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ATTI ILLECITI

giurisprudenza



ATTI  ILLECITI

Il Codice Civile, dall'art. 2043 all'art.2059, disciplina il fatto illecito definendolo fonte di lesione dei diritti assoluti altri e fonte di obbligazione di risarcimento del danno provocato (responsabilità extracontrattuale).

L'art. 1218 e seguenti del Codice Civile, invece, definisce illecito la non osservanza delle precedenti obbligazioni (responsabilità contrattuale).


In materia di fatti illeciti, il più importante articolo del Codice 242f53c Civile è l'art. 2043 che rappresenta al tempo stesso una clausola generale dell'ordinamento giuridico Civile.

Gli elementi costitutivi del fatto illecito sono:


il fatto illecito



il danno ingiusto

rapporto di causalità fra fatto e danno (elementi oggettivi)

dolo o colpa (elementi soggettivi)


L'ingiustizia del danno viene considerata dalla dottrina come la lesione di un diritto assoluto valevole erga omnes.


Dallo studio dell'illecito Civile deve rimanere ben distinto quello penale che rimane una fattispecie di danno molto diverso.

Con la legislazione Civile si vogliono tutelare le situazioni giuridiche private mentre con l'ordinamento giuridico penalistico si vuole tutelare un interesse pubblico.

Tuttavia esistono alcune situazioni dove oltre al danno penale si arreca anche un danno Civile contemporaneamente per cui in un processo penale, affianco al Pubblico Ministero, che accusa pubblicamente l'imputato rappresentando lo Stato, esiste anche una Parte Civile che, costituendosi preventivamente al processo, insiste sull'accusa dell'imputato in questione per cercare di essere tutelato secondo un illecito Civile e chiedere quindi il risarcimento del danno subito (pretium doloris).


Una differenza molto importante con il Codice Penale è quella che mentre in quest'ultimo è solo reato, e per questo punibile, ciò che è descritto e previsto dal Codice Penale stesso nelle singole e specifiche fattispecie, nel Codice Civile, invece, illecito, che corrisponde al reato penale, sono tutte quelle azioni che recano un danno senza che vengano specificate come fattispecie dal Codice Civile stesso e proprio per questo rappresenta, l'art. 2043, una clausola generale dell'ordinamento giuridico Civile dove rientrano tutte le possibili ed immaginabili situazioni di danno.


Esistono, anche, situazioni che rappresentano esclusivamente un reato penale ma non un illecito Civile (Es. delitti contro la personalità dello Stato, ecc.).


L'art. 75 Cod. Proc. Civ. stabilisce che un illecito Civile è giudicato in un processo Civile se non è implicito in un reato penale e quindi trasferito in sede penale. Tuttavia una sentenza penale contiene anche la sentenza Civile che regola l'azione risarcitoria.


Normalmente si risponde del danno che sia prodotto da attività: ingiusta, dolosa e colposa.

L'atto giuridico illecito è composto:


dal fatto materiale,

dall'antigiuridicità,

dalla colpevolezza.






IL FATTO

Il concetto di fatto corrisponde al comportamento del soggetto che può consistere nell'azione di fare o non fare, cioè di comportamenti omissivi o commissivi, causa di eventi dannosi.




L'ANTIGIURIDICITA'

Non ogni fatto che rechi danno è oggetto di responsabilità giuridica con conseguenza di risarcimento. Questo fatto deve necessariamente essere contrario alle norme imperative del Codice Civile e proprio per questo l'art. 2043 parla di danno ingiusto. Perciò è necessario che sia un danno da risarcire e che sia contrario all'ordinamento giuridico ledendo un diritto.


In certe situazioni la violazione della norma può essere eccezionalmente violata solo quando il danno è recato per legittima difesa (art. 2044 cod. civ.) e per stato di necessità (art. 2045 cod. civ.)


LA COLPEVOLEZZA

Oltre che antigiuridico, l'atto, per essere definito illecito, deve avere origine colposa.

