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DIRITTO DEL MINORE ALLA PROPRIA FAMIGLIA

giurisprudenza



L. n. 149 del 2001



Legge 28 marzo 2001, n. 149


"Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e

dell'affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice

civile"


pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001







TITOLO I

DIRITTO DEL MINORE

ALLA PROPRIA FAMIGLIA


Art. 1.

1. Il titolo della legge 4 maggio 1983, n. 184, di seguito denominata «legge

n. 184», è sostituito dal seguente: «Diritto del minore ad una famiglia».

2. La rubrica del Titolo I della legge n. 184 è sostituita dalla seguente:

«Princìpi generali».

3. L'articolo 1 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - 1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito

della propria famiglia.


2. Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la

potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del

minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia sono disposti

interventi di sostegno e di aiuto.

3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie

competenze, sostengono, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia

e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a

rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere

educato nell'ambito della propria famiglia. Essi promuovono altresì iniziative

di formazione dell'opinione pubblica sull'affidamento e l'adozione e di sostegno

all'attività delle comunità di tipo familiare, organizzano corsi di preparazione

ed aggiornamento professionale degli operatori sociali nonché incontri di

formazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono avere in

affidamento o in adozione minori. I medesimi enti possono stipulare convenzioni

con enti o associazioni senza fini di lucro che operano nel campo della tutela

dei minori e delle famiglie per la realizzazione delle attività di cui al

presente comma.

4. Quando la famiglia non è in grado di provvedere alla crescita e

all'eduzione del minore, si applicano gli istituti di cui alla presente legge.

5. Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di

una famiglia è assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di

lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e

comunque non in contrasto con i princìpi fondamentali dell'ordinamento».



TITOLO II

AFFIDAMENTO DEL MINORE


Art. 2.

1. All'articolo 2 della legge n. 184 sono premesse le seguenti parole:

«Titolo I-bis. Dell'affidamento del minore».

2. L'articolo 2 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - 1. Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare

idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi

dell'articolo 1, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o

ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione,

l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.

2. Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui al comma 1, è

consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o, in

mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede

preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il

nucleo familiare di provenienza. Per i minori di età inferiore a sei anni

l'inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo familiare.

3. In caso di necessità e urgenza l'affidamento può essere disposto anche

senza porre in essere gli interventi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3.

4. Il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31 dicembre 2006

mediante affidamento ad una famiglia e, ove ciò non sia possibile, mediante

inserimento in comunità di tipo familiare caratterizzate da organizzazione e da

rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia.

5. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e sulla base di criteri

stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e

le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono gli standard minimi dei

servizi e dell'assistenza che devono essere forniti dalle comunità di tipo

familiare e dagli istituti e verificano periodicamente il rispetto dei

medesimi».



Art. 3.

1. L'articolo 3 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - 1. I legali rappresentanti delle comunità di tipo familiare e

degli istituti di assistenza pubblici o privati esercitano i poteri tutelari sul

minore affidato, secondo le norme del capo I del titolo X del libro primo del

codice civile, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore in tutti i

casi nei quali l'esercizio della potestà dei genitori o della tutela sia

impedito.

2. Nei casi previsti dal comma 1, entro trenta giorni dall'accoglienza del

minore, i legali rappresentanti devono proporre istanza per la nomina del

tutore. Gli stessi e coloro che prestano anche gratuitamente la propria attività

a favore delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza

pubblici o privati non possono essere chiamati a tale incarico.

3. Nel caso in cui i genitori riprendano l'esercizio della potestà, le

comunità di tipo familiare e gli istituti di assistenza pubblici o privati

chiedono al giudice tutelare di fissare eventuali limiti o condizioni a tale

esercizio».



Art. 4.

1. L'articolo 4 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - 1. L'affidamento familiare è disposto dal servizio sociale

locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la

potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici 212j97c e

anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di

discernimento. Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende

esecutivo il provvedimento con decreto.

2. Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore,

provvede il tribunale per i minorenni. Si applicano gli articoli 330 e seguenti

del codice civile.

3. Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicate

specificatamente le motivazioni di esso, nonché i tempi e i modi dell'esercizio

dei poteri riconosciuti all'affidatario, e le modalità attraverso le quali i

genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti

con il minore. Deve altresì essere indicato il servizio sociale locale cui è

attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza

durante l'affidamento con l'obbligo di tenere costantemente informati il giudice

tutelare o il tribunale per i minorenni, a seconda che si tratti di

provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2. Il servizio sociale locale cui è

attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza

durante l'affidamento, deve riferire senza indugio al giudice tutelare o al

tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova, a seconda che si

tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2, ogni evento di

particolare rilevanza ed è tenuto a presentare una relazione semestrale

sull'andamento del programma di assistenza, sulla sua presumibile ulteriore

durata e sull'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di

provenienza.

4. Nel provvedimento di cui al comma 3, deve inoltre essere indicato il

periodo di presumibile durata dell'affidamento che deve essere rapportabile al

complesso di interventi volti al recupero della famiglia d'origine. Tale periodo

non può superare la durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile, dal tribunale

per i minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al

minore.

