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U.d. |
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LA CONCEZIONE ROMANA DEL IUS PRIVATUM |
Si giunse a differenziare le due branche del diritto solo verso la fine dell'epoca classica.Più precisamente fu Ulpiano a proporre per primo la ripartizione ius publicum - ius privatum.
IUS PRIVATUM è il complesso delle istituzioni giuridiche formatesi intorno al nucleo del ius Quiritium. Esso riassume quindi le nozioni di ius civile, ius legitimum novum, ius honorarium e ius novum imperiale. Protagonista, perciò, del ius privatum è il pater familias con la sua sfera di interessi personali ed economici.
Fonti del ius privatum erano le seguenti: mores maiorum del ius Quiritium, leges del ius legitimum vetus, interpretatio prudentium, ius civile vetus, edita dei magistrati giusdicenti, senatusconsulta normativi, constitutiones principum del cd. ius novum.
Il IUS PUBLICUM si differenzia dal ius privatum perché ha ad oggetto il populus Romanus Quiritium nelle assemblee, nelle magistrature, nei sacerdozi, nella struttura costituzionale ed amministrativa.
I rapporti tra ius privatum e ius publicum furono caratterizzati dalla prevalenza del secondo sul primo. Non era quindi pensabile che la volontà dei privati potesse interferire nei regolamenti pubblicistici, per modificarli o abrogarli: in questo senso si disse che ius publicum privatorum pactis mutari non potest.
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