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Decretum e decretali, Corpus Juris Civilis, Corpus Juris Canonici

giurisprudenza



- Diritto comune, Decretum e decretali, Corpus Juris Civilis, Corpus Juris Canonici, Scuola Culta, Coutume, Giusnaturalismo razionalista, Fueros e Las Siete Partidas, Common Law, Antonio Muratori -


- DIRITTO COMUNE Benché in astratto la nozio­ne di diritto comune indichi « una categoria logica che ogni sistema giuridico, antico e moderno, arrivato a maturità di sviluppo conosce » (Calasso), nel linguaggio corrente suole designarsi con tal espressione il si­stema di diritto, risultante dal diritto roma­no e dal diritto canonico (assieme a dottrina e giurisprudenza dei grandi tribunali), che regolò la vita italiana e in parte anche europea dalla rico­stituzione dell'Impero (800) alla codificazione (1805), da quando l'aspirazione all'unità giuridica co­minciò a palesarsi sempre più forte nell'am­bito del territorio europeo. Fu merito soprattutto dei glossatori bolo­gnesi (Pepo, Irnerio) costituire, attraverso i ritrovati testi del Corpus Juris giustinianeo, le fondamenta di questa concezione, nella quale per esigen­ze logiche e storiche entrarono le norme del diritto canonico (Decretum grazianeo), emanate, come quelle del diritto romano (mito di Roma, autorità fuori del tempo), da un'autorità universale. A lato di questo complesso sostanzialmente unitario vennero ben presto a porsi le nor­me emanate dagli enti autonomi, vale a dire gli sta­tuti (particolarismo giuridico). Em 252d33c anazione dei Comuni o di signorie locali, gli statuti destarono al principio forti dubbi nella coscienza dei giuristi, perché si trattava di norme emanate da chi non aveva inizialmente (prima della "frammentazione" delle autoritas) un espresso diritto legislativo. Ogni potestà legislativa s'intendeva, infatti, trasferita al sovrano con una ormai mitica lex regia, e l'apporto popolare si riteneva sufficiente e necessario solo alla formazione della consuetudine. Forse anche per questo le prime for­me di norma statutaria uscirono con la denominazione di consuetudine, uso inveterato e simili. Gli statuti, cosiddetto diritto pro­prio (iura propria, inizialmente suppletivi rispetto allo jus comune, prima del ribaltamento di situazione indice del cambiamento sociopoliticotemporale), dovevano però inserirsi come norma complementare nel sistema del diritto comu­ne; a tale sistema potevano apportare mo­difiche rispettandone sempre però i principi direttivi. Successivamente si era instaurato un rapporto di complementarità, per il quale il giudice, nell'esaminare la questione sottopostagli, do­veva innanzi tutto applicare la norma statu­taria; in mancanza di questa c'era il ricorso alla norma del diritto romano e canonico, e, se pure questa mancasse, formulare la sentenza deducendo la soluzione del caso dai principi generali dell'ordinamento comune. Appunto per questo carattere di complementarità non era ammessa interpretazione estensiva degli statuti; essi dovevano essere interpretati se­condo il tenore letterale e alla luce del diritto comune nel quale erano organicamente in­seriti. Entrava infine a comporre il diritto comune la giurisprudenza, intesa sia nel senso moderno di complesso di pronunce giudiziali su determinati punti di diritto, sia e più largamente nel senso di complesso d'interpretazioni dottrinarie della norma e di sistematizzazione della stessa da parte della dottrina giuridica. Portava a questo risultato una vecchia tradizione giuridica romana, formu­lata anche nelle leggi delle citazioni, per le quali, allorché su una norma esistesse un'interpretazione promanante da un giurista mu­nito dello jus publice respondendi, il giudice doveva a tale interpretazione attenersi e non poteva, sotto pena di nullità della sentenza, dare una propria e diversa interpretazione. Concorreva inoltre la necessità, subito avvertita, di un lavoro interpretativo che adeguasse le