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GLI ELEMENTI E I REQUISITI DEL CONTRATTO :IL CONSENSO E LA SUA FORMAZIONE

giurisprudenza



    GLI  ELEMENTI  E  I  REQUISITI  DEL  CONTRATTO :


 IL  CONSENSO  E  LA  SUA  FORMAZIONE




Art. 1325 Indicazione dei requisiti


I requisiti del contratto sono:


l'accordo delle parti (1326 e seguenti, 1427);


la causa (1343 e seguenti);




l'oggetto (1346 e seguenti);


la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità (1350 e seguenti).




IL  CONTRATTO  PER  LA  SUA  VALIDITA'  NECESSITA  LA  COMPRESENZA  E  LA  REGOLARITA'  DI  TUTTI  GLI  ELEMENTI   INTRINSECI;  INDICATI  COME REQUISITI  ESSENZIALI  DALLA  DISPOSIZIONE  CODICISTICA.





Art. 1326 Conclusione del contratto


Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte (1335).

L'accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli usi.

Il proponente può ritenere efficace l'accettazione tardiva, purché ne dia 747f57h immediatamente avviso all'altra parte.

Qualora il proponente richieda per l'accettazione una forma determinata, l'accettazione non ha effetto se è data in forma diversa.

Un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta




LA  FASE  DELLE  TRATTATIVE ( O   DELLA  FORMAZIONE  DEL  CONSENSO),  SI   CARATTERIZZA  PER  IL  C.D.  " SISTEMA  DELLA  COGNIZIONE  "  PREDISPOSTO  DAL  LEGISLATORE  E  BASATO  SUL  CARATTERE  RECETTIZIO[1]  DEGLI  ATTI  CONCLUSIVI  DEL  CONTRATTO,  ED  ATTRAVERSO  CUI  LA  PARTE  OFFERENTE  ACQUISISCE  LA  PIENA  CONOSCENZA  DELL'ESISTENZA  DEL  VINCOLO , COSTITUITO  DALL'ADESIONE  DELL'ALTRA  PARTE  ALL'OBLATO.[2]

IL  SUDDETTO  SISTEMA  E'  INTEGRATO  DALLA  PRESUNZIONE  (RELATIVA)  DI  CONOSCENZA  IN  CONFORMITA'  DELLA  QUALE  LA  PROPOSTA,  L'ACCETTAZIONE  ED  OGNI  ALTRA  DICHIARAZIONE  DIRETTA  AD  UNA  DETERMINATA  PERSONA  SI REPUTANO  CONOSCIUTE  NEL  MOMENTO  IN  CUI  PERVENGONO  ALL'INDIRIZZO  DEL  DESTINATARIO.



Art. 1335 Presunzione di conoscenza


La proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.



L'ACCORDO  DELLE  PARTI    E'   PERTANTO  UNO  DEGLI  ELEMENTI  ESSENZIALI[3]  PER  INTEGRARE (  PERFEZIONARE)  LA  FATTISPECIE   CONTRATTUALE  IN  RELAZIONE  ALLA  SUA QUALIFICAZIONE   DI   VALIDITA'  GIURIDICA.




COROLLARI

LA  PROPOSTA  E'  DUNQUE  UN  ATTO  UNILATERALE  RECETTIZIO (  DIRETTA  ALL'ACCETTATORE) ATTRAVERSO LA  QUALE  VIENE  EMESSA  UNA  DICHIARAZIONE  DI  VOLONTA'  INDIRIZZATA  ALL'INTENZIONE  DI  OBBLIGARSI.

ESSA  DEVE  CONTENERE  TUTTI  GLI  ELEMENTI  PERFICIENTI (ESSENZIALI)  DEL  CONTRATTO.


L'ACCETTAZIONE  E',  PARIMENTI,  UN  ATTO  UNILATERALE  RECETTIZIO  MANIFESTANTE  UNA  DICHIARAZIONE  (DIRETTA  AL  PROPONENTE ) PIENAMENTE  CONFORME  ALL'OBLATO,  QUINDI    DICHIARAZIONE  DEFINITIVA   E  INCONDIZIONATA. ( ALTRIMENTI  VALE  COME  NUOVA  PROPOSTA)















Art. 1325 Indicazione dei requisiti

I requisiti del contratto sono  [.] :

l'accordo delle parti





Art. 1321 Nozione

Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.