Presupposto che la colpevolezza è elemento essenziale per l'imputazione, chi non è capace di intendere e di volere al momento della commissione del fatto illecito non è imputabile e quindi responsabile (art. 2046 cod. civ.), sempre che lo stato di incapacità non sia volutamente provocata dal soggetto stesso (Es. stato di ubriachezza, ecc.).

Quando è l'incapace di intendere e di volere a compiere l'atto illecito, direttamente responsabile, a norma dell'art. 2047 cod. civ., è colui che aveva avuto la sorveglianza dell'incapace stesso.


Distinguiamo nella colpevolezza:


il dolo (atto illecito doloso) quando la lesione si è compiuta con coscienza e volontà del fatto lesivo;


la colpa (atto illecito colposo) quando l'atto viene compiuto per negligenza, imprudenza e imperizia. Si evita la colpevolezza quando l'evento è provocato da causa esterna al soggetto, causa che si trova spesso nel caso fortuito o nella forza maggiore.





Come abbiamo già detto si possono avere due fattispecie di illiceità:


illiceità contrattuale a norma dell'art. 2043 e seguenti (detto anche acquiliano) che riguarda tutti (erga omnes) e ogni fatto della vita sociale del soggetto;


illiceità extracontrattuale che riguarda esclusivamente le obbligazioni intercorrenti tra due o più parti che hanno già stipulato un negozio giuridico e che a norma dell'art. 1218 non ne possono che rispettare i termini pattuiti di comune accordo.


In tutte e due i casi la conseguenza prodotta dall'ordinamento giuridico è l'azione risarcitoria dei danni prodotti.


Non bisogna, però, cadere in errore nel definire l'illecito contrattuale che non è solo quello che intercorre tra le parti a seguito di un contratto ma generalmente quello che viene creato da un negozio giuridico qualsiasi tramite un obbligazione.


Ad esempio:

Se Tizio provoca un danno in un incidente stradale a Caio (illecito extracontrattuale) deve risarcire i danni tramite una sentenza del giudice vincolante fra le parti. Se, poi, Tizio non paga a Caio il risarcimento che il giudice ha ordinato si provocherà un'ulteriore fatto illecito (illecito contrattuale) provocato dal non rispetto delle obbligazioni prodotte dalla sentenza di risarcimento del danno iniziale.


La differenza tra le due fattispecie di illeciti è molto importante perché da questa dipende la regola delle prove da applicare:


nel primo caso (illecito contrattuale), esiste una presunzione di colpa per cui il debitore deve dimostrare di non dover essere imputato per il fatto illecito;


nel secondo caso (illecito extracontrattuale), il debitore non deve difendersi da nulla ed è chi pretende il risarcimento che deve dimostrare la colpevolezza della controparte che afferma essere l'autore del fatto illecito.


Inoltre, per quanto riguarda la prescrizione:


per quanto riguarda gli illeciti contrattuali il termine è di 10 anni (termine ordinario);

per quanto riguarda gli illeciti extracontrattuali il termine è di 5 anni.




FATTISPECIE GENERATRICI DI RESPONSABILITA'


Responsabilità per gli incapaci:

Si parla di culpa in vigilando quando la responsabilità è attribuita al soggetto tenuto alla sorveglianza di coloro che sono incapaci di intendere e di volere.

A riguardo l'art. 2047 cod. civ. dice che è responsabile delle azioni compiute da chi non è in grado di intendere e di volere chi ha la tutela, mentre l'art. 2048 cod. civ. dice che è responsabile, quando commette un illecito un minorenne, oltre al soggetto stesso, anche il genitore o chi ne ha la tutela.

In questi casi chi responsabilmente ha la tutela del minore o dell'incapace può evitare le dovute conseguenze se prova di non aver potuto fare nulla per evitare il fatto illecito.