norme romane, ormai vecchie di parecchi secoli, al mondo medievale in tante parti diverso. Questo lavoro d'adeguamento sistematico, compiuto dalla dottrina, si era rivelato particolarmente fecondo, tale da consentire mediante il ricorso a tecniche deduttive la regolamentazione secondo principi romanistici di casi che al mondo romano non si erano mai presentati, né in realtà né in immaginazione. II sistema del diritto comune al termine del processo di riflessione si era dunque fissato in due blocchi correlati, uno fisso e stabile composto dal diritto romano e da quello canonico, e uno mobile composto dallo jus proprium, periodicamente modificato dalle singole potestà locali e dalla dottrina. II secondo blocco, mentre consentiva una più stretta relazione tra le norme e la vita sociale, comportava però il difetto, destina­to ad aggravarsi col tempo, del crescere dismisura dei volumi, di norme, di commentari, di consulti, di sentenze, nei quali poteva e doveva esser cercata la soluzione del caso che via via si presentava al privato o al giudice. E le critiche del sistema più tardi non mancarono. Molti giuristi, per lo più stranieri e sensibili ad altre esigenze e specialmente nei territori protestanti levarono voci avverse al sistema e richiedenti un nuovo riordinamento della legisla­zione. Critiche particolarmente acute vennero successivamente mosse da quanti, facendo propri i principi del razionalismo cartesiano, avanzarono l'esigenza di fondare l'apparato delle norme su pochi e chiari principi; e tale esigenza non fu avvertita soltanto dai giuristi. In Italia il problema imposto alla pubblica opinione, nel XVIII sec., da un nutrito gruppo di pensatori (Muratori, Beccaria, Pietro Verri, ecc.), ai quali si deve parte del merito del riordinamento legislativo che va sotto il nome di consolidazione. II problema non era però suscettibile di soluzioni parziali, anche perché oltre alla constatata incertezza del sistema cui si poteva porre rimedio con un lavorio di sfrondamento, v'era in molti filosofi una decisa avversione verso ogni regolamentazione della vita umana che in qualche sua parte derivasse dalle direttive della Chiesa. Se per il diritto romano si vedeva ancora qualche riguardo, del diritto canonico si voleva la scomparsa, coerentemente con il processo di formazione dell'assolutismo statale che non consente l'applicazione di norme le quali non promanino diretta­mente dallo Stato (cosiddetto principio del­la statualità del diritto). Alla soluzione si arrivò solo, in regime rivoluzionario, con la codificazione. Il diritto comune ha avuto applicazione nel­le età medievale e moderna in larga parte dell'Europa; in Francia dominò largamente nell'area centromeridionale (pays de droit écrit), mentre nel restante territorio era in vigore la coutume che escludeva il ricorso a norme romano-canoniche (pays de droit coutumier). Il diritto comune ebbe in entram­be le aree alterna fortuna, secondo che ser­visse agli sforzi accentratori della monarchia o fosse invece strumento di dominio, sia pur indiretto, dell'Impero o della Chie­sa. Secondo che predominassero interessi nazionali o internazionali le correnti d'opi­nione si pronunciarono pro o contro il di­ritto comune. In Spagna del diritto comune si era fatto un compendio nella compilazione de Las siete partidas, ma successivamente, nel XV sec., si introdusse direttamente il si­stema giuridico comune con il complesso del­le interpretazioni dottrinarie. In Inghilterra il diritto romano era stato portato da Vaca­rio, e insegnato nell'università di Oxford, ma successivamente furono proibiti da re Stefa­no I sia l'uso sia l'insegnamento di quel di­ritto, e tale estraneità almeno formale si è conservata nei secoli. In Germania la lenta penetrazione, in sede soprattutto culturale, del diritto comune, trovò coronamento nella riforma del tribunale centrale dell'Impero, fatta nel 1495 da Massimiliano I, che ne sancì formalmente la recezione.



