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LEGATUM - NULLITà DEL LEGATO

giurisprudenza



LEGATUM

Disposizione a titolo particolare mortis causa (con terminologia non classica si parla di successio mortis causa in singulas res), con la quale il testatore attribuisce a carico del patrimonio ereditario ( e quindi a carico dell'erede onerato) , ed a vantaggio di altra persona (legatario), singoli beni. Si inquadra tra le disposizioni accessorie del testamentum.

In materia di legati il diritto romano conobbe i seguenti principi:

Onerato poteva essere solo l'erede a favore del quale il testatore avesse disposto l'acquisto di un incremento patrimoniale maggiore di quello spettategli per legge;

L'ammontare del legato non poteva superare l'ammontare dell'acquisto fatto dall'erede;



Oggetto del legato potevano essere un diritto reale, un diritto di credito, la remissione di un debito (legatum liberationis), una quota di eredità (legatum partitionis) una rendita alimentare ed altro;

Onerati potevano essere solo coloro che avevano la capacit 727h73h à testamentaria passiva nei confronti del disponente, nonché lo schiavo, purché se ne disponesse la manomissione nello stesso testamento;

Il legato andava fatto in forma imperativa.



Quattro erano i fondamentali tipi di legato:

per damnationem

per praeceptionem

per vindicationem

sinendi modo

I primi due determinavano l'acquisto di un diritto assoluto da parte del legatario sulla res legata; gli altri , invece, determinavano il sorgere di un diritto di credito del legatario nei confronti dell'erede.

Le differenze esistenti tra i vari tipi di legato progressivamente si attenuarono già a partire dall'età classica, per opera della legislazione e della giurisprudenza.  


Un senatoconsulto ispirato da Nerone stabilì che se oggetto del legato per vindicationem erano cose non appartenenti al testatore, il legato non era nullo (così come si riteneva in precedenza), ma doveva esser considerato come per damnationem, con la possibilità di esercitare l'actio ex testamento l'esercizio di questa actio si fondava su di una fictio , cioè sulla finzione che le cose fossero state legate per damnationem.


In età post-classica l'abolizione, ad opera di Costanzo, della necessità dell'uso di verba sollemnia sanzionò la scomparsa della pluralità dei tipi di legato.


Il processo di avvicinamento tra i genera legatorum raggiunse il culmine nel diritto giustiziane, allorché , si stabilì che i legati avevano tutti unam naturam, cioè una sola natura, e i vari tipi di legato si fusero insieme.


In caso di pluralità di legatari, si distinguevano due ipotesi:

vi era coniuctio re et verbis, se il legato spettava a più chiamati ed in caso di morte o rifiuto di uno di essi, la sua parte restava nel patrimonio ereditario;

vi era coniuctio re , se l'erede aveva a suo carico tante obbligazioni con oggetto uguale, quanti erano i legatari.


In origine all'acquisto del legato, la regola generale era che in nessun caso esso poteva essere acquistato se l'erede non avesse acquistato l'eredità. A questo scopo il diritto romano distingueva il momento in cui si acquistava il diritto al legato dies cedens, da quello in cui si acquistava il legato dies veniens. In particolare:


A) quanto al dies cedens, il diritto sulla res legata si perfezionava con l'accettazione (aditio), dell'eredità da parte dell'erede (se era heres volontarius) = fino a che non vi fosse stata tale accettazione, il diritto al legato permaneva nel patrimonio del legatario (più che un diritto, si trattava di una aspettativa di diritto) e si trasmetteva ai suoi eredi (se il legatario moriva prima che l' heres voluntarius avesse accettato l'eredità).

L'elaborazione giurisprudenziale preclassica identificò il c.d. dies cedens (cioè il momento dal quale il legato era riservato al legatario) sempre col momento della morte del testatore.

Tale regola si applicava, oltre che ai legati puri, anche ai legati sottoposti a termine iniziale certus quando ; la legislazione augustea identificò invece il dies cedens con il momento di apertura del testamento.

Se il legato era sottoposto a condizione o termine finale, il dies cedens si verificava solo quando la condizione o il termine si fossero realizzati;


B) Il dies veniens era invece, identificato nel momento il cui il diritto del legatario diventava esigibile ( essendosi verificata l'aditio da parte dell' heres voluntarius). Se il legato era a termine, il dies veniens si verificava allo scadere del termine.


Una volta divenuto esigibile il diritto, le modalità con cui avveniva l'acquisto effettivo della cosa o del bene oggetto del legato variano a seconda del tipo di legato:


nel legato per vindicationem , per acquistare la proprietà della cosa, secondo i Proculiani occorreva l'apprensione della res da parte del legatario;

Per i Sabiniani, la cui opinione prevalse, non era necessaria l'apprensione , dal momento che l'acquisto si verificava ipso iure col dies veniens;


nel legato per damnationem occorreva l'adempimento dell'obbligo da parte dell'erede;


nel legato per praeceptionem, era necessario che di essa si tenesse conto nella adiudicatio disposta dal giudice dell'actio familiare erciscundae.


