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I SOGGETTI E IL DIRITTO DELLE PERSONE

giurisprudenza



I SOGGETTI E IL DIRITTO DELLE PERSONE


LA PERSONA

L'intero ordinamento giuridico è basato sulla persona umana ed in questa definizione il diritto trova il punto cardine dell'intero ordinamento. Il diritto pubblico ci dice che ogni uomo in quanto tale ha una personalità giuridica e tutti gli uomini hanno la stessa personalità.

Personalità vuol dire essere in grado di possedere diritti e doveri giuridici. Questa definizione è figlia delle vicende che nella storia hanno portato all'abolizione della schiavitù e delle condanne a morte civili in quanto non erano considerate persone.

In questo senso la personalità corrisponde alla capacità giuridica, cioè alla capacità di possedere diritti e doveri giuridici che a norma dell'art.1 cod. civ. si acquista con la nascita.

Pertanto anche un neonato è una persona fisica e possiede capacità giuridica per cui è soggetto di vari istituti giuridici (Es. usufrutto, credito, debito, ecc.).




Non esistono diritti senza la pers 525b14f ona così come non esiste persona senza diritti. Alcuni di essi si acquisiscono dalla nascita, altri sin dal concepimento. Questi sono proprio quei diritti, quei valori per cui ogni uomo è uomo.

I diritti alla personalità (Es. diritto al nome, alla vita, all'onore, alla libertà, all'integrità fisica e morale, ecc.) sono forse fra i più importanti di tutti e oltre ad essere innati, sono anche irrinunziabili, immodificabili e si fanno valere erga omnes.


La posizione che ogni uomo ha nei confronti della società crea il proprio status che distingue il soggetto da tutte le altre (Es. status di cittadino, di figlio, di madre, di padre, di coniuge, ecc.).

Lo status è una situazione soggettiva non temporanea ma definitiva, fonte di diritti, di doveri e di poteri.


Importante è specificare che oltre alla persona fisica, che è costituita da un soggetto vivente portatore di interessi, il diritto vigente ammette una finzione giuridica per cui da vita anche a persone giuridiche, cioè a quelle entità astratte che non sono identificate in un solo soggetto ma in più e che sono comunque portatori di interessi e come tali vengono tutelati allo stesso modo delle persone fisiche.



Recentemente una legge, la n°675 del 31 Dicembre 1996, ha definito diritto soggettivo, e per ciò intoccabile, la riservatezza dei propri dati personali proteggendoli anche grazie all'istituzione di un garante per la privacy e di relative sanzioni, anche penali, specifiche.

La giurisprudenza e la dottrina moderna non annoverano tra i diritti della personalità il diritto alla riservatezza.

Tuttavia, dato le vicende della realtà e le necessità della materia, una visione così restrittiva si scontra immancabilmente con l'insufficienza e la carenza di norme imperative apposite.

Davanti a questa problematica la dottrina e la giurisprudenza si muovono in due direzioni diverse ed opposte.

La prima direzione considera il diritto alla riservatezza come un diritto da tutelare con l'applicazione delle poche norme esistenti nel nostro ordinamento tramite un'interpretazione estensiva.

Una seconda direzione si muove seguendo il diritto alla riservatezza come un diritto naturale ancor prima che giuridico e trova il suo fondamento nell'art. 2 Cost. come diritto assoluto dell'uomo.

Ricercando norme non specifiche ma analogicamente similari nel nostro Ordinamento, possiamo intravedere un diritto alla riservatezza, oltre che nell'art. 2 Cost., anche nell'art. 10 cod. civ., nella legge 675/96 sulla privacy e nelle norme dispositive sulle azioni inibitorie del Codice di Procedura Civile (art. 700) come forme preventive di tutela tramite il sequestro preventivo (Es. diffamazione giornalistica e conseguente sequestro preventivo delle riviste ad opera, ad esempio, di una sentenza urgente del Pretore).

Particolare spunto trova l'argomento in relazione all'attività di giornalismo che, tra l'altro, è regolamentata anche da un apposito codice di deontologia professionale.


