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PROCESSUALE GENERALE
D)
Giurisdizione penale: le differenze si colgono con maggior difficoltà.
Non giurisdizione processo diverso, ma istituti diversificati.
Es. i processi per la criminalità organizzata sono diversi in
materia prove (esigenza di contraddittorio),c'è il ruolo dei pentiti. droga:
è calpestata l'esigenza del contraddittorio.
Quando la pena non supera i 2 anni di reclusione diminuita di 1/3 c'è il
modello del patteggiamento (è un
modello che devia rispetto al corso del processo). Altro rito diversificato è
il rito abbreviato, possibile per tutti i reati (la differenza non è su
tipologie di reati) .ci vuole manifestazione di volontà, ma oggi deve provenire
solo dall'imputato (lex Carrotti?). Vale per rito immediato & direttissimo.
Prima il patteggiamento era un accordo tra imputato e PM, oggi basta la volontà
dell'imputato. Rito immediato-rito direttissimo: dipendono dalla volontà del PM
per tutti i reati.
I riti differenziati dipendono dalla scelta delle parti. Il processo presso il
giudice penale vede una logica diversa, si è sostenuto che il carico
giudiziario dev'essere sfoltito utilizzando persone esterne a magistratura, per
materie di basso rilievo; vi è un processo semplificato con forme semplificate
e garanzie ridotte. Reati bagatellari sono i reati di quartiere.
Il giudice di pace non implica costi come magistrati ordinari.
Revisione della circoscrizione giudiziaria:
la funzione del processo penale è di accertamento dei reati. Reati sono
illeciti che ledono l'interesse pubblico perché sono attentati alla comunità.
il processo penale ha una impronta pubblicistica. Il processo ha anche funzione di responsabilità. Quindi
l'iniziativa giudiziaria non spetta ad un privato neanche se offeso dal reato,
ma spetta alla parte pubblica, il PM, che assume il ruolo centrale del
processo. L'iniziativa del PM è obbligatoria (solo in Italia ). Di fronte ad
ogni notizia che è stato commesso reato, è dovere del PM procedere, a
condizione che la notizia sia fondata. Il PM di fronte alla notizia di reato
può decidere se esercitare o meno quell'azione (opportunità).l'impronta
pubblicistica è sentita a massimo livello per cui si è scelta l'obbligatorietà:
obbligo inesigibile davanti al quale si trova il PM
La querela: manifestazione di
volontà da chi è stato offeso dal reato affinché si proceda. Ma i reati sono
procedibili d'ufficio. La querela è una condizione affinché il PM possa agire,
ma non basta. La querela rimuove un ostacolo che l'ordinamento opporrebbe per
l'azione fatta dal PM.
Per i fatti di esigua entità è giusto che sia l'offeso a decidere, di solito la
querela viene contrattata. Per fatti di minima entità ci può essere perdono. Ci
sono reati gravi (come violenza sessuale): chi li ha subiti dovrà testimoniare
e può essere più penoso fare il processo che non fare nulla. A queste persone
il legislatore dà la disponibilità di questo diritto di querela, ma questo non
significa che non ci sia l'azione del PM. La querela è qualcosa di preliminare
prodromico, fa cominciare l'azione. L'azione penale porta sempre all'organo
pubblico. Il querelante ha uno strumento, ma non significa che faccia AZIONE
PENALE. il PM potrebbe dire "secondo me la querela è infondata, non proseguo
nell'azione"
vi sono sistemi in cui c'è l'opportunità di azione penale, ma non in Italia.
C'è un collegamento del PM con l'organo politico (U.S.A.).da noi il PM non può fare
transazioni o conciliazioni. Patteggiamento: accusa e difesa si accordano e lasciano a giudice la
valutazione del caso.
Caratteristiche 1) indisponibilità dell'azione: processo non può essere sospeso
o interrotto
2) esecuzione
non può mancare, forzata o spontanea che sia
L'esecuzione penale nel processo penale non può mancare perché l'interesse
pubblico che anima processo penale non consente che una pena NON sia applicata.
Nel processo civile questo può mancare
In Processo Civile la sentenza è immediatamente esecutiva, in quello penale è
possibile solo con sentenza definitiva, che non può essere impugnata. Prima vi
è la presunzione di non colpevolezza.
[Art 272 La responsabilità penale è personale.
L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato (1).
Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra (2).]
