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SISTEMI GIURIDICI COMPARATI
COS'E' IL DIRITTO COMPARATO? E' una branca del diritto che utilizza la comparazione come metodo di lavoro. Il termine diritto comparato indica che si tratta di un processo intellettuale, il quale ha il diritto come oggetto e la comparazione come strumento.
Ogni giurista ha il compito quotidiano di mettere le norme del proprio sistema giuridico vicendevolmente in contatto tra di loro, di armonizzarle e di compararle per fornire una base a decisioni concrete, o a nozioni tecniche. Questo determina l'essenza di ciascuna applicazione nazionale del diritto, pertanto il diritto comparato deve essere inteso qualcosa di più: il diritto comparato si presenta come comparazione comprensiva di diversi sistemi.
Lo studio comparativo del diritto nasce nel 1900: in questo periodo ebbe luogo a Parigi una grande esposizione mondiale, dove due studiosi francesi ebbero l'idea di organizzare, tra i numerosi congressi previsti, anche un congresso internazionale di diritto comparato. Il congresso ebbe luogo e il metodo del diritto comparato trasse buoni spunti e stimoli produttivi.
Il 1900 è un periodo storico in cui si scoprì il progresso. Il giurista si inserisce in questa corrente e quello che egli vuole fare è aiutare il politico, ed individuare le migliori situazioni possibili per il futuro che si sta creando.
Lo strumento che propone il giurista è il confronto tra le varie soluzioni nazionali.
La comparazione non è un confronto tra regole: quello che interessa ai comparatisti è capire le scelte di fondo, qual è la tecnica di diritto, quali sono le fonti, se a decidere le controversie è un laico o un professionista, ecc.
Dalle scelte di queste materie fatte dai vari ordinamenti discendono le altre scelte operative.
Comunque, il diritto comparato nasce all'inizio del 1900 come confronto di regole piccole: quello che si faceva all'epoca era di prendere in considerazione una piccola regola e di accostarle tutte le soluzioni migliori.
L'attività di comparazione può essere fatta in due modi e questa è la distinzione tra:
Spesso i confini tra macrocomparazione e microcomparazione sono fluidi e una forma di comparazione non può fare a meno dell'altra. Spesso, infatti, si comprende come in un dato sistema giuridico straniero possa essere risolto solo in un modo piuttosto che in un altro, solo tenendo presenti i procedimenti nell'ambito dei quali le competenti norme sono state perfezionate e sviluppate dal legislatore o dalla giurisprudenza e, allo stesso tempo, l'ambito nel quale esse dovranno essere applicate nella prassi.
CONFRONTO TRA DIRITTO COMPARATO E ALTRE BRANCHE DEL DIRITTO:
CRITERIO DELLA FUNZIONALITA' = compaiono più istituti giuridici che svolgono una medesima funzione. Non ci si deve fermare al significato immediato delle parole: quando vedo che non esiste un istituto giuridico con un nome analogo, devo andare a vedere quale svolge la medesima funzione.
Corollario del criterio della funzionalità = non confondere le declamazioni (=affermazioni di principio) con le regole operative (=regola giuridica per una determinata situazione).
La nostra regola è quella in base alla quale "il consenso trasferisce la proprietà". Questa regola, se presa singolarmente, è quella che i comparatisti chiamano una "declamazione".
Come si individua un campo di ricerca? Si confrontano i diritti dei paesi di cui si conoscono le lingue = si deve avere accesso diretto alle fonti. Quello che non si può fare è lavorare sul diritto di un paese di cui non si ha accesso diretto alle fonti. Inoltre, si deve anche avere accesso diretto ai materiali.
CRITERIO E MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DEI SISTEMI GIURIDICI:
I parametri proposti sono stati diversi e portano ad un'aggregazione. A seconda del sistema che si utilizza, i parametri sono configurati in modo diverso.
La prima proposta risale al 1900.
PROBLEMA: quando si decide di raggruppare i vari ordinamenti nazionali in sistemi, si devono scegliere i criteri sulla base dei quali fare questi raggruppamenti e naturalmente i criteri con i quali fare i raggruppamenti sono cambiati nel tempo.
I criteri con i quali fare i raggruppamenti sono cambiati nel tempo.
Un primo gruppo di classificazioni non viene preso in considerazione, perché erano classificazioni basate su criteri storici, o criteri geografici relativi a dove si trovava un paese, oppure a criteri razziali (razza bianca, razza nera, ecc.).
Nel 1950 (II metà del secolo scorso) è stata proposta la classificazione di RENE' DAVID: David è stato il primo autore che ha parlato di sistema (o famiglia). In alcune classificazione, come quella di David, appunto, il termine "sistema giuridico" indica un "raggruppamento più complesso e più compiuto rispetto alla famiglia".
