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IL RAPPORTO OBBLIGATORIO

giurisprudenza



IL RAPPORTO OBBLIGATORIO


L'obbligazione è un rapporto giuridico per effetto del quale un parte (debitore) è obbligata a tenere un determinato comportamento (prestazione) nei confronti dell'altra (creditore)

Fonti dell'obbligazione (art. 1173): "le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito o da ogni altro idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico (gestione degli affari altrui, pagamento dell'indebito, arric 545d31f chimento senza causa). Nelle obbligazioni il creditore, per conseguire l'utilità cui ha diritto1, ha bisogno dell'indispensabile cooperazione del debitore2.

realizzazione dell'interesse: è la ragione d'essere dell'obbligazione e riguarda principalmente il creditore. L'interesse del debitore si manifesta nel fatto che costui ha diritto ad essere liberato dopo l'adempimento dell'obbligazione;



dovere di cooperazione riguarda principalmente il debitore; mediante l'opera del debitore il creditore realizza il proprio interesse.

La giuridicità del vincolo del debitore è sanzionata, a differenza di altri tempi, soltanto con una "responsabilità patrimoniale" (art. 2740): il debitore risponde dell'inadempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Vale a dire che il creditore, se la sua pretesa all'adempimento resta insoddisfatta, può invocare misure coercitive sul patrimonio dell'obbligato:

o   Esecuzione forzata in forma specifica quando il creditore può ottenere coattivamente la stessa prestazione che il debitore avrebbe eseguito se avesse adempiuto;

o   Esecuzione forzata in forma generica la prestazione non adempiuta deve essere valutata economicamente e il creditore può prelevare dal patrimonio del debitore la somma corrispondente ( RISARCIMENTO DANNI).

Le obbligazioni naturali si distinguono dalle obbligazioni civili od obbligazioni in senso stretto, in quanto consistono in doveri di carattere soltanto morale o sociale, privi di una vera e propria obbligazione giuridica.

L'art. 2034: "non è ammessa la ripetizione di quanto è stato spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali o sociali salvo che la prestazione sia stata eseguita da un incapace". Il debitore non è obbligato giuridicamente e tuttavia se egli adempie spontaneamente e consapevolmente di non essere obbligato, egli non può richiedere la restituzione di quanto pagato.

3 elementi fondamentali: a) doveri morali e sociali; b) spontaneità; c) capacità d'agire.

Dalla definizione dell'obbligazione, secondo cui nel rapporto obbligatorio una persona è tenuta ad un determinato comportamento verso un'altra, risulta che elementi del rapporto obbligatorio sono anzitutto i soggetti e la prestazione. I soggetti sono almeno due: creditore o soggetto attivo; debitore o soggetto passivo. I soggetti sono di regola determinati all'epoca in cui il vincolo obbligatorio sorge, ma talvolta può accadere che uno dei soggetti del rapporto sia determinato soltanto successivamente al sorgere del vincolo.

Obbligazioni parziarie e solidali può accadere che in un rapporto obbligatorio vi siano più creditori o più debitori o, insieme, più creditori o più debitori; in tal caso l'obbligazione può essere parziaria o solidale.

Nell' obbligazione parziaria si distinguono le seguenti situazioni:

o   Se vi sono più soggetti attivi, ciascun creditore ha diritto di esigere la prestazione soltanto per la sua parte;

o   Se vi sono più soggetti passivi, ciascun debitore ha l'obbligo di eseguire la prestazione soltanto per la sua parte.

Nell'obbligazione solidale si distinguono, in particolare, due situazioni (art. 1292):

o   Se vi sono più soggetti attivi, ciascun creditore ha diritto di esigere l'intera prestazione (solidarietà attiva);

o   Se vi sono più soggetti passivi, ciascun debitore ha l'obbligo di eseguire l'intera prestazione (solidarietà passiva).

Ne consegue che il creditore non deve rivolgersi individualmente nei confronti di ciascun debitore, ma può pretendere il pagamento da quello o da quelli che ritenga più solvibili, e inoltre che l'adempimento dell'intera prestazione d parte di uno o più dei condebitori in solido libera anche l'altro o gli altri debitori. La solidarietà passiva costituisce un indubbio vantaggio per il creditore: ciò giustifica la disposizione (art. 1294) a norma della quale se vi sono più debitori l'obbligazione si presume solidale, salvo che dalla legge o dal titolo risulti diversamente. La solidarietà opera peraltro soltanto nei rapporti esterni tra il comune creditore e i condebitori in solido, con la conseguenza che il debitore che ha pagato l'intero libera gli altri condebitori ma avrà poi diritto, a sua volta, a una azione di regresso nei loro confronti per ottenere il rimborso della loro parte (art. 1299).

Nei rapporti esterni tra i condebitori in solido, se non è disposto diversamente, le parti si presumono uguali (art. 1298); inoltre, se uno di essi è insolvente la sua parte viene ripartita proporzionalmente tra tutti gli altri, compreso quello che ha fatto il pagamento.

