|
|
La costituzione può essere vista come:
Prima dicotomia: Costituzione come regola o ordine.
Il fatto che la costituzione sia intesa come regola, non vuol dire che tutte le concezioni della costituzione siano uguali.
Vi sono concezioni in cui la costituzione è un insieme di regole che riflettono un ordine obbiettivo preesistente che l'osservatore può soltanto descrivere.
Il fatto che noi osserviamo l'esistenza di regole costituzionali, non vuole dire che abbiamo una concezione della costituzione come regola. Potremmo ritenere che quelle regole costituzionali non sono altro che il ricavato di un ordine obiettivo che è preesistente quelle regole.
Nel momento in cui noi osserviamo l'esistenza di rapporti di forza in una società per cui un gruppo sociale prevale sugli altri, e impone la propria volontà sugli altri. Questo gruppo sociale magari esprimerà delle norme giuridiche, tali norme giuridiche le chiameremo norme costituzionali.Ma questo tipo di costituzione entra nella categoria della costituzione come ordine, perché le regole giuridiche non sono quelle che conformano l'ordine sociale, ma è l'ordine sociale la costituzione e le regole giuridiche sono quelle prodotte dalle forze vincenti per imporre la propria volontà sugli altri.
Se noi abbiamo un concetto di costituzione come ordine obbiettivo, noi riteniamo che la costituzione non si può artificialmente creare. La costituzione è, ma non si fa.
Se invece noi abbiamo una idea della costituzione come regola, noi siamo comunque sicuri che la costituzione si può fare.
Seconda dicotomia: atteggiamento valutativo o descrittivo.
Durante la fase della restaurazione successiva alla rivoluzione francese, molti teorici antirivoluzionari, utilizzarono la teoria della costituzione come assetto sociale preesistente, per dire che i poveri rivoluzionari erano degli utopisti in quanto ritenevano che la costituzione non si potesse fare, ma era già stata scritta da Dio. La costituzione è la risultante di quei rapporti che si determinano in virtù della legge divina.
Quindi se si decapita il re, il nuovo assetto, non è costituzionale, in quanto l'unico assetto costituzionale è quello conformato alle leggi divine.
Quindi il fatto che il Re d'Inghilterra abbia certi poteri, non può essere messo in discussione, perché è la tradizione plurisecolare del rapporto fra il re ed i suoi sudditi che ha creato quel particolare rapporto politico-sociale.
a) Coloro che hanno un atteggiamento valutativo nei confronti della costituzione come ordine, tentano di differenziare gli organi sociali che sono costituzionali da quelli che non sono ammissibili perché non sono destinati a durare.
b) Coloro che hanno un atteggiamento non valutativo nei confronti della costituzione come ordine, si limitano a descrivere la costituzione come forma del dominio politico.
La costituzione è un contratto tra cittadini che ha un particolare contenuto, e solo a patto che abbia quel particolare contenuto è una vera costituzione.
La costituzione intesa come contratto è una regola alla quale si applica un giudizio di valore.
Caratteristica della costituzione degli Stati Uniti. Nasce idealmente in Inghilterra, ma noi l'abbiamo recepita attraverso l'esperienza della costituzione Statunitense (1787).
Lo scopo della costituzione americana è quello di creare delle istituzioni che tutelino i diritti fondamentali già acquisiti dai cittadini.
Thomas Paine: La costituzione non è l'atto di un governo, ma l'atto di un popolo che crea un governo.
Magna Carta: Contratto fra il Re ed i suoi Baroni, con il quale li assicurava
che non li avrebbe spogliati dei loro beni, tassarli in modo eccessivo, etc. Ed in cambio i Baroni assicuravano al Re le loro truppe per conquista o difesa delle terre.
La costituzione è un atto prodotto dall'attività costituente che pone una regola fondamentale. In questo caso la costituzione è intesa come regola a cui non si applica un giudizio di valore. Non esistono diritti individuali preesistenti alla costituzione, i diritti individuali sono decisi dalla costituzione scritta.
a. Atto concesso da un sovrano, che scrive una regola che decide senza interpellare i cittadini. Per il solo fatto che esiste questa regola, di fatto diventa una costituzione.
Statuto albertino: quando Carlo Alberto nel 1848 concede lo statuto, e si fa monarca costituzionale limitando il proprio potere.
b. Atto politico, contiene la decisione politica di un gruppo sociale. Ovvero l'atto imposto dai vincitori ai vinti.
Karl Scmith: Se un gruppo sociale è dominante, prende una decisione fondamentale e la impone a tutti gli altri. Quella decisione fondamentale si chiama costituzione.
c. Atto di sottomissione, attraverso il quale una collettività riconosce l'esistenza di un'autorità. (Pactum sobietionem)
Hobs: Siccome l'uomo è incapace di governarsi pacificamente insieme, l'unico modo civile è che tutti gli individui si mettano d'accordo per riconoscere l'esistenza di una attività in grado di governarli.
Il momento in cui si inizia a pensare la costituzione come una norma giuridica, è l'Inghilterra del XVII secolo.
La radice dell'idea della costituzione come regola sta nel costituzionalismo inglese.
Costituzionalismo
Ideologia circa il contenuto necessario in una costituzione.
Tra i possibili contenuti che può assumere una costituzione, soltanto uno è il contenuto degno ad essere chiamato contenuto costituzionale.
La costituzione per essere chiamata tale deve prevedere:
La separazione dei poteri
La dichiarazione dei diritti
Deve essere scritta
Deve prevedere lo stato di diritto (rapporti tra gli organi di governo e fonti di diritto)
Deve essere il frutto di un potere costituente
Deve tutelare i diritti dichiarati e prevedere il controllo di costituzionalità (la possibilità di controllare tutti gli atti che violano i diritti dichiarati dalla costituzione)
A questi principi si sono aggiunti dopo la prima guerra mondiale, nuovi principi che consolidano uno stato sociale di diritto,che continua ad essere uno stato di diritto, ma è maggiormente rivolto all'elemento sociale.
E' dalla matrice del costituzionalismo che si formano tutte le costituzioni contemporanee ed in particolare la costituzione italiana.
La Costituzione è sovraordinata alla attività del potere politico.
L'idea del costituzionalismo inglese affonda le sue radici nel medioevo.
Brecton
"Il Re ha Dio sopra di lui e poi la Legge che lo ha fatto Re."
In Francia
dove la costituzione è intesa come un atto e non come un contratto, non significa che non si diffonda l'idea del costituzionalismo, i contenuti specificati nel costituzionalismo, sono assicurati mediante un procedimento diverso.
La teoria costituzionale in Francia è che la costituzione è il prodotto della volontà di una nazione.
Il soggetto costituente è astratto ed identificato dalla nazione.
Ordinamento giuridico è un insieme di norme giuridiche
Norma giuridica = Regola che prescrive un evento.
Essa è quella particolare proposizione che ha la struttura:
"Se accade l'avvenimento A allora se ne determinerà la conseguenza B"
[Esempio]
Chiunque procuri la morte di un uomo, verrà punito con la prigione.
Dove: la morte di un uomo è l'evento A
la prigione è la conseguenza B
Caratteristica fondamentale della norma giuridica non è di descrivere una realtà, ma prescrivere un evento. Ovvero deve essere prescrittiva.
Quindi la norma giuridica prescrive determinati comportamenti.
Prescrizione e norma sono sinonimi.
Il modo in cui tutte queste norme giuridiche possano convivere insieme è mediato dai
Criteri ordinatori delle fonti del diritto, ovvero i modi attraverso cui l'ordinamento giuridico appare come ordinamento ovvero come sistema ordinato.
Ci sono due tipi di norme giuridiche:
a) Norme di produzione del diritto, sono quelle norme che prescrivono comportamenti concreti e disciplinano la realtà ovvero hanno un contenuto concreto direttamente riferibile al soggetto disciplinato dall'ordinamento giuridico.
b) Norme sulla produzione del diritto, sono norme che non hanno effetti immediati nella realtà, ma hanno come scopo di determinare il modo attraverso cui le altre norme vengono prodotte.
Queste norme sono anche chiamate metanorme in quanto attraverso le quali stabiliamo le regole con le quali il diritto viene prodotto.
[Esempio]
Gli articoli 70 ss. della costituzione, che disciplinano il procedimento di formazione delle leggi sono norme sulla produzione del diritto.
Solo un ordinamento che contiene sia norme di produzione sia norme sulla produzione può chiamarsi ordinamento giuridico.
Un sistema che contiene solo norme di produzione del diritto è un sistema disordinato ovvero non ordinamento.
Un sistema che contiene solo norme sulla produzione del diritto è un sistema inutile, perché è un sistema che dice come si produce il diritto, ma che non ha il diritto sostanziale.
Le fonti del diritto sono gli strumenti con cui ricavare il contenuto del diritto.
La categoria delle fonti del diritto è una categoria controversa, molti dicono che non occorre parlare di fonti del diritto, ma solo di norme giuridiche.
Tradizionalmente si parla di fonti del diritto facendole coincidere con il concetto di norme sulla produzione. Altri le fanno coincidere con tutte le norme giuridiche.
Altri autori dicono che sono fonti del diritto i poteri che concretamente producono le norme giuridiche.
Quindi sono fonti del diritto:
Il Parlamento in quanto produttore delle leggi
Il Governo in quanto produttore dei regolamenti
Una Assemblea Costituente in quanto produttrice della costituzione
Secondo Zagrebelsky:
Il concetto di fonte del diritto non ha un autonomo valore giuridico normativo.
Ovvero il fatto di qualificare un qualunque atto come fonte del diritto, oppure escluderlo, non aggiunge né toglie nulla al suo valore giuridico.
Parliamo di fonti del diritto, in quanto categoria tradizionale, tutti i giuristi dal 1800 in poi hanno costruito l'ordinamento giuridico partendo dal sistema delle fonti del diritto.
1°teoria
Nel secolo XIX si diceva che:
Fonte del diritto erano regole di diritto oggettivo ovvero "leggi in senso materiale".
Venivano distinte due tipi di norme:
· &nb 111d37b sp; &nb 111d37b sp; Norme di relazione (leggi in senso materiale) che disciplinano i rapporti inter-soggettivi. Queste norme creano diritto soggettivo. Soltanto queste norme erano fonte del diritto.
· &nb 111d37b sp; &nb 111d37b sp; Norme di azione prodotte dall'autorità pubblica per disciplinare l'attività della pubblica amministrazione e solo di riflesso coinvolgono i singoli individui. Non possono istituire dei diritti direttamente ai soggetti, ma soltanto indirettamente. Queste norme creano interesse legittimo.
2°teoria
Tra tutte le norme giuridiche, le fonti del diritto si distinguono dalle altre per il loro contenuto di generalità ed astrattezza.
Si dice generale una norma che viene applicata indipendentemente da casi specifici. Si definisce astratta una norma applicata indipendentemente da tempi specifici. Quindi l'atto normativo generale ed astratto è un atto che si applica ad una quantità indeterminata di individui e per un tempo indeterminato.
3°teoria
Sono fonti del diritto tutti gli atti produttivi del diritto.
Tutti gli atti produttivi sono gerarchicamente ordinati dall'alto al basso.
In cima c'è la costituzione, la quale è fonte sulla produzione della "legge" che a sua volta e' fonte sulla produzione dei "regolamenti del governo" e così via.
Quindi ogni fonte del diritto e' fonte di produzione sia fonte sulla produzione.
Questa è una teoria gradualistica.
4°teoria
Sono fonti del diritto tutti gli atti che esprimono il processo di unificazione politica. Ovvero i processi attraverso i quali una norma viene prodotta tramite atto politico.
La legge è una fonte del diritto in quanto atto prodotto in seguito ad una unificazione politica che si svolge nel Parlamento, dove forze politiche trovano un accordo tra maggioranza ed opposizione per produrre quella norma giuridica.
Quindi chiamiamo fonti del diritto tutti i risultati di scelte politiche che integra forze politiche.
Riassumendo:
Un ordinamento giuridico è la somma di norme giuridiche. Per osservare la sua struttura occorre osservare la natura delle singole norme che compongono l'ordinamento giuridico, ovvero osservare il sistema delle fonti del diritto.
La parola "fonte del diritto" è una espressione tradizionale del XIX secolo, che voleva dare alla fonte del diritto un significato giuridico specifico, ma che oggi non ha più valore, quindi associamo al valore di fonte quello della norma giuridica e diamo al significato di fonte del diritto un significato descrittivo per affermare che le fonti del diritto sono il prodotto di scelte politiche ben definite.
Una fonte del diritto è legale, quando e' conforme alla sua fonte sulla produzione. Ovvero quando è stata prodotta dalle regole imposte dalla sua fonte sulla produzione.
Questa proprietà di una fonte è espressione della sua validità nel senso sostanziale.
Quindi una legge che non è conforme alla sua fonte sulla produzione (ovvero la costituzione) è una legge invalida ed anche illegale.
Fonte adeguata alla realizzazione dei fini politici.
La legittimità non è un criterio giuridico.
Una costituzione è illegittima se non persegue il fine politico sociale.
Questa proprietà di una fonte è espressione della sua validità nel senso formale.
Una fonte concretamente in grado di produrre effetti giuridici. Pertanto tutte le leggi promulgate, trascorso il tempo determinato alla sua entrata in vigore, sono efficaci.
L'efficacia esprime la applicabilità di una fonte in senso formale.
Esistono leggi illegali ma efficaci, ovvero leggi promulgate, ma che non sono valide in quanto illegali.
Esistono altresì leggi che sono legali, ma non efficaci in quanto non hanno ancora terminato il periodo di sospensione prima della entrata in vigore.
Una fonte concretamente utilizzata.
Esprime l'applicabilità della fonte in senso sostanziale.
Esistono fonti che sono efficaci e valide, ma che non sono effettive in quanto non vengono applicate.
Sono le fonti scritte.
Ovvero le manifestazioni di volontà espresse da un organo dello Stato-soggetto o di altro ente legittimato dalla Costituzione.
Sono le fonti non scritte.
Ovvero le fonti che consistono in un comportamento oggettivo come le consuetudini o l'uso, ovvero gli atti di produzione giuridica esterni al nostro ordinamento e che vengono solo assunti come fatti.
Ovvero le fonti regolate dallo stesso ordinamento.
Ovvero le fonti disciplinate in un ordinamento esterno a quello dello Stato.
Ci possono essere tante norme che disciplinano una stessa situazione, dobbiamo essere sempre in grado di scegliere la norma da applicare, anche in presenza di antinomie, ovvero di norme che disciplinano in modo diverso una medesima situazione.
Vi sono quindi tre criteri che risolvono tutti questi problemi.
Tra due fonti dello stesso tipo, prevale sempre quella più recente.
L'eliminazione di una regola giuridica in conseguenza di un nuovo esercizio del potere che la ha prodotta dà luogo alla abrogazione.
L'abrogazione circoscrive nel tempo l'efficacia regolativi della norma abrogata dal momento della entrata in vigore della norma abrogatrice.
Quindi i rapporti, le situazioni che siano venuti a costituirsi prima di tale momento continueranno ad essere regolati dalla legge vecchia.
L'abrogazione non elimina la norma, ma circoscrive nel tempo l'efficacia.
