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IL DANNO NELLE OBBLIGAZIONI PECUNIARIE

giurisprudenza



IL DANNO NELLE OBBLIGAZIONI PECUNIARIE

Art.1224 "nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di denaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali (gli interessi legali sono dovuti al tasso del 10%annuo ), anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno. Se prima della mora erano dovuti gli interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura.

Al creditore che dimostra ( la giurisprudenza ha agevolato tale difficile prova, ritenendo sufficiente provare soltanto l'appartenenza del creditore ad una categoria sociale : imprenditore, risparmiatore abituale, creditore occasionale, modesto consumatore ) di aver subito un danno maggiore*( di quello risarcibile con gli interessi moratori al tasso legale ) spetta l'ulteriore risarcimento ( si rientra nella regola generale che pone a carico del danneggiato l'onere di provare il danno di cui reclama il risarcimento ). Questo non è dovuto se è stata convenuta ( la convenzione, che deve essere fatta per iscritto, esclude il diritto al maggior danno ) la misura degli interessi moratori (la clausola che fissa la misura degli interessi moratori preclude la risarcibilità del danno ulteriore)".

RATIO : Con l'obbligo del debitore in mora di corrispondere gli interessi, il legislatore ha presunto che nell'adempimento tardivo delle obbligazioni pecuniarie il creditore subisca sempre e comunque un danno.



DEFINIZIONE : Gli interessi moratori sono interessi con funzione risarcitoria che costituiscono un risarcimento del danno per il ritardo nel pagamento di un debito di denaro. Gli interessi moratori costituiscono una liquidazione forfettaria minima del danno da ritardo nelle obbligazioni pecuniarie.

ESEMPIO : l'imprenditore Tizio non ottiene, alla data stabilita, il credito dovutogli : avrà, quindi, diritto dal giorno della mora, agli interessi legali. Ma Tizio, che ha bisogno di quel denaro per la sua attività, ricorre al credito di un istituto bancario che gli concede il finanziamento ad un tasso di interesse superiore a quello legale (18%).Il maggior danno subito da Tizio consisterà nella differenza tra gli interessi pagati e gli interessi moratori dovutigli.

MAGGIOR DANNO :*il maggior danno può essere il danno da svalutazione : deprezzamento della moneta o perdita del suo potere d'acquisto. Ma come provare il maggior danno? La Cassazione nel 1978 ha stabilito che bisogna utilizzare il criterio delle presunzioni personalizzate.

CFR.INTERESSI COMPENSATIVI : Gli interessi compensativi, invece, hanno funzione remunerativa e rappresentano un compenso percentuale periodico dovuto in cambio del vantaggio della disponibilità di una somma di denaro spettante al creditore. E' possibile che si sia concorso di presupposti fra interessi moratori e interessi compensativi (se la scadenza del termine comporta automaticamente la mora del debitore ): al creditore competono entrambi ma in via alternativa perché non sono cumulabili.



Gli interessi :

1) sulle somme di risarcimento del danno : decorrono dal momento stesso in cui il danno si è verificato

2) sulle somme di risarcimento del danno futuro (danno non verificato al tempo della sentenza) : non spettano al danneggiato fino al momento della liquidazione

3)sulla somma liquidata : la somma determinata dalla sentenza si limita a esprimere in termini pecuniari il valore del danno originariamente subito. A questo danno si deve aggiungere il diverso danno derivante dal ritardo con cui il danneggiato viene risarcito.

La condanna al pagamento degli interessi moratori presuppone la domanda di parte.






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