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I DIRITTI DI OBBLIGAZIONE IN GENERALE

giurisprudenza



I DIRITTI DI OBBLIGAZIONE IN GENERALE



L'obbligazione consiste in un rapporto giuridico tra due soggetti, uno detto debitore ed un altro detto creditore, (rapporto relativo) che costituiscono gli esclusivi soggetti del rapporto stesso e nel quale uno s 828h76i i impegna nel compiere una azione a vantaggio dell'altra.

In questo modo obbligazione diventa un vincolo giuridico inter partes anche se il Codice Civile non ci da alcuna definizione e ci gioviamo oggi, delle nozioni della terminologia giuridica romana.


Tuttavia oggi si definisce il rapporto obbligatorio anche in maniera diversa come, cioè, il rapporto tra due soggetti posti sullo stesso piano in un legame di cooperazione.




I diritti di obbligazione, al contrario di quelli assoluti, sono dei diritti che nascono per morire, cioè nascono per essere normalmente estinti con l'adempimento della prestazione obbligatoria.


Entrambi devono essere sottoposti alle stesse regole di condotta e cioè secondo:


- buona fede

- correttezza

- diligenza


così come previsto dall'art. 1175 cod. civ..

Su questo piano di correttezza morale ed etica ancor prima che giuridica si deve vedere anche l'art. 1338 che obbliga le parti a dichiarare l'una all'altra le eventuali cause di invalidità e di vizio ancor prima del sorgere dell'obbligazione.

La violazione della correttezza è da vedere come forma di concorrenza sleale da perseguire.


Il rapporto di obbligazione è un rapporto relativo tra le due parti e non erga omnes come avviene nel mondo dei diritti reali.


La responsabilità del debitore è sanzionata, in caso di inadempimento, con tutto il suo patrimonio, presente e futuro, disponibile come garanzia del rapporto stesso di obbligazione.

Cioè se il creditore non riterrà soddisfacente la prestazione del debitore o se quest'ultimo non la eserciti per niente, il creditore potrà indirettamente agire con misure coercitive sui beni del debitore.


Dobbiamo distinguere:


le obbligazioni di mezzo se il debitore si obbliga nel compiere quanto è più possibile per raggiungere un fin e solo quando l'attività è stata impiegata si può ritenere adempiuta l'obbligazione.

In questo caso l'obbligazione ha come oggetto l'osservanza di un determinato comportamento.


le obbligazioni di risultato se il debitore si obbliga a compiere un risultato e solo allora l'obbligazione si estinguerà per avvenuto adempimento.

In questo caso, invece, oggetto dell'obbligazione è il raggiungimento di un esito o di un evento.


La distinzione tra e obbligazioni di mezzo e di risultato, figlia della cultura giuridica francese, trova posto nell'ambito delle obbligazioni di facere ed ha per lungo tempo creato parecchie dispute in dottrina e in giurisprudenza.


La distinzione trova un notevole interesse per diversi aspetti tra cui, i più importanti, l'onere della prova e la responsabilità per inadempimento (ex art. 1218 cod. civ.):


nelle obbligazioni di mezzi la responsabilità del debitore emerge nel momento in cui non abbia messo in atto i mezzi dovuti con la necessaria diligenza;


nelle obbligazioni di risultato, invece, la responsabilità si configura nel momento in cui il debitore non raggiunga il risultato dedotto in obbligazione.


Per quanto riguarda, invece, la prova:


nelle obbligazioni di risultato basta provare che il debitore non ha raggiunto il risultato pattuito in obbligazione (Es. il palazzo non è stato costruito, ecc.) e sarà il debitore a dover fornire la controprova;


nelle obbligazioni di mezzi, invece, sarà il creditore a dover fornire le prove l'inosservanza di tutte quelle regole di condotta dovute per l'adempimento corretto dell'obbligazione.