L'abrogazione è l'espressione della legge successiva su quella anteriore e si determina tra fonti dotate della stessa efficacia.
L'abrogazione si collega alla inesauribilità delle fonti, cioè al fatto che esse sono capaci di operare indefinitamente nel tempo.
Esistono tre tipi di abrogazione:
Abrogazione espressa si verifica in presenza di una dichiarazione normativa che individua l'oggetto della abrogazione.
Abrogazione tacita si ha quando l'interprete si trova di fronte a norme di contenuto incompatibile e quindi deve scegliere quale applicare.
Abrogazione implicita si determina quando due discipline organiche della stessa materia si succedono nel tempo, allora la seconda sostituisce la prima.
La reviviscenza di una norma abrogata è possibile se una terza norma abroga la norma abrogatrice, e le due norme abrogatrici siano di tipo tacito o implicito.
Una norma è retroattiva se fa eccezione della norma sulla abrogazione, in quanto se retroattiva la sua efficacia si estende anche prima della sua entrata in vigore.
E' una eccezione del criterio cronologico.
La retroattività è in contrasto con il fondamento del diritto che è la sua "certezza", in quanto ognuno deve sapere quali sono le conseguenze giuridiche dei propri atti.
Le leggi sono irretroattive ma possono diventarlo se esplicitamente specificata.
In alcune materie la Costituzione ne prevede la irretroattività (art. 25 cost. secondo comma).
Tra due fonti di diverso tipo, se queste sono ordinate gerarchicamente, si applica sempre quella sovraordinata, anche se precedente.
E' il risultato complessivo del principio di legalità e del principio di costituzionalità.
è la necessità di una previa base legale per ogni forma di esercizio del potere da parte del Governo.
Ovvero che una legge ci deve sempre essere, in quanto qualsiasi regolamento deve essere autorizzato da una previa legge.
Esiste una preferenza di legge dove la legge è sovraordinata al regolamento ed il regolamento è subordinato alla legge.
In caso di contrasto la norma legislativa prevale su quella regolamentare.
Al regolamento è vietata la possibilità di abrogazione, modifica e deroga della legge.
Principio di legalità è il principio su cui si fonda lo stato Liberale del XIX secolo. Dove la classe borghese ottiene dal sovrano che tutti gli atti emanati dal sovrano stesso siano soggetti agli atti prodotti dal Parlamento. Ovvero il Parlamento deve avere il controllo sul potere esecutivo, ottenuto tramite la supremazia della legge su tutti gli atti del potere esecutivo.
Lo stato Liberale è altresì chiamato Stato di Diritto, in quanto subordina al diritto qualunque attività del potere esecutivo.
Il legislatore è libero nei fini, mentre il Governo no.
Il legislatore è libero di scegliere se legiferare o delegare in una determinata materia, a meno che la Costituzione non preveda che una determinata materia possa essere legiferata solo dal legislatore.
Riserva di legge
E' quel fenomeno che si verifica quando la costituzione prevede che una determinata materia debba essere disciplinata soltanto dalla legge. Ovvero quando il legislatore non può delegare la formazione della legge ad altri organi.
Ruolo della legge
· &nb 111d37b sp; Come atto conclusivo di una decisione politica che coinvolge tutte le forze politiche rappresentate in Parlamento.
· &nb 111d37b sp; Lo strumento che i cittadini usano per adottare misure che li riguardano, in particolare alla limitazione dei propri diritti.
· &nb 111d37b sp; Garanzia contro l'arbitrarietà del potere esecutivo.
· &nb 111d37b sp; Lo strumento per regolare l'attività della amministrazione.
Riserva di legge assoluta in casi tassativamente espressi dove non può delegare niente al Governo.
Riserva di legge relativa dove la legge può delegare al Governo la disciplina degli aspetti di dettaglio. (Questo coincide con il principio di legalità in senso sostanziale).
Riserva di legge aggravata vengono prestabiliti dalla costituzione criteri particolari di esercizio della funzione legislativa.
Nato dopo il principio di legalità, nel XIX secolo il diritto viene ridotto alla legge, dove la legge è la fonte delle fonti.
Nello stato pluralistico, la legge non può essere considerato la fonte delle fonti in quanto il principio di maggioranza non e' in grado di tutelare le minoranze. La costituzione diventa lo strumento di garanzia delle minoranze. Quindi le costituzioni non possono più essere strumenti flessibili, non possono cambiare facilmente, devono essere rigide. In modo da garantire la pace sociale.
Il principio di costituzionalità consiste nella non contraddizione delle regole costituzionali ad opera delle regole legislative.
Il principio di costituzionalità garantisce che la legge è subordinata alla Costituzione.
Principio di costituzionalità come preferenza della costituzione sulla legge è identico al principio di legalità. Ovvero la legge non può operare in contrasto alla costituzione. Esiste un organo giurisdizionale specifico che si chiama corte costituzionale il cui compito è quello di dichiarare incostituzionali le leggi.
Principio di costituzionalità in senso formale si differenzia dal principio di legalità in senso formale in quanto il legislatore non deve attendere una delega volta per volta dalla costituzione, ma dove non esiste una norma che disciplini una determinata materia, esso può intervenire liberamente rispettando solo le norme costituzionali sulla produzione delle leggi.
Principio di costituzionalità in senso sostanziale si può ritenere che esso non assuma rilievo. Possono esistere singole riserve di legge costituzionale (che sono fonti sovraordinate alla legge e vengono adottate con il procedimento di revisione della costituzione), dove singole materie devono essere disciplinate direttamente dalla costituzione (Es. art.135 sulla corte costituzionale, oppure art.132 sulla creazione di nuove regioni).
In determinati casi la costituzione finalizza il legislatore alla realizzazione di determinati scopi che la costituzione definisce (Es. art.43 sulla proprietà privata).
Se due fonti non sono dello stesso tipo e non sono ordinate gerarchicamente, si applica la fonte stabilita da una terza fonte ( gerarchicamente sovraordinata a tutte e due) che avrà qualificato come la fonte competente.
Siccome ogni fonte ha la propria fonte sulla produzione che ne ha delineato la forma e la forza, e così via ascendendo l'ordine di gerarchia delle fonti, dobbiamo trovare una fonte comune.
Esisterà sempre una superiore fonte comune che esprimerà la competenza in determinata materia.
Questo principio mette in relazione sempre tre fonti.
Esempio:
La costituzione stabilisce che i lavori del Parlamento siano disciplinati per ogni camera da un regolamento interno (Regolamenti Parlamentari).
Questi regolamenti sono fonti immediatamente subordinate alla costituzione, il rapporto con la legge è quella di pari grado. Quindi sono regolamentati con il criterio della competenza, e quindi solo la costituzione può stabilire gli ambiti di competenza. La costituzione stabilisce che spetta ai regolamenti ogni forma di autodisciplina dei lavori delle singole Camere. Pertanto se la legge invade il campo di competenza, allora diventa invalida per violazione della costituzionalità (incostituzionale).
Legge Statale e legge Regionale non sono tra loro preordinati, il rapporto fra di loro è di competenza.
Per le 15 Regioni a statuto ordinario l'articolo 117 della costituzione stabilisce un elenco di materie nelle quali le Regioni hanno una competenza legislativa, ovvero hanno una riserva di competenza in determinate materie. Quindi se una legge statale disciplinasse direttamente quelle materie, in contrasto con una legge regionale, allora la legge statale sarebbe invalida in quanto violerebbe la competenza stabilita dalla costituzione.
La costituzione nell'articolo 117 dopo aver fatto l'elenco delle materie competenti le Regioni, dice che le leggi emanate devono seguire i principi dettati dallo Stato. La legge statale che sancisce questi principi si chiama legge cornice. Questa serve per cercare di normalizzare ogni regione su una linea conduttrice dettata dalla politica statale. Altrimenti potrebbero esserci disparità anche grossolane fra le varie regioni.
Pertanto la legge regionale se non si adegua a questa legge cornice è invalida per violazione della costituzione.
Quindi la legge regionale è ordinata sia secondo il principio della competenza, sia secondo il principio della gerarchia.
Le Regioni a statuto speciale le materie in cui la regione ha competenza legislativa, sono stabilite nello statuto.
L'elenco delle materie è suddiviso in due parti:
Le materie disciplinate dall'articolo 117 cost. che sono trattate come sopra elencato.
Materie diverse fra regione e regione, nelle quali alle regioni è garantita la competenza legislativa esclusiva. In queste materie le regioni possono emanare leggi senza doversi attenere ai principi elencati dallo stato. Dove vige il principio di parallelismo delle competenze, ovvero la competenza fra stato e regione è allo stesso livello.
Ciascuna fonte ha una sua fonte sulla produzione che ne stabilisce i criteri e ne determina la forza.
La forza di una fonte è l'attitudine a mettersi in rapporto con fonti dello stesso tipo.
Forza attiva ovvero la capacità a sostituirsi a fonti dello stesso tipo.
Forza passiva ovvero la capacità di resistere all'abrogazione.
Ad esempio quando si dice che un atto ha forza di legge si indica che quella norma e' in grado di abrogare altre leggi sul piano attivo e su quello passivo di resistere a fonti subordinate alla legge.
Fonti che hanno una differenza rispetta alla fonte tipica sul piano passivo o sul piano attivo. Ovvero hanno una particolare forza attiva o passiva.
Si dicono fonti atipiche quelle fonti che dissociano parzialmente la forza dalla forma.
Hanno la forma tipica ma si differenziano per una particolare forza attiva o passiva.
Esempio (di fonte rinforzata sul piano passivo):
L'art.8 cost. "Le confessioni religiose diverse dalla cattolica regolano i loro rapporti con lo Stato tramite legge, sulla base di intese con le rispettive rappresentanze". Queste "leggi" hanno la forma della legge, ma non hanno la stessa forza della legge dello Stato, hanno una forza maggiore sul piano passivo, ovvero hanno una maggiore predisposizione a resistere alla abrogazione. In quanto l'abrogazione è possibile solo da una legge emanata in seguito ad una nuova intesa con i rappresentanti della confessione religiosa. Ovvero lo Stato deve sottostare al principio pattizio esposto nell'articolo 8 della costituzione, secondo cui i rapporti sono regolati da un accordo fra le parti.
Esempio (di fonte rinforzata sul piano attivo):
Il concordato che disciplina i rapporti fra Stato e Chiesa Cattolica è un trattato internazionale, ogni trattato internazionale è un patto che viene recepito come fonte che dà loro esecuzione (in quanto i patti non sono fonti del diritto italiano) ed assume la forza della fonte che ha dato esecuzione. L'articolo 7 cost. disciplina che i rapporti fra Stato e Chiesa sono regolati dai Patti Lateranensi, dice che modifiche dei Patti accettate dalle due parti non richiedono procedimento di revisione costituzionale. Ovvero che per modificare tali Patti senza un accordo fra Stato e Chiesa, necessita di una legge di revisione costituzionale. Quindi il Concordato è una fonte atipica sul piano passivo in quanto per la sua abrogazione necessita di una legge costituzionale.
In aggiunta, la corte costituzionale basandosi sul fatto che il concordato è espressamente menzionato dall'articolo 7 cost., ha anche una particolare forza sul piano attivo, in quanto può derogare ad alcune norme costituzionale che non siano fondamentali.
L'ordinamento internazionale (insieme di regole che legano fra di loro gli stati) e l'ordinamento interno (insieme di regole che fanno capo all'ordinamento giuridico dello Stato) si svolgono su PIANI PARALLELI.
Data la separazione, è chiaro che le regole vigenti dell'ordinamento internazionale, devono essere TRADOTTE in fonti interne.
La norma internazionale non è fonte immediata dell'ordinamento interno dovendo essere prima RECEPITA.
La traduzione, avviene secondo le regole interne di produzione del diritto, a seconda che la fonte internazionale agisca su una norma costituzionale, occorrerà una legge di revisione costituzionale, se l'ADATTAMENTO modifica una legge ordinaria, occorrerà una nuova legge ordinaria che abroghi la precedente, e così via.
Si realizza con una norma dell'ordinamento interno di RINVIO alla fonte di produzione dell'ordinamento internazionale, in questo modo la norma di adattamento opera in maniera continuativa per tutte le norme presenti e future prodotte da quella fonte internazionale.
Solitamente questo avviene per le CONSUETUDINI INTERNAZIONALI ed i PRINCIPI che riguardano le relazioni diplomatiche e consolari.
L'art. 10 cost. "L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute".
Le norme così introdotte sono in grado di SOSTITUIRSI (non di abrogare) alle norme legislative anteriori incompatibili, possono anche derogare a norme costituzionali particolari, ma non ai principi fondamentali della costituzione.
Una norma del diritto internazionale che violasse uno dei principi fondamentali della costituzione sarebbe NON IMMESSA nell'ordinamento interno.
Le norme introdotte tramite l'art. 10 cost. RESISTONO all'abrogazione, questa può soltanto avvenire tramite una nuova norma internazionale.
In caso di incompatibilità fra una norma interna ed una norma internazionale, interviene il principio di specialità, ovvero la norma viene armonizzata interpretandola, tenendo conto che le norme internazionali solitamente regolano particolari materie.
Viene usato principalmente per le norme internazionali di origine pattizia (i trattati), può assumere due forme:
Emanazione di una legge o atto avente forza di legge con cui vengono prodotte nell'ordinamento interno le norme esecutive dell'accordo internazionale
Adattamento attraverso l'ORDINE DI ESECUZIONE
Consiste in un rinvio al contenuto di un trattato, questo può essere inserito direttamente nella legge, come prevede l'art. 80 cost., con la quale il parlamento autorizza il governo alla RATIFICA (alla adesione e alla stipula) del trattato stesso.
Riguardo all'efficacia indiretta nello Stato di fonti proprie di ordinamenti particolari, si utilizzano:
Si utilizza per interpretare e quindi applicare una norma dell'ordinamento statale si rende necessario il riferimento ad una norma contenuta in un ordinamento straniero.
Si usa quando, in virtù di una norma posta nell'ordinamento interno, una norma, propria di un altro ordinamento, viene ad essere applicata allo Stato.
Esistono due forme di rinvio:
· &nb 111d37b sp; &nb 111d37b sp; Rinvio FORMALE o NON RICETTIZIO: dove la norma straniera viene solo individuata. In questo modo se la norma straniera dovesse essere abrogata, ad un suo successivo rinvio si utilizzerà la nuova norma.
· &nb 111d37b sp; &nb 111d37b sp; Rinvio MATERIALE o RICETTIZIO: dove la norma dell'ordinamento straniero viene identificata e fatta propria nell'ordinamento interno, con la conseguenza che se la norma viene abrogata nell'ordinamento straniero, essa continua ad essere applicata nella sua formulazione originaria nello statuto interno.
I trattati comunitari, non sono comuni trattati internazionali con i quali le parti si impegnano a rispettare specifiche obbligazioni reciproche, essi sono atti costitutivi di un nuovo ordinamento. Ovvero le fonti dell'ordinamento comunitario, dotato di propri organi e capaci di produrre atti giuridici VALIDI ed EFFICACI negli stati membri della comunità.
Il rapporto fra il diritto comunitario e il diritto degli Stati membri, non e' regolato dai consueti principi di diritto internazionale pattizio, ma si configura come coesistenza di ordinamenti paralleli, dove i trattati comunitari assumono il ruolo di veri e propri atti costitutivi o costituzioni.