Art. 1362 Intenzione dei contraenti

Nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole.


Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto.




Art. 1366 Interpretazione di buona fede

Il contratto deve essere interpretato secondo buona fede .




Art. 1337 Trattative e responsabilità precontrattuale

Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede





IL  PERFEZIONAMENTO  DEL  CONTRATTO  COINCIDEREBBE  CON  LA  FORMAZIONE  DI  UNA  VOLONTA'  COMUNE,  CON  LA  FUSIONE  DELLE  SINGOLE  VOLONTA'  DEI  CONTRAENTI;  IN  BREVE  CON  LA  COMUNE  INTENZIONE  DELLE  PARTI  OBIETTIVAMENTE  INDIRIZZATA (  SECONDO  UNA  INDAGINE  SUL  RILIEVO  GIURIDICO  FATTA  DALL'INTERPRETE)  AD  UN  CONCRETO  ASSETTO  DI  INTERESSI  OBIETTIVIZZATO  E  RESO  RICONOSCIBILE[4].  [ANIMUS  CONTRAHENDI  FRUTTO  DI  UN  IDEM  VELLE  OBIETTIVIZZATO  DALL'ACCORDO

RISULTA  DI  FONDAMENTALE  IMPORTANZA  IL  RUOLO  INTERPRETATIVO  SVOLTO  DAL  GIUDICE.


L'ATTIVITA'  INTERPRETATIVA   COMPRENDE 


L'ACCERTAMENTO  DELLA  ESISTENZA  DELLA  FATTISPECIE  DICHIARATIVA



LA  DETERMINAZIONE  DEL  SIGNIFICATO  GIURIDICAMENTE  RILEVANTE[5]  DELL'ACCORDO  CONTRATTUALE  QUALE   FUSIONE  DELLE   SINGOLE   VOLONTA'  DEI   CONTRAENTI   [REGOLE  ERMENUETICHE]








Art. 1321 Nozione


Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.




IL  CONTRATTO  E'  L'ACCORDO  TRA  DUE  O  PIU'  PARTI  CHE  INTENDANO  CONCLUDERE  FRA  LORO  DEI  RAPPORTI  PATRIMONIALI   DI  NATURA  MODIFICATIVA,  ESTINTIVA  O  ACQUISITIVA .




IL  TERMINE  "PARTE"   SOSTANZIALMENTE  INDICA  LA  SUSSISTENZA  DI  UN  INTERESSE  CHE  SIA  ASCRIVIBILE  AD  UNO  O  PIU'  SOGGETTI :  E'  CHIARO   PERTANTO  CHE  LA  PARTE  PUÒ  ESSERE  SEMPLICE  O  COMPLESSA.


L'INTERESSE  PUÒ  ESSERE  COMUNE  A  PIU'  SOGGETTI   E   TROVARE  ESPRESSIONE  IN  UN'UNICA  MANIFESTAZIONE  DI  VOLONTA'   DEFINITA  ATTO  COLLETTIVO[6];


TALE  PLURALITA'  SI  AFFERMA  ANCHE  IN  SENSO  FORMALE,  GIACCHE' , IN  CONFORMITA'  ALL'ART. 1395[7],  IL  CONTRATTO CHE  UNA  PERSONA  CONCLUDESSE  CONTEMPORANEAMENTE  IN  PROPRIO  E  QUALE  RAPPRESENTANTE  DI  ALTRO  SOGGETTO  SAREBBE  IMPUGNABILE  ,  ESPERENDO  L'AZIONE  DI  ANNULLAMENTO,  DA  PARTE  DEL  RAPPRESENTATO . (  L'ARTICOLO  IN  NOTA  CONTIENE  LE  DUE  IPOTESI  IN  CUI  NON  SI  APPLICA  QUESTA  REGOLA  DI  INVALIDITA'  AL  CONTRATTO  CON  SE  STESSO).





L'ELEMENTO  ESSENZIALE  CHE  NELLA  TEORIA  GENERALE  DEL  NEGOZIO  E'  DEFINITO  "VOLONTA' "  , NELL'AMBITO  CONTRATTUALE   SI  CHIAMA  PIU'  SPECIFICAMENTE  "ACCORDO  o  CONSENSO"




L'ACCORDO  E'  LA  RAPPRESENTAZIONE  UNITARIA  DELL'INCONTRO   (E  DELLA  COMBINAZIONE)  DELLE  VOLONTA'  MANIFESTATE  DALLE  PARTI  CONTRAENTI.