Responsabilità per danni da cose:

Sempre più importante è la responsabilità di colui che possiede una cosa, anche di non sua proprietà, per i danni che questa potrebbe provocare. A tal proposito l'art. 2051 cod. civ. parla di danni da cose in custodia


Attività pericolose:

L'art. 2050 cod. civ. pone a carico di chi agisce, per vari motivi, con attività o cose pericolose una colpa presunta oggetto di eventuale risarcimento in caso di provocazione di danno a terzi se non prova di aver adottato tutte le possibili misure di sicurezza per evitare il danno


Responsabilità oggettiva:

I datori di lavoro sono colpevoli dei danni provocati dai propri dipendenti nell'esercizio delle loro funzioni lavorative. Si definisce tale responsabilità oggettiva perché essa non presuppone la presunzione di colpa del colpevole, che poteva anche non conoscere le origini e le motivazioni del danno cagionato, ma che comunque è responsabile in quanto proprietario o altro. Chi trae vantaggio da una situazione ne risponde anche degli svantaggi.

Questa responsabilità è anche chiamata "responsabilità da rischio lecito".





Responsabilità del Dominus e del produttore:



I danni provocati sul posto di lavoro sono a responsabilità del datore di lavoro imprenditore e sono risarcibili sia al soggetto vittima dell'infortunio sia alla propria famiglia.

In questo caso non è possibile la prova liberatoria proprio perché si deve rispondere al criterio secondo il quale se si è scelti dei collaboratori per la propria attività lavorativa si deve anche rispondere per loro.

Sotto tale disciplina è regolato anche il danno del produttore che reca al cliente che consuma il suo prodotto contenenti vizi di natura economico-produttivi.


Responsabilità delle persone giuridiche:

I concetti fino ad ora esposti in campo di responsabilità Civile non possono essere applicati in materia di persone giuridiche. Come abbiamo detto a suo tempo la responsabilità dell'Ente non è dei singoli associati, così come avverrebbe nei casi delle Associazioni non riconosciute, mas propria dell'Ente con tutela a norma dell'art. 2043 cod. civ.. tale responsabilità, ovviamente, si estende alle azioni fatte dai rappresentanti organi (persone fisiche) che, in nome e per conto dell'Ente stesso, agiscono ovviamente entro i limiti istituzionali loro conferiti.


Responsabilità in tema di stampa:

La legge speciale in materia di stampa, oltre che l'autore, considera come civilmente responsabile anche l'editore ed il proprietario della pubblicazione in questione.


Responsabilità da circolazione stradale:

Una forma di particolare importanza e gravità di responsabilità Civile è quella della circolazione stradale di veicoli prevista dall'art. 2054 cod. civ..

Il conducente di un'automobile, di una bicicletta o di un carretto è obbligato dalla legge a risarcire quanto dovuto per danni a perone e cose se non dimostra di aver fatto tutti il possibile per evitare il danno prodotto. La responsabilità in questione è necessariamente dovuta solo quando il veicolo circola su aree adibite al traffico con l'unica eccezione delle rotaie. Norme particolari in materia sono contenute nel Codice della Strada appositamente formulato e sicuramente molto più specifico dell'art. 2054 del Codice Civile.

Oltre alla responsabilità del conducente, grava anche sul proprietario una responsabilità oggettiva tranne nel caso in cui dimostri che la circolazione del veicolo sia avvenuta contro la sua volontà.

In caso di scontro fra due veicoli si presume che la colpa sia pari fra le due parti. Inoltre l'ordinamento giuridico considera responsabile il proprietario dei danni di costruzione o manutenzione che difficilmente potrebbero essere risarciti dalla fabbrica del veicolo e difficilmente potrebbe aprirsi un contenzioso tra il danneggiato e la grande impresa costruttrice.



Particolare attenzione dobbiamo dare all'analisi dell'entità del danno cagionato, perché da questa analisi si stabiliscono i risarcimenti. Il diritto a ricevere un risarcimento per danni è un diritto inviolabile e si noti che risarcito può anche essere chi non si è direttamente colpito con l'azione di danno. Il risarcimento è un diritto da pretendere perché con la lesione si viola un interesse che non è solamente patrimoniale come la distruzione di un bene ma può essere anche e soprattutto fisica o morale.