La premessa per il funzionamento dell'ordinamento comunitario nei confronti degli Stati aderenti è il primato del diritto comunitario su quello interno.
Se questo non fosse garantito, si consentirebbe ad ogni stato di sottrarsi, caso per caso, con il proprio diritto interno, ad diritto comunitario ed al reciproco legame cui si è voluti sottoporre con l'adesione ai trattati.
Gli atti prodotti dagli organi comunitari sono:
· &nb 111d37b sp; &nb 111d37b sp; I regolamenti, sono gli atti normativi comunitari più incisivi, hanno portata generale e sono obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili in ciascuno degli stati membri.
· &nb 111d37b sp; &nb 111d37b sp; Le direttive, vincolano in generale gli stati per quel che riguarda il risultato da raggiungere.
· &nb 111d37b sp; &nb 111d37b sp; Le decisioni, sono atti obbligatori per i soggetti ai quali si riferiscono, ed hanno carattere esecutivo di atti generali anteriori.
· &nb 111d37b sp; &nb 111d37b sp; Le raccomandazioni ed i pareri, non sono vincolanti.
La Corte Costituzionale ha stabilito:
Il diritto comunitario ed il diritto interno si configurano come sistemi giuridici autonomi e distinti, coordinati secondo la ripartizione di competenza stabilita dai trattati. Pertanto i regolamenti non entrano a far parte dell'ordinamento italiano, non sono fonti di questo.
Non esiste un potere di controllo di costituzionalità sui regolamenti comunitari.
Le norme comunitarie che abbiano in sé contenuto dispositivo sufficiente ad operare come regola di concrete fattispecie hanno efficacia obbligatoria e diretta applicazione nei confronti dei loro destinatari, senza necessità di leggi di ricezione o adattamento, così da entrare in vigore nello stesso momento in tutti i paesi membri della Comunità.
Sono inammissibili gli atti legislativi statali a carattere riproduttivo o integrativo, poiché essi presuppongono il disconoscimento della efficacia diretta.
I regolamenti comunitari, nei settori demandati alla competenza degli organi comunitari, hanno piena capacità di sostituirsi alle leggi statali anteriori.
Le leggi statali successive ai regolamenti comunitari e con essi incompatibili, non hanno la possibilità di sostituirli.
La legge è l'atto normale (o ordinario) in cui si esprime il processo di integrazione politica.
La legge è detta fonte primaria. In quanto anche se la vera fonte primaria è la costituzione, la legge è sempre stata considerata la fonte per eccellenza.
Oggi la legge ha perso qualsiasi significato di ordine sostanziale, ovvero il carattere di generalità ed astrattezza, per mantenere soltanto un significato di tipo formale.
La forza della legge non dipende dal suo contenuto, ma dalla sua forma. Un atto avente la forma della legge ha anche la forza della legge.
Le legge perde il suo significato simbolico, in quanto può essere utilizzata come strumento governativo spicciolo.
Questo comporta una occupazione pervasiva da parte della legge in tutto l'ordinamento giuridico.
Quindi più sono le materie occupate dalla legge, meno spazi sono disponibili per fonti sub-legislative. Quindi l'attività del Parlamento viene congestionata dalla correzione di leggi che potrebbero essere risolte da atti del Governo, ma che non possono farlo fintanto che questi spazi sono occupati dalle leggi che necessitano di altre leggi per essere abrogate.
Attualmente si cerca di effettuare una delegificazione.
Atti prodotti dal Parlamento con forma di legge ma che non producono atti generali per tutti i cittadini, ma singoli provvedimenti concreti. Questi atti danno la forma e la forza della legge ad attività che sono tipicamente amministrativi.
Leggi con le quali vengono fissate le clausole costitutive di rapporti con privati, al fine di dare ad esse la stabilità della legge e quindi fornire garanzie di certezza.
Leggi tramite le quali si prevedono agevolazioni in generale per privati che intendano svolgere determinate attività. Come le leggi contratto non esprimono un contenuto autoritativo, in quanto il privato è libero di rifiutare l'offerta.
Leggi con le quali definiscono come un soggetto può accedere a finanziamenti pubblici.
Leggi che costituiscono gli strumenti con i quali lo stato provvede sulle sue entrate e sulle sue spese. Queste leggi sono sottoposte ad un divieto parziale di retroattività e ad un generale divieto di sottoposizione al referendum abrogativo.
La gestione della politica finanziaria trova un momento di sintesi nell'anno finanziario con l'approvazione della legge finanziaria e la legge di bilancio.
Legge con la quale il Parlamento approva il bilancio dello Stato, ovvero il resoconto contabile delle spese e delle entrate che il Governo ha deciso di intraprendere. Viene approvata dal Parlamento ed è una legge di indirizzo politico.
Il bilancio eseguito dal Governo viene presentato al Parlamento entro il 30 settembre di ogni anno, e questo entro il 31 dicembre lo deve approvare.
Occorre distinguere fra bilancio preventivo che è la previsione di bilancio per l'anno successivo e bilancio consuntivo che è la verifica dell'anno passato e viene approvato entro il 31 marzo.
Se il parlamento non approva il bilancio, significa che non c'è più un appoggio politico al Governo, oppure a causa dell'opposizione molto dura non si riesce ad approvare il bilancio entro il termine del 31 dicembre. Allora dal 1° gennaio avviene l'esercizio provvisorio del bilancio, ovvero il Governo è costretto mese per mese ad incassare e a spendere 1/12 del bilancio preventivo che non è stato approvato.
Con la legge di bilancio non si possono stabilire nuove entrate e nuove spese, ovvero il bilancio è un documento contabile dove viene riassunto tutte le spese e le entrate sulla base della normativa vigente. Ovvero è una legge meramente formale.
L'art.81 cost. prevede che ogni anno con legge il Parlamento deve approvare il bilancio dello Stato. Ovvero il popolo attraverso i suoi rappresentanti, ha il diritto di controllare il modo in cui vengono impiegati i soldi pubblici. Questa legge è sottoposta ad una riserva di legge da parte della costituzione.
Istituita nel 1978, la legge finanziaria accompagna la legge di bilancio ed ha la possibilità di innovare sia sul piano delle entrate che su quello delle spese.
Quindi la legge di bilancio, che viene approvata dopo la legge finanziaria, può tenere conto delle spese ed entrate aggiunte dalla suddetta legge. Anche la legge finanziaria deve essere approvata entro il 31 dicembre in una apposita sessione, dove entrambe le Camere successivamente devono approvare prima la legge finanziaria e subito dopo quella di bilancio.
Attraverso la legge finanziaria il Governo stabilisce la politica economica. Stabilisce il saldo netto da finanziare ovvero il deficit pubblico.
La legge finanziaria gode di una corsia preferenziale nella sua approvazione, infatti durante la sessione di bilancio, il Parlamento sospende il lavoro di legiferazione, gode di meccanismi che ne velocizzano l'approvazione.
Alla legge finanziaria possono essere collegate altre leggi che vengono applicati come disegni di legge collegati, che vengono collegati in quanto la disciplina di tali leggi ha una influenza sulla legge finanziaria. Questi disegni di legge, siccome collegati alla legge finanziaria, verranno approvati entro il 31 dicembre.
La legge formale è un atto complesso eguale alla cui formazione partecipano in posizione di parità ambedue le Camere, mediante una manifestazione di volontà che si concreta nella approvazione del medesimo testo.
Il procedimento legislativo si articola in tre fasi:
A) l'iniziativa legislativa (o fase introduttiva)
B) l'approvazione delle Camere (o fase costitutiva)
C) la promulgazione e la pubblicazione (o fase integrativa dell'efficacia)
L'iniziativa legislativa spetta:
Þ &nb 111d37b sp; al governo
Þ &nb 111d37b sp; a ciascun parlamentare
Þ &nb 111d37b sp; al popolo (50K elettori)
Þ &nb 111d37b sp; a ciascun Consiglio regionale
Þ &nb 111d37b sp; al Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro
L'approvazione del progetto di legge da parte di ciascuna Camera può avvenire secondo quattro distinti procedimenti:
1° procedimento ordinario
2° procedimento abbreviato
3° procedimento decentrato
4° procedimento misto
Questa fase si articola in cinque momenti:
La ricognizione dell'ambito di lavoro normativo: necessaria per la frequente connessione di progetti identici, o vertenti su materia identica al progetto di legge posto all'ordine del giorno. In tal caso si procede all'abbinamento, portando anche gli altri progetti all'ordine del giorno.
L'acquisizione conoscitiva: è in questa sede che tecnici dell'amministrazione, esperi, rappresentanti sindacali e di categoria, esponenti regionali e delle amministrazioni locali vengono a contatto diretto con i parlamentari per prospettare interessi e formule di composizione.
Definizione del testo e degli articoli: esauriti i preliminari, la Commissione o chi per essa perviene alla scelta di un testo base fra quelli presentati, ovvero alla formulazione degli articoli in un testo unificato.
Acquisizione dei pareri: di altre Commissioni che, in ragione della loro competenza, possono utilmente esprimere il loro avviso su particolari aspetti del progetto.
Esame referente: consiste in una discussione generale, un esame degli articoli che vengono approvati separatamente dal testo che sarà quello su cui si svolge l'esame d'Assemblea, e nel mandato al relatore perché riferisca all'Assemblea.
Discussione sulle linee generali, alla Camera, configurata in via normale, come dibattito limitato. Esso inizia con gli interventi dei relatori e del Governo, prosegue con quelli di un oratore per Gruppo, si conclude con la "replica" dei relatori e del governo. Al Senato, la discussione generale non è un dibattito limitato, ovvero vi si può iscrivere chi vuole. Anche qui si apre e si chiude con gli interventi dei relatori e del governo.
Discussione degli articoli, consiste nell'esame di ciascun articolo e del complesso degli emendamenti ed articoli aggiuntivi ad esso presentati.
E' in questa fase che vengono classificati gli emendamenti. Essi sono posti ai voti cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario:
- emendamenti interamente soppressivi
- emendamenti parzialmente soppressivi
- emendamenti modificativi
- emendamenti aggiuntivi
L'approvazione finale viene eseguita tramite votazione palese, salva la possibilità di chiedere lo scrutinio segreto nei casi previsti da Regolamento.
L'art. 72 2°comma cost., dispone che I regolamenti delle camere possano stabilire procedimenti abbreviati per i progetti di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.
In realtà non si tratta di un procedimento distinto rispetto all'ordinario, ma soltanto di una riduzione dei suoi termini interni.
Riduzioni che al Senato sono della metà, mentre alla Camera la riduzione viene disposta di volta in volta.
La base di questo procedimento sta nel fatto che le commissioni legislative non si limitano (come nel procedimento ordinario) ad esaminare il progetto di legge, ma anche lo approvano.
Per questo motivo è detto decentrato, in quanto non si svolge davanti all'intera Assembra.
Il procedimento prevede una suddivisione del lavoro legislativo fra la commissione e l'Assemblea.
La legge approvata da ambedue le Camere viene trasmessa a cura del Presidente della Camera che la ha approvata per ultima, al Presidente della Repubblica per la promulgazione.
LA promulgazione deve avvenire entro un mese dall'approvazione e consiste in un decreto del Presidente della Repubblica dove attesta:
a) che la legge è stata approvata dalle due Camere
b) dichiara la Sua volontà di promulgare la legge
c) ordina la pubblicazione e vi appone la clausola esecutiva
Il Presidente non è tenuto a promulgare le leggi. Secondo l'art. 74 cost. Egli può rinviare la legge alle Camere entro lo stesso termine previsto per la promulgazione, accompagnandola con un messaggio nel quale esporrà i motivi per cui ha ritenuto di non dover promulgare, e chiedere una nuova deliberazione.
La pubblicazione della legge ad opera e sotto la responsabilità del ministro di grazia e giustizia (guardasigilli), consiste nella inserzione del testo nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e nella pubblicazione dello stesso atto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La funzione legislativa appartiene al Parlamento.
Tuttavia la costituzione prevede che l'esercizio della funzione legislativa in taluni e disciplinati casi può essere assunta dal Governo.
In questi casi il Governo può emanare atti che hanno la forza della legge.
Non sono leggi, ma fonti particolari che hanno la stessa forza della legge, quindi questi atti possono attivamente abrogare la legge e passivamente resistere alla abrogazione da parte della legge.
Esempio:
Tramite un atto avente forza di legge si può disciplinare una materia coperta da riserva di legge.
Tramite gli atti aventi forza di legge il Governo esercita la funzione legislativa.
Siccome però il Governo è un organo dove non vi sono esponenti della minoranza politica, la costituzione disciplina con regole precise i casi e i modi attraverso cui il Governo può esercitare al posto del Parlamento la funzione legislativa.
Atto finale di un complesso procedimento disciplinato dalla costituzione chiamato delegazione legislativa.
Dice l'art.76 cost.:
"L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione dei principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti."
La doppia negazione serve a rafforzare l'idea che la funzione legislativa appartiene al Parlamento, e che non può essere delegata se non in casi particolari.
La legge delega è una normale legge del Parlamento, la quale autorizza il Governo all'esercizio legislativo in una determinata materia.
Questa legge deve essere approvata con il procedimento ordinario, secondo l'art.72 u.c. cost.
La legge delega deve contenere le seguenti tre condizioni:
Oggetti definiti - ovvero la materia della delega legislativa. Il Governo non può ottenere delle deleghe in bianco, per evitare che questi ottenga i pieni poteri.
Per un tempo limitato - è il tempo entro il quale il Governo deve emanare l'atto avente forza di legge.
Con previsione dei principi e criteri direttivi - ovvero il Parlamento indica al Governo quali sono i criteri generali ai quali il Governo dovrà attenersi nella materia da disciplinare. Il Governo disciplina nel dettaglio, ma dovrà attenersi ai principi direttivi del Parlamento.
Rispetto ai limiti costituzionali, ogni singola legge delega, può prevedere vincoli ulteriori ai quali il Governo dovrà sottostare.
Questi possono essere:
· &nb 111d37b sp; &nb 111d37b sp; Schemi di decreto ovvero le bozze delle norme che sta scrivendo il Governo vengano presentate periodicamente ad una commissione parlamentare che ne verifichi l'adeguatezza alla legge delega.
· &nb 111d37b sp; &nb 111d37b sp; Rinnovo del tempo massimo ovvero prevedere che il tempo di delegazione possa essere esteso tramite una successiva legge.
Il Governo dopo avere ricevuto la delega dal Parlamento deve emanare nel tempo stabilito dalla legge un decreto legislativo che abbia i requisiti previsti dalla sua legge delega.
Questo decreto viene approvato dal Consiglio dei Ministri ed emanato dal Presidente della Repubblica con proprio decreto (D.P.R.).
Il decreto emanato, non è più sottoposto al visto ed alla registrazione della Corte dei Conti.
La pubblicazione avviene nelle stesse forme delle leggi ed entra in vigore il quindicesimo giorno, salvo che venga stabilito un diverso termine.
