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Il contratto, in virtù dell'art. 1372 c.c., ha forza vincolante tra le parti; vi sono delle eccezioni:
Tizio vende a Caio il quale si obbliga a non riv 757d34h endere a sua volta;
Regime:
- Art. 1379 c.c. ha effetto solo tra le parti: se Caio vende, Tizio non può rivalersi sul terzo acquirente, ma potrà pretendere il risarcimento del danno verso Caio per inadempimento contrattuale.
- Valido solo se:
è contenuto entro certi limiti di tempo
risponde ad un interesse apprezzabile di una delle parti
per immobili: fino a 20 anni
per mobili: fino a 6 mesi
(assunzione di rischio di un evento non dipendente dalla propria volontà)
La parte che, per contratto, promette la prestazione di un terzo, assume una valida obbligazione contrattuale, ma obbliga solo se stesso: se il terzo rifiuta di obbligarsi o non compie il fatto promesso, il promettente dovrà risarcire l'altro contraente.
È quel contratto nel quale una delle parti si riserva la facoltà di nominare la persona in capo alla quale si trasferiranno i diritti e che assumerà le obbligazioni derivanti dal contratto (art. 1401 c.c.). Tale fatto può dipendere da due ragioni:
Preesistente procura rilasciata dalla persona da nominare
Inesistente procura per cui la parte che prende tale iniziativa si basa sull'aspettativa che un terzo accetterà, in seguito alla conclusione del contratto, di acquistare i diritti e di assumere le obbligazioni che ne derivano
Entrambe tali fattispecie rientrano negli schemi della rappresentanza, perchè:
q Nel primo caso si ha riserva di successiva contemplatio domini: stessi effetti che, nella rappresentanza, discendono dalla spendita del nome.
q Il secondo caso si può paragonare al contratto concluso dal falsus procurator, suscettibile di ratifica da parte del dominus: l'accettazione da parte del terzo nominato, rende efficace la nomina con effetto retroattivo (dal momento della conclusione del contratto).
deve avvenire nei termini stabiliti dal contratto o, in mancanza, entro 3 gg. (giurisprudenza: senza limiti di tempo)
deve essere accompagnata dalla accettazione del terzo o da dimostrazione della procura da questo rilasciata
dichiarazione di nomina, procura, accettazione del terzo devono rivestire la stessa forma che le parti hanno usato per il contratto.
Persona nominata acquisterà i diritti e assumerà le obbligazioni derivanti dal contratto con effetto retroattivo.
Deroga al principio generale dell'inefficacia del contratto rispetto ai terzi; tale eccezione è giustificata dal fatto che in questo caso, il terzo non assume obbligazioni ma acquista diritti.
Parti del contratto:
stipulante: colui che contratto a favore di un terzo
promettente: colui che si obbliga verso lo stipulante ad eseguire la prestazione a favore di un terzo
La stipulazione a favore di terzi è valida solo se lo stipulante vi abbia un interesse (art. 1411 c.c.); questo perché ogni contratto deve avere una sua causa, cioè una giustificazione economico-sociale.
Tale interesse può avere natura:
a) non patrimoniale
b) patrimoniale, per il fatto che tra stipulante e terzo preesiste un rapporto interno (in forza del quale lo stipulante sia debitore del terzo).
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