Inoltre bisogna anche distinguere tra:


obbligazione civile, cioè quella riconosciuta e tutelata dalla legge principalmente con il testo del Codice Civile;


obbligazione naturale (art. 2034 cod. civ.), cioè quella non prevista e disciplinata dalla legge per cui se un soggetto debitore di un obbligazione naturale non vuole adempiere la sua prestazione, il legittimo creditore non possiede alcun mezzo giuridico e legale per tutelarsi e difendere i propri interessi di qualunque natura essi siano.

Esempi di obbligazioni naturali sono quelle nate da debiti di gioco, da scommesse, ecc..


Solo quando il debitore dimostra di aver agito quanto più possibile come avrebbe fatto un buon padre di famiglia, egli rimane esente da responsabilità per l'inadempimento dell'obbligazione.


La prestazione pretesa affinchè venga definita obbligazione e non obbligo semplice deve essere quantificabile economicamente dato che di rapporti patrimoniali si parla.


Gli elementi costitutivi delle obbligazioni sono:


i SOGGETTI che sono due, quello attivo (il creditore) e quello passivo (il debitore).

Dal punto di vista dei soggetti, l'obbligazione si può anche distinguere in:


unilaterale, se l'obbligazione riguarda un solo soggetto;

plurilaterale, se l'obbligazione riguarda diversi soggetti.


il VINCOLO GIURIDICO che è quello derivante dalla legge che lega il debitore al creditore e viceversa;


la PRESTAZIONE che consiste nel contenuto vero e proprio dell'obbligazione e può essere del tipo attivo:


di dare, ed ha per contenuto quello di spostare il diritto reale di un bene da un soggetto ad un altro con la clausola dell'art. 1177 che prevede che con l'obbligo di consegnare una cosa si ha anche un obbligo accessorio generale di custodire quella stessa cosa fino al momento della consegna.


di fare, ed ha per contenuto quello di compiere un determinato servigio del tipo più svariato.


La distinzione tra fare o dare ha valore soprattutto per decidere quale mezzo di esecuzione adottare nei due diversi casi previsti dalla legge (artt. 2930 - 2931 cod. civ.).

Talora, però, l'obbligazione è mista tra il dare ed il fare (Es. contratti di somministrazione, ecc.);


o del tipo passivo:


di non fare;

di non dare.


I requisiti essenziali e vitali per l'esistenza dell'obbligazione sono:


la POSSIBILITA'.

L'impossibilità, invece, può essere:


fisica, se è la natura ad impedire la realizzazione;

giuridica, se è la legge ad impedire certe situazioni pur non costituendo un illecito.


L'impossibilità deve essere assoluta per annullare definitivamente un'eventuale obbligazione perché se invece è parziale anche l'obbligazione si annullerà parzialmente e non completamente.


la LICEITA'.

L'obbligazione deve essere lecita. Un obbligazione che sia contrario a norme imperative, al buon costume o all'ordine pubblico non può costituire il contenuto dell'obbligazione.


la DETERMINABILITA' della prestazione.

L'oggetto della prestazione deve essere certo e individuato ed infatti non avrebbe senso e vita un obbligazione che prometta della paglia, mentre ha senso quella che promette un chilogrammo di paglia.


In termini di tempo della prestazione si hanno obbligazioni istantanee (Es. compravendita, ecc.) e obbligazioni di durata (Es. locazione, ecc.).


Inoltre esistono anche delle obbligazioni accessorie che si avverano quando esiste un obbligazione principale (Es. obbligazione a pagare la mora o gli interessi rispetto al debito principale, ecc.).


In ordine al quantitativo del bene obbligatoriamente da offrire, si distinguono:


obbligazioni cumulative se l'obbligazione non si estingue prima di aver soddisfatto tutte le quantità dello stesso bene in oggetto all'obbligazione (Es. sono obbligato a consegnare il cavallo A e B);


obbligazioni alternative se il debitore si libera con una sola prestazione di due o più beni (Es. sono obbligato a consegnare il cavallo A o il cavallo B);


obbligazioni facoltative se il debitore, pur essendo obbligato per una sola cosa, ha la possibilità di eseguire una prestazione diversa.


