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Rimborso per le spese elettorali sostenute da movimenti o partiti politici

giurisprudenza





Legge 3 giugno 1999, n. 157


"Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e

referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione

volontaria ai movimenti e partiti politici"


pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 1999







Art. 1.

Rimborso per le spese elettorali sostenute da movimenti o partiti politici


1. E' attribuito ai movimenti o partiti politici un rimborso in relazione alle

spese elettorali sostenute per le campagne per il rinnovo del Senato della

Repubblica e della Camera dei deputati, del Parla 515c27f mento europeo e dei consigli

regionali.

2. L'erogazione dei rimborsi e' disposta, secondo le norme della presente legge,

con decreti del Presidente della Camera dei deputati, a carico del bilancio

interno della Camera dei deputati, per quanto riguarda il rinnovo della Camera

dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali, nonche' per i

comitati promotori dei referendum, nei casi previsti dal comma 4. Con decreto

del Presidente del Senato della Repubblica, a carico del bilancio interno del

Senato della Repubblica, si provvede all'erogazione dei rimborsi per il rinnovo

del Senato della Repubblica. I movimenti o partiti politici che intendano

usufruire dei rimborsi ne fanno richiesta, a pena di decadenza, al Presidente

della Camera dei deputati o al Presidente del Senato della Repubblica, secondo

le rispettive competenze, entro dieci giorni dalla data di scadenza del termine

per la presentazione delle liste per il rinnovo degli organi di cui al comma 1.

3. Il rimborso di cui al comma 1 e' corrisposto ripartendo, tra i movimenti o

partiti politici aventi diritto, i diversi fondi relativi alle spese elettorali

per il rinnovo di ciascuno degli organi di cui al medesimo comma 1.

4. In caso di richiesta di uno o piu' referendum, effettuata ai sensi

dell'articolo 75 della Costituzione e dichiarata ammissibile dalla Corte

costituzionale, e' attribuito ai comitati promotori un rimborso pari alla somma

risultante dalla moltiplicazione di lire mille per ogni firma valida fino alla

concorrenza della cifra minima necessaria per la validita' della richiesta e

fino ad un limite massimo pari complessivamente a lire 5 miliardi annue, a

condizione che la consultazione referendaria abbia raggiunto il quorum di

validita' di partecipazione al voto. Analogo rimborso e' previsto, sempre nel

limite di lire 5 miliardi di cui al presente comma, per le richieste di

referendum effettuate ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione.

5. L'ammontare di ciascuno dei quattro fondi relativi agli organi di cui al

comma 1 e' pari alla somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di lire

4.000 per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste

elettorali per le elezioni della Camera dei deputati. Per le elezioni dei

rappresentanti italiani al Parlamento europeo del 13 giugno 1999, l'importo di

cui al presente comma e' ridotto a L. 3.400.

6. I rimborsi di cui ai commi 1 e 4 sono corrisposti con cadenza annuale, entro

il 31 luglio di ciascun anno, in misura pari, per il primo anno, al 40 per cento

della somma spettante, e, per i quattro anni successivi, al 15 per cento della

somma spettante. L'erogazione dei rimborsi non e' vincolata alla prestazione di

alcuna forma di garanzia bancaria o fidejussoria da parte dei movimenti o

partiti politici aventi diritto. In caso di scioglimento anticipato del Senato

della Repubblica o della Camera dei deputati il versamento delle quote annuali

dei relativi rimborsi e' interrotto. In tale caso i movimenti o partiti politici

hanno diritto esclusivamente al versamento delle quote dei rimborsi per un

numero di anni pari alla durata della legislatura dei rispettivi organi. Il

versamento della quota annua di rimborso, spettante sulla base del presente

comma, e' effettuato anche nel caso in cui sia trascorsa una frazione di anno,

eccetto quello in cui sia gia' stata versata la quota del 40 per cento.

7. Per il primo rinnovo del Parlamento europeo successivo alla data di entrata

in vigore della presente legge e dei consigli regionali negli anni 1999 e 2000,

nonche' per le consultazioni referendarie il cui svolgimento sia previsto entro

l'anno 2000, i rimborsi sono corrisposti in unica soluzione.

8. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 8 della legge 2

gennaio 1997, n. 2, o di irregolare redazione del rendiconto, redatto secondo le

modalita' di cui al medesimo articolo 8 della citata legge n. 2 del 1997, il

Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato della

Repubblica, per i fondi di rispettiva competenza, sospendono l'erogazione del

rimborso fino ad avvenuta regolarizzazione.

