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DEFINIZIONE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE

giurisprudenza



DEFINIZIONE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE

Il d.i. è definito come diritto della"comunità degli stati", con 1 complesso di norme che si forma al di sopra dello stato, scaturendo dalla cooperazione con altri stati, e lo stato stesso, con proprie norme, si impegna a rispettarlo. (es.art.10 Cost.italiana). la caratteristica principale è che esso tende a disciplinare materie attinenti a rapporti interindividuali, cioè a rapporti interni alle comunità statali, con 1 diritto destinato ad essere amministrato e applicato dagli operatori giuridici interni. È considerato d.i.pubblico, in contrapposizione a quello privato, considerato xò non + al di sopra dello stato, ma al di sotto. Il d.i.privato è formato da quelle norme statali che delimitano il diritto privato dello stato stabilendo quando esso va applicato e quando invece i giudici sono tenuti ad applicare norme di diritto privato straniere. In esso sono contenute anche norme che stabiliscono in quali casi la legge penale si applica a reati commessi fuori dal territorio o da stranieri.

LE CARATTERISTICHE DELL'ORD. DELLA COMUNITA' DEGLI STATI

1) Funzione normativa; qui occorre distinguere tra d.i.generale e particolare, cioè tra norme che si indirizzano a tutti gli stati, e quelle che vincolano 1 stretta cerchia di soggetti, di solito quelli che hanono partecipato alla loro formazione. Alle norme di d.i.generale sono le norme consuetudinarie (fonte 1°aria), formatesi nell'ambito della comunità internazionale attraverso l'uso, cui si conforma l'ord.italiano (art.10). di esse se ne deve sempre affermare l'esistenza. Le norme di d.i.particolare sono quelle poste da accordi (o trattati, o convenzioni, fonte 2°aria) internazionali che vincolanosolo gli Stati contraenti. Essi sono subordinati alle consuetudini e quindi al principio pacta sunt serranda. Al di sotto degli accordi vi sono i procedimenti previsti dagli accordi (fonte di 3°grado), che traggono la loro forza dagli accordi inter.che li prevedono e vincolano gli stati aderenti agli accordi medesimi. In esse si possono collocare molti atti delle org.internazionali (ONU, CEE). Lo strumento principali del quale esse si servono è la raccomandazione, che ha carattere esortativo. Si trovano al di sotto degli accordi xchè proprio da 1 accordo (il trattato istitutivo) ciascuna org.prende vita, e si è impegnato a rispettarlo.



2) Funzione di accertamento giudiziario. È in prevalenza 1 funzione di carattere arbitrale. L'arbitrato poggia sull'accordo tra le parti, accordo diretto a sottoporre la controversia ad 1 determinato arbitro. Mentre nel diritto interno ciò costituisce 1 eccezione, nel d.i.è 1 regola, non potendo 1 stato ricorrere contro 1 altro se questo non decida di sottoporvi.

3) Funzione coattiva. I mezzi x assicurare coattivamente l'osservanza delle norme e x reprimere violazioni sono quasi tutti riportabili alla categoria dell'autotutela il problema dell'obbligatorietà del d.i.passa attraverso la cooperazione degli operatori giuridici interni, che lo applicano fino al limite max di utilizzabilità, cioè fino ai principi dell'ord. Quindi, si parlerà di autolimitazione del singolo stato.


LO STATO COME SOGGETTO DI DIRITTO INTERNAZIONALE

Se si è definito il d.i.come diritto delle comunità degli stati, indirizza poi le sue norme agli stati, allora questi possono considerarsi come soggetti o destinatari di norme internazionali. Lo stato organizzazione, cioè l'insieme dei governanti, degli organi che esercitano i relativi poteri, merita la qualifica a soggetto di d.i., xchè si lega il criterio della soggettività internazionale a quello della effettività(1°requisito), cioè all'effettivo potere d'esercizio del governo. Sono ormai tutti gli organi statali che partecipano alla formazione delle norme internazionali. Il requisito della effettività è essenziale, x conferire rilievo ad 1 stato sul piano internazionale. Va pertanto negata la soggettività dei governi in esilio (fenomeno antico, tempi nazisti), nonostante ai loro componenti siano riconosciuti, x motivi politici, certe prerogative sovrane. Analogamente ciò è x i comitati di liberazione nazionale che abbiano sede in 1 territorio straniero, che si organizzano in 1 sorta di governo, ma a mancano del carattere fondamentale della base territoriale (es.OLP Palestina). Essi, 2 1 sentenza della Cassazione, godrebbero di 1 soggettività limitata allo scopo di discutere, su basi di fetta parità con gli stati territoriali, i modi e i tempi dell'autodeterminazione dei popoli da loro politicamente controllati. 2°requisito necessario ai fini della soggettività internazionale dello stato è quello della indipendenza o sovranità esterna. Occorre cioè che l'org.dello stato non dipenda da 1 altro stato. X questo, non sono da considerare tali gli stati membri di stati federali, che è 1 lgsl e amm.decentrato, e non va confuso con la confederazione, che è 1 unione internazionale fra stati xfettamente indipendenti e sovrani, creati x scopi di comune difesa e caratterizzato da 1 organo assemblare (Dieta) rappresentativo di tutti i membri. Il requisito dell'indipendenza va inteso cum grano salis. È indipendente lo stato sovrano il cui ord.sia originario, tragga la sua forza giuridica dalla sua Cost.(dato formale). Xciò non influisce + di tanto la dimensione dello stato (RSM). Il dato formale deve lasciare in 1 solo caso spazio al dato reale, cioè quando si parla di 1 governo indigeno totalmente assoggettato al controllo di 1 altro stato. Si ebbero nella 2°guerra mondiale (rep.sociale italiana). L'org.di governo che esercita effettivamente e indipendentemente il proprio potere diviene automaticamente soggetto internazionale. Non è necessario il riconoscimento da parte di altri stati, in quanto esso, sia che ci sia, sia che non, non produce conseguenze giuridiche. Ciò xchè gli stati preesistenti, come facevano in passato, poteva giudicare sul merito o meno della soggettività sulla base di 1 certo valore o 1 certa ideologia. Oggi si tendo solo a non riconoscere come soggetti i governi affermatisi con la forza, gli stati non "democratici", gli stati "non amanti della pace", coloro che violano i diritti umani. Molte volte, x il riconoscimento, sono richiesti, come accadde nelle dichiarazioni emesse dai ministri dei paesi CEE, dove i 12 paesi si dichiaravano disposti a riconoscere nuovi stati, purchè presentassero i requisiti del rispetto della carta delle NU e l'atto finale della Conferenza della Sicurezza e Cooperazione in Europa (CSCE). Il problema della soggettività riguarda anche i Governi insurrezionali. Gli insorti sono solo dei ribelli nei confronti dei quali il governo legittimato può prendere i provvedimenti che considera opportuni, ma se essi riescono a costituire, nel corso di 1 guerra civile, 1 org.di governo che controlla effettivamente 1 parte del territorio, si è di fronte a 1 forma embrionale di stato, e come tale dotata di soggettività; è destinata ad estinguersi con l'insuccesso dell'insurrezione. Anche gli stessi cittadini possono essere considerati soggetti di d.i. Questo xchè lo stesso tende a regolare anche i rapporti interni tra lo stato e i propri sudditi, attraverso a) varie norme convenzionali (es.x la salvaguardia dei diritti dell'uomo)che obbligano gli stati a tutelare i diritti fondamentali dell'uomo. A questi obblighi corrisponderebbero quindi dei veri e propri diritti internazionali dei cittadini, i quali potranono anche ricorrere a organi internazionali se non vedono riconosciuto i loro diritti (potere d'azione); b) norme consuetudinarie, come quelle sui crimina iuris gentium, reati x i quali lo stato può esercitare la propria potestà punitiva oltre i limiti normalmente assegnatigli. Questa tesi non è accolta da tutti, in quanto 1 altra parte della dottrina reputa il solo stato come destinatari di norme patrizie e consuetudinarie, dalle quali scaturirebbero gli obblighi di trattare in 1 certo modo l'individuo, e che sussistono nei confronti degli altri stati. Lo stesso discorso è applicabile alle minoranze etniche, verso le quali lo stato è obbligato, nei confronti degli altri stati, a riservarle 1 certo trattamento. Quindi oggi sempre + spesso si parla di diritto dei popoli, all'autodeterminazione, a disporre delle proprie risorse naturali. Il principio dell'autodeterminazione è 1 regola di d.i. positivo. esso ha acquistato carattere consuetudinario attraverso 1 prassi che trova la base nella Carta delle ONU (art.1, par2). Esso si applica in maniera ancora ristretta; tanto ai popoli sottoposti ad 1 governo straniero (autodeterminazione esterna); ai popoli soggetti a dominazione coloniale; qui il principio di ad.impone la concessione dell'indipendenza, travolgendo l'art.73 della Carta delle NU, che si limitava a chiedere alle potenze coloniali di promuovere semplicemente lo sviluppo interno. Ciò era in contrasto con gli artt.1 e 55. questo principio deve poi integrarsi anche con quello dell'integrità territoriale, dove bisogna tener conto della situazione storico-geografica del luogo x sancire i confini con stati contigui. Poi ai territori occupati con la forza. L'autodeterminazione comporta il diritto dei popoli sottoposti a dominio straniero di diventare indipendenti, associarsi o integrarsi con altro, cioè di scegliere il proprio regime politico. Occorre, x l'applicazione di tale principio, che l'eventuale dominazione non risalga a prima della fine della 2°guerra mondiale, cioè a prima che il principio venisse sancito, xchè non può agire ex tunc. È da escludere che l'autodeterminazione possa essere vista, da 1 punto di vista giuridico, sotto 1 profilo prettamente politico. Il d.i.non richiede che tutti i governi esistenti sulla terra godano del consenso della maggioranza dei sudditi e siano da costoro liberamente scelti (autod.interna). è altrettanto vero, che si è affermata la necessità, x il d.i., di 1 certa democraticità nella scelta dei governanti. Il d.i.generale impone dunque allo stato che governa 1 territorio non suo di consentirne l'autodeterminazione. Piena xsonalità hanono anche le org.internazionali, ossia le associazioni fra statio (ONU, CE)dotate di organi x il eseguimento degli interessi comuni. La xsonalità delle org, distinta da quella degli stati membro, è relativa agli accordi, che sono considerati produttivi di diritti ed obblighi propri delle org, restando senza effetti nella sfera giuridica degli stati. La xsonalità delle org.è stata nettamente affermata anche dalla CIG, in 1 parere, che sottolineava che l'org.int.è 1 soggetto di d.i., vincolato, in quanto tale, a tutti gli obblighi che gli derivano dalle regole generali del d.i., dal suo atto costitutivo e dagli accordi di cui è parte. Non bisogna confondere la xsonalità delle org, con la xsonalità di diritto interno delle stesse. Se 1 org.int.acquista immobili e contrae obbligazioni in 1 stato, sarà l'ord.di questo stato a stabilire entro che limiti esso ha la capacità di farlo. Questo porta al problema della eventuale responsabilità solidale degli stati membri x le obbligazioni contratte dagli organi dell'org..nel eseguimento dei fini statuari. Quando la questione è risola in base al trattato istitutivo, l'art.211 Trattato CE induce a propendere x la responsabilità limitata alla sola org. Se invece la responsabilità sussistesse nel silenzio del trattato, vige il principio generale 2 cui chi si impegna x affari di natura economica deve rispondere delle obbligazioni che ne derivano (cuius comoda, eius incommoda). Altro ente del tutto indipendente dagli stati e attivo in ambito di comunità internazionale è la Chiesa cattolica, cui la xsonalità internazionale è stata sempre riconosciuta. Essa si concreta non solo nel potere di concludere accordi internazionali ma, data l'esistenza dello stato della Città del Vaticano, anche in tutte le situazioni che presuppongono il governo di 1 comunità territoriale.


