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Il concetto di piattaforma continentale ha le sue origini nella pratica internazionale della metà del secolo XX precedendo quello di zona economica esclusiva. Esso e' strettamente legato ai progressi tecnologici che hanno orientato l'interesse verso lo sfruttamento delle riserve minerali (in particolare gli idrocarburi) del sottosuolo marino.
I primi precedenti si ricordano nel trattato fra Gran Bretagna e Venezuela d 717j93h el 1942 per la delimitazione del fondo e sottosuolo rispetto all'isola di Trinidad, al di là delle rispettive acque territoriali, e nel proclama Truman degli Stati Uniti per il controllo delle risorse naturali della piattaforma continentale contigua alle coste statunitensi.
La nascita di una nuova fattispecie consuetudinaria generale fu riconosciuta già dalla codificazione di Ginevra del 1958 : per piattaforma continentale essa definisce il letto del mare e il sottosuolo delle regioni sottomarine adiacenti alle coste, ma situate al di fuori del mare territoriale, fino ad una profondità di 200 metri o, al di là di tale limite, fino al punto in cui la profondità delle acque sovrastanti permette lo sfruttamento delle risorse naturali delle predette regioni.
La successiva Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare ha:
determinato una sovrapposizione fra piattaforma continentale e zona economica esclusiva, estendendo questa, ampia fino a 200 miglia dalla costa, anche allo sfruttamento delle risorse dei fondi marini e del relativo sottosuolo;
correlato la definizione di piattaforma continentale con il concetto geologico di margine continentale:
la piattaforma continentale di uno stato costiero comprende i fondi marini e il loro sottosuolo al di là del suo mare territoriale, per tutta l'estensione del prolungamento naturale del territorio di questo stato, fino al bordo esterno del margine continentale, o fino a 200 miglia marine dalle linee di base a partire dalle quali è misurato il mare territoriale, quando il bordo esterno del margine continentale si trova ad una distanza inferiore. Ma se questo si trova a una distanza superiore la piattaforma continentale non può estendersi oltre le 350 miglia dalle linee di base o le 100 miglia dall'isobata dei 2.500 metri
Sulla piattaforma continentale i diritti dello stato sono esclusivi nel senso che nessuno può intraprendere attività di esplorazione o sfruttamento senza l'espresso consenso dello Stato costiero (indipendentemente dall'utilizzo di risorse della piattaforma). Da tale punto di vista emerge la differenza con la zona economica esclusiva che deve essere istituita con atto dello stato e prende in considerazione la possibilità di utilizzo di stati terzi in caso di sfruttamento non ottimale.
Le risorse naturali della piattaforma comprendono le risorse minerali e gli organismi viventi appartenenti alle c.d. specie sedentarie : quelle che allo stadio in cui possono essere pescate sono immobili sul fondo o al disotto del fondo o sono incapaci di spostarsi se non restando continuamente in contatto con il fondo o il sottosuolo.
Da notare che lo stato costiero e' tenuto a versare contributi in danaro o natura relativamente allo sfruttamento di risorse non viventi della piattaforma posta al di là delle 200 miglia dalle linee di base (fino al 7% del valore o volume di produzione) ripartiti fra gli altri stati tenuto anche conto della loro situazione economica (stati in via di sviluppo) e della loro mancanza di litorale.
Particolari disposizioni si incontrano riguardo le isole artificiali e in genere di installazione e strutture destinate a fini economici, sulle quali lo stato titolare della piattaforma ha diritti esclusivi, con anche giurisdizione in materia doganale, fiscale, di sicurezza e immigrazione. In ogni caso essi non devono pregiudicare la liberta di circolazione (non devono essere collocate in modo da intralciare l'uso delle vie di comunicazione essenziali alla navigazione internazionale) e devono essere notificate e dotate di appositi segnali si presenza e zona di sicurezza non maggiore di 500 metri.
I diritti dello stato costiero non pregiudicano dunque il regime giuridico delle acque sovrastanti (alto mare o z.e.e.) e il relativo spazio aereo. In relazione alla collocazione di cavi od oleodotti essa non può essere impedita ma occorre il consenso dello stato costiero per la determinazione del tracciato degli stessi che possono essere da questo controllati per evitare danni ecologici da inquinamento.
Si noti che nuove prospettive si aprono per lo sfruttamento delle risorse minerarie del continente antartico.
A tale proposito e' stata redatta e aperta alla firma nel 1988 una convenzione sullo sfruttamento minerario di tale zona, anche se molte difficoltà sono poste da quegli stati che vorrebbero la istituzione di un parco mondiale su tale continente.
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