LA PERSONA FISICA

A norma dell'art.1 cod. civ. con la nascita si acquista la capacità giuridica. Essenziale è che il feto, per essere considerato persona, debba nascere vivo anche per un solo istante. Un nato morto non è persona.

Il solo concepimento non costituisce una persona, tuttavia la legge riconosce al concepito alcune prerogative e alcuni diritti. Il Codice Civile ammette la successione e persino la donazione anche ad un concepito, quindi ad una persona non ancora viva e questo proprio perché il solo concepimento è sufficiente per l'acquisto di diritti, purchè nasca vivo.


La fine di una persona avviene con la morte anche dal punto di vista giuridico. Con la morte alcuni diritti vengono a scomparire, altri vengono trasferiti ad altri soggetti. In tema di accertamento di morte la normativa vigente è quella della legge n°578 del 1993 che ha introdotto i criteri e le tecniche di accertamento della morte. L'atto per la prova della morte è l'atto di morte.

Quando al momento di un grave evento muoiono più persone, l'art.4 cod. civ. dice che si presume la morte avvenuta per tutti allo stesso momento.


Basta la scomparsa di un soggetto dal luogo di residenza o di domicilio per un tempo indeterminato più o meno lungo, accompagnato dalla totale assenza di proprie notizie, che subito scattano le conseguenze.

Il tribunale ha il compito di nominare un curatore per il patrimonio dello scomparso e le successioni aperte in favore dello scomparso vanno a chi fosse spettato in mancanza dello stesso.


È chiaro che quando la mancanza dura per diverso tempo cresco i motivi di dubbio sull'esistenza in vita della persona.

Dopo due anni dalla scomparsa si procede con la dichiarazione di assenza tramite sentenza del tribunale su istanza degli interessati. Con lo stato di assenza i beni patrimoniali dello scomparso vengono temporaneamente destinati ai legittimi eredi, anche se pur sempre proprietà dello scomparso, fino a quando non torna l'effettivo proprietario o fino a quando non sia emessa la sentenza di morte presunta dello stesso.

L'assenza non scioglie il matrimonio e quindi il coniuge non può risposarsi. Se però vi riesce, questo non può essere impugnato fino a che dura lo stato di assenza del primo coniuge.

L'assenza cessa o con il ritorno dello scomparso, o con la morte dimostrata o con la sentenza di morte presunta.


Indipendentemente da ogni altra sentenza passata, il tribunale, o su istanza delle parti, o su istanza del pubblico ministero o su istanza di qualunque interessato, dopo dieci anni dal giorno delle ultime notizie, deve emettere una sentenza di morte presunta. Il termine è abbreviato in caso di morte bellica o di infortunio.

La sentenza dichiara che lo scomparso è presumibilmente morto dal giorno in cui non si hanno più avute notizie e tutti gli effetti ne sono retroattivi. Il coniuge può contrarre nuovo matrimonio e gli eredi entrano nel pieno possesso dell'eredità loro lasciata.


Se però lo scomparso ritorna, gli effetti sono ex nunc, rientra in pieno possesso dei propri beni non ancora alienati o consumati e il matrimonio del coniuge può essere impugnato salvo gli effetti civili dello stesso (Es. eventuali diritti e doveri su prole, ecc.).



LA PERSONA GIURIDICA

Oltre alle persone fisiche, agli uomini per intenderci, sono soggetti di diritto e di obblighi anche le persone giuridiche le quali assumono differenti denominazioni. Il nostro ordinamento affida a queste finzioni giuridiche una capacità giuridica distinta da quella delle persone fisiche stesse che la compongono.

La persona giuridica, quindi, è costituita da un elemento sostanziale, le persone che la compongono, e da uno formale, che è il riconoscimento da parte delle autorità pubbliche.


Per esistere, le persone giuridiche, devono contenere quattro caratteristiche:


non possono mancare le persone che la compongono e che ne rappresentano contemporaneamente i destinatari. Gli antichi romani esigevano almeno tre persone per la loro costituzione, oggi ne basta anche una sola;

un patrimonio è sempre indispensabile a prescindere dallo scopo;

lo scopo costituisce il punto unificatore tra i vari individui che hanno dato vita alla persona giuridica stessa purchè sia lecito e determinabile;

tutti gli elementi sopra descritti sono obbligatori e necessari ma nulli senza il riconoscimento dello stato.


