Il curatore dell'eredità giacente, come sostiene la dottrina
dominante, è, al pari dell'esecutore testamentario, titolare di un ufficio
di diritto privato perché in lui si trovano tutte le caratteristiche
proprie di questa figura: esplica IN NOME PROPRIO una data attività, NELL'INTERESSE ALTRUI, in obbedienza a un DOVERE. Si tratta di un ufficio di diritto
privato non rappresentativo perché il curatore agisce in nome proprio e perché
agisce nell'interesse non del solo delato non accettante, ma di tutti coloro
che sono legittimati a chiedere la sua nomina. Egli gode di poteri che rispetto
al delato sono da un lato più limitati (non può accettare l'eredità, nè
rinunziarvi) dall'altro più ampi (può liquidare l'eredità).
EFFETTI
IMMEDIATI ALL'ATTO DELLA NOMINA
A.
Posizione del delato
1. non può più compiere atti conservativi nè azioni
possessorie (art.460)
2. se compie atti dispositivi (generalmente concessi dietro
autorizz. del pretore o del tribunale) implicitamente accetta l'eredità
B.
IPOTECHE GIUDIZIALI E AZIONI ESECUTIVE INDIVIDUALI
Non possono essere iscritte ipoteche giudiz. sui beni
ereditari, neanche se sono basate su sentenze pronunciate anteriormente.
E' previsto il divieto di procedure esecutive sui beni
dell'eredità ad istanza dei creditori.
PROCESSUALE Ha legitt. process. attiva e passiva in tutte le cause che riguardano
l'eredità
AMMINISTRATIVA Può compiere atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
sotto la vigilanza del pretore; egli deve rendere il conto.
Peraltro deve depositare in un conto postale o bancario
il denaro (che si trova nell'eredita o quello che deriva dalla vendita dei
mobili o degli immobili).
Ha poteri dispositivi: deve (atto dovuto) vendere
i beni mobili allo scopo di eliminare il pericolo di furti o di smarrimento
e di realizzare un più utile investimento di capitali (è necessaria in ogni
caso l'autorizz. del pretore). Può vendere beni immobili qualora ricorrano
la necessità o l'utilità evidente (questa volta è necess. l'autorizz. del
tribunale). Qualora la necessità sia quella di avere dei liquidi per pagare
debiti ereditari o spese urgenti, egli può (con l'autorizz. del pretore); è
opinione comune in dottrina che possa accendere mutui anche ipotecari
(l'ipoteca non può essere posta a favore di uno solo dei creditori, salva la
par condicio): in tal caso l'autorizzazione viene concessa dal pretore ex
art.782 c.p.c..
Dati tali poteri dispositivi, non c'è ragione di ritenere
che egli non abbia anche il potere di compiere transazioni o compromessi:
in tal caso si discute se l'autorizzazione debba essere data dal pretore o dal
tribunale; sembra opportuno distinguere tra autorizzazioni a transigere
controversie relative a beni immobili (competenza del trib. con interpretazione
estensiva del 783 2° c.) e autorizzazioni a transigere controversie relative a
beni mobili (competenza del pretore)
Può essere autorizzato all'esercizio dell'impresa al
fine di evitare il danno che potrebbe derivare dalla sua liquidazione; nel
concetto di attività conservativa, infatti, non rientra solo una mera custodia
o tutela giuridica dei beni, ma anche una conservazione attiva. Una volta
concessa l'autorizzazione, il curatore potrà compiere ogni attività relativa
all'impresa senza bisogno, volta per volta, di un'ulteriore autorizzazione.
LIQUIDATIVA Può pagare i debiti e compiere i legati, previa autorizzazione del
pretore.
DIVISORIA Se si accetta la possibilità della giacenza pro quota, si ammette
anche che il curatore possa compiere la divisione fra la quota giacente e la
quota che è stata accettata.
Se il testatore ha nominato un esecutore testamentario, il
curatore non dovrebbe neanche essere nominato (la sua funzione infatti è
sussidiaria e si giustifica con l'assenza di un' amministrazione). Fra le due
figure c'è incompatibilità. Se però l'esecutore è escluso per volontà del
testatore dall'amministraz. e dal possesso dei beni, fra le due figure non c'è
incompatibilità