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Diritto Romano - Le persone

giurisprudenza



Diritto Romano

Le persone


Non tutti gli umani sono soggetti di diritto

nascere non porta sempre la capacita giuridica

sabiniani/proculiani: segno di vita/vagito


persona: caput

diminuzione della persona (diminutio capitis)



maxima: libero -> schiavo

media -> perdita della cittadinanza

minima -> ad rogatiata


capacita giuridca poco disdtinta da capacita di agire


nascita:

se nato da giuste nozze segue lo stao del padre al monento del concepimento


divisione delle persone:

*liberi/schiavi


tra liberi: ingenui/liberti (che prima non erano liberi)


tra i liberi c'erano: (qualita di trattamento)

*romani

n  sui iuris: pater familias (che non ha ascendenti maschi o che sono stati emancipati)

n  alieni iuris (che hanno un ascendente maschio)

n  --- in potestate: figli

n  --- in manu: mogli (anche dei figli)

n  --- in mancipio (quando uno non puo pagare un debito)

*latini

*peregrini



capacita giuridica:

di duiritto privato:

-- devi essere libero, romano e sui iuris

di diritto pubblico

-- basta essere cittadino romano maschio ed aver compiuto 17 anni

(puo anche essere alieni iuris)


capacita di agire: riconosciuta a chi e capace di intendere e di volere:


tutore: amministra i beni dei minori e delle donne

curatore: furiosos e prodigo


questo solo per i sui iuris che hanno un patrimonio da gestire


la tutela viene fatta per i minori e si determina con l' inspectio corporis


il tutore di solito era il parente piu stretto in linea maschile (adgninatius proximus)


infantia: infantia minor e major

minor => tutti gli atti sono nulli

major => capacita limitata (pero serve il tutore che ratifica gli atti)


donne: tutte le donne devono avere un tutore: prima delle 12 tavole li amministrava nell' interesse della donna, poi la donna poteva essere istituita erede.


Le donne che ereditavano erano le figlie e le mogli in manus


3 tipi di tutela sulle donne:

legittima:

testamentaria

tutore legittimo (se non c'e testamento) che e l' adngates che e il parente piu stretto in linea maschile, se non c'e l' adgnates e il gentiles (famiglia in senso lato)


se il tutore sbaglia deve ridare il doppio del danno che ha fatto


cura sui pazzi: spetta ad adgnatus proximo, se non c'e i gentiles

cura sui prodighi: interdetti e poi come per i pazzi


schiavitu/cittadinanza/capacita


come si diventa schiavi:

* prigioniero di guerra -> se fugge quando torna nella sua nazione ritorna cittadino (post liminium)

se nati da madre schiava prendono lo stato della madre xche appartengono al padrone della schiava

deditio: non e solidale e consegna l' alieni iuris che ha commesso il danno

furto di notte: se catturato diventa schiavo


romano non puo essere schiavo in patria

viene venduto al confine del tevere

(vendita trans tiberi)


vendita del figlio: dato in mancipio (come lo schiavo), poi viene ereditato dai discendenti dell' acquirente

veniva liberato con la manomissio


inizialmente ci sono pochi schiavi (ogetti di diritto)


la differenza tra schievi e membri della famiglia e che quando muore il pater lo schiavo veiene ereditato mentre gli altri diventano sui iuris


il dominus risponde dei crediti ma non dei debiti (puo consegnarlo a NOSSA)



come ci si libera dalla schiavitu:

*manumissiones:

n  testamento

n  censo (iscrivendolo nelle liste del censo)

n  vindicta (bacchettina con la quale il dominus dichiara la liberta dello schiavo davanti ad un testimone)


manomettere= dare liberta + cittadinanza


manomesso <> uscire dalla famiglia

romani stranieri:


come si diventa cittadini romani:

nati da cittadini romano

manumissio

concessioni individuali o collettive


il cittadino non poteva essere torturato o ucciso senza potersi appellare al popolo


come si perde la cittadinanza:

se perde la liberta

se acquista un'altra citadinanza

se subisce una condanna penale

se partecipa ad una colonia latina


LATINI:


4 poteri:

ius migrandi se viene a roma dioventa cittadino:

ius suffragium: e viene a roma puo votare

ius commercii: puo fare la mancipatio o il nexum

ius connubii: se sposa un cittadino romano


il latino che sposa una romana non acquista la manu


Persona giuridica:

non esiste nell' epoca arcaica


Mostri: considerati come non nati


Morienza: muore prima il genitore se il figlio era pubere

Se il figlio era impubero muore lui prima


Divisione delle persone:

liberi

schiavi

ci sono anche degli schiavi piu rispettati

si attenua lo ius vite ac necis


Il figlio nasce libero se la madre e stata libera almeno alla nascita o al concepimento


Il figlio on e un frutto


Se un romano muore in prigionia si fa finta ceh fosse libero per rendre valido il testamento


Il romano non puo essere schiavo in patria


non si puo vendere lo schiavo in roma e il furto di notte non rende schiavo viene venduto trans tiberi


il figlio non puo essere venduto come schiavo ma diventa res mancipi (schiavo di fatto ma non di diritto)


altre fonti di schiavitu:

se la donna va con lo schiavo anche dopo 3 diffide diventa schiava

condanna criminale che porta a morte (prima di morire e schiavo)

giovane di piu di 20 anni che si accorda con un venditore di schiavi per dividere il prezzo (dopo si fa una mancipazio) se si scopre diventi schiavo


manomissione:

testamento

censu scompare

vindicta (bacchetta): viene semplificata non c'e piu il testimone


altre manomissioni.

- manomissio inter amicos

manomissione per epistulam

manomissio per mensam


gli schiavi manomessi in quel modo non possono fare testamento


leggi limitative delle manomissione:

proporzione tra schiavi manomissibili

manomissioni vietate al dominus di meno di 20 anni

lo schiavo da manomettere deve avere piu di 30 anni

il gladiatore non puo essere manomesso


lo schiavo manomesso in quei modi non diventa cittadino romano ma come i latini




nuove regole per il trattamento degli schiavi

n  filisofia stoica (tipo cristianesimo)

n  uccisione dello schiavo altrui punitya come crimine

n  le schiave non potevano essere costrette a prostituirsi


peggioramenti:

se il dominus viene ucciso gli schiavi vengono torturati finche non dicono chi e stato, chi parla viene liberato




la capacita di agire dello schiavo:

deve essere pubero e sano di mente

-> il dominus lo uas per attivita commerciali e li da un peculium, di cui ha solo la disponibilita


Il dominus rispondeva dei debiti con queste azioni:

con qualita ADDIETTIZZIA

Trasposizione di sogetti: la formula che uso davanti al giudice e composta da:

n  intentio: cio che voglio

(se vinco la causa contro lo schiavo, visto che lo schiavo non ha soldi al posto del nome dello schiavo si mette il nome del dominus)


Il dominus risponde col proprio patrimonio nei limiti dell' azione esperita

con tutti i suoi beni


La noxe deditio puo essere fatta anche dopo il processo


Addicti: persone di stato libero vincolati come schiavi perche non potevano pagare il creditore. Non e detto che venissero liberato

Auctorati: i gladiatodi


Agli stranieri si da tutela individuale:





Acquito e perdita della cittadinanza romana:

lex mincia: i genitori con diversi status: viene dato lo stato piu sfavorevole al figlio


viene modificata: diviene cittadino romano il figlio di romana e dil latino




Perdita della cittadinaza romana:

perdita libertra

altra nazionalita

cose penali


Costituzione antoniniana: diventano cittadini romani tutti quelli dell' impero che non sono opposti alla dominazione romana (212)



Peculium:


Si divide in:

dato dal padre

castrense: quello che ricevevo durante il servizio militare

di quei soldi posso disporre per testamento


Capacita delle donne:

Aumento delle donne per la guerra, il loro potere cresce


Minori di 25 anni:

Possono fare poco o niente

Per lex honoraria certi negozi fatti con i minori di 25 anni non sono validi mentre lo sarebbero per ius civile



L' idea del populus romano si concretizza (abbozzo di persona giuridica) nei:

magistrati

possessori di ager pubblico

Princeps: impersona tutta la comunita, tutit i poteri sono incentrati nella sua persona, era diventato una specie di persona giuridica

Municipio: una cosa un po indipendente

Colonie: Territori conquistati


Collegia: associazioni, in queste associazioni ci sono:

cristiani

poveri

lavandai

navigatori

comercianti




Dall' anarchia militare alla morte di giustiniano


Gli schiavi diminuiscono diffusione della morale cristiana, si manomette

gli schiavi costano tanto


Costantino dice che se il dominus uccide il proprio schiavo e un omicida


Se divido un fondo non potevo dividere le famiglie degli schiavi.


