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L'ESPROMISSIONE[1]
LA FATTISPECIE DELL'ESPROMISSIONE SI DIFFERENZIA DALLA DELEGAZIONE PER VIA DELL'ASSOLUTA MANCANZA DI UNA INIZIATIVA DELLA PARTE DEBITORIA ORIGINARIA CIRCA IL MUTAMENTO SOGGETTIVO DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO.
SEGNATAMENTE UN SOGGETTO ESTRANEO ALLLA VICENDA OBBLIGATORIA CON SUA INIZIATIVA, ASSUME IL DEBITO ALTRUI NEI CONFRONTI DEL CREDITORE.
L'ESPROMITTENTE PUÒ REVOCARE LA SUA PROPOSTA FINO ALL'ACCETTAZIONE DEL CREDITORE.
ANCHE L'ESPROMISSIONE PUÒ ESSERE CUMULATIVA OPPURE CON LIBERAZIONE DEL DEBITORE, SECONDO LA PRESENZA DEL CONSENSO DEL CREDITORE O MENO ALLA SOSTITUZIONE DEL TERZO VERSO IL DEBITORE ORIGINARIO.
LA LIBERAZIONE DEL DEBITORE ORIGINARIO AVVIENE NELLE DUE FORME DELLA NOVAZIONE (ESPROMISSIONE NOVATIVA) O DELLA SUCCESSIONE PARTICOLARE NEL DEBITO ( ESPROMISSIONE PRIVATIVA) .
NON HANNO RILIEVO LE ECCEZIONI OPPOSTE DAL NUOVO DEBITORE CHE SIANO STATE TRATTE DAL RAPPORTO EVENTUALMENTE ESISTENTE FRA ESPROMITTENTE ( NUOVO DEBITORE) E DEBITORE ORIGINARIO OPPONIBILI DAL NUOVO DEBITORE.
Il terzo che, senza delegazione del debitore (1180)[5], ne assume verso il creditore il debito, è obbligato in solido col debitore originario, se il creditore non dichiara espressamente di liberare quest'ultimo.
Se non si è convenuto diversamente, il terzo non può opporre al creditore le eccezioni relative ai suoi rapporti col debitore originario.
Può opporgli invece le eccezioni che al creditore avrebbe potuto opporre il debitore originario, se non sono personali a quest'ultimo e non derivano da fatti successivi all'espromissione. Non può opporgli la compensazione che avrebbe potuto opporre il debitore originario, quantunque si sia verificata prima dell'espromissione.
TIPICAMENTE PREVISTA DALLA NELLE IPOTESI DI IRREVOCABILITA' DELLA MEDESIMA :
La proposta diretta a concludere un contratto da cui derivino obbligazioni solo per il proponente è irrevocabile appena giunge a conoscenza della parte alla quale è destinata.
Il destinatario può rifiutare la proposta nel termine richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi. In mancanza di tale rifiuto il contratto è concluso.
SECONDO CHE LA VOLONTA' DELLE PARTI, CIOÈ SECONDO CIO' CHE CI SIA STATO O NON CI SIA STATO, NELL'ACCORDO LIBERATORIO L'ANIMUS NOVANDI
L'ART. 1272 STABILISCE, CIOÈ, SEMPRE CON NORMA SOLTANTO DISPOSITIVA, CHE IL TERZO INTERVENUTO NON PUÒ OPPORRE AL CREDITORE LE ECCEZIONI RELATIVE ALL'EVENTUALE SUO RAPPORTO CON IL DEBITORE ORIGINARIO.
INVECE EGLI PUÒ OPPORRE AL CREDITORE LE ECCEZIONI CHE SAREBBERO STATE PROPONIBILI DALL'ORIGINARIO DEBITORE;ESCLUSI PERO' I SEGUENTI TRE CASI :
A) CHE LE ECCEZIONI SIANO PERSONALI AL DEBITORE ( ESEMPIO, SUA INCAPACITA');
B) CHE LE ECCEZIONI DERIVINO DA FATTI POSTERIORI ALL'ESPROMISSIONE;
C) CHE SI TRATTI DI ECCEZIONE DI COMPENSAZIONE
Art. 1180 Adempimento del terzo
L'obbligazione può essere adempiuta da un terzo, anche contro la volontà del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione.
Tuttavia il creditore può rifiutare l'adempimento offertogli dal terzo, se il debitore gli ha manifestato la sua opposizione.
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