LA  COSTITUZIONE  DELL'ACCORDO  E'  PRECEDUTA  DA  UNA  FASE  DI   FORMAZIONE  DEL  CONSENSO ,  FASE  CHE  TALVOLTA  PUÒ  ESSERE  PARTICOLARMENTE  COMPOSITA,  CIOÈ    PUÒ  COMPRENDERE  UN'ATTIVITA'  ORGANIZZATIVA  DI PREDISPOSIZIONE  DOTATA  DI  UNA  RILEVANZA  PECULIARE.[9]VEDI  ALLEGATO  "LE  TRATTATIVE  E  IL  CONTRATTO  PRELIMINARE")

FINCHE'  IL  CONTRATTO  NON  E'  PERFEZIONATO  NESSUNO  DEI  SUOI  EFFETTI  E'  IN  GRADO  DI  SPIEGARSI,  PERCHE'  LA  FATTISPECIE  CONTRATTUALE  NON  E'  ANCORA  FECONDA.


PERTANTO,  COME  ESPRESSIONE  DELLA  LIBERTA'  CONTRATTUALE  RICONOSCIUTA  ESPRESSAMENTE  AL  SOGGETTO  PRIVATO  IN  AMBITO  CONTRATTUALE,  I  CONTRAENTI POSSONO  ESERCITARE  IL  "DIRITTO  DI  RECESSO"  ATTRAVERSO  LA  REVOCA  DELLA  PROPOSTA  E  DELL'ACCETTAZIONE[10].



LA  PROPOSTA  IRREVOCABILE  PUÒ  RISULTARE  DA  1)ATTO  UNILATERALE  ,  DA 2) CONTRATTO  O  PER  ESPRESSA 3) STATUIZIONE  LEGALE.


1)LA  PROPOSTA  PUÒ  ESSERE  REVOCATA  FINCHE'  IL  CONTRATTO  NON  SIA  CONCLUSO.

TUTTAVIA,  SE  L'ACCETTANTE  NE  HA  INTRAPRESO  IN  BUONA  FEDE  L'ESECUZIONE M PRIMA  DI  AVERE  NOTIZIA  DELLA  REVOCA,  IL  PROPONENTE  E'  TENUTO  AD  INDENNIZZARLO  DELLE  SPESE  E  DELLE  PERDITE  SUBìTE  PER  L'INIZIATA  ESECUZIONE  DEL  CONTRATTO.

SE  IL  PROPONENTE  SI  E'   OBBLIGATO  A  MANTENERE  FERMA  LA  PROPOSTA  PER  UN  CERTO  TEMPO,  LA  REVOCA  E'  SENZA  EFFETTO. [PROPOSTA  IRREVOCABILE]



ALTRESI'  LA  MORTE  O  LA  SOPRAVVENUTA  INCAPACITA'  DEL  PROPONENTE  NON  TOGLIE  EFFICACIA  ALLA  PROPOSTA,  SALVO  CHE  LA  NATURA  DELL'AFFARE  O  ALTRE  CIRCOSTANZE  ESCLUDANO  TALE  EFFICACIA.


2)ALTRA  IPOTESI    DI  IRREVOCABILLITA'  DELLA  PROPOSTA  SI  HA  QUANDO  LE  PARTI  CONVENGONO  CHE  UNA  DI  ESSE  RIMANGA  VINCOLATA  ALLA  PROPRIA  DICHIARAZIONE  E  L'ALTRA  ABBIA  FACOLTA'  DI  ACCETTARLA  O  MENO,  LA  DICHIARAZIONE  DELLA  PRIMA  SI  CONSIDERA  QUALE  PROPOSTA  IRREVOCABILE  PER  GLI  EFFETTI  PREVISTI  DALL'ARTICOLO  1329. [PATTO  DI  OPZIONE]



3)LA  PROPOSTA  DIRETTA  A  CONCLUDERE  UN  CONTRATTO  DA  CUI  DERIVINO  OBBLIGAZIONI  SOLO  PER  IL  PROPONENTE  E'  IRREVOCABILE  APPENA  GIUNGE  A  CONOSCENZA  DELLA  PARTE  ALLA  QUALE  E'  DESTINATA. [CONTRATTO  CON  OBBLIGAZIONI  DEL  SOLO  PROPONENTE]




L'ACCETTAZIONE  PUÒ  ESSERE  REVOCATA,  PURCHE'  LA  REVOCA  GIUNGA  A  CONOSCENZA  DEL  PROPONENTE  PRIMA  DELL'ACCETTAZIONE.