La schiava non poteva prostituirsi, si lo faceva diventa libera


Non si abolisce la schiavitu ma si dice che tutti nascono liberi


Prima lo schiavo non poteva difendersi da solo, ora puo utilizzare il suo pecunium


Viene abolito l'assertor libertatis


Fonti della schiavitu:

nascere da madre schiava

basta che ad un solo secondo sia libera e il figlio resta libero


Manomissione:

tutte quelle cazo di forumle

lo schiavo ceh denuncia reato grave

lo schiavo che vive in buona fede per 20 anni

giustiniano abolisce la lex fuffia caninia (proporzione di manomissioe) + abolisce la manomissione del cens peroe quella in frode ai creditori rimani

se vienie abbandonato lo schiavo diventa libero


Colonato: ci fatto il colono e uno schiavo ma in formalmente non lo e

Non puo andare via dalla tera ma no lo si puo mandare via


I coloni sono scritti in un registro assieme alla terra


Fonti del colonato:

se la madre e una colona

figlio unico: nel fondo del dominus della madre (1 dalla madre e uno dal padre)


Come si perde lo status di colono:

Il dominuas puo liberare dallo stato di colono ma deve dare la terra al colono

Assunzione di cariche ecclesiastiche

30 anni da persona libera (usucapione i buona fede) [per le femmine 20 anni]


Altre condizioni limitative di liberta:

chi svolge attivita di pubblcio interesse

i decurioni (quelli che riscuotono le imposte sotto propria responsabilita patrimoniale)


I non cristiani non succedono e non fanno testamento


I manichei non possono fare nessun negiozio


Ora i peregrini sono solo i brabari


Acquisto e perdita della cittadinanza:

Immutate


Rapporto padre/figlio

se il figlio uccide il padre si fa la pena del sacco

terzo pecunium (quasi castrense): tutti i beni che il figlio ha ricevuto durante il servizio a corte

il pater non dispone dei beni della madre perche li eredita il figlio


Acquisto ed estinzione della patria potestas:

si acquista con l' adoptio (davanti alla curia della citta)

ad rogatio: adozione di persona sui iuris che diventa alieni iuris

emancipatio: ormai i figli avevano una capacita patrimoniale, serviva a poco (emancipatio serve a rendere libero il figlio) per emancipare un infante major deve avere il consenso di esso



Tutela (sulle donne o sugli impuberi)

2 leganmi di famiglia. Adgati: i prossimi in linea maschile; cognati vincoli di sangue in generale

si allarga il numero delle persone che possono diventare tutori


Il tutore non puo alienare:

fondi

mobili di valore

possono riscuotere ic rediti dei pupilli solo se autorizzatio dal magistrato


Curatela: Il minore di 25 anni viene paragonato ad un impubero ma invece di avere un tutore ha un curatore (con giustiniano puo decidere se gradisce il curatore)


Curatela: per i pazzi e i prodighi (quello che fanno nell' attimo di lucidita non deve essere ratificato)


Soggetti diversi dalla perona fisica:

Il populum romano perde di importanza perche c'e il principem

Importanza del fisco e dell' erario


469: Ai minucipia, colonias e civitates viene riconosciuta la capacita di essere istituiti eredi





Muore primail genitore se il figlioe pubere

Se il figlio e impubere muore prima del genitore









CAPITOLO: Famiglia e parentela


Differenza tra famiglia e gens:

La gens tutti i discendenti in senso lato (non bisognava essere per forza legati da vincoli di asngue)

La famiglia invece e sottoposta ad un pater famiglia


Una donna sui iuris e una famiglia a se stante (famiglia propri iure)


Famiglia comuni iure: composta da parenti in linea maschile (parentale agnatizia)


Per il diritto la parentela e rilevante fino al sesto grado


Anche se non aveva rilevanza giuridicamente c'era la cognazio che erano i discendenti di sangue non solo maschi


Struttura della famiglia proprio iure:


Figlio sottoposto al padre finche e in vita quando muore vengono liberati i discendenti imemdiati

tutti gli altri passano sotto un altro pater familias


Il pater familias e l' unico soggetto di diritto privato, ha tutto il patrimonio


I sottoposti liberi avevano un' aspettativa sul patrimonio




Mancipium (poteri personali e patrimoniali)

Patria potestas: potere sui figli

Manus Potere su tutte le mogli

Dominica potestas potere sugli schiavi

Dominium ex iure quirium: potere sulle cose


Patria potestas:

Potere illimitato


Limiti: (vengono dopo):

-Romolo: quando abbandoni un figlio maschio o la figlia primogenita perdi meta patrimonio

Ius vite ac necis

-- su figlio maschio se: traditore dello stato

-- su figlia femmina: se aveva rapporti sessuali al di fuori del concubinato/matrimonio


Ius vendendi: vendo mio figlio come schiavo (non perod pero la patria potestas perche una legge delle 12 tavole dice che la perdo solo dopo averlo venduto per 3 volte)


Come avviene l' emancipatio:

Vendo (mancipatio)

L' amico manomette (in causa mancipi (rispetto del patto di liberarlo)

Vendo di nuovo (xche mi ritorna)

Lo rivendo -> lo rimanomette

Lo rirrivendo e diventa libero dalla patria potesta (ma appartiene all' amico)

L' amico da l' emancipatio ed il figlio e libero


Questo discorso non vale per li figlie che perdono la patria potesta subito


Quando uno acquista la figlia diventa manus (non dominica potestas)


vengono acquistati come FIGLI e non come schiavi


La manus si acquista dopo il matrimonio:

confarreatio: trasferimento di poteri: la donna passa nella famiglia del marito

coemptio: celebrazione del matrimonio per compera, non acquisto la tipa ma acquisto il potere su di essa (la facevano i olebei che non potevano fare la confarreatio)

usus: usucapione della donna. Dopo un anno di convivenza, se non e stato fatto alcun rito si usucapisce la manus sulla donna


chi aveva la manus poteva uccidere la donna in 2 casi:

adulterio

aver bevuto vino



Estinzione della manus:

Per morte del marito

Per divorzio (si fa un atto opposto, defarreatio, demancipatio, per l' usus si fa una emancipatio e poi il padre rivendica la manus)



Dominica potestas: (sugli schiavi)

parte patrimoniale

parte personale



----- ----- --------- ----- -----secondo periodo----- ----- ------------

lex iulia de adulteris: limitazioni da parte del padre di uccidere la figlia che commette adulterio


rapporto padre/figlio ispirato dalla pietas (senso di rispetto dovuto a famiglia ed antenati)


Matrimonio: ci voleva il consenso paterno perche il matrimonio fosse valido ed il padre poteva interromperlo fino agli antonini


Frequenti matrimoni per migliorie sociali molte famiglie miste


Le famiglie erano poco stabili ed i matrimoni duravano poco


Il parricida era un mostrum (sociale)


Il rapporto padre figlio segnava la vita dei romani


(sardan ruleZ)


senatus consultum macedonianum,: tra 79-69 DC si toglie tutela processuale ai crediti concessi ai figli familias per evitare i parricidi


Vari modelli di faliglia:

patriarcale

nuclerare (dal cristianesimo)

famiglia mista delle 31137  aristocratiche




-------- terzo periodo ----- ----- --------------


la societa si cristianizza ed i rapporti con i pater familias diventano un po piu dolci

sipassa da un' aristocrazia concorrenziale ad una aristocrazia di servizio


autorepressione reattiva dei plebei: i capi dei gruppi familiari erano tutti sudditi del principe e cambiano stile di vita (non sono piu in concorrenza tra di loro ma al servizio del principe)


Morale pagana simile alla morale cristiana


Nuovi limiti alla patria potestas:

323: costantino: necis potestas e permessa (potere di uccidere il figlio)

395: valantiniano e valente stabiliscono il potere corezzionale del pater: le pene le decide lo stato e non piu il pater famiglia

giustiniano: capacita patrimoniale dei figli familias: nel 319 si diceva che il filius familia ereditava ad intestato dalla madre (il padre poteva comunque l' usufrutto su questi beni della madre)

giustiniano stabilisce le stesse regole per il peculium ad venticium (donazioni che ricevi da persona diversa da tuo padre)

ora i figli famiglia in pratica hanno quasi totale liberta patrimoniale


Agnatio e cognazio:


Vengono modificate le adozioni e la emancipazio

Mancipazio: acquisto

Emancipazio: perdita


Ad rogatio: nel 291 le donne potevano ad rogare nel caso abbiano perso i figli (per consolarsi)

si poteva ad rogare una donna sui iuris, ed i beni di quella donna on erano in poptieta dell' adrogante ma in usufrutto.


Adoptio: avveniva davanti alla curia (punto dove si votava, dove stavano i cominzi curiati (organo amministrativo)), dovevano partecipare:

adottante

pater originatio

adottato (che doveva dare assenso anceh nella forma del non dissenso)


Emancipatio: dichiarazione davanti al funzionario di rendere libero il figlio


La funzione diventa sempre meno rilevante perche i flgi avevano piu capacita patrimoniale e diminuisce l' importanza dell' agnatio.



Matrimonio

Atto che segna l'inizio di una  union stabile


I fase: Capacita' matrimoniale (connnubium): dovevi essere libero, cittadino romano,  se alieni iuris consenso della patria postesta', e anche puberta'.  X le ragazze: data eta'


Fidanzamento: _Sponsalia (promessa di matrimonio fatta dcon la SPONSIO): verbale fatto dal Papa' Solo se > 7 anni. Tutto nelle mani del papa'

Solo Confareatio aveva valore giuridico (altri solo valori sociali): x confarreatio 10 testimoni.


Doveri della moglie / poteri del marito: sempre i soliti (poteri come in MANU, ius vitae ac necis); parenti stretti potevano baciare la sposa per accertare ceh avesse bevuto. Moriva di INEDIA nel carcere domestico (di fame)


Matrimonio sine manu: e' un matrimonio senza confarreatio (non hai potere equiparabile a quello della manu su tua moglie): la moglie rimane nella famiglia di origine e i figli nella famiglia del padre: le donne partecipavano alla successione del padre con i maschi (sempre x problemi di eredita') e faccio questo con TRINOCTIUM. Se la moglie va via di casa per 3 gg. Di fila non si completa usucapione. Se c'erano tanti maschi meglio in manu, se moglie patrimonio consistente sine manu. Trinoctium deciso con il marito dal pater.


