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IL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO
Terminologia
Il diritto internazionale viene spesso anche chiamato, in un'accezione più ampia, diritto internazionale pubblico, contrapponendolo così al diritto internazionale privato. Tra queste due materie, però, non 555b11f c'è molta affinità. A differenza del diritto internazionale pubblico, col diritto internazionale privato non siamo più al di sopra dello Stato, nell'ambito della comunità degli Stati, ma al di sotto, nell'ambito dell'ordinamento statale. Il diritto internazionale privato è formato precisamente da quelle norme statali che delimitano il diritto privato di uno Stato stabilendo quando esso va applicato e quando invece i giudici di quello Stato sono tenuti ad applicare norme di diritto privato straniere.
Mancini
Pasquale Stanislao Mancini è stato un'importante figura di patriota, uomo politico e di governo, nonché di giurista, del diciannovesimo secolo. Egli, mettendo in luce il carattere arbitrario e artificiale degli Stati, creati dalla politica, affermò che, in luogo degli Stati, i veri soggetti dell'ordinamento internazionale sarebbero le nazioni, entità reali e permanenti, create dalla storia e non dalla politica.
Di qui l'idea di fondo, sul piano del diritto internazionale privato, della sottoposizione dell'individuo alla propria legge nazionale, per un gran numero di fattispecie che lo riguardavano (diritti personali, diritto di famiglia, successioni etc.). A tale diritto privato necessario, Mancini contrapponeva il diritto privato volontario. Con questa locuzione egli si riferiva al campo delle obbligazioni, nel quale le norme della legge nazionale non si impongono come espressione di valori assoluti e rispetto al quale, pertanto, i legislatori avrebbero dovuto limitarsi a riconoscere l'autonomia delle parti nella scelta della legge applicabile. Pur convinto della bontà delle sue idee, Mancini stesso percepiva chiaramente che solo attraverso la loro incorporazione in norme convenzionali largamente accolte (ossia, attraverso la stipulazione di trattati vincolanti per il più alto numero possibile di Stati) si sarebbe potuta creare un'unità tendenziale della giurisdizione internazionale. Si sarebbe potuto fare in modo, cioè, che una situazione giuridica venisse, almeno tendenzialmente, giudicata in modo identico dai tribunali di qualsiasi Stato che venisse chiamato a pronunciarsi. Ma fu solo dopo la sua morte che, grazie all'opera dell'olandese Asser, cominciò a operare la Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato, muovendosi peraltro non nel senso della stipulazione di un trattato generale ma nel senso della conclusione di una pluralità di convenzioni in settori specifici. Certamente le idee di Mancini ebbero grande influenza nell'opera di codificazione italiana (tra l'altro nell'ambito della codificazione del 1865 fu Relatore alla Camera). Meno incisivo fu l'influsso sul diritto positivo per quanto riguarda il diritto processuale civile internazionale, a parte la concezione del giudice nazionale come giudice naturale sempre dotato di giurisdizione nei confronti del convenuto cittadino.
Il forum shopping
Le diversità esistenti sia tra le regole di diritto internazionale privato sia tra le regole di diritto materiale in vigore nei vari Stati fanno sì che l'esito di una controversia possa variare a seconda che a deciderla siano i giudici di uno Stato piuttosto che un altro. Ne consegue che la parte che ha intenzione di agire in giudizio dovrà anzitutto interrogarsi circa l'utilità e la possibilità che la controversia sia promossa davanti ai giudici di questo o di quello Stato e circa la possibilità che la sentenza pronunciata dai giudici di uno Stato estero sia produttiva di effetti anche nell'ordinamento dello Stato in cui alla parte preme farla valere. Per esempio, colui che vanta una pretesa fondata su un contratto, prima di intraprendere una concreta iniziativa processuale dovrà cercare di accertare quali Stati attribuiscano ai propri tribunali il potere di pronunciarsi in ordine a quella pretesa. L'espressione forum shopping allude appunto al fenomeno della ricerca del tribunale potenzialmente più favorevole, cioè davanti al quale conviene promuovere il giudizio. Tale espressione è stata spesso caricata di una connotazione negativa. Tuttavia, se non si giunge all'abuso, una simile ricerca non è certo in sé riprovevole, bensì del tutto fisiologica.
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