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USUFRUTTO
L'usufrutto è il diritto di godere di un bene altrui e dei suoi frutti con l'obbligo di conservare la destinazione economica del bene e di restituirlo alla scadenza.
Art. 981: il diritto di godimento attribuito all'usufruttuario è finalizzato al conseguimento dei frutti della casa; quindi, il bene oggetto del diritto deve essere un bene fruttifero ed inoltre, dovendo essere riconsegnato a scadenza, deve anche essere inconsumabile.
E' comunque possibile anche l'usufrutto di beni consumabili - quasi usufrutto.
Diversamente dall'enfiteusi, non può essere cambiata la destinazione economica del bene, né il godimento può essere perpetuo.
Laddove l'usufruttuario esegua opere che alterino l'originaria destinazione economica della casa, è tenuto al risarcimento del danno e può anche essere costretto al ripristino delle precedenti condizioni.
Art. 978: è stabilito per legge (es.: usufrutto che i genitori hanno sui beni dei figli), o dalla volontà dell'uomo; può acquistarsi anche per usucapione.
Art. 979: la durata dell'usufrutto non può eccedere la vita dell'usufruttuario.
L'usufrutto, se viene costituito a favore di persona giuridica, non può durare più di 30 anni.
Non è trasmissibile mortis causa.
Però, per l'Art. 980 l'usufruttuario può cedere il proprio diritto per un certo tempo o per tutta la sua durata, se ciò non è vietato dal titolo costitutivo.
Estinzione si ha per:
-) scadenza del termine
-) rinuncia
-) prescrizione determinata dal non uso protratto per 20 anni
-) per consolidazione
-) per perimento totale della casa
-) per abuso dell'usufruttuario
L'estinzione non ha luogo se la casa è espropriata, se perisce per colpa o dolo di terzi.
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