In regime di diritto comune vive attualmente la sola Repubblica di San Marino.



- DECRETUM o CONCORDIA DISCORDANTIUM CANONUM Raccolta di testi di diritto canonico preparata, fra il 1140 ed il 1142, a Bologna dal monaco Graziano da Chiusi. L'opera è divisa in tre parti: la prima, che consta di 101 distinzioni a loro volta suddivise in ca­noni, tratta delle fonti del diritto, delle per­sone e degli uffici ecclesiastici; la seconda, che consta di trentasei cause, suddivise in questioni e in canoni, tratta del diritto so­stanziale; la terza, che consta di cinque di­stinzioni suddivise in canoni, tratta della li­turgia. L'opera, contrastata agli inizi dalla presenza di varie altre raccolte similari, di­venne ben presto il testo fondamentale della vita giuridica della Chiesa, e su di essa si esercitò il lavorio di glossatori, di maestri e discepoli. Essa presentava il grande merito di avere affrancato il diritto canonico dalla teologia. L'importanza di Graziano è sottoli­neata da Dante, che lo ricorda nel Paradiso (canto X).



- DECRETALE o LETTERA DECRETALE Testo legislativo promanante da un pontefice; costituzione apostolica. Le Decretali di Gregorio IX costituiscono complesso di decretali in parte rimaste fuori del Decre­tum di Graziano, in parte emanate dopo la redazione del Decretum, che per ordine di Gregorio IX furono raccolte, riordinate, e suddivise in cinque libri da Raimondo di Penafort. L'opera fu pubblicata con la bolla Rex pacificus, del 3 settembre 1234, e ad essa fu dato pieno valore per tutta la cristianità, in aggiunta e in deroga alle disposizioni del Decretum.



- CORPUS JURIS CIVILIS Raccolta così denominata dalla scuola di Bologna, che rappre­senta l'intera opera legislativa di Giustiniano; è una sistemazione organica di tutto il diritto romano sino al VI sec. (classico, post-classico e giustinianeo). È costituito da: 1. il Novus Justinianus Codex, raccolta di tutte le costituzioni imperiali promulgate sino al momento della sua compilazione, pubblicato ed entrato in vigore nel 529; 2. i Digesta o Pandictae, cioè rac­colta di brani degli scritti dei maggiori giu­reconsulti romani precedenti Giustiniano. La raccolta è divisa in cinquanta libri, suddivisi in titoli (eccezion fatta per i libri 30, 31, 32, tutti relativi alla materia dei legati e fedecommessi); i titoli sono ulteriormente divisi in frammenti che recano l'indicazione dell'autore e dell'opera da cui sono stati tratti (inscriptio). I Digesta entrarono in vigore nel 533; 3. le Institutiones, opera concepita essenzialmente quale strumento per l'inse­gnamento del diritto; sono basate principal­mente sui testi dei giuristi romani, in parti­colare Gaio, ma appaiono come un discorso continuo di Giustiniano; sono divise in quat­tro libri, divisi a loro volta in titoli; entra­rono in vigore nel 533; 4. il Codex Reperitae Praelectionis, seconda edizione riveduta e ampliata del primo codice, pubblicata nel 534; sostituì il codice precedente, che non possediamo; 5. le Novellae, raccolta di co­stituzioni imperiali emanate dopo l'entrata in vigore del secondo codice, redatta da compilatori più tardi e comprendente anche editti di imperatori succeduti a Giustiniano. La raccolta, emanata originariamente per l'Impero romano d'Oriente, fu estesa, nel 554, anche a quello d'Occidente, su richiesta del pontefice Vigilie, e costituì la base della vita giuridica di quasi tutta l'Europa, sino alla codificazione napoleonica. Ugolino de' Presbiteri, glossatore del XIII sec., aggiunse anche costituzioni d'imperatori medievali, e i Libri Feudorum, raccolta di consuetudini feudali italiane.



- CORPUS JURIS CANONICI Raccolta del diritto della Chiesa, così chiamata per analogia col Corpus Juris Civilis. Si compone di testi normativi di varia provenienza ed epoca: il Decretum o Concordia discordantium canonum di Graziano, monaco camaldolese del XII sec.; le Decretali di Gregorio IX, le De­cretali (dette comunemente Liber sextus o Sextus) di Bonifacio VIII, le Clementine di Clemente V e le Extravagantes di Giovanni XXII. Tutta la raccolta fu riesaminata da 35 correctores romani nominati da Pio V, e la revisione fu coronata dalla pubblicazione, nel 1582, a opera del papa Gregorio XIII, di un'edizione ufficiale. Come complesso di norme di diritto canonico, rimase in vigore sino alla moderna codificazione, ordinata da Pio X e promulgata da Benedetto XV nel 1917.



