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DIRITTO PUBBLICO a.a. 1998/99

giurisprudenza




DIRITTO PUBBLICO a.a. 1998/99



STATO




Soggetti pubblici

Organi istituzionali


DIRITTO: insieme di regole giuridiche (oggettivo)



Situazione personale rivendicata dal soggetto (soggettivo)



ESSENZA DEL FENOMENO GIURIDICO O DIRITTO OGGETTIVO


Complesso ordinato di regole che si applicano all'interno di un determinato agglomerato sociale e ne determinano le relazioni tra i suoi componenti. Tali regole possono essere coercibili, ciò garantisce l'esistenza di una situazione che ha il potere di rendere esecutivo il diritto. E' la struttura base di una comunità. Risulta applicabile ad una prima struttura: la polis greca Vi sono anche esperienze precedenti ma non cosi ben strutturate come la polis greca basata su una concezione Aristotelica.

Funzioni dell'ordinamento giuridico:

COMPORTAMENTI DEVIANTI E LORO REPRESSIONE

DISTRIBUZIONE DI BENI E SERVIZI

CREAZONE E DISCIPLINA DEI POTERI PUBBLICI

INDIVIDUARE I COMPORTAMENTI A RISCHIO

PRESCRIVERE DEI COMPORTAMENTI

PREVEDERE DELLE SANZIONI

ISTITUIRE DELLE AUTORITA' PER FAR RISPETTARE LE SANZIONI

INDIVIDUARE IL MODO PER POTER MODIFICARE LE REGOLE GIURIDICHE


NORME GIURIDICHE



Norme precettive

Norme sulla produzione giuridica

(individuano le fonti del diritto)

Norme sanzione



Norme di organizzazione dei poteri pubblici




NORME PRECETTIVE E SANZIONI


ES. Art, 2043 illecito civile: se danneggio qualcuno1 sono obbligato a risarcire i danni2.


Precetto

Sanzione


Nella norma vi è una previsione astratta di un eventuale caso e vi è la generalità della stessa, cioè la sua validità universale.


La sanzione è la conseguenza giuridica ad un determinato comportamento. Tale conseguenza può essere positiva o negativa.


SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE


Situazione giuridica di svantaggio



Obbligo Dovere Onere


Situazione giuridica di vantaggio



Diritto soggettivo a   Interesse legittimo b



A. Obiettivo della norma: tutelare in maniera diretta l'interesse di un soggetto. Es. Risarcimento danni.

B. Obiettivo della norma: crea una tutela in via mediata.


ESEMPIO: Nel nostro ordinamento esiste il diritto di proprietà che può essere violato. Per casa mia passerà un'autostrada. Il mio diritto soggettivo attraverso l'espropriazione si trasforma in interesse legittimo con il quale far valere i miei interessi attraverso un ricorso o un rimborso e l'indennizzo.









A chi si rivolgono le norme giuridiche soggettive: I SOGGETTI


Capacità giuridica: si acquisisce dalla nascita. Ti assegna dei diritti e dei doveri.

Capacità di agire: si consegue normalmente con la maggiore età. In caso di malattie mentali gravi il soggetto può essere interdetto e in casi meno gravi risulta inabile.

Qui entra in gioco la RAPPRESENTANZA GIURIDICA che permette ad un soggetto privo di Capacità d'agire di essere rappresentato da un'altra persona in luogo ad un suo diritto. Questa altra persone prende il nome di Procuratore. Per esempio i genitori sono i procuratori dei loro figli minorenni. Lo stesso vale per soggetti interdetti o inabili.


Le PERSONE GIURIDICHE sono soggetti di Diritto senza però essere PERSONE FISICHE


A. Associazioni: pluralità di persone fisiche che collaborano per un fine comune.

B. Fondazioni: si tratta di un singolo soggetto che mette a disposizione dei capitali.

C. Persone giuridiche PUBBLICHE: sono entità create dalla legge ( regione. Comune. Università, provincia..)


Esiste una PLURALITA' DI SOGGETTI PUBBLICI PERCHE' UN SOGGETTO PUBBLICO ESISTA E' NECESSARIA UNA LEGGE SPECIFICA


Le persone giuridiche possono essere organizzate in modo che al loro interno persone fisiche svolgano dei compiti di ufficio, senza un rapporto di rappresentanza. Es. Comune e Sindaco.

Per le persone giuridiche pubbliche è necessaria una normativa basata su atti e leggi interni.

L'organizzazione interna può vedere ORGANI MONOCRATICI (sindaco) e ORGANI COLLEGIALI (consiglio comunale). Non esistono rapporti giuridici tra una le persone giuridiche e uno dei suoi organi. Gli organi collegiali devono avere una normativa interna ed esprimono la loro volontà con una votazione per maggioranza, con un moderatore eletto all'interno dell'organo in questione.




LO STATO

Come comunità _ Repubblica

Come persona giuridica



ELEMENTI: Sovranità: potere di comando supremo su quella comunità

Popolo e territorio identificano la collettività e i confini entro i quali è esercitata    la sovranità.

Monopolio della forza legittima. Esclusiva rispetto agli altri stati per quanto riguarda il proprio territorio, ovvero sovranità ovvero stato indipendente. Questo principio sta alla base del diritto internazionale.

Il Territorio non costituisce solo lo spazio in cui si attua giuridicamente la sovranità, ma più concretamente permetta la banale determinazione dei confini.

Il popolo è fonte di legittimazione del potere dello Stato, ma non tutte le persone che sono all'interno del territorio (popolazione), ma solo quelle con la cittadinanza che si acquisisce automaticamente ( IUS SANGUINIUS, IUS SOLIS) o volontariamente con giudizio dello stato.

La nazione viene a delinearsi come identità etnica di riferimento.

Rapporto tra sovranità e nazione.

Art. 6 come salvaguardia dei diritti delle minoranze etniche   no discriminazione

Apolidi: cittadini stranieri privi di nazionalità (cittadinanza).

Italiani e stranieri sono ugualmente soggetti all sanzioni penali.

L'estradizione può essere attiva o passiva e deve essere regolata da trattati internazionali di reciprocità. Non si può estradare un rifugiato politico. La reciprocità implica che il comportamento sia reato in entrambi i paesi e la sanzione legittima in entrambi i paesi. E' regolamentata da un'autorità giudiziaria che se né valuta positivi i presupposti giuridici passa la decisione nelle mani dello Stato.


APPROFONDIMENTI.    da Rescigno


Lo Stato come ente particolare come soggetto fra gli altri soggetti, risulta un apparato, un'organizzazione che si impone come detentrice della forza. Risulta quindi in grado di punire i delinquenti, obbligare a pagare le tasse, impedire determinati atti. E' anche proprietario di enti amministrativi, commerciali, sanitari.

Il monopolio della forza armata, intesa nel suo senso letterale di violenza fisica, è la caratteristica peculiare dello Stato. Da essa derivano direttamente la sovranità e l'indipendenza. Queste ultime due caratteristiche sono l'espressione del monopolio della forza rispettivamente entro i confini territoriali, e nei confronti degli altri Stati sovrani.

Per quanto riguarda la determinazione dei confini territoriali abbiamo:

confini di terra, determinati per via contrattuale con gli stati confinanti o per indiscussa e immemorabile appartenenza di fatto.[DM1] 

confini di mare, determinati con convenzione internazionale in 12 miglia marine.

confini d'aria, tutta e solo l'atmosfera sovrastante il territorio orizzontale.

confini sottomarini, anche 200 miglia marine, ma non ben definito da trattati convenzionati.

Art. 7 " La Stato e la Chiesa sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani". Dal punto di vista della Chiesa la sua sovranità intesa come monopolio della forza armata è formalmente salvata da una possibilità di esercizio della stessa. Nella realtà dei fatti è lo Stato che ne dispone effettivamente, la Chiesa può al massimo utilizzare armi psicologiche o morali. E' però vero che l'ordinamento italiano prevede che lo Stato assista e sostenga una chiesa anche con l'utilizzo della forza armata per garantire il rispetto di alcune sue norme, purché non contrarie alle regole dello stato ( es. matrimonio). Quest'ultimo elemento cos 424d38e tituisce un'effettiva limitazione alla sovranità dello Stato.



EVOLUZIONE STORICA DELLE FORME DI STATO O REGIMI POLITICI O FORME DI GOVERNO (Cap.3)

Metodo diacrocinco: analizzare lo sviluppo nel tempo di un'unica forma di stato.

Metodo sincronico: analizzare contemporaneamente diverse forme di governo in uno stesso contesto stoico.

Il termine è coniato alla fine del 500 dai filosofi politici per mettere in evidenza la supremazia del potere politico esercitato dal re su quello dei singoli nobili, e per rendere evidente l'indipendenza dal Sacro Romano Impero e dal Papato. Non è altro che un'estensione dei poteri feudali. Quando nelle mani del sovrano confluiscono tutti i poteri e sovranità e nazione coincidono, siamo di fronte ad uno STATO ASSOLUTO. Il potere dl re è di origine divina, l'organizzazione interna dipende dall'utilizzo di una burocrazia regia che espleta le funzioni del sovrano su tutto il territorio, nel quale permane un'organizzazione feudale. Nasce anche un esercito Nazionale.

Uno sviluppo dello stato assoluto è nella forma di Stato di Polizia. SI tratta di un'evoluzione del modo di intendere la sovranità, prima esclusivamente specchi della supremazia regale, ora mezzo di sviluppo economico e sociale. Sono quei sovrani illuminati dell'Europa centrale che nel '700 si sentono loro i primi servitori dello stato. Questa forma di stato non trovando il giusto equilibrio tra potere e la nuova classe motore dell'economia (borghesia), a causa degli ancora presenti privilegi feudali, non durerà a lungo.


Seconda metà del '600: Montesqieu teorizza la divisione dei poteri.

rivoluzione inglese, si formano due camere dei nobili e dei comuni. Nasce il Parlamento. Il re può governare solo in accordo con il Parlamento.

prima costituzione scritta. America.

rivoluzione francese.

EUROPA prima metà dell'800: rivoluzioni liberali e riconoscimento agli individui di alcune SITUAZIONI GIURICHE SOGGETTIVE FONDAMENTALI:

diritto alla libertà

diritto all'uguaglianza, intesa come parità giuridica dei soggetti indipendentemente dalla classe di appartenenza.

NASCONO GLI STATI LIBEALI, veri e propri stati di diritto in cui il potere deve trovare una giustificazione in un atto normativo, cioè l'equivalente del principio di legalità. E' possibile fare ricorso contro una decisione presa dall'autorità.



DA RESCIGNO:


Digressione storica su come e perché si è giunti a quella forma di monopolio della forza da parte di un apparato unitario comunemente chiamato Stato. La Stato, come si vedrà non è una forma di organizzazione perenne e permanente della società umana.

