Caricare documenti e articoli online 
INFtub.com è un sito progettato per cercare i documenti in vari tipi di file e il caricamento di articoli online.


 
Non ricordi la password?  ››  Iscriviti gratis
 

L' IMPRENDITORE - Acquisto della qualità d'imprenditore

giurisprudenza



L' IMPRENDITORE


Acquisto della qualità d'imprenditore.


Può sembrare facile parlare d'imprenditore, ma già pensando che l'essere additati con tale status fa nascere il rapporto della persona collo statuto generale, si capisce che è poi meno agevole, in quanto il 2082 pure essendo sovrabbondante riguardo la definizione di imprenditore tace sul momento in cui si diviene, cosa occorre fare, oltre ad essere per diventarlo.


Esercizio diretto dell'attività d'impresa. 323j98d


Per l'imputazione degli atti d'impresa vige nell'ordinamento nostrano il principio della spendita del nome, cioè è soggetto allo statuto dell'impresa solo chi ha dato dati sufficienti alla riconoscibilità dell'impresa per il traffico giuridico.


Dunque se è agevole individuare il soggetto diretto dell'impresa e riconoscere i suoi atti, non lo è altrettanto in casi diversi.


Si potrebbe parlare del mandato con e senza rappresentanza.


Nel caso di mandato con rappresentanza il mandatario agisce in nome e per conto del mandante, e tutti i negozi giuridici sono imputabili all'ultimo menzionato, mentre se il mandato è senza rappresentanza, tutti i negozi conclusi restano imputabili al mandatario.




Nel caso di rappresentanza volontaria o legale, comunque resta il rappresentato imprenditore, pure se i suoi poteri decisori sono limitati nei confronti del rappresentante, è il caso pure dei genitori che curano l'impresa del figlio minore, imprenditore resta sempre il figlio minore.


Esercizio indiretto dell'attività d'impresa. 323j98d La teoria dell'imprenditore occulto.


Capita che ai fini prettamente formali, nell'attività d'impresa, imprenditori siano o persone fisiche nullatenenti o s.p.a di comodato o d'etichetta e che a monte di queste figure ci sia un imprenditore occulto.


Secondo il principio della spendita del nome in caso di fallimento il soggetto passivo del procedimento sia colui che ha speso il nome nei traffici commerciali, e che di norma nel caso ora prospettato è una persona senza patrimonio alcuno.

La mancata riscossione di crediti da parte dei creditori, che a loro volta sono imprenditori, può creare en questi dissesti pericolosi, ci si chiede allora come intervenire nei confronti dell'imprenditore occulto, del dominus.


Si è spinti a derogare il principio della spendita, considerando l'attività d'impresa cosa ben diversa dal mandato senza rappresentanza, per cui i creditori in caso di fallimento di imprenditore palese possono secondo alcuni essere ristorati da dominus, secondo altri più spinti possono chiedere il fallimento del dominus.


Altri giuristi, prendendo spunto dalla disciplina sulle società di persone, hanno carpito il principio di queste che vede inscindibilità del potere dalla responsabilità, per cui pure non condividendo l'ipotesi del fallimento del dominus, accettano che questo debba pagare i debiti da lui in realtà non onorati.


Altra teoria molto importante è quella di Bigiavi, la c.d. teoria dell'imprenditore occulto, che parte dal fallimento del socio occulto della società palese norma del 147 co.2 l. fallimentare.


Questa norma per analogia si può estendere anche ai soci che hanno occultato una società, cioè si parla di socio occulta di società occulta.

L'analogia si motiva per il fatto che tra le ipotesi di socio occulto di società palese e di socio occulto di società occulta si sia un mera differenza quantitativa e nient'altro.


Da questo principio ne deriva la responsabilità di chiunque palesemente o occultamente domini una impresa.


Da qui discende anche la responsabilità del socio tiranno che non potrebbe essere soggetto a fallimento ex 2362 perché non unico titolare della compagine, ma che continuamente viola i principi del diritto societario  operando confusioni tra i patrimoni.