NULLITà DEL LEGATO

Era nullo:

Se il legatario non era dotato di testamenti factio passiva;

Se la cosa legata era già di proprietà del legatario. In proposito si precisa che, se il legato era nullo perché disposto a favore di persona sfornita di testamenti factio passiva o perché aveva ad oggetto una cosa in proprietà del legatario, la nullità non poteva essere sanata, neanche se prima della morte del testatore la causa di invalidità scompariva. Tale principio era conosciuto col nome di Regula Catoniana;

Se il testamento era nullo o se era nulla la disposizione riguardante il legato. L'invalidità poteva essere anche sopravvenuta rispetto al momento della morte del de cuius , purché antecedente al dies cedens;

Se l'erede rinunciava all'eredità.


REVOCA DEL LEGATO

Come qualsiasi altra disposizione di ultima volontà, anche il legato era sempre revocabile dal testatore. La revoca poteva essere fatta:


a) puramente e semplicemente ademptio


b) designando un nuovo legatario al posto del primo translatio


c) alienando la cosa oggetto del legatum per damnationem .


Il dir. Romano conobbe anche una forma di revoca legale del legato , che si verificava se tra testatore e legatario, posteriormente alla confezione del testamento, intervenivano gravissime o capitales inimicitiae, o se il legatario in un successivo testamento era qualificato come ingratus.


RIDUZIONE DEL LEGATO


Nell'epoca più antica, come è confermato dalla stessa legge delle XII tavole , era possibile che il testatore esaurisse tutto il suo patrimonio in legati, per cui all'erede non restava altro che il nudum nomen.

Per ovviare a tali inconvenienti furono introdotte, a partire dall'epoca repubblicana, varie limitazioni alla facoltà del testatore, di disporre legati:


un rimedio limitato fu disposto dalla lex Fufia Testamentaria, (200 a.C + o - ) , che  

vietò i legati superiori ai 1000 assi, ad eccezione però di quelli disposti a favore del coniuge o dei parenti entro il 6°;


la lex Voconia del 169 a.C., dispose che al legatario non poteva essere attri-

buita una parte maggiore di quella spettante al meno favorito tra gli eredi;


il rimedio più incisivo fu offerto dalla lex Falcidia (del 40 a.C. , che abrogò le

limitazioni dettate dalle leggi precedenti e stabilì che agli eredi testamentari

dovesse in ogni caso essere riservato un quarto dell'attivo netto (quarta Falcidia)

: se l'ammontare dei legati eccedeva i ¾ del patrimonio netto, essi dovevano

essere ridotti proporzionalmente.

La quarta Falcidia si determinata con riferimento al patrimonio esistente al mo

Mento della morte del de cuius e non ricomprendeva gli eventuali prelegati,

disposti a favore di uno o più eredi.

Per il diritto classico il testatore non poteva in alcun caso derogare alla legge

Falcidia, esonerando i legatari dalla integrazione della quarta.

Nel diritto giustinianeo, in ossequio alla voluntas testantis, si ritenne che la

Disciplina della lex Falcidia non fosse cogente, bensì dispositiva, e che il testatore

Potesse vietare all'erede di ritenere la quarta.


LEGATUM DEBITI (Legato di debito) art. 659 cc


Particolare tipo di legato con il quale il testatore disponeva per damnationem, che l'erede soddisfacesse un suo creditore: legatario era quindi il creditore.

Tale legato era valido solo se il legatario ne riceveva un vantaggio, ulteriore rispetto al soddisfacimento del credito, e che poteva consistere nell'eliminazione di una condizione o di un termine apposti alla precedente obbligazione, nella inopponibilità di determinate eccezioni da parte dell'erede ecc..


LEGATUM DOTIS

Particolare tipo di legato disposto dal marito a favore della moglie ed avente a oggetto tutti i beni facenti parte della dote (dos) costituita per effetto del matrimonio.


LEGATUM DOTIS CONSTITUEDAE

Legato disposto a favore del marito, o della moglie, affinché il suo oggetto fosse utilizzato per la costituzione della dote.




LEGATUM GENERIS

Particolare tipo di legato avente ad oggetto cose fungibili o cose da scegliersi tra quelle appartenenti ad un dato genere.

Salva diversa disposizione testamentaria, la scelta delle cose da dare spettava :


all'erede se legato per damnationem


al legatario se legato per vindicationem

legato per praeceptionem

legato sinendi modo.