Anzitutto lo Stato non esisteva in tutte le società primitive. In tutta quella che possiamo definire preistoria le organizzazioni umane e quelle animali, ben poco avevano di differente. Dopo che con i primi documenti scritti si è passati alla "storia", le prime società organizzate in piccoli gruppi poco differenziati non possedevano un'organizzazione complessa.

Delle Citta-Stato greche e dell'Impero Romano abbiamo sufficienti dati per affermare un primo passo verso la forma Stato attuale: innanzi tutto vi è, almeno nella pratica, la divisione tra sfera politica ed economica, poi il considerare la politica come res publica e non esclusiva di una o poche persone (dispotismo orientale).

Per comprendere adeguatamente dove l'evoluzione dello Stato ha e i segni d'inizio dobbiamo riferirci al periodo feudale, almeno per quanto riguarda l'Europa. L'agricoltura come base economica, una scarsa produzione artigianale, un'economia di corte, chiusa e autosufficiente. Preludio necessario per la nascita delle Signorie e delle monarchie assolute. Se nel feudo la forza era spezzata non accentrata, il monarca assoluto (1500-1600) accentra il potere, e da' inizio a quel monopolio della forza da parte di un apparato unitario che ancora non possiamo chiamare Stato. Le regole dinastiche danno l'idea dell'impersonalità del potere, l'idea che il sovrano non sia padrone della sovranità, ma un suo rappresentante, egli esercita non nel suo interesse di uomo, ma per la corona, per la collettività. Secondo lascito importante una burocrazia professionale, diretta manifestazione del potere regio. Terzo lascito: l'esercito reale.

Punto importante di tutta la storia evolutiva dello Stato è la divisione tra sfera politica ed economica avvenuta in maniera netta e definitiva con la monarchia assoluta. La borghesia è una delle principali conseguenza sociali di questa divisione: portatrice di un nuovo modo di produzione fondato sulla concorrenza dei privati, la libera circolazione delle merci, le possibilità di disporre dei mezzi di produzione e di forza lavoro, diventata la nuova merce. La borghesia diventa la classe più intraprendente, grazie anche all'appoggio che la monarchia le dava( contrastando i vecchi feudatari e i loro privilegi). Quando la classe feudale era stata eliminata, la monarchia non era più necessaria, era anzi d'ostacolo al liberalismo a cui alcuni potevano aspirare. Lo vediamo bene nella rivoluzione inglese.

In Inghilterra la nobiltà feudale era una realtà, nel 1600, relativamente marginale. L'industrializzazione il commercio della lana avevano dato alla borghesia un notevole peso a livello nazionale. Abbiamo tre figure di questa classe: l'affittuario terriero, il grande imprenditore terriero e il capo mastro, il gentiluomo di campagna. Sono questi gli elementi che ritroviamo nella composizione parlamentare. Quindi anche a livello politico la rappresentanza e di derivazione borghese. Questo fu possibile sotto il regno di Elisabetta I, ma quando Giacomo I e poi Carlo I pretesero l'obbedienza e la sottomissione parlamentare rivendicando l'origine divina della corona, vi fu lo scontro inevitabile con tutti quegli interessi economici da tempo stabiliti. Le forze in campo si dividevano tra presbiteriani, anglicani, indipendenti e livellatori. Divisione che toccava anche l'interno delle singole classi a seconda dei rispettivi interessi in gioco. La rivoluzione può essere sintetizzata in quattro momenti:

1640: guerra civile. Cromwell e gli Ironsides. 1649, decapitazione di Carlo I

1653-1658: dittatura transitoria di Cromwell.

1658-1688: restaurazione. Tornano gli Stuart.

1688-89: "gloriosa rivoluzione". Guglielmo d'Orange nuovo re con subordinazione parlamentare.


Nasce quello che oggi chiamiamo governo parlamentare

CONSEGUENZE POLITCO-GIURIDICHE:

Il sovrano dipende dalla legge

E' il parlamento che conferisce legalità al sovrano


HOBBES E LOCKE: i teorici della rivoluzione.


H.  l'uomo tende a soddisfare i propri bisogni e per questo si scontra con gli altri uomini. Homo homini lupus. Teoria del contratto secondo il quale nel vivere associato gli uomini devono rispettare certe regole di convivenza. Per evitare il perpetuarsi della guerra e garantire il rispetto di queste regole H. vede chiaramente come sia necessaria la presenza di un ente assoluto in grado di porsi al di sopra delle parti individuali, facendosi interprete del contratto che altrimenti sarebbe pura astrazione.

L. il suo problema era quello di porre un limite istituzionale al potere regio dopo la conclusione vittoriosa della rivoluzione del 1689. Usa anche lui la categoria del contratto utilizzandolo sia nel senso di PACTUM UNIONS che di PACTUM SUBIECTIONIS, per indicare la dipendenza del sovrano dai sudditi. L. opera una prima approssimata e storicamente condizionata divisione dei poteri individuando nel sovrano la sede del potere esecutivo, nel parlamento il potere legislativo. L. designa già le caratteristiche di uno stato liberale in cui proprietà, libertà e indipendenza sono da difendere contro ogni possibile intromissione esterna.


LASCITI DELLA RIVOLUZIONE AMERICANA

Guerra di liberazione dal dominio inglese. Ci lascia la prima COSTITUZIONE SCRITTA.

Lo sviluppo della società americana è stato enormemente favorito dall'assenza di condizionamenti economici e culturali di origine feudale che imprigionavano l'Europa. Nei suoi primi momenti di vita la società americana e l'esempio vivente della tipica società borghese. L'uomo è libero, indipendente, il suo lavoro e frutto delle sue mani, così come il suo guadagno. Di terra ce n'è tanta e tutti possono possederne un appezzamento. Chi nulla possiede non conta nulla, ma in questo caso non si possiede nulla solo se se non si vuole possedere nulla. Il bianco povero se era tale lo era solo per sua colpa. Di l'equazione proprietà=indipendenza=libertà. Clima estremamente tollerante e democratico rispetto ai bianchi proprietari.


LA RIVOLUZIONE FRANCESE

DISTRUGGE PER LA PRIMA VOLTA IN EUROPA LE DIFFERENZE DI CARATTERE GIURIDICO DERIVATE DA PRIVILEGI O APPARTENENZE A PARTICOLARI ORDINI (nobiltà feudale, Chiesa). TUTTI GLI UOMINI HANNO UGUALE CAPACITA' GIURIDICA INDIPENDETEMNTE DALLA NASCITA E DALLA CONDIZIONE SOCIALE.

INTRODUCE IL PRINCIPIO DI LEGALITA'

LA NECESSITA DI PARLAMENTI ELETTIVI

LA DIVISIONE DEI POTERI

L'ESERCITO PERMANENTE DI LEVA

LA BUROCRAZIA ASSUNTA PER CONCORSA



CARATTERISTICGE ESSENZIALI DELLO STATO LIBERALE


La base economica è il sistema di produzione capitalistico.

Divisione tra società (civile o borghese) e Stato: la prima come luogo degli scambi economici della libera concorrenza, quindi centro della vita borghese, il secondo figura garante del rispetto delle regole del mercato. Lo stato non deve intervenire su quello che si credeva il naturale sviluppo del mercato sulla base delle sue stesse leggi impersonali.

Libertà e indipendenza fondate sulla proprietà privata.

Per la sua funzione di garante del liberalismo lo stato liberale è stato fortemente repressivo.


CRISI DELLO STATO LIBERALE

Avviene tra le due guerre mondiale con la grande depressione economica tra gli anni '20 e '30.

La proprietà come fonte di uguaglianza e indipendenza si rivela in realtà uno strumento di discriminazione soprattutto quando i proletari che possiedono solo la forza lavoro sono costretti in determinate condizione, quindi tutto fuorché liberi e indipendenti.

Le leggi del mercato si rivelano inutili a fronte delle crisi economiche, dove l'intervento dello stato deve iniziare a farsi sentire.

L'uomo liberale è del tutto sostituito dai grandi monopoli.



Lo Stato deve intervenire direttamente sul mercato per organizzare tra loro i nuovi propulsori economici.

Non si parla più quindi di individuo libero, ma, soprattutto tra i proletari, inizia a formarsi una coscienza di classe che identifica nel gruppo gli impulsi personali. Nascono prima i sindacati e poi i partiti.

Il nuovo soggetto sociale non è più l'individuo ma il gruppo associato.


Alla crisi dello stato liberale si rispose con dittature e tentativi socialisti.


LO STATO DEMOCRATICO-PLURALISTA o SOCIALE ( WELLFARESTATE)


Si sviluppa dopo la seconda guerra mondiale. E' il connubio tra la tradizione liberale e quella socialista. Alla base economica capitalista si inserisce il peso economico dello stato e la sua politica sociale ( sanità, istruzione.). Lo stato diventa il punto d'incontro di gruppi diversi, l'unità della diversificazione, colui che media tra le parti, parte egli stesso e risultato della sua stessa mediazione.

Aumentano le funzioni dello Stato

Aumenta la struttura burocratica.

Aumenta la pressione fiscale

Si afferma un costituzione rigida e non più flessibile come quella dello stato liberale.

La costituzione diventa definitivamente un patto fra situazioni sociali diverse.



FORME DI STATO

Definizione strutturale


STATO UNITARIO

Es. Francia


Tutte le decisioni politiche sono centrali. Le autonomie locali sono rigidamente subordinate all'autorità centrale.


STATO REGIONALE

Es. Italia


Autonomia per soggetti pubblici con un vasto ambito territoriale, in cui permane l'unità centrale.



STATI FEDERALI

Es. USA


Ripartizione della sovranità tra Stato Federale e Stati Federati.






Da RESCIGNO:


Cap.8

FORME DI STATO E DI GOVERNO


Sulla divisione dei poteri: Nata come esigenza di diminuire il potere regio (Locke), si è trasformata nello Stato Liberale in garanzia d'indipendenza e autonomia dei singoli poteri, conforme alla posizione impersonale e garantista che lo Stato occupava. Non si tratta di un espediente felice perché la sua efficacia è stata minata, dall'intromissione di un potere nell'altro, dal raggruppamento di più funzioni sotto una sola, e dal non considerare altre funzioni, altri poteri come quello d'indirizzo politico. Questa funzione si esplicita nella necessità d'intervento dello stato per mantenere la sua linea di governo. Nella dimensione pluralista dello stato democratico il governo è affidato a centri di potere privato ( i partiti) che si alternano alla guida. Ed è proprio nella dimensione pluripartitica che si divide e separa il potere, prima contrapposto tra monarchia e parlamento, poi tra camere e camere, infine tra i vari partiti politici di natura privata.


