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"Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e
referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione
volontaria ai movimenti e partiti politici"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 1999
Art. 1.
1. E' attribuito ai movimenti o partiti politici un rimborso in relazione alle
spese elettorali sostenute per le campagne per il rinnovo del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati, del Parla 515c27f mento europeo e dei consigli
regionali.
2. L'erogazione dei rimborsi e' disposta, secondo le norme della presente legge,
con decreti del Presidente della Camera dei deputati, a carico del bilancio
interno della Camera dei deputati, per quanto riguarda il rinnovo della Camera
dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali, nonche' per i
comitati promotori dei referendum, nei casi previsti dal comma 4. Con decreto
del Presidente del Senato della Repubblica, a carico del bilancio interno del
Senato della Repubblica, si provvede all'erogazione dei rimborsi per il rinnovo
del Senato della Repubblica. I movimenti o partiti politici che intendano
usufruire dei rimborsi ne fanno richiesta, a pena di decadenza, al Presidente
della Camera dei deputati o al Presidente del Senato della Repubblica, secondo
le rispettive competenze, entro dieci giorni dalla data di scadenza del termine
per la presentazione delle liste per il rinnovo degli organi di cui al comma 1.
3. Il rimborso di cui al comma 1 e' corrisposto ripartendo, tra i movimenti o
partiti politici aventi diritto, i diversi fondi relativi alle spese elettorali
per il rinnovo di ciascuno degli organi di cui al medesimo comma 1.
4. In caso di richiesta di uno o piu' referendum, effettuata ai sensi
dell'articolo 75 della Costituzione e dichiarata ammissibile dalla Corte
costituzionale, e' attribuito ai comitati promotori un rimborso pari alla somma
risultante dalla moltiplicazione di lire mille per ogni firma valida fino alla
concorrenza della cifra minima necessaria per la validita' della richiesta e
fino ad un limite massimo pari complessivamente a lire 5 miliardi annue, a
condizione che la consultazione referendaria abbia raggiunto il quorum di
validita' di partecipazione al voto. Analogo rimborso e' previsto, sempre nel
limite di lire 5 miliardi di cui al presente comma, per le richieste di
referendum effettuate ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione.
5. L'ammontare di ciascuno dei quattro fondi relativi agli organi di cui al
comma 1 e' pari alla somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di lire
4.000 per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste
elettorali per le elezioni della Camera dei deputati. Per le elezioni dei
rappresentanti italiani al Parlamento europeo del 13 giugno 1999, l'importo di
cui al presente comma e' ridotto a L. 3.400.
6. I rimborsi di cui ai commi 1 e 4 sono corrisposti con cadenza annuale, entro
il 31 luglio di ciascun anno, in misura pari, per il primo anno, al 40 per cento
della somma spettante, e, per i quattro anni successivi, al 15 per cento della
somma spettante. L'erogazione dei rimborsi non e' vincolata alla prestazione di
alcuna forma di garanzia bancaria o fidejussoria da parte dei movimenti o
partiti politici aventi diritto. In caso di scioglimento anticipato del Senato
della Repubblica o della Camera dei deputati il versamento delle quote annuali
dei relativi rimborsi e' interrotto. In tale caso i movimenti o partiti politici
hanno diritto esclusivamente al versamento delle quote dei rimborsi per un
numero di anni pari alla durata della legislatura dei rispettivi organi. Il
versamento della quota annua di rimborso, spettante sulla base del presente
comma, e' effettuato anche nel caso in cui sia trascorsa una frazione di anno,
eccetto quello in cui sia gia' stata versata la quota del 40 per cento.
7. Per il primo rinnovo del Parlamento europeo successivo alla data di entrata
in vigore della presente legge e dei consigli regionali negli anni 1999 e 2000,
nonche' per le consultazioni referendarie il cui svolgimento sia previsto entro
l'anno 2000, i rimborsi sono corrisposti in unica soluzione.
8. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 8 della legge 2
gennaio 1997, n. 2, o di irregolare redazione del rendiconto, redatto secondo le
modalita' di cui al medesimo articolo 8 della citata legge n. 2 del 1997, il
Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato della
Repubblica, per i fondi di rispettiva competenza, sospendono l'erogazione del
rimborso fino ad avvenuta regolarizzazione.
