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PEGNO

giurisprudenza



PEGNO


ll pegno è un diritto reale di garanzia; ".è costituito a garanzia dell'obbligazione dal debitore o da un terzo per il debitore.

Possono essere dati in pegno i beni mobili, le universalità di mobili, i crediti e altri diritti aventi ad oggetto beni mobili" (Art. 2784)

Art. 2786: il pegno si costituisce con la consegna al creditore della cosa o del documento che conferisce l'esclusiva disponibilità della cosa. La cosa o il documento possono anche essere consegnati ad un terzo designato dalle parti, o possono essere posti in custodia di entrambe, in modo che il costituente sia nell'impossibilità di disporne senza la cooperazione

del creditore.

E' quindi indispensabile, 737d35h perché il pegno si costituisca, che vi sia l'effettivo spossessamento del debitore e la concreta appropriazione del bene da parte del creditore o

di un terzo designato dalle parti.

A mente dell'Art. 2786 il pegno si costituisce mediante contratto



Contratto di pegno: è un contratto reale, perché si perfeziona con la consegna della cosa.


Art. 27871: il creditore ha diritto di farsi pagare con prelazione sulla cosa ricevuta in pegno




Art. 27872: la prelazione non si può far valere se la cosa data in pegno non è rimasta in possesso del creditore o verso il terzo.


Art. 27873: quando il credito garantito eccede la somma di 5.000 lire, la prelazione non ha luogo se il pegno non risulta da scrittura con data certa, la quale contenga sufficiente indicazione del credito e della cosa.

La legge attribuisce al creditore una limitata facoltà di godimento, in quanto:


-) il creditore, in forza dell'Art. 2789, in caso di perdita di possesso, può esercitare le azioni possessorie e di rivendicazione solo, però, se queste spettano al costituente.


-) per l'Art. 2790, il creditore è tenuto a custodire la cosa ricevuta in pegno e risponde dell'eventuale perdita e deterioramento. Colui che ha costituito il pegno è tenuto al rimborso delle spese occorse per la conservazione della cosa.


-) per l'Art. 2792, il creditore non può, senza il consenso del costituente, usare la cosa, salvo che l'uso sia necessario per la sua conservazione. Egli non può darla in pegno o concedere ad altri il godimento di essa. In ogni caso, deve imputare l'utile ricavato prima alle spese e agli interessi e poi al capitale.


-) per l'Art. 2791: in caso di bene fruttifero, il creditore, salvo patto contrario, ha la facoltà di fare i suoi frutti, imputandoli prima alle spese, poi agli interessi, e poi al capitale.


-) per l'Art. 2793, se il creditore abusa della cosa data in pegno, il costituente può domandarne il sequestro.


-) per l'Art. 2798 il creditore può domandare al giudice che la cosa gli venga assegnata in pagamento, fino alla concorrenza del debito.


Si ha pegno irregolare quando il diritto di garanzia ha per oggetto una cosa fungibile  In tal caso, il creditore non è tenuto a conservare e restituire la medesima cosa, ma soltanto una cosa dello stesso genere.

In caso di inadempimento  può trattenere la cosa definitivamente, determinandosi così un trasferimento di proprietà dal debitore al creditore.

Il pegno si estingue:

. per rinuncia alla garanzia

. per estinzione del credito garantito

. per perimento della cosa

. per estinzione del diritto di garanzia

























RESPONSABILITA' PERSONALE

ED ESECUZIONE FORZATA


La responsabilità patrimoniale è citata nel codice civile dai due Artt. 1218 e 2740:

nel primo sorge l'obbligo di risarcire il danno causato al creditore dall'inadempimento, il secondo indica la soggezione dei beni del debitore all'azione esecutiva del creditore insoddisfatto.

La responsabilità patrimoniale presuppone, oltre all'inadempimento dell'originaria obbligazione, anche l'inadempimento della conseguente obbligazione risarcitoria.



L'adempimento di quest'ultima fa venir meno la responsabilità patrimoniale eciò dimostra che le due responsabilità citate negli articoli suddetti sono distinte.

La responsabilità personale ha una funzione preparatoria di quella patrimoniale,

La responsabilità patrimoniale consiste nell'attribuzione al creditore di una somma di denaro ricavata dall'espropriazione forzata dei beni del debitore, richiede quindi che l'obbligazione da attuare coattivamente abbia ad oggetto una somma di denaro.

In caso contrario, agisce la responsabilità personale, la quale o sostituisce all'obbligazione inadempiuta quella risarcitoria, qualora la prestazione originaria non consista nella consegna di una somma di denaro o aggiunge all'obbligazione inadempiuta quella risarcitoria per il danno conseguente al ritardo, sia nell'obbligazione originaria, sia nell'obbligazione suscettibile di esecuzione forzata in forma specifica


Esecuzione forzata  procedimento volto a permettere la realizzazione coattiva del diritto di credito nei due aspetti:


-) conseguimento dell'esatta prestazione

-) risarcimento danni


Sotto il primo aspetto, bisogna distinguere l'esecuzione forzata in forma specifica da quella per equivalente (o per espropriazione). La prima esecuzione è caratterizzata dalla identità tra il bene dovuto, quello aggredito e quello conseguito.


ESECUZIONE FORZATA FORMA SPEC. (2930 e sg.)


-) obbligo di dare una cosa specifica o generica, purchè specificata (nel genere e nella quantità) e deve essere presente nel patrimonio del debitore.


-) obbligo di un fare fungibile, vige il principio della incoercibilità delle azioni umane, pertanto il debitore non può essere costretto ad un facere che verrà eseguito da un terzo a spese dell'obbligato.


-) obblighi di non fare; il creditore potrà ottenere la distruzione (a scelta del debitore) di ciò che è stato costruito in violazione, a meno che la distruzione non contrasti con l'economia nazionale; in questo caso, potrà ottenere solo il risarcimento  esecuzine forzata per equivalente


-) obbligo di prestare il consenso (Art. 2932): il creditore potrà ottenere una sentenza che produce gli stessi effetti del contratto non concluso, nel caso in cui colui che è obbligato a concludere il contratto non adempia.












ESECUZIONE PER EQUIVALENTE O IN FORMA GENERICA


Non presuppone l'identità tra bene dovuto, bene aggredito, bene conseguito.

E' questa la forma con la quale si realizza l'adempimento coattivo dell'obbligo di fare infungibile, del risarcimento danni e delle prestazioni aventi ad oggetto denaro.

L'esecuzione per equivalente viene effettuata se non sono presenti le caratteristiche dell'esecuzione in forma specifica, ovvero se l'obbligazione è pecuniaria (la prestazione non consiste né in un dare, fare o non fare)

In questo caso, esistono tre fasi:


pignoramento: con questo atto il creditore impone al debitore di non utilizzare i beni pignorati

vendita all'asta: vengono venduti all'asta i beni pignorati

il ricavato della vendita viene distribuito tra i creditori







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