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L'EVOLUZIONE STORICA DEL DIRITTO COMMERCIALE
Dallo jus mercatorum all'unificazione dei codici.
Il diritto commerciale nasce come diritto di casta per i mercanti , separato
nelle fonti e nella giurisdizione.
Le fonti trovavano infatti ragione di essere internamente elaborate dalle
corporazioni di mercanti, e per le controversie all'interno delle 434d34e stesse
corporazioni vi erano appositi fori.
Colla codificazione il diritto commerciale va a perdere il connotato di diritto
di classe, pure rimanendo speciale, ed anche quando verrà il codice commerciale
incorporato al civile, ci sarà sempre una distinzione sostanziale.
Tuttavia la separazione in codici è ancora presente in paesi come la Francia e
la Germania.
Anche con l'unificazione dei codici del 1942 non ci è stato il superamento della
specialità della disciplina commerciale, prova è la caratteristica dispositiva
delle norme del codice civile .
Atto di commercio, commerciante e impresa. Il codice civile del 1942.
Il diritto commerciale nasce dunque come diritto degli iscritti alle
corporazioni commerciali .
Quando vengono abolite le corporazioni cambia il metodo d'individuazione del
commerciante, che non viene più individuato con criteri formali, come
l'iscrizione alla matricula mercatorum, ma in base a criteri soggettivi, è
commerciante che esegue abitualmente atti di commercio, come recita l'art 1 del
Code de commerce.
Nell'unificazione del 1942 salta anche il principio degli atti di commercio,
infatti fulcro del libro V intitolato al lavoro è la forma organizzata
dell'impresa, per cui cade la distinzione dei titoli dei codici, e la materia
inerente ai titoli di credito viene incorporata a quelle delle obbligazioni e
contratti, in questo modo avendo a commercializzazione del diritto civile,
mentre le procedure concorsuali vengono affidate alla legislazione speciale, la
c.d. legge fallimentare.
D'altro canto si è avuto invece la civilizzazione del diritto commerciale
infatti coll'incorporazione delle discipline viene toccato l'ordine delle fonti,
tanto che non è possibile più ricorrere all'analogia se una norme del
commerciale è disciplinata nel diritto civile.
Le fonti.
Norme nazionali, transnazionali e sovranazionali.
Coll'unificazione dei codici non è più possibile distinguere le leggi
commerciali, anche se in sostanza è agevole constatare che una parte della
legislazione è atta a regolare i rapporti di scambio di beni e servizi tra
operatori economici in senso lato.
Notevole è invece la destatualizzazione delle norme, anche a causa del contesto
del codice civile che è ormai solo una cornice per la legislazione speciale
all'interno delle leggi speciali per il commercio.
Infatti si trovano leggi internazionali e sovranazionali, accentuato il fenomeno
soprattutto per l'istituzione delle comunità economiche europee e del
mediterraneo.
Le fonti del diritto comunitario.
Le fonti del diritto comunitario sono:
trattati
regolamenti
direttive
decisioni
I trattai sono documenti programmatici atti a disciplinare i rapporti tra gli
stati membri e le istituzioni comunitarie, anche se vi sono alcuni trattati self
executing, quali le norme concernenti la concorrenza degli articoli 85 e 86 del
trattato di Roma.
I regolamenti hanno invece portata generale e sono direttamente applicabili in
tutti i stati membri senza recepimento nella legislazione, dunque sono norme di
natura sovranazionale.
Entrano in vigore alla data indicata nello stesso documento o in assenza dal
ventesimo giorno della pubblicazione della Gazzetta Ufficiale della Comunità.
Le direttive invece sono inviti all'adeguamento della legislazione interna degli
strati membri ai principi in essa contenuti. Sono efficaci dalla data di
notifica agli stati e contengono il termine ultime per l'adeguamento.
Qualora vi siano begli stati inadempimenti la Commissione delle comunità
europee, o in mancanza di questa ogni altro stato membro, possono chiedere
ricorso verso il reo.
Dalla data di notificazione è assolutamente vietato predisporre normative
contrastanti ai principi delle direttive, c.d. obbligo di standistill .
Normalmente dunque le direttive non hanno efficacia immediata e diretta, però in
alcuni casi di direttive tanto ben dettagliate da escludere la discrezionalità
degli stati, la Corte di Giustizia Europea ha considerato le norme direttamente
applicabili.
Le decisioni sono invece obbligatorie e direttamente applicabili in tutti i
paesi cui si riferiscono.
5.Impatto del diritto comunitario sul diritto commerciale.
Il diritto commerciale nono può e mai potrà essere individuato in concezioni
dottrinali dei singoli stati, in quanto è impossibile tale operazione, vista la
continua evoluzione degli istituti, per cui man mano ci si avvicina sempre più
alla configurazione di un nuovo jus mercatorum.
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