Tra le persone giuridiche un'importante distinzione si fa tra le:


ASSOCIAZIONI = sono gruppi di persone che riunite fra di loro perseguono un loro personale e comune scopo.

FONDAZIONI = sono gruppi di persone nate dalla volontà di un fondatore che mirano alla conservazione dei beni di una determinata opera.


La differenza sta nel fatto che nelle associazioni prevalgono le persone mentre nelle fondazioni prevale il capitale. Inoltre le associazioni perseguono un fine interno al gruppo mentre le fondazioni esternamente al gruppo.


Una seconda distinzione si fa tra:


PERSONE PUBBLICHE = queste hanno scopi di carattere pubblico (Es. il Comune nei confronti dei cittadini);

PERSONE PRIVATE = queste hanno scopi di carattere privato (Es. la società commerciale nei confronti dei propri soci).


Inoltre sono anche distinguibili le persone giuridiche ecclesiastiche (Es. le parrocchie) da quelle civili (Es. le Università).


Sia le associazioni che le fondazioni necessitano di un atto costitutivo che ne ufficializzi la nascita e di uno statuto che ne disciplini la vita, entrambi atti da rendere pubblici. La pubblicità è data tramite due metodi diversi: il sistema normativo che trova nella legge i presupposti per concedere il riconoscimento alla persona giuridica che ad essi si conforma e il sistema per concessione per cui il riconoscimento è dato caso per caso o dalla legge o con Decreto del Capo dello Stato.

La pubblicità delle persone giuridiche ha reso necessario la creazione di un registro apposito per le persone giuridiche che si trova nella cancelleria di ogni tribunale dei capoluoghi di Provincia. Con la registrazione non si rende pubblica la persona giuridica, che invece avviene secondo uno dei due sistemi precedentemente visti, ma si considera essenziale per l'opponibilità a terzi degli atti e dei fatti posti in essere dalla persona giuridica stessa. Finchè non viene registrata sono gli amministratori che rispondono personalmente dell'eventuali conseguenze create.

La registrazione può disporsi anche d'ufficio.


La capacità giuridica delle persone giuridiche è uguale a quella delle persone fisiche ma entro i limiti che lo statuto e l'atto costitutivo consentono, altrimenti avremo l'agire dei singoli e non dell'insieme.

Anche la persona giuridica ha i propri diritti come quello della sede, del nome e di tutti quelli patrimoniali.

Il Codice Civile limita a trenta anni l'usufrutto a favore di una persona giuridica.

La persona giuridica agisce solo ed esclusivamente tramite i propri membri che fungono da rappresentanti e danno vita a quella che è chiamata rappresentanza istituzionale.

Le responsabilità civili sono a carico dell'ente mentre quelle penali sono, ovviamente, a carico dei componenti l'ente.

Le associazioni agiscono tramite l'assemblea degli associati, le fondazioni tramite gli amministratori.

Lo Stato può dichiarare la morte della persona giuridica quando ne siano venuti meno i fini istituzionali per cui era nata o perché questi sono stati raggiunti. La persona giuridica può anche venire meno per decisione dei propri amministratori o per mancanza di associati.


Oggi esistono numerosissime associazioni non riconosciute  che operano ugualmente ma con una minore capacità giuridica indipendentemente dal loro riconoscimento per fini non lucrativi. Nonostante la legge non può ignorarle e ne consente l'esistenza e l'operato. Differenza principale è che dell'operato dell'associazione non riconosciuta ne rispondono esclusivamente i componenti della stessa che hanno agito di volta in volta in suo nome e non l'intero gruppo dei soci.


In alcuni casi, come per fini di interesse pubblico, le associazioni non riconosciute vengono definite comitati e dalle stesse si differenziano perché sono aggregazioni di soggetti che cercano di promuovere iniziative di tipo temporaneo portandole avanti grazie soprattutto a contributi privati. Anche in questo caso tutti i componenti del comitato rispondono in maniera personale e diretta delle conseguenze provocate dal comitato e per quest'ultimo carattere i comitati si distinguono principalmente dalle associazioni non riconosciute.