Il decreto legislativo che contravvenga ai requisiti sopra esposti, è un atto avente forza di legge efficace ma invalido, in quanto viola l'articolo 76 cost. ovvero non è conforme alla sua legge delega; e quindi dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale per violazione di norma interposta.
Sono raccolte di materiale normativo approntati dal Governo.
Riuniti e messi in ordine testi normativi di diversa provenienza riguardanti una determinata materia.
Il testo unico si sostituisce alla somma dei testi precedenti.
Il Governo può sempre e quando vuole emanare un testo unico.
Affinché il testo unico abbia la forza di legge (e quindi possa abrogare la summa dei testi che contiene) deve essere strutturato come un decreto legislativo, occorre quindi che il Governo sia autorizzato dal Parlamento.
Esistono due categorie di testi unici:
Testi unici innovativi: ovvero testi autorizzati dal Parlamento, avente forza di legge e che quindi può abrogare le leggi che sostituisce.
Testi unici compilativi: emanati senza l'autorizzazione del Parlamento, e quindi senza forza di legge ed in caso di contrasto con le leggi che raccoglie, valgono sempre le leggi che non sono abrogate dal testo.
La delegazione legislativa ai testi unici è più semplice, in quanto non sono necessari principi direttivi espliciti, essendo questi già presenti nel testo delle leggi che il testo unico deve riunire.
Le cinque Regioni a statuto speciale, hanno gli statuti disciplinati da una legge costituzionale, in quanto queste Regioni hanno capacità di innovare su determinate materie.
Questi statuti prevedono che il Governo possa emanare dei decreti per l'attuazione di alcune norme in essi contenute.
Il Governo emana questi decreti in base di una "delega permanente" prevista in questi particolari statuti, e non tramite una delega del Parlamento.
Anche questi decreti hanno la forza della legge.
Il decreto legge è disciplinato dall'articolo 77 cost.
Si stabilisce che questo strumento può essere utilizzato solo in casi straordinari di necessità ed urgenza.
La caratteristica principale del decreto legge consiste nel fatto che il Governo, vista la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere, si assume la responsabilità di legiferare in sostituzione delle Camere, senza una previa delegazione, e che il controllo da parte delle Camere avviene in un secondo momento, ovvero in sede di "conversione".
Quindi quando il Governo ritiene che sussista un caso straordinario di necessità ed urgenza, può adottare sotto la propria responsabilità politica, provvedimenti provvisori aventi forza di legge. Il giorno stesso che emana questi provvedimenti, essi devono essere presentati al Parlamento affinché vengano convertiti prima di 60 giorni in legge.
Se il Parlamento non converte in legge tali provvedimenti decadono fin dall'inizio. Ovvero è come se non fosse mai esistito, ovvero i suoi effetti vengono cancellati fin dall'inizio, anche nei 60 giorni di esamina da parte del Parlamento.
Innanzitutto significa che il Governo può legiferare in qualsiasi materia.
Siccome è un criterio soggettivo, ogni Governo può valutare diversamente ogni caso. Negli ultimi anni il concetto di necessità ed urgenza è stato impropriamente espanso dai Governi che si sono susseguiti, arrivando al punto di utilizzare lo strumento del decreto legge come sistema per velocizzare la lentezza della legiferazione da parte del Parlamento.
Le conseguenze negative sono la paralisi delle Camere per la conversione in legge dei decreti legge.
Questo determina anche una sottrazione di autorità del Parlamento che non aveva più la iniziativa di disegni legge.
Il decreto legge è deliberato dal Governo, come Consiglio dei Ministri, è emanato come Decreto del Presidente della Repubblica ed è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Il giorno stesso della pubblicazione, il decreto legge è presentato alle Camere per la conversione in legge. La presentazione del decreto avviene tramite una disegno di legge, che gode di una corsia preferenziale, ovvero viene messa subito all'ordine del giorno. Per prima cosa una commissione decide se sussistono le condizioni di necessità ed urgenza che in mancanza di tali proprietà automaticamente viene fermato l'iter di conversione.
A questo punto possono accadere tre cose:
Il decreto viene convertito in legge
Il decreto non viene convertito in legge per volontà delle Camere
Il decreto non viene convertito in legge per decadenza del tempo
Il Parlamento se non converte il decreto legge in una legge ordinaria, per evitare confusione giuridica che può manifestarsi durante i 60 giorni in cui il decreto è efficace, può approvare una legge che anche se non converte il decreto in oggetto può fare salvi gli effetti conseguiti dalla sua efficacia nei 60 giorni di esame del Parlamento.
Il Parlamento se non converte il decreto legge per decadenza dei 60 giorni di tempo, allora il Governo fino al 1985 aveva adottato il sistema della "reiterazione", ovvero prima della scadenza del decreto, emanava un nuovo decreto con gli stessi contenuti di quello in scadenza, e così via. Creando delle innumerevoli catene di decreti legge.
A porre termine a queste catene di decreti legge reiterati, è successivamente intervenuta la Corte Costituzionale. In un primo momento essa si era autoesclusa in quanto occorreva impugnare ogni singolo decreto legge ed il tempo di risposta della Corte superava di gran lunga i 60 giorni come decadenza del decreto.
Quindi la Corte dichiarava sempre inammissibile il fatto in quanto già decaduto.
La Corte Costituzionale con la sentenza 360/1996 ha stabilito che la mera iterazione o reiterazione di decreti, per qualunque ragione non convertiti, va ritenuta incostituzionale, a meno che il decreto reiterativi sia fondato su diversi presupposti di necessità ed urgenza o le nuove disposizioni siano diverse da quelle contenute nel decreto o nei decreti reiterati.
Il Parlamento in sede di conversione, nell'esercizio del normale potere legislativo, può adottare emendamenti al decreto, la cui efficacia prende normalmente inizio con l'entrata in vigore della legge di conversione.
La legge 400/1988 stabilisce che l'efficacia degli emendamenti non sono retroattivi, salvo diversamente specificati.
Limita la incidenza dei decreti leggi in determinate materie.
a) Non si può con un decreto legge convertirne un altro
b) Non si può con un decreto legge approvare una legge di delegazione
c) Non si può con decreto legge disciplinare materie disciplinate dall'art. 72 cost. ovvero:
· &nb 111d37b sp; &nb 111d37b sp; in materia elettorale: non esiste un limite costituzionale e possono andare in contrasto alla legge 400.
· &nb 111d37b sp; &nb 111d37b sp; in materia costituzionale: non si può in quanto la legge di revisione costituzionale non può essere approvata con una legge ordinaria, ma fra le due deliberazioni occorre che passino tre mesi.
· &nb 111d37b sp; &nb 111d37b sp; in delegazione legislativa: ovvio in quanto non può automaticamente auto autorizzarsi.
· &nb 111d37b sp; &nb 111d37b sp; in approvazione dei bilanci: il Governo non può autorizzarsi alla approvazione del bilancio, per infrazione della costituzione.
· &nb 111d37b sp; &nb 111d37b sp; nelle ratifiche di trattati internazionali: in questo caso non è possibile in quanto il Parlamento in questo caso ha funzione di controllo e quindi solo questo organo ha la facoltà di autorizzare il Governo.
La legge 400 è una legge ordinaria che pone dei limiti ad una altro atto che ha forza di legge; ma siccome i limiti imposti dalla legge 400 sono di fatto già deducibili dalla costituzione (art.72), un decreto legge che tentasse di modificare i contenuti sui limiti espressi dalla legge 400, sarebbe invalido per violazione della costituzione.
Sono esclusi i limiti in materia elettorale, in quanto non violando la costituzione, un decreto legge può (quando sussistono casi straordinari di necessità ed urgenza) disciplinarla.
Il referendum è un istituto di democrazia politica diretta che si affianca a quelli di democrazia politica rappresentativa.
L'art.75 cost. prevede la possibilità che leggi ed atti aventi valore di legge siano abrogati (totalmente o parzialmente) con referendum.
L'iniziativa referendaria può essere presa:
Le richieste di referendum devono essere depositate presso l'Ufficio centrale per il referendum tra il 1°gennaio ed il 30 settembre.
Entro il 30 gennaio dell'anno successivo i quesiti raccolti dall'Ufficio centrale, dopo averne verificato la conformità alle norme di legge, vengono sottoposte al giudizio di ammissibilità da parte della Corte costituzionale.
La Costituzione prevede dei casi in cui il referendum non può essere richiesto:
La Corte costituzionale ha la competenza di stabilire se il referendum rientra nei limiti della costituzione sopra esposti.
Se il referendum viene dichiarato ammissibile, il Presidente della Repubblica, convoca i comizi elettorali in una domenica, nel periodo fra il 15 aprile ed il 15 giugno.
Il periodo si svolge a meno che nel periodo fra l'approvazione di ammissibilità e la data della convocazione, il Parlamento non abroghi la legge sottoposta a referendum.
Il referendum dopo il voto è approvato se si verificano le seguenti due condizioni:
Si recano al voto il 50%+1 degli aventi diritto al voto
I voto favorevoli all'abrogazione siano superiori ai voti contrari
Se il referendum ha avuto esito positivo:
Il Presidente della Repubblica con proprio decreto dichiara abrogata la legge, nello stesso decreto, l'abrogazione può essere differita per un massimo di 60 gg, in modo che il Parlamento possa adeguare l'ordinamento giuridico alle lacune che si possono creare come effetto dell'abrogazione della legge.
Se il referendum ha avuto esito negativo, lo stesso referendum non può essere riproposto per almeno cinque anni.
Nel primo referendum (1972) relativo all'abrogazione della legge sul divorzio, la Corte costituzionale si è limitata a verificare che tale legge non rientri nelle tre categorie di limiti imposti dalla costituzione e pertanto accordando l'ammissibilità al referendum. Esercitando in tal modo un ruolo restrittivo del proprio potere.
In seguito, a causa della moltiplicazione delle richieste referendarie, la Corte costituzionale interviene duramente come filtro a questa crescita.
La Corte estende i limiti deducendoli dalla costituzione:
· &nb 111d37b sp; &nb 111d37b sp; Per leggi si devono intendere solo le leggi ordinarie, e quindi escluse le leggi costituzionali e di revisione costituzionale. Sono altresì escluse le leggi a queste strettamente collegate.
· &nb 111d37b sp; &nb 111d37b sp; Le leggi di esecuzione ai trattati internazionali oltre a quelli di ratifica. Quindi tutte le leggi a queste collegate.
· &nb 111d37b sp; &nb 111d37b sp; Leggi dal contenuto costituzionalmente vincolato, pertanto non abrogabili in quanto impediamo l'applicazione della norma costituzionale, possono però essere abrogate le leggi dal contenuto costituzionalmente obbligatorio in quanto la costituzione non ne detta i principi.
Non è altresì possibile accogliere richieste referendarie che difettino del requisito di omogeneità, ovvero che contengano una eterogeneità di contenuti normativi. Il referendum deve avere ad oggetto una o più norme che abbiano una omogeneità fra di loro.
Esiste un nuovo limite imposto dalla Corte costituzionale, ovvero le leggi che sono costituzionalmente necessarie, è inammissibile che se dal risultato del referendum è impossibile la formazione di organi costituzionali.
Questo non significa che con un referendum non è possibile non abrogare una legge elettorale, ma solo che i referendum su leggi elettorali possono essere solo referendum parziali.
Referendum totale: se viene abrogata una intera legge.
Referendum parziale: se vengono abrogate solo alcune norme.
Dall'abrogazione di parti delle leggi, è possibile stravolgere completamente le leggi. I comitati referendari tramite un lavoro di ritaglio di parti della legge elettorale, riescono a stravolgere la legge, facendola passare da proporzionale a maggioritaria.
Normativa di risulta: è la norma che risulta dopo l'abrogazione di alcune parti della norma stessa.
Un referendum non si svolge se il Parlamento abroga la legge sotto revisione referendaria. Il Parlamento però può sostituire la legge con una simile nel contenuto.
In una sentenza, la Corte costituzionale ha deciso che la legge sul referendum è illegittima nella parte in cui si dichiara terminato l'iter referendario nel momento in cui il Parlamento abroga la legge, ma ha disposto che l'oggetto del referendum si sposti sulla nuova legge se questa ha contenuto normativo uguale a quella abrogata dal Parlamento.
Il soggetto preordinato a stabilire se la legge abrogata sia stata sostituita da una legge innovativa o meno è l'Ufficio centrale della Corte di Cassazione.
Il referendum è approvato se si verificano due condizioni:
hanno votato il 50%+1 degli aventi diritto
I SI superano i NO
Se il referendum NON HA AVUTO esito positivo,
allora secondo la Costituzione lo stesso quesito non può essere riproposto prima che siano passati 5 anni.
Se il referendum HA AVUTO esito positivo,
allora la legge viene abrogata ed il Parlamento deve colmare immediatamente la eventuale lacuna lasciata aperta dall'abrogazione della legge (o da una sua parte).
E' aperta una discussione sul significato della locuzione ESITO POSITIVO, in quanto tramite questo significato sarà possibile riproporre o meno quesiti referendari con un intervallo di tempo inferiore ai cinque anni.
Regolamento è una parola generica, occorre pertanto specificare a quale tipo si fa riferimento.
I regolamenti del potere esecutivo sono FONTI SECONDARIE, subordinate alla legge. Essi non sono disciplinati dalla costituzione, ma dalla legge (o atto avente forza di legge).
I regolamenti non hanno una FORMA TIPICA, in quanto di volta in volta determinata dalla legge.
La legge 400/1998 stabilisce la forma tipica di alcuni tipi di regolamenti:
quelli dei ministri e del Consiglio dei ministri.
Sono i regolamenti che danno esecuzione alla legge.
Sono i tipici regolamenti del potere esecutivo, in essi sono contenute le norme che danno alla legge l'esecuzione pratica.
Questo tipo di regolamento non ha nessun bisogno di esplicita autorizzazione da parte della legge, in quanto già implicitamente esposto.
Non introducendo alcuna norma nuova, essi possono essere utilizzati anche nelle materie coperte da riserva di legge ASSOLUTA.
ES: Il regolamento del ministero della sanità che elenca le sostanze stupefacenti.
In questo caso il regolamento INTEGRA la legge, pertanto tale legge deve contenere una autorizzazione esplicita.
Essi si ritengono ammissibili soltanto nelle materie coperte da riserva di legge RELATIVA, in quanto contengono una disciplina normativa in parte nuova.
Il Governo può disciplinare materie dove non esiste una copertura legale.
Essi si chiamano REGOLAMENTI INDIPENDENTI
Questi regolamenti sono ammissibili solo dove NON C'E' RISERVA DI LEGGE, e solo dove non vi sia ALCUNA disciplina legislativa.
Questi regolamenti hanno messo in discussione il PRINCIPI DI LEGALITA' IN SENSO FORMALE.
Questi regolamenti organizzano la pubblica amministrazione.
Ogni pubblica amministrazione ha il potere di emanare regolamenti per la propria organizzazione.
La Costituzione riserva una autonomia al Governo nella organizzazione della pubblica amministrazione secondo l'art. 97 cost.
Questi regolamenti sono DELIBERATI dal Consiglio dei ministri, APPROVATI dal Consiglio di Stato, VISTATI dalla Corte dei conti, EMANATI dal Presidente della Repubblica con proprio decreto.
