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IL CONTRATTO

giurisprudenza



IL CONTRATTO


Per l'art. 1321 "il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale": in tal modo il contratto si distingue dalle altre due più importanti figure di negozio giuridico, il 515h72f testamento ed il matrimonio, da un lato perché è l'accordo di almeno due parti e non può mai essere unilaterale, dall'altro perché deve avere contenuto patrimoniale, ciò esclude l'inquadramento dei negozi bilaterali di diritto familiare nella categoria dei contratti.

Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto (autonomia contrattuale), naturalmente nei limiti imposti dalla legge (art. 13221).

I requisiti essenziali del contratto sono (art. 1325): l'accordo delle parti (o consenso), la causa, l'oggetto e la forma.

Gli elementi accidentali del contratto sono: la condizione, il termine e il modo.

Le più importanti classificazioni dei contratti sono le seguenti:




a seconda della previsione o meno di un reciproco sacrificio patrimoniale:

contratti a titolo oneroso ciascuna parte deve sopportare un certo sacrificio per conseguire un corrispondente vantaggio patrimoniale;

contratti a titolo gratuito una parte consegue un vantaggio patrimoniale senza subire un corrispondente sacrificio;


in relazione alle modalità di perfezionamento:

contratti consensuali si perfezionano con il semplice consenso delle parti;

contratti reali richiedono oltre che il consenso delle parti, la consegna del bene;


in base alle conseguenze che producono:

contratti a effetti reali sono idonei a produrre il trasferimento della proprietà o di un altro diritto ovvero la costituzione o il trasferimento di un diritto reale;

contratti a effetti puramente obbligatori danno luogo soltanto al sorgere di obbligazioni, cioè di debiti e di crediti, nei confronti delle parti;


in relazione alle obbligazioni che derivano a carico delle parti:

contratti con prestazioni corrispettive i contraenti si obbligano reciprocamente gli uni verso gli altri a eseguire una determinata prestazione e la prestazione di ciascuna parte, pertanto, trova la propria causa o giustificazione nella controprestazione dell'altra;

contratti con prestazioni a carico di una sola parte si ha una prestazione a carico di una sola parte senza che a essa corrisponda una controprestazione dell'altra che ne costituisca la causa in senso giuridico;


a seconda che il legislatore dia o meno una disciplina specifica:

contratti tipici o nominati hanno una disciplina nella legge;

contratti atipici quando pur non avendo una disciplina giuridica, sono volti a conseguire interessi degni di tutela per salvaguardare l'autonomia privata;



in base al rischio:

contratti commutativi le prestazioni sono note alle parti, ciascuno sa l'indennità che gli spetta;

contratti aleatori nei quali vi è incertezza sui reciproci sacrifici;


in base alla durata della prestazione:

contratti di durata la prestazione o continua nel tempo o si ripete periodicamente;

contratti a esecuzione istantanea la prestazione delle parti è concentrata in un dato momento.


Si dice preliminare il contratto con cui le parti si obbligano a stipulare un successivo contratto definitivo,di cui, peraltro, devono avere già determinato nel preliminare il contenuto essenziale. Non bisogna confondere con il contratto preliminare un contratto definitivo, di cui le parti si impegnano a porre in essere una successiva documentazione formale. Inoltre non bisogna confondere il contratto preliminare, che presuppone il perfezionamento di un accordo, con intese preparatorie con le quali le parti si danno atto di avere già raggiunto un primo accordo su taluni punti di un programma contrattuale, ma si riservano di completare il contratto, tuttora in via di formazione.

Il preliminare per non essere invalido per indeterminatezza, deve già precisare in modo sufficiente il contenuto del contratto definitivo che le parti si impegnano fin da ora a stipulare successivamente. Il contratto preliminare può vincolare ambedue le parti o una sola (promessa o preliminare unilaterale).

Come per ogni altro contratto che rimanga inadempiuto, così anche per il contratto preliminare si può chiedere il risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempienza della controparte; inoltre la legge mette a disposizione della parte che vi ha interesse la facoltà di ottenere una sentenza costitutiva che produca gli stessi effetti che avrebbe dovuto produrre il contratto che l'altra parte non ha voluto concludere.


Per giungere alla stipulazione di un contratto spesso è necessario un periodo di trattative, sia per negoziare il contenuto degli accordi in formazione, sia per svolgere quegli eventuali accertamenti tecnici e legali che possono servire ad una delle parti per valutare la convenienza dell'affare.