Al presidente spetta la rappresentanza processuale del comitato. Se a quest'ultimo viene riconosciuta la pubblicità, si comporterà come tutte le altre persone giuridiche con l'eccezione della responsabilità personale di tutti i componenti.


Per tutte le altre persone giuridiche che perseguono fini di collettiva e sociale utilità, come il campo  sanitario, medico, dell'istruzione, della previdenza, dello sport, storico, artistico, ecc., lo Stato è venuto in contro con dei provvedimenti legislativi per l'aiuto finanziario e il sollievo fiscale. Queste associazioni sono dette ONLUS. Non si tratta di una nuova classificazione giuridica ma di una distinzione associativa per motivi prettamente fiscali.

Presso il Ministero delle finanze è previsto un registro anagrafico di tutte le ONLUS e l'istituzione di un apposito garante per la tutela e la gestione delle stesse nel settore di competenza.


LA CAPACITA'

La materia della capacità è regolata dai primi articoli del Codice Civile e si distingue in:


capacità giuridica = è l'attitudine a possedere diritti e doveri giuridici. Tutti gli uomini hanno una piena capacità giuridica mentre per le persone giuridiche la capacità è limitata. L'art. 1 cod. civ. dice che la capacità giuridica si acquista con la nascita.


capacità d'agire è la capacità che un soggetto ha di modificare la propria situazione giuridica. La regola generale vale per la capacità, quindi l'incapacità costituisce l'eccezione. L'art. 2 cod. civ. dice che la capacità di agire si acquista con il compimento del diciottesimo anno di vita.


Il sistema, comunque, ha predisposto alcune regole di incapacità per difendere e tutelare il soggetto che ne abbia bisogno (Es. età, salute, sesso, ecc.) o per sfiducia nello stesso (Es. condanne penali, fallimento, ecc.).


Con il compimento di 18 anni, abbiamo detto, si acquista la capacità di agire. Il minore è del tutto incapace con le seguenti eccezioni:


a 14 anni è chiamato a dare il suo consenso per l'adozione;

a 16 anni può riconoscere un figlio naturale;

a 16 anni, in casi particolari, può contrarre matrimonio.


Per l'adozione è necessaria una differenza di diciotto anni tra l'adottante e l'adottato per i minori mentre per i maggiori di età la differenza passa a trentasei anni.


Tra la maturità a diciotto anni e l'incapacità totale del minore ci può essere un periodo di transito, detto di emancipazione, in cui il minore ottiene una limitata capacità di agire. Esso si ottiene con il matrimonio in età minore.


La distinzione fra i due sessi che una volta portava gravi squilibri fra l'uomo e la donna oggi, fortunatamente, non ha più modo di esistere, anche grazie a numerose leggi tra cui la legge n° 215 del 1992 sulle pari opportunità fra uomo e donna nella vita imprenditoriale ed economica.


La salute del soggetto, soprattutto quella mentale, acquista particolare importanza soprattutto nei confronti della capacità. Altre cause sono equiparate a quella mentale e sono la cecità e il sordomutismo che producono di fatto l'impossibilità ad una piena ed efficace capacità d'agire.

Queste gravi malattie danno vita a due importanti conseguenze: l'interdizione e l'inabilitazione.


INTERDIZIONE = l'interdizione giudiziale si ha quando colui che è afflitto da gravi malattie mentali o fisiche è dichiarato incapace a provvedere ai propri interessi. Ciò deve riguardare un vizio duraturo ma non necessariamente inguaribile. L'interdizione avviene, dopo che il giudice ha constatato l'infermità fisica o mentale, tramite una sentenza.


INABILITAZIONE = il Codice Civile dice che si può pronunciare l'inabilitazione in quattro casi:

per le persone che sono in una non grave malattia di mente da dover ricorrere all'interdizione;

per coloro che non riescono a conoscere il valore del denaro;

per abuso di bevande alcoliche o stupefacenti;

per i sordomuti e i ciechi dalla nascita o dalla prima infanzia che non abbiano ricevuto un'educazione sufficiente.