(il termine di famiglia o sistema, ai nostri fini, possono essere considerati sinonimi).
Civil law
I 3 sistemi formulati da David sono: Soviet law
Common law
I paesi a socialismo reale, quindi la soviet law, costituiva nel suo complesso un sistema di diritti estremamente solido, la cui esistenza, autonoma, è durata nel tempo e non era in discussione. Quindi, questi 3 sistemi sono presentati come sistemi di pari livello.
Poi David individuava alcune famiglie, cioè alcuni raggruppamenti di ordinamenti nazionali di importanza sistemologica un po' minore: - sistemi di diritto religioso,
in particolare il diritto Indù;
- sistemi dei diritti dello
Estremo Oriente.
La classificazione di David è una classificazione agile e quindi una classificazione che ebbe grande successo. Veniva criticata perché il criterio ordinatore di questa classificazione non era univoco, nel senso che la distinzione tra common law e civil law era essenzialmente una classificazione legata al ruolo del diritto romano e legata al ruolo delle università nella famiglia dell'Europa continentale, legata invece al ruolo della giurisprudenza nel diritto inglese.
Quando si parlava di differenziare queste due famiglie, common law e civil law, rispetto alla soviet law, allora si guardava il criterio ideologico dell'ordinamento: nel common law e nel civil law la regola di diritto è essenzialmente una regola razionale che ha il suo fondamento nella volontà intrinseca della norma, nella sua razionalità; mentre nella soviet law la norma giuridica ha la sua forza vincolante che dipende dall'appoggio del potere politico. Si dice, poi, che la norma giuridica è finalizzata alla ricostruzione di un mondo comunista: c'è una valenza ideologica della norma giuridica, che invece nei paesi dell'Europa occidentale non c'è.
Nel 1969 è uscita la prima edizione Zweigert e Kotz, la cui classificazione ha avuto molto successo e rappresenta uno dei modelli classificatori a livello sistemologico più interessante. Rappresenta un punto di arrivo, un classico da cui prescindere.
Zweigert e Kotz dicono che tutte le classificazioni fatte finora tengono conto soltanto del diritto privato: loro dicono che alla fine bisogna tenere conto del fatto che esistono altre branche significative del diritto e che è possibile, anzi è frequente, che un ordinamento giuridico debba essere collocato in una famiglia per quanto riguarda il diritto pubblico e in un'altra famiglia per quello che riguarda il diritto privato
ESEMPIO: il diritto tedesco sta nella civil law per quello che riguarda il diritto privato, ma per quanto riguarda il diritto pubblico le cose sono più complicate.
Sempre gli autori dicono che molto dipende anche dal periodo storico, perché ci sono dei paesi che hanno attraversato fasi distinte nella storia, fasi nelle quali si sono rifatte ad un modello forte e poi l'hanno abbandonato per seguirne un altro, come ad esempio, la Cina: il diritto cinese appartiene alla famiglia dei diritti dell'Estremo Oriente, a base religiosa, ma per lungo tempo e forse ancora oggi la Cina può essere collocata nell'ambito del diritto socialista. Quindi la collocazione di un paese in un sistema piuttosto che in un altro cambia anche in relazione al periodo storico, al momento cronologico che si prende in considerazione.
Secondo questi autori quello che si deve tenere presente nella classificazione di un ordinamento, in un sistema piuttosto che in un altro, è lo STILE di quel sistema: OGNI SISTEMA, nella classificazione di Zweigert e Kotz, HA UN SUO STILE.
STILE VA INTESO NEL SENSO DEL COMPLESSO DELLE CARATTERISTICHE DI QUEL SISTEMA. STILE E' UN CONCETTO AMPIO: NON E' UN CONCETTO TECNICO GIURIDICO, MA ANZI, DERIVA DALLE SCIENZE UMANE IN GENERALE. ANCHE I SISTEMI GIURIDICI HANNO UN COMPLESSO DI CARATTERISTICHE (stili appunto) CHE CI PERMETTONO DI COLLOCARLI NELLA COMMON LAW, NELLA CIVIL LAW, ECC.
Ogni sistema giuridico ha un insieme di caratteristiche che li rendono inconfondibili, che fanno si che da un paese che appartiene alla common law e un paese che appartiene al diritto indù, ci siano delle differenze assolutamente clamorose.
