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LEGATARIO

giurisprudenza



LEGATARIO

Il legatario è il destinatario dell'attribuzione testamentaria a titolo particolare.

Il legatario può essere un successore testamentario o legittimo ma generalmente i legati sono disposizioni testamentarie e il tema del legato rientra quindi tradizionalmente nella disciplina del testamento. 535c22f


La posizione del legatario è tipicamente contrapposta a quella del l'erede. A differenza di quest'ultimo il legatario non succede nella generalità dei rapporti ereditari, ma consegue solo i diritti che sono indicati nel titolo e non risponde di regola dei debiti del defunto. La posizione di legatario si acquista automaticamente senza bisogno di accettazione, salva la possibilità di rinunzia.

Il legatario è un successore a causa di morte del defunto anche quando l'attribuzione non abbia ad oggetto determinati beni dell'asse ereditario (es. art. 651 c.c.). L'attribuzione a favore del legatario è infatti, pur sempre un'attribuzione che concorre a regolare la destinazione dei rapporti giuridici della persona a seguito della sua morte. Anche quando non ha ad oggetto beni ereditari il legato è un beneficio imposto a carico dell'eredità o di altro legato; e costituisce un aspetto della generale vicenda successoria a causa di morte.

La persona del legatario deve essere determinata dal testatore ma la legge ammette che entro certi limiti la scelta del legatario possa essere rimessa all'onerato o ad un terzo (art. 631 c.c.). Il testatore, precisamente, può rimettere ad altri la scelta della persona del legatario nell'ambito di persone o enti da lui stesso indicati ovvero nell'ambito di una famiglia parentale o, ancora, nell'ambito di una categoria sufficientemente delimitata dall'appartenenza a gruppi qualificati

Il legatario deve avere la capacità successoria e la capacità di ricevere per testamento.

Il legatario non è tenuto al pagamento dei debiti e pesi ereditari. I debiti e i pesi ereditari gravano infatti di regola sugli eredi in ragione delle loro quote.

Il testatore può tuttavia imporre al legatario determinati obblighi mediante una disposizione modale o un sublegato, e in tal caso la sua responsabilità rimarrà contenuta entro i limiti di valore della cosa legata.





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