- SCUOLA DEI CULTI Movimento culturale giu­ridico diffuso in Europa fra i secoli XVI e XVIII. Nacque dall'insoddisfazione sempre più aper­ta che gli umanisti manifestavano nei ri­guardi del mondo del diritto contemporaneo. Mentre le discipline letterarie, valendosi di raffinate tecniche filologiche, operavano il processo di riacquisizione alla cultura europea delle fon­ti letterarie romane, instaurando così un metodo critico e storicistico, i giuristi pare­vano rimasti fermi alle consuetudini dei commentatori, utilizzavano in altre parole spregiudica­tamente le fonti romane del Corpus Juris, piegandole alle via via mutanti esigenze pra­tiche, ma facendo tesoro della tradizione, del complesso delle interpretazioni che i maestri del passato avevano date. Dell'in­soddisfazione degli umanisti si fecero porta­voce Lorenzo Valla e Angelo Poliziano. Il primo è autore di una celebre invettiva con­tro Bartolo da Sassoferrato, accusato di fraintendere i testi romani per difetto di conoscenze filologiche e storielle. Il secondo intraprese, ma non condusse a termine, il lavoro d'edizione critica del Digesto. Il compito di trasferire in sede giuridica la nuova metodologia toccò al giurista Andrei Alciati, che si suol considerare il fondatore della scuola dei Culti o « giurisprudenza culta ». In Alciati però si realizzò il compro­messo fra le esigenze pratiche, quelle che stavano soprattutto a cuore alla scuola dei commentatori, e le esigenze culturali cui era ormai impossibile sottrarsi. Il metodo dell'Alciati consiste essenzialmente nel far pro­pria la parte sostanziale dell'insegnamento di Bartolo, la soluzione di singoli casi o l'impostazione di problemi, sostituendo all'autorità la ragione, non temendo di criti­care, quando ne fosse il caso, le soluzioni del passato, cercando di utilizzare dei testi ro­mani più i principi primi e generalissimi che la formulazione normativa. L'insegnamento dell'Alciati fu continuato in Francia, in Ita­lia e in Germania: fra i più noti continua­tori si ricordano il Cujas (Cuiacio), che mi­rava alla ricostruzione storica del sistema del diritto romano, considerato un momento storico della razionalità umana ancora su­scettibile di applicazione diretta, e Ugo Donello, che, forse anche per le sue idee religiose, sosteneva la necessità di giungere ad un sistema libero e nazionale del diritto, basato in larga misura sulla ragione, su prin­cipi generali attinti anche dal diritto romano. Affine a quella di Donello la posizione di Francesco Duareno, da considerarsi anzi un precursore del metodo di Donello.   La scuola dei Culti ebbe alterna fortuna: accortisi delle modificazioni che i compila­tori giustinianei avevano apportato ai testi entrati a far parte del Corpus Juris, essi mirarono alla ricostruzione del diritto ro­mano classico. Ciò fece sì che cadessero in quell'errore che sarcasticamente addebitava loro il Vico, dell'aver piuttosto restituito ai Romani le loro antiche leggi che fornito ai contemporanei un chiaro complesso di regole di condotta.



- COUTUME [kutüm] Consue-tudine, uso La consuetudine, o meglio la coutume, ha avuto nella storia francese una importanza determinante. L'adesione di co­munità, specialmente agricole, a regole di condotta ritenute vincolanti pur se prive di validità giuridica trovò nel frazionamento feudale il terreno propizio a sorgere e a svilupparsi. Nel medioevo la Francia appare divisa in due grandi aree, quella del Nord ove imperava la consuetudine, e quella del Sud che osservava il diritto scritto, cioè il diritto romano. La scissione poté essere realmente sa­nata solo con la codificazione napoleonica Tradizionalmente orale, almeno nel senso che per la sua esi­stenza non occorreva la redazione in scritto, la contume, data l'estrema varietà d'usi nelle varie parti della Francia del Nord, fu in diverse occasioni oggetto dell'attenzione dei sovrani, che ordinarono l'accertamento e la classificazione degli usi (XV sec.), e dell'atti­vità di giuristi e magistrati che raccolsero nei cosiddetti coutumiers usanze e consuetudini di singole regioni, cercando di dare ad esse organicità e di obiettivarle portandole alla conoscenza di tutti gli interessati.