Per i regolamenti dei SINGOLI MINISTERI la procedura è più semplice, ma esse sono SOGGETTE ai regolamenti del Consiglio dei ministri.
Se un regolamento è in contrasto con una legge, esso è invalido per contrasto con il criterio di gerarchia.
I regolamenti non sono sottoposti all'esame della Corte Costituzionale, ma il Giudice amministrativo, che ha il potere di dichiarare invalido per violazione di legge un regolamento (in secondo grado il Consiglio di Stato).
Un regolamento può sempre essere DISAPPLICATO da un qualsiasi giudice.
La delegificazione è la riduzione degli spazi occupati dalla legge, pertanto la semplificazione giuridica passa tramite la delegificazione.
Questo strumento viene utilizzato per alleggerire il lavoro del Parlamento dall'esame di leggi di importanza minore.
La L.400/1988 art.17 II comma, disciplina la delegificazione in modo da non lasciare vuoti normativi. Essa attua un sistema composto in tre fasi:
1° fase
Il Parlamento approva una legge che abroga la legge preesistente in materia. Questa legge contiene due elementi:
una norma di abrogazione
una norma che stabilisce i criteri generali a cui il Governo deve attenersi nella scrittura del regolamento indipendente.
In particolare viene stabilito che l'abrogazione della legge è DIFFERITA (ritardata) al momento dell'entrata in vigore del regolamento, in modo da non creare lacuna giuridica.
2°fase
La vecchia legislazione continua ad avere efficacia in attesa che il Governo faccia il nuovo regolamento.
3°fase
Nel momento in cui il Governo ha prodotto il regolamento secondo i criteri dettati dalla legge di delegificazione, e la vecchia legge viene abrogata a favore del regolamento.
Tutto questo meccanismo è stato attuato in quanto un regolamento di per sé non può abrogare una legge, ma viene abrogata dalla LEGGE DI DELEGIFICAZIONE.
Da sottolineare che la L.400/1988 con il suddetto articolo, introduce una ECCEZIONE nel sistema delle fonti, in quanto una legge non può decidere della sua efficacia.
L'ordinamento italiano prevede due tipi di Regioni: a statuto ordinario ed a Statuto speciale, a seconda del diverso grado di autonomia ad esse attribuito.
La creazione di due tipi di autonomia regionale si giustifica nel fatto che ogni regione ha caratteristiche geografiche, politiche ed etniche differenti.
Siccome esistono due tipi di Regioni, esistono due tipi di competenze legislative regionali:
Propria delle regioni regolate dagli Statuti SPECIALI disciplinati dalla art. 123 cost., in cui sono elencate le materie che sono di competenza esclusiva della regione.
Propria delle regioni regolate da Statuti ORDINARI, disciplinati dall'art. 117 cost., che prevede sia lo Stato tramite LEGGI CORNICE a disciplinare singole materie.
L'art. 123 cost. prevede l'adozione per ogni regione di uno Statuto, questi a seconda del tipo di Regione sono suddivisi in SPECIALI ed ORDINARI.
Gli statuti sono deliberati dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta, e da una legge statale di approvazione.
Propri delle regioni ad autonomia ordinaria, hanno una competenza LIMITATA E RISERVATA.
Secondo l'art. 123 cost., sono chiamati a disciplinare i seguenti oggetti:
- organizzazione interna della regione
- diritto d'iniziativa
- referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della regione
- pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali
A differenza degli statuti speciali, non possono prevedere funzioni legislative delle regioni, ovvero materie di competenza ESCLUSIVA regionale e devono essere redatti in ARMONIA alle leggi statali nonché alla costituzione.
Gli statuti regionali sono SOVRAORDINATI alle leggi regionali, le quali devono sottostare all'indirizzo politico dello statuto.
Vengono approvati con la maggioranza ASSOLUTA del Consiglio regionale, ma sono ADOTTATI con legge ordinaria (dal Parlamento).
Lo statuto regionale è FORMALMENTE una legge ordinaria statale, in quanto approvata secondo gli articoli 70 e seguenti della cost., ma è una FONTE ATIPICA, in quanto il Parlamento non può apportare modifiche al testo.
Lo statuto ordinario non può modificare la costituzione, cosa che possono fare gli statuti speciali, al fine di assicurare alle regioni ad autonomia speciale l'indipendenza che spetta loro.
Sono adottati con legge costituzionale.
Gli statuti speciali, nelle parti dove non contrastano con la costituzione, possono derogare alla loro modifica tramite una legge ordinaria, più veloce rispetto ad una legge di revisione costituzionale, utilizzando quindi una procedura simile a quella usata per gli statuti ordinari.
Si tratta di un limite generale che vale per tutte le regioni, anche quelle ad autonomia speciale.
a) La regione non può limitare il diritto dei cittadini ad esercitare in qualunque parte del territorio la loro professione, impiego o lavoro.
b) La legge regionale incontra il limite delle riserve di legge statali, dove in determinate materie la promulgazione delle leggi è di esclusiva potestà dello Stato.
Le regioni devono sottostare agli orientamenti di politica economica dello Stato, questo per impedire che l'autonomia legislativa regionale possa essere impiegata per ostacolare processi di riforma complessiva che investano l'intera collettività nazionale.
Nel momento in cui lo stato assume un obbligo internazionale, le regioni non possono legiferare in contrasto al trattato stipulato dallo stato.
Questo limite è di grande rilevanza con l'ingresso dell'Italia nell'Unione Europea.
Tutte le direttive europee che devono essere ATTUATE nel nostro regolamento, se sono di competenza delle regioni, saranno ATTUATE DALLE REGIONI, altrimenti verranno attuate dello Stato.
Vi sono alcuni principi che anche se non espressi dalla costituzione, influenzano l'autonomia legislativa regionale.
Tutti questi principi sono regolati da leggi ordinarie e non dalla costituzione.
a) PRINCIPIO DELLA IRRETROATTIVITA', istituito con una legge ordinaria, ma è un principio importante dell'ordinamento statale. Le leggi regionali devono NECESSARIAMENTE sottostare a questo principio, mentre le leggi statali possono essere retroattive.
b) PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO
c) PRINCIPIO DELLA LIBERA CONCORRENZA
Ovvero le leggi cornice dove lo Stato disciplina i PRINCIPI FONDAMENTALI ai quali leggi regionali devono sottostare.
Questo limite VALE SOLO PER LA POTESTA' RIPARTITA, in quanto lo stato può dettare i principi direttivi solo nelle materie non previste dagli statuti speciali.
Se il Parlamento NON APPROVA la legge cornice in una determinata materia, la regione in attesa della nuova legge cornice, PUO promulgare leggi in materia, RICAVANDO i contenuti fondamentali dalla legge statale vigente in materia.
Se la regione non legifera in una determinata materia, lo Stato emana leggi di dettaglio alla legge cornice, che è una legge di principio, in attesa della legge regionale.
Se lo Stato modifica la legge cornice che detta i principi generali della materia, allora le regioni hanno tempo 90 giorni per uniformare le leggi alla nuova legge cornice.
Trascorso il tempo a disposizione, se le regioni non hanno modificato la legge in contrasto con la nuova legge cornice, la legge in questione si ritiene ABROGATA in favore della legge di dettaglio contenuta nella legge cornice.
Tutti questi limiti sono LIMITI DI LEGITTIMITA' della legislazione regionale, che determinano la INCOSTITUZIONALITA' della legge regionale che li contravvenga. Tale legge quindi può essere giudicata dalla Corte Costituzionale.
Il limite dell'interesse nazionale è un limite DI MERITO.
Questo limite è un vincolo politico e pertanto la sua contravvenzione viene giudicata dal Parlamento.
Le regioni che hanno competenza legislativa in determinate materie, ne detengono anche la competenza amministrativa.
Lo stato però nel trasferire le funzioni amministrative alle regioni, si è trattenuto parti di materie giustificate come parti di INTERESSE NAZIONALE.
I ministeri statali che amministrano queste parti di materia sono condivisi dall' art. 117 cost. che parla di interesse nazionale nelle elencate materie.
Pertanto il limite di merito SI TRASFORMA in un limite di legittimità, in quanto per quelle parti mancanti, è lo stato a dire alle regioni come le leggi devono essere indirizzate.
Lo Stato AUTORIZZA la regione a legiferare in una materia non compresa in quelle elencate dallo statuto della regione.
Questo potere viene delegato tramite principi direttivi a cui la regione deve sottostare, indipendentemente dalle proprietà legislative della regione.
Questo tipo di potestà non è RISERVATA, ma FACOLTATIVA.
Per fonti MATERIALI si intendono quelle che non sono riconducibili alle norme sulla produzione.
Per queste fonti non vale il principio di legalità, esse sono per definizione (extra ordinem) fonti a-sistematiche, sottratte ai criteri formali di validità.
L'unico CRITERIO che le riguarda è quello di legittimità.
Mentre le FONTI FORMALI sono fonti mediate della costituzione materiale, poiché vi è sempre il diaframma costituito dalle norme formali sulla produzione; le FONTI MATERIALI sono invece fonti immediate, la cui base sta direttamente nella costituzione materiale, di cui sono la manifestazione.
La consuetudine (o uso) è una fonte subordinata sia alle leggi sia ai regolamenti (e quindi di terzo grado). E' una fonte-fatto.
Non sono ammesse consuetudini contrarie a leggi o regolamenti, ma soltanto consuetudini che integrano e specificano il dettato legislativo.
Disciplina i rapporti fra privati
Disciplina i rapporti fra gli organi costituzionali.
Vanno qui distinte:
· &nb 111d37b sp; &nb 111d37b sp; Convenzioni costituzionali, ovvero le regole di condotta che disciplinano l'esercizio delle competenze degli organi costituzionali.
· &nb 111d37b sp; &nb 111d37b sp; La correttezza costituzionale, che riguardano il comportamento o di singoli individui, o di organi costituzionali.
· &nb 111d37b sp; &nb 111d37b sp; La prassi, ovvero una serie di fatti (o atti) posti in essere da organi costituzionali e che indicano il modo in cui questi organi intendono esercitare le loro competenze.
· &nb 111d37b sp; &nb 111d37b sp; Il precedente, ovvero un atto (o fatto) singolo a cui ci si uniforma in presenza delle medesime circostanze.
Le funzioni che ha il diritto sono:
· &nb 111d37b sp; &nb 111d37b sp; La repressione dei comportamenti socialmente pericolosi (Diritto penale)
· &nb 111d37b sp; &nb 111d37b sp; Il governo dei beni e dei servizi (Diritto civile e amministrativo)
· &nb 111d37b sp; &nb 111d37b sp; L'istituzione e la regolamentazione dei poteri pubblici
FORMA DI STATO = la risultante dei modi in cui queste tre forme di diritto si intrecciano fra di loro.
Osservando il modo in cui queste tre forme del diritto si sono intrecciate nel corso della storia, possiamo dedurre le forme di stato che si sono susseguite nel loro contesto storico.
Lo stato feudale, dove non esiste una netta distinzione fra diritto pubblico e privato. Il territorio è patrimonio del sovrano e dei vari feudatari.
Lo stato assoluto, sostituisce il rigido accentramento dello stato feudale con la pluralità di centri di potere. Il sovrano è la fonte di ogni altro potere politico.
Lo stato di polizia, costituisce una forma razionalizzata dello stato assoluto. E' così chiamato in quanto tende a promuovere il benessere dei sudditi, ai quali viene riconosciuta la tutela giurisdizionale dei diritti nei confronti dello Stato, limitatamente al campo patrimoniale.
Lo stato liberale, caratterizzato dal substrato portante della borghesia. In questo tipo di stato vengono a crearsi i rappresentanti del popolo e quindi una forma di sistema elettorale. Si viene a formare il principio di libertà riferito non più a gruppi sociali, ma ai singoli, liberati dai ceti sociali e dalle corporazioni.
Lo stato fascista, prodotto dall'arretratezza. E' un sistema di democrazia fragile che non può reggere davanti ai conflitti provocati dal procedere dell'industrializzazione.
Lo stato democratico
Lo stato socialista
Lo stato democratico-sociale, si caratterizza per l'azione dei pubblici poteri diretta a promuovere il benessere dei cittadini mediante un intervento programmato sempre più esteso nelle attività economico-sociali e nel campo della protezione sociale.
All'interno delle forme di Stato più complessa, rappresenta il modo in cui tra gli organi pubblici è organizzato e distribuito il potere politico.
Il governo dello Stato ed il connesso potere politico possono essere distribuiti fra gli organi di vertice secondo criteri diversi che rispecchiano il modo di intendere i rapporti fra governanti e governati.
La FORMA di GOVERNO viene determinata dalla costituzione.
Essa definisce i rapporti che si instaurano fra gli organi dello Stato.
Gli elementi per DEFINIRE una forma di governo sono:
La costituzione
Il sistema dei partiti politici
Il sistema elettorale
In generale il sistema elettorale è un INSIEME DI REGOLE CHE TRASFORMANO VOTI IN CARICHE.
Il voto è soggetto a garanzie democratiche:
è PERSONALE: in quanto nessuno può delegare ad un'altra persona l'espressione del suo voto, ovvero il voto non è soggetto a procura
è UGUALE: ovvero ogni voto vale una unità, non è ammesso il voto PLURIMO (ovvero l'espressione di più di un voto), né il voto MULTIPLO (ovvero il voto che vale più di una unità)
è LIBERO: in quanto tutti possono decidere liberamente chi votare; questo prevede anche la parità di informazione (o par condicio). La libertà del voto presuppone altresì la CONSAPEVOLEZZA delle azioni del voto
è SEGRETO: in quanto principio che sancisce la totale libertà del voto.
La Costituzione individua come elettori tutti i CITTADINI che hanno raggiunto la maggiore età.
La legge limita la libertà di voto ai soli CITTADINI ITALIANI, interpretando l'art. 48 cost. come elettori i soli cittadini italiani. Questo articolo potrebbe essere esteso anche ai cittadini stranieri, in quanto occorre stabilire se gli stranieri presenti sul territorio italiano (e che paghino regolari tributi), siano anch'essi cittadini.
E' SISTEMA ELETTORALE ogni meccanismo che prevede una elezione per l'elezione di organi monocratici (formati da una sola persona) oppure collegiali.
Gli organi collegiali possono essere organizzati in modo che il singolo cittadino possa eleggere più rappresentanti oppure che un certo numero di cittadini possa eleggere un solo rappresentante.
Esistono due grandi famiglie di sistemi elettorali:
Le CIRCOSCRIZIONI, ovvero la suddivisione del territorio in parti che abbiano la stessa densità di popolazione, possono essere:
Sono ammesse candidature plurime: sia in un collegio uninominale che nelle liste fino a tre circoscrizioni.
Il numero dei sottoscrittori per la presentazione dei singoli candidati varia da un minimo di 500 ad un massimo di 1000 per i collegi uninominali e per la presentazione delle liste di candidati da eleggere con metodo proporzionale da un minimo di 1500 ad un massimo di 4500 elettori a seconda dell'ampiezza delle circoscrizioni.
L'elettore della Camera dispone di DUE SCHEDE. Sulla prima il voto avviene con la formula maggioritaria per l'elezione di 475 onorevoli (75%), ovvero vince il candidato che ha ottenuto più voti. La seconda scheda è caratterizzata dalla formula proporzionale, i 155 onorevoli rimasti (25%) vengono distribuiti nei seggi a seconda della proporzione di voto ottenuto dal partito di appartenenza.
