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DIRITTO PRIVATO E DIRITTO PUBBLICO

giurisprudenza



DIRITTO PRIVATO E DIRITTO PUBBLICO






Il diritto è frazionato in una pluralità di settori: questa frantumazione ha una mera finalità didattica e non si ripercuote sull'unitarietà dell'ordinamento.

La rigida distinzione tra Diritto Pubblico e Diritto Privato, secondo la quale ognuno disciplinerebbe gli interessi dell'intera collettività e l'altro regolerebbe gli interessi dei singoli individui,



è oggi insostenibile.

La distinzione che 212c24c può essere oggi accettata è che:


ci si trova nella sfera del diritto privato quando lo Stato

è pari al cittadino

ci si trova nella sfera di diritto pubblico quando lo Stato

è sovrano.


Sono di diritto civile le regole ed i principi rinconducibili al principio di eguaglianza.


Sono di diritto pubblico le norme che istituiscono una differenza tra soggetti comuni ed altri soggetti investiti di autorità.


Nel diritto pubblico, infatti, l'eventuale violazione comporta sempre l'applicazione della sanzione (inderogabilità della norma penale)


Nel diritto privato la sanzione viene applicata solo se è il

Privato stesso a richiederla al giudice. (contratti conclusi con incapacità di intendere e di volere)



























Principio di democraticità


La democrazia richiede un libero confronto di opinioni e una deliberazione, mediante voto non coartato, con prevalenza della maggioranza sulla minoranza, in un quadro di diritti insopprimibili della minoranza.

Così intesa, le democrazia è inseparabile dall'eguaglianza e dalla persona: dall'eguaglianza, perché non sarebbe altrimenti giustificabile il diritto di partecipazione di tutti alle decisioni; dalla persona, perché non qualunque decisione maggioritaria è legittima.



Principio della divisione dei poteri

e principio di legalità





L'opera di regolamentazione del potere nella prevenzione dell'abuso è garantita dalla separazione delle funzioni tipiche dello Stato, ciascuna attribuita ad una specifica istituzione che rappresenta un potere separato: potere legislativo, esecutivo e giudiziario.

L'equilibrio e il reciproco controllo tra questi poteri impedisce la prevaricazione dell'uno sull'altro.

La Carta costituzionale riconosce al potere giudiziario l'indipendenza e l'inamovibilità del magistrato.

Il giudice è soggetto soltanto alla legge.

Il giudice non può giudicare secondo le proprie visioni del mondo , ma rispettando la Costituzione e le leggi del Parlamento.

La dichiarazione di incostituzionalità di una legge non spetta al Giudice ordinario, ma alla Corte costituzionale, alla quale il giudice deve rivolgersi qualora dubiti della costituzionalità della legge applicabile nel processo che si sta svolgendo dinanzi a lui.






Principio di eguaglianza




La Costituzione riconosce l'eguaglianza sia come divieto di discriminazione fondata su differenze biologiche o culturali, sia come impegno dello Stato a rimuovere le condizioni di fatto che ostacolano lo sviluppo della persona.

Tutti i cittadini sono eguali dinanzi alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali (Art. 3 Cost. 1° comma); la Repubblica rimuove gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese (Art. 3 Cost. 2°comma

L'enunciazione contenuta nel primo comma esprime l'eguaglianza formale.

L'enunciazione contenuta nel secondo comma esprime l'eguaglianza sostanziale.

Il precetto costituzionale dell'eguaglianza è violato sia quando:

situazioni eguali vengono a subire un trattamento diverso

degli individui in situazione differente subiscono un trattamento identico.







Funzione legislativa e giustizia costituzionale




a)-   Democraticità, separazione dei poteri, eguaglianza trovano il momento principale di svolgimento nell'attività legislativa del Parlamento.

Sono limiti generali alla funzione legislativa il principio di irretroattività e la riserva di legge

La legge è idonea a regolamentare i rapporti giuridici venuti ad esistenza in un momento successivo a quello nel quale essa è entrata in vigore (11 disp. Prel.)



b)- La Riserva di Legge è la previsione (implicita o esplicita) nella Costituzione di materie

nelle quali la disciplina deve essere prevista soltanto con legge.

Le riserve si distinguono in assolute e relative.

La riserva assoluta impone al legislatore di determinare fin nei dettagli la materia riservata.

La riserva relativa impone al legislatore di determinare la disciplina di principio, lasciando a

fonti secondarie quella di dettaglio.







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