9. All'articolo 10, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole:

"lire 200" sono sostituite dalle seguenti: "lire 800". Al medesimo comma, le

parole: "degli abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "dei cittadini della

Repubblica iscritti nelle liste elettorali".

10. In sede di prima applicazione e in relazione alle spese elettorali sostenute

per il rinnovo del Parlamento europeo del 13 giugno 1999, il termine di cui al

comma 2 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.



Art. 2.

Requisiti per partecipare al riparto delle somme


1. La determinazione degli aventi diritto alla ripartizione dei fondi di cui

all'articolo 1 della presente legge e dei criteri di riparto dei fondi medesimi

e' disciplinata dagli articoli 9 e 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e

dall'articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43.

2. All'articolo 9, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515,

le parole: "almeno il 3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "almeno l'1

per cento".



Art. 3.

Risorse per accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica


1. Ogni partito o movimento politico destina una quota pari almeno al 5 per

cento dei rimborsi ricevuti per ciascuno dei fondi di cui ai commi 1 e 5

dell'articolo 1 ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle

donne alla politica.

2. I movimenti ed i partiti politici di cui al comma 1 introducono una apposita

voce all'interno del rendiconto di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio

1997, n. 2, al fine di dare espressamente conto dell'avvenuta destinazione delle

quote dei rimborsi alle iniziative di cui al medesimo comma 1.



Art. 4.

Erogazioni liberali


1. All'articolo 13-bis, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi,

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,

e successive modificazioni, le parole: "compresi tra 500.000 e 50 milioni di

lire" sono sostituite dalle seguenti: "compresi tra 100.000 e 200 milioni di

lire".



Art. 5.

Disciplina fiscale dell'attivita' di movimenti e partiti politici ed

Agevolazioni


1. All'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre

1972, n. 641, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente

comma:

"1-bis. Sono altresi' esenti dalle tasse sulle concessioni governative gli atti

costitutivi, gli statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di

obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da disposizioni legislative

o regolamentari".

2. Nella tabella di cui all'allegato B annessa al decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, e' aggiunto, in

fine, il seguente articolo:

"Art. 27-ter. Atti costitutivi, statuti ed ogni altro atto necessario per

l'adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da

disposizioni legislative o regolamentari".

3. Alla tabella allegata al testo unico approvato con decreto del Presidente

della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, e'

aggiunto, in fine, il seguente articolo:

"Art. 11-ter. - 1. Atti costitutivi, statuti ed ogni altro atto necessario per

l'adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da

disposizioni legislative o regolamentari".

4. All'articolo 3 del testo unico approvato con decreto legislativo 31 ottobre

1990, n. 346, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

"4-bis. Non sono soggetti all'imposta i trasferimenti a favore di movimenti e

partiti politici".

5. Alle occupazioni temporanee di suolo pubblico, di durata temporanea non

superiore a trenta giorni, effettuate da movimenti e partiti politici per lo

svolgimento della loro attivita', si applicano le agevolazioni previste nei

regolamenti comunali sulle entrate, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera

e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

6. I consigli comunali e provinciali, in base alle norme previste dalla legge 8

giugno 1990, n. 142, possono prevedere nei loro regolamenti le forme per

l'utilizzazione non onerosa di strutture comunali e provinciali idonee ad

ospitare manifestazioni ed iniziative dei partiti politici. I regolamenti

comunali e provinciali dettano altresi' le disposizioni generali per garantire

ai partiti politici le forme di accesso alle strutture di cui al presente comma

nel rispetto dei principi di trasparenza, di pluralismo e di uguaglianza. Gli

oneri per l'utilizzazione di tali strutture sono posti a carico dei bilanci dei

rispettivi enti.

7. Hanno diritto alle agevolazioni di cui ai commi 5 e 6 i partiti o movimenti

politici che abbiano propri rappresentanti eletti nelle elezioni politiche,

regionali, provinciali o comunali o per il Parlamento europeo.



Art. 6.