Forme di stato: Dopo l'analisi diacronica ( stato assoluto, stato liberale, stato democratico-sociale), affrontiamo quella sincronica. Dopo la seconda guerra mondiale si sono viste due superpotenze militari spartirsi gran parte del territorio mondiale. Così si parlava di primo mondo e secondo mondo indicando rispettivamente gli stati occidentali o capitalisti e quelli orientali o comunisti. Dopo il periodo '89-'91 il secondo mondo è lentamente scomparso mantenendo solo qualche isolata zona ( Cina). Rimane tutt'oggi quello che definiamo a volte con ipocrisia e presunzione Terzo mondo, intendendo con ciò i cosiddetti paesi in via di sviluppo.


Forme di governo: per forma di governo s'intende quel particolare sistema politico adottato da ogni stato sovrani per organizzarsi al suo interno. Se consideriamo come è giusto fare la forma di stato democratica la più diffusa al mondo possiamo individuare alcune caratteristiche costanti:

Corpo elettorale.

Assemblea rappresentativa. (parlamento)

Apparato professionale. (governo)

Il combinarsi di questi elementi può dare origine a due forme distinte:



PRESIDENZIALE:


PARLAMENTO

CORPO ELETTORALE

ESECUTIVO


Il corpo elettorale in periodi distinti e con procedure distinte elegge i rappresentanti e il capo di governo. Parlamento e capo di stato svolgono funzioni indipendenti e autonome, l'uno non determina l'esistenza dell'altro. Il parlamento propone le leggi e il capo dello stato è politicamente obbligato ad eseguirle, ma non giuridicamente. Può infatti esercitare diritto di veto. Quando la maggioranza non corrisponde all'indirizzo politico del presidente il rischio è quello d'inerzia. Negli USA questo rischio è fortemente limitato per la scarsa dipendenza ideologica dei rappresentati dei due partiti nazionali. Il pregio è quello di un'evidente stabilità, a meno che il presidente o qualche suo collaboratore non risultino colpevoli di reati di impicment, ogni legislazione giunge al suo termine legale.


PARLAMENTARE:


corpo elettorale    parlamento esecutivo


Il corpo elettorale elegge i suoi rappresentanti tra i partiti politici, essi andranno a formare la composizione delle camere a seconda della legge elettorale. Il parlamento elegge più o meno direttamente l'esecutivo. Durante l'intera legislatura il governo deve godere della fiducia del parlamento. Questo determina nell'esecutivo la necessità di mantenere l'indirizzo politico della maggioranza. Quando questa maggioranza è composta da un solo partito si avrà un governo stabile e con buona capacità esecutoria. Quando la maggioranza è una coalizione il governo avrà maggiori limiti decisionali e maggiori vincoli di fiducia, con un rispettivo aumento dell'instabilità e dell'inerzia. La composizione della maggioranza dipende direttamente dal sistema elettorale adottato. Da esso dipende anche il potere del capo del governo, che se appoggiato da un solo partito avrà completa autonomia coi rispettivi ministri, se appoggiato da un coalizione saranno i singoli ministri ad essere maggiormente autonomi in relazione alla loro appartenenza politica. Altra caratteristica che rende i vari governi parlamentari differenti tra loro è la presenza o meno di un'alternanza tra i partiti di maggioranza. Anche la posizione del capo dello stato è diversa a seconda dei vari sistemi: può avere più o meno poteri. Rimane comunque una figura importante per la sua possibilità di sciogliere anticipatamente le camere. Anche la presenza o meno di una corte costituzionale può influire sullo schema base di questa forma di governo. Infine il referendum e la possibilità o meno che possa essere utilizzato.


IL GOVERNO SEMIPRESIDENZIALE


Vi è elezione diretta del capo di governo e la dipendenza fiduciaria dell'esecutivo dal parlamento. Il presidente eletto comanda sia il governo che il parlamento, quando la maggioranza corrisponde il suo orientamento politico. Se vi fosse divergenza allora è la maggioranza parlamentare a comandare sul capo di governo. Il presidente conserva il potere di scioglimento anticipato delle camere, ma se alle nuove elezioni viene confermata la scelta precedente dovrà sottomettersi.


Il GOVERNO DIRETTORIALE



Forma rara quanto difficile da applicare. Funziona in stati fortemente federali come la Svizzera. Il governo viene eletto dal parlamento per un periodo determinato nel quale dovrà eseguire determinati compiti. A differenza del governo parlamentare non sono i ministri che s'impongono sul parlamento, ma è la maggioranza parlamentare che impone al governo dove e come deve operare. In questo modo i ministri non sono che meri esecutori della volontà parlamentare. Per questo motivo vengono eletti sia tra la maggioranza che la minoranza. La Svizzera come piccolo stato federale affida gran parte delle decisioni alla volontà popolare attraverso un forte utilizzo dei referendum.


REGOLE GIURIDICHE


Se dato avvenimento X io osservo un evento Y, posso collegare i due fenomeni con una legge. Questo metodo, utilizzato dalle scienze naturali mi permette di descrivere in modo impersonale un dato oggettivo. Il compito di una norma giuridica non è quello di descrivere un comportamento, ma di prescriverlo. La prescrizione è in diretta relazione al libero utilizzo della volontà umana, infatti io non posso prescrivere un legge naturale perché essa non dipende dalla volontà umana. Il legislatore non descrive come andranno le cose , ma come dovranno andare. In sostanza le prescrizioni sono regole che si rivolgono ad un comportamento futuro che dipenda dalla volontà dell'uomo. Dopo avere distinto tra leggi fisico naturali e leggi di comportamento è bene distinguere tra regole di comportamento sociali e regole di comportamento giuridiche


Regole di comportamento

Sociale: mode, usi, costumi.

Giuridiche ma non coercibili: assistite da un apparato ma non dalla forza (Chiesa, FIGC), hanno la loro forza nel senso d'appartenenza dei membri e nella loro libera scelta di appartenere ad un dato gruppo con date regole.

Giuridiche, coercite e sanzionate: possono svilupparsi solo entro un sistema in cui è presente un apparato monopolizzatore della forza fisica, in grado di farle rispettare indipendentemente dalla volontà dei singoli.


Le regole giuridiche del primo tipo, come detto per gli ordinamenti giuridici che non dispongono del monopolio della forza, necessitano la presenza dello stato e della forza fisica. Esse possono difendersi in ultima istanza con l'espulsione dei membri, espulsione che può essere effettivamente garantita solo con l'utilizzo della forza di cui solo lo stato dispone. Queste norme è più opportuno definirle indirettamente giuridiche.


Criteri di validità degli atti normativi

L'ordinamento giuridico ( inteso come insieme ordinato di norme giuridiche) possiede al suo interno una serie di norme di vario tipo (precettive, sanzione, sulla produzione giuridica, di organizzazione dei poteri pubblici) che ne garantiscono l'autoregolazione e il mutamento. Di fronte a questa possibilità bisogna fare attenzione a non contraddirsi a non fare confusione. Per la chiarezza e la non contraddizione l'ordinamento stesso produce alcuni criteri sufficienti per la regolamentazione delle antinomie presenti al suo interno.


CRITERIO CRONOLOGICO: prevede che un determinato atto venga annullato se un atto ad esso opposto risulta più recente.


CRITERIO GERARCHICO: prevede che vi sia una scala di valori tra i vari atti normativi per cui una legge è gerarchicamente superiore ad un regolamento esecutivo del governo, per cui se il regolamento esecutivo contraddice la legge perde la sua forza. La gerarchia può essere approssimativamente sintetizzata così:

Legge, 2. Regolamento, 3. Uso

CRITERIO DELLA COMPETENZA: nell'ordinamento sono presenti campi di competenza determinati dall'autonomia di alcuni apparati, per esempio le camere hanno un loro regolamento interno di produzione autonoma. La presenza di atti esterni in contraddizione con atti interni determina il problema su quale dei due seguire, è previsto che ogni atto debba avere un preciso campo di competenza entro il quale è superiore ad ogni altro atto, per quella materia.


Rapporti tra i vari criteri


In simboli se chiamiamo x la qualità di espellere vecchie norme, y la qualità di impedire la immissione di nuove norme, A il criterio cronologico, B il criterio gerarchico, C il criterio della competenza abbiamo:

A : x

B : x y

C : y




I metodi con cui una norma viene modificata o eliminata all'interno dell'ordinamento sono la deroga e l'abrogazione.


La DEROGA prevede che ad un atto (A ) che prima regolava una materia x, venga sottratto dalla materia un sotto insieme y regolato da un nuovo atto (B). Il nuovo atto non inficia l'efficacia del primo sulla restante materia x, diviene semplicemente un specificazione di un caso particolare (Y) in cui non vale più A, ma B.


L'ABROGAZIONE è la sostanziale eliminazione di un atto dall'ordinamento. Può essere espressa, se con una legge apposita si dichiara che la legge n°. del., non è più valida. Oppure tacita se con una norma successiva si esprime un atto opposto a quello precedentemente valido.









FONTI DEL DIRITTO



CHE COSA SONO

L'ordinamento giuridico in quanto originario, ha al suo interno le fonti di se stesso, ovvero i criteri con cui produrre materiale giuridico.

FONTI

ATTO: manifestazione di volontà (es. atto parlamentare) scritto.

FATTO: per consuetudine. Un comportamento ripetuto nel tempo con la convinzione che vi sia una norma giuridica a riguardo crea la norma stessa. In materia di diritto penale la costituzione impedisce la consuetudine. Essa inoltre è valida solo se supportata dalla legge.


Le fonti possono essere

sulla produzione di norme giuridiche

di produzione di norme giuridiche


Non esiste un elenco chiuso di fonti normative. Bisogna quindi stabilire un criterio per determinare se un atto normativo è da considerarsi fonte oppure no.

La distinzione viene fatta tra atti concreti e specifici ed atti astratti e generali. I primi hanno la caratteristica di essere atti rivolti in astratto a un numero non definito di persone, l'astrattezza sta nel supporre il verificarsi di un determinato comportamento e prevedere per esso una sanzione. Ora, l'astrattezza produce la possibilità che tale comportamento non si verifichi mai, ma le desuetudine non produce abrogazione. Il legislatore nel produrre un atto astratto, ipotizza un situazione prevedendo conseguenze generali rivolte ad un numero non precisato di persone. Nel caso di un atto concreto siamo di fronte ad un caso particolare in cui determinate persone hanno compiuto una determinata azione. Il legislatore in questo caso produrrà un atto che si riferisce al caso particolare e alle persone imputate, non fa ipotesi perché il fatto è già avvenuto, non generalizza perché gli imputati hanno nome e cognome.

Dato che normalmente gli atti del secondo tipo non sono altro che applicazioni di quelli del primo (astratti e generali), prendono il nome di NORME GIURIDICHE solo quelle dotate di caratteristiche quali L'ASTRATTEZZA e LA GENERALITA'.


La principale conseguenza di questa distinzione è la possibilità di ricorrere alla Corte di Cassazione per violazione di diritto. Le norme giuridiche acquistano oggettività. Il non conoscere una norma giuridica, escluso alcuni casi particolari, non ne esclude l'applicabilità al soggetto ignorante.


