Caricare documenti e articoli online 
INFtub.com è un sito progettato per cercare i documenti in vari tipi di file e il caricamento di articoli online.


 
Non ricordi la password?  ››  Iscriviti gratis
 

MEZZI DI CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE

giurisprudenza



MEZZI DI CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE


I mezzi diretti a prevenire mancati aumenti o a evitare diminuzioni del patrimonio su cui hanno diritto di soddisfarsi i creditori

AZIONE SURROGATORIA: è diretta a conservare il patrimonio del debitore. Se il debitore trascura di far valere i diritti e le azioni che gli spettano, ciascun creditore può sostituirsi a lui in via cautelare.

Presupposto dell'azione surrogatoria è dunque la negligenza o l'inerzia giuridica da parte del debitore, che non si cura di compiere gli atti che potrebbero garantire l'acquisizione o la conse 232h73c rvazione di cespiti patrimoniali; tale inerzia può risultare pregiudizievole per i creditori qualora il restante patrimonio si dimostri insufficiente a soddisfare i loro crediti.

Con l'azione surrogatoria il creditore si sostituisce al debitore nell'esercizio del diritto o dell'azione agendo, sia giudizialmente sia in via stragiudiziale, nel proprio interesse ma a nome del debitore.

L'effetto dell'esercizio dell'azione surrogatoria da parte di un creditore consiste nel fatto che i beni o i diritti che ne formano l'oggetto entrano a far parte del patrimonio del debitore, con il conseguente rafforzamento della generica garanzia patrimoniale.



AZIONE REVOCATORIA: è un azione con la quale il creditore si rivolge al giudice perché dichiari inefficaci atti di disposizione del patrimonio compiuti dal debitore che siano per lui pregiudizievoli.

Le condizioni o presupposti per esercitare l'azione revocatoria, sono le seguenti (art. 2901):

il compimento da parte del debitore di un atto di disposizione del patrimonio, cioè qualsiasi atto che pregiudichi o minacci l'integrità del patrimonio, in quanto ne diminuisca la consistenza rendendo più incerta o difficile la soddisfazione da parte dei creditori mediante la procedura di esecuzione forzata sui beni del debitore. Non è considerato tale, in quanto non è un atto di disposizione ma un atto dovuto, il pagamento di un debito scaduto;

nel fatto che l'atto produca un obiettivo ed effettivo pregiudizio per i creditori (eventus damni) in quanto diminuisca la garanzia rendendo il patrimonio residuo del debitore insufficiente per la soddisfazione dei loro crediti;

nella consapevolezza da parte del debitore di pregiudicare le ragioni dei creditori (scientia fraudis) ovvero, se l'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, nella dolosa preordinazione dell'atto a pregiudicare le ragioni dei creditori.

Se l'atto di disposizione è a titolo oneroso, si deve considerare peraltro anche l'affidamento che il terzo acquirente in buona fede può avervi riposto: per poterlo revocare nei suoi confronti è quindi richiesto che il terzo fosse a conoscenza del danno che esso arrecava alle ragioni del creditore, se posteriore al sorgere del credito, ovvero che fosse partecipe della dolosa preordinazione a danno del creditore, se anteriore al credito (partecipatio fraudis). L'inefficacia dell'atto non pregiudica pertanto i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, fatti salvi gli effetti della trascrizione di revocazione (art. 29014).

Se l'atto compiuto è a titolo gratuito si richiede soltanto la malafede da parte del debitore, in quanto la gratuità dell'atto giustifica una minore esigenza di tutela dell'affidamento del terzo acquirente ed è quindi irrilevante che questi fosse a conoscenza o meno del danno arrecato al creditore. L'ordinamento infatti non può privilegiare nel contrasto l'interesse del creditore, che cerca di evitare un danno rispetto a quello del terzo, che cerca invece di conseguire un profitto.

L'effetto dell'azione revocatoria consiste nella dichiarazione di inefficacia dell'atto di disposizione nei confronti del creditore che ha proposto l'azione. Il creditore che ha esperito in giudizio la revocatoria può agire con azioni esecutive o conservative sui beni oggetto dell'azione (art. 2902) come se questi appartenessero ancora al patrimonio del debitore e quindi nei suoi confronti è come se l'atto di disposizione, che non gli è opponibile, non fosse mai stato compiuto.

SEQUESTRO CONSERVATIVO: è una misura preventiva e cautelare, che il creditore può chiedere al giudice, quando ha fondato timore di perdere le garanzie del proprio credito (art. 2905).

Il sequestro ha per scopo di impedire la disposizione del bene da parte del debitore (art. 2906), che viene colpito con sanzioni penali, se sottrae o danneggia i beni sequestrati.

DIRITTO DI RITENZIONE: ossia il diritto di rifiutare la consegna di una cosa di proprietà del debitore, che il creditore detiene, fin quando il debitore non adempia all'obbligazione, connessa con la cosa




Privacy




Articolo informazione


Hits: 4071
Apprezzato: scheda appunto

Commentare questo articolo:

Non sei registrato
Devi essere registrato per commentare

ISCRIVITI



Copiare il codice

nella pagina web del tuo sito.


Copyright InfTub.com 2024