5. L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che

lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la

situazione di difficoltà temporanea della famiglia d'origine che lo ha

determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al

minore.

6. Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata previsto, ovvero

intervenute le circostanze di cui al comma 5, sentiti il servizio sociale locale

interessato ed il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di

età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, richiede,

se necessario, al competente tribunale per i minorenni l'adozione di ulteriori

provvedimenti nell'interesse del minore.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto

compatibili, anche nel caso di minori inseriti presso una comunità di tipo

familiare o un istituto di assistenza pubblico o privato».



Art. 5.

1. L'articolo 5 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - 1. L'affidatario deve accogliere presso di sé il minore e

provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto

delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi

degli articoli 330 e 333 del codice civile, o del tutore, ed osservando le

prescrizioni stabilite dall'autorità affidante. Si applicano, in quanto

compatibili, le disposizioni dell'articolo 316 del codice civile. In ogni caso

l'affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione

agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorità

sanitarie. L'affidatario deve essere sentito nei procedimenti civili in materia

di potestà, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato.

2. Il servizio sociale, nell'ambito delle proprie competenze, su

disposizione del giudice ovvero secondo le necessità del caso, svolge opera di

sostegno educativo e psicologico, agevola i rapporti con la famiglia di

provenienza ed il rientro nella stessa del minore secondo le modalità più

idonee, avvalendosi anche delle competenze professionali delle altre strutture

del territorio e dell'opera delle associazioni familiari eventualmente indicate

dagli affidatari.

3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, nel

caso di minori ospitati presso una comunità di tipo familiare o che si trovino

presso un istituto di assistenza pubblico o privato».

4. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie

competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci,

intervengono con misure di sostegno e di aiuto economico in favore della

famiglia affidataria».













TITOLO III

DELL'ADOZIONE

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI


Art. 6.

1. L'articolo 6 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - 1. L'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da

almeno tre anni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo

negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto.

2. I coniugi devono essere affettivamente idonei e capaci di educare,

istruire e mantenere i minori che intendano adottare.

3. L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di

quarantacinque anni l'età dell'adottando.

4. Il requisito della stabilità del rapporto di cui al comma 1 può ritenersi

realizzato anche quando i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e

continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, nel caso in cui il

tribunale per i minorenni accerti la continuità e la stabilità della convivenza,

avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto.

5. I limiti di cui al comma 3 possono essere derogati, qualora il tribunale

per i minorenni accerti che dalla mancata adozione derivi un danno grave e non

altrimenti evitabile per il minore.

6. Non è preclusa l'adozione quando il limite massimo di età degli adottanti

sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni, ovvero

quando essi siano genitori di figli naturali o adottivi dei quali almeno uno sia

in età minore, ovvero quando l'adozione riguardi un fratello o una sorella del

minore già dagli stessi adottato.

7. Ai medesimi coniugi sono consentite più adozioni anche con atti

successivi e costituisce criterio preferenziale ai fini dell'adozione l'avere

già adottato un fratello dell'adottando o il fare richiesta di adottare più

fratelli, ovvero la disponibilità dichiarata all'adozione di minori che si

trovino nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5

febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i

diritti delle persone handicappate».

8. Nel caso di adozione dei minori di età superiore a dodici anni o con

handicap accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,

lo Stato, le regioni e gli enti locali possono intervenire, nell'ambito delle

proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi

bilanci, con specifiche misure di carattere economico, eventualmente anche

mediante misure di sostegno alla formazione e all'inserimento sociale, fino

all'età di diciotto anni degli adottati».



Art. 7.

1. L'articolo 7 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - 1. L'adozione è consentita a favore dei minori dichiarati in

stato di adottabilità ai sensi degli articoli seguenti.

2. Il minore, il quale ha compiuto gli anni quattordici, non può essere

adottato se non presta personalmente il proprio consenso, che deve essere

manifestato anche quando il minore compia l'età predetta nel corso del

procedimento. Il consenso dato può comunque essere revocato sino alla pronuncia

definitiva dell'adozione.

3. Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici 212j97c deve essere personalmente

sentito; se ha un'età inferiore, deve essere sentito, in considerazione della

sua capacità di discernimento».







Capo II

DELLA DICHIARAZIONE

DI ADOTTABILITÀ


Art. 8.

1. L'articolo 8 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 8. - 1. Sono dichiarati in stato di adottabilità dal tribunale per i

minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori di cui sia accertata la

situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte

dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purchè la mancanza di

assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio.

2. La situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le condizioni

di cui al comma 1, anche quando i minori si trovino presso istituti di

assistenza pubblici o privati o comunità di tipo familiare ovvero siano in

affidamento familiare.

3. Non sussiste causa di forza maggiore quando i soggetti di cui al comma 1

rifiutano le misure di sostegno offerte dai servizi sociali locali e tale

rifiuto viene ritenuto ingiustificato dal giudice.

4. Il procedimento di adottabilità deve svolgersi fin dall'inizio con

l'assistenza legale del minore e dei genitori o degli altri parenti, di cui al

comma 2 dell'articolo 10».



Art. 9.