Esiste un sistema di SCORPORO per il recupero dei voti residui.
Possono votare tutti i cittadini italiani che siano maggiorenni.
Stabilisce che si può essere candidati in UN SOLO COLLEGIO e che la candidatura deve essere sottoscritta da non meno di 1000 e non più di 1500 elettori del collegio.
L'elezione avviene con la formula maggioritaria.
Possono votare solo i cittadini italiani che abbiano compiuto il 25° anno di età.
Con la funzione amministrativa lo Stato svolge un'attività effettiva e concreta diretta a raggiungere i suoi fini immediati.
Questa complessa e multiforme attività viene svolta dal Governo e dagli organi da esso dipendenti.
L'art. 95 cost. delinea il Governo come un ORGANO COMPLESSO cioè come un organo costituzionale composto da una pluralità di organi che sono anch'essi organi costituzionali:
1) Il Consiglio dei Ministri
2) I ministri
3) Il Presidente del Consiglio dei ministri
I ministri CON PORTAFOGLIO, ovvero i ministri a capo di un ministero, sono 20. Tuttavia la costituzione non prevede un limite a tale numero.
Uno o più ministeri possono essere retti dal titolare di un altro ministero.
I ministri che non fanno capo a nessun ministero sono definiti MINISTRI SENZA PORTAFOGLIO, essi svolgono le loro funzioni su delega del Presidente del Consiglio.
A questi organi si aggiungono:
Il vicepresidente del Consiglio
Il segretariato generale
Il sottosegretario alla presidenza
I sottosegretari ministeriali
Il Consiglio di gabinetto
I comitati interministeriali
I commissari straordinari
Dura in carica finché è sorretto dalla fiducia delle Camere.
I requisiti alla sua nomina sono:
· &nb 111d37b sp; la cittadinanza italiana
· &nb 111d37b sp; il godimento dei diritti civili e politici
Le sue attribuzioni sono:
· &nb 111d37b sp; Dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile.
· &nb 111d37b sp; Mantiene l'unità di indirizzo politico e amministrativo, promovendo e coordinando l'attività dei singoli ministri.
· &nb 111d37b sp; Costituisce l'organo di collegamento con il Presidente della Repubblica. Gli sottopone le leggi per la promulgazione, i disegni di legge da presentare alle Camere e quanto riguarda la formazione delle leggi del Governo.
· &nb 111d37b sp; Cura i rapporti con la Corte costituzionale, con la Comunità economica europea e con le Regioni
· &nb 111d37b sp; Presiede i comitati interministeriali ed il Consiglio di gabinetto
Per svolgere i numerosi compiti affidatigli, il presidente del Consiglio, si avvale di un apposito ufficio, la presidenza del Consiglio dei ministri.
Tale organo è costituto da:
· &nb 111d37b sp; Il segretariato generale, al quale sono proposti un segretario generale, un vice segretario e dei dipartimenti che abbracciano una pluralità di uffici.
· &nb 111d37b sp; Un comitato di esperti per il programma di governo.
· &nb 111d37b sp; Un vicepresidente del Consiglio, a cui spetta la supplenza in caso di assenza o di impedimento temporaneo del presidente.
· &nb 111d37b sp; Un sottosegretario alla presidenza
I ministri possono essere scelti anche fra i cittadini non appartenenti alle Camere.
Essi svolgono funzione politica in quanto partecipano all'indirizzo politico del governo, e amministrativa in quanto posti a capo dei singoli ministeri.
Svolgono le seguenti funzioni:
· &nb 111d37b sp; &nb 111d37b sp; Iniziativa legislativa mediante presentazione al Consiglio dei ministri di disegni di legge da presentare al Parlamento.
· &nb 111d37b sp; &nb 111d37b sp; Partecipazione alle riunioni ed alla attività del governo mediante le delibere del Consiglio dei ministri.
· &nb 111d37b sp; &nb 111d37b sp; Emanazione degli atti amministrativi.
La responsabilità dei ministri
Può essere di due tipi: giuridica e politica.
GIURIDICA: viene distinta in
· &nb 111d37b sp; &nb 111d37b sp; CIVILE: in quanto responsabili dei danni arrecati a terzi nell'esercizio delle loro funzioni
· &nb 111d37b sp; &nb 111d37b sp; PENALE: in quanto responsabili per i reati ministeriali, ovvero reati derivati dall'abuso dei poteri loro conferiti.
· &nb 111d37b sp; &nb 111d37b sp; AMMINISTRATIVA: per i danni arrecati alla pubblica amministrazione.
POLITICA: i ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri ed individualmente degli atti dei loro dicasteri, qualora contravvengano alla fiducia posta al Parlamento. Il quale può colpirli con un VOTO di SFIDUCIA, facendo così sorgere l'obbligo giuridico delle dimissioni.
La Costituzione italiana attribuisce al Capo dello Stato il potere di nominare il Governo secondo l'art.92 cost.
Il procedimento di nomina del Governo inizia con LE CONSULTAZIONI svolte dal Capo dello Stato. In questa fase, il Capo dello Stato, svolge dei colloqui con le persone che egli ritiene utile ascoltare per la soluzione della crisi.
Le consultazioni si concludono con il CONFERIMENTO DELL'INCARICO di formare il Governo.
Il Presidente della Repubblica deve formare il governo più atto a godere della fiducia parlamentare, nominando come Presidente del consiglio la persona maggiormente idonea al raggiungimento di tale scopo.
L'art. 94 cost. prevede che il Governo abbia la fiducia delle Camere, e tale fiducia sia motivata e votata per appello nominale. Questo è necessario per il coordinamento funzionale fra il Parlamento ed il governo.
Può comunque accadere che dopo l'instaurazione del rapporto di fiducia fra i due organi, possa modificarsi l'indirizzo politico per iniziativa dell'uno o dell'altro soggetto.
In tal caso il Governo può accettare il nuovo indirizzo politico parlamentare, integrandolo con il proprio; al contrario, se ritenga inaccettabile la modifica, il governo rassegnerà le dimissioni.
Il Governo può annunciare modifiche anche significative al programma concordato. In tal caso il voto favorevole del Parlamento all'ordine del giorno vale come accettazione del nuovo indirizzo politico.
L'art. 94 cost. prevede anche a ciascuna Camera il potere di revocare la fiducia al Governo mediante una specifica MOZIONE DI SFIDUCIA.
La crisi di Governo può nasce re in base ad una mozione di sfiducia, o per dimissioni dello stesso governo.
La legge attribuisce al Presidente del Consiglio poteri che incidono sulla sfera di competenze propria dei singoli ministri. Il Presidente può sospendere l'adozione di atti da parte dei ministri competenti per provocare su di essi una decisione del Consiglio dei ministri.
La l. 400/1988 attribuisce ESPRESSAMENTE al Consiglio dei ministri la determinazione dell'indirizzo politico e della politica generale del governo.
Viene esplicata dagli organi centrali (ministeri) e dagli organi locali. Accanto ad essa vengono emanati atti di ALTA AMMINISTRAZIONE che fungono da raccordo fra la funzione politica e quella amministrativa.
Riguarda la determinazione dei fini, la predisposizione dei mezzi e l'attuazione.
I fini che l'azione pubblica deve perseguire sono già indicati nel nostro ordinamento dalle norme costituzionali, e vengono RESI CONCRETI attraverso opportune SCELTE POLITICHE, le quali sulla base degli orientamenti espressi dalla maggioranza parlamentare, devono tenere conto della situazione economica e sociale esistente al momento della loro attuazione.
Viene svolta con gli strumenti del DECRETO LEGGE e del DECRETO LEGISLATIVO, i quali devono essere utilizzati in situazioni eccezionali, la dove esistano motivate ragioni di necessità ed urgenza.
Gli articoli 87 e 88 cost. definiscono il ruolo del Presidente della Repubblica attribuendogli innanzitutto la generale funzione di Capo dello Stato e di rappresentante dell'unità nazionale.
Poteri di controllo
il presidente della Repubblica partecipa all'esercizio delle principali funzioni dello Stato intervenendo nelle stesse come istanza che obbliga alla riflessione chi prende la decisione effettiva.
Una deliberazione delle due Camere, è sottoposta per la sua PROMULGAZIONE al Presidente, questi è tenuto a effettuare un controllo di costituzionalità e di merito.
Da sottolineare che il potere di controllo esercitato dal Capo di Stato produce soltanto un EFFETTO SOSPENSIVO.
Poteri di garanzia:
questi poteri, come i precedenti, sono diretti al fine di VIGILARE che il sistema costituzionale funzioni, sotto il profilo della legittimità e del merito, nel modo dovuto; sono dati da un complesso di poteri non formalizzati e non predeterminati, riconducibili ad una posizione attribuita dalla costituzione al Capo dello Stato.
L'art. 87 cost. prevede che il Capo dello stato presiede il C.S.M., ha il COMANDO delle Forze Armate, è presidente del Consiglio supremo di difesa.
Poteri di prerogativa:
CONCEDE la grazia, COMMUTA le pene, CONFERISCE le onorificenze della Repubblica.
Poteri di influenza:
L'art. 87 cost. riconosce la Presidente il potere di inviare messaggi alle Camere. Questo potere tuttavia è l'espressione formale di un più ampio potere di esternazione, ovvero la possibilità di inviare messaggi alla nazione, di pronunciare discorsi, di concedere interviste ai mezzi di informazione pubblica e di manifestare in qualsiasi altro modo, persino con i suoi comportamenti le proprie opinioni.
Potere di intermediazione politica:
derivato dal potere della monarchia costituzionale, il Presidente può:
· &nb 111d37b sp; &nb 111d37b sp; Convocare le Camere in via straordinaria
· &nb 111d37b sp; &nb 111d37b sp; Indice le elezioni
· &nb 111d37b sp; &nb 111d37b sp; Scioglie le Camere
· &nb 111d37b sp; &nb 111d37b sp; Nomina il Presidente del Consiglio
· &nb 111d37b sp; &nb 111d37b sp; Nomina i ministri
L'art. 83 cost. stabilisce che il Presidente della Repubblica è ELETTO dal Parlamento in seduta comune, integrato da tre delegati per ogni Consiglio regionale, fra i quali devono essere presenti anche delegati espressi dalle minoranze.
Questo collegio elettorale è convocato dal Presidente della Camera 30 giorni prima della scadenza naturale del mandato oppure entro 15 giorni dall'eventuale cessazione anticipata dell'ufficio.
Se le Camere sono sciolte oppure mancano 3 mesi alla loro cessazione, i poteri del Presidente sono prorogati temporaneamente, il nuovo Presidente della Camera entro 15 giorni dalla riunione del nuovo Parlamento, indice le nuove elezioni del Presidente della Repubblica.
L'elezione del Presidente ha luogo per SCRUTINIO SEGRETO, a maggioranza di 2/3 dell'assemblea. Solo se dopo i primi 3 scrutini non si è raggiunta tale maggioranza, negli scrutini successivi è sufficiente la maggioranza assoluta, ossia il voto favorevole della metà più uno degli aventi diritto al voto.
Può essere eletto Presidente qualsiasi cittadino italiano, di qualsiasi sesso, che abbia compiuto 50 anni di età e goda dei diritti civili e politici.
Una volta eletto, il Presidente presta giuramento di fronte al Parlamento in seduta comune, assumendo con tale atto i poteri e i doveri del proprio ufficio.
La durata della carica è di 7 anni a decorrere dal giorno del giuramento.
Dopo la cessazione dalla carica di Presidente della Repubblica, l'ex-titolare dell'ufficio diviene di diritto SENATORE A VITA.
Occorre distinguere tre tipi di atti presidenziali:
Atti deliberati da organi diversi: si tratta di decisioni prese per lo più dal Governo, ma anche da altri organi, come il Parlamento o il C.S.M., che comunque vengono dichiarati dal Capo dello Stato, dopo che questi li abbia passati al proprio vaglio esercitando i poteri di controllo.
Atti propriamente presidenziali: sono atti che esprimono la volontà propria del Capo dello Stato e che perciò riflettono sue decisioni controllate preventivamente dal Governo.
Atti presidenziali a partecipazione complessa: ovvero quegli atti il cui contenuto deliberativo è determinato dal Presidente della Repubblica, tenendo conto delle volontà manifestate nel processo di formazione dell'atto da altri organi costituzionali o soggetti di rilievo costituzionale.
Le forme di responsabilità rilevanti sono fondamentalmente due: quella POLITICA e quella GIURIDICA.
La responsabilità politica
Occorre distingue re due forme di responsabilità politica:
· &nb 111d37b sp; &nb 111d37b sp; Responsabilità diffusa nei confronti di una generalità di persone che non possiedono verso di lui uno specifico e diretto potere SANZIONATORIO, ma solamente una indiretta capacità di influenzare gli organi competenti a rimuoverlo dalla carica. Questa forma di responsabilità è rivolta a tutti i cittadini, i quali vantano il diritto di critica.
· &nb 111d37b sp; &nb 111d37b sp; Responsabilità istituzionalizzata verso organi o soggetti dotati di uno specifico e diretto potere sanzionatorio.
Il Presidente della Repubblica non è sottoponibile ad alcuna specie di responsabilità politica ISTITUZIONALIZZATA, dal momento che la costituzione non prevede alcun organo cui egli debba rendere conto del proprio comportamento politico e che possa esercitare sul Capo di Stato poteri sanzionatori.
La responsabilità giuridica:
L'art. 90 cost. stabilisce che il Presidente "non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento e per attentato alla Costituzione".
Siccome il Presidente non è responsabile per gli atti compiuti, a risponderne sono i ministri che CONTROFIRMANO tali atti.
Il Presidente può essere posto in stato di accusa per alto tradimento ed attentato alla Costituzione, accusa rivolta dal Parlamento in seduta comune e giudicato dalla Corte Costituzionale in composizione integrata.
Relativamente agli atti compiuti al di fuori dell'esercizio delle sue funzioni, il Presidente risponde al pari di qualsiasi cittadino. Tuttavia onde evitare che il Capo dello Stato sia in balia di qualsiasi giudice, si ritiene che non si possa incriminarlo finché resti in carica
E' l'organo costituzionalmente preposto a giudicare sulle controversie relative alla LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della costituzione.
La Corte Costituzionale è composta da 15 giudici.
(a) giudici nominati dal Parlamento in seduta comune a scrutinio segreto e con la maggioranza di 2/3 dei componenti nel primo e secondo scrutinio e dei 3/5 dei componenti negli scrutini successivi.
(b) giudici nominati dal Presidente della Repubblica con proprio decreto controfirmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Questi giudici vengono eletti in modo da evitare prevalenza di uno dei poteri dello Stato.
(c) giudici eletti dalle supreme magistrature e nel seguente numero:
eletti dalla Corte di Cassazione
eletto dal Consiglio di Stato
eletto dalla Corte dei Conti
I giudici eletti, durano in carica nove anni, questo per assicurarne la più ampia autonomia, e non possono essere rieletti.