Modifiche ed integrazioni all'articolo 4 della legge 2 gennaio 1997, n. 2


1. All'articolo 4 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, dopo il comma 1-quater, sono

aggiunti i seguenti:

"1-quinquies. I movimenti e partiti politici che hanno usufruito dei contributi

per l'anno finanziario 1998 sono tenuti, ai sensi del comma 1-bis, al

conguagliodelle somme gia' ricevute, che risultino eventualmente in eccesso

rispetto alle somme effettivamente spettanti. A tale fine, a decorrere dall'anno

2000, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con

proprio decreto, da adottare di concerto con il Ministro delle finanze,

determina l'eventuale ammontare in eccesso dei fondi ed approva un piano di

ripartizione delle somme, che i movimenti e partiti politici di cui al comma

1-bis restituiscono a titolo di conguaglio dei contributi gia' ricevuti. La

restituzione delle somme e' effettuata mediante il versamento di rate annuali,

per un periodo non eccedente i dieci anni. L'ammontare delle rate annuali non

puo' essere inferiore al 10 per cento delle somme gia' ricevute che risultino in

eccesso rispetto alle somme effettivamente spettanti. I movimenti e partiti

politici che non hanno diritto al rimborso delle spese elettorali versano le

somme in eccesso con cadenza annuale, per un periodo di cinque anni, nella

misura del 20 per cento annuo del totale delle somme complessivamente dovute.

1- sexies. Nel caso in cui si verifichi l'estinzione di uno o piu' movimenti o

partiti politici prima dell'integrale versamento del conguaglio dovuto ai sensi

del comma 1 -quinquies, le relative somme che risultino ancora da versare sono

portate in detrazione dai fondi di cui agli articoli 9 e 16 della legge 10

dicembre 1993, n. 515".




Art. 7.

Disposizioni transitorie


1. Per l'anno finanziario 1999, il Ministro del tesoro, del bilancio e della

programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, determina

con proprio decreto, da adottare ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge

2 gennaio 1997, n. 2, l'ammontare del fondo da ripartire tra i partiti e

movimenti politici aventi diritto, sulla base delle dichiarazioni effettuate dai

contribuenti nel 1998, ai sensi dell'articolo 1 della citata legge n. 2 del


2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 e' effettuata la ripartizione del

fondo tra i partiti e movimenti politici aventi i requisiti di cui al comma 1

dell'articolo 2 della citata legge n. 2 del 1997. L'erogazione delle somme

spettanti sulla base della predetta ripartizione avra' luogo negli esercizi

finanziari 2000, 2001 e 2002, nei limiti delle disponibilita' determinatesi in

base all'applicazione dell'articolo 9 della presente legge. Il Ministro del

tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Dalle somme spettanti ad ogni movimento o partito politico ai sensi dei commi

1 e 2 del presente articolo, viene trattenuto l'ammontare dei contributi

eventualmente ricevuti in eccesso per l'anno finanziario 1998, rispetto alle

dichiarazioni effettuate dai contribuenti nel 1997, ai fini del conguaglio

previsto dall'articolo 4, comma 1-bis, della citata legge n. 2 del 1997.



Art. 8.

Testo unico


1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla data di

entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo

unico compilativo nel quale devono essere riunite e coordinate le norme di legge

vigenti in materia di:

a) rimborso delle spese elettorali e finanziamenti a favore di partiti,

movimenti politici, candidati e titolari di cariche elettive;

b) agevolazioni a favore dei medesimi soggetti di cui alla lettera a);

c) controlli e sanzioni previsti dalla legge.

2. Lo schema di decreto legislativo, a seguito di deliberazione preliminare del

Consiglio dei Ministri, e' trasmesso, previo parere del Consiglio di Stato, da

rendere entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di decreto, almeno

sessanta giorni prima della scadenza del termine indicato al comma 1, alle

Camere per l'acquisizione del parere delle commissioni competenti per materia,

che devono esprimersi entro quarantacinque giorni dall'assegnazione; trascorso

inutilmente tale termine, il parere si intende acquisito.




Art. 9.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, pari a lire 208

miliardi per il 1999, a lire 198 miliardi per il 2000 e a lire 257 miliardi

annue a decorrere dal 2001, si provvede a carico delle risorse rivenienti dalla

soppressione delle autorizzazioni di spesa di cui alle leggi 18 novembre 1981,

n. 659, 10 dicembre 1993, n. 515, 23 febbraio 1995, n. 43, e 2 gennaio 1997, n. 2.




Art. 10.

Abrogazioni


1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono

abrogati:

a) gli articoli 1, 2 e 3, nonche' l'articolo 8, commi 15, 16 e 17, e l'articolo

9, comma 1, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, fatto salvo quanto previsto

dall'articolo 7 della presente legge;

b) gli articoli 1 e 2 della legge 2 maggio 1974, n. 195.


Art. 11.

Entrata in vigore


La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.





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