PARTE I: LA FORMAZIONE DELLE NORME INTERNAZIONALI.

A) LA CONSUETUDINE

Le norme di d.i.generale, cioè che vincolano tutti gli stati, hanono natura consuetudinaria. La consuetudine internazionale si ritiene costituita da 1 comportamento costante e uniforme tenuto dagli stati, accompagnato dalla convinzione dell'obbligatorietà del comportamento stesso. 2 sono gli elementi che la caratterizzano: 1) la diurnitas (o prassi); 2) l'opinio juris sive necessitatis. Questa concezione dualistica è riuscita a resistere alla critica di parte della dottrina, che riteneva l'opinio elemento prettamente psicologico e non elemento necessario. In realtà si è sempre parlato di opinio iuris ac necessitatis, sulla quale fa leva la distinzione tra mero"uso"determinato ad es.da motivi di cortesia, e consuetudine produttiva di nore giuridiche. L'obbligatorietà si confonde con la necessità. I trattati costituiscono 1 dei punti di riferimento + utilizzati nella ricostruzione di 1 regola consuetudinaria internazionale. I trattati possono essere interpretati sia come conferma di norme consuetudinarie, sia cme creazione delle stesse. Così, solo 1 indagine sull'o.j.n. può consentire o escludere l'utilizzazione di tutta 1 serie di trattati come prova dell'esistenza di 1 norma consuetudinaria. Con essa si distingue infine il comportamento dello stato diretto a modificare il diritto consuetudinario preesistente, cioè modificare o abrogare 1 determinata consuetudine attraverso la formazione di 1 altra nuova o di 1 desuetudine. X quanto riguarda la diurnitas, il problema del"tempo"di formazione della consuetudine non si presta a soluzioni precise. È 1 elemento cmq importante, sia che il tempo consolida situazioni nel volgere di pochi anoni, sia che occorrano molti secoli (es.sovranità territoriale)., anche se non può generare norme giuridiche, x mancanza del carattere di stabilità, sito nel diritto non scritto. Gli organi che concorrono al procedimento di formazione della norma consuetudinaria sono tutti gli organi statali. Vi possono concorrere atti"esterni"degli stati (trattati, note diplomatiche), ma anche "interni"(leggi, sentenze), senza ordine di priorità. Quindi è la giurisprudenza interna a giocare 1 ruolo decisivo nell'applicazione. La consuetudine crea diritto generale e come tale si impone a tutti gli stati, abbiano o meno questi partecipato alla sua formazione, e si impongono anche ai nuovi stati. Ciò è stato giustamente contestato, dato che il vecchio d.i.è stato formato prima del processo di decolonizzazione, e quindi prima della nascita di nuovi stati. Mentre resteranono intangibili le norme consuetudinarie preesistenti (sovranità), la contestazione sorge ne cd nuovo d.i.economico, e nel d.i. marittimo, sul regime delle risorse marine. Questa contestazione, anche se ripetuta + volte (persistent objector) da 1 singolo stato non è accettabile, ma lo diventa qualora essa proviene da 1 gruppo di paesi. In questi casi è ovvio che la regola non può essere nemmeno considerata come consuetudinaria. I paesi in via di sviluppo, che contestano il diritto non scritto colonialista, basano le loro richieste su risoluzioni (o raccomandazioni, appartenenti al diritto morbido, o soft law) delle org.internazionali a carattere universale (ASS.Gen.NU) che, pur non avendo forza vincolante, possono acquistare forza solo se trasformate in consuetudini, ossia se confermate dalla diurnitas e opinio iuris. Oltre alle consuetudini generali, si afferma l'esistenza di consuetudini particolari, cioè vincolanti x 1 ristretta cerchia di stati. La sua applicazione + rilevante è fornita dal diritto non scritto che può formarsi a modifica o abrogazione delle regole poste da 1 determinato trattato. Ciò può suscitare qualche riserva allorché si parla di org.intern.che comprendono 1 organo giurisdizionale destinato a vegliare sul trattato istitutivo. Come la cons.generale, quella particolare è x definizione 1 fenomeno di gruppo, come tale non scomponibile in relazione ai singoli stati. Essa risulta pur sempre rilevabile in seno ad 1 gruppo di stati senza indagare se 1 stato abbia o meno contribuito a formarla. Le norme cons.generali sono suscettibili di applicazione di analogia, intesa come forma di interpretazione estensiva, con l'applicazione di 1 norma ad 1 caso che essa non prevede, ma i cui caratteri essenziali sono analoghi a quelli del caso previsto. Nell'ambito del d.c.ha riguardo alle fattispecie nuove. Es.norme sulla navigazione marittima o navigazione aerea.


I PRINCIPI GENERALI DI DIRITTO RICONOSCIUTI DALLE NAZIONI CIVILI

L'art.38 dello Statuto della CIG (organo delle NU, che ha funzione di risolvere, in base al d.i., le controversie degli stati decise a sottoporle)anonovera tra le fonti i"principi generali di diritto riconosciuti dalle Nazioni civili". Essendo 1 fonte che viene dopo accordi e consuetudini, è utilizzabile dove manchino norme patrizie o consuetudinarie applicabili ai casi concreti. Gli stessi principi saranono ricavabili direttamente dagli ord.degli Stati civili, così considerati data l'attuale esistenza di stati"incivili"(pratiche razziste, torture). 2 sono le condizioni x l'applicazione di tali principi. 1) occorre inonanzitutto che essi esistano e siano uniformemente applicati nella + gran parte degli stati(quindi non nella totalità). Ciò può consentire al giudice di 1 stato di farne applicazione anche quando, x 1 motivo qualsiasi, il principio non esista all'interno dell'ord. E'il caso del ns art.10, che consente appunto l'inserimento di suddette norme, anteponendole alle leggi ordinarie che, qualora in contrasto, decadranono contro questi principi delle NC. 2) occorre che essi siano sentiti come obbligatori e necessari, cioè che xseguano valori che gli stati considerano necessari. Rappresentano così 1 categoria sui generis di norme consuetudinarie, dove la diurnitas è data dalla loro uniforme previsione e apllicazione da parte degli stati nei loro ord; e l'opinio juris è presente in quelle regole logico-giuridiche aventi valore universale, cioè necessariamente applicabili in qualsiasi ord.giuridico, anche internazionale. La natura di questi principi è quella di salvaguardia della dignità umana e attuazione di 1 migliore giustizia sociale. Basti pensare alle convenzioni a favore dei diritti umani, che puniscono le violazioni gravi, come genocidio, apartheid, tortura.; così visti, i principi generali assumono 1 rapporto di pari grado con le norme consuetudinarie.

ALTRE PRESUNTE NORME GENERALI NON SCRITTE: si tratta di alcuni principi internazionali costituzionali, che 1 parte della dottrina vorrebbe superiori alle norme consuetudinarie. Essi sarebbero espressione diretta e immediata della volontà del corpo sociale, e comprenderebbero quelle norme prevalenti in 1 determinato xiodo storico. Alcuni avrebbero carattere formale, che si limiterebbero a istituire fonti ulteriori di n.i., Sarebbero 2: consuetudo est servanda e pacta sunt servanda.  che disciplinerebbero direttamente rapporti tra stati. L'osservanza delle consuetudini e degli accordi si spiegherebbe in quanto voluta e imposta dalle forze prevalenti nell'ambito della comunità. Altri carattere materiale, e riguarderebbero determinate materie (libertà dei mari). Questa tesi del Quadri è inaccettabile, x l'impossibilità di ricostruire i principi materiali. Se quelli formali possono, al limite, essere visti anche come 2 super fonti, i principi materiali potrebbero essere imposti anche da 1 solo stato potente (es.USA), disponendo della forza necessaria all'interno della comunità, creando nuove norme generali. Se è vero che alla base di 1 norma non scritta vi è cmq 1 imposizione da parte delle grandi potenze, è altrettanto vero che la stessa, x essere tale, deve incontrare gli elementi di stabilità e continuità che solo gli altri stati contraenti possono darle. Si discute anche se l'equità possa essere considerata come fonte di n.i., essendo considerata come "comune sentimento del giusto o dell'ingiusto". A parte la cd equità infra o secundum legelm. Ossia la possibilità di utilizzare l'equità come ausilio meramente interpretativo, è il giudice internazionale non può ricorrere all'equità x risolvere 1 questione di d.i. E'da escludere non solo l'equità contra legem, contraria cioè a norme consuetudinarie o patrizie, ma anche quella praeter legem, cioè diretta a colmare le lacune del di. Essa va quindi inquadrata nel procedimento di formazione del diritto consuetudinario e ha luogo nel momento in qui la norma si va formando o modificando. Ciò è importante, xchè se se 1 sentenza interna ricorre a considerazioni di equità nel quadro del d.consuetudinario, essa influisce direttamente sulla formazione della consuetudine, e si tratta di 1 decisione proveniente da 1 solo stato. Diversamente x i tribunali internazionali; qui l'influenza è indiretta ma incisiva.



INESISTENZA DI NORME GENERALI SCRITTE. A) IL VALORE DEGLI ACCORDI DI CODIFICAZIONE: il problema delle n.i.scritte si pone inonanzitutto a riguardo delle convenzioni di codificazione promosse dalle NU, che si traducono in 1 serie di trattati multilaterali. Infatti, il trattato, non esistendo 1 autorità dotata, in ambito internazionale, di poteri lgsl, è l'unico strumento adottabile x la trasformazione nel diritto scritto. L'art.13 della Carta NU prevede che l'Assemblea Generale faccia raccomandazioni x "incoraggiare lo sviluppo progressivo del d.i.e la sua codificazione". Su questa base fu costituita la Commissione di d.i.delle NU, composta da esperti che vi siedono a titolo sonale (cioè che non rappresentano alcun governo), con il compito di provvedere alla preparazione di testi di codificazione delle n.cons.relative a determinate materie, procedendo a studi, raccogliendo dati della prassi. Le + importanti riguardano soprattutto l'ambito delle relazioni e immunità diplomatiche, mentre molte sono state ratificate da solo 50 stati (su 160 della comunità inte). Gli accordi di codificazione, in quanto tali, vincolano gli stati contraenti, solo se questi l'hanono ratificato, avendo (art.10 d.i.generale)rango di norme costituzionali. Quindi occorre cautela x estenderli anche agli stati non contraenti. Inonanzitutto xchè l'opera di codificazione rispecchia troppo la mentalità dell'interprete. Poi xchè gli stati stessi cercano sempre di far prevalere le proprie convinzioni, e assicurarsi la salvaguardia dei propri interessi. Il 3°motivo è che, se essi vincolano solo gli stati contraenti, essi costituiscono 1 valido punto di partenza x l'interprete che, xò, dovrà ricostruire le norme generali con sue.sull'ulteriore verifica della prassi interna degli stati. Sol se la verifica risultasse positiva, egli potrà applicare la norma dell'accordo a titolo di d.generale. le norme di questi accordi di codificazione, pur se limitatamente, possono cambiare norme di precedenti convenzioni soggette a "invecchiamento". Tuttavia, esse saranono inapplicabili agli stati non contraenti. Xciò, mancando il rapporto tra d.consuetudinario e d.scritto, tipico degli ord.statali, e che consiste nel valore puramente ausiliario del 1°nei settori dove esiste il 2°, che non sono equiparabili il d.generale e gli accordi di codific.