Durante queste trattative le parti sono, naturalmente, libere di concludere o meno il contratto, ma debbono comportarsi secondo buona fede (art. 1337). Se violano questo dovere, incorrono in un particolare tipo di responsabilità (responsabilità precontrattuale): la parte che avendo raggiunto un ragionevole affidamento circa la conclusione del contratto, le interrompa senza un giustificato motivo, dovrà risarcire all'altra parte le spese che questa fosse stata indotta a sostenere e che non avrebbe affrontato se non avesse confidato nella stipulazione dell'accordo. La giurisprudenza nega che sussiste responsabilità precontrattuale nell'ipotesi in cui l'invalidità dipenda da una disposizione di legge che entrambe le parti erano tenute a conoscere e che non avevano, pertanto, l'obbligo di comunicarsi tra loro. L'ipotesi di responsabilità precontrattuale o colpa in contraendo è diversa dalla misura dei danni dovuti nell'ipotesi d'inadempimento di un contratto. In quest'ultimo caso viene leso l'interesse positivo all'osservanza del contratto e quindi il risarcimento si commisura all'intero danno subito dal contraente. Invece nei casi di colpa in contraendo si viene a ledere un interesse diverso della parte, l'interesse, che essa aveva, a non iniziare trattative che le hanno fatto perdere tempo e procurato delle spese (interesse negativo).

In ogni caso stabilire in quale momento l'accordo si è perfezionato è evidentemente agevole quando il consenso delle due parti si manifesta in un unico contesto di luogo e di tempo. È un po' più complicato quando le trattative si svolgono o in tempi successivi o tra persone lontane, che comunicano tra loro per il tramite di messi della posta, ecc.


Orbene , se consideriamo il procedimento di formazione del contratto, due sono gli atti fondamentali: proposta ed accettazione. Proposta ed accettazione non costituiscono un negozio, ma sono elementi che precedono il perfezionamento del negozio e sono, perciò, denominati prenegoziali. Costituiscono entrambe dichiarazioni di volontà unilaterali: quando alla proposta segue, nel termine stabilito dal proponente, l'accettazione allora si ha l'accordo:proposta ed accettazione si fondono in una volontà unica, la volontà contrattuale. affinché Ciò si verifichi, occorre che la dichiarazione di colui, al quale la proposta era destinata, sia conforme alla proposta: non contenga, cioè, variazioni delle condizioni indicate nella proposta stessa: altrimenti equivale ad una nuova proposta (art. 1326).

Il contratto si considera concluso nel momento e nel luogo in cui il proponente ha conoscenza dell'accettazione della proposta, comunicatagli dalla controparte. Il nostro ordinamento accoglie pertanto il principio della cognizione, in quanto l'accordo si ritiene perfezionato nel momento in cui il proponente viene a conoscenza dell'accettazione dell'altra parte. Tale criterio fa dipendere la conclusione del contratto da una circostanza di carattere psichico o interiore che potrebbe dar luogo a notevoli difficoltà e incertezze applicative. Per superare questi inconvenienti, la legge ha stabilito la presunzione che la dichiarazione diretta ad una persona si reputa conosciuta da questa non appena giunta nella casa o nell'azienda del destinatario: graverà su quest'ultimo l'onere di provare di essersi trovato senza colpa sua o dei suoi dipendenti nell'impossibilità di averne notizia. Se poi si tratta di un contratto con obbligazioni a carico del solo proponente, siccome in tal caso l'accettazione del destinatario della proposta si può agevolmente presumere, è sufficiente, per la perfezione del contratto, il contegno omissivo del destinatario il quale non respinga la proposta medesima, nel termine richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi (art. 1333).


La proposta e l'accettazione possono essere ritirate mediante un atto uguale e contrario che si chiama revoca (art. 1328). Mentre la revoca della proposta impedisce la conclusione del contratto purché sia stata emessa e trasmessa prima che il proponente abbia avuto conoscenza dell'accettazione della controparte, la revoca dell'accettazione non ha effetto se non giunge a conoscenza del proponente prima che vi giunga l'accettazione. La proposta perde automaticamente efficacia se, prima che il contratto si sia perfezionato, il proponente muore o diventa incapace. Del pari perde efficacia l'accettazione muore o diventa incapace nell'intervallo tra la spedizione della dichiarazione di accettazione e l'arrivo di questa al proponente. Il proponente può anche precludersi la facoltà di revoca, dichiarando che la proposta è irrevocabile. In tal caso una eventuale revoca che, venisse successivamente comunicata al destinatario della proposta, sarebbe inefficace, a meno che la revoca intervenga dopo scaduto il termine per il quale la proposta era stata dichiarata irrevocabile. La proposta irrevocabile conserva il suo valore pure in caso di morte o sopravvenuta incapacità del proponente (art. 1329).


Un particolare tipo di proposta è l'offerta al pubblico (art. 1336), che è valida benché indirizzata a destinatari indeterminati, purché contenga gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta. L'offerta al pubblico è revocabile come ogni altra proposta contrattuale. Ma mentre una proposta con destinatario determinato può essere revocata solo a condizione che la revoca sia portata a conoscenza di quest'ultimo, la revoca dell'offerta al pubblico è efficace anche in confronto di chi, essendo in precedenza venuto a conoscenza dell'offerta, non sia invece venuto a conoscenza della revoca.