In campo patrimoniale ci sarà un danno che provocherà una diminuzione del patrimonio o un mancato guadagno, entrambi da risarcire economicamente in proporzione. Il calcolo del risarcimento, cioè, non si fa soltanto per il valore della cosa eventualmente distrutta (danno reale) ma anche per le eventuali conseguenze, patrimoniali e non, riportate.

Il danno viene calcolato e risarcito con equità dal giudice Civile con sentenza a norma dell'art. 2056 e 1226 cod. civ.. in caso di concorso di colpa tra l'autore del danno e la vittima, l'art. 1227 cod. civ. prevede una diminuzione della somma da risarcire comunque alla vittima del danno stesso.

La determinazione del danno risarcibile è uguale sia per l'illecito contrattuale che per quello extracontrattuale con una sola differenza dettata dall'art. 1225 cod. civ.:


nei danni da illecito contrattuale si distinguono i vari gradi di colpevolezza del soggetto: se ha agito con dolo risponderà di tutti i danni prevedibili e non  prevedibili, se, invece, ha agito con colpa, risponderà dei danni provocati esclusivamente prevedibili al momento del quale è sorta l'obbligazione;

nei danni, invece, da illecito extracontrattuale, si risponde per tutti i danni provocati senza distinzione alcuna.


Qualunque sia il tipo di risarcimento, questo tende a mettere il patrimonio della vittima del danno nella stessa situazione in cui si trovava prima del compiersi del danno stesso.


L'art. 2059 cod. civ. prevede come risarcibile anche tutto ciò che non provoca danni patrimoniali esclusivamente limitato ai casi previsti dalla legge. Il Codice, quindi, disciplina come risarcibili i danni che provocano lesioni morali solo nei casi in cui l'origine del danno provochi un reato penale (art. 185, 186 e 187 cod. pen.), distinguendo così la specificità di questa norma con la generalità dell'art. 2043 cod. civ..

Ovviamente il risarcimento ex art. 2059 non può essere paragonato a quello ex art. 2043, in quanto nel primo caso il risarcimento rappresenta il pretium doloris, cioè un risultato satisfatorio, mentre nel caso dell'art. 2043 la funzione è di corrispettivo.

Nelle idee riparatrici va anche la pubblicazione nei maggiori giornali di qualche sentenza di condanna (art. 186 cod. pen.).


Molto importante, negli ultimi anni, è diventato il danno alla persona, che oltre ad avere delle tutele a livello costituzionale, può essere accorpato tra i casi di danno risarcibile dell'art. 2059, in quanto danno non a cose patrimoniali, e dell'art. 2043, in quanto un danno alla propria persona non è solamente un danno fisico ma anche patrimoniale limitando moltissimo soprattutto la funzione produttiva del soggetto.

Oltre al danno alla persona si sta sempre più diffondendo il danno biologico cioè quella fattispecie che prevede un danno psicofisico causato da lesioni somatiche, psichiche, ecc. indipendentemente dalla diminuzione patrimoniale che si subisce. Questo tipo di danno si presenta come indipendente da ogni eventuale posizione sociale, economica o lavorativa che ricopre il soggetto interessato e valutabile allo stesso modo.


In alcuni casi il giudice, a norma dell'art. 2058, può disporre, eventualmente se questo non grava eccessivamente sul soggetto causa del danno, invece che risarcire il danno causato, il risarcimento in forma specifica, cioè ordinando di reintegrare in natura la precedente situazione come nel caso dell'acquisto della cosa distrutta o della riparazione della cosa danneggiata.

Quando questo tipo di condanna, però, per esigenze di mercato o per situazioni particolari non è possibile per l'eccessiva gravosità per il soggetto debitore, il giudice può disporre l'alternativa del risarcimento per equivalente.


A norma dell'art. 2055 cod. civ. se più persone hanno concorso alla fatto illecito, ognuna risponde per il danno solidamente con le altre.

La prescrizione dell'azione  di risarcimento avviene dopo cinque anni dal giorno dell'avvenimento dannoso, cioè dal giorno in cui l'avvenimento illecito si è manifestato alle vittime dello stesso.






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