1. L'articolo 9 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 9. - 1. Chiunque ha facoltà di segnalare all'autorità pubblica

situazioni di abbandono di minori di età. I pubblici ufficiali, gli incaricati

di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità debbono

riferire al più presto al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i

minorenni del luogo in cui il minore si trova sulle condizioni di ogni minore in

situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio

ufficio.

2. Gli istituti di assistenza pubblici o privati e le comunità di tipo

familiare devono trasmettere semestralmente al procuratore della Repubblica

presso il tribunale per i minorenni del luogo ove hanno sede l'elenco di tutti i

minori collocati presso di loro con l'indicazione specifica, per ciascuno di

essi, della località di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e

delle condizioni psicofisiche del minore stesso. Il procuratore della Repubblica

presso il tribunale per i minorenni, assunte le necessarie informazioni, chiede

al tribunale, con ricorso, di dichiarare l'adottabilità di quelli tra i minori

segnalati o collocati presso le comunità di tipo familiare o gli istituti di

assistenza pubblici o privati o presso una famiglia affidataria, che risultano

in situazioni di abbandono, specificandone i motivi.

3. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che

trasmette gli atti al medesimo tribunale con relazione informativa, ogni sei

mesi, effettua o dispone ispezioni negli istituti di assistenza pubblici o

privati ai fini di cui al comma 2. Può procedere a ispezioni straordinarie in

ogni tempo.

4. Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente

nella propria abitazione un minore, qualora l'accoglienza si protragga per un

periodo superiore a sei mesi, deve, trascorso tale periodo, darne segnalazione

al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. L'omissione

della segnalazione può comportare l'inidoneità ad ottenere affidamenti familiari

o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.

5. Nello stesso termine di cui al comma 4, uguale segnalazione deve essere

effettuata dal genitore che affidi stabilmente a chi non sia parente entro il

quarto grado il figlio minore per un periodo non inferiore a sei mesi.

L'omissione della segnalazione può comportare la decadenza dalla potestà sul

figlio a norma dell'articolo 330 del codice civile e l'apertura della procedura

di adottabilità».



Art. 10.

1. L'articolo 10 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 10. - 1. Il presidente del tribunale per i minorenni o un giudice da

lui delegato, ricevuto il ricorso di cui all'articolo 9, comma 2, provvede

all'immediata apertura di un procedimento relativo allo stato di abbandono del

minore. Dispone immediatamente, all'occorrenza, tramite i servizi sociali locali

o gli organi di pubblica sicurezza, più approfonditi accertamenti sulle

condizioni giuridiche e di fatto del minore, sull'ambiente in cui ha vissuto e

vive ai fini di verificare se sussiste lo stato di abbandono.

2. All'atto dell'apertura del procedimento, sono avvertiti i genitori o, in

mancanza, i parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con

il minore. Con lo stesso atto il presidente del tribunale per i minorenni li

invita a nominare un difensore e li informa della nomina di un difensore di

ufficio per il caso che essi non vi provvedano. Tali soggetti, assistiti dal

difensore, possono partecipare a tutti gli accertamenti disposti dal tribunale,

possono presentare istanze anche istruttorie e prendere visione ed estrarre

copia degli atti contenuti nel fascicolo previa autorizzazione del giudice.

3. Il tribunale può disporre in ogni momento e fino all'affidamento

preadottivo ogni opportuno provvedimento provvisorio nell'interesse del minore,

ivi compresi il collocamento temporaneo presso una famiglia o una comunità di

tipo familiare, la sospensione della potestà dei genitori sul minore, la

sospensione dell'esercizio delle funzioni del tutore e la nomina di un tutore

provvisorio.

4. In caso di urgente necessità, i provvedimenti di cui al comma 3 possono

essere adottati dal presidente del tribunale per i minorenni o da un giudice da

lui delegato.

5. Il tribunale, entro trenta giorni, deve confermare, modificare o revocare

i provvedimenti urgenti assunti ai sensi del comma 4. Il tribunale provvede in

camera di consiglio con l'intervento del pubblico ministero, sentite tutte le

parti interessate ed assunta ogni necessaria informazione. Deve inoltre essere

sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età

inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. I

provvedimenti adottati debbono essere comunicati al pubblico ministero ed ai

genitori. Si applicano le norme di cui agli articoli 330 e seguenti del codice

civile».



Art. 11.

1. All'articolo 11, primo comma, della legge n. 184, dopo le parole:

«parenti entro il quarto grado» sono inserite le seguenti: «che abbiano rapporti

significativi con il minore».



Art. 12.

1. All'articolo 12, quinto comma, della legge n. 184, le parole «ai sensi

del secondo comma dell'articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi

del comma 3 dell'articolo  10».



Art. 13.

1. L'articolo 14 della legge n.184 è sostituito dal seguente:

«Art. 14. - 1. Il tribunale per i minorenni può disporre, prima della

dichiarazione di adottabilità, la sospensione del procedimento, quando da

particolari circostanze emerse dalle indagini effettuate risulta che la

sospensione può riuscire utile nell'interesse del minore. In tal caso la

sospensione è disposta con ordinanza motivata per un periodo non superiore a un

anno.