In conclusione:

L'ordinamento determina da se stesso le sue fonti.

Attraverso le sue regole sulle regole determina quali atti o fatti sono leciti, quali illeciti e quali giuridicamente indifferenti.

In senso lato diventano automaticamente produttori di regole tutti quegli atti o fatti riconosciuti leciti, che impongono un determinato comportamento.

All'interno di questi ultimi l'ordinamento italiano individua quali atti o fatti sono applicabili in senso stretto come produttori di norme giuridiche ( quelli dotati di generalità e astrattezza), quali non lo sono e quali possono alternativamente esserlo oppure no.


Divieto del non liquet: impossibilità di un giudice di astenersi dal giudizio.




LA COSTITUZIONE


La costituzione italiana composta da 139 articoli e XVIII disposizioni transitorie e finali, è stata approvata nel dicembre 1947 entrando in vigore il 1° gennaio 1948. Si tratta, come ovvio, di una costituzione scritta.


IN GENERALE

Se dovessimo fare un'analisi storica delle varie forme di organizzazione sociale probabilmente troveremmo che in ogni periodo storico è stata presente una costituzione intesa come insieme di elementi normativi dotati di particolare rilevanza rispetto ad altri. Questo non significa che fosse presente una costituzione scritta. E' comunque possibile affermare che in presenza di un ordinamento giuridico, l'esistenza di fatto di una costituzione risulta innegabile. Come abbiamo detto questa costituzione non è necessariamente scritta. L'esigenza di avere un documento scritto ha precise motivazioni storiche che vedremo. L'esistenza di una costituzione indipendente dal documento scritto e subito dimostrata se ci riferiamo a quella inglese, fatta in gran parte da norme consuetudinarie e per il resto da leggi in tutto uguali alla legge ordinaria. Bisogna sottolineare il fatto che quelle comunità, precedenti allo stato liberale per intenderci, in cui vi era un preciso ordinamento giuridico la costituzione non era identificata, non era un problema che ci si poneva, ma il non porsi il problema non ne negava l'esistenza. Oggi possiamo noi estrapolare dal loro ordinamento dei criteri riducibili a norme costituzionali.

E' con lo stato liberale, con la borghesia e il movimento capitalista che ci si pone il problema in termini determinanti. Nascono vere proprie lotte per la costituzione, si cerca in tutti i modi di ottenere un pezzo di carta che garantisca determinati diritti. Con la borghesia nasce il costituzionalismo moderno. L'Inghilterra come apripista delle rivoluzioni borghesi, paga il suo essere a metà strada tra due concezioni ( questo spiega la natura particolare della sua costituzione), con America e Francia si hanno le prime costituzioni scritte. Perché questa necessita? E' storicamente determinata dal fatto che la borghesia doveva in ogni modo assicurarsi i diritti di libertà e proprietà nei confronti di uno stato monopolizzatore della forza che teoricamente in ogni istante poteva reprimerli. Nasce non come idea astratta, ma come esigenza reale. E reali esigenze erano quelle della borghesia nel voler mantenere le basi del sistema capitalistico; reali quelle del proletariato di richiedere il diritto di sciopero. Il costituzionalismo pone i principi di un controllo sul potere politico prima inesistente, premessa necessaria per un utilizzo democratico da parte di tutte le classi di tale potere.

In definitiva la costituzione è la decisone fondamentale con la quale la società chiede ed ottiene garanzie verso lo stato, nel duplice senso di assoggettare a regole il potere statale e di garantire a sé spazi di libertà.


Costituzioni rigide: sono quella italiana, americana e quasi tutte le altre. Possiedono una procedura di revisione aggravata rispetto alla legge ordinaria, questo per stabilire la maggiore rilevanza del testo.

Costituzioni flessibili: quella inglese ad esempio. Possono essere modificate da leggi ordinarie.


Questa distinzione non deve produrre l'equivoco per cui costituzione rigida = stabilità, può tranquillamente avvenire che la situazione politica particolare renda maggiormente stabile una costituzione flessibile rispetto ad una rigida.



LA COSTITUZIONE ITALIANA


Come detto entrata in vigore nel '48, ha subito comunque revisioni e modifiche per cui è necessario distinguere tra un testo storico e un testo vigente. Le modifiche apportate e apportabili dimostrano che la costituzione non è semplicemente un pezzo di carta, o un capriccio storico, ma un elemento vivente e assai determinante dell'ordinamento giuridico. La costituzione vive perché rispecchia il comportamento sociale, viene mediamente rispettata, quindi mediamente riconosciuta valida, il rispettare le sue prescrizioni ne determina l'effettiva esistenza. Ciò non toglie che vi siano state inattuazioni e violazioni, le prime relative a ritardi per esempio nella messa in funzione di una corte costituzionale ( costituita solo nel'56), le seconde generalmente punite da norme della stessa costituzione. Ancora oggi ci sono norme costituzionali non attuate ( contratti collettivi di lavoro).

La costituzione può essere soggetta a interpretazioni differenti ed essa stessa lascia spazi di esecuzione tali per cui le possibili varianti possono essere infinite. Rimangono comunque dei punti fermi sicuri su cui non si può discorrere.

La costituzione è la legge fondamentale del nostro ordinamento per cui tutti i soggetti pubblici e privati, ne sono subordinati.


LEGGI DI REVISIONE COSTITUZIONALE E LEGGGI COSTITUZIONALI


Le leggi di revisione costituzionale sono quelle che modificano il testo della costituzione, le leggi costituzionali sono leggi che si aggiungono al testo rimanendone comunque separate.

L'art. 138 prevede la procedura di approvazione di questi atti normativi. L'iter si differenzia da quello per la legge ordinaria per due aggravanti. La prima consiste nella doppia approvazione da parte delle due camere. Il progetto di legge costituzionale o di legge di revisione viene sottoposto ad una camera, se approvato passa alla seconda entro un tempo indeterminato purché nella legislatura; la seconda approvazione della prima camera non deve avvenire prima di tre mesi dall'approvazione precedente; lo stesso vale per la seconda camera. Ulteriore aggravamento è la maggioranza necessaria per la seconda approvazione. Sono richiesti i 2/3 degli aventi diritto. Se così è la legge inizia il suo iter di pubblicazione e promulgazione da parte del presidente della repubblica. Se una sola camera non raggiunge i 2\3, ma almeno la metà più uno degli aventi diritto il progetto viene pubblicato. Entro tre mesi da questa pubblicazione 500000 elettori, 5 consigli regionali oppure 1\5 di ciascuna camera possono richiedere un referendum. Se non lo fanno allo scadere dei tre mesi la legge entra in vigore. Se il referendum viene richiesto, saranno gli elettori a decidere le sorti della legge, se non vorranno che entri in vigore, a referendum concluso tutto sfocerà in un nulla di fatto, se il risultato fosse a favore dell'entrata in vigore, inizierà l'iter di promulgazione e pubblicazione.

Le leggi costituzionali e di revisione costituzionale risultano subordinate alla costituzione anche se nei fatti anno la stessa forza normativa. Anzitutto è un articolo della costituzione che prevede e da quindi legittimità alle leggi costituzionali. Inoltre esistono dei limiti delle materie in cui non è possibile effettuare una revisione. Così la forma repubblicana, nel nostro ordinamento, non può essere soggetta a revisione. I primi 12 articoli della costituzione non sono rivedibili. In pratica la legge di revisione non potrà mai sostituire l'intera costituzione.


LA LEGGE DEL PARLAMENTO


Nell'uso comune legge può avere diversi significati, può significare regola giuridicamente obbligatoria quale ne sia la fonte. Non è il significato che ci interessa. Legge nell'ambito del nostro ordinamento indica determinati atti normativi e solo quelli. Abbiamo quindi le leggi regionali, le leggi costituzionali, le leggi del parlamento. Queste ultime nel linguaggio ufficiale costituiscono la cosiddetta legge ordinaria, e vengono denominate semplicemente leggi.

Sono leggi quegli atti del parlamento che rispondono a determinate caratteristiche, in particolare:

a.    sono state approvate mediante un preciso procedimento in cui la fase iniziale prevede la presentazione appunto di un progetto di legge.

b.    Sono rivestite della forma sacramentale e rese ufficialmente valide su promulgazione e pubblicazione da parte del Presidente della Repubblica sulla Gazzetta Ufficiale.

Fondamentale nell'iter legislativo e la scrupoloso adesione ad un procedimento predeterminato la cui errata esecuzione pregiudica il risultato finale.

Tale procedimento si distingue, nella sua forma completa di quattro fasi:


L'iniziativa: in cui 50000 elettori, ciascun parlamentare, il governo, ciascuna regione o il CNEL,   



possono presentare alle camere un progetto di legge. Questo è disposto dalla costituzione con l'evidente intenzione di limitare questo potere. Alcuni casi particolari:

Iniziativa limitata: è opinione maggioritaria che le regioni pongano progetti a livello regionale.

Iniziativa obbligatoria e/o riservata: è quella che costringe il governo a presentare ogni anno la legge sul bilancio, egli è anche l'unico organo che ha potere di farlo.

Iniziativa del Governo: questa, come anche quella di tutti gli altri soggetti esclusi i parlamentari, presenta un sub-procedimanto per l'approvazione all'interno del Governo dell'iniziativa stessa: un ministro propone il progetto che viene approvato dal consiglio dei ministri e successivamente dal presidente della repubblica.

L'iniziativa del Governo è quella che ha più probabilità di essere approvata perché la maggioranza parlamentare ha interesse politico che il programma di governo si sviluppi, mentre le singole iniziative parlamentari, anche se numericamente maggiori, incontrano maggiori difficoltà in quanto esterne, di norma, a questo programma.


Digressione

La petizione: a differenza del progetto di legge contiene al suo interno indicazioni generali e approssimative. E' una domanda che ogni singolo cittadino può fare alle camere. Non riguarda necessariamente materiale legislativo. Non costituisce in nessun caso l'inizio dell'iter legislativo.


Il progetto di legge viene presentato successivamente ad ogni camera. I presidente lo annuncia all'assemblea e nomina una commissione che si occuperà di analizzare il testo. Abbiamo diversi tipi di commissioni. Si può distinguere innanzi tutto tra commissioni permanenti e commissioni speciali : le prime sono istituite una volta per tutte e occupano le competenze grosso modo dei ministeri, la permanenza si riferisce alla commissione e non ai suoi componenti che rimangono in carica per due anni. La commissione speciale è determinata dalla necessità di esaminare una progetto eccezionale che non e contemplato dalle altre commissioni.