9. All'articolo 10, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole:
"lire 200" sono sostituite dalle seguenti: "lire 800". Al medesimo comma, le
parole: "degli abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "dei cittadini della
Repubblica iscritti nelle liste elettorali".
10. In sede di prima applicazione e in relazione alle spese elettorali sostenute
per il rinnovo del Parlamento europeo del 13 giugno 1999, il termine di cui al
comma 2 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 2.
1. La determinazione degli aventi diritto alla ripartizione dei fondi di cui
all'articolo 1 della presente legge e dei criteri di riparto dei fondi medesimi
e' disciplinata dagli articoli 9 e 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e
dall'articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43.
2. All'articolo 9, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515,
le parole: "almeno il 3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "almeno l'1
per cento".
Art. 3.
1. Ogni partito o movimento politico destina una quota pari almeno al 5 per
cento dei rimborsi ricevuti per ciascuno dei fondi di cui ai commi 1 e 5
dell'articolo 1 ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle
donne alla politica.
2. I movimenti ed i partiti politici di cui al comma 1 introducono una apposita
voce all'interno del rendiconto di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio
1997, n. 2, al fine di dare espressamente conto dell'avvenuta destinazione delle
quote dei rimborsi alle iniziative di cui al medesimo comma 1.
Art. 4.
1. All'articolo 13-bis, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni, le parole: "compresi tra 500.000 e 50 milioni di
lire" sono sostituite dalle seguenti: "compresi tra 100.000 e 200 milioni di
lire".
Art. 5.
Disciplina fiscale dell'attivita' di movimenti e partiti politici ed
Agevolazioni
1. All'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 641, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente
comma:
"1-bis. Sono altresi' esenti dalle tasse sulle concessioni governative gli atti
costitutivi, gli statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di
obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da disposizioni legislative
o regolamentari".
2. Nella tabella di cui all'allegato B annessa al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, e' aggiunto, in
fine, il seguente articolo:
"Art. 27-ter. Atti costitutivi, statuti ed ogni altro atto necessario per
l'adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da
disposizioni legislative o regolamentari".
3. Alla tabella allegata al testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, e'
aggiunto, in fine, il seguente articolo:
"Art. 11-ter. - 1. Atti costitutivi, statuti ed ogni altro atto necessario per
l'adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da
disposizioni legislative o regolamentari".
4. All'articolo 3 del testo unico approvato con decreto legislativo 31 ottobre
1990, n. 346, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"4-bis. Non sono soggetti all'imposta i trasferimenti a favore di movimenti e
partiti politici".
5. Alle occupazioni temporanee di suolo pubblico, di durata temporanea non
superiore a trenta giorni, effettuate da movimenti e partiti politici per lo
svolgimento della loro attivita', si applicano le agevolazioni previste nei
regolamenti comunali sulle entrate, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera
e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
6. I consigli comunali e provinciali, in base alle norme previste dalla legge 8
giugno 1990, n. 142, possono prevedere nei loro regolamenti le forme per
l'utilizzazione non onerosa di strutture comunali e provinciali idonee ad
ospitare manifestazioni ed iniziative dei partiti politici. I regolamenti
comunali e provinciali dettano altresi' le disposizioni generali per garantire
ai partiti politici le forme di accesso alle strutture di cui al presente comma
nel rispetto dei principi di trasparenza, di pluralismo e di uguaglianza. Gli
oneri per l'utilizzazione di tali strutture sono posti a carico dei bilanci dei
rispettivi enti.
7. Hanno diritto alle agevolazioni di cui ai commi 5 e 6 i partiti o movimenti
politici che abbiano propri rappresentanti eletti nelle elezioni politiche,
regionali, provinciali o comunali o per il Parlamento europeo.
Art. 6.
