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EFFETTI DEL CONTRATTO

giurisprudenza



EFFETTI DEL CONTRATTO

Rif. Legislativi:

Art. 1372: "Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge"

Art. 1374: "Il contratto obbliga le par 757d35h ti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o in mancanza secondo gli usi o l'equità"


Definizioni

Contratto: fonte d'obbligazioni e reciprocamente di diritti delle parti;

Rapporto contrattuale: l'insieme delle dei diritti e delle obbligazioni reciproche che nascono dal contratto

Il contratto, una volta concluso ha forza di legge tra le parti (ha forza di legge: 1372, 1° Co.); è sì un atto d'autonomia privata che esse possono compiere o no, ma una volta che si è perfezionato le parti sono tenute a rispettarlo così come sono tenute a rispettare la legge.



Mutuo dissenso:

È l'atto uguale e contrario al contratto, è diretto ad estinguere il già costituito rapporto contrattuale  

È figura contrattuale a sé stante, per cui non partecipa del tipo contrattuale cui appartiene il contratto da risolvere

Non deve rivestire la forma del contratto da risolvere se non il dissenso non abbia ad oggetto un immobile.

Trascrizione del contrarius consensus di una vendita immobiliare va trascritto a norma dell'articolo 2655 annotandolo a margine del precedente atto poiché si considera condizione risolutiva di esso.

Ha effetto retroattivo fra le parti, ma fa salvi i diritti dei terzi acquistati medio tempore; restano salvi gli effetti dell'annotazione del mutuo dissenso nei registri immobiliari


Recesso unilaterale (art.1373)

In deroga al principio che il contratto non si può sciogliere che per mutuo dissenso:

Il contratto può consentire ad una o entrambe le parti la facoltà di recedere

È un atto unilaterale recettizio, quindi non richiede l'accettazione dell'altro contraente, ma solo che sia comunicato a quest'ultimo per produrre i suoi effetti.

Nei contratti ad esecuzione continuata, scioglie il contratto senza produrre effetto retroattivo; quindi le parti non possono pretendere la restituzione di ciò che hanno prestato fino a quella data.


Definizioni

Contratti ad esecuzione istantanea: il cui adempimento si esaurisce per entrambe le parti nel compimento di un solo fatto simultaneo alla conclusione del contratto o senza apprezzabile intervallo di tempo rispetto ad essa

Contratti ad esecuzione differita: il cui adempimento delle prestazioni si esaurisce in tempi frazionati

Contratti ad esecuzione periodica: obbligano le parti a prestazioni continuata che deve essere periodicamente nel tempo ripetuto.






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