Dopo la fase dell'iniziativa il progetto di legge viene, come detto , assegnato dal presidente della camera ad una commissione che ha innanzi tutto il compito di esaminare il progetto e riferire le proprie analisi e valutazioni all'assemblea, per questo prende il nome di commissione in sede referente. La commissione deve riferire prima per iscritto poi oralmente. Quando i parlamentari hanno, o meglio avrebbero dovuto, esaminare la relazione, a turno il relatore o i relatori, a seconda di divergenze d'opinione, espongono le loro considerazioni in aula. Tutto questo per permettere ai parlamentari di discutere la legge con maggior cognizione di causa. Il potere della commissione in sede referente non si limita ad un parere sul progetto, ma può apportare eventuali modifiche anche rilevanti che modificano fortemente il testo di base.



La decisione: il progetto viene prima discusso nella sua portata generale, poi si passa alle votazioni sui singoli articoli, per votare infine la legge nel suo complesso. Se la prima camera approva il progetto passa alla seconda che segue lo stesso iter della prima. Se il progetto non viene approvato, il procedimento cade e i soggetti che legittimamente possono farlo, devono aspettare sei mesi se hanno intenzione di riproporlo.


Con il passaggio alla seconda camera i risultati possibili sono tre:

La seconda camera approva lo stesso progetto della prima e si passa direttamente alla fase successiva.

La seconda camera non approva in toto la legge cosicché il progetto cade ( vale quindi la regola già vista per cui servono due camere per approvare, ma una basta per non approvare).

La seconda camera non concorda su alcuni punti del progetto che viene quindi emendato e rispedito alla prima camera ( navetta). Se la prima emenda ulteriormente si prosegue fin quando le due camere non concordano.


La promulgazione: quando la seconda camera ha approvato entro trenta giorni il presidente della

repubblica deve promulgare la legge. L'atto consiste in una proclamazione solenne con una procedura sacramentale che conferisce alla legge la sua veste ufficiale, immutabile e fissa. Questa solennità è conferita anche dal fatto che è il Presidente della Repubblica, il Capo dello Stato, che a nome di tutto lo Stato, e non di una maggioranza parlamentare, rende efficace l'atto normativo, e lo rende quindi efficace per tutti. La promulgazione può, in casi rari, essere bloccata dal rinvio che il Pr. D. R. può fare alle camere, senza emendare la legge ponendo però dei consigli. Le camere possono anche ignorare questi consigli e riapprovare la stessa legge di fronte alla quale il Presidente è obbligato a procedere. Questo risulta essere un potere di veto sospensivo raramente utilizzato specialmente per mancanza di copertura economica ( cosa di cui ora si occupa la corte dei conti).


La pubblicazione: consiste in un atto materiale con cui si produce un documento scritto, inserito materialmente nella Gazzetta ufficiale ( dove sono raccolti gli atti normativi in vigore) e nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana ( che suddivide anno per anno le pubblicazioni normative svolte). Dopo 15 giorni dalla pubblicazione (vacatio legis) la legge entra a tutti gli effetti in vigore. La pubblicazione è l'atto ufficiale con cui si considera un legge pubblicamente conoscibile per cui l'ignoranza di un eventuale atto normativo non costituisce giustificazione.


Il procedimento speciale, prevede, se l'assemblea è d'accordo, l'unione della fase referente e deliberante all'interno della commissione. Essa dopo la normale procedura di analisi ed eventuale modifica del progetto di legge ( fase referente), si occupa anche dell'approvazione dello stesso ( in sede deliberante). Naturalmente questo può avvenire previa autorizzazione dell'assemblea e non è costituzionalmente ammissibile per tutte le materie tra le quali quelle di ratificazione di trattati internazionali, le leggi elettorali, le leggi di revisione costituzionale e le leggi costituzionali, la legge di approvazione del bilancio e quelle di delegazione legislativa. La costituzione prevede anche che in ogni momento l'assemblea possa decidere di riportare i lavori in aula.

Una variante di questo procedimento è prevista dai regolamenti parlamentari e consiste di una commissione in sede redigente che ha il compito di approvare i singoli articoli del progetto lasciando l'approvazione dell'intero all'assemblea.


La Forza di Legge


Nell'ordinamento la legge si trova circondata da numerosi altri atti normativi che le impongono inevitabilmente delle limitazioni gerarchiche ( costituzione, alcuni trattati internazionali), di competenza ( regioni, regolamenti parlamentari). Questo non toglie che ogni legge costituzionalmente valida è fonte primaria, con un'illimitata sfera di azione ( incontra se vogliamo dei limiti negativi di cosa non può fare, ma non sta scritto di cosa si deve occupare la legge in particolare escludendo il resto). La legge è inoltre l'unica fonte pienamente generale con una indeterminata sfera di azione. La legge costituzionalmente valida è anche superiore ad ogni altro atto normativo. Possiede una forza passiva secondo cui può essere abrogata, derogata, sospesa solo da un'altra legge o atto avente forza di legge. Allo stesso modo possiede una forza attiva nel senso in cui solo una legge o un atto con forza di legge possono abrogare, derogare o sospendere un'altra legge o atto con forza di legge.



Atti con Forza di Legge


Si tratta di atti normativi che pur non essendo leggi del parlamento hanno comunque la stessa valenza giuridica e sono gerarchicamente equivalenti. E' la stessa costituzione che prevede dall'art.134 quando assegna alla Corte Costituzionale il compito di verificare la legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge. Inoltre, e soprattutto, gli art.76 e 77 disciplinano il Decreto legislativo e il Decreto legge. La pratica di affidare ad un organo non rappresentativo il potere legislativo è fortemente anti-democratica, ed è per questo che per questi atti sono previste limitazioni e soprattutto sono le uniche possibilità da parte di un organo parzialmente rappresentativo di esercitare questo potere. Quindi come sempre bisogna rifarsi alla costituzione che prevede nell'art. 70 l'esclusività del potere legislativo da parte del Parlamento, con i casi degli art.76 e 77 in cui questo potere viene temporaneamente delegato dal parlamento stesso al governo.


IL DECRETO LEGGE


Art. 77

" Quando in casi di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

I decreti legge perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro 60 giorni dalla loro pubblicazione. Le camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti ".

Decreto in quanto atto della esecutivo, legge perché avente forza di legge.

Spetta all'intero governo non ad un singolo ministro né al presidente del consiglio.

Il governo adotta un decreto legge che verrà poi emanato ( equivalente di promulgato) dal Presidente della repubblica.

Non ha vacatio legis, ma appena pubblicato entra subito in vigore.

Deve avere i presupposti di necessità ed urgenza, fino al 1995 solo il parlamento in sede di conversione poteva valutare l'effettiva sussistenza di queste premesse.

L'uso politico che si è fatto di questo mezzo ha snaturato soprattutto quest'ultima caratteristica, un governo debole, non sicuro che il parlamento ed in particolare la maggioranza che lo appoggia, concordino sulle sue iniziative, decide di presentare all'assemblea la cosa già pronta sulla quale bisogna solo esprimere un voto e sulla quale spesso non si ha il tempo per avere una adeguata cognizione di causa. Lo scandalo si aveva di fronte alla reiterazione dei decreti non convertiti, ma con la sentenza del 1995 la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la reiterazione in quei casi in cui non sussistano effettive condizioni di necessità ed urgenza. Da cui si deduce che ugualmente illegittimi sono quei decreti che già al loro nascere non presentano queste caratteristiche.

Il decreto entra subito in vigore dal momento della sua pubblicazione e rimane in questa forma non oltre sessanta giorni, in cui il parlamento deve o convertire in legge il decreto, oppure non farlo. Se la conversione non avviene, i provvedimenti presi sulla base del decreto caduto, perdono efficacia ex tunc, cioè dal momento dell'entrata in vigore del decreto. Se il parlamento converte in legge il decreto con degli emendamenti, questi hanno efficacia ex nunc, cioè dalla pubblicazione della legge.

Il decreto legge non può disciplinare materie costituzionali, materie elettorali, e ratifiche di trattati internazionali.

IL DECRETO LEGISLATIVO


Art. 76

" L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per un tempo limitato ed oggetti definiti"

E' il parlamento, quindi, che decide se e quando delegare il suo potere esclusivo al Governo.

La legge di delegazione contiene delle regole generali che dovranno indirizzare il lavoro del governo, questo regole non sono comunque in nessun caso operative.

La legge di delega deve contenere:

L'oggetto preciso del decreto legislativo

Delle direttive generali e dei principi da seguire

Un termine fisso e che può essere certo ( una data) o non certo ( la morte di qualcuno)

Questo è il contenuto minimo della legge di delega, ma nulla vieta al parlamento di porre vincoli ulteriori.

Il decreto legge viene deliberato dal Governo ed emanato dal Presidente della Repubblica.

Ha vacatio legis salvo differenti disposizioni da esso stesso attivate. Viene pubblicato ed inserito in gazzetta ufficiale e nella raccolta ufficiale.

E' un atto con forza di legge, ma presenta delle caratteristiche del tutto particolari derivanti dalla sua dipendenza non solo dalla costituzione, ma anche dalla legge di delega che è legge ordinaria del parlamento. Se però guardiamo a fondo la questione ci accorgiamo che è la stessa costituzione che impone al decreto legislativo il passaggio per la legge di delega, che non avrebbe alcun significato se non accompagnata da decreto. In sostanza la legge di delegazione serve soltanto in alcuni casi per verificare la legittimità del testo del decreto e per risolvere eventuali questioni in merito all'interpretazione del testo della delega fatta dal governo.

Essendo che il decreto per costituzione deve seguire i criteri direttivi e i principi della legge di delega, eventuali controversie tra i due atti vengono risolte dalla corte costituzionale.

In linea di principio può essere oggetto di delega qualsiasi materia decisa dal parlamento. Non avrebbe comunque senso che il parlamento delegasse al governo la legge di approvazione del bilancio, dato che è il governo stesso a produrre questo bilancio.

Una delega particolare è costituita dal decreto legislativo sui testi unici, con il quale il governo ha il compito di raccogliere in unico atto normativo tutte le leggi e atti con forza di legge riguardanti un data materia prodotti in passato. Questo nuovo atto non pone nulla di nuovo, ma pone chiarezza e ordine.


IL REFERENDUM ABROGATIVO



La costituzione prevede più tipi di referendum:

Quello di approvazione in materia costituzionale

Quello di modifica territoriale delle regioni

Quelli sugli atti amministrativi delle regioni

Quello abrogativo

Il referendum abrogativo prevede la possibilità univoca da parte del corpo elettorale di abrogare una legge. Ha quindi un contenuto sempre negativo.

Può essere chiesto da 500000 elettori oda 5 consigli regionali. E basta.

Può riguardare solo leggi del parlamento o atti aventi forza di legge o pari.

Non può riguardare leggi tributarie o di bilancio, di amnistia e di indulto e di ratifica di trattati internazionali.

E' valido solo se il 50% più uno degli aventi diritto ha votato ( maggioranza assoluta).

La legge di attuazione è stata ritardata di ben 22 anni ( 1970). Essa prevede che:

La raccolta delle firme non può durare più di tre mesi

Non può essere presentata richiesta di referendum nell'anno precedente allo scioglimento delle camere.