Bigiavi ancora tratta della responsabilità illimitata dei soci sovrani che pure rispettando il diritto societario , di fatto domini l'impresa possedendo il pacchetto di controllo.


Il ragionamento di Bigiavi secondo CB non è corretto.


Critica dell'imputazione dei debiti d'impresa.


Le tesi esposte sull'imputazione dell'attività d'impresa, si fondano su due criteri:

uno formale della spendita del nome



uno sostanziale del potere di direzione


Il criterio formale è errato pure se non condivisibile che ci possa utilizzare il solo criterio formale, in quanto nessuna norma, del codice civile o della legge fallimentare che sia, permette di chiamare a rispondere un soggetto che non sia il palese imprenditore.

La disciplina societaria ad esempio, dice si che il socio amministratore nelle società di persone non può limitare la propria responsabilità, ma nemmeno è vero che l'illimitatezza di responsabilità sia legata in maniera indissociabile la potere di gestione.

Tant'è vero che nelle società n.c. tutti i soci rispondono in modo illimitato, anche se può stabilirsi che non tutti abbiano la gestione dell'impresa.


LA legge fallimentare che la giurisprudenza utilizza pure per il fallimento del socio occulto (147), per fare questo utilizza una doppia analogia.

Dall'ipotesi regolata del socio occulto in società palese, è più che accettabile l'estensione, in quanto la società esiste, si nasconde solo il reale numero di soci, si passa per analogia al fallimenti di soci occulti di società occulta, e poi ancora per analogia si passa al fallimento dell'imprenditore occulto.


IL 147 vuole secondo CB dichiarare il fallimento anche del socio che non è pubblico, però mai di chi socio non lo è per niente, fenomeno che si ha coll'applicazione della doppia analogia.

Nel caso di socio occulto/socio palese infatti manca proprio la società, in quanto il socio palese è mandatario senza rappresentanza del dominus.


In ultima formula possiamo affermare che l'unico principio per l'imputazione dell'attività d'impresa è il criterio formale della spendita del nome, che pecca a volte di essere retto da indici probatori certi, dunque il dominio di fatto non è condizione necessaria per l'imputazione di status imprenditoriale o per il fallimento del dominus.

Inoltre, scavando più profondamente del danno che possono avere i creditori terzi dell'imprenditore palese, è pur vero che questi nel concludere l'affare hanno comunque fatto affidamento solo sul suo capitale non essendo a conoscenza del dominus, e pure c'è da dire che se si accanissero contro il dominus, i creditori personali di quest'ultimo sarebbero disagiati in quanto non erano a conoscenza di attività imprenditoriale di questi.


Una tecnica per reprimere gli abusi.


Partendo dal fatto che il dominio di fatto su un'impresa o una società non comporta automaticamente all'equazione dominio di fatto - responsabilità illimitata- potenziale fallimento, tra le varie tecniche giuridiche per reprimere gli abusi delle posizioni delle persone fisiche all'interno di società di capitali o di persone che siano, la più corretta è quella c.d. dell'impresa fiancheggiatrice.

Tale tecnica, a partire dai tipici comportamenti del socio tiranno, qualora vi siano i requisiti del 2082, considera l'attività di questo come impresa a latere dell'impresa o della società in cui fa da tiranno, per cui per le sue azioni all'interno dell'impresa fiancheggiatrice, può essere imputato al fallimento, il caso più eclatante dell'applicazioen di questo principio è la sentenza del foro di Roma del 3-7-82 che dichiara il fallimento di tre fratelli soci di 158 società di capitale dichiarate fallite.






Privacy




Articolo informazione


Hits: 8585
Apprezzato: scheda appunto

Commentare questo articolo:

Non sei registrato
Devi essere registrato per commentare

ISCRIVITI



Copiare il codice

nella pagina web del tuo sito.


Copyright InfTub.com 2024