2. La sospensione è comunicata ai servizi sociali locali competenti perché

adottino le iniziative opportune».




Art. 14.

1. L'articolo 15 della legge n.184 è sostituito dal seguente:

«Art. 15. - 1. A conclusione delle indagini e degli accertamenti previsti

dagli articoli precedenti, ove risulti la situazione di abbandono di cui

all'articolo 8, lo stato di adottabilità del minore è dichiarato dal tribunale

per i minorenni quando:

a) i genitori ed i parenti convocati ai sensi degli articoli 12 e 13 non

si sono presentati senza giustificato motivo;

b) l'audizione dei soggetti di cui alla lettera a) ha dimostrato il

persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e la non

disponibilità ad ovviarvi;

c) le prescrizioni impartite ai sensi dell'articolo 12 sono rimaste

inadempiute per responsabilità dei genitori.

2. La dichiarazione dello stato di adottabilità del minore è disposta dal

tribunale per i minorenni in camera di consiglio con sentenza, sentito il

pubblico ministero, nonché il rappresentante dell'istituto di assistenza

pubblico o privato o della comunità di tipo familiare presso cui il minore è

collocato o la persona cui egli è affidato. Devono essere, parimenti, sentiti il

tutore, ove esista, ed il minore che abbia compiuto gli anni dodici 212j97c e anche il

minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento.

3. La sentenza è notificata per esteso al pubblico ministero, ai genitori,

ai parenti indicati nel primo comma dell'articolo 12, al tutore, nonché al

curatore speciale ove esistano, con contestuale avviso agli stessi del loro

diritto di proporre impugnazione nelle forme e nei termini di cui all'articolo




Art. 15.

1. L'articolo 16 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 16. - 1. Il tribunale per i minorenni, esaurita la procedura prevista

nei precedenti articoli e qualora ritenga che non sussistano i presupposti per

la pronuncia per lo stato di adottabilità dichiara che non vi è luogo a

provvedere.

2. La sentenza è notificata per esteso al pubblico ministero, ai genitori,

ai parenti indicati nel primo comma dell'articolo 12, nonché al tutore e al

curatore speciale ove esistano. Il tribunale per i minorenni adotta i

provvedimenti opportuni nell'interesse del minore.

3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile».



Art. 16.

1. L'articolo 17 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 17. - 1. Avverso la sentenza il pubblico ministero e le altre parti

possono proporre impugnazione avanti la Corte d'appello, sezione per i

minorenni, entro trenta giorni dalla notificazione. La Corte, sentite le parti e

il pubblico ministero ed effettuato ogni altro opportuno accertamento, pronuncia

sentenza in camera di consiglio e provvede al deposito della stessa in

cancelleria, entro quindici giorni dalla pronuncia. La sentenza è notificata

d'ufficio al pubblico ministero e alle altre parti.

2. Avverso la sentenza della Corte d'appello è ammesso ricorso per

Cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, per i motivi di cui ai

numeri 3, 4 e 5 del primo comma dell'articolo 360 del codice di procedura

civile. Si applica altresì il secondo comma dello stesso articolo.

3. L'udienza di discussione dell'appello e del ricorso deve essere fissata

entro sessanta giorni dal deposito dei rispettivi atti introduttivi».



Art. 17.

1. L'articolo 18 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 18. - 1. La sentenza definitiva che dichiara lo stato di adottabilità

è trascritta, a cura del cancelliere del tribunale per i minorenni, su apposito

registro conservato presso la cancelleria del tribunale stesso. La trascrizione

deve essere effettuata entro il decimo giorno successivo a quello della

comunicazione che la sentenza di adottabilità è divenuta definitiva. A questo

effetto, il cancelliere del giudice dell'impugnazione deve inviare

immediatamente apposita comunicazione al cancelliere del tribunale per i

minorenni».



Art. 18.

1. L'articolo 21 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 21. - 1. Lo stato di adottabilità cessa altresì per revoca,

nell'interesse del minore, in quanto siano venute meno le condizioni di cui

all'articolo 8, comma 1, successivamente alla sentenza di cui al comma 2

dell'articolo 15.

2. La revoca è pronunciata dal tribunale per i minorenni d'ufficio o su

istanza del pubblico ministero, dei genitori, del tutore.

3. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico

ministero.

4. Nel caso in cui sia in atto l'affidamento preadottivo, lo stato di

adottabilità non può essere revocato».




Capo III

DELL'AFFIDAMENTO PREADOTTIVO


Art. 19.

1. L'articolo 22 della legge n.184 è sostituito dal seguente:

«Art. 22. - 1. Coloro che intendono adottare devono presentare domanda al

tribunale per i minorenni, specificando l'eventuale disponibilità ad adottare

più fratelli ovvero minori che si trovino nelle condizioni indicate

dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente

l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. È

ammissibile la presentazione di più domande anche successive a più tribunali per

i minorenni, purchè in ogni caso se ne dia comunicazione a tutti i tribunali

precedentemente aditi. I tribunali cui la domanda è presentata possono

richiedere copia degli atti di parte ed istruttori, relativi ai medesimi

coniugi, agli altri tribunali; gli atti possono altresì essere comunicati

d'ufficio. La domanda decade dopo tre anni dalla presentazione e può essere

rinnovata.