IN  ALTRI  CASI  INVECE  NON  BASTA  CHE  SIA  COMUNQUE  MANIFESTATA  LA  VOLONTA'  PER  LA  FORMAZIONE  DEL  CONSENSO  :  COSI'  E'  NEI  CONTRATTI  REALI  E  NEI  CONTRATTI  SOLENNI,  NEI  QUALI,  PER  IL  FORMARSI  DELLO 

STESSO  CONTRATTO,  SI  RICHIEDE,  RISPETTIVAMENTE,  ANCHE  LA  TRADIZIONE  DELLA  COSA(1376)  O   L'OSSERVANZA  DI  UNA  FORMA(1352,  1326 IV)







Art. 1376 Contratto con effetti reali

Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato






Art. 1476 Obbligazioni principali del venditore


Le obbligazioni principali del venditore sono [.] :


2) quella di fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto, se l'acquisto non è effetto immediato del contratto ;






N.B.  TEMPO  E  LUOGO  DEL  CONTRATTO  RILEVANO  RISPETTIVAMENTE  PER  LA  COMPTENZA  GIUDIZIARIA,  L'APPLICAZIONE  DELLA  ADEGUATA  DISCIPLINA  NORMATIVA  (  PERFEZIONAMENTO  DEL  CONTRATTO  (CONGRUO  TERMINE) ,LEX  POSTERIOR,  CONTRATTI  TRASLATIVI,  PRESCRIZIONE,  DECANDENZA.)



VEDI  ALLEGATO  'CARATTERE  RECETTIZIO  DEGLI  ATTI'

SI  NOTI  COME  LA  NORMA  CHE  FORMULA  IL PRINCIPIO  DI  CONGRUENZA  TRA  PROPOSTA  E  ACCETTAZIONE  NON  PRECISA  IL  SIGNIFICATO  E IL  GRADO  DELLA  CONFORMITA'.

SPETTA  ALL'INTERPRETE  INDIVIDUARE  I  CRITERI  PER  DETERMINARE  LA  CORRISPONDENZA  TRA  LE  DICHIARAZIONI  DELLE  PARTI ,  E  CIOÈ  ACCERTARE  SE  IL  COMPORTAMENTO  DELLE  PARTI  CONTRAENTI (  DICHIARAZIONI,  ATTI  MATERIALI,  SILENZI.)  INTEGRI  UNA  FATTISPECIE  SOCIALMENTE  VALUTABILE  COME  ACCORDO

Cioè  TANTO  GLI  ELEMENTI  INTESI  NORMATIVAMENTE  NECESSARI  PER  LA  VALIDITA'  GIURIDICA  DEL  TIPO  DI  CONTRATTO,  QUANTO  QUEGLI  ELEMENTI  CHE  SI  INTENDONO  IN  CONCRETO  DI  PORTATA  ESSENZIALE

GIURIDICAMENTE  RILEVANTE  E'  SOLTANTO  LA  VOLONTA'  DICHIARATA,  (CON  LA  CONSEGUENZA  CHE  OGGETTO  DELL'INTERPRETAZIONE  PUÒ  ESSERE  SOLAMENTE  LA  DICHIARAZIONE), ;  PERTANTO  QUALUNQUE  SIA  L'ESPRESSIONE  O  LA  DENOMINAZIONE  ADOPERATA  NELLA  MANIFESTAZIONE  DELL'INTENTO  NEGOZIALE  PERSEGUITO (  NEI  LIMITI  DELLA  LIBERTA'DI  SCELTA  DEI  MEZZI  ESPRESSIVI  NELL'AMBITO   NEGOZIALE-  LA  FORMA  DELIMITA  INEQUIVOCABILMENTE  L'AREA  DELLA  LIBERTA'  NEL  DICHIARARE)  IL  DICHIARANTE  DEVE  RENDERE  INTELLEGIBILE  IL  CONTENUTO  DELLA  PROPRIA  VOLIZIONE.