1. All'articolo 4 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, dopo il comma 1-quater, sono
aggiunti i seguenti:
"1-quinquies. I movimenti e partiti politici che hanno usufruito dei contributi
per l'anno finanziario 1998 sono tenuti, ai sensi del comma 1-bis, al
conguagliodelle somme gia' ricevute, che risultino eventualmente in eccesso
rispetto alle somme effettivamente spettanti. A tale fine, a decorrere dall'anno
2000, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con
proprio decreto, da adottare di concerto con il Ministro delle finanze,
determina l'eventuale ammontare in eccesso dei fondi ed approva un piano di
ripartizione delle somme, che i movimenti e partiti politici di cui al comma
1-bis restituiscono a titolo di conguaglio dei contributi gia' ricevuti. La
restituzione delle somme e' effettuata mediante il versamento di rate annuali,
per un periodo non eccedente i dieci anni. L'ammontare delle rate annuali non
puo' essere inferiore al 10 per cento delle somme gia' ricevute che risultino in
eccesso rispetto alle somme effettivamente spettanti. I movimenti e partiti
politici che non hanno diritto al rimborso delle spese elettorali versano le
somme in eccesso con cadenza annuale, per un periodo di cinque anni, nella
misura del 20 per cento annuo del totale delle somme complessivamente dovute.
1- sexies. Nel caso in cui si verifichi l'estinzione di uno o piu' movimenti o
partiti politici prima dell'integrale versamento del conguaglio dovuto ai sensi
del comma 1 -quinquies, le relative somme che risultino ancora da versare sono
portate in detrazione dai fondi di cui agli articoli 9 e 16 della legge 10
dicembre 1993, n. 515".
Art. 7.
1. Per l'anno finanziario 1999, il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, determina
con proprio decreto, da adottare ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge
2 gennaio 1997, n. 2, l'ammontare del fondo da ripartire tra i partiti e
movimenti politici aventi diritto, sulla base delle dichiarazioni effettuate dai
contribuenti nel 1998, ai sensi dell'articolo 1 della citata legge n. 2 del
2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 e' effettuata la ripartizione del
fondo tra i partiti e movimenti politici aventi i requisiti di cui al comma 1
dell'articolo 2 della citata legge n. 2 del 1997. L'erogazione delle somme
spettanti sulla base della predetta ripartizione avra' luogo negli esercizi
finanziari 2000, 2001 e 2002, nei limiti delle disponibilita' determinatesi in
base all'applicazione dell'articolo 9 della presente legge. Il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Dalle somme spettanti ad ogni movimento o partito politico ai sensi dei commi
1 e 2 del presente articolo, viene trattenuto l'ammontare dei contributi
eventualmente ricevuti in eccesso per l'anno finanziario 1998, rispetto alle
dichiarazioni effettuate dai contribuenti nel 1997, ai fini del conguaglio
previsto dall'articolo 4, comma 1-bis, della citata legge n. 2 del 1997.
Art. 8.
1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo
unico compilativo nel quale devono essere riunite e coordinate le norme di legge
vigenti in materia di:
a) rimborso delle spese elettorali e finanziamenti a favore di partiti,
movimenti politici, candidati e titolari di cariche elettive;
b) agevolazioni a favore dei medesimi soggetti di cui alla lettera a);
c) controlli e sanzioni previsti dalla legge.
2. Lo schema di decreto legislativo, a seguito di deliberazione preliminare del
Consiglio dei Ministri, e' trasmesso, previo parere del Consiglio di Stato, da
rendere entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di decreto, almeno
sessanta giorni prima della scadenza del termine indicato al comma 1, alle
Camere per l'acquisizione del parere delle commissioni competenti per materia,
che devono esprimersi entro quarantacinque giorni dall'assegnazione; trascorso
inutilmente tale termine, il parere si intende acquisito.
Art. 9.
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, pari a lire 208
miliardi per il 1999, a lire 198 miliardi per il 2000 e a lire 257 miliardi
annue a decorrere dal 2001, si provvede a carico delle risorse rivenienti dalla
soppressione delle autorizzazioni di spesa di cui alle leggi 18 novembre 1981,
n. 659, 10 dicembre 1993, n. 515, 23 febbraio 1995, n. 43, e 2 gennaio 1997, n. 2.
Art. 10.
Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
abrogati:
a) gli articoli 1, 2 e 3, nonche' l'articolo 8, commi 15, 16 e 17, e l'articolo
9, comma 1, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 7 della presente legge;
b) gli articoli 1 e 2 della legge 2 maggio 1974, n. 195.
Art. 11.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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