![]() | ![]() |
|
|
LA RICERCA SCIENTIFICA
La Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare dispone l'obbligo da parte degli stati e delle organizzazioni competenti di incoraggiare e facilitare la ricerca scientifica marina.
Essa deve avvenire:
a fini esclusivamente pacifici;
con l'obbligo di rendere pubblici i programmi e le conoscenze ricavate;
senza intralcio degli usi leciti del mare e con riguardo alle norme per la
protezione dell'ambiente marino;
anche attraverso la cooperazione fra stati e organizzazioni.
Il regime della ricerca varia a seconda degli spazi ove essa si svolge:
Nel mare territoriale la ricerca e' subordinata al consenso e alle condizioni dello stato sovrano.
Nella zona economica e sulla piattaforma continentale ugualmente occorre
il consenso dello stato costiero. Tuttavia la cnudm prevede l'obbligo di consenso
da parte dello stato costiero quando si tratti di progetti di ricerca pura, a fini
esclusivamente pacifici per l'accrescimento delle conoscenze a vantaggio di tutta
l'umanità.
Il progetto può invece essere rifiutato a discrezione dello stato costiero
- se ha una incidenza sulla esplorazione e lo sfruttamento di risorse naturali (ricerca applicata);
- prevede perforazioni della piattaforma continentale, utilizzazione di esplosivi o introduzione di sostanze nocive nell'ambiente marino;
- se prevede la costruzione, lo sfruttamento o l'utilizzazione di isole e installazioni artificiali;
- in caso di mendaci dichiarazioni riguardanti gli scopi del progetto.
E' inoltre previsto l'obbligo da parte dei promotori della ricerca di fornire allo stato costiero tutti i dati relativi alla ricerca prima, dandogli la possibilità di partecipare alla attività se lo desidera, e comunicargli i risultati di questa poi. Risultati da comunicare anche a livello internazionale
Riguardo al consenso dello stato costiero vale la regola del consenso tacito. Il consenso si presume se lo stato costiero non dichiara il suo rifiuto entro 4 mesi dal ricevimento delle informazioni sul progetto.
Al di fuori della zona economica esclusiva la ricerca scientifica e' libera e non
richiede alcun consenso. Valgono le disposizioni generali della cnudm che
prevedono la cooperazione fra stati e organizzazioni nello sviluppo e nel
trasferimento delle tecnologie marine.
Alcune disposizioni importanti riguardano la protezione degli oggetti storici e archeologici scoperti in mare. Si può a proposito configurare una sorta di zona archeologica, che si estende al massimo 24 miglia dalle linee di base, entro la quale e' illecita la asportazione non autorizzata degli oggetti in questione.
Per gli oggetti storici e archeologici trovati invece nell'Area si applica ovviamente il principio del patrimonio comune all'umanità,e come tali sono conservati e custoditi, tenendo conto dei diritti preferenziali dello stato o paese di origine di tali oggetti, o per il quale essi hanno fondamentale importanza storica o culturale.
Privacy |
Articolo informazione
Commentare questo articolo:Non sei registratoDevi essere registrato per commentare ISCRIVITI |
Copiare il codice nella pagina web del tuo sito. |
Copyright InfTub.com 2025