 c.p.p comma 1: al loro riguardo, accertatane la "non ridondanza", "l'idoneità" deve in tale ipotesi concernere la verifica non di una qualunque affermazione rientrante nel thema probandum, bensì esclusivamente oggetti di prova tipicamente finalizzati" all'accoglimento della richiesta di rinvio a giudizio....ovvero della pronuncia di non luogo a procedere.
2. La valutazione die fatti secondari e dell'inferenza dell'elemento al risultato di prova. (p80)
Ricordo che quando si era trattato della sequenza probatoria, si era parlato di "prova riuscita" nel caso di coincidenza tra oggetto di prova e risultato di prova, ma si era fatta salva la valutazione dei fatti secondari! Vi è un mero confronto fra enunciati; ora si deve porre attenzione al valore che si attribuisca alle premesse di tale confronto, occorre verificare il grado di attendibilità della fonte e/o del mezzo di prova, e anche la comprensibilità dell'elemento prova.
Anche quando l'elemento prova sia reputato idoneo alla successiva inferenza, esso dovrà comunque essere interpretato, anche solo al livello minimo della comprensione linguistica; alla quale seguirà una traduzione più specificamente giuridica. Inoltre è possibile che l'esame dei relativi fatti secondari implichi un loro rapportarsi a momenti di altre sequenze probatorie. Concludendo, l'organo procedente deve operare sostanzialmente sulla base argomentativa, con ampio impiego delle massime di esperienza. La distinzione tra prova in senso stretto e indizio, emerge quando si concentra l'attenzione non su quanto ottenuto attraverso il procedimento probatorio, bensì sulla disanima del procedimento intellettivo del giudice, dopo averne individuate le premesse. La decisione implica non solo l'individuazione del tipo di interferenza impiegata nel passaggio dall'elemento al risultato di prova per sapere se ci si trova in presenza di una prova in senso stretto odi un indizio, ma, in quest'ultima ipotesi, esige pure una valutazione del grado di fondatezza della massima di esperienza impiegata al fine di chiarire l'intensità persuasiva dell'indizio.
3. La valutazione probatoria complessiva (con sintesi delle funzioni specifiche della prova). (p82)
La valutazione del giudice opera anche in una FASE SUCCESSIVA a quella del vaglio dei fatti secondarie dell'inferenza applicata a ciascuna prova, è la fase di VALUTAZIONE PROBATORIA COMPLESSIVA operata non attraverso la disamina dei singoli esperimenti gnoseologici, bensì concernente l'utilizzo continuato dell'intero patrimonio conoscitivo giudiziale ai fini di pronuncia dell'emissione della pronuncia.
Essenziale è che il giudice tenga conto in sentenza di tutti i dati disponibili, svolga un ragionamento internamente coerente e formuli una decisione non contrastante con le prove acquisite, secondo i caratteri indicati a suo tempo come peculiari di ogni corretta ricostruzione fattuale. Così emergono 2 altre funzioni specifiche della prova:
: le prove nel contesto di giustificazione del provvedimento, rappresentano gli elementi attorno a cui si articolano le argomentazioni fungenti da supporto per l'accoglimento dell'ipotesi ricostruttiva del fatto ritenuta più conveniente dal giudice
: nel contesto di decisione il campo delle alternative è definito dalle ipotesi ricostruttive che abbiano superato la verifica ottenuta dal confronto con i risultati tratti dalle prove acquisite.
4. Le regole di valutazione probatoria. (p84)
Il giudizio di concludenza attiene all'aspetto della disciplina normativa attraverso cui il legislatore si interessa peculiarmente del "momento soggettivo" del fenomeno probatorio, individuando le regole di valutazione probatoria.
La nozione di prova legale è espressamente limitata alla disciplina dell'opera valutativa successiva alla conclusione della fase in cui la prova viene acquisita, contrapponendosi a quella di prova libera. Anche le regole di prova legale concernono pur sempre la fonte e/o il mezzo di prova.
