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LA COMUNIONE DEI DIRITTI

giurisprudenza




LA COMUNIONE DEI DIRITTI


Un diritto soggettivo può appartenere a più persone le quali sono tutte contitolari del medesimo diritto. Questo fenomeno della con titolarità assume uno specifico aspetto quando la con titolarità 454c23e cade su un diritto reale e prende allora il nome di COMUNIONE Il codice civile disciplina in particolare la COMUNIONE DI PROPRIETA' o COMPROPRIETA' (art. 1100)



Nella comunione ciascun partecipante non è titolare di una parte fisicamente individuata del bene ma di una quota ideale o astratta, espressa da una frazione matematica della cosa o del diritto considerato nella sua unità.

La comunione può essere:

VOLONTARIA quando si costituisce per volontà delle parti, che, d'accordo, acquistano o mettono in comune la proprietà della cosa;

INCIDENTALE quand'essa sorge per volontà della legge;

Una particolare specie di comunione, che non dipende soltanto dalla legge o dalla volontà del defunto, ma anche dall'accettazione degli eredi, è la comunione ereditaria

Il diritto di ciascuno, pur investendo la cosa nella sua totalità, incontra un limite nel diritto dell'altro o degli altri. Da ciò deriva che ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri di servirsene (art. 1102); può disporre della sua quota alienandola o ipotecandola (art. 1103);deve contribuire alle spese necessarie, in proporzione della propria quota (art. 1101); chiedere lo scioglimento della comunione in ogni tempo, salvo che egli stesso o il suo dante causa si sia vincolato a rimanere in comunione per un tempo determinato (art. 1111)

Correlativamente agli accennati diritti ciascun proprietario ha l'obbligo, sempre in proporzione della propria quota, di concorrere alle spese necessarie per la conservazione e il godimento della cosa comune nonché a quelle deliberate dalla maggioranza (art. 1104). può peraltro liberarsi dagli oneri suddetti rinunciando al suo diritto sulle cose comuni salvo che abbia già approvato, anche se soltanto tacitamente, la spesa in oggetto.

L'amministrazione della cosa spetta congiuntamente a tutti i partecipanti alla comunione

Per gli atti di ordinaria amministrazione è sufficiente la maggioranza semplice delle quote (50%+1) (art. 1105)

Per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione e per le innovazioni è richiesta la maggioranza semplice numerica dei comproprietari che rappresenti anche la maggioranza qualificata delle quote (2/3) (art. 1108)



Per gli atti di disposizione del bene indiviso è necessaria l'unanimità dei consensi, cioè l'approvazione di tutti i comproprietari (art. 11082)


Una delle figure più complesse di comunione, largamente diffusa nell'edilizia moderna, è quella del CONDOMIMIO NEGLI EDIFICI, che si verifica quando gli appartamenti, di cui l'edificio consta, non appartengono alla stessa persona, ma a persone diverse. Ciascuna di queste persone è proprietaria esclusiva del proprio appartamento, ma alcune parti dell'edificio (il suolo, su cui sorge, le fondazioni, le scale, ecc.) appartengono in comunione ai vari condomini (art. 1117)

Il diritto di ciascuno dei condomini e l'obbligo di partecipare alle spese per la manutenzione delle parti comuni sono stabiliti nel titolo: in mancanza, essi corrispondono al valore del piano o della porzione di piano. Per tutto ciò che concerne l'uso e l'amministrazione delle cose comuni sono previsti due organi, uno deliberatorio (assemblea dei condomini) ed uno esecutivo (l'amministratore

All'assemblea è attribuito il compito di decidere le innovazioni e le opere di manutenzione straordinaria, di stabilire il regolamento di condominio, di approvare il preventivo delle spese, nonché il rendiconto della gestione. All'amministratore è invece attribuito il compito di curare l'osservanza del regolamento, l'esecuzione delle delibere assembleari, la riscossione dei contributi, il compimento degli atti conservativi, la manutenzione ordinaria, il funzionamento dei servizi comuni. L'amministratore ha 'obbligo di rendere annualmente il conto della sua gestione. È importante sottolineare che egli, nei limiti delle proprie attribuzioni, ha la rappresentanza, anche processuale, dei condomini (art. 1130-1131)

Nei condomini più numerosi è obbligatoria la formazione del regolamento di condominio(art. 1138).


Un'altra tipologia di comunione dei diritti è la MULTIPROPRIETA', un fenomeno per il quale manca ancora una disciplina legislativa. Con l'espressione "multiproprietà" si intende l'attribuzione ad un soggetto, da parte del proprietario di un bene, di un diritto di utilizzazione di una singola unità ricompressa nel complesso, limitatamente ad una o più settimane dell'anno, ma in perpetuo o per parecchi anni.

Ciascun multiproprietario, inoltre, ha la facoltà di disporre della propria quota, sia per atto tra vivi sia a causa di morte.








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