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APPUNTI GENERICI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO
Ente pubblico un ente si definisce pubblico quando è funzionalizzato al perseguimento di determinati interessi della società.
Situazioni giuridiche soggettive
Attive quando le norme dell'ordinamento rendono possibili a soggetti giuridiche determinati comportamenti ( ad es. il diritto soggettivo oppure il potere giuridico)
Passive quando le norme vincolano dei comportamenti soggettivi (ad es. dovere, obbligo)
Potere giuridico Il potere giuridico di un soggetto di diritto è (ma non solo) la sua possibilità di determinare concrete situazioni giuridiche privatistiche o pubblicistiche, ossia la sua possibilità di costituirle, modificarle o estinguerle (dinamica delle situazioni giuridiche soggettive).
Autonomia capacità di disciplinare il proprio comportamento con proprie decisioni (in diritto privato, il negozio giuridico; in diritto amministrativo, istanze da parte di privati)
Autonomia dell'Amministrazione capacità di emanare atti (ad es. provvedimenti) produttivi di effetti giuridici.
Amministrazioni soggetti dell'ordinamento generale tra soggetti dell'ordinamento generale.
Soggetti pubblici dell'ordinamento generale accanto a soggetti privati e al pari di questi aventi una propria autonomia.
Scissione tra esercizio e titolarità del potere giuridico Nell'amministrazione il potere giuridico è esercitato da persone fisiche in quanto organi dell'ente e non come soggetti giuridici, pertanto come organi non possono essere considerati titolari del potere giuridico dell'amministrazione.
Potere amministrativo sintesi complessiva di tutte le possibilità di agire che l'ordinamento attribuisce o riconosce all'Amministrazione in quanto tale.
Potere = compimento di atti giuridici
Interessi legittimi (ulteriori chiarimenti)
Si
parla degli interessi legittimi c.d.oppostivi, ossia delle posizioni giuridiche
soggettive di vantaggio che hanno la loro origine in un diritto
soggettivo. Infatti quando un atto autoratitativo della p.a. si scontra con un
diritto soggettivo perfetto (es. dir. proprietà) questo cessa di manifestarsi
con la forza sua propria, ma "degrada" ad interesse legittimo. questo
è un tipico potere della p.a. verso i privati: questa, in poche parole, ha il
potere di incidere su situazioni giuridiche
perfette, trasformandole in interessi legittimi, che hanno meno forza e godono
di minore tutela giurisdizionale rispetto ai diritti soggettivi. La minore
tutela riguarda la risarcibilità del danno in caso di lesione illegittima
dell'interesse in questione. A questo riguardo bisogna però fare un distinguo
importante, ossia la disciplina del risarcimento dell'interesse legittimo rima
e dopo la sent. corte cass.. 500 del
1999 (questo sul tuo libro non c'è, ovviamente perché hai un'edizione del '98,
ma si tratta di un cambiamento di enorme importanza). prima della sent in
questione (come dice il tuo libro) la giurisprudenza aveva sempre negato la
risarcibilità del danno per lesione di interesse legittimo. I seguito alle
aspre critiche della dottrina aveva ammesso solo un possibile risarcimento
degli interessi legittimi oppositivi, di cui stiamo parlando. Il ragionamento
tenuto era i seguente: se (ad es.) la p.a. impone una servitù coattiva
sul fondo di un privato, nel caso in cui il privato attenga l'annullamento
dell'atto perché illegittimo gli si riconosceva un diritto al risarcimento del
danno subito, non però sulla base dell'interesse legittimo leso, ma in base al
fatto che il diritto soggettivo, degradato ad interesse legittimo in seguito
all'atto della p.a., con l'annullamento dell'atto stesso si
"riespande" a diritto soggettivo, riacquista cioè la sua forza
originaria: quindi il privato, una volta ottenuto l'annullamento dell'atto di
fronte al giudice amministrativo, poteva ricorrere al giudice ordinario per
ottenere il risarcimento del danno ingiusto ex art. 2043 c.c. in seguito alla
sent. 500/1999 tuttavia, la situazione è sensibilmente cambiata: la cassazione
ha infatti riconosciuto il diritto per i privati di ottenere il
risarcimento del danno in caso di lesione di qualsiasi interesse legittimo,
quindi non solo oppositivo, ma anche dei c.d. interessi legittimi c.d.
pretensivi.(per capire cosa sono vedi nella dispensa sulle situazioni
giuridiche soggettive).
Altra importante novità è l'eliminazione
della cd. Pregiudiziale amministrativa: ossia il privato per ottenere tale
risarcimento non è più costretto ad adire prima la via amministrativa, ottenere
l'annullamento dell'atto e poi chiedere al giudice ordinario la condanna della
p.a. al risarcimento del danno. adesso il privato può adire direttamente il
giudice ordinario il quale ha la facoltà, nel caso in cui lo ritenga
illegittimo, di disapplicare l'atto amministrativo e di condannare direttamente
la p.a. al risarcimento del
danno.
La sentenza n. 500 ha rivoluzionato parte del diritto amministrativo e
soprattutto ha invertito un orientamento giurisprudenziale che da decenni era
arroccato sulle sesse posizioni, sordo tra l'altro alle numerose critiche della dottrina.
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