Obbligazioni divisibili e indivisibili in relazione al contenuto della prestazione, le obbligazioni si distinguono in:

o   Obbligazione divisibile quando ha per oggetto una cosa o una prestazione suscettibile di essere divisa in più parti senza modificarne in modo apprezzabile il valore o la destinazione economica. L'obbligazione divisibile può dare luogo a separati atti di adempimento parziale: pertanto se l'obbligazione non è solidale e vi sono più creditori o più debitori ciascun creditore ha diritto di pretendere o ciascun debitore ha l'obbligo di adempiere soltanto la sua parte (art. 1314);

o   Obbligazione indivisibile quando ha per oggetto una cosa o una prestazione non suscettibile di essere divisa in più parti, per sua natura ovvero per il suo modo in cui è stata considerata dalle parti. Alle obbligazioni indivisibili si applicano le disposizioni previste per le obbligazioni solidali (art. 1317). Tuttavia qualora più coeredi subentrino a uno dei creditori o dei debitori in solido ciascuno di essi, salvo patto contrario, ha diritto oppure è obbligato soltanto per la sua parte (art. 1295). L'obbligazione indivisibile invece ha per oggetto una prestazione o un bene che non può essere diviso anche nell'ipotesi in cui a uno dei creditori o dei debitori subentrino più eredi: ciascuno di essi pertanto potrà esigere od essere obbligato a eseguire l'intera prestazione (art. 1318).



La prestazione cui il debitore è obbligato può consistere in un dare, in un facere o in un non facere. Col termine prestazione si intende tanto il comportamento dovuto, quanto il risultato di quel comportamento

Obbligazioni di risultato comporta la garanzia di adempiere al creditore il risultato esatto della prestazione; il debitore sarà inadempiente se il creditore non ottiene il risultato pattuito;

Obbligazioni di mezzi quando il debitore è obbligato ad osservare la diligenza media senza garantire l'adempimento apprezzabile per il creditore; il debitore sarà inadempiente quando non osserverà la diligenza media.

Obbligazioni fungibili: non è rilevante la capacità del debitore di effettuare quell'obbligazione;

Obbligazioni infungibili: la prestazione deve essere necessariamente compiuta da quel soggetto debitore.

Perché un'obbligazione sia validamente assunta occorre che la prestazione dovuta sia

a. possibile: non sorge l'obbligazione di consegnare una cosa inesistente; deve però trattarsi di vera impossibilità e non di semplice difficoltà per il debitore

b. lecita: la prestazione può essere illecita in sé o perché non può essere posta ad oggetto di un vincolo;

c. determinata: nel senso che siano determinati dalle parti o dalla legge i criteri per giungere alla sua specifica determinazione

Le parti possono anche stabilire che l'oggetto della prestazione di una di esse sia determinato da un terzo, questa persona si chiama arbitratore. Se la determinazione della prestazione è deferita ad un terzo, questi deve procedere con equo apprezzamento: le parti possono perciò rivolgersi al giudice se la determinazione dell'arbitratore "è manifestamente iniqua o erronea" (art. 1349), ovvero se il terzo non provvede alla determinazione affidatagli.

Riguardo alla prestazione, le obbligazioni possono essere semplici o complesse.

L'obbligazione semplice quando ha per oggetto una sola prestazione, eseguendo la quale il debitore è liberato.

L'obbligazione complessa quando ha per oggetto due o più prestazioni:

obbligazioni cumulative quando il debitore è obbligato a eseguire tutte le prestazioni che vi sono contenute, tuttavia si dà la facoltà al debitore solo al momento del compimento di sostituirla con un'altra prestazione che non entra nella struttura dell'obbligazione,

obbligazioni alternative quando il debitore deve compiere soltanto una delle prestazioni che vi sono contenute (art. 1285), la scelta spetta o al creditore, o al debitore, se nulla è stabilito spetta al debitore. La scelta è precedente alla prestazione per cui l'obbligazione diviene semplice; se la prestazione scelta diviene impossibile per cause non imputabili al debitore, costui è liberato dall'obbligazione. Se l'impossibilità avviene prima della scelta, il debitore è tenuto a compiere l'altra obbligazione.

Dal punto di vista del tipo di prestazione dovuta si distinguono le obbligazioni specifiche e quelle generiche:

q   obbligazioni specifiche hanno per oggetto una o più cose determinate nella loro individualità. Se la cosa oggetto della prestazione perisce per causa non imputabile al debitore, questi è liberato e l'obbligazione si estingue;

q   obbligazioni generiche hanno per oggetto una data quantità di cose fungibili, individuate soltanto per la loro appartenenza a un determinato genere. In materia di obbligazioni generiche il debitore, in applicazione dei principi di buona fede e di correttezza, deve fornire cose di qualità non inferiore alla media (art. 1178).






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