2. In ogni momento a coloro che intendono adottare devono essere fornite, se

richieste, notizie sullo stato del procedimento.

3. Il tribunale per i minorenni, accertati previamente i requisiti di cui

all'articolo 6, dispone l'esecuzione delle adeguate indagini di cui al comma 4,

ricorrendo ai servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati,

nonché avvalendosi delle competenti professionalità delle aziende sanitarie

locali ed ospedaliere, dando precedenza nella istruttoria alle domande dirette

all'adozione di minori di età superiore a cinque anni o con handicap accertato

ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

4. Le indagini, che devono essere tempestivamente avviate e concludersi

entro centoventi giorni, riguardano in particolare la capacità di educare il

minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare

dei richiedenti, i motivi per i quali questi ultimi desiderano adottare il

minore. Con provvedimento motivato, il termine entro il quale devono concludersi

le indagini può essere prorogato una sola volta e per non più di centoventi

giorni.

5. Il tribunale per i minorenni, in base alle indagini effettuate, sceglie

tra le coppie che hanno presentato domanda quella maggiormente in grado di

corrispondere alle esigenze del minore.

6. Il tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, sentiti il pubblico

ministero, gli ascendenti dei richiedenti ove esistano, il minore che abbia

compiuto gli anni dodici 212j97c e anche il minore di età inferiore, in considerazione

della sua capacità di discernimento, omessa ogni altra formalità di procedura,

dispone, senza indugio, l'affidamento preadottivo, determinandone le modalità

con ordinanza. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve

manifestare espresso consenso all'affidamento alla coppia prescelta.

7. Il tribunale per i minorenni deve in ogni caso informare i richiedenti

sui fatti rilevanti, relativi al minore, emersi dalle indagini. Non può essere

disposto l'affidamento di uno solo di più fratelli, tutti in stato di

adottabilità, salvo che non sussistano gravi ragioni. L'ordinanza è comunicata

al pubblico ministero, ai richiedenti ed al tutore. Il provvedimento di

affidamento preadottivo è immediatamente, e comunque non oltre dieci giorni,

annotato a cura del cancelliere a margine della trascrizione di cui all'articolo


8. Il tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento dell'affidamento

preadottivo avvalendosi anche del giudice tutelare e dei servizi locali sociali

e consultoriali. In caso di accertate difficoltà, convoca, anche separatamente,

gli affidatari e il minore, alla presenza, se del caso, di uno psicologo, al

fine di valutare le cause all'origine delle difficoltà. Ove necessario, dispone

interventi di sostegno psicologico e sociale».



Art. 20.

1. L'articolo 23 della legge n.184 è sostituito dal seguente:

«Art. 23. - 1. L'affidamento preadottivo è revocato dal tribunale per i

minorenni d'ufficio o su istanza del pubblico ministero o del tutore o di coloro

che esercitano la vigilanza di cui all'articolo 22, comma 8, quando vengano

accertate difficoltà di idonea convivenza ritenute non superabili. Il

provvedimento relativo alla revoca è adottato dal tribunale per i minorenni, in

camera di consiglio, con decreto motivato. Debbono essere sentiti, oltre al

pubblico ministero ed al presentatore dell'istanza di revoca, il minore che

abbia compiuto gli anni dodici 212j97c e anche il minore di età inferiore, in

considerazione della sua capacità di discernimento, gli affidatari, il tutore e

coloro che abbiano svolto attività di vigilanza o di sostegno.

2. Il decreto è comunicato al pubblico ministero, al presentatore

dell'istanza di revoca, agli affidatari ed al tutore. Il decreto che dispone la

revoca dell'affidamento preadottivo è annotato a cura del cancelliere entro

dieci giorni a margine della trascrizione di cui all'articolo 18.

3. In caso di revoca, il tribunale per i minorenni adotta gli opportuni

provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell'articolo 10, comma

3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile».




Capo IV

DELLA DICHIARAZIONE DI ADOZIONE


Art. 21.

1. L'articolo 25 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 25. - 1. Il tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di

adottabilità, decorso un anno dall'affidamento, sentiti i coniugi adottanti, il

minore che abbia compiuto gli anni dodici 212j97c e il minore di età inferiore, in

considerazione della sua capacità di discernimento, il pubblico ministero, il

tutore e coloro che abbiano svolto attività di vigilanza o di sostegno, verifica

che ricorrano tutte le condizioni previste dal presente capo e, senza altra

formalità di procedura, provvede sull'adozione con sentenza in camera di

consiglio, decidendo di fare luogo o di non fare luogo all'adozione. Il minore

che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso

all'adozione nei confronti della coppia prescelta.

2. Qualora la domanda di adozione venga proposta da coniugi che hanno

discendenti legittimi o legittimati, questi, se maggiori degli anni quattordici,

debbono essere sentiti.

3. Nell'interesse del minore il termine di cui al comma 1 può essere

prorogato di un anno, d'ufficio o su domanda dei coniugi affidatari, con

ordinanza motivata.

4. Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l'affidamento

preadottivo, l'adozione, nell'interesse del minore, può essere ugualmente

disposta ad istanza dell'altro coniuge nei confronti di entrambi, con effetto,

per il coniuge deceduto, dalla data della morte.

5. Se nel corso dell'affidamento preadottivo interviene separazione tra i

coniugi affidatari, l'adozione può essere disposta nei confronti di uno solo o

di entrambi, nell'esclusivo interesse del minore, qualora il coniuge o i coniugi

ne facciano richiesta.

6. La sentenza che decide sull'adozione è comunicata al pubblico ministero,

ai coniugi adottanti ed al tutore.

7. Nel caso di provvedimento negativo viene meno l'affidamento

preadottivo ed il tribunale per i minorenni assume gli opportuni provvedimenti

temporanei in favore del minore ai sensi dell'articolo 10, comma 3. Si applicano

gli articoli 330 e seguenti del codice civile».



Art. 22.

1. L'articolo 26 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 26. - 1. Avverso la sentenza che dichiara se fare luogo o non fare

luogo all'adozione, entro trenta giorni dalla notifica, può essere proposta

impugnazione davanti alla sezione per i minorenni della Corte d'appello da parte

del pubblico ministero, dagli adottanti e dal tutore del minore. La Corte

d'appello, sentite le parti ed esperito ogni accertamento ritenuto opportuno,

pronuncia sentenza. La sentenza è notificata d'ufficio alle parti per esteso.

2. Avverso la sentenza della Corte d'appello è ammesso ricorso per

Cassazione, che deve essere proposto entro trenta giorni dalla notifica della

stessa, solo per i motivi di cui al primo comma, numero 3, dell'articolo 360 del

codice di procedura civile.

3. L'udienza di discussione dell'appello e del ricorso per Cassazione deve

essere fissata entro sessanta giorni dal deposito dei rispettivi atti

introduttivi.

4. La sentenza che pronuncia l'adozione, divenuta definitiva, è

immediatamente trascritta nel registro di cui all'articolo 18 e comunicata

all'ufficiale dello stato civile che la annota a margine dell'atto di nascita

dell'adottato. A questo effetto, il cancelliere del giudice dell'impugnazione

deve immediatamente dare comunicazione della definitività della sentenza al

cancelliere del tribunale per i minorenni.

5. Gli effetti dell'adozione si producono dal momento della definitività

della sentenza».



Art. 23.

1. All'articolo 27, secondo comma, della legge n. 184, le parole «ai sensi

dell'articolo 25, quinto comma» sono sostituite dalle seguenti «ai sensi

dell'articolo 25, comma 5».



Art. 24.

1. L'articolo 28 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 28. - 1. Il minore adottato è informato di tale sua condizione ed i

genitori adottivi vi provvedono nei modi e termini che essi ritengono più

opportuni.

2. Qualunque attestazione di stato civile riferita all'adottato deve essere

rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con l'esclusione di

qualsiasi riferimento alla paternità e alla maternità del minore e

dell'annotazione di cui all'articolo 26, comma 4.

3. L'ufficiale di stato civile, l'ufficiale di anagrafe e qualsiasi altro

ente pubblico o privato, autorità o pubblico ufficio debbono rifiutarsi di

fornire notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie dai quali possa

comunque risultare il rapporto di adozione, salvo autorizzazione espressa

dell'autorità giudiziaria. Non è necessaria l'autorizzazione qualora la

richiesta provenga dall'ufficiale di stato civile, per verificare se sussistano

impedimenti matrimoniali.

4. Le informazioni concernenti l'identità dei genitori biologici possono

essere fornite ai genitori adottivi, quali esercenti la potestà dei genitori, su

autorizzazione del tribunale per i minorenni, solo se sussistono gravi e

comprovati motivi. Il tribunale accerta che l'informazione sia preceduta e

accompagnata da adeguata preparazione e assistenza del minore. Le informazioni

possono essere fornite anche al responsabile di una struttura ospedaliera o di

un presidio sanitario, ove ricorrano i presupposti della necessità e della

urgenza e vi sia grave pericolo per la salute del minore.

5. L'adottato, raggiunta l'età di venticinque anni, può accedere a

informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori

biologici. Può farlo anche raggiunta la maggiore età, se sussistono gravi e

comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica. L'istanza deve essere

presentata al tribunale per i minorenni del luogo di residenza.

6. Il tribunale per i minorenni procede all'audizione delle persone di cui

ritenga opportuno l'ascolto; assume tutte le informazioni di carattere sociale e

psicologico, al fine di valutare che l'accesso alle notizie di cui al comma 5

non comporti grave turbamento all'equilibrio psico-fisico del richiedente.

Definita l'istruttoria, il tribunale per i minorenni autorizza con decreto

l'accesso alle notizie richieste.

7. L'accesso alle informazioni non è consentito se l'adottato non sia stato

riconosciuto alla nascita dalla madre naturale e qualora anche uno solo dei

genitori biologici abbia dichiarato di non voler essere nominato, o abbia

manifestato il consenso all'adozione a condizione di rimanere anonimo.

8. Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, l'autorizzazione non è

richiesta per l'adottato maggiore di età quando i genitori adottivi sono

deceduti o divenuti irreperibili».