Scioglimento del matrimonio: morte di uno dei coniugi, ragioni dipendenti o indipententi dalla volonta' dei coniugi (infiene per perdita di cittadinanza o liberta'), volonta' dei coniugi (se in mani), se sine manu volonta' del pater familias. Marito poteva sciogliere il matrimonio x concorrenza di 3cause: avvelenamento dei figli (o aborto), sottrazione dell chiavi della cantina, adulterio). Se non c'erano queste cause: meta' del patrimonio alla moglie e il resto consacrato a Cerere.

12 tavole: tua res tibi habetur divorzio. Questa formula non aveva effetto sulla manus. Solo la diffareatio toglieva la manu (= dichiarazione di divorzio prima,diffareatio poi):

Pater familias poteva scioglierti il matrimonio.


Rapporti patrimoniali: sempre, sia in che sine manu. Pater familias si lui e di lei: Ad onera matrimoni ferenda (sostenere le spese di matrimonio): l'intero patrimonio della donnna sui iuris andava al marito. Res uxoria (cosa della moglie) e cautio re uxoria (promesa di restituire la dote che e' il patrimonio della moglie).


Concubinato: non e' un matrimonio, perche': o non c''e capacita' o non c''e formalizzazione della convivenza. Poteva aggiungersi al matrimonio.

In Grecia e' considerato un matrimonio di seconda classe.

I figli dela concubina NON ereditano. Concubina: tenuta alla fedelta'. Unico divieto, non avvicinarsi all'altare di Giunone, senno' sacrificio di un agnello.



II Fase: Matrimonio: struttura giuridica.

Cade in disuso il matrimonio IN MANU anche confarreatio e coentio. Non + formale, anche se esistevano ancora le celebrazioni. Avevano pero' valore solo probatorio e non costitutivo.

Matrimonio esisteva se 2 persone stabilivano convivenza con maritalis affectio (=intenzione di essere marito e moglie).


+ Libero: MATRIMONIO CONSENSUALE libero dai vincoli costitutivi formali.


Se sposi alieni iuris ci voleva il consenso del pater familias.

Consenso filiale: passivo, affectio = atteggiamento mentale. Liberamente scelto dai coniugi e basato sul consenso solo se erano SUI IURIS.


Classi alte: convenienza sociale, dovere civico, alleanze politiche.


Condizioni femminile: migliorata attraverso interventi pretori (ammesse successione BONORUM POSSESSIO (possesso dei beni); in + ammesse anche a successione ab intestato chi sarebbe stato erede del defunto se on fossero uscite dalla famiglia per separazione o per conventio in manu.


Moglie anche se non in manu poteva succedere al marito (prima diventava sui iuris xche' prima orfani e poi vedovi)

Ric: donne in manu ereditano da 2 famiglie.


Ricchezza femminile pero' PORTAVA DISAGIO

Lex Oppia (215 d.C.): le donne on potevano avere ADDOSSO piu' di mezza oncia d'oro;

Lex Voconia (169 d.C:): 1)adgnatae di secondo grado ereditavano fino alle sorelle consanguinee; 2) donne non potevano essere fatte eredi da un membro della pria classe del censo (piu' ricchi)


Crisi Matrimonio: xche' i mariti erano sempre lontani da casa (guerre..) Legislazione augustea sul matrimonio:

Lex Iulia de Maritandi ordinibus (18 d.C.) e

Lex Papia Poppaea (19 d.C): tutti uomini tra 25 e 60 anni e donne tra 20 e 50 dovevanosposarsi. Chi non si sposava era caelebs perdeva capacita' patrimonale. Se non avevi figli: solo meta' patrmionio di quanto destinato. Tutela dei figli negata alla matrona con 3 figli e liberta con 4 x incentivare la filiazione; questo perche' ogni donna doveva avere un tutore primo era il figlio.

Lex Iulia de adulteriis (18 a.C.): adulterio punito come reato pubblico: apposito tribunale che poteva perseguire su iniziativa di ogni cittadino (anceh se non eri il marito): 60 gg. X fare accusatio adulterii. Senno' estranei: 4 mesi. Pena era relegatio insula + pesanti sanzioni. Se colti in flagrante: marito doveva uccidere entrambi; se uccideva solo l'amante era colpevole di omicidio, a meno che facesse parte di un ceto sociale piu' basso (uccisione nel medesimo stato di ira).


Inefficacia di queste leggi: xche' erano troppo pubbliche (corna pubbliche !)


Nacque una nuova morale xche':

aristocrazia concorrenziale aristocrazia di servizio, perche' pater familias tutti dei sudditi del princeps.

Espansione del cristianesimo: cambia la morale sessuale.


Scioglimento del matrimonio:

volonta' dei coniugi: x mancanza di connubium o affectiomaritals. C'era anche un avviso scritto, ma la liberta' di divorzioera totale.

ragioni indipendenti dalla loro volonta': es. volonta' pater familias; ma dagli Antonini cesso' di essere una causa di sciglimento. Anche circostanze che annullavano il connubium (es. perdita' liberta', condanna penale, perdita citttadinanza)


Modelli ideali / Realta': divorzio molto praticato xcui riciclo delle alleanze (es. moglie sterile LOCATIO VENTRIS: mio amico divorzia da sua moglie gia' incinta, mi fa scopare con lei e ho illusione che sia incinta di un bambino mio).


Aborto: se all'insaputa del marito ripudiata. Non come per cristianesimo, a Roma era grave perche' li privava della sua discendenza. Curator ventris: uno assunto dal marito perche' la moglie non abortisse anceh se avevamo divorziato.



III Fase: Consenso del matrimonio: punto di incontro tra pagani e cristiani, anche se cristiani lo vedevano anche come irrevocabile.


Scioglimento: sempre stesso, ma con limitazioni


Divorzio: bisognava limitarlo ora ci voleva un atto formale (7 testimoni), e in piu' sottoposto a delle penalita':

ex iusta causa (x giusta causa): x iniziativa di 1 solo dei coniugi nei casi previsti: colpa del marito: tentato di prostituire moglie o concubina pubblica; clpa omglie: adulterio (sanzione: convento) o es. se va in un posto senza marito e dovrebbe esserci il marito (sanzioni pecuniarie e divieto di contrarre matrimonio x tempo)

Sine ulla causa (senza nessun motivo): x iniziativa di 1 sola parte al di fuori dei casi previsti

Communi consensu (x consenso comune): divorzi decisi per accordo comune ma senza motivo.


Scioglimento per ragioni diverse dalla volonta' dei coniugi: si cerco' di eliminarlo per il vincolo di perdita civitatis e libertatis. Coniuge rimasto libero non poteva contrarre matrimonio entro 5 anni o se era certo della morte dell'altro coniuge. Nuovo matrimonio non era valido: x Giustiniano sanzioni pecuniarie; se invece aspettavi i 5 anni, il precendente matrimonio era sciolto BONA GRATIA (per diritto)

Condannati ad metalia (in catene) mantenevano uno status libertatis matr. Valido.

Anche perdita di cittadinanza: deportatio no scioglieva + matrimonio perche' chi era deportato era privo di cittadinanza.


Incestum Suprerregnis: se voglio sposare uno di famiglia; per farlo emancipo la moglie, che diventa in causa mancipi, e poi ritorna in famiglia ma si e' sposato mentre era ancora sui iuris.


Adulterio: con il cristianesimo c'erano pesantissime sanzioni penali. Non si potevqa uccidere la moglie ma se l'adultero apparteneva a un ceto molto basso, costui andava ai lavori forzati o (se ceto sociale + elevato) esilio. Punito solo l'adulterio della moglie xche' era punita la privazione dell'esclusivita' sessuale sulla moglie.

Giustiniano: 556 fa chiudere in monastero la moglie finche' marito non la perdonava (entro 2 anni); Novellla 117: uccidi il complice ma non la moglie. Uccisione impunita se: 1) 3 diffide scritte firmate da testimoni fededegni; 2) coomplice ucciso qualsiasi fose il suo status.

Omicidio per causa d'onore (marito difende il suo onore): scomparso dal nostro codice penale solo nel 1981, abolita legge che puniva omicidio per adulterio solo con 3-7 anni di reclusione invece che i 22-25 normali.



Nascita, modifica ed estensione dei diritti


Atti e fatti giuridici: Atti = comportamenti umani consapevoli che producono diritto.

Fatti: Accadimenti naturali indipendenti dalla volonta' umana (es. nascita)

Atti: - attivita' materiali e - manifestazioni del pensiero.

Atti leciti: consentiti dall'ordinamento; contrario di illeciti (vietati)

Classificazione dei negozi: uni, bi, plurilaterale, Mortis Causa, inter vivos, a titolo oneroso e gratuito, effetti reali e obbligatori.


I Fase: Norme + antiche caratterizzate da tipicita' e formalismo: negozi predeterminati con effetti predeterminati; e se si commetteva errore nelle parole il negozio non aveva effetto.

Negozi riconosciuti dal diritto piu' antico:

Sponsio: solenne promessa per assumere obbligazioni con un'altra persona.

Mancipatio: si trasferivano le cose di maggiore importanza; Meum est per iure quiritium aio e con bronzo e bilancia.

