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L'EVOLUZIONE STORICA DEL DIRITTO COMMERCIALE.

giurisprudenza



L'EVOLUZIONE STORICA DEL DIRITTO COMMERCIALE


Dallo jus mercatorum all'unificazione dei codici.


Il diritto commerciale nasce come diritto di casta per i mercanti , separato

nelle fonti e nella giurisdizione.

Le fonti trovavano infatti ragione di essere internamente elaborate dalle

corporazioni di mercanti, e per le controversie all'interno delle 434d34e stesse

corporazioni vi erano appositi fori.

Colla codificazione il diritto commerciale va a perdere il connotato di diritto

di classe, pure rimanendo speciale, ed anche quando verrà il codice commerciale

incorporato al civile, ci sarà sempre una distinzione sostanziale.

Tuttavia la separazione in codici è ancora presente in paesi come la Francia e

la Germania.

Anche con l'unificazione dei codici del 1942 non ci è stato il superamento della



specialità della disciplina commerciale, prova è la caratteristica dispositiva

delle norme del codice civile .

Atto di commercio, commerciante e impresa. Il codice civile del 1942.

Il diritto commerciale nasce dunque come diritto degli iscritti alle

corporazioni commerciali .

Quando vengono abolite le corporazioni cambia il metodo d'individuazione del

commerciante, che non viene più individuato con criteri formali, come

l'iscrizione alla matricula mercatorum, ma in base a criteri soggettivi, è

commerciante che esegue abitualmente atti di commercio, come recita l'art 1 del

Code de commerce.

Nell'unificazione del 1942 salta anche il principio degli atti di commercio,

infatti fulcro del libro V intitolato al lavoro è la forma organizzata

dell'impresa, per cui cade la distinzione dei titoli dei codici, e la materia

inerente ai titoli di credito viene incorporata a quelle delle obbligazioni e

contratti, in questo modo avendo a commercializzazione del diritto civile,

mentre le procedure concorsuali vengono affidate alla legislazione speciale, la

c.d. legge fallimentare.

D'altro canto si è avuto invece la civilizzazione del diritto commerciale

infatti coll'incorporazione delle discipline viene toccato l'ordine delle fonti,

tanto che non è possibile più ricorrere all'analogia se una norme del

commerciale è disciplinata nel diritto civile.

Le fonti.

Norme nazionali, transnazionali e sovranazionali.

Coll'unificazione dei codici non è più possibile distinguere le leggi

commerciali, anche se in sostanza è agevole constatare che una parte della

legislazione è atta a regolare i rapporti di scambio di beni e servizi tra

operatori economici in senso lato.

Notevole è invece la destatualizzazione delle norme, anche a causa del contesto

del codice civile che è ormai solo una cornice per la legislazione speciale

all'interno delle leggi speciali per il commercio.

Infatti si trovano leggi internazionali e sovranazionali, accentuato il fenomeno

soprattutto per l'istituzione delle comunità economiche europee e del

mediterraneo.

Le fonti del diritto comunitario.

Le fonti del diritto comunitario sono:

trattati

regolamenti

direttive

decisioni

I trattai sono documenti programmatici atti a disciplinare i rapporti tra gli

stati membri e le istituzioni comunitarie, anche se vi sono alcuni trattati self

executing, quali le norme concernenti la concorrenza degli articoli 85 e 86 del

trattato di Roma.

I regolamenti hanno invece portata generale e sono direttamente applicabili in

tutti i stati membri senza recepimento nella legislazione, dunque sono norme di

natura sovranazionale.

Entrano in vigore alla data indicata nello stesso documento o in assenza dal

ventesimo giorno della pubblicazione della Gazzetta Ufficiale della Comunità.

Le direttive invece sono inviti all'adeguamento della legislazione interna degli

strati membri ai principi in essa contenuti. Sono efficaci dalla data di

notifica agli stati e contengono il termine ultime per l'adeguamento.

Qualora vi siano begli stati inadempimenti la Commissione delle comunità

europee, o in mancanza di questa ogni altro stato membro, possono chiedere

ricorso verso il reo.

Dalla data di notificazione è assolutamente vietato predisporre normative

contrastanti ai principi delle direttive, c.d. obbligo di standistill .

Normalmente dunque le direttive non hanno efficacia immediata e diretta, però in

alcuni casi di direttive tanto ben dettagliate da escludere la discrezionalità

degli stati, la Corte di Giustizia Europea ha considerato le norme direttamente

applicabili.

Le decisioni sono invece obbligatorie e direttamente applicabili in tutti i

paesi cui si riferiscono.

5.Impatto del diritto comunitario sul diritto commerciale.

Il diritto commerciale nono può e mai potrà essere individuato in concezioni

dottrinali dei singoli stati, in quanto è impossibile tale operazione, vista la

continua evoluzione degli istituti, per cui man mano ci si avvicina sempre più

alla configurazione di un nuovo jus mercatorum.





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