TITOLO IV

DELL'ADOZIONE IN CASI

PARTICOLARI

Capo I

DELL'ADOZIONE IN CASI

PARTICOLARI E DEI SUOI EFFETTI


Art. 25.

1. L'articolo 44 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 44. - 1. I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono

le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7:

a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto

grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia orfano

di padre e di madre;

b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo

dell'altro coniuge;

c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall'articolo 3,

comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n.  104, e sia orfano di padre e di madre;

soppressa

d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.

2. L'adozione, nei casi indicati nel comma 1, è consentita anche in presenza

di figli legittimi.

3. Nei casi di cui alle lettere a), c), e d) del comma 1 l'adozione è

consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato. Se l'adottante è

persona coniugata e non separata, l'adozione può essere tuttavia disposta solo a

seguito di richiesta da parte di entrambi i coniugi.

4. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 1 l'età dell'adottante

deve superare di almeno diciotto anni quella di coloro che egli intende

adottare».




Art. 26.

1. L'articolo 45 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 45. - 1. Nel procedimento di adozione nei casi previsti dall'articolo

44 si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando che abbia compiuto il

quattordicesimo anno di età.

2. Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici 212j97c deve essere personalmente

sentito; se ha una età inferiore, deve essere sentito, in considerazione della

sua capacità di discernimento.

3. In ogni caso, se l'adottando non ha compiuto gli anni quattordici,

l'adozione deve essere disposta dopo che sia stato sentito il suo legale

rappresentante.

4. Quando l'adozione deve essere disposta nel caso previsto dall'articolo

44, comma 1, lettera c), deve essere sentito il legale rappresentante

dell'adottando in luogo di questi, se lo stesso non può esserlo o non può

prestare il proprio consenso ai sensi del presente articolo a causa delle sue

condizioni di minorazione».



Art. 27.

1. L'articolo 47 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 47. - 1. L'adozione produce i suoi effetti dalla data della sentenza

che la pronuncia. Finché la sentenza non è emanata, tanto l'adottante quanto

l'adottando possono revocare il loro consenso.

2. Se uno dei coniugi muore dopo la prestazione del consenso e prima della

emanazione della sentenza, si può procedere, su istanza dell'altro coniuge, al

compimento degli atti necessari per l'adozione.

3. Se l'adozione è ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento della

morte dell'adottante».



Art. 28.

1. L'articolo 49 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 49. - 1. L'adottante deve fare l'inventario dei beni dell'adottato e

trasmetterlo al giudice tutelare entro trenta giorni dalla data della

comunicazione della sentenza di adozione. Si osservano, in quanto applicabili,

le disposizioni contenute nella sezione III del capo I del titolo X del libro

primo del codice civile.

2. L'adottante che omette di fare l'inventario nel termine stabilito o fa un

inventario infedele può essere privato dell'amministrazione dei beni dal giudice

tutelare, salvo l'obbligo del risarcimento dei danni».





Capo II

DELLE FORME DELL'ADOZIONE

IN CASI PARTICOLARI


Art. 29.

1. La lettera a) del terzo comma dell'articolo 57 della legge n. 184 è

sostituita dalla seguente:

«a) l'idoneità affettiva e la capacità di educare e istruire il minore,

la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare degli

adottanti;».











TITOLO V

MODIFICHE AL TITOLO VIII DEL

LIBRO PRIMO DEL CODICE CIVILE


Art. 30.

1. L'articolo 313 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 313. - (Provvedimento del tribunale) - Il tribunale, in camera di

consiglio, sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra formalità di

procedura, provvede con sentenza decidendo di far luogo o non far luogo alla

adozione.

L'adottante, il pubblico ministero, l'adottando, entro trenta giorni dalla

comunicazione, possono proporre impugnazione avanti la Corte d'appello, che

decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero».



Art. 31.

1. L'articolo 314 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 314. - (Pubblicità) - La sentenza definitiva che pronuncia l'adozione

è trascritta a cura del cancelliere del tribunale competente, entro il decimo

giorno successivo a quello della relativa comunicazione, da effettuarsi non

oltre cinque giorni dal deposito, da parte del cancelliere del giudice

dell'impugnazione, su apposito registro e comunicata all'ufficiale di stato

civile per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottato.

Con la procedura di cui al primo comma deve essere altresì trascritta ed

annotata la sentenza di revoca della adozione, passata in giudicato.

L'autorità giudiziaria può inoltre ordinare la pubblicazione della sentenza

che pronuncia l'adozione o della sentenza di revoca nei modi che ritiene

opportuni».




TITOLO VI

NORME FINALI, PENALI

E TRANSITORIE


Art. 32.

1. All'articolo 35, comma 4, della legge n. 184, le parole: «può essere

sentito ove sia opportuno e» sono sostituite dalle seguenti: «deve essere

sentito».

2. All'articolo 52, secondo comma, della legge n. 184, le parole: «e, se

opportuno, anche di età inferiore» sono sostituite dalle seguenti: «e anche di

età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento».

3. All'articolo 79, terzo comma, della legge n. 184, le parole: «, se

opportuno,» sono sostituite dalle seguenti: «, in considerazione della loro

capacità di discernimento».