Il Codice Civile identifica la situazione dell'inabilitato a quella dell'emancipato.


La sentenza decide lo stato del malato e ne dichiara anche il curatore per l'inabilitato o un tutore per l'interdetto. Dopo tale sentenza gli atti compiuti autonomamente dall'interdetto o dall'inabilitato non possono esplicare i loro effetti e vengono annullati.

Lo stato di interdetto o di inabilitato dura tutta la vita fino alla morte o fina a nuova sentenza.

Chi stipula contratti con un incapace, cercando di trarre profitto da questa sua condizione fisica o mentale, è passivo di annullamento dell'atto appena stipulato.


L'interdetto non può compiere atti di natura patrimoniale (Es. contratto, testamento, ecc.) personali e familiari (Es. matrimonio, ecc.).

L'inabilitato, invece, non può compiere soltanto atti patrimoniali eccedenti l'ordinaria amministrazione


In alcuni casi, anche se il giudice non ha dichiarato l'interdizione o l'inabilitazione del soggetto, questo può trovarsi in uno stato di incapacità di intendere e di volere per cui tutti i suoi atti compiuti sotto tale sotto sono annullabili e privi di valore. La difficoltà del giudice sta nel giudicare o meno l'incapacità del soggetto secondo il concreto fatto presentatogli.


La condanna all'ergastolo o alla reclusione per un periodo non minore di cinque anni, porta con se anche un'altra pena accessoria per tutta la durata della pena principale: l'interdizione legale. Importante differenza dell'interdizione legale con quella giudiziale è che la prima si riferisce soltanto a gli atti di natura patrimoniale ma non a quelli di natura personale e familiare come nel caso dell'interdizione giudiziale.

L'interdizione legale non è una forma di protezione del soggetto ma di pena accessoria a quella principale della condanna.


Un altro caso in cui si applica l'interdizione legale limitatamente al solo patrimonio è quello della dichiarazione di stato fallimentare tramite una sentenza in cui il soggetto, che è stato colpito dalla sentenza, viene dichiarato incapace di soddisfare le proprie obbligazioni nell'interesse dei vari creditori e per la tutela del loro diritto di uguaglianza di trattamento.

Inoltre la legge n°15 del 1992 prevede la cancellazione dalle liste elettorali del soggetto per tutto il tempo dello stato di fallimento dello stesso.


Abbiamo visto che il minore e l'interdetto non possono agire da soli se non con l'aiuto di un rappresentante legale, mentre per il minore emancipato e per l'inabilitato necessita un curatore per la realizzazione di alcuni atti.

Accanto agli incapaci, perciò, troviamo una serie di soggetti abilitati alla difesa dell'incapace stesso e alla sua rappresentanza in determinati casi previsti dalla legge. Tutta la materia è dominata dalla vigilanza e dalla volontà del giudice tutelare presso la pretura.


POTESTA' DEI GENITORI = è la potestà che i genitori esercitano sui propri figli dalla nascita fino alla maggiore età, salvo precedente emancipazione. Essa è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori. La potestà comprende i poteri di natura patrimoniale e personale.

Il Codice Civile stesso fissa gli obblighi-doveri di natura personale che ogni genitore deve necessariamente applicare sui propri figli come: l'educazione, l'istruzione, la custodia e l'allevamento.

Gli obblighi-doveri di natura patrimoniali del genitore sono: la rappresentanza legale del figlio, l'amministrazione dei beni e l'usufrutto legale.

I genitori agiscono nell'interesse e nel nome del figlio ed in caso di pareri contrastanti possono fare ricorso al parere definitivo e decisorio del giudice.

In caso di donazione o lasciti a minori, il giudice dispone l'inventario dei beni trasmessi.

La potestà si perde se chi la esercita dimostra di esserne incapace, si rende colpevole di alcuni reati o condannato ad alcune pene; in alcuni casi è definitiva in altri temporanea.

In caso di divorzio, il tribunale decide a chi affidare la potestà.


CURATELA = l'emancipato o l'inabilitato trovano integrazione alla loro volontà tramite il curatore, il quale non ha la rappresentanza e perciò non lo sostituisce.