Giustiniano stabilì che, in ogni caso, la scelta spettasse al legatario e che sempre dovesse essere scelta una cosa mediae aestimationis.

Alle stesse regole soggiacque il legato alternativo, quello cioè , nel quale la scelta era limitata a due o più cose.

Per quest'ultimo caso, in diritto classico, salva disposizione contraria, si riteneva che la scelta spettasse: all'erede se il legato era per damnationem

Al legatario se il legato era per vindicationem.


Nel diritto giustinianeo la facoltà di scelta fu attribuita senz'altro al legatario.


LEGATUM HABITATIONIS

Particolare tipo di legato avente ad oggetto un diritto di habitatio.

In diritto classico si discuteva se un tale tipo di legato originasse un diritto di credito del legatario verso l'erede, oppure costituisse in capo al legatario un vero e proprio diritto reale. Ci si chiedeva, altresì, se il legatum habitationis attribuisse al legatario il solo diritto di usare la casa ( abitandola personalmente e con la propria famiglia), oppure gli attribuisse il diritto di trarne anche eventuali frutti, dandola in locazione.

La questione fu risolta da Giustiniano, il quale stabilì che il titolare ( a qualunque titolo ) del diritto di habitatio poteva dare in locazione anche tutta la casa.


LEGATUM INSTRUMENTI

Particolare tipo di legato avente ad oggetto il complesso dei beni che costituivano arredo o comunque pertinenza di un fondo, di una villa oppure di una casa, appartenenti al disponente.


LEGATUM LIBERATIONIS ( Legato di liberazione da un credito )art. 658 cc

Legato che produceva l'effetto dell'estinzione di un debito che il legatario aveva verso il testatore, verso l'erede o verso un terzo: in quest'ultimo caso, il soggetto onerato era l'erede, al quale spettava soddisfare le pretese creditorie del terzo.


LEGATUM MUNDI MULIEBRIS

Tipo di legato disposto dal marito a favore della moglie, ed avente ad oggetto vesti e gioielli facenti parte dell'abbigliamento e dell'ornamento della stessa moglie (alla quale venivano lasciati per evitare che fossero attribuiti agli altri eredi). L'utilità qui va collegata alla limitata capacità successoria delle donne.


LEGATUM NOMINIS (Legato di credito) art 658 cc

Legato detto anche legatum crediti, avente ad oggetto un credito del testatore verso un terzo. La figura generalmente rientrava nell'ambito del legato per damnationem: l'erede, cioè, era obbligato a trasferire il credito al legatario.

Al legatario spettava actio utilis per agire nei confronti del debitore.

Dato che non si trattava di un legato di cosa dovuta, in quanto costitutivo di obbligazione avente lo stesso oggetto di una precedente, il legatum nominis produceva una specie di "novazione" (novatio), in quanto costituiva una nuova obbligazione tra erede e legatario, che si sostituiva alla precedente tra defunto e legatario.


LEGATUM OPTIONIS

Legato alternativo o generico, con scelta della cosa da legare espressamente deferita al legatario o ad un terzo.

La scelta doveva essere effettuata con atto solenne (actus legitimus) analogo alla cretio, era irrevocabile e la relativa facoltà era intrasmissibile (almeno fino al dir . pregiustinianeo).

Al legatario spettava l'actio ad exhibendum, per l'esibizione in iure degli oggetti alternativamente legati tra cui scegliere.

Questo legato si distingueva dal legato alternativo (cioè con facoltà di scelta del legatario), in quanto oggetto del legato non era la cosa, bensì la stessa facoltà di scelta.

Nel diritto classico il legatum optionis poteva avere come oggetto solo schiavi del testatore.

Il diritto giustinianeo eliminò ogni peculiarità del legatum optionis, confondendolo col legato di scelta attribuita al legatario.


LEGATUM PARTITIONIS

Tipo di legato avente ad oggetto una quota del patrimonio lasciato dal de cuius : l'erede era tenuto a trasferire al legatario una quota dei suoi diritti sulle cose appartenenti al patrimonio ereditario.

I rapporti tra erede e legatario erano regolati da alcune stipulationes, attraverso i quali l'erede acquistava ( in virtù delle regole della successione mortis causa) per intero i debiti ed i crediti ereditari, si faceva promettere dal legatario l'indennizzo pro quota dei debiti ereditari, promettendo, a sua volta, al legatario, il pagamento pro quota dei crediti ereditari.


LEGATUM PENORIS

Tipo di legato avente ad oggetto la fornitura, per un determinato arco di tempo, di viveri, legna, carbone (letteralmente penus =provvista) e tutto quanto, in generale, necessario ai bisogni della vita quotidiana.


LEGATUM PRO DOTE

Tipo di legato disposto dal marito in favore della moglie ed avente ad oggetto cespiti destinati, nell'intenzione del disponente, a sostituire, come valore economico, i beni facenti parte della dote.