Nexum: debitore si autopignorava (o pater dava a un altro un sottoposto asservendoglielo

Adrogatio: un pater familias ne adottava un altro

Testamentum Calatis Comitiis: testamento solo 24 marzo e 24 maggio, pater disponeva dei suoi beni davanti ai comizi curiati

Testamentum in procintu: Pater dispone dei suoi beni davanti all'esercito armato prima di andare in guerra

Praedes e vades: Figure di garanti piu' antiche

Confarreato: celebrava nozze e la trasferiva nella famiglia del marito.


In seguito amentano. Mancipatio si trasformo da negozio causale in negozio astratto; per una sua modifica naque la Coentio e Testamentum per aes et libram,. In iure cessio: se rinunciavo a un negozio semplicemente stando zitto e andandomene.


Negozi informali: es. TRADITIO, semplice consegna (per cose di < importanza) anche se per la maggior parte formali; inefficaci se non fatti secondo le regole e se uno dei due contraenti er incapace.



II Fase: Ius Gentium e Ius Honorarium; on richiedevano che i negozi rispettassero una certa forma, anche se non permettevano di creare negozi nuovi. Negozio produceva effetti solo se perseguiva una causa economico sociale.

Presupposti del negozio: capacita' d'agire + legittimazione = negozio valido.

Idoneita' dell'oggetto: l'oggetto deve esistere in natura, commerciabile, scambiabile, determinabile mediante criteri stabiliti dalle parti


Elementi costitutivi:

Essenziali

accidentali

naturali: es compravendita e' automatica in tacito accordo.


Presupposti: circostanze estrinseche (dal di fuori) essenziali alla validita'.


Elementi essenziali:

Manifestazione della volonta': elemento centrale del negozio. Significato oggettivo; Recettizia e non recettizia (se destinatario non doveva conoscerla); espressa (se c''e dichiarazione_) o tacita;

Causa: funzione sociale obbiettiva, scopo pratico tipico di un negozio. Negozi causali (fine socio economico) e astratti (senza fine preciso ma sempre voonta' espressa chiaramente)

Contenuto: regolamento di interessi: prestazioni in cui le parti di obbligano.


Elementi essenziali speciali:

Forma (costitutiva: ad substantiam, se ha solo l'effetto di provare che c'e' stato = ad probationem); in antichita' solo forme costitutive tipiche.


Si passa da formalismo esterno a una fase in cui la voloonta' deve prevalere (formalismo interno), atti per cui e' sufficiente il semplice accordo. Scrittura elemento probatorio tranne che nel nomen trascripticium.


Interpretazione della volonta' negoziale: tenere presenti i modi di spremersi, usi e interpretare espressioni dubbie sulla base dell'intero atto.


Elementi accidentali:

Condizione: positiva se effetti del negozio dipendono dal verificarsi si un evento, negativa se un evento non deve verificarsi. Sospensiva: se dall'avvenimento dipende il sorgere degli effetti di un negozio, se contrario (cessano gli effetti) risolutiva. Non posta negli actus legittimi (es confareatio.); condicio iuris: se l'effetto e' incerto ma previsto dal diritto. Anche potestative dipendenti dalla volonta' delle parti (anche se non totalmente). Condizione: DEVE ESSERE REALIZZABILE, senno' si considera come non apposta (non c'e'); LECITA, se contraria al buon costume; sospensive: se non si e' ancora verificata condicio pendet, quando si verifica condicio exstat, se si sa che non si verifica condicio deficit. Spes: aspettativa, condizione affinche' si realizzi un diritto tutelata.

Termine: evento futuro ma certo, e per la volonta' delle parti si fa decorrere l'inizio e la fine di un negozio (termine sospensivo e risolutivo). Come condizione non e' apponibile agli actus legittimi. Negozio sottoposto a termine iniziale e' suscettibile di esecuzione anticipata. Quando evento si verifica, gli effetti si verificano "ex tunc" quando il fatto si verifica.

Modo: apponible ai soli negozi di liberalita' (inter vivos, mortis causa); Peso o onere che il disponente pone a carico del beneficiario, che e' tenuto a un obbligo solo morale. Negozio efficace immediatamente; per tutelarlo: stipulatio di restituzione se on fosse stato adempiuto.


Anomalie della volonta': mancanza di una volonta' negoziale giuridicamente apprezzabile negozio = NULLO. O anche volonta' negoziale viziata nel processo di formazione (vizi ininfluenti per ius positum, ma influenti per ius honorarium = morale). Dichiarazione formalmente perfetta ma fatta per scherzo o per dimostrazione

Accordo simulatorio: assoluto (2 parti vogliono un negozio ma non gli effetti) o relativa (2 negozi, uno simulato e uno dissimulato a cui e' riconosciuta giuridicita').


Invalidita', inesistenza e inefficacia del negozio: 3) non produce i suoi effetti tipici (momentanea o definitiva nullo) 2) atto negoziale che non ha i requisiti minimi necessari per essere un negozio giuridico; 1) negozio che presenta dei vizi.

Ora: nullita' manca elemento costitutivo, invalidita' se uno degli elementi e' viziato negozio idoneo ma le parti possono intervenire per convalidare o rendere inefficace il negozio. Romano dava solo possibilita' di negozi perfetti o nulli. Per diritto classico


la nullita' corrisponde alla invalidita' iure civili, e annullabilita' all'invalidita' iure praetorio. Le cause potevano riguardare tutto o in parte il negozio (presupposti o elementi) e comportavano nullita' o invalidita'.


Carenza di presupposti: se non c'e' capacita' di agire o legittimazione (inval. Iure civ)


Volonta' viziata: si poteva andare dal pretore per chiedere annullamento del negozio.


Mancanza assoluta di volonta': atto nullo. (demonstrandi o iocandi causa)


Vizi della volonta':

Errore: deviazione del vero inconsapevole e spontanea. Per i Romani era rilevante, e in alcuni casi irrilevante: poteva essere in negotio, in persona, in corpore, in substantia; iuris irrilevante.

Violenza: timore generato dall'altrui violenza. Fisica comportava la nullita' del negozio, morale: annullabile: praetoria (tutelava azione di fatto) attraverso l'Actio Metus (negozio gia' eseguito, condannava a 4 volte quello che hai pagato entro 1 anno, se dopo l'anno restituisco 1x); in integrum restitutio (negozio eseguito); excpetio metus (negozio non eseguito, vittima paralizza l'azione)

Dolo: artifici e raggiri per porre la parte in errore e fare un negozio svantaggioso. Tranne Dolus Bonus: palle bianche. Per tutelare vittima: Actio de dolo (negozio eseguito, restituzione di quanto pagato 1x, infamia del condannato); exceptio doli (sia dolo compiuto prima o durante il giudizio = presente).

III Fase: capacita' di agire e legittimazione, ma ora anche per le donne.


Elementi essenziali:

manifestazioni della volonta'. Ci voleva ora documento SCRITTO redatto dalle parti e da tabellio (notaio)

causa: ci voleva sempre trane che stipulatio e riconoscimento del debito xiscritto.


Elementi accidentali:

Condizione riconosciuta efficace e immediata, in piu' principio della retroattivita'. Elaborazione della concezione di condizione risolutiva

Termine: PLURIS PETITIO TEMPORE, ovvero effetti attenuati se e' stato esperito dal creditore l'adempimento prima della scandenza del termine.

Modo: autonomia accentuata (per le opere benefiche, vescovi cristianesimo)


Inesistenzaecc: scomparsa distnnzione formale tra ius civile e honorarium: 2 nuove grandi categorie di invalidita': 1) operante indipendentemente dalla richiesta delle parti e 2) solo su richiesta di chi era interessato a a farle valere.


Vizi: errore riconosciuto; violenza: comporta nullita', e la vittima poteva esperire l'azione anche contro terzi avvantaggiati (condanna x4); dolo: actio doli: fine = recupero del bene carpito con l'inganno. X costantino: prescrizione di 2 anni. Simulazione: < Diocleziano: nullo negozio simulato, mentre dissimulato se e' in regola vale.



Processo




Difesa ed esercizio dei diritti:


Le legis actions:


Il processo e l' insieme dei mezzi che la comunita politica esercita per accertarsi chi e il titolare del diritto e chi lo eserciti


2 tipi di processo:

Cognizione

superare un' incertezza

di esecuzione

superare la resistenza opposta all' esercizio di un diritto


Processo privato: volto a regolare interessi privati

Processo pubblico: difende interessi di tutta la comunita

pena originariamente la morte

impulso che viene dallo stato


Oggi sono uguali mentre il pubblico e il penale di oggi


Per il processo privato la pena era sempre pecuniaria


Origini del processo:


Prima della nascita della civitas:

Se subisci un torto devi reagire

Se non vuoi vendicarti chiedi una compensazione in denaro e rinunci alla vendetta


Viene istituita la legge del taglione che viene applicata solo se non  si raggiunge un accordio pacificatorio.


Altre limitazioni, il ladro puo essere ucciso solo se si difende con le armi


L' intervento della civitas: sia interni che esterni al gruppo familiare


Il poteri del pater familias rimasero immutati. Individuatri i poteri che autorizzavano l' uso della forza.


Prima era a discrezine di chi subiva il torto.


Legis actiones: Antiche forme di autodifesa autorizzate e controllate dalla civitas


Teoria arbitrale: le origini del processo risalgono alla necessita di ricercare un arbitro imparziale. Accanto al giudice unico esistevano colleggi giudicanti.