B) LE DICHIARAZIONI DI PRINCIPI DELL'ASSEMBLEA GENERALE ONU. Le dichiarazioni sono state emanate fin dai primi anoni di vita dell'Assemblea, contenenti 1 serie di regole che talvolta riguardano i rapporti tra stati, , talvolta i rapporti tra lo stato e i suoi sudditi. (D.dei diritti dell'uomo, del fanciullo, sull'uso delle armi nucleari); altre riguardano, come la D.x l'instaurazione di 1 nuovo ordine economico, alla cooperazione economica internazionale ecc, il rilancio dei paesi in via di sviluppo, x attenuare le gravi disuguaglianze economiche. Le D.non costituiscono 1 autonoma fonte di n.i.generali. l'Ass.generale non ha poteri lgsl mondiali (atto tipico, la raccomandazione); esiste la libertà di conformarsi o meno ad 1 determinata D. Esse svolgono 1 ruolo assai importante ai fini dello sviluppo del d.i., e del suo adeguamento alle esigenze di solidarietà. X quanto riguarda le consuetudini, esse vengono in rilievo, ai fini della sua formazione, in quanto prassi degli stati, cioè atteggiamenti che essi adottano. Certe dichiarazioni, o parti di esse, hanono valore di veri e propri accordi internazionali; sono quelle che enunciano 1 principio in modo espresso e inequivocabile e ne equiparano l'inosservanza alla violazione della Carta, anche se esse restano, dal punto di vista della Carta, mere raccomandazioni. Esse xò, avendo la natura di accordi, vincolano lo stato che la sostengono con il loro voto, cioè che intendono obbligarsi. La sua natura obbligatoria si ha quindi solo quando 1 formula la equipari espressamente la violazione dei principi enunciati alla violazione della Carta. Es.La D.del 62 sulla sovranità delle risorse naturali, x cui la"violazione del diritto di ogni popolo alla sovranità sulle proprie risorse naturali è contraria allo spirito e ai principi della Carta. Il resto delle D.vanono interpretate cum grano salis, dovendosi escludere a forza vincolante di quelle parti che la formula non è diretta a coprire. Sono quindi accordi in forma semplificata.


I TRATTATI: PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE E COMPETENZA A STIPULARE

È la fonte di norme particolari costituita dall'accordo (o trattato o convenzione). La natura dell'atto è quella proprio degli atti contrattuali; è considerato l'incontro delle volontà di 2 o + stati, dirette a regolare 1 determinata sfera di rapporti riguardanti quest'ultimi. Esiste 1 distinzione, non accolta, tra: trattati normativi, caratterizzati da volontà e identico contenuto, diretta a regolare la condotta di 1 numero rilevante di stati; comprenderebbero accordi istitutivi di org.internazionali, le dichiarazioni solenoni (rinuncia alla guerra); trattati-contratto (o negozio), fonti di diritti e obblighi, ossia di rapporti giuridici, e non di norme; cioè scambi di prestazioni, + o meno corrispettive, tra stati, tipo accordi di stabilimento, con i quali gli stati si fanono reciproche concessioni circa il trattamento dei rispettivi cittadini in territorio straniero. La distinzione non ha senso non avendo senso la contrapposizione tra norma e rapporto giuridico, xchè qualsiasi atto che sia obbligatorio, produce 1 regola di condotta (fanono legge tra le parti). I T., come tutte le fonti di norme giuridiche, possono dar vita sia a regole materiali, che disciplinano direttamente i rapporti tra i destinatari (o le parti contraenti) imponendo obblighi e attribuendo diritti, sia regole formali o strumentali, cioè norme che si limitano a istituire fonti x la creazione di ulteriori norme. Come nel diritto interno i contratti sottostanono alle leggi, così i trattati internazionali sottostanono ad 1 serie di norme consuetudinarie (principi generali)che ne disciplinano il procedimento di formazione nonché i requisiti di validità ed efficacia. Tale complesso d norme forma il diritto dei trattati. Ed esso è dedicato particolarmente la Convenzione di Vienona del 69, ratificata dall'Italia nel 74. L'art.4 della C.stabilisce che"fatta salva le regole contenute nella convenzione, questa si applica unicamente ai trattati conclusi tra stati dopo la sua entrata in vigore x tali stati". Sono chiaramente espressi i 2 principi, quello che le norme inonovative non hanono carattere retroattivo e quello che, trattandosi di regole non corrispondenti alla consuetudine, le norme valgono solo negli stati in cui la convenzione è in vigore, ossia tra coloro che la ratificano. Dette norme devono applicarsi anche nel caso di accordi multilaterali cui partecipano stati 3, ovviamente nei soli rapporti tra stati legati alla convenzione. Il d.i.lascia ampia libertà di scelta x la forma e la procedura di stipulazione, e che quindi 1 accordo possa risultare da ogni genere di manifestazioni di volontà degli stati purché di identico contenuto e dirette ad obbligarli. L'accordo può così realizzarsi istantaneamente oppure aversi al termine di complicate procedure, può essere scritto o orale, può essere consegnato in 1 documento ad hoc o risultare dal processo verbale di 1 organo internazionale o dallo scambio di note diplomatiche. Quindi il procedimento di formazione dei trattati non ha norme tassative, dovendosi limitare a quelle procedure che + delle altre sono precedute dagli stati. 1) procedimento normale o solenone. Esso ricalca lo stesso schema di alcuni secoli fa. Esso si apre con i negoziati condotti dai plenipotenziari (cioè dotati di pieni poteri, su mandato del capo dello stato), i quali, di solito, sono organi del potere esecutivo. La fase di negoziazione è tanto + complessa quanti sono gli stati partecipanti, e quanto è importante la materia da regolare. La vecchia regola dell'unanimità lascia il passo al principio di maggioranza, attraverso solitamente 1 azione concordata di voto (art.9 C.di V). i negoziati si chiudono con la firma (o parafatura, cioè le sole iniziali) da parte dei plenipotenziari (art.10 CDV). Essa non comporta nessun vincolo x gli stati, ma ha fini di autenticazione del testo, che è così predisposto in maniera definitiva, e potrà subire così modifiche all'apertura dei nuovi negozi. Lo stato si impegna definitivamente con la ratifica (art.14 CDV), disciplinata da ogni stato con proprie norme costituzionali, e x la quale concorre la competenza del PDR(87 Cost.), che necessita della controfirma, come qualsiasi suo atto, dei ministri proponenti. è necessaria poi l'autorizzazione delle Camere (80) che va data con legge, quando il trattato ha natura politica, o comportano variazioni territoriali. Alla ratifica è da equiparare l'adesione, che si ha, nel caso di trattati multilaterali, quando la volontà promana da 1 stato che non ha preso parte ai negoziati. Ciò può accadere se nel trattato è prevista la cd clausola di adesione, cioè occorre che il trattato sia aperto. L'adesione è quindi 1 ratifica di 1 accordo predisposto da altri, e implica 1 partecipazione diretta al trattato. Diverso è il caso dell'adesione, come nel caso dell'adesione alla comunità europea (237 trattato istitutivo), che si esprime attraverso 1 nuovo accordo tra i contraenti di 1 trattato e 1 stato 3°. 1 volta formatasi la volontà dello stato, il procedimento si conclude con lo scambio o deposito delle ratifiche. Con lo scambio l'accordo si xfeziona istantaneamente. Nel deposito, invece, l'accordo si xfezione man mano che sono depositate le altre ratifiche, fino a raggiungere 1 minimo, che gli conferisce validità. Infine, 2 l'art.102 Carta NU, ogni trattato o accordo internazionale, deve essere registrato presso il segretario delle NU e pubblicato a cura di quest'ultimo nella raccolta ufficiale dell'Onu (United Nations Treaty Series). 2) procedure alternative. Accordi in forma semplice. Esse non si discostano tanto dal procedimento normale, ma solo x 1 differente modo di manifestazione di volontà da parte dello stato. È il fenomeno degli accordi in f.s.o informali. L'accordo in f.s.è quello che entra in vigore x effetto della sola sottoscrizione del testo da parte dei plenipotenziari, e che si ha quando, dal testo stesso risulti che le parti hanono inteso attribuire alla forma il valore di piena e definitiva manifestazione di volontà. Il consenso di 1 stato ad essere vincolato da 1 trattato è espresso dalla firma del rappresentante quando (art.12 CDV): 1) il trattato prevede che la firma avrà questo effetto. 2) è in 1 altro modo stabilito che gli stati partecipanti ai negoziati abbiano convenuto di attribuire tale effetto alla firma. 3) l'intenzione dello stato di attribuire tale effetto alla firma risulta dai pieni poteri del suo rappresentante. Altra categoria degli accordi in f.s.sono da riportare anche agli scambi di note diplomatiche, sempre che da esse risulti l'intenzioni delle parti di vincolarsi immediatamente (13 CDV). Xò, x avere l'accordo in f.s., non è necessario che la fase della ratifica sia saltata, ma è anche necessario che risulti 1 sicura volontà di obbligarsi. Questo x distinguersi dalle intese che sussistono tra i governi spesso, come l'atto finale di Helsinki x la sicurezza e cooperazione in Europa (75), nonché importanti trattati politici, che hanono funzione determinante di regolare i rapporti tra Est e Ovest (OSCE). Ci potrà essere anche 1 applicazione provvisoria dei trattati, che si hanono quando, nel testo stesso di 1 trattato da sottoporre a ratifica, si prevede che esso entri provvisoriamente in vigore. Sono da considerare vincolanti in quanto possono sospendere, anche se temporaneamente, l'efficacia di precedenti convenzioni sul medesimo oggetto, nonché l'impossibilità x lo stato di anonullare, mediante revoca, gli effetti precedenti (irretroattività): la competenza a concludere accordi in f.s.è, al pari della ratifica, regolata da norme costituzionali. È da escludere, in Italia, 2 1 consuetudine costituzionale, che l'accordo in f.s appartenga ad 1 delle categorie previste dall'art.80 (trattati politici ecc). la prassi degli accordi in f.s.trova giustificazione in motivi di speditezza e praticità. Il problema fondamentale, sia x gli accordi in f.s., sia nel procedimento normale, è 1 problema di competenza, in quanto + volte, nel ns paese, gli accordi in f.s.hanono valicato i limiti dell'art.80, x i quali occorreva l'intervento del Parlamento, con legge di autorizzazione, e ratifica del PDR, adducendo motivi cononessi alla politica internazionale. Es.+ significativi, la domanda di ammissione dell'Italia alle NU (Carta Onu è chiaramente 1 trattato di natura politica). Ciò ha rilievo solo dal punto di vista del diritto interno, dato che qualsiasi vizio, anche solo formale, qualsiasi irregolarità procedurale nel diritto interno, non inficia la validità internazionale dell'accordo, a meno che la violazione non sia manifesta, cioè evidente x qualsiasi stato in buona fede, e non concerna 1 regola fondamentale del d.interno. Ciò è stabilito espressamente dall'art.46 CDV, che corrisponde al d.i.generale quando codifica il principio della violazione delle fondamentali norme interne, causa di invalidità del trattato. Il problema è superato xchè, di solito, il governo giunge prima o poi ad 1 intesa successiva con il Parlamento (com'è avvenuto x l'adesione all'ONU), e x il fatto, che 1 volta concluso, il trattato è 1 impegno internazionale da rispettare, con la possibilità di andare incontra ad eventuali sanzioni. 1 questione posta + volte è quello se le regioni possono o meno concludere accordi internazionali, nato dalle collaborazioni che alcune regioni intraprendono in settori quali l'agricoltura, il turismo. Il problema è stato risolto dalla CC;: essa ha sottratto alle regioni il potere di contrarre accordi internazionali, spettante solo allo stato sovrano, ed ha subordinato la possibilità di collaborazione x le regioni ad 1 assenso governativo. Ciò avviene ovviamente anche x tutte le altre circoscrizioni territoriali o enti pubblici. Diffuso è il fenomeno degli accordi stipulati dalle org.internazionali, sia fra loro che con stati 3. il potere di concludere è attribuito dal trattato istitutivo, che stabilisce organi e materie lgsl. Poiché le norme statuarie sulla competenza a stipulare sono modificabili, come tutte le norme pattizie, dalla consuetudine, la competenza a stipulare può dipendere anche dalla prassi, purché essa sia seguita e accettata dagli stati membro. L'art.46 CDV stabilisce poi l'invalidità come causa di violazione delle norme dell'org.sulla competenza a stipulare.