Non risultano esistenti norme direttamente regolatrici della valutazione probatoria complessiva!
5. Il libero convincimento del giudice. (p87)
Oltre alla normale bipartizione tra ordinamenti informati al canone della prova legale oppure a quello del libero convincimento, bisogna sostituire una più adeguata tripartizione, che aggiunge al secondo caso la suddivisione di: convincimento intimo e libero convincimento. Il convincimento intimo è collegato all'istituto della giuria popolare emanante un verdetto immotivato, è frutto di sollecitazioni emotive e quindi insuscettibile di analisi. Il libero convincimento afferma la libertà del decidere e si ispira al criterio che comunque il giudice...deve sempre convincersi secondo il processo e secondo ragione; esso è il rifiuto delle prove legali, ma è volto in positivo riguardo alle previsioni di limiti e garanzie contro l'arbitrio del giudice.
La disciplina prevista dall'ordinamento processualpenalistico italiano, traccia in via generale "gli itinerari di convincimento del giudice" e sancisce l'inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite (art.191c.p.p) e ribadisce che il giudice non può utilizzare ai fini della deliberazione prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento (art.526 c.p.p); inoltre dichiara che nel processo penale non si osservano i limiti di prova stabiliti dalle leggi civili, eccetto quelli che riguardano lo stato di famiglia e cittadinanza (art.193 c.p.p); statuisce che il giudice dia conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati (art.192 c.p.p); prescrive infine che la motivazione contenga "la coincisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l'indicazione delle prove poste a base della decisione stessa e l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie (art.546 comma1 lett.e c.p.p).
Solo all'interno di un regime processuale improntato al principio del libero convincimento può pienamente esplicarsi il diritto di prova!
6. La valutazione degli indizi. (p91)
Il legislatore delegato del 1988 dispone che" l'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi, a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti" (art.192 comma 2 c.p.p) secondo il modello della" regola operante nel processo civile in virtù dell'art.2729 c.c.
Queste parole chiariscono che il legislatore intendeva usare il termine indizio nella sua accezione distintiva rispetto alla locuzione "prova in senso stretto", consentendo quindi di escludere dall'ambito di applicazione dell'art.192 comma 2 c.p.p le ipotesi di prova critica. Viene garantito che sia dato in conto in motivazione "dei risultati acquisiti e dei criteri adottati", ma per gli indizi si richiedono giudizi ulteriori per poter fondare su di essi la decisione.
Sono indizi precisi quando sono considerati certi, i relativi elementi giudiziari, dopo che siano state positivamente superate le valutazioni sia di affidabilità concernenti le fonti di prova da cui sono tratti, sia di attendibilità riguardanti i mezzi di prova attraverso cui sono pervenuti al procedimento.
Sono indizi gravi, quando le inferenze indiziarie impiegate per ciascuno di essi, utilizzano massime di esperienza dotate di un alto grado di fondatezza, generando quindi un'elevata intensità persuasiva di ogni singolo strumento gnoseologico indiziario.
Sono indizi concordanti, quando i loro risultati indiziari, basati su distinti elementi indiziari, confluiscono verso una ricostruzione unitaria del fatto cui si riferiscono.
Molto dibattuta è la questione "se sia sufficiente un solo indizio preciso e grave per emettere la decisione": l'orientamento giurisprudenziale in ambito penalistico, reputa vincolante la regola secondo la quale la prova dell'esistenza di un fatto deve essere necessariamente fornita da una pluralità di indizi, e che la pretesa di qualificare "indiziaria" una ricostruzione fattuale operata traendo in maniera certa da un unico elemento di prova porta alla conseguenza che non si tratta di indizio, ma di prova compiuta.
7. La valutazione della chiamata di correo. (p93)
L'art. 192 commi 3/4 c.p.p provvede a regolamentare un peculiare strumento conoscitivo, prescrivendo che elementi gnoseologici dotati di ridotta potenzialità persuasiva debbano, per poter essere utilizzati in sede decisoria, essere affiancati da altri da cui venire corroborati.