Le legis actiones sono state usate fino al secondo secolo ac. Per le loro origini sono consuetudinarie. La loro evoluzione fu data pero da eventi imperativi.


Le legis actiones ono esperibili solo da parte del pater familias e solo rispetto allo ius civile.


Le legis actiones sono 5 (tipiche), ad esse si aggiungono le interpretatio prudentias e la lex sillia e calpurnia


Legis actiones con funzioni di cognizuione: (3)

legis actio sacramento con forme in rem ed in personamm

IN REM:

-- faccio valere il diritto di proprieta, potesta e singorie relative a rapporti di tipo familiare ed ereditario, accerto anceh lo stato di una persona. Se la cosa o persona si trovava in possesso di aotri dovevo impossessarmene. Non era necessaria la presenza della controparte, se non c'era vincevo io. Per chiamare in giudizio la controparte si ricorre alla "in ius vocatio", se rifiutava, l' attore con dei testimoni potavano portarlo di forza. IL vocatio poteva non venire in giudizio e chiamare un garante che garantiva che il convenuto si sarebbe presntato in giudizio, senno ne avrebbe pagato lui stesso le conseguenze. Le parti si imoegabvano a presentare in sacramentum un giuramento solenne in nome della divinita. (si aveva paura di giurare il falso davanti alla divinita). Persero poi il loro carattere religioso diventando un giuramento scommessa.

Il possesso veniva asseganto dal magistrato a chgi sembrava avere le ragioni piu convincenti. Era pero un possesso temporaneo, poi il giudice accertava chi era nel giustum e dava applicazione alla scommessa. (il denaro scommesso andava allo stato)

Se chi ha avuto il possesso interiname l' ha avuto ingiusto chi aveva ragione si rifa sul garante.

Dopo la repubblica il giudizio sul sacramento viene affidato ad un privato cittadino.


IN PERSONAM:

Avanzava una pretesa in denaro sulla controparte nella sua INTENTIO (tu mi devi dare.). Questa azione veniva usata per tutti i debiti per cui non era prevista un apposita legis actione. Se il convenutoo riconosceva il debito c'era una confessio in iure, senno lo sfidava al giuramento. Se non confermava e non negava l' attore esperiva la manos iniecto (diventa una specie di schiavo).

Se il sacramento era iustum l' attore fa quello ceh vuole del convenuto. Se necessario si faceva un altro processo per stabilire l' ammontare del debito.


Il progetto si svolge in 2 fasi:

-- Con il magistrato (in iure) termina con l' invito alle parti con la litis contestatio (la gente testimonia che hanno parlato e delle loro richieste)

-- Con il giudice privato







legis actio per iudicis arbitrives postulationem

per la tutela dei crediti nascenti da sponsio e per le divisioni dell' eredita.

L' attore dice: dichiari che mi devi x in base a sponsio

Ma col cazzo

Nomina un giudice testa di minkia

Nei giudizi divisori si nomina un tecnico che operi la divisione


La pronucnia della sentenza puo spettare al giudice o all' arbitro

Si faceva sempre piu ricorso alla sponsio pregiudicalis (ti do un muiliardo se provi che la casa e tua)

legis actio per condicionem

per tutelare crediti di somme determinate di danaro. Lex sillia a tutela delle somme certe di danaro, aggiunta poi lex calpurnia a tutela di cose determinate.

Non si prestrava sacramentum.


Come si svolge:

-affermo che tu mi devi x

lo ammetto o lo neghi?

ammette: confessio in iure ( condanna)

nega: ti invito a comparire davanti al magistrato per ricevere un giudice entro 30 gg

L' invito a comparire e detto CONDICTIO


Legis actiones esecutive:

quelle sulla persona fatte con la manus iniectio

quelle suoi beni con pignoris capio (presa di pegno)


Dopo 30 gg se non si presenta o non paga li metto le mani addosso

il convenuto doveva solo subire

Poteva venire un garante che subiva lui l' esecuizione (vindex)

se non c'era il vindex l' attore prendeva il debitore e lo teneva in casa sua e lo trattava male.


Veniva esposto a 3 mercati consecutivi dichiarando la somma, se qualcuno paga e suo, senno viene venduto trans tiberi oppure ucciso.


Presa di pegno (esecuzine sui beni): esclusa la compravendita e la locazione


Ci si impossessa dei beni di un altro per fare eseguire all' altro una prestazione che non puo essere imposta giudizialmente. Se non adempie perde i beni.





Il processo formulare: non si litiga piu con parole predeterminate (le LA erano tropoo formali, se sbagli una parola perdevi la lite e poi erano riservate ai soli cittadini romani)


I iucici formulari si dividevano in:

iudicia legittima entro 1 miglio da roma, davanti ad un giudice romano e si concludono entro 18 mesi

iudicia imperia continentia si fondano solo sull' imperio del magistrato


Il processo formulare nasce nei tribunali provinciali. Agere per sponsionem (agire per promessa)

Il pretore estende questo canmpo (di applicazione delle LA) grazie all' espediente dell' agere per sponsionem. Le parti facevano un asponsio davanti al magistrato prima di iniziare il processo. Con essa una parte si faceva priomettere un asomma di denaro qualora fosse stata accertata la sua ragione.


Caratteristiceh del processo formulare:

si fonda sull' impero del magistrato

si litigava per concepta verba (senza formule determinate)

vi era un documento che le aprei redigevano di comune accordo che conteneva le indicazioni della situaione giuridica da accertare prima di pronucniare la sentenza.


La condanna pecuniaria: il pretore puo solo cercare di fare rendere la cosa oppure imporre il pagamento di una somma. La condanna e semrpe pecuniaria.


La formula e le sue parti:

deminstratio

intentio

adiudicatio

condemnatio


la formula piu semplice e fatta di intentio e condemniatio(ecezzione per praeiudicia)

INTENTIO de si esprime la pretesa

Classificazione delle intentiones:

-certe (determinate o meno)

-nerte


-in factum

-in ius (tutelate dallo ius civile)


Condemnatio: parte della formula alla quale si attribuisce il potere al giudice di condannare o di assolvere, puo essere certa o incerta.


Demonstratio: parte della formula nella quale viene indicata la ragione per la quale si agisce.


Adiudicatio: non presente in tutte le forme, permette al giudice di aggiudicare la cosa tra i tanti litiganti.


Altre parti della formula:

PUO contenere altre clausole quali :

-- exceptio ecezzione

-- praescrioptio definisce la portata del negozio perceh non si allarghino le petese

arbitrato de restituendo consente la restituzione della cosa controversa (non solo patrimoniale)


Vi era un' azione per ogni situazione tutelata dal pretore.

actio in personam (diritto di credito)

actio in rem (diritto assoluto)


Azioni penali: intentate contro chi commette un illecito privato


Azioni rei persecutorie: reintegrano l' interesse leso


Caratteristiceh delle zioni penali:

intrasmissibilita

cumulativita

nossalita


Azioni civili: basate sulla norma di diritto civile <> azioni onorarie (basate su situazioen tutelata dal magistrto)


Si distinguono in:

azioni in factum: stato di fatto (es: possesso)

actiones utiles: norme dello ius civile adattate dal pretore

-- Azioni con formule fittizie (ex: mi vendono una res mancipi con la traditio, non e mia fino all' usucapione [actio publicana] vado dal giudice e gli dico fai finta che l' usucapione sia finita.

-- Azioni con trasposizioni di soggetti: il pretore, d' accordo con le parti inserisce il nome di una persona diversa da qeulla dell' intentio


Azioni stricti iuris: il giudice e vincolato dalla formula

Azioni binei fidei: giudice con poteri piu discrezionali

Azioni con formula in bonum et equum: il giudice condanna secondo equita


Magistrati che presiedevano allo svolgimento del processo:

Praetos urbano

Praetor peregrinos




Fase in iure:

Adempimenti preliminari: editio actionis (comunico al mio avversario che voglio esperire un'azione contro di lui) devo consegnarli copia dei documenti.

In ius vocatio (mi segue il mio avversario in tribunale)

Vadimonium: ritardo la venuta in tribunale ma giuro di venire con Sponsio

Postulatio Actionis: chiedo al giudice di concedermi la formula che desidero.


Se si trattva di actio in personam il giudice autorizzava l'immission dell'attore nel possesso dei beni del convenuto cui poteva seguire la vendita degli stessi.


Denegatio Actionis: convenuto chiede di non accordare l'azione.


Chi non poteva entrare in tribunale ?

minori di 17 anni

sordi

responsabili di delitti capitali

omosessuali passivi

donne


Rappresentanti processuali: ci si poteva far sostiruire in tribunale da:

cognitor: nominato con dichiarazione formale

procurator omnium onorum: procuratore generale

procurator ad litem: solo per quella precisa lite

Procurator: nominato senza alcuna formalita', ma doveva essere reso poi noto.


Causae cognitio: sommaria valutazione in base alla quale il magistrato decideva se concedere o meno l'azione


Dare Iudicium: concessione della formula nella configurazione assunta nel caso concreto (formula solo per il tuo caso)


Dare Iudicem: nomina del giudice


Litis contestatio: atto con cui termina la fase In Iure; l'attore legge al convenuto la formula concessa dal magistrato e il convenuto l'accetta. Effetti: termini della controversia non piu' modificabili.