Deve aver luogo tra il 15 d'aprile e il 15 giugno

Se durante il procedimento le camere si sciolgono il processo viene sospeso per un anno

Se il parlamento modifica in sostanza la legge su cui il referendum verte, questo decade

Se il referendum non abroga la legge è necessario attendere cinque anni prima di ripresentarlo


Esiste un comitato promotore composto da dieci persone che funge da rappresentante legale dei 500000 firmatari.

Un organo della Corte di cassazione si occupa della vigilanza sui referendum verificando:

il numero delle firme

che la legge non sia già stata abrogata

La corte costituzionale si riserva il compito di decidere arbitrariamente l'ammissibilità o meno del progetto di referendum.



PRO E CONTRO

Da un punto di vista politico l'uso del referendum, strumento tipico delle democrazie dirette, in una democrazia rappresentativa presenta la commistione di due metodi profondamente diversi. Ciò nonostante può essere un buon strumento di controllo di fronte a possibili degenerazioni del sistema parlamentare, può dare forti scossoni alla temuta perdita di rappresentatività delle istituzioni.

La corte giudica sull'ammissibilità solo dopo la raccolta delle firme, che in caso di rifiuto brucerebbe mesi di lavoro. Ci si chiede se non sia un mezzo eccessivamente drastico, o Si o No, non c'è possibilità di mediazione cosa invece tipica della democrazia rappresentativa.

Può essere uno strumento utile a configurazioni non politiche per far sentire la propria voce.

Può essere utile alla minoranza in parlamento, che convincendo la massa può modificare le decisioni della maggioranza.

Può essere utile alla maggioranza stessa di fronte a divergenza interne.

Può essere trasformato da abrogativo ad approvativo cambiano e agendo sul testo della legge.

Questo è possibile perché la Corte Costituzionale proibisce che il referendum blocchi un organo istituzionale, per cui la legge abrogata deve anche essere immediatamente sostituita da un'altra.



GLI STATUTI REGIONALI, COMUNALI E PROVINCIALI


Gli statuti regionali sono un po' come la costituzione per l'ordinamento statale, prescrivono cioè i principi fondamentali, i criteri direttivi, le strutture organizzative e le regole fondamentali a cui l'ente dovrà attenersi nella sua futura attività. Gli statuti sono subordinati alla costituzione, ma non alle leggi ordinarie del parlamento, e neanche alle leggi e a tutti gli altri atti normativi dell'ente particolare a cui appartengono.

La costituzione differenzia tra regioni a statuto speciale e regioni a statuto ordinario.

Gli statuti speciali appartengono alle regioni Valle d'Aosta, Trentino - Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Sicilia, Sardegna. Gli statuti speciali sono approvati direttamente ed esclusivamente dallo Stato con legge costituzionale, è escluso qualsiasi intervento di organi interni alla regione. Nascono da necessità storico - sociali oppure etnico - linguisitche. Si caratterizzano per la maggiore autonomia rispetto a quelle ordinarie. Dato che la disciplina delle regioni è prevista dalla costituzione è stato necessario ricorrere a deroghe su leggi costituzionali e quindi a leggi di revisione costituzionale. Per questo motivo gli statuti speciali sono da collocarsi allo stesso livello della costituzione. La maggiore autonomia concessa è equilibrata dall'esclusività di approvazione dello statuto.

Gli statuti ordinari sono elaborati da ogni consiglio regionale, presentati al parlamento e approvati o rinviati con suggerimenti ( non emendamenti). Nel progetto di statuto bisogna seguire precise direttive costituzionali , e sono per questo subordinati alla costituzione, e per quelle materie non contemplate dalla costituzione la libertà d'azione è assoluta, in questo caso sono fonte primaria, di conseguenza affiancabile alle leggi del parlamento a agli atti con forza di legge. Non inganni il fatto che devono essere approvati con legge del parlamento perché l criterio della competenza attribuisce materie da disciplinare ben distinte.

Con la legge 142 del 1990 sono stati previsti statuti obbligatori anche per province e comuni. Essi devono attenersi alle disposizioni generali di questa legge. Eventuali contrasti tra i due statuti sarebbero risolti con il criterio di competenza.


I REGOLAMENTI PARLAMENTARI


La costituzione disciplina e prevede la formazione per ogni camera di un regolamento interno che ne disciplini l'organizzazione e ne garantisca l'autonomia e l'indipendenza. Ogni camera approva con maggioranza assoluta il proprio regolamento che segue i principi e le direttive stabiliti dalla costituzione, ma nelle materie in cui non v'è prescrizione hanno la completa libertà d'azione, pur rimanendo nella legittimità costituzionale. Per principio i regolamenti sono subordinati esclusivamente alla costituzione, applicandosi il criterio di competenza nemmeno la legge ordinaria può intervenire a modificarli o a legiferare materie ad essi spettanti. Vale naturalmente anche il contrario, essendo la competenza dei regolamenti, in merito a materie esterne al parlamento, nulla. A sostegno dell'importanza di questa fonte va ricordato che una specifica branca del diritto se ne occupa, viene denominata appunto diritto parlamentare. Inoltre l'organizzazione interna delle camere è presa da esempio come organizzazione ideale per diversi organi collegiali sia pubblici che privati.


LE LEGGI REGIONALI


La costituzione non solo garantisce l'autonomia e l'indipendenza degli enti regioni, ma le dota di atti normativi che nel limite della loro competenza hanno la stessa valenza della legge del parlamento. La differenza tra le leggi regionali e quelle del parlamento è individuabile in tre punti sostanziali:

Le leggi del parlamento hanno la caratteristica di essere generalmente valide, mentre quelle regionali sono limitate dal territorio della regione.

Le leggi regionali sono sempre in qualche modo subordinate alla legge statale, questo non significa che siano meri regolamenti esecutivi della stessa.

Resta comunque rilevante il fatto che ogni singola legge regionale debba subire il controllo preventivo da parte del governo, prima di entrare in vigore.


L'iter di produzione di una legge regionale è del tutto analogo a quello per la legge del parlamento: abbiamo una fase di iniziativa riservata ad alcuni soggetti, una fase referente della commissione, una fase deliberante in assemblea, poi interviene una modifica rispetto all'iter parlamentare, il progetto di legge viene presentato al governo tramite il commissario appositamente delegato, il quale farà pervenire alla giunta le disposizioni del governo stesso. Se la legge è respinta e il consiglio la riapprova il governo può scegliere se porre il visto oppure adire alla corte costituzionale che con la sentenza darà ragione all'uno o all'altro. La legge approvata dal governo viene promulgata dal presidente della regione che è anche presidente della giunta, e pubblicata sul bollettino ufficiale. Dopo 15 giorni entra in vigore a tutti gli effetti.


Come tutti gli atti dell'ordinamento italiano anche le leggi regionali sono sottoposte alla costituzione. Essa però prevede con l'art.120 specifici limiti:

In nessun caso si possono porre dazi tra una regione e l'altra.

In nessun caso può essere ostacolato il libero passaggio di persone e merci.

Non si possono limitare le possibilità di impiego i n altri territori.

Altri limiti costituzionalmente posti sono:

In nessun caso una legge regionale può contraddire il proprio statuto. Tale evenienza sarà valutata dalla Corte Costituzionale.

Non si possono gestire i compiti della p.a. oltre i limiti stabiliti dall'ordinamento.

Eventuali trattati internazionali debbono essere applicati, una volta ritenuti opportuni, senza porre questioni di alcun tipo.

E' evidente come limite di validità quello territoriale.

Le leggi regionali non possono mettere in pericolo l'integrità dello stato e delle altre regioni.


Leggi a competenza concorrente


Si tratta di leggi che da costituzione devono essere composte nella loro forma completa da una legge statale, detta di cornice, che indica o quanto meno lascia intendere delle direttive generali, sulle quale la regione produrrà l'atto di attuazione. Abbiamo quindi una doppia competenza esclusiva che concorre alla formazione della legge completa.


Leggi a competenza esclusiva


Si tratta di una competenza specifica delle regioni a statuto speciale in cui la regione ha completa autonomia e non deve rifarsi a principi generali dettati dallo stato.


Leggi a competenza delegata


Si tratta di una competenza di subordinazione ad una legge statale che, se anche di delega ,mantiene le direttive e i principi regolatori alla quale la legge regionale deve obbligatoriamente subordinarsi.




I REGOLAMENTI IN QUANTO FONTE SECONDARIA



Non sono definibili come una categoria di atti normativi particolare perché al nome di regolamento rispondono diverse situazioni normative differenti.

Rimane comunque costante la subordinazione dei regolamenti alla legge, che ne fa fonti secondarie.

Vi sono regolamenti che indiscutibilmente fanno parte delle fonti del diritto, altri che ugualmente non ne fanno parte e alcuni casi dubbi. La costituzione non disciplina i regolamenti come esplicite fonti subordinate alla legge, ma si limita a menzionarne alcuni.

Legge 400/88. Disciplina in modo definitivo la materia dei regolamenti.

Prevede che essi presenti il nome ufficiale di decreti e come tali vengano ufficialmente chiamati, ma al loro interno contengono la parola regolamento.

Devono, secondo l'art.17, seguire una procedura necessaria:

Chiedere il parere del consiglio di stato

Dopo l'emanazione sono sottoposti alla corte dei conti

Debbono essere pubblicati in gazzetta ufficiale

Essendo la l.400/88, legge ordinaria del parlamento nulla vita che successiva legge non disponga deroghe per casi particolari.


Sempre l'articolo 17 prevede chi ha il diritto di deliberare regolamenti:

Regolamenti governativi: quelli del consiglio dei ministri ed emanati dal presidente della repubblica.

Regolamenti ministeriali: emanati da un singolo ministro.

Regolamenti interministeriali: emanati da più ministri di concerto.


L'art.17 prevede 6 tipi di regolamenti governativi, di cui già annullato uno.

Esecutivi: si riferiscono ad una determinata legge e contengono norme ulteriori relative a al modo in cui i soggetti dovranno comportarsi nel rispettare la legge oppure ampliano e specificano le indicazioni contenute nella legge. ( es. se la legge vieta l'uso delle sostanze stupefacenti il regolamento fa un elenco delle sostanze). Il rapporto tra regolamento e legge è di subordinazione in quanto il regolamento non può in nessun caso contrastare e contraddire la legge. In pratica il potere di un regolamento esecutivo e assai elevato, basta pensare ad un giudice che dovendo giudicare un sospetto spacciatore prende a mano l'elenco del regolamento e si basa sostanzialmente su di esso per definire la sentenza. Il regolamento ha il potere non piccolo di estendere o restringere la portata di una legge. Questo tipo di regolamento è in tutto dipendente dalla legge, non avrebbe senso senza di essa; quando i giudici applicano questa combinazione legge-regolamento esecutivo devono tener ben presenti entrambi. Abrogando la legge si elimina automaticamente anche il regolamento.