Le prerogative dei giudici sono:
a) INSINDACABILITA': i giudici non sono sindacabili, né possono essere perseguiti per le opinioni espresse ed i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
b) IMMUNITA' PENALE: per procedere penalmente nei loro confronti occorre l'autorizzazione a procedere concessa dalla stessa Corte.
c) INAMOVIBILITA': non possono essere rimossi o sospesi dal loro ufficio se non per decisione della Corte stessa.
La Corte costituzionale non ha rappresentanza politica, ma rappresenta i diritti dei cittadini insiti nella costituzione.
La Corte non può deliberare se non ci sono almeno 11 giudici, in modo che tutte le categorie
La legge 1/1948 istituisce che:
La questione di legittimità costituzionale può essere sollevata da un giudice in un giudizio, quando questa sia RILEVANTE e NON MANIFESTAMENTE INFONDATA.
Occorre evidenziare che per giudice si intende:
Soggetto imparziale che si trova in una posizione di TERZIETA' rispetto a due parti che litigano.
La Corte costituzionale ha applicato una serie di criteri per l'identificazione del giudice, ha così trovato che giudice è:
· &nb 111d37b sp; &nb 111d37b sp; La Corte dei conti nella sezione giurisdizionale.
· &nb 111d37b sp; &nb 111d37b sp; La Corte dei Conti nella sezione di controllo della spesa pubblica, in quanto la costituzione prevede che la copertura finanziaria sia data per legge.
· &nb 111d37b sp; &nb 111d37b sp; Giudici ordinari penali e civili
· &nb 111d37b sp; &nb 111d37b sp; Giudici amministrativi
· &nb 111d37b sp; &nb 111d37b sp; Commissione parlamentare che giudica gli eletti al Parlamento
· &nb 111d37b sp; &nb 111d37b sp; Consiglio Nazionale Forense
I sistemi adottati sono due:
Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale di una legge regionale che ecceda la competenza della Regione; e che viceversa la Regione, su delibera della Giunta regionale, può promuovere la questione di legittimità costituzionale contro una legge (o atto avente forza di legge) della Repubblica (o atto di un'altra Regione) che invada la propria sfera di competenza.
IL RICORSO DELLO STATO
E' PREVENTIVO rispetto alla promulgazione della legge regionale.
Ogni testo legislativo approvato dal Consiglio regionale è comunicato al Commissario del governo affinché questi, nel termine di 30 giorni apponga il visto.
Nello stesso termine il governo può richiedere al Consiglio regionale una nuova deliberazione. Qualora il consiglio a maggioranza assoluta riapprovi lo stesso testo, il governo nei successivi 15 giorni, può impugnarlo di fronte alla Corte costituzionale per INCOSTITUZIONALITA' oppure per VIZIO DI MERITO, ovvero lesione dell'interesse nazionale.
Solo dopo avere apposto il visto, oppure siano scaduti i termini, oppure la Corte costituzionale abbia respinto il ricorso del governo, la legge potrà essere promulgata.
IL RICORSO DELLE REGIONI
Questo ricorso è SUCCESSIVO, la Giunta regionale promuove il ricorso entro 30 giorni se l'impugnazione è per una legge statale oppure di 60 giorni per una legge regionale.
Secondo l'art.1 della legge costituzionale n. 1/1948, stabilisce che la questione di legittimità costituzionale, RILEVATA D'UFFICIO O SOLLEVATA DALLE PARTI nel corso di un giudizio e ritenuta dal giudice NON MANIFESTAMENTE INFONDATA e RILEVANTE, è rimessa alla Corte costituzionale per la sua decisione.
Le condizioni di ammissibilità della questione in via accidentale sono:
La rilevanza, ovvero se la decisione della Corte è necessaria alla risoluzione della controversia giudiziaria, ovvero quando il giudizio a quo non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di costituzionalità.
La non manifesta infondatezza, vale a stabilire un filtro che impedisca alle questioni prive di qualunque serietà di giungere alla Corte. Ma è un filtro assai largo poiché non si chiede al giudice di rinviare alla Corte solo le questioni che siano fondate; è sufficiente che gli si prospettino dubbi consistenti sulla costituzionalità della legge.
Quando il giudice vede soddisfatte le due condizioni cui sopra, sospende la sentenza ed emana una ORDINANZA di REMISSIONE alla Corte Costituzionale.
Il carattere formale della ordinanza di remissione deve contenere:
· &nb 111d37b sp; &nb 111d37b sp; Indicare chiaramente il TEMA DECIDENDUM, ovvero l'oggetto (la legge o la norma) sulla quale la Corte è chiamata a decidere la violazione di costituzionalità
· &nb 111d37b sp; &nb 111d37b sp; I PROFILI della questione, ovvero le norme violate dalla legge
· &nb 111d37b sp; &nb 111d37b sp; Una MOTIVAZIONE circa la non manifesta infondatezza
· &nb 111d37b sp; &nb 111d37b sp; Una MOTIVAZIONE circa la rilevanza
Entro 20 giorni la Corte assegna la questione ad un giudice relatore che dovrà notificarla alle parti in causa. L'ordinanza stessa è pubblicata a cura del Presidente della Corte costituzionale, sulla Gazzetta Ufficiale.
La Corte Costituzionale dopo avere sentito le parti, si riunisce in consiglio per la decisione.
Si dividono in vizi formali, materiali e di competenza.
a) VIZIO MATERIALE avviene quando la norma contenuta in una legge ordinaria è in contrasto con una norma costituzionale o con un principio costituzionale (anche se implicito).
b) VIZIO FORMALE ha luogo quando la legge è approvata dal Parlamento violando una delle norme sul procedimento di formazione della legge contenute nella costituzione o secondo un procedimento diverso da quello prescritto.
c) VIZIO DI COMPETENZA si verifica quando una legge viola la competenza di un'altra legge attribuita dalla costituzione in una determinata materia.
La Corte può, giudicando con sentenza, in via definitiva:
a) Dichiarare l'illegittimità costituzionale della disposizione legislativa, producendo una SENTENZA DI ACCOGLIMENTO
Ovvero la Corte ACCOGLIE la questione sollevata dal giudice a quo, siccome fondata. Pertanto la legge viene considerata costituzionalmente illegittima.
Ne consegue che la legge cessa di ESSERE EFFICACE dal giorno successivo la pubblicazione della sentenza.
La legge viene espulsa dall'ordinamento, pertanto l'efficacia della sentenza E' RETROATTIVA. Questo in quanto chi solleva una questione di incostituzionalità per via incidentale è un giudice che deve applicare una legge su un fatto già compiuto, se l'effetto della sentenza non fosse retroattivo al giudice non servirebbe per concludere la causa.
Pertanto secondo la L.87/1953 art.30 si stabilisce che la legge dichiarata costituzionalmente illegittima non può più essere applicata.
Il limite della retroattività alla legge costituzionalmente illegittima è l'applicabilità di un qualsiasi giudice, ovvero fino al limite del RAPPORTO ESAURITO.
Esiste una unica eccezione in materia penale ove la sentenza è retroattiva all'infinito.
b) Dichiarare l'infondatezza della questione, producendo una SENTENZA DI RIGETTO
In questo caso dichiara la non fondatezza della questione e quindi la legge non viene considerata costituzionalmente illegittima. La legge in questione può in ogni caso essere riportata davanti alla corte costituzionale in via accidentale in un altro processo.
Questa sentenza non coinvolge quindi tutto l'ordinamento, ma solo il giudice che ha sollevato la questione.
La Corte a volte ha ritenuto di dovere REINTERPRETARE il testo legislativo. E' accaduto che è stato tratto dal testo una norma diversa rispetto a quella interpretata dal giudice a quo, ed ha espresso il giudizio su questa nuova norma interpretata.
Infatti dalla DISPOSIZIONE (ovvero l'enunciato della legge) è possibile trarne tramite INTERPRETAZIONI diverse NORME diverse (ovvero diversi enunciati interpretati).
Con questo tipo di sentenze, la Corte cerca di evitare delle lacune giuridiche introdotte con l'abolizione delle leggi dichiarate incostituzionali.
Sono tutte sentenze di accoglimento molto contestate, infatti tendono a modificare la legge agendo proprio sul testo.
Dichiarano una legge incostituzionale nella parte in cui prevede una certa cosa.
L'accoglimento di queste sentenze non è totale, ma solo in una sua parte. Lasciando vigenti le altre parti della legge.
Queste sentenze eliminano un pezzo di testo, ed in alcuni casi la Corte cost. ha modificato il testo base mediante eliminazione di alcune sue parti, stravolgendone completamente il significato.
Es. art. 304 c.p. (abrogato) stabiliva che durante una istruttoria l'avvocato difensore non poteva assistere a determinati atti. La Corte ha dichiarato l'incostituzionalità nella parte in cui l'avvocato non poteva assistere, con il risultato di modifica totale dell'articolo.
La Corte dichiara l'illegittimità di una legge nella parte in cui NON PREVEDE qualcosa che invece dovrebbe prevedere.
Pertanto la Corte AGGIUNGE qualcosa al testo della legge, dichiarando l'incostituzionalità di una LACUNA LEGISLATIVA.
Molte di queste sentenze sono in merito a far valere il principio di uguaglianza.
Es. Una legge del 1980 stabiliva che le vedove dei coltivatori diretti percepissero una integrazione alla pensione minima reversibile del marito defunto. La Corte ha stabilito l'incostituzionalità della legge nella parte in cui non prevedeva l'integrazione ANCHE alle vedove delle categorie che hanno fatto appello.
La Corte dichiara incostituzionale una legge nella parte in cui dice una cosa ANZICHE un'altra.
Ovvero tramite questo tipo di sentenze sostituisce leggi o parti di leggi con altre.
Tutto questo ha scaturito le proteste di molte parti politiche in quanto la Corte costituzionale non può sostituirsi al Legislatore.
La Corte si è difesa dicendo che tutte le sentenze manipolative sono DEDUCIBILI ed IMPOSTE dalla Costituzione stessa.
La Corte Costituzionale interviene con sentenze manipolative SOLO in caso questa sia una scelta obbligata, dove può intervenire il legislatore questo prevale sull'intervento diretto della Corte.
Le sentenze manipolative sono SEMPRE VIETATE in materia penale, e la Corte si è sempre rifiutata di intervenire anche se obbligata.
La Corte costituzionale può essere chiamata in causa da un Ente, il quale rivendica le proprie attribuzioni assegnategli dalla costituzione.
I conflitti sono causati dall'emanazione di un atto che lede queste attribuzioni costituzionali.
In questi casi la Corte elimina un atto NON LEGISLATIVO (ad esempio un decreto ministeriale), che viola la sfera di competenza di un Ente.
Quest'ultimo ne rivendica la potestà (VINDICATIO POTESTATIS).
Può accadere anche che un Ente nell'esercizio della propria competenza, di fatto leda INDIRETTAMENTE la sfera di competenza altrui.
La Corte ha il potere di stabilire a chi spetta la competenza, e se è stato emanato un atto allora questo viene annullato.
Affinché possa esserci un conflitto di competenza dinnanzi alla Corte costituzionale, occorre che esista un TONO COSTITUZIONALE.
La risoluzione di conflitti fra gli organi dello Stato, ovvero la delimitazione degli ambiti costituzionalmente garantiti ai vari organi dello Stato.
E' possibile ricorrere alla Corte Costituzionale quando un organo dello Stato si sente leso sa un ATTO emanato da un altro organo statale.
POTERE DELLO STATO si intende QUALSIASI organo statale TITOLARE di funzioni costituzionalmente previste.
Il CONFLITTO può essere sollevato SOLAMENTE dall'organo competente a dichiarare DEFINITIVAMENTE la volontà del potere a cui appartiene.
Ciò significa che in organi composti da più soggetti, quello preposto a sollevare un conflitto davanti alla Corte costituzionale è il solo soggetto posto al vertice di quell'organo.
Il conflitto può essere sollevato solamente fra poteri diversi, ovvero non possono essere sollevati conflitti all'interno del singolo potere.
La Corte legge il RICORSO e stabilisce se il conflitto è AMMISSIBILE, ovvero se sulla base del ricorso e dell'organo che lo ha presentato, siano soddisfatti i seguenti punti:
(a) Il soggetto che ha presentato ricorso è un potere dello Stato
(b) L'attribuzione è costituzionalmente prevista
Se questi due punti non sono ambedue soddisfatti, allora il procedimento si ferma e si dichiara il conflitto INAMMISSIBILE.
Se il conflitto è AMMISSIBILE, allora la Corte notifica alla parte che offende che gli è stato sollevato un conflitto.
La Corte ha riconosciuto come poteri dello Stato:
· &nb 111d37b sp; Il Parlamento (titolare del potere legislativo)
· &nb 111d37b sp; Il Governo (titolare del potere esecutivo)
· &nb 111d37b sp; L'ordine giudiziario
· &nb 111d37b sp; Il Presidente della Repubblica
· &nb 111d37b sp; Il Consiglio Superiore della Magistratura
· &nb 111d37b sp; Il Comitato promotore referendario
· &nb 111d37b sp; Ogni giudice
Quest'ultimo punto scaturisce dal fatto che la Magistratura non è un organo gerarchicamente ordinato, ovvero nessun giudice è obbligato ad obbedire ad ordini di un altro giudice.
Soprattutto sul piano della decisione giurisdizionale, pertanto il potere giudiziario è un potere DIFFUSO.
Il potere giudiziario si identifica nella magistratura.
La magistratura è quell'insieme di organi caratterizzati dallo svolgere funzioni di tipo giurisdizionale.
La funzione giurisdizionale è la capacità di presiedere in una controversia fra due parti che litigano, come persona in posizione di terzietà, giudicando la controversia con l'applicazione della legge.
L'art. 102 cost. stabilisce che la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari, istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
Si hanno tre diversi tipi di giurisdizione:
Regola le controversie sorte fra privati o fra privati e la pubblica amministrazione ed aventi per oggetto un diritto soggettivo.
Mira a realizzare l'interesse della collettività organizzata a Stato a che determinati valori o istituti vengano salvaguardati e ad infliggere una pena a coloro abbiano commesso un reato in violazione di tali valori istituiti.
Tutela gli interessi legittimi dei cittadini che siano stati lesi da un atto della pubblica amministrazione ed assicura la giustizia nell'amministrazione.
E' giudice ordinario colui che la legge stabilisce.
All'interno della magistratura ordinaria esistono due tipi di giudici:
La competenza dei magistrati ordinari è regolata dalla legge in modo preciso, essa si basa sui seguenti fattori:
· &nb 111d37b sp; &nb 111d37b sp; Territorio
· &nb 111d37b sp; &nb 111d37b sp; Materia
· &nb 111d37b sp; &nb 111d37b sp; Valore patrimoniale della causa o giudizio
La legge deve stabilire criteri oggettivi e predeterminati nella scelta di un giudice, in quanto secondo l'art. 25 "Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge".
Non si può attribuire ad un cittadino un giudice "ad hoc" che lo giudichi per un fatto già commesso.
Ogni giudice è competente per una parte di territorio (circondario) dove è competente il tribunale di appartenenza.
Per ogni materia giuridica è competente un giudice definito per legge.
A seconda del valore patrimoniale della causa, viene assegnato un diverso giudice.
Ovviamente non si può stabilire la persona fisica, per giudice si intende l'ufficio competente.
