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Nullità del matrimonio art. 117 c.c.
Per quanto riguarda la cessazione del vincolo coniugale,si fa una chiara distinzione fra le cause che viziano òlo stato matrimoniale per un difetto di base,che portano quindi l'invalidità dell'atto stesso di matrimonio,da quelle che portano la fine del rappor 616d36g to per la sua estinzione (scioglimento del rapporto per morte o divorzio).
Le varie specie di invalidità matrimoniale formano un sistema a parte,cui si applicano criteri alquanto diversi dalle regole generali esposte sulla patologia del negozio giuridico.
Inoltre per il diritto civile si possono avere anche altre due situazioni:
Irregolarità dell'atto di matrimonio Si ha quando il matrimonio, pur contratto senza l'osservanza di qualche requisito imposto per legge,rimane ugualmente valido (es. matrimonio contratto dalla vedova prima che sia passato il tempus lugendi, e matrimonio non preceduto da pubblicazione)
Inesistenza del matrimonio. Limitata ai casi più gravi dove manca addirittura l'elemento esteriore e manifesto della celebrazione accompagnata dalla redazione del relativo atto. Soltanto dove non ci sia stata né una pubblica celebrazione, né una registrazione dell'atto come avvenuto,si può dire che il matrimonio non esista.
Negli altri casi avremo le varie forme più o meno gravi di annullabilità.
Da notare che la legge si esprime prevalentemente con il termine generico di nullità.
Ecco i casi di annullabilità:
Annullabilità assoluta insanabile
Il matrimonio è annullabile ad iniziativa di qualunque soggetto,in ogni tempo e
Non vi può essere possibilità di sanatoria. I casi sono:
Identità di sesso tra gli sposi
Precedente matrimonio in atto di almeno uno di essi
Parentela,affinità e adozione nei casi previsti dall'art. 87 c.c.
Annullabilità assoluta sanabile
Il matrimonio è annullabile su iniziativa di chiunque abbia un interesse legittimo e
Attuale ;ed è sanabile con il decorso di un cero periodo di tempo,o e dispensabile prima (es. affinità derivante da precedente matrimonio annullato o sciolto).
L'annullamento può essere richiesto soltanto da alcune persone espressamente determinate. I casi sono i seguenti:
difetto di età
vizi del volere
matrimonio dell'interdetto
Anche l'annullabilità relativa può essere sanabile.
Infatti basta un anno di coabitazione dopo cessata la causa cui consisteva il difetto.
La dichiarazione di nullità o la sentenza di annullamento hanno di regola efficacia retroattiva: il matrimonio è come se non fosse mai avvenuto.
Ma l'applicazione rigida di tale principio porterebbe troppo gravi conseguenze,
per cui la retroattività viene temperata dall'applicazione dei principi del
matrimonio putativo
Si ha matrimonio putativo quando da almeno uno dei due coniugi sia stato contratto in buona fede,ignorando i vizi dell'atto.
Gli è parificato il caso in cui il consenso sia stato estorto con violenza o determinatola timore di eccezionale gravità.
Quindi gli effetti come atto valido si producono fino alla sentenza nei riguardi del coniuge o dei coniugi che contrassero matrimonio in buona fede o cedendo alla violenza.
Rispetto ai figli nati,concepiti o riconosciuti prima della sentenza di nullità,
il matrimonio putativo produce gli stessi effetti del matrimonio valido.
Anche se ci fu malafede in entrambi i coniugi gli effetti del matrimonio si producono
Ugualmente rispetto ai figli nati o concepiti durante lo stesso, salvo che la nullità
Dipenda da bigamia o da incesto.
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