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TRIMARCHI

giurisprudenza



TRIMARCHI

Anche se il legislatore ha accolto il principio "nessuna responsabilità senza colpa", rifiutando la responsabilità oggettiva, ci sono nel codice delle norme che sono realizzazioni del principio della responsabilità per rischio. La dottrina ha giustificato tali norme in base ad una presunzione di colpa ma parlare di una presunzione di colpa che non può essere eliminata dalla prova dell'assenza di colpa costituisce un'evidente finzione.




La giustificazione di questa responsabilità è collegata con la teoria economica della distribuzione di costi e profitti : si produce fintanto che il ricavo che ne deriva supera i costi.

Nel valore distrutto dall'impresa fanno parte anche i danni c 959e45j he questa cagiona regolarmente ai terzi.

Se non si attribuisse all'imprenditore il costo del rischio che egli crea, potrebbe accadere che imprese marginali siano attive dal punto di vista del singolo imprenditore, laddove dal punto di vista sociale siano passive, distruggendo un valore maggiore di quello che producono.

La responsabilità oggettiva ha la funzione di premere per una riduzione del rischio al minimo compatibile con l'esercizio dell'attività. Tale responsabilità, tradotta in costo (qualsiasi impresa cagiona danni con una certa regolarità calcolabile così che il rischio relativo può essere tradotto in costo )attraverso il meccanismo dell'assicurazione, inserita armonicamente nel gioco dei profitti e delle perdite, induce l'imprenditore all'adozione di misure idonee per la riduzione del rischio. Per provvedere all'assicurazione del rischio, occorre prevederlo e calcolarlo.

La responsabilità oggettiva deve essere attribuita a chi ha il controllo delle condizioni generali del rischio ed è in grado di tradurre il rischio in costo, inserendolo armonicamente nel gioco dei profitti e delle perdite con lo strumento dell'assicurazione.

La responsabilità oggettiva trova un limite nel caso fortuito, inteso come evento tanto eccezionale, e perciò imprevedibile, da non potersi considerare parte del rischio calcolabile.


La responsabilità oggettiva si applica ad attività di ogni genere, produttive oppure no. Ma le applicazioni più frequenti riguardano l'attività d'impresa.

La responsabilità oggettiva si applica anche alle attività non di impresa purchè :

tale attività presenti un minimo di continuità o di organizzazione

tale attività presenti un rischio non irrilevante


Ipotesi di responsabilità oggettiva per rischio :

I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti (art.2049c.c.).

Si tratta di responsabilità oggettiva perché la legge non ammette che il datore di lavoro si possa liberare provando di essere esente da colpa.

Perché operi la responsabilità per il fatto dei dipendenti occorre :

a)  un rapporto di preposizione

Il rapporto di preposizione coincide generalmente con il rapporto di lavoro subordinato.

Non vi è responsabilità oggettiva dell'appaltante per il fatto dell'appaltatore perché l'appaltatore è un imprenditore, può controllare le condizioni generali del rischio e tradurre questo in costo.

Per stabilire se chi presta la propria opera è un imprenditore capace di agire a proprio rischio esclusivo oppure un lavoratore subordinato, è significativa :

l'appartenenza dei capitali, delle macchine e delle attrezzature impiegate

l'eventuale costanza o esclusività del rapporto

b)  che il danno sia stato cagionato dal preposto nell'esercizio delle incombenze alle quali è adibito.

Il dipendete non è sempre un ingranaggio della macchina industriale ma ha anche una propria sfera di attività personale.

Il criterio per distinguere le due sfere è che l'imprenditore deve rispondere dei danni che siano realizzazione del maggior rischio che l'impresa introduce nella società.

Perché ciò possa dirsi è necessario e sufficiente che il fatto dannoso sia stato agevolato dall'esercizio delle incombenze

Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito (art.2051c.c.)

Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo che lo ha in uso è responsabile dei danni cagionati dall'animale, salvo che provi il caso fortuito (art.2052c.c.)

E' responsabile il proprietario o chi se ne serve per il tempo che lo ha in uso.

Tanto la responsabilità per il danno cagionato da cose, quanto la responsabilità per il danno cagionato da animali, si estendono fino al limite del "caso fortuito".

La prova della mancanza di colpa non equivale alla prova del fortuito.

Il caso fortuito è l'evento così raro, e straordinario nelle sue conseguenze, da essere estraneo al rischio tipico della cosa o dell'animale.

Il proprietario è responsabile della rovina dell'edificio se questa è dovuta a vizio di costruzione o  a difetto di manutenzione (art.2053c.c.)

Il proprietario del veicolo è responsabile per i danni cagionati dal conducente (art.2054)

L'esercente risponde di qualunque danno causato dall'aereomobile a meno che il danno è dovuto esclusivamente a colpa del danneggiato o a fatto doloso del terzo (art.965cod.nav.)

Chi cagiona danno ad altri nell'esercizio di un'attività pericolosa, è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno (art.2050c.c.).

La norma richiede la prova di aver adottato tutte le misure di sicurezza offerte dalla tecnica, indipendentemente dalla loro ragionevolezza.

Si tratta, anche qui, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva.




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