A  TAL  PROPOSITO  LA  FORMA  DELL'ACCORDO  PUÒ  ESSERE  LIBERA  O  DETERMINATA,  IN  QUEST'ULTIMO  CASO  ESSA  PUÒ  ESSERE  ESPRESSA,  TACITA  O  VINCOLATA(ART. 1326 IV).

NEL  CASO  DI  ACCETTAZIONE  TACITA  CI  SI  RIFERISCE  A  FORME    PRIVE  DI  MEZZI  DI  LINGUAGGIO  E  COMPRENDENTI  COMPORTAMENTI  CONCLUDENTI  DAI  QUALI  SI  DESUME,  SECONDO  PECULIARI  CIRCOSTANZE,  L'IMPLICITO  INTENTO  NEGOZIALE (  ES.  ACCETTAZIONE  MEDIANTE  ESECUZIONE  DIRETTA  DELLA  PRESTAZIONE,  SILENZIO  CIRCOSTANZIATO)  CHE  SIA  OBIETTIVAMENTE  PERCEPIBILE/RICONOSCIBILE/SIGNIFICATIVO

Cioè  IL  SIGNIFICATO  CHE  IN  BASE  ALLE  CONCRETE  CIRCOSTANZE  SI  DEVE  RAGIONEVOLMENTE  ATTRIBUIRE  ALL'ACCORDO ( OSSIA   IL  TUTTO  DEVE  ESSERE  INTESO  SECONDO  UN  CRITERIO  DI  ORDINARIA  DILIGENZA  )  /  IL  SIGNIFICATO  DEL  CONTRATTO  E'  QUELLO  CHE  RISULTA  DA  UN  APPREZZAMENTO  OBIETTIVO  DELL'ATTO  SECONDO  LE  REGOLE    INTERPRETATIVE

RISULTANTE  DI PIU'  ATTI  VOLITIVI  DI  EGUALE  CONTENUTO , E  PROVENIENTI  DA  PIU'  PERSONE,  CHE  SI  FONDONO  SOLO    VERSO  L'ESTERNO,  CIOÈ'  NEL  MOMENTO  DELLA  DICHIARAZIONE, RIMANENDO  DISTINTI  ALL'INTERNO  :  CIASCUN  CONDOMINO  AGISCE  SINGOLARMENTE  COME  PORTATORE  DI  UN  PROPRIO  INTERESSE.

QUANDO  INVECE  LA  FUSIONE   DEGLI  INTERESSI  DISTINTI   AVVIENE  ANCHE  VERSO  L'INTERNO  SI  CHIAMA  ATTO  COMPLESSO,  IN  QUESTO  CASO  LE  VOLONTA'  POSSONO  ESSERE  EQUIVALENTI (  ATTO  COMPLESSO  UGUALE :  IL  DIRETTORE  E  IL PRESIDENTE  DEL  C.D.A. DI  UNA  BANCA ) OPPURE  UNA  VOLONTA'  PUÒ  ESSERE  PREVALENTE  SULL'ALTRA  ( ATTO  COMPLESSO  DISUGUALE :  IL  CURATORE  CHE  INTEGRA  LA  VOLONTA'  DELL'INABILITATO )

Art. 1395 Contratto con se stesso


E' annullabile  il contratto che il rappresentante conclude con se stesso, in proprio o come


rappresentante di un'altra parte, a meno che il rappresentato lo abbia autorizzato


specificatamente ovvero il contenuto del contratto sia determinato in modo da escludere la


possibilità di conflitto d'interessi



ESEMPIO:  SE  IL  MIO  PROCURATORE,  VALENDOSI  DEL  POTERE  CHE  GLI  HO  CONFERITO  DI  FARE  ACQUISTI,  VENDESSE  A  ME  I  SUOI  BENI  CON  UN  CONTRATTO  IN  CUI  ,  CON  VESTI  DIVERSE,  EGLI  SAREBBE    COMPRATORE  E  ANCHE  VENDITORE




TALVOLTA  CHI  PREDISPONE  L'ASSETTO  MATERIALE  DI  UN  COMPLESSO  DI  CIRCOSTANZE  ALLE  QUALI  SI  POSSA  LIBERAMENTE  ADERIRE,  PREDETERMINA  QUELLI  CHE  SONO  E  SARANNO  I  CONTENUTI DEL  RAPPORTO.  AL  SORGERE  DI  QUESTO  NON  E'  NECESSARIA  UNA  VERA  E  PROPRIA  ACCETTAZIONE,  MA  UN  ATTO  O  UN  CONTEGNO  MATERIALE  DETTO  'ADESIONE',  SI  PARLA  IN  PROPOSITO  DI  'CONTRATTO  PREDISPOSTO'  O  CONTRATTO  PER  ADESIONE   O  ANCORA  CONTRATTAZIONI  DI  MASSA  O  STANDARDIZZATE , PERCHE'   FRUIBILI,  PER  COSI'  DIRE ,  DA  UNA  COLLETTIVITA'   .






