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La società in accomandita semplice
1.Nozione e formazione storica.
La società in accomandita semplice è disciplinata a partire dal 2313 codice
civile ed è caratterizzata per la doppia tipologia di responsabilità a cui i
soci sono sottoposti e sono:
accomandatari che rispondono solidamente e illimitatamente
accomandanti limitatamente al loro esborso responsabili.
L'origine è da ricercarsi nelle commende, i viaggi c.d. avventure dei mercanti 414g65e
dell'alto medioevo è da qui anche il divieto di immistione dell'accomandante,
infatti chi partecipava alle commenda non voleva interessarsi
all'amministrazione ma solo investire il proprio capitale per farlo
possibilmente fruttare.
La stessa idea è nell'associazione in partecipazione, anche se nella
partecipazione non c'è un'organismo economico immobilizzato in comune.
Anche avendo le caratteristiche la società in accomandita semplice per essere
sviluppato, in Italia ha trovato poco successo come forme societaria, perché:
Per il fatto che con l'immistione l'accomandante perde la limitatezza nella
responsabilità
per motivi anche ideologici e di indifferenza, infatti in Paesi più
controllati si è avuto maggiore diffusione di questa società.
L'atto costitutivo e la ragione sociale.
Oltre alle poste del 2295 devono essere indicati nell'atto costitutivo della
società in accomandita semplice anche i nomi dei soci accomandanti e di quelli
accomandatari, 2316, e le modalità per l'iscrizione sono del tutto analoghe a
quelle di società in nome collettivo.
Riguardo la ragione sociale, questa può contenere anche il nome di un socio
accomandante che deve acconsentirvi , perdendo però la limitazione di
responsabilità 2314, questo sempre che i terzi sappiano che sia un accomandante
l'elemento della ragione sociale.
In dottrina si discute delle modalità del socio accomandante incapace, in
particolare se sono previste le speciali procedure del 2294 o meno, il fatto
della responsabilità limitata inducono a pensare che sia adatto il regime
ordinario, ma proprio per la fragilità dello status accomandante si pensa il
contrario, non comunque accettato dalla giurisprudenza.
L'amministrazione della società.
I soci accomandanti sono espressamente esclusi dall'immistione nella gestione
dell'impresa, possono invece, poiché atto di struttura e non di gestione,
nominare i soci amministratori nell'atto successivo a quello di costituzione,
infatti per essere nominati gli amministratori devono essere eletti dagli
accomandatari e dalla maggioranza, secondo la quota loro destinata, dei soci
accomandanti.
L'accomandante e il divieto d'immistione
Il 2320espressamente vieta l'immistione nella gestione della società dei soci
accomandanti, per la ratio dell'oculatezza nella gestione propria di chi rischi
tutto e non solo una parte inconsiderevole del proprio capitale.
Chi non ottempera al divieto è sottoposto a due sanzioni:
la perdita del beneficio della responsabilità limitata
l'eventuale esclusione dalla società.
La prima sanzione è certa è naturale, mentre la seconda è solo eventuale e a
discrezione della compagine sociale.
La perdita del benefizio, forzagioco intuite personae, è l'indissociabilità
della responsabilità dall'amministrazione , inoltre l'accomandante non può
nemmeno per procura svolgere atti propri degli accomandatari, salvo singoli
affari in forza di procure speciali.
Poteri e diritti dell'accomandante.
La partecipazione degli accomandanti alla società si concretizza in una serie di
diritti e di poteri.
A partire dalla deroga dello stesso 2320 dei singoli affari dietro procura
speciale, deve intendersi no il singolo atto giuridico, ma anche fatti complessi
il cui disbrigo comporta lo svolgimento di una pluralità di fatti giuridici mas
empire aventi risultati unitari.
Inoltre gli accomandanti ,2230 secondo comma, possono svolgere dietro direzione
degli amministratori la loro opera, divenire dunque dipendenti della società, ed
in questa qualifica svolgere mansioni direzionali interne.
Se l'atto costitutivo lo prevede possono anche dare autorizzazioni e pareri per
talune fattispecie che devono espressamente e analiticamente previste dall'atto
costitutivo.
Il divieto d'immistione può considerarsi leso quando per una serie di procure, o
di ratifiche di affari svolti dall'accomandante, si susseguono nel tempo, o per
il caso di procure in bianco, quindi in questi casi si prevede quanto detto per
l'inadempienza dell'accomandante.
Gli accomandanti hanno diritto alla ripartizione degli utili, ma a differenza
degli accomandatari in caso di utili fittizi non devono riconsegnarli,2321,
perché pure avendo il diritto ex 2320 ultimo comma di essere informati sul
rendiconto, non hanno nessun sindacato sull'effettiva esattezza delle poste che
lo compongono.
Il trasferimento delle quote.
Il trasferimento delle quote per quanto concerne quelle accomandatarie è
assoggettato alla disciplina di circolazione delle società in nome collettivo,
per cui se inter vivos si necessità dell'unanimità perché si tratterebbe di una
modifica dell'atto costitutivo, altrimenti se mortis causa la disciplina à
quella 2284.
Invece per le quote degli accomandanti è necessaria solo la maggioranza non per
l'effetto del trasferimento, ma per rendere noto alla compagine della variazione
è quindi permettere di opporsi, opposizione che deve essere espressa.
L'accomandita irregolare.
E' la stessa disciplina delle società in nome collettivo non regolari,
regolarizzazione che avviene col deposito dell'atto costitutivo all'ufficio
delle imprese .
Resta la limitazione iniziale del socio accomandante che però è persa anche per
il singolo affare dietro procura speciale.
Per l'opposizione ai terzi dello status di accomandante basta la conoscenza di
questi del tipo di società.
Lo scioglimento e la liquidazione.
Lo scioglimento oltre che per i casi normali è possibile per il venire meno dei
soci accomandanti o accomandatari sempre che entro sei mesi non si ricostituisca
la pluralità delle due specie sociali 2323.
In particolare se sono gli accomandatari a mancare possono gli accomandanti
eleggere un rappresentante solo però per i fatti ordinari dell'impresa, 2323
secondo comma.
Per la liquidazione è da fare presente che i creditori insoddisfatti possono
rifarsi oltre che sui liquidatori e sugli accomandatari, anche sugli
accomandanti sempre nel limite del loro conferimento.
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