INEFFICACIA DEI TRATTATI NEI CONFRONTI DEGLI STATI TERZI. L'INCOMPATIBILITA' TRA NORME CONVENZIONALI.

Le norme pattizie si distinguono dal d.i.generale xchè valgono solo tra gli stati che le pongono in essere. Può darsi che il trattato sia aperto, cioè che contenga la cd clausola di adesione o accessione, la quale prevede appunto la possibilità che stati diversi dai contraenti originari partecipino a pieno titolo all'accordo mediante 1 loro dichiarazione di volontà. L'adesione ha efficacia pari alla ratifica, e l'unica differenza con gli stati originari contraenti è nel fatto che essi non hanono partecipato alla formazione dell'accordo. Può darsi che, mancando la clausola di adesione, ci sia solo la possibilità x 1 stato di acquisire singoli diritti o obblighi da 1 convenzione. Dovrà dimostrarsi cmq che il trattato contenga 1 offerta, x determinare il caratteristico incontro di volontà dell'accordo. Detti accordi possono anche essere negati dagli stati, in ordine a casi concreti x ragioni economiche e politiche. Anche la convenzione di Vienona del 69 stabilisce il principio dell'inefficacia dei trattati nei confronti dei 3 e la conseguente regola x cui 1 qualche forma di accordo è necessaria xchè il 3 benefici di veri e propri obblighi o diritti. L'art.34 sancisce, come regola generale, che 1 trattato non crea obblighi o diritti x 1 3 stato senza il suo consenso. Gli artt.35/6 stabiliscono invece che se gli stati contraenti decidono di creare 1 obbligo o 1 diritto x gli stati 3, e previa accettazione di quest'ultimi, si possono ricavare disposizioni a favore di quest'ultimi. L'art.37 stabilisce poi che i contraenti originari sono autorizzati a revocare quando vogliono il diritto accettato dal 3, salvo che sia stabilita l'irrevocabilità. Ci potrà poi essere incompatibilità tra le norme convenzionali. Può essere, ad es, che 1 stato si impegni, mediante, accordo a tenere 1 certo comportamento e poi, mediante 1 accordo con stati diversi, si impegnerà a tenere 1 comportamento contrario; in questi casi e consimili, la soluzione dipende da 2 principi; quello della successione dei trattati nel tempo; e quello dell'inefficacia dei trattati x 3. fra gi stati contraenti di entrambi i trattati il trattato prevale; nei confronti di stati che siano parti di 1 solo dei 2 trattati; restano invece integri, nonostante l'incompatibilità, tutti gli obblighi che da ciascuno derivano. Lo stato contraente di entrambi si troverà a dover scegliere se tener fede agli impegni assunti con il 1 o con il 2. operata la scelta, sarà cmq responsabile di 1 illecito internazionale. La scelta può avvenire anche inconsapevolmente, mediante l'esecuzione interna degli accordi. In tal caso varrà il principio della successione degli atti normativi nel tempo, con la conseguente prevalenza del 2°trattato. Discorso a parte merita l'art.103 Carta NU, il quale prevede la prevalenza degli obblighi derivanti dalla Carta di qualsiasi accordo internazionale. Pretende quindi di sancire l'inefficacia degli accordi contrari ai principi in essa contenuti. L'art.103 va inquadrato nel tema dello jus cogens, in quanto regola trasformatasi in norma consuetudinaria cogente. Le stesse regole sono seguite dalla Convenzione di Vienona. L'art.30 stabilisce il principio della successione dei trattati, e stabilisce al par.4 che, quando le parti del trattato anteriore non sono tutte parti contraenti del trattato posteriore; a) nelle relazioni tra stati che partecipano a entrambi i trattati, la regola è quella che il trattato anteriore si applica solo nella misura in cui le sue disposizioni sono compatibili con quello posteriore. b) nelle relazioni tra 1 stato partecipante ai 2 trattati, e 1 di 1 solo, il trattato di cui 1 2 stati sono parti regola i loro diritti e i loro obblighi. L'art.41 poi stabilisce che 2 o + parti di 1 trattato non possano concludere 1 rapporto mirante a modificarlo, sia pure nei loro rapporti reciproci, quando la modifica del trattato è vietata dal trattato multilaterale, o pregiudica la posizione di altre parti contraenti, o è incompatibile con l'oggetto e la materia del trattato. X evitare molte di queste situazioni, gli stati inseriscono nei trattati clausole, tendenti a salvaguardare i rapporti giuridici derivanti da accordi. (cd dichiarazioni di compatibilità o subordinazione). 1 es.molto importante è l'art.234 Trattato CEE, il quale ha la seguente formulazione:"le disp.del presente Trattato non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni concluse, anteriormente all'entrata in vigore del trattato stesso, tra 1 o + stati membri da 1 parte e 1 o + stati 3 dall'altra. Nella misura in cui tali convenzioni siano incompatibili con il presente trattato, lo stato o gli stati membro interessati ricorrono a tutti i mezzi atti ad eliminare le incompatibilità contestate, assumendo 1 eventuale comune linea di condotta.


LE RISERVE NEI TRATTATI: ve n'è ampia traccia negli artt.(da 19 a 23) nella CDV. La riserva indica la volontà dello stato di non accettare certe clausole del trattato, o di accettarle con talune modifiche, o 2 1 determinata interpretazione (cd riserva interpretativa); cosicché, tra lo stato autore della riserva e gli altri stati contraenti, l'accordo si forma solo x la parte non investita dalla riserva, laddove il trattato resta integralmente applicabile tra gli altri stati. Nel caso di 1 riserva intepretativa, occorre presumere la volontà dello stato che la formula di non accettare 1 o + clausole del trattato, se non in 1 determinato significato, cosicché significati diversi non potranono essergli opposti. Esiste 1 distinzione tra"dichiarazioni inter.qualificate", equivalenti alle riserve; e "mere dichiarazioni inter", che consistono nella sola proposta di 1 detemrinata inter, e mirano a salvaguardare 1 posizione giuridica, ad evitare il consolidarsi di 1 prassi, o a consolidarla o a inaugurarla. La riserva ha senso nei trattati multilaterali. In quelli bilaterali, lo stato che non vuole assumere certi impegni non ha che da proporre alla controparte di escluderli dal testo. Nell'accordo multilaterale ciascuno stato può avere le migliori intenzioni di partecipare la trattato, ma può anche avere motivo di non accettare il testo nella sua integralità. X apporre riserve sarà necessario concordarlo nella fase della negoziazione, e quindi figurare nel testo predisposto dai plenipotenziari. Il parere del 1951 della CIG affermò 1 principio consuetudinario. 1 riserva può essere formulata all'atto della ratifica anche se la relativa facoltà non è espressa dal trattato, purchè essa sia compatibile con l'oggetto e lo scopo del trattato, purchè essa insomma non riguardi le clausole fondamentali e caratterizzanti l'intero trattato. Su questi punti l'altro stato contraente potrà contestare la riserva. Così, anche la convenzione di Vienona ha fatto propri questi principi, x favorire la maggior partecipazione di stati ad accordi multilaterali. La CDV codifica anzitutto il principio che 1 riserva può essere sempre formulata, purchè non sia espressamente esclusa dal testo del trattato e non sia incompatibile con lo scopo e l'oggetto. Essa stabilisce che la riserva, qualora non sia prevista nel testo del trattato, possa essere contestata da 1 altra parte contraente, ma aggiunge che se tale contestazione non è manifestata obiettivamente in 1 dato xiodo di tempo la riserva si intende accettata. 1 principio che si è evoluto in questi anoni è che se 1 riserva è considerata inammissibile (xchè esclusa dal testo, x l'oggetto ecc)tale inammissibilità non comporta l'estraneità dello stato stesso rispetto al trattato, ma l'invalidità della sola riserva. La reciproca delimitazione dei poteri tra Esecutivo e Lgsl in ordine alla formulazione delle riserve dipende dal sistema costituzionale. Il problema si risolve solo se si ha conto della distinzione fra formazione e manifestazione di volontà da parte dello stato, da 1 lato, e responsabilità del governo di fronte al parlamento dall'altro. Sotto il 1°profilo la riserva sarà valida sia che essa sarà formulata autonomamente dal Parl, sia dal Governo; sotto il profilo delle responsabilità (politica o penale)del Governo e dei suoi membri di fronte al Parl, essa scatta qualora non si tratti di riserve dal contenuto minor generis, o senza informare il parlamento, scattano i meccanismi di controllo del Parl (voto di sfiducia ecc). se la riserva sarà aggiunta nella legge di autorizzazione, ma il governo non ne terrà conto all'atto della ratifica, esso compirà 1 grave violazione del diritto interno, mentre lo stato, in applicazione della regola della competenza a stipulare, non resterà impegnato, se e finchè il parlamento non revochi espressamente o implicitamente riserva.


L'INTERPRETAZIONE DEI TRATTATI. La regola generale è che al trattato si debba attribuire il senso che è fatto palese nel suo testo. In quest'ambito, i lavori preparatori del testo hanono 1 funzione sussidiaria, e vi si potrà ricorrere solo in presenza di 1 testo ambiguo e lacunoso. A favore del metodo obiettivistico, si pronuncia la CDV. L'art.31 pone il principio generale:"1 trattato deve essere interpretato in buona fede 2 il significato ordinario da attribuirsi ai termini del trattato nel loro contesto, e alla luce dello scopo o dell'oggetto del medesimo". L'art.32 stabilisce poi che i lavori preparatori siano visti come 1 mezzo supplementare di integrazione, da usarsi quando l'esame del testo lascia il senso ambiguo o oscuro, o porta a 1 risultato assurdo. A parte il metodo obiettivistico, sono utilizzati i normali metodi di inter. Estensiva, con ricorsi all'analogia, restrittiva, o scegliere quella + favorevole alla parte onerata (favor debitoris). Questi metodi valgono anche x i trattati istitutivi di org.internazionali (Carta NU), problema sorto sulla cd categoria dei poteri impliciti. In base a questa teoria ogni organo disporrebbe non solo dei poteri espressamente attribuitegli da norme cost, ma anche di tutti i poteri necessari x l'esercizio dei poteri espressi. Il problema ha assunto grande importanza nella CE. Nell'art.235 T.CE si dice che"quando 1 azione della C risulti necessaria x raggiungere 1 dei suoi scopi, senza che il presente trattato ne abbia previsto i relativi poteri d'azione, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, e dopo aver consultato il Parl.europeo, prende le disp.del caso. Quest'art.è stato scavalcando, attribuendo poteri impliciti direttamente dalle norme dei Trattato. La CDV non avalla interpretazioni unilateralistiche dei trattati. È da escludere che 1 norma contenuta in 1 accordo internazionale possa assumere significati differenti a 2 dello stato contraente all'interno del quale debba volta a volta applicarsi. 2 regole della convenzione sono significative: 1) art.33, che nel caso di testi non concordanti redatti in + lingue ufficiali impone 1 inter.che cmq concili tutti i testi; 2) art.31 dice che nell'interpretare 1 trattato, occorre tener conto delle altre norme internazionali in vigore tra le parti. A parte la necessità di evitare inter.unilateralistiche deve rivendicarsi ai giudici interni la max libertà nell'inter.del d.i.analogamente a quanto avviene nell'inter.del d.interno.