IN  QUESTO  CASO  PERO'  LA  SOSTANZIALE  LIBERTA'  CONTRATTUALE  DEL  SOGGETTO  RISULTA    SOGGETTA  A  DELLE  LIMITAZIONI  DI  ESPRESSIONE ( PERCHE'  IL  CONTRATTO  E'  CONCLUSO  SENZA  UNA  NEGOZIAZIONE  E  ATTRAVERSO  CLAUSOLE  PREDISPOSTE  UNILATERALMENTE  PER  DISCIPLINARE  IN  MODO UNIFORME  UNA  PLURALITA'  INDEFINITA  DI  RAPPORTI CONTRATTUALI ) ,    PER  COMPORRE  QUESTE  SITUAZIONI  ED  EVITARE,  SOPRATTUTTO,  CHE  NON  SI  RISOLVANO 

IN  TERMINI  ECCESSIVAMENTE  GRAVOSI  PER  LA  PARTE  PIU'  DEBOLE,   LA  LEGGE    HA  PREDISPOSTO  L'OBBLIGO  LEGALE  DI  CONTRARRE :



OBBLIGO  DI CONTRARRE  NEL  CASO  DI  MONOPOLIO


CHI  ESERCITA  UN'IMPRESA  IN  CONDIZIONI  DI  MONOPOLIO  LEGALE  HA  L'OBBLIGO  DI  CONTRATTARE  CON  CHIUNQUE  RICHIEDA  LE  PRESTAZIONI  CHE  FORMANO  OGGETTO  DELL'IMPRESA,  OSSERVANDO  LA  PARITA'  DI  TRATTAMENTO



Art. 1339 Inserzione automatica di clausole


Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge  sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti (1419, 1679, 1815, 1932).


Art. 1341 Condizioni generali di contratto

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza .

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, (1229), facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze , limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni (1462), restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi (1379, 2557, 2596), tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie (C.P.C. 808) o deroghe (C.P.C. 6) alla competenza dell'autorità giudiziaria.


QUESTA  NORMA  E  LA  SUCCESSIVA  CONTENGONO  DISPOSIZIONI  IN  UN  CERTO  SENSO  CONTRARIE    ALLO  SCHEMA   DELLA  PURA  AUTONOMIA,  NEGANDO  VALORE  A  CERTE  CLAUSOLE  QUANDO  L'APPROVAZIONE  NON  NE  SIA  FATTA  CON  PARTICOLARI  CAUTELE


Art. 1229 Clausole di esonero da responsabilità

E' nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave


E' nullo  altresì qualsiasi patto preventivo di esonero o di limitazione di responsabilità per i casi in cui il fatto del debitore o dei suoi ausiliari  costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico.



A  TAL  RIGUARDO  IL  LEGISLATORE  DEL  CODICE  CIVILE  SI  E'  PREOCCUPATO  DELL'ESISTENZA  DI  MONOPOLI  ASSICURANDOSI  CHE  QUANDO  L'IMPRESA  AGISCE  IN  UNA  SITUAZIONE  DI  DOMINIO  NON  DERIVI  AL  CONSUMATORE  O  AI  TERZI  UN  DANNO  TROPPO  GRAVE  CONSEGUENTE  ALLA  SOPPRESSIONE  DELLA  CONCORRENZA. (  PIU'  AVANTI  VEDI  ALLEGATO 'NORMATIVA   ANTITRUST  COMUNITARIA  E  NAZIONALE').



TALVOLTA  LA  REVOCA  DELLA  PROPOSTA  PUÒ  ESSERE  IPOTESI  DI  'CULPA  IN  CONTRAHENDO' :  QUANDO  IL  SOGGETTO  SI  E'  COMPORTATO  IN  MALA  FEDE   DEVE  RISARCIRE  IL  DANNO



Art. 1337 Trattative e responsabilità precontrattuale


Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede .





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