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Sono quegli elementi meramente eventuali del contratto che vengono in esso inclusi per volontà delle parti e che sono destinati ad agire non sulla validità, ma sull'efficacia del contatto.
LA CONDIZIONE VOLONTARIA
Avvenimento futuro ed incerto al quale le parti fanno dipendere la produzione degli effetti del negozio, ovvero l'eliminazione degli effetti che il negozio ha già posto in essere. La 212e49c condizione può essere :
sospensiva se ad essa è subordinata l'efficacia del negozio; l'avverarsi di questa rende il negozio efficace;
risolutiva se ad essa è subordinata l'eliminazione degli effetti che il negozio ha già posto in essere.
La condizione può essere accompagnata da un termine entro il quale l'evento dedotto in condizione debba avverarsi;
La condizione, sospensiva o risolutiva, può essere apposta a qualsiasi contratto o atto per i quali non sia espressamente prevista l'inapponibilità in virtù del principio dell'autonomia contrattuale.
La condizione può:
essere indipendente dalla volontà delle parti
dipendere dalla volontà di una di esse:
q Potestativa: dipende dal futuro comportamento volontario di una delle parti
q Mista: dipende dalla volontà sia dei contraenti, che da un terzo
q Meramente potestativa: consistente nel semplice arbitrio di una delle parti (art. 1355 c.c.)
Contratto sottoposto a cond. risol. m.p. è valido.
Fino al verificarsi della condizioni le parti si trovano in pendenza di condizione; in tale situazione le parti hanno l'obbligo di comportarsi secondo le regola della correttezza (1358 c.c.); subentra il dovere di buona fede che impone di astenersi dal compiere atti che possano impedire l'avveramento della condizione.
Finzione di avveramento: -si considera come non apposta- quando la condizione non si verifica anche per semplice colpa di chi aveva interesse a che non si verificasse, l'altra parte può pretendere l'esecuzione del contratto.
Al verificarsi della condizione, il contratto produrrà effetti retroattivamente dalla sua data.
Nota nei contratti di durata la condizione risolutiva non ha effetto retroattivo, salva diversa volontà delle parti (art. 1360 c.c.)
Condizione illecita contraria alle norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume; la condizione illecita si ha per non apposta nei negozi mortis causa e rende nulli i negozi inter vivos.
Condizione legale si ha quando è la legge a subordinare l'efficacia del contratto al verificarsi di un evento futuro e incerto.
ATTI LEGITTIMI negozi giuridici che non tollerano l'apposizione di una condizione; questi sono i negozi di diritto familiare, l'accettazione dell'eredità, la cambiale, l'accettazione della girata della cambiale.
IL TERMINE avvenimento futuro e certo dal quale (iniziale: il contratto è perfezionato, ma si darà esecuzione nella data stabilita) o fino al quale (finale: limita nel tempo l'efficacia del contratto) debbono prodursi gli effetti del negozio. Il termine è certo per il suo verificarsi, può essere però incerta la data in cui questo si verificherà. Alla scadenza del termine si verificano gli effetti del negozio, ma questi non retroagiscono al momento della conclusione del negozio stesso.
IL MODO clausola accessoria che si appone ad una liberalità allo scopo di limitarla; può consistere in un obbligo di dare, di fare o di non fare. Il modo non sospende l'efficacia del negozio. Il modo può essere apposto solo nei negozi a titolo gratuito.
Il modo impossibile o illecito si ha per non apposto a meno che non risulti l'unico motivo determinante del negozio.
L'adempimento dell'obbligo nascente dal modo può essere chiesto da ogni interessato [art. 648 codice civile].
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