LA SUCCESSIONE DEGLI STATI NEI TRATTATI. Cioè quando 1 stato si sostituisce ad 1 altro nel governo del territorio. La sostituzione può avvenire in + modi. Può darsi che 1 parte del territorio passi, x cessione o conquista, sotto la sovranità di 1 altro stato già esistente, o si costituisca 1 stato indipendente, con conseso dello stato o x rivoluzione. Sul piano giuridico il problema che si pone è che, 1 volta verificatosi 1 cambiamento di sovranità, i diritti e gli obblighi internazionali pattizi che facevano capo al predecessore passano allo stato subentrante. All'argomento è dedicata la CDCodificazione firmata a Vienona nel 78. essa, complementare a quella del 69 sul diritto dei trattati, usa il termine successione come equivalente di sostituzione. 2 l'art.7 se 1 stato successore aderisce alla convenzione, la sua adesione retroagisce fino al momento in cui la successione è avvenuta, sempre che, in quel momento, la convenzione era già in vigore. La ratio della norma sta nel fatto che molte volte si parla di 1 stato nuovo, e che pertanto la C non potrebbe applicarsi, in quanto non era contraente al momento della stipula. 1 principio pacifico, espresso dalla convenzione, (art.12)è espresso nel brocardo res transit cum suo onere, x cui lo stato, che in qualsiasi modo si sostituisce ad 1 altro nel governo della comunità territoriale, è vincolato dai trattati o dalle clausole degli stessi, di natura reale o territoriale (localizzabili), cioè da quelli che riguardano parti di territorio, conclusi dal predecessore riguardano situazioni attive e passive (es.servitù di passaggio). Diverso è il discorso delle zone di frontiera, il cui obbligo è generalmente sentito nell'ambito della Comunità internazionale, 2 il principio, sorto nell'america latina, dell'uti possidet, in base al quale le frontiere delle circoscrizioni amministrative sono"ereditate". I rispetto dei confini non è che 1 conseguenza del rispetto della sovranità e integrità territoriale altrui. La successione dei trattati localizzabili incontra 1 limite comune, che è quello politico, cioè che siano strettamente legati al regime vigente prima del cambiamento di sovranità. Trattasi dell'applicazione del principio rebus sic stantibus, 2 il quale 1 trattato o determinate clausole di esso, si estinguono se mutano in modo radicale le circostanze esistenti al momento della conclusione. X i trattati non localizzabili, vige invece la regola della tabula rasa. Lo stato che subentra nel governo di 1 territorio non è vincolato dagli accordi conclusi dal predecessore. Esso si applica inonanzitutto nell'ipotesi del distacco di 1 parte del territorio di 1 stato; può darsi che parte di 1 territorio di 1 stato si aggiunga, x effetto di cessione o conquista, al territorio di 1 altro stato preesistente. In tal caso, gli accordi preesistenti cessano di avere vigore con riguardo al territorio distaccatosi, e vi si estendono in modo automatico gli accordi vigenti nello stato che acquista il territorio. (cd mobilità delle frontiere). Può darsi invece che sulla parte distaccatasi si formino 1 o + stati nuovi (secessione). Anche in questo caso si parla di tabula rasa. Quindi, il principio della tabula rasa si applica in generale x i territori di tipo coloniale staccatesi dalle potenze vincitrici(16), opposto principio, della continuità, x tutte le altre ipotesi di secessione (34). Sul problema della successione non influiscono i cd accordi di devoluzione, che intercorre tra la ex madrepatria e lo stato di nuova indipendenza, e che consente a quest'ultimo di subentrare nei trattati già conclusi dalla 1. l'accordo pone solo l'obbligo x la ex colonia di compiere i passi necessari affinché siffatti trattati siano rinonovati, anche tacitamente. X ciò che riguarda i trattati multilaterali aperti all'adesione di stati diversi da quelli originari, il principio della tabula rasa subisce 1 temperamento. Lo stato di nuova formazione può procedere alla cd notificazione di successione, con il quale la partecipazione retroagisce al momento dell'acquisto dell'indipendenza; cioè l'adesione ha effetto ex nunc, la notificazione ex tunc. Affine alla formazione di 1 o + stati nuovi x cessione è lo smembramento, la cui caratteristica è nel fatto che 1 stato si estingue e sul suo territorio si formano 2 o + stati nuovi. È da ammettere ogni qualvolta esiste 1 continuità di regime con lo stato preesistente. Smembramento URSS (accordi Minsk, Alam Ata 91) effettuati concordemente, ex Jugoslavia mediante dichiarazioni unilaterali, singole dichiarazioni. È applicabile sempre, x gli accordi non localizzabili, il principio della tabula rasa. 1 nuova prassi vede gli stati nuovi accollarsi le obbligazioni pattizie dello stato smembrato, tra l'altro dividendosi pro quota i debiti contratti con gli stati esteri e con org.internazionali. figura affine è il distacco. Opposto ad esso e allo smembramento sono l'incorporazione e la fusione. L'incorporazione si ha quando 1 stato, estinguendosi, passa a far parte di 1 altro stato; ad essa si applica la tradizionale regola della mobilità di frontiera dei trattati; i trattati dello stato che si estingue cessano di avere valore (salvo che confermati dallo stato incorporante), mentre al territorio incorporato si estendono i trattati dello stato incorporante. X lo stato incorporato vale quindi la tabula rasa. La fusione si ha invece quando 2 o + stati si estinguono tutti e danono vita ad 1 stato nuovo. Lo stato sorto dalla fusione, sempre che non presenti alcuna continuità con 1 degli stati preesistenti, nasce libero da impegni pattizi (a parte, ovvio, gli impegni localizzabili). 1 eccezione è data quando le comunità fuse o incorporate, conservino 1 notevole margine di autonomia nell'ambito dello stato incorporante, cioè si instauri 1 vincolo di tipo federale. In tal caso vige la continuità degli accordi. 1 problema di successione si ha nel caso si verifichi 1 mutamento di governo nell'ambito di 1 comunità statale senza che il territorio dello stato subisca ampliamenti o diminuzioni. Quando il mutamento avviene x vie extralegali ed 1 regime radicalmente diverso si instaura deve ritenersi che muti la xsona di d.i. Qui si ha la successione del nuovo governo nei diritti e negli obblighi contratti dal predecessore, eccezion fatta x i trattati di natura politica incompatibili con il nuovo regime (applicazione principio rec sic stantibus). L'argomento + dibattuto è quello della successione nel debito pubblico. In ogni caso il principio è quello della tabula rasa, salvi i debiti localizzabili, ossia quelli contratti con esclusivo riguardo al territorio oggetto del cambiamento di sovranità (es.al fine di finanziare opere pubbliche del territorio). X i debiti non localizzabili, la prassi è nel senso di 1 equa ripartizione concordata tra gli stati sorti dallo smembramento e gli stati creditori, ispirata alla necessità di continuare a godere di credito internazionale. Ciò che appartiene di certo al diritto non scritto sono quei criteri (dimensioni del territorio, n°di abitanti) adoperabili nella ripartizione. C'è da dire infine che tutto ciò è stato solo lievemente applicato ai paesi del 3°mondo, dato che gli stati occidentali votarono negativamente la convenzione di codificazione di Vienona del 8, la quale prevedeva leggi ad essi favorevoli. Quindi il principio della tabula rasa è applicato solo agli stati di nuova indipendenza, cioè sorti dalla decolonizzazione.


CAUSE DI INVALIDITA' ED ESTENSIONE DEI TRATTATI: Varie sono le cause di invalidità ed estinzione degli accordi internazionali, analoghe a quelle dei contratti. Tra le cause di invalidità abbiamo i classici vizi della volontà, quale l'errore essenziale, che l'art.48 CDV definisce come errore circa 1 fatto o 1 situazione che 1 stato supponeva esistente al momento in cui il trattato è stato concluso, e che costituiva base essenziale del consenso di questo stato; il dolo, (49 CDV) cui può ricondursi il rapporto tra specie e genere, la corruzione dell'organo stipulante (50) la violenza, fisica o morale, esercitata sull'organo stipulante (51); in questo caso può considerarsi causa di invalidità anche la violenza esercitata sullo stato nel suo complesso, che si concreta nella minaccia od uso della forza.(52), anche xchè in violazione dei principi della Carta delle NU. I presupposti di invalidità, in questo caso, sono 1 rapporto effettivamente immediato e diretto tra la minaccia e la conclusione dell'accordo. Es.Trattato di Berlino 38 con cui la Cecoslovacchia accettava di cedere alla Germania di Hitler il territorio dei Sudati. X uso della forza bisogna sempre intendersi forza nei rapporti internazionali, ossia violenza di tipo bellico, in quanto solo questo sarebbe considerato male notevole e ingiusto x lo stato. Come cause d'estinzione ricordiamo la condizione risolutiva, il termine finale, o il recesso, ossia l'atto formale con cui lo stato dichiara alle parti contraenti la volontà di sciogliersi dal trattato, sempre che la possibilità di recedere sia espressamente prevista dallo stesso trattato (56 CDV); l'inadempimento della controparte, in applicazione del principio inademplenti non est adimplendum (60); la sopravvenuta impossibilità all'esecuzione; 'abrogazione totale o parziale, espressa o x incompatibilità, mediante accordo successivo tra le stesse parti. 1 causa di estinzione caratteristica degli accordi internazionali è la clausola rebus sic stantibus. Si ritiene cioè che il trattato si estingua del tutto o in parte x il mutamento delle circostanze essenziali che costituivano la base del consenso, di fatto esistenti al momento della stipulazione, senza le quali i contraenti non si sarebbero indotti al trattato, anche se questa non fu prevista come causa di invalidità (62 CDV). È importante il ruolo che il principio può giocare in tema di incompatibilità tra norme convenzionali. Di fronte ad 1 accordo in cui le parti modificano impegni contratti nei confronti di altri stati, è opportuno prima chiedere se quegli impegni non siano venuti meno x il radicale mutamento delle circostanze. Diversa è la questione guerra. È ovvio che certi trattati sono stipulati proprio in vista di essa (convenzioni sulla condotta della guerra, scambio di prigionieri) appartenenti al cd diritto internazionale bellico, norme che trovano xò applicazione fin che durano le ostilità. Mentre, x gli accordio sorti prima della guerra, essi sono ripristinati nello stato di ripristinata pace, negando pertanto l'effettoe stintivo della guerra in ordine dei trattati multilaterali, e considerando estinte solo quelle convenzioni che, x loro natura, siano incompatibili con lo stato di guerra. Quando c'è 1 causa di estinzione o invalidità, alcune di esse(es.il termine finale, o l'abrogazione da parte di 1 accordo successivo) operano automaticamente. Essa è riconosciuta, in linea di max, in 1 ambito ben circoscritto. Chiunque debba applicare 1 trattato, cioè i giudici nazionali, possono decidere se il trattato è ancora in vigore o viceversa affetto da causa di invalidità o estinzione. Questo xchè la prassi giurisprudenziale interna rivela la tendenza dei giudici nazionali a risolvere questioni di validità nelle loro sentenze. Il limite è che la decisione è valida solo nel caso concreto, che cioè non è vincolante negli altri casi successivi decisi da altri giudici o dallo stesso. Ma, x la maggior parte delle cause, (es.vizi di volontà, mutamento sopravvenuto), si ritiene sia sempre necessario 1 atto di denuncia notificato agli altri stati contraenti, escludendo quindi l'automaticità quando si parla di cause estintive o invalidante difficili da provare. La denuncia serve a scopi diversi. l'atto, notificato alle parti contraenti o al depositario del trattato, implica la volontà dello stato di sciogliersi 1 volta x tutte dal vincolo contrattuale; cioè xchè lo stato vuole far risaltare la durezza della sua decisione. Essa vincola alla disapplicazione; unica condizione è che essa promani dagli organi competenti a manifestare la volontà dello stato in ordine ai rapporti internazionali. X ciò che riguarda gli altri stati contraenti, è indubbio che questi non siano vincolanti dalla unilaterale manifestazione di volontà dello stato denunciante; cosicché, in caso di disaccordo sul sorgere della causa di invalidità o estinzione, il trattato entrerà in 1 fase di incertezza, caratterizzata da rappresaglie, ritorsioni, dalla quale potrà uscirsi solo con 1 nuovo accordo, o con la sentenza di 1 giudice internazionale. La competenza alla denuncia è simile a quella a stipulare, legata ai principi costituzionali di ciascuno stato, e manifestata dal Potere Esecutivo, con la necessaria collaborazione e assenso del Parlamento. La procedura prevista x far valere l'estinzione o l'invalidità è prevista dalle regole della CDV, e vede lo stato che invoca 1 vizio del consenso, o altri motivi di estinzione e invalidità, che deve notificare x iscritto la sua pretesa alle altre parti contraenti del trattato in questione (65/7). Se, trascorso 1 termine, che non può essere inferiore ai 3 mesi, non sono manifestate obiezioni, lo stato può definitivamente dichiarare, con 1 atto comunicato alle parti, sottoscritto dal Capo di Governo (o dal M.degli esteri), o cmq da 1 xsona dotata di pieni poteri, che il trattato è da ritenersi invalido o estinto. Se invece sono sollevate obiezioni, si deve ricercare 1 soluzione della controversia pacifica, mediante negoziati, conciliazione, arbitrato, entro 12 mesi. Trascorso tale termine, ciascuna parte può mettere in moto 1 complicata procedura conciliativa che fa capo ad 1 Commissione fomata nell'ambito delle NU, che sfocia in 1 rapporto avente mero rapporto di esortazione.