- GIUSNATURALISMO Dottrina filosofìco-politica dei secc. XVII-XVIII, che affer­mava l'esistenza di diritti naturali, innati, dei quali l'uomo non si spoglia al suo ingresso nella società. Il giusnaturalismo, come dottrina, è la trasposizione nel mondo giuridico di quel preminente interesse per l'uomo in quan­to cardine dell'intera vita sociale che aveva caratterizzato il mondo rinascimentale se non addirittura umanistico, deter­minando, o contribuendo a determinare, in parte anche la Riforma protestante. Si suole considerare fon­datore della scuola del diritto naturale il Grozio, per la sua affermazione che esiste un ordine naturale, creato dalla razionalità umana, valido di per sé quale che sia la fede, la nazionalità, le idee di ogni uomo. La pro­fonda differenziazione che Grozio aveva tracciato fra diritto naturale e diritto divino fu approfondita dai successori, Hobbes, Spinoza, Locke, che ancor più nettamente sepa­rarono il diritto dalla morale. La dottrina ebbe una grande importanza, specialmente politica: per Grozio lo Stato, l'intero ordina­mento, riposava sul rispetto della massima pacta sunt servanda (« occorre rispettare gli impegni »), sia con allusione ai rapporti fra uomo e uomo, sia nei rapporti fra sudditi e principe. La vecchia dottrina del trasferimento dei poteri dal popolo al sovrano, me­diante una Lex regia de imperio, trovava nuovo vigore e serviva a porre le premesse per una limitazione dei poteri dello Stato. Considerato che ogni uomo nasce libero, dotato di una sfera di diritti (appunto i di­ritti naturali) che trovano origine nella sua natura di essere razionale, ai quali egli stesso solo in parte può rinunziare perché rinunziare a essi equivarrebbe a rinunziare alla propria razionalità, ne derivava la conse­guenza che lo Stato non avrebbe potuto o dovuto contrastare il libero esercizio di tali diritti. Le conclusioni di Grozio furono in parte modificate dai successori: per Hobbes il contratto col quale gli uomini dallo stato di natura passavano allo stato sociale aveva carattere di rinuncia definitiva a favore dello Stato; la dottrina era in altre parole svolta in chiave assolutistica, accettandone quella che era la premessa prima, la dissacrazione del di­ritto, ma distorcendola a finalità diverse, alla finalità cioè della rimozione dell'ostacolo che il diritto divino in qualche modo aveva rap­presentato al dilagante assolutismo statale. Per Spinoza lo Stato doveva rappresentare l'attuazione della ragione nei confronti del mondo dominato dalle passioni; per Locke il rispetto e la garanzia dei diritti naturali era il metro di valutazione della giustizia e legit­timità dei poteri; per Pufendorf, che forse fu il più conseguente fra i giusnaturalisti, la socialità del diritto porta alla necessità di uno Stato assolutistico ma illuminato; per Tomasio, ultimo pensatore della scuola, i diritti naturali sono suscettibili di una precisa qualificazione, giacché si tratta non di diritti astratti ma di concrete manifestazioni della vita spirituale e culturale degli uomini, che dovrebbero sfociare nella libertà di pensiero, di coscienza, di fede. Anello di trapasso fra le posizioni giusnaturalistiche e quelle razionalistiche (Kant) è da considerarsi Rousseau, nell'opera del quale meglio si appalesa la crisi della dottrina, spe­cie nella considerazione dello stato di natura come stato effettivamente esistito, anziché come mero parametro ideale. Seguita prevalentemente fuori d'Italia, la scuola del diritto naturale ebbe indiscutibili meriti e qualche demerito: aprì la strada alle riforme in Inghilterra (Bill of Rights del 1689), contribuì potentemente alla Rivolu­zione americana e a quella francese, fu stru­mento di pensiero e di azione dai risultati ancor oggi parzialmente validi. Principale fra i difetti della scuola l'indulgenza all'astratti­smo, la considerazione di una natura umana uguale ovunque e sempre, immutabile, tale che, identificatene le regole, esse siano indif­ferentemente applicabili a ogni popolazione con risultati ugualmente felici. Questa com­ponente antistorica induceva i giusnaturalisti, e anche qualche governante, a considerare possibile il trapianto di istituzioni da un pae­se all'altro, prescindendo dalle effettive con­dizioni sociali, culturali, religiose, geografiche dell'uno e dell'altro.