FASE APUD IUDICEM:

Comperendinatio: ti presentavi davanti al giudice 3 gg. Dopo. Se c'era una parte sola favore alla parte presente. Prove valutate in maniera arbitrale.

Plurispetitio: nell'intentio era indicata una pretesa maggiore di quella di cui l'attore aveva diritto attore perdeva la lite. Poteva essere:

re: chiedo piu' di quanto mi spetti

tempore: chiedo prima del termine

loco chiedo in luogo diverso da prestazione

causa privo il convenuto di una scelta che gli sarebbe spettata

Possibile solo nelle formule con intentio certa (nella fase precedente)

La Sentenza e i suoi effetti


Sentenze orali: decidevano definitivamente, NO giudizio d'appello, se pronunciate in iudicium legitimum obbligavano il condannato alla pena.


Esecuzione: se vincevo non eseguivo subito: nasceva un obbligo con 30 gg di tempo. Poi dovevo riintentare un'altra azione; condanna x2 e cosi' via fino alla confessione. Sulla persona: attore si serve di convenuto fiche' non paga debito con lavoro

La manus inectio venne sostituita dalla ductio (esecuzione sulla persona)

Sul patrimonio: prima quando non era possibile manus inectio. Carattere concorsurale (concorso di + creditori). Magistrato nominava Curator bonorum fino alla vendita del patrimonio.

C'erano creditori con diritto di prelazione. Dopo la vendita c'era infamia. Per evitarla cedere spontaneamente il patrimonio ai creditori.

Chi acquistava aveva i beni ma non crediti e debiti del proprietario originario. Si risolveva con una formula fitticia (serviala: se debitore morto, chi possedeva beni si fingeva fosse suo erede) e trasposizione di soggetti (rutiliano: la intentio conteneva nome del debitore e condennatio quello di chi acquistava).


Pignus in causa iudicati captum (pegno preso nella causa del giudicato): pegno dietro autorizazione del magistrato. Vendita fatta direttamente dall'attore (sara' la regola nella cognitio extra orlem).


Altri provvedimeti: restitutiones in integrum (si restituiscono i beni x giusta causa)

Missiones in possessionem: attore autorizzato a prendere possesso dei beni dell'altro

Stipulatione praetoriae: si prometteva somma o comportamento con stipulatio. Davano origine a obbligazioni civili.

Interdicta: magistrato imponeva comportamento all'altra parte. Esecutivi, ocncessi per tutelare il possesso. Si dividevano in Adipiscendae (x acquistare), Retinendae (x conservare), Reciperandae (xrecuperare posesso).


Nelle province nasce un nuovo processo detto COGNITIO (in non tutte si poteva fare processo formulare).



III Fase: Cognitio extra ordinem.

Partecipazione del magistrato alla chiamata in giudizio.

Giudice nominato senza consultare le parti.

Processo celebrato in contumacia (se una delle 2 parti e' assente)


Caratteri: citazioni in giudizio. Iniziava con litis denuntiatio. Processo si svolgeva interamente davanti al magistrato con dibatimento con assunzine delle prove che conducevano a sentenza anche contumaciale.

Caduta in disuso L.D. venne sostituita dall'invito di un Libellum Conventionis (documento scritto)

Nascita del processo contumaciale: pretore chiamava con 3 editti, alla 4 diceva sentenza con o senza di te.

Dibattimento: la Confessio non era una condanna ma solo una prova.

Scomparso dualismo ius civile e honorarium


La sentenza: nascita dell'esecuzione in ipsa rem (nella cosa stessa): poteri del giudice crebbero: stabiliva ammontare della condanna e poteva condannare a un Facere eseguire in ipsa rem.


Nascita del processo d'appello: si andava da principe, che delegava a prefectus urbis o ad altri funzionari.

Alla fine, in appello, andavi diretamente dal princeps supplicatio (IV grado). Miglioro' la situazione perche' era piu' facile ottenee giustizia, ma peggioro' xche' facevano andare in appello quello che volevano i giudici e si allungarono procedure.

Figli di famiglia erano rappresentabili in giudizio (avevano acquisato il peculium castrense, quasi castrense.) - Bona Materna -.



DIRITTI REALI E POSSESSO

Res = beni (utilita' concreta e accessibilita')

L'actio che tutela i beni = actio in rem.

Convenuto si frappone fra attore e la cosa.


I Fase: Origini. Alle gens appartenevano piu' terre che alle famiglie. La proprieta' gentilizia era collettiva. La proprieta' individuale nasce con la civitas ma la terra era sostanzialmente pubblica. La terra pubblica era prima del rex e poi del popolo romano. L'ager publicus veniva dato in concessione ai privati con queste formule:

occupatio: occupazione autorizzata dal senato

ager quaestorius: questori vendevano diritto di utilizz. E pagavo un po' del prezzo e pagavo un canone annuo (vectigal)

ager censorius o vectigalis: stessa cosa ma censori e pagavo solo il canone

Diritto di proprieta' era dato dalla formula: Meum Est


Poteri del proprietario: TUTTI.


Limitazioni: solo a tutela dei vicini (ma NON immissioni).


Modi di acquisto: proprieta' non poteva essere aquistata per contratto perche' da questo nascevano diritti di credito: solo a titolo originario e derivativo. Orig.: occupazione res nullius e spartizione del bottino di guerra; derivativo: mancipatio (5 cittadini e un libripens = contabile; atto che avveniva indipendentemente dalla causa del trasferimento della proprieta'.) per le res mancipi (cose di > importanza economico sociale tipo casa e strada, divise in iter, via, actus e aquaeductus). Tutto il resto: In iure cessio per le res nec mancipi (ma poi anche res mancipi); Traditio: consegna di res nec mancipi; Usucapio: in 2 anni per fondo e 1 per le altre cose.


Tutela: Legis Actio Sacramento in rem, seguita dalla agere per sponsionem e per processo formulare dalla rei vindicatio.


Diritti reali su cosa altrui: iter, via, actus, aquaeductus = res mancipi, considerate strisce di terreno attrezzate. Inizialmente come beni, poi li trasformo' in diritti. Inizialmente praticamente non esistevano.


II Fase: Classificazione delle res:

Res humani iuri

Res divini iuri (sacrae, religionae, sanctae)

Res publicae (del pooplo o comuni a tutti e usabili anche da stranieri)

Res privatae

Res extra nostrum patrimonium (divini iuri + publicae)

Res in nostro patrimonio

Res quarum commercium non est

Res quarum commercium est

Res corporales (che si possono toccare)

Res incorporales (consistenza giuridica)

Res quae usu consumuntur (beni consumabili usabili anceh 1 sola volta)

Res quae usu non consumuntur

Res quae fondere numero mensura constat (cose fungibili)

Beni divisibili


La Proprieta'.

Il regime fondiario: scomparse terre gentilizie; esteso l'ager publicus. Le concessioni + usate: ager vectigalis. Occupatio: legittimate agli appartenenti alle classi alte.

Nasce la Villa (usurpazione di terra pubblica)

Poteri e limiti: immutati poeri; limiti: sviluppo edilizio dalla domus alla insula ( condominio); proprietario del bene immobile non doveva immettere nulla nel fondo altrui.

Acquisto: bottino di guerra ora allo Stato. Res nullius anche cose abbandonate; acquisto del tesoro: apparteneva a propr. del suolo ma se trovato casualmente spetta meta' al ritrovatore, se pagato per trovarlo non gli spetta un cazzo.




Acessione:

L' alvero abbandonato appartiene per meta ai proprietari dei due fondisecondo la linea mediama


Specificazione:

Sabiniani: la cosa appartiene al proprietario della materua

Proculiani: appartiene allo specificatore

Paolo: Se l' ogetto puo essere ripristinato appartiene al proprietario della materia senno allo specificatore


Litis aestimatio:

Quando uno perde una casa non deve dare il bene ma puo anche pagarne il valore


I figli degli schiavi non sono considerati frutti



Titoo derivativo:

In iure cessio (non risponde e se ne va)

Nuova applicazione della traditio (prima si doveva portare la cosa o un pezzo)

-- Traditio brevi manu: perdo la proprieta della cosa ma continuo a detenerla (costituto possessorio)

-- Traditio longa manu: indico qualcosa che voglio alienare da lontano


Usucapione:

Applicabile solo ai proprietari romani 20 anni se il proprietario e in un'altra citta e 10 se e nella stessa citta



Tutela:

Rei vindicatio (chi dimostra di avere piu titoli vince la causa)


Actio ad exibendum: Intentata prima della rei vindicatio per individuare la cosa


Actio negatoria: quando uno fa come se avesse un diritto reale su una cosa di mia proprieta


Cautio damni infecti: promessa che faccio quando faccio un lavoro sul mio fondo dicendo che se faccio un danno sul tuo fondo te lo pago


Operis novi nuptiatio: intimazione stragiudiziale con la quale faccio smettere un' opera alla quale uno ha dato inzio


Interdictum quod vi ad claum (interdetto per causa di forza o clandestinita): potevo interompere o demolire la costruzione di un'opera che e stata costruita sapendo che io ero contrario


Actio pubbliciana: quella che invita il giudice a giudicare come se fosse decorso il termine per l' usucapione

Comunione: forma piu antica quella ereditaria (comunione di tip germanico) serve l' accordo comune solo per alienare.

Poi si fa la proprieta' per quote.