LE FONTI PREVISTE DA ACCORDI. LE ORG.INTERN. A) LE NU. I trattati, oltre che le regole materiali, possono contenere anche le regole formali, cioè che istituiscono ulteriori procedimenti o fonti di produzione di norme. L'es.+ calzante è nelle org.internazionali, abilitate dal trattato che gli danono vita (lo statuto)ad emanare decisioni vincolanti x gli stati membri, si è in presenza di 1 fonte prevista da accordo (o di 3°grado). Altri conpiti delle org, sono quelli di facilitare la collaborazione tra stati, l'emanazione di raccomandazioni, cioè di atti che hanono valore di esortazioni e come tali non vincolanti. Si è andata poi diffondendo la pratica del consensu, che consiste nell'approvare 1 risoluzione senza 1 votazione formale, di solito con 1 dichiarazione del presidente dell'organo la quale attesta l'accordo tra i membri. La Carta di San Francisco del 26/6/45, ratificata dall'Italia nel 1957 definisce 1 nuovo ordine internazionale. Fu fondata dopo la 2°guerra mondiale e prese il posto della disciolta Società delle Nazioni; essa fu(1919) euro americana, poi si sentì l'esigenza di 1 allargamento dovuto all'entrata di ex nemici(blocco sovietico)e la decolonizzazione. L'Onu è 1 org.tendenzialmente universale, che coordina le azioni delle nazioni rivolte al conseguimento di fini comuni, ne sono divenuti via via membri tutti gli stati, tranone la Svizzera. Ha(103) 1 primato normativo su qualsiasi altro accordo istitutivo di org.intern. è 1 org.di vertice. La Carta stabilisce fini e principi in ambito politico e sociale, quindi la sua 1°caratteristica è nell'universalismo geografico=un.funzionale. 2) regionalismo. Ha 1 ruolo fondamentale. Infatti, le org.inter.regionali sono tutte corrispondenti all'Onu.3)statualismo. È espressione dello status giuridico fondamentale degli stati membri, riconosciuti dall'ONU (2). In +, nello stesso art., sono stabiliti i principi entro i quali possono muoversi gli stati, in posizione uguale tra loro. Il sistema di governo presenta 1 struttura quadripartita, e gli organi, anche quelli sussidiari, sono elencati nell'art.7: ASSEMBLEA GENERALE: Organo di democrazia internazionale e rappresentatività generale in tutti i settori dell'org.(10/14). Può funzionare x la prevenzione e soluzione dei conflitti internazionali, e x la cooperazione politica ed economica tra stati. Ha natura intergovernativa (ciascuno stato vi è rappresentato da 1 delegazione di 5 membri). Si ordine attraverso 1 reg.interno(21). Esercita le sue funzioni sulla volontà della maggioranza o sul consensu. Elegge i mebri dei Consigli, il Segretario generale e i giudici della CIG. Il suo potere è circoscritto all'emanazione delle raccomandazioni, atti non obbligatori ma indicativi. Tra le eccezioni, le sue uniche decisioni vincolanti sono previste nell'art.17, che le attribuisce il potere di ripartire tra gli stati membri le spese dell'org, che, approvata a maggioranza dei 2/3, vincola tutti gli stati. L'obbligo di contribuire alle spese trova 1 relativa sanzione nell'art.19, 2 cui lo stato arretrato di 2 anonualità non ha diritto al voto in Assemblea. Altro caso di decisione vincolante, è quella che l'Assemblea prende in ordine alla modalità e ai tempi x la concessione dell'indipendenza dei territorio sotot il dominio coloniale CONSIGLIO DI SICUREZZA: è l'organo esecutivo dell'ONU, in merito agli affari mondiali di natura contenziosa (controversie tra Stati, minacce o violazione alla pace). Ha la responsabilità principale nel mantenimento della pace e sicurezza internazionale (peace keeping), ed è x esse che agisce (24), anche con la forza armata (caschi blu). È 1 org.a rappresentatività parziale (15 membri), limitata alle 5 grandi potenze con seggio xmanente(USA, Russia, Cina, GB, Francia) e altri 10 stati con seggio non xmanente, ma xiodicamente eletti dall'Ass.Generale ogni 2 anoni (5 Asia/Africa, 2 America latina, 2 Europa Occ.,1 E.Orie). oltre al seggio xmaente, le 5 potenze hanono il cd diritto di veto sulle delibere consiliari, non suscettibili se non adottate con il loro consenso. Il CDS, ha 1 competenza limitata ratione materiae, occupandosi solo di questioni attinenti al mantenimento della pace, e ha i suoi atti principali sono le raccomandazioni, prive di forza vincolante. Tra le eccezioni, esercita decisioni vincolanti previste dagli artt.39ss della Carta, soprattutto gli artt.41/2. l'art.41 prevede le sanzioni (ha 1 precedente, art.16 Soc.delle N); esso decide quali misure non implicanti l'uso della forza possano essere adottate dagli stati membri contro 1 stato che minacci o abbia violato la pace, ed indica, tra siffatte misure, l'interruzione totale o parziale delle relazioni economiche, ferroviarie, marittime, la rottura delle relazioni diplomatiche, l'interruzoni delle esportazioni e importazioni di materiale (embargo, come è ancora in vigore contro l'Iraq). Ha potere di indagine sulle controversie o situazioni che possono darne luogo. In questo frangente può utilizzare misure coercitive (cessate il fuoco). Il solo limite è nel domestic jurisdition, cioè non può disporre di materie di competenza statale. CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA: ha 1 funzione giurisdizionale e amm. Dirime le controversie tra stati, che accettano il suo potere di giurisdizione e ha 1 funzione consultiva, che esercita attraverso pareri, che non sono né obbligatori, né vincolanti. È composta da 15 giudici. SEGRETARIATO (97): stesse funzioni della CIG, il segretario è organo di fiducia dei governi. Sottopone al vaglio del CDS le questioni di immediata rilevanza x il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. Il CDS, l'assemblea, il CES e CDAF sono organi composti da stati, cioè complessi; ciò significa che gli individui, con il loro voto, sono organi dello stato, del quale ne manifestano la volontà. CONS.ECONOMICO E SOCIALE E CONS.DI AMM.FIDUCIARIA. IL 1°è composto da membri eletti dall'assemblea x 3 anoni; insieme al 2°sono in posizione di subordinazione rispetto all'assemblea (67/87). ORGANI SUSSIDIARI; sono presenti in quanto le NU operano in molti campi, i quali devono essere necessariamente coperti; esistono Commissioni x il disarmo, della tutela dei diritti umani; tra i + importanti UNCTAD; (Conferenza delle NU sul commercio e sviluppo), alla quale si deve la redazione della carta dei diritti e doveri economici degli stati; UNDP (Programma delle NU x lo sviluppo), con il compito di approvare programmi nazionali di sviluppo presentati dai singoli stati, di stanziare i relativi fondi, e di sovrintendere all'esecuzione dei progetti che compongono i programmi. In base all'art.1 par.7 le NU non devono intervenire in questioni che appartengono essenzialmente alla competenza interna di 1 stato, e esprime i 3 grandi settori di competenza dell'ONU; 1) mantenimento della pace; 2) sviluppo delle relazioni amichevoli tra stati fondato sul rispetto del principio dell'uguaglianza e autodeterminazione; 3) collaborazione in campo economico, sociale e culturale. B) GLI ISTITUTI SPECIALIZZATI DELLE NU E ALTRE ORG.INTER.A CARATTERE UNIVERSALE. Sono istituti specializzati delle NU, in quanto sono collegati con esse e ne subiscono 1 potere di coordinamento e controllo. Il collegamento nasce da 1 accordo che le 2 org.stipulano (57 Carta) e che, dal lato dell'Onu, è negoziato dal CES e approvato dall'Assemblea generale (63). Ogni accordo di collegamento segue lo schema tipico, e prevede lo scambio di rappresentanti, osservazioni, documenti, coordinamento, il tutto vigilato dall'ONU. Anche gli Istituti specializzati emanano di solito le raccomandazioni o predispongono progetti di convenzione. In alcuni casi xò emanano decisioni che divengono vincolanti se gli stati non manifestano entro 1 certo xiodo di tempo la volontà di ripudiarle. Quindi, oltre a svolgere 1 funzione normativa, essi svolgono 1 funzione operativa. FAO Creata nel 1945, ha rilevato il vecchio istituto dell'Agricoltura, insieme a tutti i membri. I suoi organo sono la Conferenza, composta da 1 delegato x ogni stato membro, che si riunisce ogni 2 anoni in sessione ordinaria; Il consiglio, 18 membri eletti dalla conferenza. Le sue attività spaziano dall'attività di ricerca e informazione, agli aiuti nel campo dell'agricoltura e dell'alimentazione. È simile l'IFAD, che ha la differenza di concedere prestiti ai paesi poveri. ILO. L'org.internazionale del lavoro fu costituita con i trattati di pace che chiusero la 1°guerra mondiale (Versailles, St.Germani). l'organo assemblare è la Conferenza generale, dove ogni stato vi partecipa con 4 delegati, di cui 2 rappresentano il governo e 2 i datori di lavoro e lavoratori. Poiché ogni delegato dispone di 1 voto (art.4 Tratatto)possono costituirsi maggioranze x gruppi politici, anziché di governo. Altri organi; il CDA, l'Ufficio Int.del Lavoro; il direttore generale con funzioni di segretariato. Le sue funzioni + importanti consistono nell'emanazione di raccomandazioni e nella predisposizione di progetti di convenzioni in ambito lavorativo, approvati dalla conferenza a max dei 2/3, e comunicarli agli stati membro, che hanono l'obbligo di sottoporli entro 1 certo tempo agli ogani adibiti alla ratifica, ma non necessariamente ratificarli.. UNESCO. Si propone di diffondere la cultura, di sviluppare l'educazione all'interno degli stati membro, senza distinzioni di sesso, razza ecc. Organi. Conferenza generale, 5 delegati x stato; Comitato esecutivo, 18 membri eletti dalla Conf; il segretariato. Emana progetti di convenzione simili all'ILO. ICAO. È strutturata come le altre. Il Consiglio emana, sottoforma di allegato, 1 serie di disposizioni (standards internazionali) relative al traffico aereo (sistemi di comunicazioni, segnaletica) che hanono natura obbligatoria. WHO. L'org.mondiale della sanità xsegue l'obiettivo del conseguimento, da parte dei popoli, del + alto livello di salute, e x fare ciò dispone di 1 potere vincolante x gli stati membro; può emanare, a max dei 2/3, (21 atto costitutivo) regolamenti x evitare diffusioni di epidemie, caratteristiche di prodotti farmaceutici ecc. IMO. Simile all'ICAO con la sola differenza che si occupa del traffico marittimo e non emana progetti di convenzione obbligatori. ITU. Emana regolamenti in ambito telegrafico, telefonico e delle radiocomunicazioni vincolanti, dopo le norme statuarie adottate con la convenzione di Nairobi. IMF. Il fondo monetario internazionale fu fondato nel 44 con gli accordi di Bretton Woods. Organi principali; il CDGovernanti, organo deliberante, composto da 1 governatore e da 1 supplente, nominati da ciascuno stato membro, che delibera 2 maggioranze corrispondenti al'entità delle quote del capitale sottoscritte e quindi con peso determinante degli stati ricchi (USA). Il CDA con funzioni amministrative; il direttore generale. Esso promuove la collaborazione monetaria internazionale, la stabilità dei cambi. Gli stati membri possono ricorrere alle riserve del fondo (diritto di prelievo) entro certi limiti rapportati alla quota sottoscritta a determinate condizioni sottoscritte. La valuta è acquistata con moneta nazionale e deve essere restituita entro 1 xiodo che va dai 3 ai 5 anoni. IBRD. La banca Inter.x la ricostruzione e sviluppo ha 1 cospicuo capitale sottoscritto dagli stati membro, ed è simile x struttura e votazione all'IMF. Il suo scopo principale è nella concessione dei mutui agli stati membro x 1 interesse produttivo, ad 1 tasso variabile a 2 del grado di sviluppo dello stato. WTO. L'org.mondiale del commercio, indipendente dalle NU, è estremamente importante x le funzioni che svolge; fu creata nel 1994 e ne fanono parte 135 stati oltre alla CE. Principali organi; Conferenza ministeriale, im cui tutti i membri sono rappresentati e si riunisce 1 volta all'anono.; il Cgenerale, composto anch'esso da tutti i membri, che si riunisce x esercitare le funzioni della Conferenza, ove occorra; il segretariato, con a capo il direttore generale. Tra le sue funzioni c'è quella di fornire 1 forum x lo svolgimento dei negoziati relativi alle relazioni commerciali multilaterali, e tendenti alla massima liberalizzazione del commercio (globalizzazione dei mercati). L'org.veglia altresì su 1 serie di accordi sortiti da detti accordi; tra i + importanti resta il GATT, con i suoi principi, sul tema della liberalizzazione del commercio internazionale; es.la clausola della nazione + favorita, cioè l'automatica estensione a tutte le parti contraenti delle concessioni fatta a 1 di esse; il principio delle restrizioni quantitative all'importazione ed esportazione. Il consiglio può inoltre adottare decisioni vincolanti, a max di ¾ dei membri.