Art. 33.

1. All'articolo 43, primo comma, della legge n. 184, le parole: «di cui al

sesto, settimo e ottavo comma dell'articolo 9» sono sostituite dalle seguenti:

«di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 9».



Art. 34.

1. L'articolo 70 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 70. - 1. I pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio

che omettono di riferire alla procura della Repubblica presso il tribunale per i

minorenni sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui

vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio, sono puniti ai sensi

dell'articolo 328 del codice penale. Gli esercenti un servizio di pubblica

necessità sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la

multa da lire 500.000 a lire 2.500.000.

2. I rappresentanti degli istituti di assistenza pubblici o privati che

omettono di trasmettere semestralmente alla procura della Repubblica presso il

tribunale per i minorenni l'elenco di tutti i minori ricoverati o assistiti,

ovvero forniscono informazioni inesatte circa i rapporti familiari concernenti i

medesimi, sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la

multa da lire 500.000 a lire 5.000.000».



Art. 35.

1. Il primo comma dell'articolo 71 della legge n. 184 è sostituito dal

seguente:

«Chiunque, in violazione delle norme di legge in materia di adozione, affida

a terzi con carattere definitivo un minore, ovvero lo avvia all'estero perché

sia definitivamente affidato, è punito con la reclusione da uno a tre anni».

2. Il sesto comma dell'articolo 71 della legge n. 184 è sostituito dal

seguente:

«Chiunque svolga opera di mediazione al fine di realizzare l'affidamento di

cui al primo comma è punito con la reclusione fino ad un anno o con multa da

lire 500.000 a lire 5.000.000.»



Art. 36.

1. Il primo comma dell'articolo 73 della legge n. 184 è sostituito dal

seguente:

«Chiunque essendone a conoscenza in ragione del proprio ufficio fornisce

qualsiasi notizia atta a rintracciare un minore nei cui confronti sia stata

pronunciata adozione o rivela in qualsiasi modo notizie circa lo stato di figlio

legittimo per adozione è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa

da lire 200.000 a lire 2.000.000».



Art. 37.

1. All'articolo 330, secondo comma, del codice civile, sono aggiunte, in

fine, le seguenti parole: «ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che

maltratta o abusa del minore».

2. All'articolo 333, primo comma, del codice civile, sono aggiunte, in fine,

le seguenti parole: «ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che

maltratta o abusa del minore».

3. All'articolo 336 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente

comma:

«Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il minore sono

assistiti da un difensore, anche a spese dello Stato nei casi previsti dalla

legge».



Art. 38.

1. L'articolo 80 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 80. - 1. Il giudice, se del caso ed anche in relazione alla durata

dell'affidamento, può disporre che gli assegni familiari e le prestazioni

previdenziali relative al minore siano erogati temporaneamente in favore

dell'affidatario.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui

redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,

n. 917, e successive modificazioni, all'articolo 6 della legge 9 dicembre 1977,

n. 903, e alla legge 8 marzo 2000, n. 53, si applicano anche agli affidatari di

cui al comma 1.

3. Alle persone affidatarie si estendono tutti i benefici in tema di

astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, di permessi per malattia, di

riposi giornalieri, previsti per i genitori biologici.

4. Le regioni determinano le condizioni e modalità di sostegno alle

famiglie, persone e comunità di tipo familiare che hanno minori in affidamento,

affinchè tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità

all'accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche».



Art. 39.

1. Dopo i primi due anni dalla data di entrata in vigore della presente

legge e successivamente con cadenza triennale, il Ministro della giustizia e il

Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con la Conferenza unificata di

cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell'ambito

delle rispettive competenze, trasmettono al Parlamento una relazione sullo stato

di attuazione della presente legge, al fine di verificarne la funzionalità in

relazione alle finalità perseguite e la rispondenza all'interesse del minore, in

particolare per quanto attiene all'applicazione delle disposizioni di cui

all'articolo 6, commi 3 e 5, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito

dall'articolo 6 della presente legge.



Art. 40.

1. Per le finalità perseguite dalla presente legge è istituita, entro e non

oltre centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, anche con

l'apporto dei dati forniti dalle singole regioni, presso il Ministero della

giustizia, una banca dati relativa ai minori dichiarati adottabili, nonché ai

coniugi aspiranti all'adozione nazionale e internazionale, con indicazione di

ogni informazione atta a garantire il miglior esito del procedimento. I dati

riguardano anche le persone singole disponibili all'adozione in relazione ai

casi di cui all'articolo 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito

dall'articolo 25 della presente legge.

2. La banca dati è resa disponibile, attraverso una rete di collegamento, a

tutti i tribunali per i minorenni e deve essere periodicamente aggiornata con

cadenza trimestrale.

3. Con regolamento del Ministro della giustizia sono disciplinate le

modalità di attuazione e di organizzazione della banca dati, anche per quanto

attiene all'adozione dei dispositivi necessari per la sicurezza e la

riservatezza dei dati.

4. Dall'attuazione del presente articolo non debbono derivare nuovi o

maggiori oneri per il bilancio dello Stato.



Art. 41.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.




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