Attuazione: si tratta di attuazione rispetto a legge e decreti legislativi, nelle materie previste dalla costituzione. Vengono quindi escluse le leggi regionali, e quelle per la costituzione prevede la riserva di legge assoluta.[DM2] 

La costituzione non dispone comunque confini netti per le riserve assolute e relative. Se la costituzione disponesse che la riserva assoluta impedisce qualsiasi regolamento esecutivo o altri, allora non si porrebbe il problema, che invece si pone quando si applicano subordinazioni normative alla norma coperta da riserva assoluta.

Indipendenti: disciplinano una certa materia senza che essa sia legata ad una legge. Non possono comunque disciplinare materia già disciplinate da legge. C'è chi sostiene che tali regolamenti ledano il principio di legalità, secondo cui ogni atto esecutivo deve essere fondato su previa legge.

Organizzazione: dispongono il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le indicazioni della legge.

Delegificatori: possono derogare o abrogare parti di legge non coperte da riserva assoluta. Questo non modifica come potrebbe sembrare il principio gerarchico, almeno per tre ragioni:

Ciò è possibile per materie non ricoperte da riserva assoluta.

E' la stessa legge che viene modificata che prevede la possibilità che un regolamento intervenga in questo senso.

Non è tanto il regolamento ad abrogare la legge, ma la legge che abilita altre fonti, anche secondarie, a disciplinare sue parti.


Altro tipo di regolamento, approvato con legge successiva è quello di attuazione di legge comunitaria

E' da sottolineare il fatto che tutta la materia dei regolamenti è disciplinata da legge del parlamento, di conseguenza nulla vieta che una successiva legge abroghi e deroghi un caso particolare.

Ogni altro tipo di regolamento emanato da qualche organo dello stato subordinato al ministro è da considerarsi illegittimo.

Ultime notazioni vanno fatte sui regolamenti regionali, provinciali e comunali.

I primi vengono elaborati dal consiglio regionale, che si trova a poter regolare una materia indifferentemente con legge o regolamento. Anzi la differenza è quella non piccola sul fatto che la legge viene controllata, se il caso, dalla corte costituzionale, il regolamento da un giudice ordinario. Il problema nasce in quanto la potestà regolamentare spetterebbe per analogia alla giunta che è il corrispettivo del governo.

I regolamenti provinciali e comunali vengono emanati per questioni di amministrazione locale e incontrano ai fini pratici un notevole uso.

La validità di tutti questi ultimi regolamenti è, come ovvio, limitata al territorio dell'ente locale, qualora vi fosse contrasto con una legge statale prevarrebbe quest'ultima.


LA CONSUETUDINE


Si tratta non di un atto normativo, ma di un fatto normativo. E' regola non scritta. Anche se esistono raccolte che ne aggruppano i casi, rimane per definizione norma non scritta. Consta di due momenti.

Uno materiale, cioè il ripetersi costante di un dato comportamento all'interno di una comunità.

Uno soggettivo, cioè il credere, l'essere pienamente convinto che tale comportamento sia giuridicamente necessario e come tale passibile di sanzione. E' ormai considerata la fonte cenerentola dell'ordinamento, apertamente all'ultimo posto tra le fonti del diritto, la si applica se e quando una legge o un regolamento lo prevedono.

Secondo il codice civile si definisce uso. Per le questioni consuetudinarie non regolate da previa legge, l'opinione delle correnti più stataliste è che esse non siano valide, mentre ( ed è l'opinione prevalente) le correnti più favorevoli alle autonomie locali ritengono che almeno in materia costituzionale e in diritto pubblico esse siano comunque legittime, fino a legge scritta che prescriva diversamente.

Questa discrepanza di opinioni si spiega subito quando ci rendiamo conto che la consuetudine difficilmente arriva a ricoprire l'intero territorio nazionale, rimanendo quindi, anche a livello giuridico, una fonte locale.


Schema riassuntivo delle fonti del diritto


COSTITUZIONE.

LEGGI DI REVISIONE COSTITUZIONALE; LEGGI COSTITUZIONALI;

STATUTI SPECIALI;    REGOLAMENTI COMUNITARI.

LEGGE ORDINARIA; DECRTETO LEGGE; DECRTETO LEGISLATIVO; REGOLAMENTO PARLAMENTARE; STATUTI ORDINARI; REFERENDUM ABROGATIVO.

LEGGI REGIONALI A COMPETENZA :

CONCORRENTE

ESCLUSIVA

DELEGATA



STATUTI COMUNALI E PROVINCIALI

REGOLAMENTI

CONSUETUDINE



La COMUNITA' EUROPEA



E' ovvio e inevitabile che gli stati abbiano rapporti tra loro. Già è stato detto che il mondo è praticamente diviso tutto in stati, in qualche modo confinanti. Questi rapporti inevitabili sono di carattere economico, commerciale, culturale e purtroppo anche bellico. Anche quando no si hanno veri scontri armati, rimane la possibilità di contrasti irrisolti a cui si pone rimedio tramite embarghi economici. La guerra quando si scatena segue delle sue regole precise, per quanto deboli e prive di giudici.

A maggior ragione i rapporti pacifici saranno organizzati con precise regole. Quest'insieme di norme va sotto il nome di Diritto Internazionale.

Gli stati non solo creano regole, ma si pongono come componenti di vere e proprie organizzazioni internazionali.

Caratteristiche generali del Dir. Int.

Tutti gli stati per il solo fatto di esistere fanno parte dell'ordinamento internazionale. Anche il non riconoscere un determinato stato non impedisce l'instaurarsi di rapporti anche indiretti.

Solo gli stati, intesi come apparati monopolizzatori della forza all'interno di un determinato territorio, fanno parte del diritto internazionale.

Rimanendo salva la sovranità dello stato, per cui i cittadini solo ad esso devono riferirsi, i trattati internazionali e comunque qualsiasi accordo che limiti in qualche modo la sovranità dello stato, devono essere approvati e ratificati dallo stato stesso. Rimane vero che in alcuni casi non è necessario l'intervento dieretto dello stato, ma è l'ordinamento stesso che così prevede. La nostra costituzione ad esempio nell'art.10 prevede che " L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute".

I fatti normativi di diritto internazionale sono la consuetudine e i trattati internazionali. Sia le consuetudini che i trattati derivano da comportamenti volontari e consapevoli degli stati, di conseguenza il diritto internazionale sarà il frutto di questa volontarietà ( cosa che non avviene per quello interno).

L'ordinamento internazionale è paritario, cioè ogni stato monopolizzatore della forza ha il diritto di parteciparvi. Non è presente in questo caso una forza sopra ordinata, un apparato monopolizzatore della forza, tale ordinamento è semplicemente una società complessa pari ordinata.

Il principio pacta sun servanda.



L'ONU


Nasce nel 1945, riprendendo l'esperienza nel complesso fallimentare della società delle nazioni.

La istituiscono i paesi che evinsero la seconda G.M., ma oggi quasi tutti gli stati ne fanno parte. E' composta da tre organi interni fondamentali: il Consiglio di Sicurezza, il Segretario Generale, l'Assemblea Generale.

Consiglio di Sicurezza:

è l'organo più importante composta da 15 stati, di cui 5 di diritto con potere di veto ( USA, Francia, Inghilterra, Russia, Cina). Il consiglio di sicurezza valuta eventuali interventi in zone di guerra con lo scopo di garantire la pace. Si avvale dell'esercito dei Caschi Blu formato da rappresentanze dei vari stati membri.

Il segretario generale:

è il responsabile delle attuazioni delle decisioni del consiglio di sicurezza

L'assemblea generale:

si occupa di tutto ciò di cui no si occupa ilo C di S. Le sue decisioni non sono vincolanti per gli stati.


La Comunità Europea


Sarebbe più opportuno parlare di comunità europee, se guardiamo alle origini vediamo che alcuni stati europei decisero ( Germania federale, Francia, Belgio, Olanda, Italia, Lussemburgo, successivamente UK, Esp, Svezia, Finlandia, Irlanda, Danimarca, Austria, Grecia, Portogallo) di formare la CECA, poi la CEE ( che rimase a lungo tempo la più importante), e la CEEA. Con il trattato di Maastricht del 1992 spariscono tutte queste denominazioni ufficiali per essere comprese sotto una organizzazione unitaria chiamata Comunità Europea. Lo stesso trattato istituisce l'Unione Europea che si distingue dalla comunità. Quindi l'UE non è la semplice unione di diverse comunità, ma un organo internazionale dotato di una sua organizzazione interna e di specifiche competenze.

L'unione europea si articola su tre capi saldi che in sostanza la distinguono dalla CE:

Normative economiche: Mercato unico -1992-

Moneta unica - EURO-

Forme di cooperazione tra i membri: Giustizia e affari interni. Viene immesso un mediatore, un difensore civico comunitario a cui rivolgersi per disfunzioni. Viene istituita la cittadinanza dell'unione e prevista l'eleggibilità attiva e passiva.

Esistono settori di esclusiva competenza della comunità.

Gestione esterna dei confini: le frontiere non sono più quelle tra stato e stato, ma quelle dell'unione.


Gli organi delle Comunità europee


L'organo massimo dell'unione europea è costituito dal Consiglio europeo. E' composto dai ministri degli esteri e capi di governo degli stati, dal presidente della commissione europea e da un membro della commissione esecutiva. Decide le linee direttive per l'intera unione e le diverse comunità. Si riunisce ogni due anni. Direttamente riferimento ad esso fa il consiglio dei ministri composto da un ministro designato per ogni esecutivo della comunità. Il fatto che si tratta di componenti non eletti, ma designati dai governi denota la volontà di utilizzare l'unione come strumento al servizio degli stati. Il consiglio dei ministri decide i modi con cui attuare le direttive del Consiglio Europeo. Sempre il consiglio propone un candidato come presidente della Commissione. Questa ha il ruolo di amministrare e rendere esecutivi i provvedimenti presi dal consiglio. La sua composizione è determinata da trattati internazionali che stabiliscono per ogni paese il numero di rappresentati poi eletti dai vari governi.

Altro organo eletto dai vari Governi è la Corte di giustizia, si occupa delle controversie internazionali e soprattutto delle questioni di legittimità degli atti comunitari. Dall'88 è anche attivo un tribunale di primo grado con cui risolvere questioni minori.

Unico organo elettivo è il parlamento europeo eletto a suffragio universale dai cittadini dell'unione. Per il momento ha un compito piuttosto limitato, è prettamente un organo consultivo a cui si rimanda in particolare per approvare il bilancio ed eleggere il candidato posto dal consiglio dei ministri come presidente della commissione.

