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La tutela del diritto d'autore: oggetto e contenuto.
L'articolo 2575 e 1 della legge sulla tutela dell'autore considerano costituenti
di tale diritto le scienze, letteratura, arte figurativa, teatro e
cinematografia in qualsiasi modo e forma espressiva.
Per quanto riguarda le opere di ingegno e le invenzioni si deve distinguere tra
poteri riconducibili alla tutela della personalità che sono irrinunciabili,
imprescrittibili e intrasmissibili, e poteri riconducibili alla sfera
patrimoniale dei soggetti interessati ai diritti.
I diritti economici, patrimoniali, durano per la vita dell'autore e per
cinquant'anni dalla scomparsa , ed in questo caso spettano agli aventi titolo
per atti inter vivos o mortis causa.
I contratti tipici di utilizzazione del diritto economico di autore è
l'edizione, con cui si cede all'editore il diritto di utilizzazione, e i
contratti di esecuzione o rappresentazione per le opere musicali e teatrali.
Talune fattispecie protette, quali l'arte applicata e i programmi per
calcolatore.
L'arte applicata alle creazioni industriali è la strada che l'imprenditore
scegli di percorrere per reagire alla standardizzazione della produzione in
serie, dunque che utilizza per differenziare i propri prodotti.
La normativa sul diritto d'autore considera comprendenti in questa disciplina i
designer industriali, arte applicata all'industria, qualora il contenuto
artistico sia scindibile dal prodotto industriale, e per scindibile si è voluto
intendere la qualità artistica che concettualmente si può scindere dall'oggetto
materiale, per cui qualora vi siano tali requisiti il diritto sull'opera viene
tutelato alla pari di quelli statutariamente previsti dalla legge come pittura,
disegno e scultura.
La tutela del segreto industriale e del know how.
Il segreto industriale è l'insieme delle tecniche di gestione e operative non
singolarmente brevettabili, ma che assieme configurandosi quale know how è stato
in tre tappe tutelato e la terza di queste eleva lo eleva ad un rango
sostanzialmente pari a quello dei beni immateriali brevettabili.
I segni distintivi : la ditta e l'insegna.
Fra le variate strategie di differenziazione dei prodotti quelli che più
importano, tanto che regolati da legge sono il marchio l'insegna e la ditta.
La ditta è il nome sotto cui l'imprenditore esercita l'impresa mentre l'insegna
è il nome ed il simbolo dell'azienda.
La ditta deve essere necessariamente costituita anche dal cognome o dalla sigla
dell'imprenditore, mentre l'altra parte può anche essere di pura fantasia,
sempre che il nome non induca all'inganno il consumatore.
L'onere della differenziazione della ditta ex 2564 è difficoltoso vista
l'assenza del registro delle imprese fino al 1990.
L'articolo 2565 disciplina la trasferibilità della ditta in capo ad altre
persone, la c.d. ditta derivata.
Per l'insegna si applicano come 2568 le regole della ditta, pure potendo variare
con maggiore liberta non avendo nessuna limitazione propria, solo quella
generica dell'originalità.
Per mezzo di pratiche e contratti commerciali integrati come il franchising,
sempre più importanza sta assumendo il ruolo dell'insegna.
i marchi d'impresa in generale, l'acquisto del diritto del marchio.
La funzione del marchio, comunque esso sia costituito, è quella di collegare un
bene o un servizio all'impresa da cui derivano.
L'acquisto del titolo di esclusività nell'utilizzazione del marchia si acquista
per registrazione e deposito del marchio o per uso di fatto del segno.
Il diritto di utilizzazione dura dieci anni colla possibilità di rinnovo alla
scadenza aart.4 l. marchio 1992.
Qualora non si procedi alla registrazione del marchio, per detenerne
l'esclusività occorre dimostrare un uso di fatto cioè dimostrare che
l'imprenditore intenda utilizzarlo come segno distintivo dei suoi prodotti e
servizi, fatto che può aversi ad esempio colla pubblicità.
Essendo la funzione del marchio quella di rendere riconoscibili dei prodotti,
contiene in maniera intrinseca la dfn di impresa, da qui il divieto di chiederne
l'utilizzazione ai non imprenditori fino alla riforma del 92.
L'articolo 22 della l. marchio infatti contiene l'utilizzazione indiretta del
marchio, cioè si considera sufficiente ai fini della registrazione anche un uso
indiretto da parte di imprenditori che sia controllanti dell'impresa.
Così anche si legittima il possesso del marchio da chi imprenditore non lo è.
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