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APPUNTI GENERICI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO

giurisprudenza



APPUNTI GENERICI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO




Ente pubblico   un ente si definisce pubblico quando è funzionalizzato al perseguimento di determinati interessi della società.


Nozione di soggetto di diritto e situazione giuridica soggettiva   In relazione alle norme 444j95e che regolano i comportamenti dei soggetti (persone fisiche e persone giuridiche) vengono definite situazioni di quei soggetti stessi.


Situazioni giuridiche soggettive

Attive quando le norme dell'ordinamento rendono possibili a soggetti giuridiche determinati comportamenti ( ad es. il diritto soggettivo oppure il potere giuridico)



Passive  quando le norme vincolano dei comportamenti soggettivi (ad es. dovere, obbligo)


Potere giuridico    Il potere giuridico di un soggetto di diritto è (ma non solo) la sua possibilità di determinare concrete situazioni giuridiche privatistiche o pubblicistiche, ossia la sua possibilità di costituirle, modificarle o estinguerle (dinamica delle situazioni giuridiche soggettive).



Autonomia    capacità di disciplinare il proprio comportamento con proprie decisioni (in diritto privato, il negozio giuridico; in diritto amministrativo, istanze da parte di privati)


Autonomia dell'Amministrazione capacità di emanare atti (ad es. provvedimenti) produttivi di effetti giuridici.


Amministrazioni   soggetti dell'ordinamento generale tra soggetti dell'ordinamento generale.

Soggetti pubblici dell'ordinamento generale accanto a soggetti privati e al pari di questi aventi una propria autonomia.


Scissione tra esercizio e titolarità del potere giuridico Nell'amministrazione il potere giuridico è esercitato da persone fisiche in quanto organi dell'ente e non come soggetti giuridici, pertanto come organi non possono essere considerati titolari del potere giuridico dell'amministrazione.

Potere amministrativo  sintesi complessiva di tutte le possibilità di agire che l'ordinamento attribuisce o riconosce all'Amministrazione in quanto tale.


Potere = compimento di atti giuridici 





Interessi legittimi (ulteriori chiarimenti)

Si parla degli interessi legittimi c.d.oppostivi, ossia delle posizioni giuridiche soggettive  di vantaggio che hanno la loro origine in un diritto soggettivo. Infatti quando un atto autoratitativo della p.a. si scontra con un diritto soggettivo perfetto (es. dir. proprietà) questo cessa di manifestarsi con la forza sua propria, ma "degrada" ad interesse legittimo. questo è un tipico potere della p.a. verso i privati: questa, in poche parole, ha il potere di incidere su situazioni giuridiche
perfette, trasformandole in interessi legittimi, che hanno meno forza e godono di minore tutela giurisdizionale rispetto ai diritti soggettivi. La minore tutela riguarda la risarcibilità del danno in caso di lesione illegittima dell'interesse in questione. A questo riguardo bisogna però fare un distinguo importante, ossia la disciplina del risarcimento dell'interesse legittimo rima e dopo la sent. corte cass.. 500 del 1999 (questo sul tuo libro non c'è, ovviamente perché hai un'edizione del '98, ma si tratta di un cambiamento di enorme importanza). prima della sent in questione (come dice il tuo libro) la giurisprudenza aveva sempre negato la risarcibilità del danno per lesione di interesse legittimo. I seguito alle aspre critiche della dottrina aveva  ammesso solo un possibile risarcimento degli interessi legittimi oppositivi, di cui stiamo parlando. Il ragionamento tenuto  era i seguente: se (ad es.) la p.a. impone una servitù coattiva sul fondo di un privato, nel caso in cui il privato attenga l'annullamento dell'atto perché illegittimo gli si riconosceva un diritto al risarcimento del danno subito, non però sulla base dell'interesse legittimo leso, ma in base al fatto che il diritto soggettivo, degradato ad interesse legittimo in seguito all'atto della p.a., con l'annullamento dell'atto stesso si "riespande" a diritto soggettivo, riacquista cioè la sua forza originaria: quindi il privato, una volta ottenuto l'annullamento dell'atto di fronte al giudice amministrativo, poteva ricorrere al giudice ordinario per ottenere il risarcimento del danno ingiusto ex art. 2043 c.c. in seguito alla sent. 500/1999 tuttavia, la situazione è sensibilmente cambiata: la cassazione ha infatti  riconosciuto il diritto per i privati di ottenere il risarcimento del danno in caso di lesione di qualsiasi interesse legittimo, quindi non solo oppositivo, ma anche dei c.d. interessi legittimi c.d. pretensivi.(per capire cosa sono vedi nella dispensa sulle situazioni giuridiche soggettive).

Altra importante novità è l'eliminazione della cd. Pregiudiziale amministrativa: ossia il privato per ottenere tale risarcimento non è più costretto ad adire prima la via amministrativa, ottenere l'annullamento dell'atto e poi chiedere al giudice ordinario la condanna della p.a. al risarcimento del danno. adesso il privato può adire direttamente il giudice ordinario il quale ha la facoltà, nel caso in cui lo ritenga illegittimo, di disapplicare l'atto amministrativo e di condannare direttamente la p.a. al risarcimento del    danno.

La sentenza n. 500 ha rivoluzionato parte del diritto amministrativo e soprattutto ha invertito un orientamento giurisprudenziale che da decenni era arroccato sulle sesse posizioni, sordo tra l'altro alle numerose critiche della dottrina.




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