Le fonti di "convincimento" controvertibili, le quali sono mira del rafforzamento, hanno diverse caratteristiche. Nel caso degli indizi, i loro esiti sono dubbi per la natura logica della conoscenza conseguita; invece quello della chiamata in correo, la cautela concernente l'affidabilità della fonte di prova e quindi la credibilità del relativo elemento è dettata da ineludibili considerazioni di ragionevolezza nell'uso del materiale probatorio.
Non ci sarebbero quindi problemi a ritenere la chiamata in correo tra le prove in senso stretto della specie "rappresentativa". La dichiarazione probatoria del chiamante in correità riesce verificata nella sua veridicità in quanto risulti corrispondere a determinati requisiti .
Riscontri estrinseci della chiamata in correità: essi concernono la persona del dichiarante e le caratteristiche della dichiarazione. Riscontri intrinseci: riguardano il contenuto delle dichiarazioni. Il giudice procede ad un controllo scandito in 3 momenti:
1): vaglia l'affidibilità del chiamante (ad es. personalità, condizioni socio-economiche, famiglia, passato, rapporto con i chiamati in correità, genesi remota e prossima delle sue deposizioni)
2): analizza i caratteri delle sue dichiarazioni in base a criteri di precisione, coerenza, costanza, spontaneità ecc.
3): esamina la congruenza del dichiarato con altre risultanze istruttorie, sebbene non possa pretendersi la coincidenza.
Ha particolare rilievo la possibilità di confrontare una chiamata in correità con un'altra chiamata in correo, così da consentire il reciproco sostegno tra di esse.
8. Il problema dell'onere della prova. (p97)
Anche nell'ambito processualpenalistico si riconosce l'esistenza dell'onere della prova, rilevando che la parte, sia imputato, sia Pubblico Ministero, dovrà provare quei fatti costitutivi, estintivi o impeditivi, che sono i presupposti necessari della norma di cui chiede l'applicazione; OPPURE dopo aver condotto l'attivita del Pubblico Ministero alla figura del "compito"(diversa da quella dell'onere), affermando che nel processo penale si può parlare di onere della prova solo per l'imputato; OPPURE delineando un onere processuale di introdurre la prova nel processo accanto ad un onere sostanziale di convincere il giudice e distribuendo il carico di tutte e due tra Pubblico Ministero e imputato.
La questione non concerne tanto chi deve provare, ma ciò che deve essere provato! Ed è sul Pubblico Ministero che si addossa l'onere della prova in senso materiale, poiché nel processo penale l'accertamento del dovere di punire richiede non solo la prova della presenza dei fatti costitutivi, ma anche la prova della mancata presenza di un fatto impeditivo della pretesa punitiva; OPPURE di individuare in capo all'imputato un onere di allegazione concernente una situazione concreta che, se provata, porterebbe al riconoscimento di una causa di giustificazione.
Dopo l'entrata in vigore del codice di proc. pen. del 1988 si rinnova il tentativo di sostenere l'esistenza nel processo penale di un onere della prova, ma esso si è infranto per l'esplicita posizione contraria della Corte Costituzionale! Solo dal punto di vista dogmatico, pare innegabile che, mancando nel processo penale il condizionamento della decisione di un determinato contenuto ad un'insostituibile iniziativa probatoria di parte, non può parlarsi correttamente in tale ambito di "onere della prova".
Onere della prova può essere inteso come metafora "con cui non si fa niente altro che rappresentare anticipatamente ciò che accadrebbe sul piano della decisione, se la prova di un certo fatto non fosse acquisita.
Di onere della prova a carico del Pubblico Ministero potrebbe continuare a parlarsi, ma consapevoli che si tratta di una forma evocativa, eco di un dibattito ormai spento, riguardante un problema che, in ambito penale, sembra aver perso gran parte del suo fascino!!
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