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MODIFICAZIONE DEI SOGGETTI DELL'OBBLIGAZIONE - MODIFICAZIONI NEL LATO ATTIVO

giurisprudenza



MODIFICAZIONE DEI SOGGETTI DELL'OBBLIGAZIONE


I soggetti originari del rapporto obbligatorio possono essere sostituiti nel corso della vita del rapporto stesso.


MODIFICAZIONI NEL LATO ATTIVO:


CESSIONE DEL CREDITO:

è l'accordo con il quale il creditore (cedente) trasferisce a un'altra persona (cessionario) il suo credito nei confronti del debitore (ceduto) (art. 1260). Attraverso la cessione il diritto di credito viene trasferito dal creditore originario a un nuovo creditore costituendo in tal modo, come un qualsiasi altro bene, oggetto di circolazione. La cessione è un negozio giuridico bilaterale tra il cedente e il cessionario e pertanto non richiede il consenso del debitore ceduto. È tuttavia necessario che la cessione venga 525c27f comunicata al debitore perché possa adempiere nei confronti del nuovo creditore: la cessione del credito pertanto è efficace nei confronti del debitore ceduto soltanto dal momento della sua accettazione  o della notificazione che gli venga fatta (art. 1264). Ne consegue che l'eventuale pagamento nei confronti del cedente effettuato dopo tale momento non libera il debitore nei confronti del cessionario, che può quindi pretendere legittimamente un nuovo pagamento.



Con la cessione viene trasferito un credito che rimane per il resto inalterato in tutti i suoi elementi, compresi gli eventuali accessori. Il debitore ceduto può quindi opporre al cessionario le stesse eccezioni che avrebbe potuto opporre al cedente, non potendo essere pregiudicato da un atto concluso da altre persone.

Se la cessione è a titolo oneroso, il cedente è tenuto a garantire al cessionario l'esistenza del credito (art. 1266) ma non anche la solvibilità del debitore: il cedente, pertanto, è liberato di regola per il fatto stesso della cessione anche nel caso che il debitore non adempia l'obbligazione assunta (cessione pro-soluto). Le parti possono peraltro prevedere con patto espresso che il cedente garantisca al cessionario anche la solvibilità del debitore ceduto: in questo caso il cedente è liberato nei confronti del cessionario soltanto se e quando questi riceve effettivamente quanto gli è dovuto (cessione pro-solvendo). Se la cessione è pro-solvendo, in caso di inadempimento da parte del debitore ceduto il cedente è tenuto soltanto a restituire al cessionario il corrispettivo ricevuto, oltre agli interessi e alle spese, salvo l'eventuale obbligo di risarcimento dei danni. È nullo ogni patto diretto ad aggravare le posizioni del cedente (art. 1267).


Il factoring è una figura negoziale di matrice anglosassone, che si è largamente diffusa nel nostro Paese. Con il contratto in questione un'impresa specializzata (factor) si impegna -contro pagamento di una "commissione"- a gestire, per conto di una impresa cliente, l'amministrazione di tutti o di parte dei crediti di cui quest'ultima diventa titolare verso i propri clienti nella gestione della sua attività imprenditoriale.


SURROGAZIONE:


ricorre quando un terzo che adempie un debito altrui, o fornisce i mezzi per adempiervi, subentra in luogo del creditore nei diritti verso il debitore La surrogazione soddisfa ma non produce l'estinzione dell'obbligazione, determinando la sostituzione al creditore originario di un nuovo creditore. La surrogazione può essere:

Legale o di diritto, quando si verifica automaticamente nei casi previsti dalla legge (art. 1203);

Volontaria, quando avviene per volontà del creditore originario che, all'atto di ricevere il pagamento da un terzo, dichiari espressamente di volerlo surrogare nei suoi diritti nei confronti del debitore (art. 1201), oppure per volontà del debitore che, nel contrarre un prestito per pagare un determinato debito, surroghi alle condizioni richieste dalla legge il proprio mutuante nei diritti del creditore nei suoi confronti (art. 1202).