LE C.E.E L'UE.le 3 CE(CEE,CECA,CEEnergiaAtomica)sono org.internazionali maggiormente dotate di poteri decisionali nei confronti degli stati che ne fanono parte. I suoi atti non si limitano alle raccomandate, ma vincolano i destinatari. Le 3 comunità sono distinte tra loro, e sono state create in tempi diversi; la CECA nel 51 a Parigi, la CE e l'Euratom nel 57 con i trattati di Roma. Ne fanono parte 15 stati, di cui 6 originari (Bel, Fra, Ita, Lux, Hol, Ger), altri successivi (Eng, Dan, Irl, Gre, Spa, Port, Aut, Fin, Sve). Essi agiscono attraverso organi comuni, i quali agiscono ora x 1, ora x 1 altra comunità. Modifiche di rilievo sono state apportate con l'Atto unico Europeo, firmato a Lux nel 86 e il trattato di Maastrich del 92, che tendono a rafforzare ed estendere l'integrazione tra gli stati membri; il Trattato di Maastrich, in particolare, ha dato vita all'UE, che si fonda innanzitutto sulle 3 comunità, su azioni politiche comuni(1), e su 1 cooperazione tra gli stati membri nel settore della giustizia(2) e degli affari interni(3, pilastri) (art.A trattato). Le + importanti modifiche riguardano il rafforzamento, entro certi limiti, del Parl.Europeo, la creazione di 1"cittadinanza europea", e la successiva unificazione economica e monetaria, caratterizzata da 1 banca centrale e da 1 moneta unica. Le comunità presentano elementi che non si riscontrano in nessun'altra organizzazione, come ampi poteri decisionali attribuiti ai loro organi, la loro sostituzione agli stati membri nella disciplina dei rapporti puramente interni a quest'ultimi; l'esistenza di 1 Corte di Giustizia che vigila sulla conformità degli stati ai trattati; da ciò deriva il principio fondamentale della prevalenza del diritto comunitario su quello interno; ciò non rappresenta 1 degrado della sovranità nazionale, essendo il potere decisionale sempre costituito dagli esecutivi nazionali. Delle 3, la Ce è sicuramente la + importante, xchè la CECA e l'Euratom sono xlo+ org.settoriali; la Ceca ha come scopo l'attuazione di 1 mercato comune (abbattimento delle barriere doganali, unificazione dei prezzi) limitatamente al settore carbosiderurgico; l'Euratom tende al mercato comune dei materiali e delle attrezzature relative alla produzione dell'energia atomica a scopi pacifici. La CE è invece 1 org.che investe tutta la vita economica e sociale degli stati membri. Il suo trattato istitutivo prevede infatti 4 libertà fondamentali; la libera circolazione;delle merci (cd unione doganale, consistente nell'abbattimento delle barriere doganali e nell'istituzione di tariffe doganali comuni); delle xsone (dei lavoratori, diritto x ognuno di stabilirsi nel territorio di 1 stato membro); dei servizi (possibilità di eseguire prestazioni professionali da 1 paese all'altro); di capitali. Oltre queste ci sono interventi della CE x assicurare la libera concorrenza (art.85, norme antitrust), attuare 1 politica agricola comune, 1 politica comune nei trasporti e commerciale (110ss). La struttura delle comunità; gli organi sono; la commissione, è 1 organo composto da individui (20) e non di stati; cioè le xsone vi siedono a titolo sonale, non ricevono obblighi e istruzioni da nessun governo; ciò x il carattere sopranazionale degli enti; nella Ceca essa è l'organo decisionale, cioè emana atti vincolanti, che formano la cd legislazione comunitaria; nella CE e nell'Euratom ha solo poteri di iniziativa ed esecutivi; dunque nella CE i poteri decisionali tornano in mano agli stati.essa è nominata di comune accordo dagli stati membri. Il Consiglio è l'organo nel quale sono rappresentati i 15 stati membro, ed è presieduto a turno da ciascuno di esso x la durata di 6 mesi; di solito, ne fanno parte i ministri competenti x le questioni all'ordine del giorno (esteri, agricoltura). Nella Ceca ha funzione consultiva,; nella CE emana invece i + importanti atti della lgsl comunitaria, deliberando all'unanimità e alle volte a maggioranza. Ad esso è venuto a sovrapporsi il consiglio europeo, nato dalla riunione dei capi di stato e di governo (cd Vertici). Ha il compito primario di dare alle comunità l'impulso necessario al suo sviluppo. Il Parlamento Europeo formato a partire dal 1979 da rappresentanti dei popoli degli Stati Membro, eletti a suffragio universale diretto, non è l'organo lgsl delle comunità anche se, con l'atto unico europeo e il T.di Maastrich, gli è stata riconosciuta 1 certa funzione lgsl. Esso ha principalmente 1 funzione di controllo politico sulle altre istituzioni comunitarie, che si esplica attraverso l'esame dei rapporti che gli altri organi sono tenuti a sottoporgli. Tra le partecipazioni alla funzioni lgsl sono da ricordare le procedure di cooperazione e codecisione, relativi ai settori della ricerca, trasporti, ambiente, anche se ad avere ultima parola è sempre il consiglio. Se esso è unanime si può adottare l'atto comunitario, anche contro il parere del Parlamento. Oltre a questi, va ricordato il potere di veto di cui il Parl.dispone, in ordine ad 1 serie di atti che possono essere eseguiti solo previo parere conforme. Fra questi rientrano gli accordi di associazione (228 T.CE), e gli accordi di adesione di stati 3 all'UE (art.O T.Maast). La Corte dei conti, che esercita funzione di controllo su tutte le entrate e le spese delle comunità, è composta da 15 xsone indipendenti, nominate dal consiglio e aventi 1 competenza specifica nel settore. La Corte di Giustizia delle CE veglia sul rispetto dei Trattati, e ha 1 serie di competenze assai interessanti e nuove, e può tra l'altro essere adita anche dagli individui. Gli è stata affiancata, dal 1988, in 1 certo tipo di controversie, 1 Tribunale di 1°grado. Gli atti degli organi comunitari (la cd legislazione comunitaria) hanono notevole importanza nel diritto comunitario x il fatto che le norme dei trattati hanono spesso carattere generico e programmatico. L'art.189 T.CE prevede i seguenti tipi di atti vincolanti; 1)il regolamento, è l'atto comunitario + importante e completo, attraverso il quale la lgsl comunitaria si sostituisce e sovrappone alla lgsl interna degli stati membro. Ha 3 caratteristiche. Ha portata generale, consiste in ciò che il regolamento dirige verso una o più categorie di destinatari determinati astrattamente e nel loro complesso. L'obbligatorietà caratterizza il regolamento sia rispetto alle raccomandazioni, sia a quelli vincolanti ma non in tutti i suoi elementi (direttive). L'applicabilità diretta vale a rendere efficace il regolamento all'interno degli ordinamenti degli altri Stati membri, per il fatto stesso della sua emanazione comunitaria. Ai sensi dell'art.191 c.2, entrano in vigore in seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità, trascorsa 1 vacatio legis di 20 giorni. 2) la decisione. Differisce dal regolamento xchè ha portata concreta (distinzione in base alla sostanza). Può indirizzarsi sia allo stato membro, sia ad 1 individuo operante nell'ambito comunitario. Acquistano efficacia in seguito alla notifica ai loro destinatari (191). 3) la direttiva. può essere rivolta solo allo Stato membro, dà solo norme di scopo, che lasciano libertà al destinatario di scegliere il mezzo e la forma per la realizzazione del fine. (189). Si limita quindi all'emanazione di principi e criteri generali, destinate ad essere tradotte dal singolo stato in norme di dettaglio. Agli atti vincolanti, o parzialmente vincolanti, vi si aggiungono raccomandazioni e pareri, che x loro natura non hanno efficacia vincolante, e gli atti atipici. Tra essi abbiamo gli atti che i rappresentanti degli stati membri adottano in quanto al di fuori delle procedure comunitarie, le decisioni dei rappresentanti di governo riuniti in sede di consiglio. Sono considerati accordi in forma semplice conclusi tra gli stati membro. Le CE hanno la capacità di concludere accordi internazionali, limitatamente ad alcuni settori previsti dall'art.228 del Trattato, che stabilisce altresì che la CDG possa essere chiamata a dare 1 parere preventivo circa la compatibilità dell'accordo e le disposizioni del trattato. Si tratta particolarmente di accordi di associazione (238), caratterizzata da rapporti di reciprocità, x diritti e doveri, con altri stati, nonché di accordi tariffari e commerciali (113), in merito alla liberalizzazione e alle esportazioni. La competenza a concludere x la Ce ha carattere esclusivo. Ciò significa che gli stati membri sono obbligati a non concludere x loro conto accordi nelle stesse materie. L'esclusività è 1 conseguenza necessaria della sostituzione dell'azione degli stati membro con quella della comunità. Da qui discende xò anche l'altra pratica degli accordi misti, cioè ove partecipano alla conclusione sia la comunità sia gli stati membro. Quindi, l'opinione in merito della Corte si fonda sull'idea del parallelismo tra competenze interne ed esterne; in tutte e materie in cui la Comunità ha, in base al trattato istitutivo, competenza ad emanare atti di lgsl comunitaria, essa ha implicitamente competenza a concludere accordi con stati 3. 1 volta che la competenza sia esercitata, diviene esclusiva nei confronti degli stati 3, liberi di stipulare accordi fino a quel momento.