Gli atti dell'unione si distinguono per la loro competenza ed intrusività negli ordinamenti interni ai singoli stati. Avremo cosi delle disposizioni generali a cui gli stati dovranno far seguire una legge più specifica, delle direttive obbligatorie a cui i singoli stati dovranno rispondere con i mezzi che credono, delle raccomandazioni atti questi non obbligatori, sempre che invitano a prendere determinati provvedimenti, le sentenze della corte di giustizia, le decisione di carattere amministrativo. Oggi l'unione amministra quasi totalmente la materia agricoltura ponendo delle quote di produzione massime, degli incentivi, stabilisce i prezzi unici.

L'atto più incisivo della comunità è il regolamento con il quale la comunità europea impone i propri atti ai singoli stati. Anzitutto i regolamenti comunitari hanno dei limiti di competenza determinati dalle loro funzioni non generali, ma numerate nei trattati internazionali. È vero che le direttive alle volte sono talmente generiche che non si capisce bene dove finisca la competenza comunitaria e inizia quella dello stato. Da Maastricht è comunque previsto il principio di sussidiarietà che impone dei principi a questa materia.

I Regolamenti sono deliberati dal parlamento, dal consiglio ela commissione esecutiva. In alcuni casi parlamento e consiglio hanno pari potestà in altri un rifiuto del parlamento può essere superato con l'unanimità del consiglio.

Per l'Italia è prevista una legge comunitaria che regola l'afflusso di atti normativi comunitari ponendo come altro limite il rispetto dei principi fondamentali e la costituzionalità. Da notare che il regolamento nell'ordine delle fonti del diritto si pone quasi al pari della costituzione, rimane sotto solo per l'art.11 che prevede limitazioni della sovranità dello stato per ragioni di ordine internazionale. Rimane che i regolamenti comunitari per le materie comunitarie prevalgono su qualsiasi atto interno, cosicché il giudice che si trovi di fronte a contraddizione tra norma italiana e regolamento, dopo aver accertato tale questione dovrà applicare il regolamento, che di suo non abroga la legge, ma la congela fino ad atto parlamentare o a sua decadenza.



GLI ORGANI DELLO STATO

Parlamento, Governo, Presidente della Repubblica, Corte Costituzionale, Ordine Giudiziario



PARLAMENTO


Organo rappresentativo per eccellenza. In Italia è l'unico organo direttamente rappresentativo.

Questo conferisce all'organo una preminenza ideologica tradotta sul piano giuridico formale con la preminenza della legge come fonte del diritto e nel principio di legalità secondo cui ogni potere dello stato deve essere legittimato da legge del parlamento.

Nel nostro sistema risulta che i partitico governano la vita parlamentare. È ai partiti che si riconosce la direzione dello stato, fare leggi può, anzi è, solo esecuzione di quest'indirizzo. Rimane vero che i partiti per governare debbono avere in Parlamento la maggioranza.

In italia il parlamento è costituito da due soggetti indipendenti la camera del senato e la camera dei deputati. Hanno sostanzialmente lo stesso potere. Il nostro sistema quindi si definisce bicameralismo perfetto. Ogni camera è un soggetto collettivo, collegiale e soprattutto rappresentativo. In parlamento vige il divieto di mandato imperativo, con il quale si costringerebbe un deputato o un senatore ad eseguire la volontà del suo partito, o meglio egli sarebbe in qualche misura vincolato giuridicamente alle promesse elettorali. È la stessa costituzione che lo vieta.

Attualmente vi è la convinzione che il bicameralismo così com'è strutturato vada al più presto riformato: oggi le due camere sono due inutili doppioni che impediscono una risoluzione rapida delle questioni e impongono estreme restrizioni procedurali. Là dove il bicameralismo resiste o siamo in uno stato federale in cui una camera è dei rappresentanti dei vari stati (USA), o una delle due camere rappresenta quelli che storicamente erano la nobiltà, classe oggi defunta e quindi camera pressoché priva di poteri.


SISTEMA ELETTORALE PER LA CAMERA dei DEPUTATI


È composta da 630 membri eletti da il corpo elettorale maggiorenne.

Per l'elezione il territorio italiano è stato diviso in 27 circoscrizione a cui viene affidato un numero di seggi proporzionale alla popolazione. Determinati il numero di seggi il 75% di essi viene distribuito con il sistema maggioritario a collegio uninominale ( il che significa che chi ottiene più voti si aggiudica più seggi) ogni circoscrizione viene divisa in tanti collegi quanti sono i seggi maggioritari da assegnare. I candidati non possono presentarsi a più di un collegio, e devono essere per forza collegati a una lista di circoscrizione ( quindi non necessariamente per il loro collegio). Per la quota proporzionale si presentano delle liste non necessariamente presentatisi al maggioritario, se questo fosse avvenuto e la lista avesse vinto bisognerebbe sottrarre i voti che sono stati necessari a vincere ( quelli del secondo + 1) alla cifra effettiva ( somma delle due schede). Per partecipare all'assegnazione dei seggi bisogna aver superato lo sbarramento del 4%.

Procedura di assegnazione dei seggi:

Si divide il numero di voti di tutte le liste a livello nazionale per il numero dei seggi da assegnare. Si ottiene così il cosiddetto quoziente elettorale (n°di voti per eleggere un deputato prop.).

Si divide il numero di voti ottenuto da ogni lista (eventualmente corretto) per il quoziente elettorale e si ottiene il n° di seggi vinti dalla lista.





IL SISTEMA ELETTORALE DEL SENATO


315 seggi da attribuire. 75% maggioritario, 25% prop.

Si procede a livello regionale. Ogni regione può eleggere 7 senatori (tranne la VA). I candidati possono presentarsi come singoli ( solo per il maggioritario) come gruppo ( non riferito a nessun partito) come gruppo ( riferito ad un singolo partito). Nel maggioritario uninom. Vince chi ottiene più voti. Nel prop. Si calcola la cifra efficace a livello regionale. Esiste anche qui la correzione per i gruppi vincenti al maggioritario, ma si sottraggono i voti del primo arrivato. L'assegnazione dei seggi viene fata con il metodo d'Hondt


LO STATUS DI PARLAMENTARE


Godono dell'immunità. Riferita alla funzione e non alla persona. Non è un privilegio perché non rinunciabile.

L'immunità è sostanziale quando ci riferiamo al parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni che non è perseguibile per le scelte fatte. Lo stesso vale al di fuori delle camere, per cui il parlamentare non può essere incriminato penalmente o civilmente, per quello che ha detto o fatto in parlamento.

L'immunità procedurale riguarda la necessità di autorizzazione delle camere per perquisizioni, arresti, intercettazioni. Queste garanzie sono prevista da regolamenti parlamentari.

Esiste anche un'indennità.


DURATA E SCIGLIMENTO DELLE CAMERE


Ciascuna camera, secondo costituzione dura in carica 5 anni. Solo il presidente della repubblica può procedere ad uno scioglimento anticipato.

Non è possibile sciogliere le camere se non si garantisce entro tempi costituzionalmente garantiti (70 gg) l'istituzione di elezioni. Le nuove camere devono fare la prima riunione entro 20 giorni dalla loro elezione.

Il presidente prima di sciogliere le camere può consultarsi con i loro presidenti, e comunque non può farlo nel semestre bianco.

Ogni atto del Pr deve essere controfirmato dal governo.

Il presidente deve consultarsi con i capi gruppo delle camere per verificare la possibilità di un governo appoggiato da una maggioranza.


ORAGANIZZAZIONE INTERNA DELLE CAMERE


Sono organi costituzionali quindi tendenzialmente indipendenti in modo assoluto.

Ogni assemblea come prima cosa elegge il proprio presidente, che ha il compito di rappresentare unitariamente l'assemblea. Ha anche il diritto dovere di organizzare i lavori della camera e presiedere le sedute. ( il presidente della camera è anche presidente dal parlamento in seduta comune; il presidente del senato è il supplente del Presidente della repubblica in case di impedimento temporaneo. Il presidente è coadiuvato da vicepresidenti, da segretari e dai questori.

Tutti questi soggetti uniti formano l'ufficio di presidenza.

Il presidente unito ai capi gruppo forma la conferenza dei presidenti che ha il compito di indire l'ordine del giorno.

L' assemblea comprende le giunte tra le tre più importanti:

per i regolamenti

per le autorizzazioni a procedere

per le elezioni

Altro importante organo collegiale presente sono le commissioni.

Si distinguono in permanenti e speciali. Tra le permanenti:

in sede referente

in sede deliberante

in sede redigente

in sede politica ( si informa su certe materie mantiene i contatti con il governo)

Tra le speciali:

le commisioni di inchiesta previste dalla costituzione per determinate materie hanno gli stessi poteri di indagine del corpo giudiziario, anche gli stessi limiti.

Ogni eletto deve non appena si insedia dichiarare la sua appartenenza ad un gruppo parlamentare. Ogni gruppo avrà un presidente che ne farà da portavoce. Chi non appartiene a nessun gruppo o non dichiara la sua appartenenza viene assegnato d'ufficio al gruppo misto. I gruppi sono in sostanza la rappresentanza dei partiti all'interno del parlamento. I rapporti con i partiti sono di subordinazione, il gruppo deve comportarsi secondo le direttive del partito.

Ciascuna camera dispone di un bilancio interno, le entrate sono previste dal bilancio dello stato, le spese sono autogestite dalla camera.




PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE


Elegge il presidente della repubblica, con tre rappresentanti per ogni regione ( una per la V A)

Mette in stato d'accusa il presidente della repubblica per altro tradimento o attentato alla costituzione.

Elegge 5 membri della Corte Costituzionale, redige un elenco di eleggibili al senato tra cui verranno estratti 16 cittadini da aggregare per il giudizio sul presidente della repubblica.

Riceve il giuramento del presidente della repubblica

Elegge 10 giudici del CSM.








 [DM1] Norme internazionali : trattati internazionali. Sono contratti tra organi sovrani e indipendenti PACTA SUN SERVANDAS.

Art.1: popolo sovrano, che esercita la sovranità popolare con la Rappresentanza Parlamentare.

Sovranità relativa, che si esercita sulla base delle norme costituzionali. Anche intesa come indipendenza risulta relativa in quanto regolamentata dalla costituzione. Nella seconda parte dell'articolo 2 lo stato a condizione di parità giuridica consente il trasferimento di alcune sue funzioni in organi internazionali. Consente quindi una limitazione della propria sovranità.

 [DM2]La costituzione prevede che determinate materie siano da disciplinare esclusivamente da legge del parlamento o atto avente forza di legge. Questo viene definito tecnicamente riserva di legge. Ne sono previsti tre tipi:

La riserva rinforzata: in cui pone oltre il limite che la materia debba essere disciplinata solo con legge, anche delle restrizione per il legislatore stesso.

La riserva assoluta: la costituzione si garantisce che quella materia sia disciplinata solo da legge.

La riserva relativa: prevede che sia legge a disciplinare ma non esclude che una volta esauriti determinati compiti il legislatore non lasci spazio per ulteriori interventi.







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