Alla proposta irrevocabile va parificata, quanto agli effetti, l'opzione (art. 1331), cioè un accordo stipulato tra le parti, accordo che può inerire o meno ad una più vasta convenzione e che può avere o meno un corrispettivo. Dall'opzione, come dalla proposta irrevocabile, deriva il diritto del beneficiario di perfezionare il contratto, entro il termine di validità dell'opzione, con la sua sola dichiarazione di accettazione, mentre l'altra parte resta vincolata e non può più interferire sulla stipulazione del contratto, che oramai dipende esclusivamente dalla decisione del beneficiario dell'opzione; se non è stato fissato un termine di validità del vincolo, questo è stabilito dal giudice (art. 13312).


Ciascuno è di regola libero di contrattare con chi crede. Tuttavia talvolta o la legge o un patto volontariamente stipulato possono attribuire ad un soggetto un diritto di prelazione, ossia il diritto di essere preferito ad ogni altro, a parità di condizioni, nel caso in cui la persona soggetta alla prelazione dovesse decidersi a stipulare un determinato contratto. Il soggetto passivo della prelazione non è affatto obbligato a concludere tale contratto e conserva la sua piena libertà di decidere se, ad es., vendere o meno il bene oggetto della prelazione, senza che il beneficiario possa avanzare pretesa alcuna al riguardo: qualora però decida di vendere, non può stipulare con un terzo se prima non  offerto il ben, alle stesse condizioni, al titolare della prelazione. La prelazione può essere volontaria, quando venga concessa con un accordo tra privati, o può essere legale, ossia accordata da una norma di legge, ricorrendo determinati presupposti, per finalità di interesse generale. La prelazione volontaria non è opponibile ai terzi ed ha quindi mera efficacia obbligatoria: il promittente, in caso di inadempimento, è tenuto al risarcimento dei danni, ma il terzo acquirente ha acquistato bene e non corre rischi. Quando si tratta di prelazione legale, è opponibile ai terzi, cosicché, in caso di sua violazione, il titolare ha diritto di riscattare il bene dal terzo acquirente.


Il procedimento di conclusione del contratto a mezzo di trattative non può essere sempre adottato, ed anzi si dimostra troppo complicato quando si tratti di contratti di massa, ossia di contratti che un'impresa conclude con un gran numero di persone (si pensi ai telefoni, alle banche, alle assicurazioni, ai trasporti pubblici, acqua, gas, elettricità). In questi casi è ovvio che l'impresa non può mettersi a discutere con ciascun cliente le condizioni del singolo rapporto. Di solito, perciò, queste imprese predispongono "moduli" o "formulari" contrattuali, nei quali inseriscono clausole uniformi e standardizzate che il cliente non può discutere: o aderisce o rifiuta. Il legislatore ha predisposto che:

che nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari le clausole aggiunte prevalgono su quelle del modulo con cui siano incompatibili, quand'anche queste ultime non siano state cancellate (art. 1342);

che le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci solo se la parte che le ha predisposte abbia fatto in modo da garantire che l'altro contraente, "usando l'ordinaria diligenza", sarebbe stato in grado di conoscerle (art. 13411);

che le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, in caso di dubbio, "a favore dell'altro"(art. 1370);

che, in ogni caso, non ha effetto, se non specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che ha predisposto i moduli o formulari contrattuali, "limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria"(art. 13411).

In particolare per queste ultime clausole, qualificate dalla dottrina "vessatorie", la giurisprudenza ha chiarito che devono essere approvate con una sottoscrizione autonoma e distinta rispetto a quella apposta genericamente sul modulo, e che in mancanza di tale specifica approvazione queste clausole vanno considerate inficiate senz'altro da nullità, rilevabile anche d'ufficio dal giudice.

Riguardo alle clausole vessatorie nella nuova disciplina europea che definisce i contraenti come "professionista" e "consumatore":

si considerano vessatorie le clausole che "determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio";

non possono considerarsi vessatorie, senza possibilità di prova contraria, le clausole che attengono "alla determinazione dell'oggetto del contratto" o "all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi", purché "tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile"; non possono considerarsi vessatorie neppure "le clausole che riproducono disposizioni di legge"(art. 1469);

sono sempre considerate vessatorie, senza possibilità di prova contraria le clausole inserite in una black list;

"si presumono vessatorie fino a prova contraria" tutte le clausole contenute nel lungo elenco di cui al comma 3° dell'art. 1469-bis, a meno che il professionista dimostri che, nel caso di specie, non lo erano, ovvero dimostri che non erano state imposte unilateralmente perché avevano formato "oggetto di trattativa individuale";

le clausole considerate vessatorie sono inefficaci ma "il contratto rimane efficace per il resto. L'inefficacia "opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice";

ad iniziativa di taluni enti può essere chiesto al giudice di inibire una volta per tutte, ad un professionista o ad una associazione di professionisti l'uso nei contratti con i clienti, di determinate clausole determinate vessatorie.






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