Diritti reali di godimento:

-servitu: segue sempre il suolo

non puo consistere in un facere, deve essere un non fare o un patire


Costituzione delle servitu:

Mancipatio

iuce cessio (non risponde)

deductio (alieno un fondo tenendo una servitu)

legato


Estinzione:

mancipatio

iure cessio

legato


Tutela:

legis actio sacramento in rem

agere per sponsionem (tipo scommessa)

actio confessoria

actio negatoria (chi nega una servitu)




Usufrutto: (non si puo alterare la destinazione economica)


Un senatus consultum decreta che tutto puo essere sottoposto ad usufrutto


Usus sine fructu

Fructu sine usu


Acquisto estinzioe e tutela:

legato per vindiacationem


Estinzione:

Morte

Perdita della liberta/cittadinanza del dominus


Tutela:

Actio in rem

Vindicatio usufrutto



Forme di proprieta limitata:

l' ager vectigalis (chi prende un terreno in concessione dallo stato) non puo essere mandato via fiche paga il canone


Superficie: la proprieta si estende in modo illimitato (tranne per pubblica utilita)




Diritti reali di garanzia:

Garantiscono un credito,i primo sono di tipo personale, poi si fa un amancipazio di un bene con l' accordo che avrebbe ritrasferito il bene se il debitore avesse adempiuto

al debitore rimaneva il posesso della cosa (potevo usicapirla)

si da al debitore il bene in affitto per impedire ceh lo usucapisca


In eta post classica questa cosa scompare ed il termine fiducia pignus (pegno e ipoteca)


Ipoteca: il bene rimande di proprieta e di possesso del debitore (viene convenuto con accordo informale)

quando il debitore era insolvente posso vendere il bene e restituisco l' eccedenza


Possesso: rapporto di fatto e non giuridico con la cosa (non c'era il concetto possesso detenzione ma  gia l' idea) [animus o meno]



Acquisto perdita e tutela del possesso:

acqusto: quando ho sia corpus che animus

perdita: quando perdo uno dei 2


Tutela:

gia scritti - adipiscendae, retinenda e reciperandae




----- terza fase ------


Proprieta: non c'e piu distinzione tra res mancipi e res nec mancipi [nec = non]


Gli atti emulativi non vengono contemplati


Acquisto a titolo originaro:

acesssone prevale opinione di paolo


Titolo derivativo

la traditio si e espansa molto, la consegna della cosa puo venire sostituita da qualcosa che ne provi la proprieta

La compravendita permette di trasferire lòa proprieta


Tutela:

la condanna non e piu solo pecuniaria, si puo richiedere anche la consegna della cosa



Diritti reali limitati:

(2 nuovi)

abitazione:

operae servorum: diritto di servirsi del lavoro degli schiavi, si estingue per morte degli ogetti di diritto

enfiteusi: inizialmente e una concessione di diritto pubblico, poi diventa una concessione di diritto privato


Superficie:

veniva ammessa la proprieta per piani orizzontali

pegno e ipoteca (uno x mobili uno per immobili)


Nel 326 si abolisce la lex commissoria




Le obbligazioni.


Prima del vincolo giuridico c'era vincolo materiale: nasceva da comportamento illecito. Vittima agiva da agente autorizzato

Vittima poteva:

uccidere offensore: se ladro di notte, se ladro armato, se ladro = schiavo, se mi ciulavano il raccolto; se non morte: pactio (compensazione x salvare la vita)

fargli male in proporzione: per comportamenti meno gravi

renderlo come schiavo: su ladro sgamato, persona da cui trovavo refurtiva.


Civitas: limiti per la reazione fisica. Se accettavo la pactio non facevo nient'altro, e con il tempo divenne obbligatoria.

Danneggiamento regolato da lex aquilia :

uccsione di schiavo o animale altrui (maggior valore)

adstipulor (sostitutivo del creditore) che faceva estinguere credito

chi feriva lo schiavo o animale altrui (brucio, spezzo, rompo):massimo valore nel'lultimo mese.

Se non pagava: manus iniectio


Vincolo materiale dell'obbligazione: attuale (se prendevo subito garante o debitore come schiavo) o eventuale (subordinato se paga o no); attuale immediato: nexi praedes e vades (nexi libero si asserviva ad un altro, vades garantiva noa mia presenza: come ostaggi per la persona che garantivano; praedes risquotevano imposte e garantivano popolo romano (pubblici)).

Pactio : solo con garanzia personale. Sponsor non era ostaggio. Debito dell'offensore: sociale; quello del garante e' giuridico.


Primi contratti:

sponsio: interrogazione con congrua risposta; nella formula uso solo verbo spondere e divenne autonomo dopo che era nato come garanzia. Sponsor: non soggetto a manus iniectio

Stipulatio: bacchetta spezzata al momento della promessa aveva valore probatorio.

Sono 2 facce dello stesso atto (1 da creditore, 2 da debitore).


Altri atti produttivi:

mutuo: prima pratica sociale per esigenze economiche (commercio) e ci si scambiava cose fungibili. Tutelata con actio furtis. Proprieta' mutuante. Crediti anche difesi con L.A.S. in persona. Nasceva da: trasferimento della cosa e restituzione del tantundem, causa. Interessi: inizialmente era gratuito.

Fiducia: trasferivo beni con mancipatio e accordo di restituirli a richiesta. No tutela se non restituivo. Svolgeva funzione di deposito, comodato e pegno.


Estinzione: con atto o fatto. Non si estingueva solo con adempimento: ci voleva atto = e contrario a quello originario (solutio: con bilancia e estingueva mancipatio; acceptilatio, estingueva la sponsio).


II Fase: Crescono gli atti leciti.

Diversa valutazione dell'illecito.

Civitas decideva reazione. Pena privata scomparve; ora solo pecuniaria. Pena di morte: unica pena fisica rimasta.


Illecito pubblico = crimen: perduellio (traditore dello stato) e parricidio

Illecito privato = delictus: prima con vendetta e poi taglione.


Sistema romano salvaguardava la tipicita' negoziale (si guardavano gli effetti voluti e riconosciuti).


Fonti: x Gaio nascono da contratto o da delitto. Pero' c'erano altri casi: indebiti solutio; positm et suspensum (vaso che cade dalla finestra); effuso vel deiectum (coplisco senza volonta' con una cosa accidentale).

Per questi casi responsabilita' oggettiva.


Obbligazioni da atto lecito: Gaio quadripartizione:

Re: mutuo e indetbiti solutio; comportava trasferimento di proprieta'; x mutuo proprieta' al mutuatario, resto come prima. Interessi pattuiti con stipulatio e protetti con actio ex stipulato. Fiduca: come amico (tipo trust) o creditore. Era un'azione di buona fede ( chi condannato subiva anche infamia). Deposito: cosa mobile che si doveva restituire. Depositario: detentore alieno nomine. Contratto gratuito e bilaterale; figure particolari: dep necessario, sequestro, irreglare. Comodato: prestito d'uso e non consumo solo beni inconsumabili. Pegno.

Litteris: nomen trascripticium (libro dei conti con somme prestate). Syngrafi e chirografi: per i provinciali (interessi molto alti).

verbis: stipulatio (domanda e riposta congrua) + libero nell'uso del verbo spondere. Non c'e' causa -< astratto. Dotis diptio (dico la mia dote). Promisso iurata (dello schiavo manomesso).

Consensu: non accordo fra parti informali. Tipici (dovevano ragigungere scopo determinato). Origine: ius gentium.   Compravendita: trasferimento del PACIFICO godimento della cosa; compratore mi fa acquistare proprieta' del denaro (prezzo). Cosa = Merx. Compera di cose future: emptio rei sperate (per cose sperate) o spei (compro praticamente la speranza). Venditore: trasferire possesso, garantire per evizione (azione dvittoriosa con cui tolgo possesso). Compratore: trasferire prezzo e interessi se non adempivo entro termine. Clausole accessorie: Lex commissoria (propr tornava a venditore se non pagavi); in die abdictio (efficace se venditore non ha ricevuto offerte migliori); pactum displicentiae (cmpratore rendeva merce non di suo gradimento). Locazione/conduzione: come compravendita se non determinato prezzo. Paga mercede (canone) chi trae vantaggio dal contratto. L.C. rei: (per le cose); L.C. operis (lavoro sulla cosa), L.C.operarum (come operis ma non e' vincolante il risultato; oggetto: persona fisica, solo per attivita' materiali; poi cosa). Mercede: solitamente in denaro. Locatore obbligato a fare usare; risponde per evizione solo nel caso di dolo. Inizio dell'elaborazione della dottrina della colpa. Societa': nato da ius gentium, societa' di beni o attivita' lavorative. Dovevano essere tutti fratelli. Societas: omnium bonorum (tutti beni preseti e futuri) e unius negotiationis (finalizzata, poi si scioglieva): Contratto almeno bilaterale, alla base proprieta' comune. Estinzione: recesso unilaterae, morte, deminutio capitis (tutto soci) o fallimento (societa'). Mandato: svolgo gratuitamente. Si rispondeva per dolo e per colpa. Actio mandati: di buona fede.


Contratti innominati: do ut des, facio ut des facio ut facias, do ut facias. Obbligazione se anche 1 prestazione era adempiuta.


Patti. Non facevano nascere rapporto obbligatorio.


Constitutum: promesa di adempiere un debito presistente entro termine.


Contratti pretori (tutelati dallo ius honorarium): Recepta: argenarii ( banchieri), arbitri, nautarum (nave), cauponum(albergo), stabularionum (locanda): si rispondeva per le cose deteriorate nei propri esercizi.


