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REALTA' SOCIALE E ORDINAMENTO GIURIDICO

giurisprudenza



REALTA' SOCIALE E ORDINAMENTO GIURIDICO



Il DIRITTO è necessità e conquista dell'uomo; è l'insieme delle norme giuridiche.


NORMA GIURIDICA


è la regola atta a disciplinare il comportamento dell'uomo ed a regolare e prevenire liti. Sono infatti imposizioni esterne, comandi che operano nei confronti di tutti i componenti della Società.

Sono strumenti con i 131b11b quali si valuta una condotta.



Il linguaggio delle norme è prescrittivo e non descrittivo, in quanto comunica valutazioni che vietano o permettono comportamenti; non descrive eventi o emozioni.


-) STRUTTURA

Precetto: Comando contenuto nella norma

Sanzione: Reazione che l'ordinamento minaccia in caso di inosservanza del

Precetto


-) CARATTERISTICHE:

Generalità: le norme si rivolgono alla generalità dei soggetti e non a soggetti specifici

Astrattezza: la norma disciplina una situazione-tipo non un caso concreto

Obbligatorietà: i consociati sono tenuti all'osservanza della norma e questa è

Infatti garantita dalla sanzione



SANZIONE:


momento essenziale di tutte le norme giuridiche; è la reazione che l'ordinamento minaccia in caso di violazione delle norme.


La sanzione può essere positiva o negativa:

Positiva: conseguenza favorevole derivante dall'osservanza di talune  

Regole

Negativa: conseguenza favorevole inflitta all'autore della violazione

1) realizzazione coattiva della situazione dettata dalla re-

gola

2) condanna al pagamento in denaro


La sanzione non può mai identificarsi con la privazione della libertà.

Attraverso la sanzione si manifesta l'indispensabilità della forza per la osservanza della regola; questo non identifica il diritto con l'imposizione, tanto è vero che la forza non opera nel momento in cui la regola viene dettata, ma nel caso in cui essa non venga osservata.

Il diritto infatti non è legittimo se l'osservanza delle regole è dovuta allo autoritarismo.


-----°----


Le circostanze previste da una norma possono costituire:


-) Fattispecie astratta: situazione tipizzata nella regola. Sempre uguale a se stessa

-) Fattispecie concreta: si realizza concretamente di volta in volta con sempre di-

stinte modalità.


Abbiamo su detto che, mediante le regole, si controlla il comportamento dei membri di una comunità.

Sono regole di condotta quelle che valutano in modo immediato un comportamento.

La norma sui diritti e doveri dei coniugi è regola di condotta perché riguarda un comportamento che esiste anche senza la norma, me che senza di essa non può essere giudicato.




Distinguere le regole giuridiche da quelle sociali e/o morali non è semplice; infatti, il diritto che

previene i conflitti sociali ha anche un contenuto morale perché l'osservanza delle sue regole non

sarebbe possibile, se mancasse il consenso morale di fondo.

Si passa dalla MORALE al DIRITTO quando le questioni relative alle violazioni sono così rilevanti da non poter essere affidate all'iniziativa spontanea e da richiedere uno stabile apparato, una specifica procedura.

Senza ETICA non v'è DIRITTO; Diritto e Morale sono quindi complementari.

Le stesse norme giuridiche a volte dettano regole valide anche sul piano religioso o morale; a queste ultime, a volte, il Diritto attinge per dettare comportamenti obbligatori

(vedi "Correttezza e Buona Fede").



Il Diritto non definisce la Norma, la Regola e il principio, ma li presuppone.

Ogni enunciato che faccia parte di un testo che è fonte del Diritto è una DISPOSIZIONE.

Ogni interpretazione di una disposizione esprime la NORMA, una proposizione prescrittiva con la quale si valuta una condotta.

L'ARTICOLO è la partizione interna di una LEGGE e serve unicamente per indicare a

Quale Enunciato contenuto in una legge si intende fare riferimento (es.: Codice Civile - Regole e Principi sono entrambi Norme.


2969 articoli - unica legge).

Ogni capoverso dell'Art. è definito COMMA.

Ogni Art. può contenere una o più disposizioni ed esprimere quindi una o più norme;



è anche possibile che una disposizione sia ricavabile non da un unico articolo, ma dalla combinazione di più articoli.

La Regola è una norma che richiede un insieme sufficientemente specifico di comportamenti per la sua soddisfazione.

La norma secondo la quale è obbligatoria una determinata vaccinazione è regola e può essere o no rispettata.

Il "Principio" è norma che impone la massima realizzazione di un valore. Sua caratteristica è la non definibilità in astratto delle fattispecie alle quali è applicabile: esso è sempre applicabile ad una nuova fattispecie.

Il Principio si afferma non con un'unica soluzione.

In tal senso il principio è norma aperta ad una molteplicità di soluzioni.

La norma che dica "occorre tutelare la salute di ciascuno" enuncia un principio, poiché non soltanto esiste una pluralità di comportamenti che sono in grado di attuarlo, ma, soprattutto, ciascun comportamento protegge, a diversi livelli, la salute.


Ogni Regola è riconducibile almeno ad un Principio.

La regola riguarda comportamento e lo valuta; questo, se valutato positivamente, costituisce un modo di realizzare il principio.

La Regola è quindi una scelta tra le molteplici opportunità di realizzazione del principio.

Il Principio connette una serie di regole tra loro e ciascuna ha un proprio ruolo nella

Attuazione del principio.


I principi non devono essere confusi con le clausole generali.

Esempi di clausole generali sono: il buon costume; l'ordine pubblico.

La clausola generale è un frammento vago di una disposizione dalla quale si deve ancora ricavare un significato applicabile e, soltanto dopo aver risolto tale problema, la norma si può dire individuata.




____°_____








CLASSIFICAZIONE DELLE NORME GIURIDICHE:


In base al Contenuto:


*) NORME PRECETTIVE: contengono un comando (433)


*) NORME PROIBITIVE: contengono un divieto (1471)


*) NORME PERMISSIVE: concedono ai soggetti particolari facoltà, garantite dallo

ordinamento (832)


In base al Comando:


*) NORME DEROGABILI: sono applicabili salvo che la volontà dei privati non disponga diversamente

Possono essere:

- DISPOSITIVE: (1815 co. 1) regolano un rapporto la-

sciando le parti libere di disciplinar-

lo diversamente.

- SUPPLETIVE: disciplinano un rapporto in mancanza

di volontà delle parti.


*) NORME INDEROGABILI: non lasciano libertà di scelta ai privati; se sono violate,

spetta al soggetto interessato chiedere al giudice di ap-

plicare le sanzioni previste.

La norma inderogabile èIMPERATIVA qualora il principio

ad essa riferibile ponga dei limiti di autoregolamentazio-

ne del privato per salvaguardare l'interesse generale.

La violazione di una norma imperativa provoca la nullità

dell'atto


Le norme giuridiche sono collegate tra loro e riunite in un sistema normativo uni-

Tario o gerarchicamente disposto, chiamato ORDINAMENTO GIURIDICO, che deve

Essere:



-) coerente con se stesso (non è possibile avere 2 o più norme contraddittorie

tra loro)


-) unitario per la certezza del diritto (per dare la possibilità al singolo di conoscere

con sicurezza ciò che la legge detta). Non sempre è raggiungibile; infatti, la nor-

ma è suscettibile di varie interpretazioni, che da una parte evitano l'invecchia-

mento precoce della norma, dall'altra, a volte, non ne garantiscono la piena cer-

tezza.







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