Interferenza fra due giurisdizioni (penale e
civile) perché? Possiamo illecito sui 2 piani con stessa azione. Per esempio il
furto lede sia interessi dello stato che il diritto di proprietà (doppia
illiceità).accanto ad azione penale obbligatoria, c'è azione facoltativa.
DANNEGGIATO: chi soffre danno immediato a causa di reato di natura civile.
OFFESO: soggetto che il giudice riconosce come chi soffre in prima persona
il danno.
OMICIDIO: persona offesa è il defunto, ma fittiziamente si "usano" i congiunti.
CONCUSSIONE: il soggetto passivo è lo stato ma danneggiato è il soggetto che
deve versare soldi, oltre al danno ufficiale. solo danneggiato può farsi parte
civile (non l'offeso).il legislatore non dà nessun diritto in prima fase al
danneggiato.
quando è terminata una fase delle indagini e si entra nella fase dell'udienza
preliminare ci si può costituire parte civile. Nella prima fase l'offeso
può agire, il danneggiato no, nella fase successiva l'offeso perde i suoi
poteri e il danneggiato può agire, perché la prima fase è supposta come breve,
ed è fase interna. Il problema è che la fase preliminare dura sempre di più e
il danneggiato non può fare nulla. Ciò non va bene.
Bisogna investigare per vedere se c'è la materia per procedere. Nella prima
fase il giudice non è in pianta stabile. C'è un'interferenza fra azione civile
e penale, l'azione civile può essere inserita nel processo penale. Il ns.
ordinamento preferisce che l'azione civile vada in sede civile, non lo
impedisce ma lo preferisce per:
1) semplificare il giudizio penale, anche perché il danneggiato parte civile
potrà chiamare i testimoni; processo penale non serve a vedere se c'è illecito
civile! con l'interferenza dell'azione civile ciò non avverrebbe.
2)Lo stesso danneggiato andando subito in sede civile può avere giudizio con
tempi minori rispetto ad azione penale
3) non dover aspettare nulla. prima si doveva aspettare il giudizio in sede
penale, ora non è più richiesto
Il danneggiato può ottenere giustizia in sede civile senza attendere la fine
del processo penale. Quindi se uno si costituisce parte civile nel processo
penale deve rispettare i tempi. QQQuindi
è meglio che il danneggiato rimanga in sede civile si evita confusione con processo
penale. Ma se il danneggiato va dal giudice civile e questo decide per conto suo
(e anche il giudice penale) potrebbe venir fuori contraddittorietà di
giudicati.
Si celebra autonomamente il processo civile e così facendo non si attende che
finisca il processo penale perché le giurisdizioni sono state separate.
Il danneggiato può comunque fare azione penale e civile, SE NON C'E' LA
SENTENZA
da penale a civile "si paga pegno" il processo civile aspetta la fine del processo penale ed esso farà
stato (verrà preso per buono) anche in processo civile.
Se uno temporeggia troppo in sede penale viene fatta una decisione; allora il
soggetto sceglie il processo civile; ma la sentenza penale è già stata emanata,
adesso aspetti la conclusione (irrevocabilità della sentenza).la cosa migliore
è che il soggetto vada in sede naturale.
i processi civile in genere durano di più di quelli penali.
se c'è irrevocabilità di processo penale essa fa stato nel processo civile.
Il processo civile danneggia a volte il danneggiato perché dura troppo, e uno
si trova a subire ancora.
Comparazione: lo stesso tipo di processo
cambia a seconda del tempo e dello spazio. questo ci porta ad una elasticità,
non bisogna mai assolutizzare le soluzioni. la comparazione NON riguarda TUTTO
il processo ,ma riguarda un istituto (rapporto processo civile/penale).
Quali sono i problemi? Le soluzioni risolvono uno specifico problema, per
decidere servono prove. La struttura organizzativa del potere giudiziario è
molto importante nel processo. Che funzione ha lo stato nel processo? C'è un
approccio anche sociologico nei confronti del processo.
CIVIL LAW Europa continentale.
magistratura di
carriera, burocratica
processo
inquisitorio
COMMON LAW GB e
paesi anglosassoni.
scarso
statalismo/marcato individualismo.
precedente vincolante (principio dello "stare decisis").
idea
sportiva della giustizia prevale il più abile fra i 2 contendenti.
la
decisione è emessa da un colegio di privati cittadini (gente estranea al
diritto).
diverso
rapporto fra giurisdizione (creativa di diritto) e legislazione.potere
legislativo e giudiziario
si confondono.
lo stato
si disinteressa dell'esito. un giudice dà istruzioni ma decide da solo.
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