I soggetti dell'obbligazione, abbiamo detto, sono due, uno attivo, il creditore, ed uno passivo, il debitore.

Non è però necessario che i due siano sin dall'inizio dell'obbligazione determinati, l'obbligazione può sorgere anche senza soggetti, purchè essi siano sempre determinabili.


L'obbligazione si chiama:


parziaria quando il diritto o l'obbligo di ognuno è proporzionale all'obbligazione assunta;


solidale attiva, quando esistono più creditori che hanno il diritto di chiedere la prestazione per intero liberando gli altri debitori, passiva, quando esistono più debitori che hanno il diritto ognuno di estinguere, con il proprio pagamento, l'intera obbligazione anche per gli altri liberandoli. Fonte di solidarietà attiva è la legge o la volontà delle parti contraenti. Il debitore ha la facoltà di pagare ad uno o ad un altro dei creditori in solido il  proprio debito.


LE FONTI DELLE OBBLIGAZIONI

L'art. 1173, primo del quarto libro del Codice Civile, contiene un elencazione delle fonti di obbligazioni.

In particolare, il suddetto articolo, precisa che le obbligazioni derivano da:


CONTRATTO;

E' la maggiore fonte di obbligazione derivante dalla diretta autonomia e volontà contrattuale privata. Dal contratto possono sorgere obbligazioni del più vario genere e contenuto ed in riferimento all'autonomia privata le parti possono accordarsi come preferiscono purchè lecitamente. Anche la volontà unilaterale è ammessa avvolte come fonte di obbligazione a norma dell'art. 1987 cod. civ..


FATTO ILLECITO;

Nelle categorie di fonti non volute dal soggetto le principali sono quelle derivanti da illeciti.


ogni altro FATTO o ATTO che le producono in conformità all'ordinamento giuridico.


Il Codice Civile non ha una norma espressamente chiarificatrice degli effetti del vincolo obbligatorio perché questo è intrinseco nel concetto stesso di obbligazione. Tuttavia alcune norme sono di vitale importanza per gli effetti di tale rapporto, in particolare:


l'art. 1218 cod. civ. prevede il risarcimento dei danni prodotti per l'inadempimento dell'obbligazione (illecito contrattuale) quando il soggetto debitore dimostri l'impossibilità per cause a lui non imputabili;


l'art. 1176 cod. civ. dice che il debitore, nel pagamento del suo debito, deve agire usando la diligenza del buon padre di famiglia.


Quando il debitore non concluda validamente l'obbligazione, compiendo un illecito contrattuale disciplinato dall'art. 1218 cod. civ., il creditore può richiedere l'esecuzione forzata con l'ausilio del giudice mirando direttamente al suo patrimonio, a norma dell'art. 2740 cod. civ., tramite la conversione, ad opera del tribunale Civile stesso, in moneta liquida delle proprietà patrimoniali possedute a norma dell'art. 2910 cod. civ..


Secondi l'art. 2741 cod. civ. i creditori hanno tutti un'eguale diritto a pretendere il pagamento dei crediti verso lo stesso debitore a norma dell'art. 2741 cod. civ. che configura questo diritto come pars condicium creditorum.


Alla disciplina degli artt. 2740 e 2741 si applicano, però, dei limiti che impediscono all'ordinamento giuridico di pignorare i beni ritenuti personalissimi (Es. letto, vestiti, alcuni strumenti di lavoro, ecc.) ed indispensabili per la vita stessa del soggetto (Es. parzialmente lo stipendio ed il salario, ecc.).


Una volta creato il rapporto obbligatorio, l'obbligazione può essere adempiuto o meno dal debitore nei confronti del creditore con le relative conseguenze.

L'adempimento dell'obbligazione estingue definitivamente il rapporto obbligatorio tra il debitore ed il creditore.

Tuttavia, in alcuni casi, l'obbligazione si può anche estinguere per motivi diversi:


satisfatori:

compensazione;

confusione;


non satisfatori:

novazione;

remissione;

impossibilità sopravvenuta.




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