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Responsabilità patrimoniale

giurisprudenza



Responsabilità patrimoniale



La responsabilità patrimoniale si può definire come l'assoggettamento del patrimonio del debitore inadempiente al soddisfacimento forzoso delle ragioni del creditore,

La responsabilità si manifesta come 646i89g conseguenza dell'inadempimento del debitore e concorre a realizzare la tutela giuridica del diritto di credito.


L'azione personale che il creditore può esercitare contro il debitore è diretta:


-) Esecuzione forzata in forma specifica: si ottiene la soddisfazione diretta del proprio

interesse attraverso il conseguimento del bene dovuto.




-) Risarcimento del danno: quando non è più possibile l'esecuzione forzata o non è più

utile per il debitore


E' necessario citare due norme fondamentali contenute nel codice civile:


Art.: 2740 il debitore risponde all'adempimento con tutti i suoi beni


Art.: 2741 par condicio creditorum


Art.: 27401 il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi

beni presenti e futuri.

Questo art. delinea l'istituto della responsabilità patrimoniale che rappresenta quel complesso meccanismo mediante il quale il creditore insoddisfatto può realizzare il suo interesse aggredendo in via esclusiva i beni del debitore.

La responsabilità patrimoniale opera esclusivamente a seguito dell'inadempimento, peraltro non sempre e non necessariamente.

La responsabilità patrimoniale non è quindi strumento alternativo o sostitutivo dell'inadempimento, infatti il potere che ha il creditore sul patrimonio del debitore e esclusivamente a carattere processuale: ha solo la funzione di applicare il processo esecutivo.

Perché il creditore possa esercitare l'azione esecutiva, è necessario che il creditore sia munito di un titolo esecutivo (es.: sentenza di condanna)

In conclusione, la responsabilità patrimoniale non può essere considerata satisfattoria dell'interesse del creditore. Infatti, l'esecuzione generica o per espropriazione consente al creditore di perseguire la stessa utilità che gli avrebbe procurato l'adempimento spontaneo del debitore, solo se la prestazione aveva ad oggetto una somma di denaro.


Art. 27411 i creditori hanno uguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore.

La par condicio viene utilizzata quando esiste una pluralità di creditori di un unico debitore. Nel caso in cui i creditori abbiano promosso l'esecuzione forzata ed il ricavato della vendita non sia sufficiente a soddisfare le loro pretese, vi sarà una ripartizione del ricavato proporzionale all'ammontare dei corrispondenti crediti.

Esiste il divieto di promuovere azioni esecutive individuali, l'iniziativa di uno va a vantaggio di tutti i creditori, ovvero non viene effettuata l'esecuzione forzata solo nei riguardi di quel creditore.

Ulteriore principio a difesa della parità di trattamento e della tutela del debitore, è il divieto del patto commissorio.








Art. 2744 è nullo il patto con il quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore. Il patto è nullo anche se posteriore alla costituzione dell'ipoteca o del pegno.

Tale divieto è volto ad evitare che altri creditori possano subire il pregiudizio connesso alla sottrazione di un bene del patrimonio del debitore sul quale essi avrebbero potuto soddisfarsi.

E' reputato lecito, invece, il patto marciario, con il quale il creditore, nell'ipotesi di inadempimento, diventa proprietario della cosa ricevuta in garanzia con l'obbligo di corrispondere al debitore la differenza tra l'ammontare del credito e l'eventuale maggior valore del bene.





Mezzi di rafforzamento della garanzia del credito



La sola responsabilità patrimoniale non basta a garantire al creditore l'effettivo adempimento della prestazione, soprattutto se il debitore è usuale contrarre molti debiti o se sottrae dal suo patrimonio quei beni sui quali era fondata la fiducia del creditore.

La legge ha quindi predisposto un sistema di garanzia a disposizione del creditore, per rafforzare il proprio credito:

-) l'aumento dei soggetti passivi, che si traduce in più patrimoni assoggettati, attraverso garanzie personali offerte da terze persone che si impegnano a fianco al creditore originario (FIDEIUSSORE)


-) la costituzione di una garanzia reale su alcuni beni del debitore che vengono sottratti agli altri creditori (PEGNO o IPOTECA)


-) il conseguimento di un anticipo di esecuzione di prestazione (CAPARRA)


CAUSE LEGITTIME DI PRELAZIONE


La par condicio è derogata se sussiste a favore di una creditore una legittima causa di prelazione: Titolo in base al quale il creditore PRIVILEGIATO è preferito nel riparto del ricavato della vendita forzata, rispetto agli altri creditori  CHIROGRAFARI

CHIROGRAFARI perché il loro diritto si affida solo ad un documento (CHIROGRAFO) senza altre garanzie (tranne la correttezza del debitore e l'esecuzione forzata in caso di inadempimento)


Secondo l'Art. 27412   le cause legittime di prelazione sono:

PRIVILEGIO - PEGNO - IPOTECA

E presuppongono una pluralità di creditori e non necessariamente un patrimonio insufficiente. L'ordine di preferenza va rispettato anche in caso di un patrimonio adeguato.


Tali cause di prelazione sono sottoposte ad alcune regole comuni:


-) diritto di seguito ( o sequela): diritto di soddisfarsi sul ricavato della vendita del bene; il creditore può aggredire il bene anche se alienato a terzi.


-) principio di conservazione della garanzia (Art. 2743): nel caso in cui la cosa data in garanzia perisca, il creditore ha la facoltà di chiedere una idonea garanzia su altri beni, oppure l'immediato pagamento del credito.


-) divieto di patto comunitario (Art. 2744)






I PRIVILEGI



PRIVILEGIO   Titolo di prelazione che la legge accorda al creditore in considerazione della particolare natura o causa del credito (Art. 2745)

Alcuni crediti sono considerati dalla legge meritevoli di maggiore tutela rispetto agli altri e quindi i loro titolari vengono soddisfatti prima.

Unica fonte dei privilegi è la legge; ciò vuol dire che le parti non possono creare altri crediti privilegiati, oltre quelli previsti dal legislatore.

A volte la legge subordina la costituzione del privilegio ad un accordo tra le parti (PRIVILEGIO CONVENZIONALE); è anch'esso previsto dalla legge, ma non opera automaticamente.


T i p i

I privilegi si distinguono in due categorie (Art. 2746):


-) privilegio generale: si esercita su tutti i beni mobili del debitore.

In forza dell'Art. 2747 il privilegio generale esplica la sua funzione solo se al momento del pignoramento esistono beni mobili nel patrimonio del debitore; prima di allora il creditore assistito da un privilegio generale non gode di diritti diversi da quelli dei creditori chirografari (no diritto di sequela)


privilegio speciale: si può riferire sia a beni mobili che immobili e grava solo su determinati beni del debitore.

Se la legge non dispone diversamente, i privilegi speciali, a differenza di quelli generali, sono accompagnati dal c.d.

Diritto di seguito: possono perciò esercitarsi anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi posteriormente al loro sorgere (Art. 2747)

Essi costituiscono una garanzia reale


Nel caso di coesistenza di più crediti privilegiati, la priorità non viene riferita al tempo (come per le garanzie reali), ma alla causa del credito, per stabilire quale di esso costituisca la prima causa di prelazione.

Tale scelta viene effettuata nel rispetto degli Artt. 2777 - 2783

Le spese di giustizia hanno sempre la preferenza assoluta.

Secondo l'Art. 2748 il privilegio speciale sui beni mobili non può essere esercitato in pregiudizio del credito garantito da pegno; invece, il creditore con privilegio speciale immobiliare è preferito al credito garantito da ipoteca.





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