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LA FILIAZIONE - La filiazione può essere legittima o illegittima

giurisprudenza



LA FILIAZIONE

La filiazione può essere legittima o illegittima.

I figli legittimi sono coloro che nascono in costanza di matrimonio, cioè dal primo giorno di matrimonio fino al 300° giorno dallo scioglimento, o dalla cessazione degli effetti civili, o dall'annullamento del matrimonio stesso (o della morte del marito).

I figli legittimi lo possono essere: con presunzione assoluta (che non ammette prova contraria se non eccezionalmente) o con presunzione relativa (che ammette prova contraria). 313b11d

La presunzione assoluta

Poiché l'obbligo della fedeltà reciproca, giuridicamente sorge con il matrimonio, il figli legittimi lo sono con presunzione assoluta solamente quando nascono fra il 180° giorno dopo il matrimonio ed il 300° giorno dallo scioglimento o dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio stesso (lo stesso periodo viene considerato per il lutto vedovile: si presumono assolutamente figli del defunto marito i figli nati entro 300 giorni dalla morte dello stesso).



La presunzione assoluta ammette prova contraria solo in quattro casi:

è possibile il disconoscimento della paternità quando tra il 180° giorno ed il 300° giorno prima della nascita del bambino, i coniugi erano fisicamente lontani (non coabitavano);

  1. quando nel periodo del concepimento (180°-300° giorno prima della nascita) il marito era impotente, anche solo di generare;
  2. il marito può disconoscere la paternità quando la moglie, nel periodo del concepimento, è stata colta in flagranza di adulterio (questo però non esclude la paternità del marito, per cui occorre l'accertamento da analisi cliniche);
  3. sempre solo dopo l'accertamento da analisi cliniche, il marito può disconoscere la paternità se la moglie gli ha nascosto la gestazione.

Da parte della donna vi può essere il disconoscimento della maternità per supposizione di parto o sostituzione di neonato.

La presunzione relativa

I figli nati dal primo giorno di matrimonio fino al 180° giorno, sono legittimi con presunzione relativa, perché concepiti in un periodo antecedente il matrimonio, cioè quando non esisteva l'obbligo giuridico di fedeltà. Questo significa che il marito può disconoscere il figlio presunto con qualsiasi prova.

I FIGLI ILLEGITTIMI

I figli illegittimi sono quelli che nascono al di fuori del matrimonio (da genitori non uniti in matrimonio).

La filiazione naturale può assumere quattro aspetti:


FILIAZIONE NATURALE NON RICONOSCIUTA: è quella che avviene tra genitori non sposati né tra loro né con altri e che non hanno avuto il riconoscimento da parte di nessuno dei due.


FILIAZIONE NATURALE RICONOSCIUTA: il figlio può essere riconosciuto da entrambi i genitori, se viene riconosciuto da entrambi i genitori il figlio assume il cognome del padre. Così se per primo il padre riconosce il figlio; se viene riconosciuto prima dalla madre il figlio prende il cognome della madre; se il padre riconosce il figlio successivamente alla madre assume il cognome del padre o lo aggiunge a quello della madre. La madre può tuttavia opporsi al riconoscimento del padre (ma può esservi una sentenza del giudice a favore del riconoscimento paterno nell'interesse del figlio).


Il riconoscimento avviene in via normale recandosi dinanzi allo Stato civile e dichiarando di essere genitore del neonato, può avvenire anche attraverso un atto notarile o testamento (nel caso in cui il testamento non fosse valido, il riconoscimento è comunque valido), può avvenire anche su provvedimento del giudice (nell'interesse del figlio).


FILIAZIONE ADULTERINA

Sono figli di genitori di cui almeno uno è sposato con un'altra persona. I figli adulterini possono essere riconosciuti e il riconoscimento avviene nelle stesse forme della filiazione naturale riconosciuta ma, se un genitore ha dei figli legittimi con il coniuge non può riconoscere i figli adulterini se non dopo il suo consenso.


FIGLI NATURALI INCESTUOSI

Sono quelli che nascono da genitori parenti tra di loro in linea retta all'infinito o in linea collaterale di 2° grado (cioè fratello e sorella), o da affini in linea retta all'infinito.

Possono essere riconosciuti tutti i figli naturali, ma non è ammesso il riconoscimento dei figli incestuosi (e non potranno mai diventare legittimi). Il riconoscimento dei figli incestuosi è possibile solamente da parte di quel genitore che al momento del concepimento ignorava la parentela, oppure quando l'incesto è determinato da affinità scaturita da un matrimonio che sia stato dichiarato nullo.


