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Tema: scioglimento del matrimonio e lis uxoria

giurisprudenza




Appunti di "diritto romano" dalle lezioni del prof. Carlo Venturini (giurisprudenza-Pisa)


Tema: scioglimento del matrimonio e lis uxoria




Le principali caratteristiche del matrimonio romano erano la potestà del marito sulla moglie (manus), l'affectio maritalis 424j91e , la dote. Il matrimonio "in mano" è tipico del periodo antico, poi la mano scompare ed ogni unione è considerata unione matrimoniale. L'affectio è l'intenzione di essere marito e moglie: se cessa, finisce il matrimonio. Con Costantino per sciogliere il matrimonio occorre una serie di circostanze di colpe, pertanto sciogliere il matrimonio diventa più difficile. Con Giustiniano subentra l'indissolubilità del matrimonio. In caso di scioglimento del matrimonio per colpa della moglie al marito spettavano le "retentiones": 1/6 della dote per figlio + 1/6 per la cattiva condotta della moglie. Probabilmente le "retentiones" sorgono in età augustea. Augusto fece una grande legislazione in tema di matrimonio. La dote, nel nostro ordinamento, è stata abolita con la riforma del diritto di famiglia. È stata la base del diritto matrimoniale: su di essa reggeva l'equilibrio della nobiltà romana. I patrimoni femminili in genere erano superiori a quelli maschili. La dote la conferiva il padre della sposa (profeticia) o la donna stessa o un terzo (adventicia) ed entrava nei beni del marito. Cinque libri del Digesto (su 50) parlano di dote: essa era un tema molto studiato dai giuristi. Il matrimonio poteva sciogliersi o per "culpa mulieris" o per "culpa viri". Se c'è culpa mulieris il marito ha diritto alle retentiones; se c'è culpa viri, la donna si rivolgeva al tribunale per riottenere la dote. Tale tribunale attribuiva la colpa a uno dei due coniugi, giudicandolo "de moribus mulieris et viri". Papiniano: la colpa è di chi conduce allo scioglimento del matrimonio, non necessariamente di chi lo scioglie. La colpa deve essere dimostrata: il marito che ripudia la moglie non pone subito la donna dalla parte della ragione.



Colpe femminili tipiche: 1) adulterio, 2) allontanarsi dalla casa coniugale, 3) dare i "signa adulterii", cioè tenere un comportamento tale da generare il sospetto di adulterio (ad es. fare il bagno con uomini), 4) picchiare il marito. Colpe maschili: 1) percuotere la moglie, 2) farle mancare i mezzi di sostentamento, 3) offenderla sul piano morale. Cosa comporta il divorzio? I figli restano sempre col marito, sono in sua potestà. Successivamente alla donna divorziata per indegnità del marito sarà consentito tenere i figli. Giustiniano: è il giudice che deve stabilire con chi devono restare i figli. La potesta è diventata "officium", dovere. Il matrimonio finisce quando finisce l'affectio: occorre un


atto formale di ripudio.


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