1) LEGATUM PER DAMNATIONEM

Il legatum aveva per effetto la creazione di un'obbligazione a carico dell'erede ed a favore del legatario; la formula utilizzata era : "heres meus damnas esto dare".

Pertanto, affinché il legatario acquistasse la proprietà sulla cosa legata, occorreva che l'erede gliela trasferisse con apposita mancipatio

In iure cessio

Traditio;

perché venisse liberato del debito occorreva che l'erede compisse una solutio per aes et libram, etc.

Se l'erede era restio ad ottemperare, il legatario poteva agire contro di lui con l'actio ex testamento, che era certi se oggetto del legato era una cosa determinata, incerti se era una cosa generica.

L'oggetto del legato doveva essere una res suscettibili, a sua volta, di essere oggetto (senza limitazioni) di rapporti patrimoniali: non potevano ad es. essere oggetto di legato le res extra commercium, così le cose già in proprietà del legatario(per incompatibilità logica).

La res oggetto del legato doveva essere esistente in rerum natura: si ammetteva, però il legato per damnationem di cosa futura.


Il legato di cosa altrui(non appartenente né al de cuius né all'onerato) era valido, purché il testatore fosse a conoscenza della reale appartenenza della res; il tal caso, l'onerato aveva due possibilità:


1) acquistare la cosa dal terzo proprietario, per consegnarla al legatario;

2) poteva pagare al legatario l'aestimatio (controvalore) della cosa.


2)LEGATUM PER PRAECEPTIONEM


Era analogo al legato per vindicationem e consisteva nella attribuzione della proprietà di una cosa ad uno dei coeredi, il quale poteva impossessarsi della cosa prima della divisione ereditaria, sottraendola alla stessa.

L'erede non poteva essere gravato di un legato a favore di se stesso, in quanto non poteva essere considerato allo stesso tempo soggetto attivo e soggetto passivo dello stesso rapporto (eredi a semet ipso legari non potest).

Pertanto il prelegato era privo di effetti se l'erede era uno solo, mentre aveva efficacia nel caso di più coeredi: in tal caso il prelegato valeva soltanto per le quote che erano a

A carico dei non legatari. Se il prelegato era quindi disposto a

Favore di uno tra quattro coeredi, il prelegatario poteva agire

Per i ¾ della disposizione.


Se il legato era disposto a favore di un estraneo non coerede, per i Sabiniani = nullità

Proculiani = il legato era valido come legato per vindicationem.


3) LEGATUM PER VINDICATIONEM

Trasmetteva direttamente la proprietà ( o il diritto che ne era oggetto) dal testatore al legatario: di conseguenza se il legatario non riceveva ciò che gli spettava, poteva esperire contro l'erede la rei vindicatio ( o le azioni a tutela degli iura in re aliena es vindicatio ususfructus)

Il legato era disposto: - con formule che esprimevano l'atto del testatore di privarsi di

Di un bene per assegnarlo all'onerato (do lego, do, lego,);

con parole che autorizzavano l'onerato stesso a prendere la

cosa .


Egualmente, se aveva per oggetto un diritto di credito, senz'altro sorgeva ipso iure in capo al legatario tale diritto, con la conseguenza che egli poteva agire con l'actio in personam per il suo soddisfacimento.


Requisito essenziale di tale legato era che la cosa legata appartenesse al testatore sia nel momento della redazione del testamento che nel momento della morte; se si trattava di cose fungibili era, però , sufficiente che esse fossero nel patrimonio del testatore al momento della sua morte.


4) LEGATUM SINENDI MODO


Di struttura assai affine al legato per damnationem, li legatum sinendi modo era quello disposto con la formula heres meus damnas esto sinere e consisteva nell'ordine rivolto all'erede di sopportare che il legatario facesse alcunché; da esso, quindi , nasceva un rapporto obbligatorio tra erede e legatario, per effetto della quale il primo era tenuto ad un pati.


Oggetto di tale legato poteva essere anche la possibilità di prendere una cosa che fosse in proprietà del testatore o dell'erede al momento della morte del de cuius.

Se oggetto era una cosa di proprietà di un terzo il legato non era valido;

Se oggetto era una cosa divenuta di proprietà dell'erede dopo la morte del de cuius, per effetto del senatusconsultum Neronianum il legato era considerato come legato per

Vindicationem (è, questa, una delle più

Rilevanti applicazioni del principio di

Conservazione dei negozi giuridici in

Diritto romano).

Se era stato disposto un legato sinendi modo più erano i legatari, poiché la patientia era indivisibile, qualunque legatario poteva prendere l'iniziativa di una azione contro l'erede; l'esercizio dell'azione inoltre consumava il diritto dei collegatari.







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