Ogni singolo tribunale predispone tabelle in cui si identificano i nomi dei giudici assegnati ad ogni processo.
Tutto questo per evitare la DISCREZIONALITA' del giudice ad attribuirsi una determinata causa.
La legge nella inamovibilità del giudice durante una causa, tutela sia il cittadino che il giudice stesso, garantendo un distacco politico del giudizio.
La giurisdizione ordinaria nelle sue parti civile e penale è così suddivisa:
IN MATERIA CIVILE
In 1° grado
· &nb 111d37b sp; &nb 111d37b sp; Il GIUDICE DI PACE , giudice monocratico (formato da una sola persona fisica) che giudica reati minori.
· &nb 111d37b sp; &nb 111d37b sp; Il GIUDICE UNICO DI 1°GRADO che può essere sia monocratico che collegiale e giudica tutti i processi non giudicati dal giudice di pace.
In 2°grado
· &nb 111d37b sp; &nb 111d37b sp; La CORTE DI APPELLO, dove le parti che non sono soddisfatte della decisione, richiedono appello dopo il giudizio del giudice unico di 1°grado
· &nb 111d37b sp; &nb 111d37b sp; Il TRIBUNALE, dove fanno appello le parti che contestano la decisione del giudice di pace.
IN MATERIA PENALE
In 1° grado:
· &nb 111d37b sp; &nb 111d37b sp; Il GIUDICE UNICO DI 1° GRADO che ha funzioni monocratiche o collegiali a seconda del tipo di pena in giudicato.
· &nb 111d37b sp; &nb 111d37b sp; Il TRIBUNALE DEI MINORI formato da 2 magistrati + 1 esperto di psicologia, criminologia o antropologia.
· &nb 111d37b sp; &nb 111d37b sp; La CORTE DI ASSISE, composta da 2 giudici ordinari + 6 GIUDICI POPOLARI (eletti x sorteggio fra tutti i cittadini), la competenza della corte di assise è per materia in ogni circondario. Tutti i giudizi che non sono di competenza della corte vengono rinviati al giudice unico, ed i minorenni al tribunale dei minori.
In 2° grado:
· &nb 111d37b sp; &nb 111d37b sp; La CORTE DI APPELLO per i reati sollevati dal giudice unico di 1° grado
· &nb 111d37b sp; &nb 111d37b sp; La CORTE DI ASSISE D'APPELLO per i reati sollevati dalla Corte di assise.
Al vertice del sistema sia penale che civile c'è la CORTE DI CASSAZIONE, come 3° grado in giudizio.
Si può ricorrere in Cassazione contro le sentenze dei giudici di appello per violazione di legge ed altre questioni di diritto.
La Corte di cassazione è il tribunale della LEGITTIMITA', ovvero se il giudice di appello non ha applicato la legge giusta oppure ha sbagliato l'interpretazione. Non si può ricorrere alla Cassazione ritenendo che il giudice di appello non abbia ricostruito bene i fatti.
La Cassazione è un TRIBUNALE del DIRITTO.
Spetta quindi alla Corte di cassazione stabilire come la legge deve essere interpretata.
La magistratura REQUIRENTE è organizzata nelle PROCURE DELLA REPUBBLICA, presente in ogni tribunale. Ad ogni Corte di Appello è istituita una PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA.
Spetta ad ogni pubblico ministero la PROPULSIONE della attività giudiziaria, ovvero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.
Ovvero quando un ufficio della Procura riceve una NOTIZIA DI REATO, ovvero una denuncia, ha l'obbligo di esercitare l'azione penale. Come stabilito dalla Costituzione (art. 112 cost.) il pubblico ministero non ha la facoltà di scegliere se ricorrere all'azione penale, questo in modo da evitare la DISCREZIONALITA' del pubblico ministero verso le persone, decidendo chi portare in giudizio, e chi no.
Il pubblico ministero, una volta effettuata l'indagine, se sussistono le prove, allora deve chiedere il RINVIO A GIUDIZIO.
Non esistono differenze fra magistrati giudicanti e magistrati referenti
Infatti l'art. 104 cost. definisce che la magistratura costituisce un ordine autonomo ed indipendente da ogni altro potere.
Anche il reclutamento è identico con quello dei magistrati giudicanti, infatti vi si accede per concorso, ed ogni due anni si può decidere se modificare la propria posizione da giudicanti a referenti e viceversa.
Il magistrato è INAMOVIBILE, ovvero non possono essere rimossi o trasferiti, se non con il loro consenso, oppure per decisione del C.S.M. e nelle garanzie previste dalla legge.
La legge stabilisce se nella sede che opera non può operare le sue funzioni, anche indipendenti dalla sua volontà.
Il magistrato può comunque difendersi davanti al C.S.M.
Secondo l'art. 107 cost. "i magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni". Ovvero il potere giudiziario non e' un potere gerarchicamente ordinato. Ogni giudice è padrone della sua sentenza.
Il potere giudiziario e' un potere DIFFUSO, e la sentenza di qualsiasi giudice è ESPRESSIONE dell'intera l'ordine giudiziario.
Solo il P.M. ha una organizzazione gerarchica, infatti ogni azione della procura della repubblica è svolta da un SOSTITUTO PROCURATORE coordinato dal PROCURATORE.
L'art. 102 cost. stabilisce che "non possono essere istituiti giudici speciali". In realtà esistono giudici speciali che erano già presenti nell'ordinamento prima del 1948 o che sono stati istituiti ex-novo dalla costituzione.
La magistratura ordinaria ha 4 competenze:
Giustizia AMMINISTRATIVA costituita dai:
Tribunali amministrativi regionali (in 1°grado)
Consiglio di Stato (in 2°grado)
Giustizia CONTABILE costituita dalla Corte dei Conti
Giustizia TRIBUTARIA costituita dalle COMMISSIONI TRIBUTARIE
Giustizia MILITARE costituita dai:
Tribunali militari
Corte d'Appello militare
Tutte le decisioni delle magistrature speciali sono impugnabili di fronte alla Corte di Cassazione.
Organo al quale, in base alla costituzione, spetta in via esclusiva di deliberare tutti i provvedimenti relativi allo stato giuridico e alla carriera dei magistrati.
E' composta da 33 membri:
· &nb 111d37b sp; &nb 111d37b sp; Il Presidente della Repubblica
· &nb 111d37b sp; &nb 111d37b sp; Il Presidente della Corte di Cassazione
· &nb 111d37b sp; &nb 111d37b sp; Il Procuratore generale della Corte di Cassazione
· &nb 111d37b sp; &nb 111d37b sp; 20 giudici eletti da tutti i magistrati
· &nb 111d37b sp; &nb 111d37b sp; 10 professori di diritto o avvocati eletti dal Parlamento in seduta comune
I membri elettivi della Corte rimangono in carica per quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Le FUNZIONI del C.S.M. sono:
- Assunzione dei magistrati secondo concorso
- Assegnazione dei magistrati alle varie sedi
- Trasferimenti dei magistrati dalle loro sedi
- Conferimento delle funzioni (incarichi direttivi)
- Tutte le funzioni amministrative della magistratura
- Sanzioni penali nei confronti dei magistrati
L'ATTO NORMATIVO, come punto di espressione finale del potere normativo, si concretizza in DISPOSIZIONI (o ENUNCIATI). Queste disposizioni devono ESPRIMERE un significato per coloro i quali le disposizioni si indirizzano.
L'interpretazione è l'attività che vale a TRASFORMARE la disposizione in norma.
Il diritto e l'interpretazione sono scienze puramente convenzionali e che non hanno realtà oggettive con le quali confrontarsi: il DIRITTO OGGETTIVO è infatti proprio ciò che deve determinarsi attraverso l'interpretazione, cosicché il risultato dell'interpretazione non può essere paragonato a nulla fuori di sé.
L'INTRPRETAZIONE ESATTA è quella che più corrisponde alle esigenze sociali del momento, il che esprime un'esigenza apprezzabile, essendo il diritto una manifestazione della società rivolta a dare risposte soddisfacenti ai suoi problemi.
Le REGOLE sull'interpretazione sono rivolte a stabilire i parametri del ragionamento giuridico, sottraendoli alla soggettività di ciascun interprete.
L'interpretazione indica l'attività ed il fenomeno stesso.
L'art. 12 delle preleggi: "Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore".
Nell'interpretazione di un enunciato vi sono due sistemi che si adottano, l'argomento STORICO che fa riferimento al legislatore come fosse una persona fisicamente esistita, e l'argomento TEOLEOLOGICO che esprime la ratio della norma, ovvero l'elemento logico-politico.
Il riferimento all'intenzione del legislatore introduce alla questione della RATIO (legis) delle disposizioni di diritto e del modo di intenderla.
Per ratio legis si intende un ELEMENTO LOGICO-POLITICO, ed è un altro modo per indicare "l'intenzione del legislatore".
Sul piano interpretativo la ratio può intendersi:
La natura sistematica dell'interpretazione non è solo la conseguenza logica necessaria del carattere del diritto come ordinamento, ma è espressamente prevista dall'art. 12 delle preleggi: "se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello stato".
L'ordinamento è da considerare come un insieme di regole omogenee, che non tollera rotture al suo interno, rispetto ai principi informatori generali.
Ciò significa che l'interprete, nella determinazione del contenuto delle regole legislative, deve considerarle in un sistema nel quale entrano le disposizioni costituzionali in posizione dominante, e non operare una scissione interpretando separatamente legge e costituzione.
L'art. 14 delle preleggi: "le leggi penali non si applicano oltre i casi in esse considerati".
Questa regola esprime il principio di STRETTA interpretazione in materia penale, ovvero esclude l'ammissibilità dell'interpretazione analogica.
Pertanto le leggi ordinarie che volessero ammettere l'analogia in relazione all'applicazione di particolari norme penali sarebbero da considerarsi incostituzionali.
Si trova quando viene operata dallo stesso organo che ha prodotto la legge, questo pone alcuni problemi fra cui la volontà di modificare una legge se questa viene reinterpretata, quindi un giudice nell'applicazione della legge interpretata autenticamente dall'organo che la ha prodotta deve fare ricorso alla IRRETROATTIVITA' generale della legge, facendo valere la vecchia interpretazione per i fatti accaduti prima della interpretazione autentica della legge.
Le libertà giuridiche e i diritti della personalità affondano le loro radici nel pensiero liberale, a partire dalla seconda metà del XIX secolo è stato determinante l'apporto della nascente classe operaia per la difesa delle conquiste borghesi e per la conquista di nuove libertà, in particolare quelle associative.
Intese come ASSENZA DI DIVIETO o di costrizioni, come NON IMPEDIMENTO a fare.
Tali forme di libertà mirano a ritagliare, in favore degli individui, delle sfere di autonomia, di indipendenza dallo Stato, per attività umane, manifestazioni di vita nella società civile che la sovranità dello Stato può solo delimitare nei confini e circoscrivere.
Sono le libertà alla partecipazione e alla formazione del potere politico, come il diritto di voto, il diritto di associazione, ovvero tutti quei diritti di PARTECIPAZIONE POLITICA.
Dichiarata dall'art. 13 cost. essa è inviolabile
Consiste nella libertà della persona fisica da ogni coercizione che ne impedisca o limiti i movimenti e le azioni.
Nella libertà personale può entrare anche la libertà morale, vale a dire la pretesa dei singoli all'autodeterminazione ad alla integrità della propria coscienza.
La libertà personale non può essere limitata se non nei soli casi e modi previsti dalla legge e per atto motivato dall'autorità giudiziaria.
Per DOMICILIO si intende non soltanto i luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi, ma anche qualunque luogo in cui la persona riesca ad isolarsi dal mondo esterno ed a mettersi al riparo da ogni invasione della sua sfera privata.
Per CORRISPONDENZA deve intendersi quella epistolare, telegrafica, telefonica (e telematica).
I pubblici poteri non possono impedire che persone distanti comunichino fra loro, o limitare la loro libertà di comunicare e non possono prendere conoscenza dell'oggetto della comunicazione
Le limitazioni alla libertà di comunicazione possono avvenire mediante il sequestro e l'intercettazione, e sono disposti con atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
Consiste nella libertà di ogni cittadino di fissare il proprio domicilio o la propria residenza o soltanto di dimorare e nella libertà di circolare in qualsiasi parte del territorio italiano.
I cittadini hanno il diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.
Le associazioni sono formazioni sociali stabilmente organizzate costituite al fine di soddisfare determinati interessi comuni a tutti coloro che ne fanno parte.
Consiste nel diritto attribuito a tutti di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e riesercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.
L'art. 21 cost. I comma: "Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione".
La costituzione come regola o come ordine in un contesto descrittivo o valutativo.
Costituzionalismo di tipo inglese
Costituzionalismo di tipo francese
La fonte del diritto come atto materiale
La fonte del diritto è l'atto generale e astratto.
Tutte le norme giuridiche sono fonti del diritto.
La fonte del diritto come espressione politica.
Criteri di ordinamento delle fonti
le fonti connesse ai rapporti dell'ordinamento italiano con le fonti internazionali
separazione ed integrazione fra diritto internazionale ed interno.
L'adattamento del diritto interno al diritto internazionale
Adattamento AUTOMATICO o GENERALE
i trattati e l'ordinamento comunitari
L'EFFICACIA DEI REGOLAMENTI COMUNITARI
LA LEGGE e gli ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE
Procedimento ordinario
b) Esame in Assemblea deliberante
c) Approvazione articolo per articolo
C) promulgazione e pubblicazione
Legge delega (o di delegazione)
Decreti di attuazione degli statuti delle Regioni ad autonomia speciale.
Casi straordinari di necessità ed urgenza
Conversione del decreto in legge
La disciplina dei decreti legge nella L.400/1988
Abrogazione della legge elettorale
Regolamenti di esecuzione
Regolamenti di attuazione/integrazione
Regolamenti in materie mancanti di disciplina legislativa
Regolamenti di organizzazione
COMPETENZA RIPARTITA O CONCORRENTE
I limiti delle leggi regionali
Le norme fondamentali delle riforme economiche e sociali dello Stato
I principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato
I principi fondamentali dello stato nelle singole materie
potesta' integrativa/attuativa
SISTEMA ELETTORALE del parlamento italiano
elezione della camera dei deputati
elezione del senato della repubblica
Il presidente del Consiglio dei Ministri
La presidenza del Consiglio dei Ministri
L'attività di direzione politica
elezione e carica del presidente
La responsabilita' del capo dello stato
composizione della corte costituzionale
LE decisioni della corte costituzionale
procedimenti per l'instaurazione del giudizio sulle leggi
B) Ricorso in via di incidentale
tipi ed effetti delle sentenze
(a) Sentenze di accoglimento parziale
conflitto fra poteri dello stato
il consiglio superiore della magistratura
principio di stretta interpretazione
le libertà personali ed i limiti dello stato alle libertà
Libertà e SEGRETEZZA della CORRISPONDENZA
Libertà di CIRCOLAZIONE e SOGGIORNO
Privacy |
Articolo informazione
Commentare questo articolo:Non sei registratoDevi essere registrato per commentare ISCRIVITI |
Copiare il codice nella pagina web del tuo sito. |
Copyright InfTub.com 2024