Come si fa a vedere quali elementi di un ordinamento giuridico sono significativi? La migliore soluzione è quella di vedere che cosa i giuristi di altri paesi ritengono significativo della nostra esperienza. Se un giurista straniero viene colpito da un elemento del nostro ordinamento, con tutta possibilità quell'elemento è un elemento caratteristico, quindi rilevante dal punto di vista della definizione dello stile del nostro ordinamento nazionale.
I fattori che vengono nucleati dai nostri autori come significativi per lo stile sono cinque:
Da questa classificazione deriva l'esistenza di 8 sistemi:
FAMIGLIA ROMANISTA che fa capo al diritto francese e nella quale rientrano Italia, Belgio, Spagna, Olanda, ecc.
FAMIGLIA GERMANICA (Germania e paesi che parlano la lingua tedesca, come Austria, Svizzera, Liechnstein, ecc.).
FAMIGLIA DEL DIRITTO SCANDINAVO (Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia, Svezia) = caratterizzati dal fatto che sono molto avanti nel processo di produzione legislativa.
FAMIGLIA DEL COMMON LAW O DEL DIRITTO ANGLO-AMERICANO (Inghilterra, Irlanda, Stati Uniti, Canada, Australia, Nuova Zelanda).
FAMIGLIA DEI SISTEMI DI DIRITTO SOCIALISTA (alcuni stati marxisti dell'Africa, Cuba, e per qualche profilo la Cina).
FAMIGLIA DEI DIRITTI DELL'ESTREMO ORIENTE (Corea, Indocina, Malesia, buona parte del diritto privato giapponese e buona parte del diritto cinese).
FAMIGLIA DEL DIRITTO ISLAMICO (paesi tradizionalisti islamici) = basato su regola rivelate direttamente da Dio al profeta (Maometto) e abbraccia numerosi paesi.
FAMIGLIA DEL DIRITTO INDU' = è una concezione del mondo più che una concezione del diritto. (India e altri diritti orientali come il diritto pakistano, di Singapore, e altri paesi dell'Estremo Oriente).
Zweigert e Kotz si sforzano di individuare in concreto gli elementi che formano lo stile e individuano i 5 criteri che abbiamo visto. I 5 criteri sono, in definitiva, gli elementi che costituiscono lo stile ed esce da questa classificazione una tripartizione degli ordinamenti giuridici un po' farraginosa. Questa classificazione ha la caratteristica e il pregio di tener conto di una pluralità di elementi, alla fine più raffinata di quella di David, e quindi ha la caratteristica di tenere distinti sistemi che alla fine hanno delle differenze sostanziali.
Naturalmente la classificazione di David ha avuto la sua buona parte di critiche.
Sono state proposte altre classificazioni e soprattutto sono state proposte classificazioni più agili rispetto a questa.
Una prima classificazione è quella che individua 3 sistemi:
Le classificazioni sistemologiche hanno una finalità, che è quella di permetterci di dire che si tratta di un paese di civil law e immediatamente si capisce che ha quelle caratteristiche, e così via
Un'altra classificazione è quella che distingue: diritti con il legislatore
diritti senza legislatore
Qui la tradizione occidentale e la tradizione socialista stanno insieme, perché entrambe conoscono un ruolo di legislatore affidato al parlamento. Ci sono, però, dei paesi che utilizzano questo sistema e finiscono nel gruppo dei paesi senza legislatore, come il diritto islamico, nel quale le leggi fondamentali sono fatte da Dio e non dal parlamento. Analoghe soluzioni si trovano nell'Africa sud sahariana dove la produzione delle norme giuridiche è affidata al consiglio degli anziani.
Si può ancora distinguere tra: diritti con il giurista
diritti senza il giurista
I diritti con il giurista sono quelli di tradizione occidentale. Non conoscono questa figura il diritto indiano, il diritto cinese, il diritto giapponese tradizionale (diritto privato giapponese). Dove manca il giurista manca un'elaborazione: il giurista è colui che elabora il diritto in modo più o meno astratto o in modo più o meno elaborato. Dove manca il giurista la norma giuridica è spesso lasciata ad un livello di generalizzazione e di astrattezza inferiore.
Ultima distinzione: diritti con lo stato
diritti senza lo stato
Esistono ordinamenti giuridici più o meno organizzati che appartengono a società nelle quali la forma organizzativa statale non esiste: tutte le società a potere diffuso che si trovano in Africa e in Australia (aborigeni australiani, indiani d'America): qui lo stato inteso quale potere unitario e centrale non esiste. Questi diritti applicati dalle società autoctone (indigene) sono diritti che possono essere applicati, o all'insaputa dello stato, o con la quiescenza dello stato, o con la piena approvazione dello stato: quello che sta succedendo in Australia è una lenta evoluzione verso un riconoscimento della società aborigena.
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