MODIFICAZIONI NEL LATO PASSIVO:


DELEGAZIONE:


consiste nell'incarico che il debitore (delegante) rivolge a un terzo (delegato) di obbligarsi nei confronti del creditore (delegatario) La delegazione presuppone due distinti rapporti obbligatori: uno tra delegante e delegatario (rapporto di valuta o di debito) e l'altro tra delegato e delegante (rapporto di provvista). In base al rapporto di valuta il delegante è debitore di una determinata prestazione nei confronti del delegatario, mentre in base al rapporto di provvista il delegante è a sua volta creditore di una data prestazione nei confronti del delegato.

La delegazione può essere titolata, quando nell'obbligarsi nei confronti del delegatario il delegato fa espressamente riferimento al rapporto di provvista o a quello di valuta; qui l'obbligazione assunta dal delegato trova la propria causa nel rapporto che viene richiamato e pertanto:

La nuova obbligazione è valida a condizione che il rapporto di provvista o di valuta sul quale si fonda sia a sua volta valido;

Il delegato può opporre al delegatario tutte le eccezioni che derivano da tale rapporto.

La delegazione può essere pura, quando non fa riferimento né al rapporto di provvista né a quello di valuta:

La nuova obbligazione è valida anche se è invalido il rapporto di provvista o di valuta;

Il delegato non può opporre al delegatario le eccezioni che derivanti dal rapporto di valuta né da quello di provvista.

Se viene accettata dal creditore, la delegazione produce la sostituzione (delegazione liberatoria) o l'aggiunta (delegazione cumulativa) di un nuovo debitore a quello precedente. La delegazione è liberatoria soltanto se il creditore dichiara espressamente (art. 1268) di liberare l'originario debitore; in mancanza deve intendersi soltanto cumulativa, con la consegna che il delegante rimane obbligato in solido con il delegato.

Se tuttavia il creditore ha accettato l'obbligazione del terzo, il delegante gode di un beneficio di escussione preventiva, in quanto il creditore può rivolgersi nei suoi confronti soltanto dopo aver chiesto inutilmente l'adempimento al delegato (art. 1268).


ESPROMISSIONE:


ricorre quando il creditore (espromissario) si accorda con un terzo (espromittente) che assume di propria iniziativa un'obbligazione del debitore (espromesso) Si tratta di un accordo che interviene direttamente, a vantaggio del debitore, tra il creditore e il terzo. Analogamente alla delegazione l'espromissione può essere liberatoria, quando il creditore dichiara espressamente di liberare il debitore il debitore originario, o cumulativa, quando il debitore originario rimane obbligato in solido con il nuovo debitore (art. 1272).

Di regola il nuovo debitore può opporre al creditore le stesse eccezioni che avrebbe potuto opporgli il precedente debitore ma non quelle derivanti dai suoi rapporti personali con quest'ultimo (art. 1272).


ACCOLLO:


si verifica quando un terzo (accollante) si accorda con il debitore (accollato) per assumere un'obbligazione che questi ha nei confronti del creditore (accollatario) A differenza dell'espromissione, l'accordo è dunque un accordo che interviene tra il debitore e un terzo. L'accollo si dice esterno quando il creditore vi aderisce ( e in tal caso può pretendere l'adempimento direttamente dal terzo), interno quando rimane limitato a un semplice accordo tra il debitore e il terzo (art. 12731). Mentre l'accollo interno è sempre cumulativo, quello esterno può essere liberatorio quando il creditore dichiari espressamente di liberare il debitore originario oppure quando la liberazione di quest'ultimo costituisca una clausola dell'accordo intervenuto con il terzo (art. 12732

Per quanto attiene ai rapporti tra l'accollante e il creditore, l'accollante è obbligato soltanto nei limiti assunti con il contratto di accollo e può opporre al creditore tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al debitore originario (art. 12734





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