Curatore del minore sposato con persona maggiorenne sarà sempre il coniuge.

Funzione principale del curatore è assistere il minore intervenendo soltanto in alcuni suoi atti e precisamente per quelli patrimoniali.


TUTELA = quando un minore non ha chi eserciti la potestà e in tutti i casi in cui c'è una sentenza di interdizione, si ricorre alla tutela. Il tutore viene nominato dal giudice tutelare.

La tutela dei minori si  distingue in:


volontaria quando è il genitore che per ultimo esercitò la potestà a consigliare il soggetto tutore;

legittima quando a scegliere il tutore è direttamente un parente prossimo;

dativa quando il giudice affida la tutela ad un soggetto qualsiasi;

assistenziale quando il giudice affida la tutela ad un ente di assistenza.


La tutela dell'interdetto, invece, è a discrezione del giudice tutelare nei confronti delle persone più vicine all'assistito.

I criteri e le direttive da seguire nella tutela sono scelte dal giudice tutelare e devono essere rigorosamente eseguite.

Il tutore ha una funzione simile a quello della potestà del genitore e deve anche amministrare i beni e rappresentarlo.

Il giudice tutelare, inoltre, nomina anche un protutore che sostituisce il tutore legittimo solo in due casi, quando quest'ultimo viene a mancare o quando è in contrasto con l'assistito.

Finita la tutela il tutore deve, entro due mesi, presentare al giudice il resoconto del suo operato.



I DIRITTI DELLA PERSONALITA'

Ad ogni uomo, il nostro ordinamento giuridico attribuisce dei diritti definiti umani che mirano a garantire le ragioni fondamentali della vita e dello sviluppo della propria esistenza. Da tale definizione hanno preso vita diverse e numerose convenzioni internazionali per la tutela dei diritti umani. Molti di questi diritti sono stati immortalati anche nella costituzione e precisamente nei primi articoli.

Fra questi diritti ci sono alcuni personalissimi come quello al nome, all'onore, all'immagine, allo status familiare, ecc. tutti questi diritti sono non patrimoniali, inalienabili, intrasmissibili ed irrinunziabili.


Il diritto alla vita trova una particolare protezione con norme severe sia del Codice penale (Es. omicidio, percosse, aborto, ecc.) che del Codice Civile prevedendo pesanti sanzioni riguardanti essenzialmente il risarcimento dei danni cagionati (art.2043 cod. civ.).

La Cassazione ha addirittura riconosciuto un diritto alla salute che sarebbe pericoloso violare nell'interesse di tutti.

Secondo tali principi l'uomo può disporre liberamente del proprio corpo fino a quando le diminuzioni fisiche non siano permanenti. Il chirurgo può operare liberamente solo con il consenso del paziente o in sua impossibilità di un dei più diretti parenti, altrimenti compirebbe un atto illecito dal punto di vista giuridico.


Altro diritto fondamentale dell'uomo è il diritto all'onore e all'integrità morale, bene ideale che circonda ogni uomo.

Questo diritto è talmente importante che neanche alcuna pena può creare infamità al condannato. Questa materia è particolarmente disciplinata dal Codice penale che, fra l'altro, prevede anche il risarcimento del danno per ingiurie e diffamazioni.

Per tale diritto non è possibile pubblicare foto della persona senza il suo consenso o dei parenti se questa è morta tranne che non sia per avvenimenti pubblici. Anche proibito è diffondere notizie e fatti che siano lesivi della libertà e del buon nome altrui o che siano fatti esclusivamente privati.

Sotto questo profilo, di notevole importanza è la nuovissima legge n°675 del 1996 che regola il trattamento dei dati personali e ne vieta l'utilizzo e specialmente la diffusione senza il consenso dell'interessato. Secondo tale legge le banche dati, viste in maniera più o meno generalizzata, devono essere dichiarate e comunicate ad una nuova ed apposita autorità istituita per l'occasione che è il garante della privacy composto da quattro membri.

La liceità delle caricature nei giornali umoristici è ammessa finchè non degeneri in ingiuria.

