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LE FONTI DELLE OBBLIGAZIONI

giurisprudenza



LE FONTI DELLE OBBLIGAZIONI



IL RAPPORTO GIURIDICO OBBLIGATORIO TRAE ORIGINE DA FATTISPECIE CHE PER ESPRESSA STATUIZIONI LEGALE SIANO IDONEE A COSTITUIRE PRESUPPOSTO PER L'ESISTENZA DI UN VINCOLO GIURIDICO SPECIFICO QUAL E' APPUNTO L'OBBLIGAZIONE.






Art. 1173 Fonti delle obbligazioni


Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito , o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico.



LE OBBLIGAZIONI DERIVANO DA CONTRATTO , DA FATTO ILLECITO O DA OGNI ALTRO FATTO IDONEO A PRODURLE IN CONFORMITA' DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO .

TRA LE FATTISPECIE OBBLIGATORIE DIVERSE DAL CONTRATTO E DALL'ILLECITO : LE PROMESSE UNILATERALI ; I TITOLI DI CREDITO; LA GESTIONE DI AFFARI; L'ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA.

A QUESTE FONTI SI AGGIUNGONO LE DIVERSE ALTRE FATTISPECIE CUI LA LEGGE FA ESPRESSO RINVIO.


LE    FATTISPECIE IDONEE A PRODURRE RAPPORTI OBBLIGATORI POSSONO DISTINGUERSI IN DUE GRUPPI : FONTI NEGOZIALI E FONTI LEGALI [ DICOTOMIA DELLE FONTI] .


NELL'ORDINAMENTO MODERNO LA PREDOMINANZA FRA TUTTE LE FONTI E' ATTRIBUITA AL CONTRATTO , LO STRUMENTO CARATTERISTICO DELLA COLLABORAZIONE VOLONTARIA

LE FONTI NEGOZIALI COMPRENDONO I CONTRATTI E TUTTI GLI ALTRI ATTI DI AUTONOMIA PRIVATA CHE FACCIANO RIFERIMENTO ALLA LIBERA E LECITA ESPRESSIONE DEL SOGGETTO PRIVATO (TESTAMENTO, PROMESSA AL PUBBLICO...)


L'OBBLIGAZIONE NEGOZIALE E' L'EFFETTO ATTRAVERSO IL QUALE SI REALIZZA L'ATTO DI AUTONOMIA PRIVATA( A PROPOSITO DELLA LIBERTA' DI CONTRATTARE)

IN CONTRAPPOSIZIONE A QUESTI CASI, IN CUI IL VINCOLO OBBLIGATORIO SORGE DA UN INTENTO NEGOZIALE DIETRO RICONOSCIMENTO DELLA LEGGE, LE FATTISPECIE OBBLIGATORIE POSSONO SORGERE IN VIRTU' DI UNA CIRCOSTANZA DI FATTO CHE PROVOCA LA LESIONE DI UN INTERESSE GUIRIDICAMENTE PROTETTO CHE OBBLIGA A RISARCIRE IL DANNO CHE E' COLLEGATA A UN COMANDO LEGALE DAL CARATTERE COERCITIVO :

SONO I C.D. ATTI DOVUTI .




N.B.

NON OGNI ATTIVITA' ILLECITA COSTITUISCE FATTISPECIE GENERATRICE DI RESPONSABILITA' CIVILE, DATO CHE LA TUTELA RISARCITORIA E' FONDATA SULLA RESPONSABILITA' ( COLPEVOLEZZA ) PER LA LESIONE DI UN DIRITTO ( ANTIGIURIDICITA').



Art. 2043 Risarcimento per fatto illecito

Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno (Cod. Pen. 185).


Art. 1218 Responsabilità del debitore

Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno , se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile



Art. 185 Cod. Pen. Restituzioni e risarcimento del danno

Ogni reato obbliga alle restituzioni, a norma delle leggi civili.

Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui.




N.B. L'AMPIA FORMULA NORMATIVA ESCLUDE CHE SI SIA IN PRESENZA DI UN SISTEMA ANELASTICO E TASSATIVO DI FONTI DELL'OBBLIGAZIONE.

INFATTI, LA FONTE NEGOZIALE DELL'OBBLIGAZIONE COPRE L'INTERA AREA DELL'AUTONOMIA PRIVATA, LA QUALE SI ESPLICA ANCHE AL DI FUORI DEGLI SCHEMI TIPICI E ANCHE AL DI FUORI DELLA STRUTTURA CONTRATTUALE ( VEDI ART. 1324 C.C.) ;

RICORDA : IL CONTRATTO E' IL MEZZO CON CUI SI REALIZZA L'AUTONOMIA PRIVATA , NON E' SOLAMENTE UNA FONTE DELL'OBBLIGAZIONE



LA RICHIESTA DI TALE GIUSTIFICAZIONE SI SPIEGA NEL FATTO CHE IL VINCOLO OBBLIGATORIO RAPPRESENTA UNA LIMITAZIONE GIURIDICA AL CONTEGNO DEL SOGGETTO ASTRETTO ALLA ESECUZIONE DELL'ADEMPIMENTO, PER CIO' COSTITUENDO UNA RESTRIZIONE ALLA SFERA DELLA LIBERTA' DEL SOGGETTO E' CHIARO CHE DEBBA AVERE UNA RAGIONE SOCIALMENTE VALUTABILE

PROTOTIPO DEL NEGOZIO GIURIDICO, GIACCHE' LA SUA DISCIPLINA NORMATIVA E' APPLICABILE AGLI ATTI UNILATERALI E AI CONTRATTI ATIPICI

Art. 1323 Norme regolatrici dei contratti

Tutti i contratti, ancorché non appartengano ai tipi che hanno una disciplina particolare, sono sottoposti alle norme generali contenute in questo titolo.

Art. 1324 Norme applicabili agli atti unilaterali

Salvo diverse disposizioni di legge le norme che regolano i contratti si osservano, in quanto compatibili, per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale .


Cioè GLI ATTI GIURIDICI IN SENSO STRETTO , IN CUI GLI EFFETTI GIURIDICI NON SONO VOLUTI DAL SOGGETTO MA SONO PREDETERMINATI DALLA LEGGE COME CONSEGUENZA DI UN FATTO ( GENERALEMTNE UN'ATTIVITA' MATERIALE QUALE UN COMPORTAMENTO) PREVISTO QUALE PRESUPPOSTO PER L'ATTIVAZIONE DEL COMANDO LEGALE.

ALLA BASE DELLE CONSEGUENZE DI OGNI ATTO UMANO ( CIOÈ CARATTERIZZATO DA UN'ATTIVITA' CONSAPEVOLE E VOLONTARIA), TROVIAMO UN AMPIO CRITERIO DI RESPONSABILITA'

L'ORDINAMENTO AVVERTE L'ESIGENZA DI UNA RESTITUZIONE, DI UNA COMPENSAZIONE, DI UNA CONTRIBUZIONE

ESSA E' PROPRIAMENTE CLAUSOLA GENERALE DELL'INDICAZIONE DEGLI ATTI E DEI FATTI IDONEI A PRODURRE OBBLIGAZIONI IN CONFORMITA' DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO; OSTENTA POSITIVAMENTE IL CARATTERE EMINENTEMENTE APERTO DELLE FONTI OBBLIGATORIE




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