- FUERO (dal lat. forum, foro). Nell'antica Spagna, carta di privilegi accor­dati ad una città o ad uno Stato. Il primo fuero che si ricordi è il Fuero juzso (Forum iudicum), pubblicato dal re goto Recesvindo nel 654: esso costi­tuiva un vero e proprio codice di leggi goto-romane destinato ad influenzare la legi­slazione successiva. Altri testi vennero via via emanati fra l'XI e il XV sec., promanando da sovrani o da capi territoriali laici ed ecclesiastici. La finalità cui l'emanazione dei fueros rispondeva era duplice. Su tutti i territori riconquistati con l'espulsione dei Mori doveva stanziarsi una popolazione cristiana, attratta dalla distribuzione di terre e dalla concessione di privilegi, franchigie, ecc.; le clausole che regolavano lo stanziamento era­no fissale in un fuero a garanzia del loro permanere in vigore. In secondo luogo, i fueros assumevano lo stesso ruolo delle carte di franchigia in uso nelle altre parti d'Euro­pa: i fueros destinati alle città contenevano di solito il riconoscimento dell'autonomia, e quindi il diritto della popolazione urbana di eleggersi propri magistrati e di tenere una milizia armata. Alcuni dei fueros esercita­rono influenza su altri; si conoscono quindi famiglie di fueros derivati da un comune capostipite, come nel caso del fuero di Cuenca, concesso da Alfonso VIII, e imitato suc­cessivamente per Salamanca, Béjar, e altre località. Il rafforzamento dello Stato (unione dei re­gni di Castiglia e Aragona [1469J. cacciata dei Mori da Granata e unificazione della penisola eccettuatene il Portogallo [1492]) portò al decadere dei fueros, osteggiati dai sovrani, giacché limitavano il loro po­tere. Nella Castiglia i fueros scomparvero dopo la rivolta dei comuneros (1521); da al­lora più volte movimenti politici spagnoli posero le proprie aspirazioni nel ristabili­mento dei fueros, ma senza successo. I fueros furono tutti formalmente aboliti solo nel 1876. Nel 1945, in occasione dell'emanazione da parte del regime franchista di una carta costituzionale, si è per essa riesumato il vecchio nome di fuero.



- LAS SIETE PARTIDAS (legge delle Sette parti), raccolta di leggi (1265) d'Alfonso X il Saggio per il regno di Castiglia, non promulgata in quanto tra­scurava le consuetudini locali della popola­zione rifacendosi al diritto romano: succes­sivamente grazie all'Ordinamento d'Alcalà (1348) fu utilizzata come fonte sussidiaria di diritto.