IL CONSIGLIO D'EUROPA E GLI ORGANI EUROPEI X LA TUTELA DEI DIRITTI UMANI.

Costituiti subito dopo la 2°guerra mondiale, l'Organizzazione x la Cooperazione Economica (OSCE), e il Consiglio d'Europa (+ di 30 stati membri). Il CDEuropa è la 1°org.x la tutela internazionale dei diritti dell'uomo, è il suo scopo principale (art.1 T.istitutivo), come quello di promuovere ideali e principi che costituiscono il loro comune patrimonio e favorire il progresso economico e sociale degli stati. L'art.3 aggiunge che ogni membro deve accettare la preminenza del diritto, che assicura a chiunque sia posto sotto la sua giurisdizione i diritti e le libertà fondamentali. Organi principali sono; il Comitato dei ministri, dotato di max poteri e composto dai Ministri degli esteri di tutti gli stati membri; L'assemblea consultiva (o parlamentare) che esprime voti e raccomandazioni al comitato e dove siedono i rappresentanti dei parlamenti nazionali; il segretariato. Le sue funzioni non danno vita ad atti vincolanti, ma la predisposizione di convenzioni, tra le quali la Convenzione europea x la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma nel 1950, e di cui sono parti contraenti gli stati membri del CDE. Le sue norme sono divise in 2 parti; la parte sostanziale (1-18), dove è contenuto il catalogo dei diritti e delle libertà fondamentali, che ogni stato contraente si impegna ad assicurare a tutte le xsone poste sotto la sua giurisdizione;: la parte procedurale (19-56), che dà vita a 2 organi, la Commissione e la Corte europea dei diritti dell'uomo, con sede a Strasburgo, e destinate a garantire tali libertà. La commissione è costituita da tanti membri quanti sono i contraenti della commissione, 1 cittadino (20), eletti x 1 xiodo di 6 anni dal Comitato dei ministri del CDE (21/2), e siedono a titolo sonale (23). L'organo ha funzioni istruttorie e di conciliazione in ordine ai ricorsi che gli sono presentati circa la violazione della convenzione da parte di 1 stato contraente, ricorsi prodotti da 1 altro stato (24) o direttamente da 1 o + individui vittime della violazione (25). La commissione cercherà infine, in contraddittorio tra le parti, di arrivare a 1 definizione amichevole della controversia. Se la conciliazione non è raggiunta, la commissione è tenuta a redigere 1 rapporto e trasmetterlo al Comitato (31). Questi, qualora nel termine di 3 mesi non sia adita la CE dei diritti umani, decide, a max dei 2/3 se vi sia stata effettivamente violazione ed assegna 1 termine entro il quale essa va eliminata (32) con effetti vincolanti.

ALTRI ORGANI X LA TUTELA DEI DIRITTI UMANI: sul modello della convenzione europea x i diritti dell'uomo sono nate (sul piano regionale); la convenzione americana dei diritti dell'uomo, firmata a San Josè nel 1969 ed entrata in vigore nel 78 che, oltre a prevedere il solito catalogo di libertà fondamentali, attribuisce a 1 commissione e ad 1 Corte di Giustizia competenze analoghe a quelle europee. Ne fanno parte 25 stati, senza gli USA. Dal 1986 è poi entrata in vigore la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli. Unico organo istituito è la Commissione, che può ricevere comunicazioni anche da entità non governative, compresi i singoli individui. Sul piano universale hanno rilevanza 2 patti internazionali, promossi dalle NU, i cui diritti devono essere portati a conoscenza degli individui dai singoli stati. 1) il Patto diritti civili e politici, prevede il funzionamento di 1 comitato x i diritti dell'uomo, composto da 18 membri eletti, a titolo individuale, dagli stati contraenti x 1 xiodo di 4 anni. Il comitato non emana atti vincolanti, ma è competente a ricevere dagli stati rapporti circa l'applicazione del Patto all'interno del territorio, x studiarli e trasmetterli agli stati contraenti e al CES delle NU con le osservazioni opportune. 2) il Patto sui diritti economici, sociali e culturali, si limita a stabilire che gli stati contraenti sottopongono rapporti iodici al CES delle NU, il quale, a sua volta, può trasmetterli alla commissione dei diritti umani dell'ONU affinché formuli raccomandazioni di ordine generale.

LE RACCOMANDAZIONI DEGLI ORGANI INTER. È l'atto tipico delle NU e delle org.generali in genere (CE a parte) e non è vincolante.produce 1 effetto di liceità. Cioè, non commette 1 illecito lo stato che, x eseguire 1 raccomandazione legittima(cioè che non fuoriescano dalle competenze proprie degli organi, e dai limiti posti dal Trattato istitutivo) di 1 organo internazionale, tenga 1 contegno contrario ad impegni precedentemente assunti mediante accordo, o obblighi derivanti dal d.i.consuetudinario. ciò xchè gli stati hanno l'obbligo di cooperare con l'org, che xsegue interessi che talvolta trascendono quelli dei singoli stati. Sotto questo aspetto, l'effetto di liceità assume rilievo nel campo delle raccomandazioni del CDSicurezza che abbiano x oggetto misure implicanti e non l'uso della forza. Gli stati ai quali tali misure siano richieste potranno violare norme pattizie diverse dalla Carta o norme di d.i.generale. dato che l'effetto di liceità si produce solo in casi di raccomandazione legittima, cioè conforme a norme statuarie, ha 1 sfera d'applicazione ridotta. Manca 1 organo che giudichi sulla loro legittimità; ne consegue che l'effetto di liceità potrà allora verificarsi solo quando gli stati membro abbiano votato a favore della raccomandazione, o che l'abbiano approvata senza riserve. X gli astenuti e i contrari l'effetto di liceità dovrà escludersi in quanto nel voto contrario (o astensione) è implicita 1 dissociazione dall'atto.

LA GERARCHIA DELLE FONTI INTERNAZIONALI: 1) norme consuetudinarie e i principi generali di diritto comuni agli ord.interni. sono quindi vincolanti x tutti gli stati. 2) il trattato, che trova nella norma consuetudinaria pacta sunt servanda il fondamento della sua obbligatorietà. 3) fonti previste da accordi, cioè gli atti delle org.internazionali. La gerarchia xò non vuol dire inderogabilità delle norme consuetudinarie rispetto alle pattizie. 1 norma di grado inferiore può derogare la superiore se essa lo consente; le norme consuetudinarie sono caratterizzate dalla loro flessibilità, e quindi dalla derogabilità anche mediante accordo. Dato che le norme pattizie hanno carattere ratione xsonarum (in quanto vincolano solo gli stati contraenti) mentre la max delle norme consuetudinarie ha portata generale, il diritto patrizio finisce x prevalere su quello consuetudinario (d.particolare che prevale su quello generale). Ciò vale anche x i principi generali. Si parla di 1 gruppo di norme di d.i.generale che eccezionalmente sarebbero cogenti (jus cogens). L'art.53 CDV stabilisce infatti che è nullo qualsiasi trattato che, al momento della sua conclusione, è in contrasto con 1 norma imperativa del d.i.generale, cioè con 1 norma accettata e riconosciuta dalla comunità inter.nel suo insieme, come norma cui non può essere apportata deroga. Tale gruppo di norme va individuato facendo leva sull'art.103 della Carta NU, 2 il quale in caso di contrasto tra obblighi contratti dai membri delle NU con il presente Statuto, e gli obblighi assunti da essi in base a qualsiasi accordo, prevarranno i 1. ciò xchè è indubbia l'intangibilità dei principi della Carta, il cui rispetto è fondamentale nelle relazioni internazionali. Hanno quindi carattere cogente, fatto espresso anche dall'art.30 CDV che, nel codificare che le regole successive abrogano le anteriori, fa salvo l'art.103. ciò non vuol dire invalidità dell'accordo. Dall'art.103 discende 1 temporanea inefficacia dell'accordo stesso incompatibile con l'obbligo, con la conseguenza che esso potrà riprendere vigore 1 volta cessato l'obbligo medesimo. Gli obblighi che discendono dall'art.103 sono innanzitutto principi generali posti alla base dei grandi settori di competenza delle NU, come il mantenimento della pace, l'astensione dalla minaccia o uso della forza, la collaborazione in campo economico, con il susseguente divieto di non compromettere irrimediabilmente l'economia di altri paesi ecc. Le norme che regolano le cause di invalidità e di estinzione dei trattati (sui vizi di volontà, sulla clausola rebus sic stantibus) sono inderogabili, xchè regolano la struttura dell'accordo, non il contenuto. In ultimo; gli atti delle org.inter. possono derogare norme contenute nei trattati, in quanto questi hanno sia norme cogenti(es.max necessarie x l'adozione di atti), ma anche derogabili. Nei confronti del d.i.generale invece, è regola fondamentale quella che vede le regole convenzionali derogare al diritto consuetudinario (eccezion fatta x lo jus cogens) e deve estendersi alle fonti previste da accordi.




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