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IL TENTATIVO - UNIVOCITA' DEGLI ATTI, L'IDONEITA' DEGLI ATTI

giurisprudenza








1 ART 56 c.p Chi compie atti idonei,diretti in modo non equivoco a commettere un

delitto,risponde di delitto tentato,se l'azione non si compie o l'evento non si verifica.

Il tentativo esige l'intenzione di commettere un reato.

Se dal punto di vista soggettivo il reato può considerarsi perfetto,nella sfera oggettiva

Esso è incompleto,perché l'ipotesi delittuosa descritta dal legislatore nella norma è

Realizzata solo in parte.

Due requisiti devono essere presenti per poter parlare di tentativo:



a) Che gli atti siano diretti in modo non equivoco a commettere un delitto,cioè

l'univocità degli atti.

b) Che tali atti siano adatti allo scopo,vale a dire l'idoneità degli atti.



2 Perché il tentativo viene punito? Perché turba il soggetto passivo,e produce un certo

allarme nell'ambiente in cui si svolge.


3 UNIVOCITA' DEGLI ATTI: l'azione deve rivelare l'intenzione dell'agente,cioè

l'azione ci deve dimostrare che il soggetto si è accinto a commettere il delitto.

Non si deve guardare isolatamente un singolo atto ( per es.spianare il fucile )

Perché questo può avere più significati.bisogna guardare tutta l'azione nel

Complesso delle circostanze di tempo e di luogo in cui si è svolta.

Allora per parlare di univocità oggettiva l'azione deve avere uno sviluppo tale:

da mettere in chiara evidenza il fine a cui è diretta, e da escludere un'apprezzabile

probabilità che il reo desista dal condurla a termine.


4 L'IDONEITA' DEGLI ATTI: non va giudicata in astratto,sebbene in concreto,cioè

tenendo conto di tutte le particolarità del caso singolo.Inoltre va giudicata EX ANTE.

Il magistrato deve riportarsi al momento in cui l'azione è stata posta in essere,ed

Esprimere il giudizio tenendo conto delle circostanze che in quel momento potevano

Essere conosciute.Riterrà idonea l'azione quando sulla base di tali elementi,si

Presentava adeguata rispetto al risultato a cui era diretta;inidonea negli altri casi.

Ne discende che il tentativo è punibile quando si è concretato in un'azione

Pericolosa,e siccome il pericolo non è altro che probabilità,il requisito sussiste tutte

Le volte in cui (al momento in cui fu intrapreso) presentava delle probabilità di

Successo.E' idonea l'azione nell'esempio del colpo di pugnale che fallisce perché

Incontra l'ostacolo di una corazza.E' inidonea nell'esempio di chi creda all'efficacia

Di essa solo per superstizione,per ignoranza ecc.


5 IL REATO IMPOSSIBILE: ART.49 2° comma del C.p "la punibilità è .esclusa

quando, per l'inidoneità dell'azione o per l'inesistenza dell'oggetto di essa,è

impossibile l'evento dannoso o pericoloso"

Differenza tra inesistenza da mancanza occasionale dell'oggetto materiale del reato.

Verificatosi il delitto in questione il giudice ha la facoltà di ordinare che l'imputato

Prosciolto sia sottoposto ad una misura di sicurezza perché il fatto può dimostrare

Che l'autore è un individuo socialmente pericoloso.E' uno dei due casi dove senza

Reato si può applicare una misura di sicurezza.


6 IL REATO PUTATIVO: ART. 49 del c.p dove distingue il reato putativo per errore di

diritto ( quando l'agente ritiene a torto che il fatto che egli pone in essere sia vietato

dalla legge penale ) e il reato putativo per errore di fatto ( quando manca uno degli

elementi essenziali del reato ).

L' ipotesi in questione si ha quando il soggetto ritiene erroneamente che l'azione da lui

Compiuta costituisca reato,mentre in realtà non contrasta con la legge penale.

Trattasi di un non-reato esistendo solo nella mente di chi agisce. Non rientra nello

Schema del delitto tentato,ma nella teoria dell'errore.


7 DESISTENZA E RECESSO ATTIVO: L'ipotesi in questione è quella che durante il

reato,e prima che questo sia consumato,il Reo receda dal suo proposito criminoso

interrompendo l'azione o impedendo il verificarsi dell'evento. Il nostro codice negli

ultimi due commi dell'ART 56 dispone che "se il colpevole volontariamente desiste

dall'azione,soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano

per sé un reato diverso". DESISTENZA

"SE invece volontariamente impedisce l'evento,soggiace alla pena stabilita per il delitto

tentato,diminuita da un terzo alla metà" RECESSO ATTIVO

Quindi nella desistenza in pratica il soggetto dopo aver iniziato l'esecuzione del delitto,

muta proposito e interrompe la sua attività criminale.

Nel recesso attivo (detto anche pentimento operoso ) il colpevole ha condotto a termine

L'attività esecutiva ed evita il verificarsi dell'evento.

Per essere efficaci debbono verificarsi "volontariamente".

La volontarietà presuppone la possibilità di scelta fra due condotte.

Per quanto concerne il recesso attivo è da segnalare la legge del 1980

( c.d legge sui pentiti ) che ha introdotto una deroga,nel senso che vi è la non punibilità

di chi volontariamente impedisca l'evento e fornisca elementi di prova determinanti per

la esatta ricostruzione del fatto e per la individuazione di eventuali concorrenti.


A) IL TENTATIVO E' INAMMISSIBILE NELLE CONTRAVVENZIONI PERCHE'

LA LEGGE LO PUNISCE SOLO RISPETTO AI DELITTI. DIFATTI L'ART 56

PARLA DI DELITTO E NON DI REATO.

B) NON PUO' AMMETTERSI NEI DELITTI DI ATTENTATO

C) NON E' CONCEPIBILE NEI DELITTI COLPOSI PERCHE' MANCA

L'INTENZIONE.


Il delitto tentato è punito meno del reato consumato.

Il 2° comma dell'art. 56 stabilisce che si applica la reclusione non inferiore a 12 anni

Se la pena stabilita è l'ergastolo;

negli altri casi la pena stabilita per il delitto,diminuita da un terzo a due terzi.








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