- COMMON LAW (legge comune), insieme di regole di diritto non scritto, sancite dalla consuetudine e dalla giurisprudenza costante dei tribunali, che co­stituisce la base del diritto nei paesi di civi­lizzazione britannica, eccezion fatta per la Louisiana e il Canada francese. Law significa legge e diritto al tempo stesso. Le fonti del diritto britannico sono tre: la Common Law, la giurisprudenza e le leggi votale dal parlamento. D'origine assai an­tica, ma oscura, la Common Law risulta dal­la fusione di ordinamenti diversi: diritto nor­manno. diritto danese, diritto sassone. Il potere regio la rese comune a tutto il regno d'Inghilterra nel XIII sec. Da qui il suo nome, che la poneva in contrapposizione con le di­sposizioni giuridiche allora applicabili a determinate categorie di persone. Le sentenze emesse a partire da quel periodo dalle corti di giustizia dette « di legge comune » furono conservate in raccolte o records. La Common Law trova pertanto un'applicazio­ne assai serena, in quanto è necessario rife­rirsi sempre a un precedente (ecco perché il suo studio corrisponde allo studio relativo alla sua evoluzione storica) e la consuetu­dine non è suscettibile di alcuna modifica per poter tener conto di un caso specifico o di obblighi morali. Per questo apparve nel XIV sec. un nuovo sistema di diritto (Equity), che si sviluppò parallelamente dopo la crea­zione di una corte di cancelleria. Per un lungo periodo di tempo i due sistemi, Common Law e Equity, sono stati applicati da tri­bunali diversi. Un terzo sistema di diritto si è sviluppato più recentemente (particolarmente in materia di diritto penale e di diritto commerciale), e cioè quello costituito dagli Statutes, votati dal parlamento; tuttavia, per interpretare questi statutes, i tribunali conti­nuano a far ricorso alla Common Law.



- MURATORI, Lodovico Antonio Erudito, storico e letterato italiano (Vignola, Modena, 1672-Modena 1750). Nato da modesta famiglia campagnola, decise nel 1685 di dar­si alla carriera ecclesiastica. Nel 1694 si laureò a Modena in diritto canonico e civile; nel 1695 si trasferì a Milano dove fu ordi­nato sacerdote e quindi accolto come dottore nella Biblioteca ambrosiana; tornò a Modena nel 1700 archivista e bibliotecario del duca Rinaldo I, e da allora, tranne pochi viaggi per ragioni di studio, visse sempre in quella città, godendo, col titolo di pro­posto, il beneficio di Santa Maria della Pom­posa. Il primo avviamento alle ricerche eru­dite gli venne da Benedetto Bacchini, se­guace del metodo dei benedettini di san Mauro. Ma se nei giovanili Anecdota (1697, 1698, 1713) la lezione dei maurini è evi­dente, nelle opere della maturità si ricono­scono impostazione più ardita e interessi nuovi: innanzi tutto nei Rerum Italicarum scriptores e nelle Antiquitates Italicae Me­dii Aevi, composte a commento e integra­zione della grande silloge. Il suo lavoro di storico si concluse con la limpida esposi­zione della storia italiana contenuta negli Annali d'Italia. Il Muratori fu sempre sollecito dei problemi del suo tempo e per chiarire i legami tra il suo pensiero politico e il lavoro scientifico basterebbe pensare che un'opera storica luci­dissima quale le Antichità estesi trasse origine dalla questione di Cornacchie, a lungo dibattuta da lui per di­fendere diritti degli Estensi contro pretese della Santa Sede. Ma egli dedicò anche scritti specifici ai problemi della vita contemporanea, dalle Riflessioni sopra il buon gusto (pubblicate con lo pseudonimo di Lamino Prilanio, 1708) al Governo della peste (1714), dall'opera Dei difetti della giurisprudenza (1742) alla Pubblica felicità (1749), e tratto di religione e filosofia nel Trattato della ca­rità cristiana (1723), nella Filosofia morale esposta e proposta ai giovani (1735), nel De superstillane vitanda (1742), nella Regolate. devozione dei cristiani (1747), lasciando sem­pre trasparire la sua sollecitudine per il be­nessere collettivo e l'ideale dell'equilibrate ragione avversa alle varie specie di superstizione. Per la natura e l'abbondanza stesse delle sue opere, il Muratori non fu scrittore di singolare eleganza, sempre però schiette e chiaro. Del suo interesse per la letteratura e la poesia sono prova le biografie e le edizioni d'opere di letterati antichi e moderni dal Castelvetro al Tassoni, dal Maggi all'Orsi; ma soprattutto col trattato Della per fetta poesia (1706) e con le Osservazioni a Petrarca (1711) egli ebbe il merito di chiarire e divulgare il gusto e la poetica dell'Arcadia.









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