Obbligazioni non contrattuali da atto lecito: variae causarum figurae. Leciti e illeciti (ric indebiti solutio, negotiorum gestio). Legati. Policitatio (promessa per costruire monumento) e votum (promessa alla divinita').


Obbligazioni da atto illecito: comportamento delittuoso: fonte di obbl. di dare. Delitti ius civile: furtum (qualsiasi comportamento doloso recante danno). Elementi costitutivi del delito: comportamento oggettivo che comporta contatto con persona e cosa; soggettivo rappresentato dal dolo. Tipi di furto: manifestum (x4), nec manifestum (x2), conventum (x3) prohibitum (x4) oblatum (nascondo cose da un altro) rapina (x4, se dopo 1 anno: x1); actio vi boorum raptorum; damnum in iure a datum (portato al corpo con il corpo, senno' non condanna). Condanna anche quando il danno era imputabile solo a soggetto.




Le successioni:



Patrimonio ereditario: patrimonio che apparteneva al pater

Comprendre:

res

crediti

debiti (tranne quelli derivanti da delitto)


Sucessione: subentrare nei diritti doveri di uno


C'e solo la sucessione a titolo universale


I beni del defunto vanno a persone appartenenti al suo nucleo familiare che privilegia i parenti piu stretti fino al sesto grado


Sucessione testamentaria:


---- 1a fase ----


Ordine dei sucessibili:

Heres sui (discendenti del pater familias che dopo la morte diventano sui iuris)

tra piu eredi si formava una comunione, finiva con un' azione divisoria

sucessione per stirpi

eredes sui necessari (non si puo rifiutare la sucessione) sfuggono a questo quelli per testamento

quelli che possono acettare o rifiutare sono detti "eredes voluntarii"


Adgnati proximus: parente piu stretto in linea maschile in mancanza dei sui, se vi sono piu agnati dello stesso grado si divide per capi


gentiles: succedono in mancanza degli adgnati e la loro proprieta era collettiva



Le piu antiche forme di testamento:

testamento calatis comitis: testamento adozione che si faceva davanti ai comizi (la differenza con l' ad rogatio e che l' ad rogatio produce effetti subito, questo invece solo ala morte)

testamentum in procinto: si svolge davanti all' esercito prima di partire

mancipazio familie: non e un vero e proprio testamento, il pater mancipava ad un terzo che si impegnava a darlo al figlio


Progressovo prevalere del testamento: prima poteva fare testamento solo se non aveva heres sui, sipoteva aggirare con la exe redatio per dichiarare che diseredava gli eres sui

Non era ammesso che la chiamata testamentaria concorresse con quella legittima.


Condizione testamentaria delle donne: non erano discriminare, ereditavano come eres sui o come adgnatis e dividevano il patrimonio con gli altri gentiles

non potevano pero disporre del patrimonio in via testamentaria

dunque quel patrimonio ritornava alla loro famiglia



------------seconda fase ----- ----- ----


si allargano i sucessibili


testamento per aes et libram (quello fatto con la mancipazio)

formalita esterne: 7 persone che apponevano 7 sigile sulle tabulas dove era iscritto il testamento

formalita inerne: sidoveva determinare l' erede


semel heres semper eres: una volta erede sempre erede

se istituivo piu eredi dovevo specificare quando davo ad ogniuno




La sostituzione volgare:

Nella sostituzione volgare indicavo chi avrebbe preso l' eredita se uno non poteva acettare


Sostituzione pupillare: chi istituisce erede un figlio impubere o inconcepito


Testamentum militis (per i militari): i militari potevano testare come cazzo volevano. Questo testamento perde efficacia dopo 1 anno se il congedo avviene con onore e da subito se aviene con disonore.


La capacita di testare:

NON possono:

- stranieri

- schiavi

alieni iuris

donne

chi non ha la capacita di agire


Il figlium famiglia poteva disporre del peculium castrense e quasi castrense (a corte)


Capacita di essere istituiti erede:

bisogna avere la capacita giuridica


Le donne della prima classe del censo non potevano essere istituite eredi



Acettazione dell' eredita:

solo gli eredes voluntari la possono fare

chiamata "additio" e poteva essere formale o informale (tacita)


Non si puo ignorare un erede, un eres sui deve essere erede o ignorato


Sucessione ab intestato: si guardavano ora anche i rapporti di sangue (cognazio)

[ab intestato = legittima]



Tutela giudiziaria: revindica dell' eredita, inizialmente con la legis actio sacramento in rem, poi si passa ad un agere per sponsionem (scommessa)


L' azione formulare e detta "ereditas petitia"



Bonorum possesso o eredita pretoria:

Sistema ereditario che affiancava il sistema civile, il soggetto prendeva posesso dei beni ereditari, non era un erede ma solo un possessore dei beni.

Veniva concessa in mancanza di testamento [perche poi c'e l' usucapione]

lo decide il pretore

cede pero davanti all' erede per il diritto civile


La bonorum possessio puo venire concessa anche a non eredi (es anche a donne)

mirata non a sostituirsi allo ius civile ma a renderlo piu flessibile


Se l' erede civile si fa vedere entro un anno vince lui la lite (bonorum possessio sine re, senza i beni)


Per rivendicare i beni, il pretore concedeva una actio fittizzia che iniziava con la formula "si eres esset" (se diventa erede) e altre forumle fittizie per agire contro lui se sara erede.


La bonorum possesso dei cognati era sine re (non si entra nel possesso), i beni si dividevano per capita tra bonorum possessores


Bonorum possessio ab intestato: vi erano diversi gradi di sucessibili:

bonorum possessium come figli: i figli, compresi quelli emancipati che dovevano dividere in parti uguali il patrimonio partecipavano alla sucessione. Faceva la stessa cosa la donna sposata con la sua dote

(secondo grado) bonorum possessio unde legittimi. Se dopo un anno i figli non esperivano questa azione si passava al secondo grado di sucessibili. Valevano le stesse regole per lo ius civile.

(terzo grado di sucessibili) bonorum possessio un de cognati: se i legittimi non chiedeno la bonorum possessio questa spetta ai parenti di sangue sia in linea mschile che femminile. Tra i cognati erano compresi gli agnati superiori al grado di proximus e i parenti in linea femminile fino al sesto grado.


Quindi i figli potevano succeere alla madre e la madre poteva succedere ai figli


Bonorum possessio della famiglia del patrone: la famiglia del patrone succedeva sui beni del liberto


Bonorum possessio un de vire et uxor: concessa al marito sui beni della moglie ed alla moglie sui beni del amrito in caso di matrimonio sine manu



bonorum possessio secundum tabulas: il pretore interveniva anche quando il de cuius faceva testamento purche aveva le formalita che esso riteneva essenziali, osia presenza dei sette sigilli apposti dai testimoni.


Bonorum possessio contra tabulas: accadeva quando un figlio emancipato era stato ignorato senza essere stato diseredato


Accadeva quando al patrono ed ai suoi discendenti spettava metta del patrimonio del liberto indipendentemente dal suo testamento


Condizione ereditaria delle donne: molte potevano ereditare da due famiglie, lex voconia (le prime classi del censo non possono istituite eredi), i legati non potevano superare la meta del patrimonio.


Querela inofficiosi testamento: i parenti del de cuius (figli genitori e sorelle) potevano impugnare il testamento che non li vedeva eredi col presupposto che il pater familias fosse pazzo. Azione sussidiaria che doveva essere esperita entro 5 anni e il testamento, se veniva accolta questa domanda, era inefficace.



I legati: poteveno essere disposti nei codicilli ma dovevano essere confermati nel testamento.


Il legato non acquista una quota, non era sucessore e non subentrava nei debiti


I legati erano di 4 tipi:

per vindicationem (disposto con formule che ponevano in contatto diretto il legatario con la cosa)

legato per damnationem: il rapporto tra il legatario e la cosa era mediato dall' attivita dell' erede che doveva consegniarglielo.

Legato sinendi modo: non obbligava l' erede a dare ma solo a permettere che il legatario prendesse la cosa

Legato per praeceptionem: aveva effetti reali, da al legatario che i questo caso era uno dei coeredi, il diritto di imposessarsi di un bene legato prima della divisone ereditaria aggiungendo questo bene alla sua quota



Fedecommessi e codicilli: i fedecommessi erano disposizioni di ultima volonta a titolo particolare o universale formulate sotto forma di preghiera


Poteva essere contenuta nel testamento come appendice (codicillo)


Il fedecommesso non richiedeva formalita, poteva beneficiarne chiunque, anche chi non fosse istituito erede.


si aggirava la lex voconia (1a classe del censo) [quello che non si riceve per eredita lo si riceve sotto forma di fedecommesso]


codicilli: possono essere confermati o non confermati.

confermati: riferimento espresso nel testamento per confermarli

non confermati: non vengono menzionati nel testamento e possono contenere solo fedecommessi


Non c'e piu la distinzione tra eredita civile [ius civile, bonorum possessio]

Prevale la sucessione intestato su quella testamentaria



Le donne potevano testare senza bisogno del tutore, si poteva istituire erede una persona giuridica, un collegium,

2 forme di testamento pubblico

apud acta: fato dal funzionario

testamento principio oblatum: testamento consegnato all'  imperatore

Si attenua la distinzione tra legati e fedecommessi, da questi nascono sia azioni personali che reali.





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