Non si può prendere conoscenza del contenuto di lettere senza il doppio assenso del mittente e del destinatario. Stessa cosa avviene per le trasmissioni telegrafiche o telefoniche e per i segreti scientifici, industriali e professionali.


Il diritto alla libertà è considerato essenziale per la persona umana, così è esplicitamente espresso nell'art.3 della Costituzione. Secondo tale libertà, l'individuo ha la facoltà di disporre liberamente dove intende stabilire la propria residenza o il proprio domicilio, salvo i casi di restrizione descritti dalla legge e dal Codice penale contro la criminalità e le associazioni mafiose.

Sotto tale diritto traggono vita molti altri diritti importantissimi come quello di associazione, di religione, di stampa, di pensiero, di riunione, di matrimonio, contrattuale, ecc.

A volte la libertà si assicura con delle limitazioni alla libertà, come avviene, ad esempio, per la libera concorrenza.


Per l'individuo, come nucleo originario ed unico della vita non solo giuridica, è di vitale importanza un riconoscimento che porti alla distinzione fra i suoi simili. Questo è quanto mira il diritto al nome che agisce sia nell'interesse del singolo che dell'intera società.

Il nome è formato dal prenome, che è dato dai genitori o da chi per loro al momento della nascita, e dal cognome che è automaticamente aggiunto al nome e che è uguale a quello del padre (art.6 cod. civ.). Se per la scelta c'è contrasto fra i genitori, data l'importanza del momento, anche dal punto di vista giuridico, la Cassazione ha sentenziato che è necessario ed obbligatorio il ricorso al giudice.

Se i genitori sono ignoti, l'ufficiale di stato Civile o il direttore dell'ospizio decidono il nome e il cognome per il bambino. La legge, comunque, fissa alcuni limiti alla scelta del nome e del cognome vietando la scelta con nomi diffamanti, offensivi, ridicoli e contrari all'ordine pubblico. Non si possono neanche mettere il nome del padre vivente, del fratello vivente, un  cognome al posto del nome, ecc. il nome o il cognome può essere modificato successivamente solo su domanda dell'interessato e solo per ovvi e giusti motivi e può essere concesso mediante un Decreto.

Anche per la ditta commerciale è obbligatorio e garantito un nome distintivo per la difesa dell'attività economica. Al pari del nome della ditta è tutelata anche la sigla (Es. F.I.A.T.) della ditta, il marchio del prodotto e l'emblema dell'intera azienda che può racchiudere in se diverse ditte che producono diversi prodotti.


IL TERRITORIO

La più importante relazione giuridica della persona con il territorio è data dalla cittadinanza che un uomo ha riconosciuto dal proprio Stato in cui vive ed è nato. Questo rapporto non è trattato dal Codice Civile in quanto è materia pubblicistica e non civilistica.

Nel luogo di nascita vengono registrate presso dei pubblici registri, tutte le nascite e le relative annotazioni come i matrimoni o altro ancora.

Il nostro ordinamento distingue nettamente fra:


DIMORA indica il luogo dove la persona si trova anche in via del tutto transitoria e temporanea e non ha molta importanza giuridica tanto che non è menzionata dal Codice Civile;


RESIDENZA = è il luogo dove la persona decide di vivere, anche se non in maniera continua e stabile, ma necessariamente duratura. La residenza può essere trasferita e con efficacia nei confronti dei terzi qualora venga comunicata ai Comuni sia di partenza che di arrivo.

Nella residenza viene pubblicato il matrimonio e qui si svolgerà.


DOMICILIO = è il luogo dove una persona ha stabilito di risiedere i propri interessi e i propri affari ed inoltre dove avviene la successione mortis causa e dove viene dichiarato il fallimento commerciale. Il domicilio può essere volontario, se stabilito dal singolo individuo, o legale, se stabilito dalla legge.


Conseguenze comuni alla residenza e al domicilio è che in entrambe vengono notificati gli atti giudiziari ed in entrambe sono competenti gli organi di polizia giudiziaria.


Anche le persone giuridiche hanno una sede, che non è però definita ne residenza ne domicilio, ma che consegue gli stessi effetti.





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