Erede è colui che subentra nella generalità delle posizioni
attive e passive del defunto o in una quota di essa, eccettuati i diritti
specificamente attribuiti ai successori a titolo particolare.
Fissata la nozione di erede altro problema connesso ma
distinto concerne i criteri di determinazione dell'erede, e cioè i criteri di
accertamento del carattere universale o particolare della chiamata successoria.
Tali criteri possono ricondursi a quello dell'attribuzione
della qualità di erede e a quello dell'attribuzione dell'universalità dei beni
o di una quota di essi.
Il primo criterio accerta come disposizione a carattere
universale quella che nomina direttamente il designato quale erede o successore
universale (es.:. nomino mio figlio A unico erede).
Il secondo criterio accerta come disposizione a carattere
universale quella che attribuisce al designato l'universalità dei beni o una
quota di essi (es.: lascio la metà del patrimonio a mio figlio A) (588' cc.).
Universalità deve intendersi come generalità dei beni. Ciò
che rileva è l'intenzione del testatore di assegnare la generalità dei suoi
beni, e cioè i beni nel loro complesso, e non invece singoli, determinati beni.
Anche l'assegnazione di determinati beni può per altro
concretare una disposizione a titolo universale se il testatore intendeva
assegnare tali beni come quota del patrimonio (588 2 cc.).
I due criteri, quello della nomina e quello
dell'attribuzione dei beni, possono concorrere. Quando tuttavia vi è contrasto
tra il primo e il secondo, prevale il criterio dell'attribuzione dei beni se il
testatore dispone della generalità di essi. Chi riceve la generalità dei beni è
infatti per ciò stesso successore universale del defunto, e una contraria
indicazione di quest'ultimo deve intendersi come erronea o comunque
irrilevante.