I FIGLI NATURALI POSSONO DIVENTARE LEGITTIMI IN DUE MODI:

Per susseguente matrimonio: il figlio naturale riconosciuto diventa legittimo dal primo giorno di matrimonio; il figlio naturale non riconosciuto diventa legittimo non appena viene riconosciuto;

  1. Per provvedimento del giudice: quando non è possibile la legittimazione per susseguente matrimonio, può essere possibile la legittimazione con provvedimento del giudice.

LA FILIAZIONE GIURIDICA

In Italia abbiamo tre tipi di adozione: dei minori, dei maggiori, internazionale.

Lo scopo dell'adozione dei minori è quello di dare una famiglia ai bambini che non l'hanno; lo scopo dell'adozione dei maggiori è quello di dare un figlio a chi non l'ha; l'adozione internazionale, di recente istituzione, è stata prevista dalla legislatura per evitare la piaga del commercio internazionale dei bambini.


Adozione dei minori

Riguarda coloro che non hanno compiuto i 18 anni (prima del 1983 riguardava i minori di 8 anni, la giustificazione era che l'inserimento nella famiglia di adozione è più facile entro quell'età).

Possono essere adottati i minori che si trovano in stato di adottabilità. Tra questi vi sono i minori non riconosciuti, ma vi possono essere anche figli legittimi o naturali riconosciuti, che sono stati allontanati dai genitori, ai quali è stata tolta la patria potestà attraverso un provvedimento del giudice, dopo aver constatato che i genitori non erano in grado di badare ai minori, alla loro educazione, istruzione, ecc. L'adozione è prevista nel maggior interesse del minore, passando sopra quello dei genitori.

Ad adottare un minore deva essere una famiglia, quindi marito e moglie che vivono pacificamente, sia sotto l'aspetto morale, sia sotto l'aspetto finanziario, sposati da almeno tre anni. Tra adottante ed adottando non deve esserci una differenza di età inferiore ai 18 anni, né superiore ai 40 anni (su questo punto non si è eccessivamente fiscali).

Prima di essere adottati i bambini dai dodici anni devono essere interpellati, quelli che hanno compiuto i 14 anni devono dare il loro consenso.


COME SI ADOTTA?

Si presenta una domanda al tribunale dei minori chiedendo l'adozione. Il tribunale prenderà delle informazioni attraverso le strutture pubbliche, per avere notizie in merito a quella famiglia e stabilire se possiede tutti i requisiti.

Se il tribunale ritiene la domanda meritevole viene, con decreto, fissa la preadozione, che consiste in un anno di prova. Durante questo anno il bambino viene inserito nella famiglia, sotto sorveglianza (il tribunale si serve, per questo scopo, di tutta una struttura pubblica, non solo assistenti sociali, ma anche pedagoghi, psicologi, ecc.), che dovrà appurare se tutto va bene.

Nel caso in cui l'esperimento dovesse essere negativo, il giudice, senza essere obbligato a motivare, dichiara che il bambino non può essere adottato da quella famiglia con un decreto di non adottabilità.

Se il risultato è positivo si emette un decreto di adozione.

Può essere concessa la proroga di un altro anno di prova, soprattutto quando ci sono altri figli, perché questi spesso contrastano l'inserimento dell'adottando in famiglia.

Con il decreto di adozione l'adottato assume il cognome dell'adottante, se si tratta di un figlio legittimo o naturale riconosciuto allontanato dai genitori biologici, l'adottato sostituisce il cognome paterno (o materno) con quello dell'adottante. Ai genitori biologici viene impedito il contatto con il minore adottato.

L'adottato viene quindi, a tutti gli effetti, trattato come un figlio legittimo ma, tra adottato e adottante non si crea parentela, sono tuttavia posti ostacoli al matrimonio tra adottante e adottato.


ADOZIONE DEI MAGGIORI

La disciplina in materia di adozione dei maggiorenni ha subito molte modifiche negli ultimi anni, oggi è stato allentato il divieto in caso vi siano altri figli ed inoltre, l'adozione dei maggiori  oggi è ammessa anche ai single.

L'adottato maggiorenne può aggiungere al suo cognome quello dell'adottante.

L'adottato maggiorenne eredita dall'adottante ma non viceversa.


ADOZIONE INTERNAZIONALE

L'idoneità all'adozione internazionale alla famiglia che intende adottare deve essere dichiarata dal tribunale in Italia. Si tratta di adottare minori di 14 anni che nel luogo di origine siano stati dichiarati adottabili.





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