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QUALIFICAZIONE COME CRIMEN

giurisprudenza



CAPITOLO I


1.1 FONTI


Digesto + Codex giustinianeo


libro 9, titolo 34, rubrica " de crimine stellionatus " 848h75i


titolo 20, libro 47 ( sede del diritto penale ), 4 frammenti di Papiniano, Ulpiano, Modestino e



Paolo


Già al tempo di M. Aurelio e L. Vero ( 161, 169 d.C ) vi era interesse intorno allo stellionato, riguardo al problema dell'ignorantia del debitore pignorante su talune circostanze riguardanti la res pignorata al creditore [ D.13,7,16,1 Paul. ] e il rischio dell'incriminazione per stellionatus per coloro che costituiscono in pegno le medesime cose a più persone, senza informarle del preesistente vincolo [ D.20,1,16,2 Gaio ].

Si trovano anche emanazioni di costituzioni imperiali in materia di stellionato [ C.9,34,4 Filippo l'Arabo ] ove se ne parla come una fattispecie sottoposta a persecuzione in via straordinaria.

Silenzio delle opere postclassiche sullo stellionato

Volterra metà del III° sec. d.C è un periodo di oblio  ;

Garofalo estranea ai redattori ogni pretesa di completezza, specie in diritto penale

pubblico, soprattutto concernenti il campo della cogn.ext.ord.


Collatio legum mosaicarum et romanarum autore trascura i reati che non si prestavano al

confronto tra dir.mosaico e romano ;

Consultatio veteris cuiusdam iuris consulti menzione esclusiva dei crimini dei quali si era

occupato nei pareri dati e poi raccolti nell'opera ;

Pauli sententiae Ferrarini, privilegiati i più gravi casi di crimina extra ordinem ( sanzione per

lo stellionato arrivava all'opus metalli ) oppure alcuni erano solo d'interesse

strettamente locale.


Codex Theodosianus non tocca lo stellionato, si presume l'assenza di leges generales in merito     da Costantino a Teodosio II.


motivo


costruzione giuridica dell'istituto cui era arrivata la

giurisprudenza tardoclassica doveva apparire un

modello normativo insuperabile, tale da non

richiedere modifiche.


1.2 QUALIFICAZIONE COME CRIMEN


Crimen conosciuto dall'ordinamento verso la seconda metà del II° sec. d.C


comportamento vietato dal diritto = illecito, lesivo di un interesse della collettività


perseguito dallo Stato e sanzionato con pena

pubblica.

N.B : crimina delitti pubblici, perseguiti davanti alle giurie dette quaestiones perpetuae ;

delicta delitti privati, legittima una reazione individuale attraverso pena pecuniaria


D.47,20,3,1-3 ( Ulp. 8 de officio proconsulis ) : stellionatum autem obici posse his, qui dolo quid fecerunt, sciendum est, scilicet si aliud crimen non sit quod obiciatur: quod enim in privatis iudicis est de dolo actio, hoc in criminibus stellionatus persecutio. Ubicumque igitur titulus criminis deficit, illic stellionatus obiciemus...et ut generaliter dixerim, deficiente titulo criminis hoc crimen locum habet. Poena autem stellionatus nulla legitima est, cum nec legitimum crimen sit. specialiter hoc crimine postulari potest.


L'accusa di stellionato spetta alla cognizione del preside. E' da sapersi che poi lo stellionato può opporsi a coloro che dolosamente fecero qualche cosa, ciò se non vi sia stato altro delitto che si opponga; poiché ciò che nei privati giudizi è azione di dolo, questa è la presunzione nei delitti di stellionato: e dunque, ove manca il titolo del delitto, allora opporremmo quello di stellionato. Soprattutto poi ha luogo se mai uno avendo ad un altro obbligato una cosa, dissimulando tal obbligo, per astuzia l'abbia data o permutata ad un altro, o l'abbia data in pagamento; perché tutte queste specie contengono stellionato.. e per dirlo in generale, mancando il titolo ad un delitto, avrà luogo questo delitto. Non vi è poi alcuna pena legale per lo stellionato, non essendo nemmeno delitto di legge; per questo poi sogliono essere puniti straordinariamente, purchè per i plebei questa pena non oltrepassi la condanna alle miniere.


1.3 NATURA DEL CRIMEN


L'attenzione viene posta già nell'età dei Severi D.47,20,3,2 ( Ulp. 8 de officio proconsulis ) : Non vi è alcuna pena legale per lo stellionato, non essendo nessun delitto di legge ; per questo poi sogliono essere punti straordinariamente.


pena non ha fondamento in una lex ;

neanche il crimine ha base in una lex


Ulpiano lo qualifica non legitimum in quanto non contemplato dalle leggi che avevano creato le corti di giustizia permanenti. Per questo carattere non legittimo si interviene in sede di extra ordinem.

D.47,20,2 Ulp : giudizio di stellionato non è infamante, ma ha una coercizione straodinaria.

C.9,34,3 Imp. Giordano non lo contempla tra i crimina publica  stellionatus non rientrava tra gli illeciti prefigurati dalle leggi istitutive dalle q.perpetuae ( peculiarità nella non perseguibilità in mancanza dell'accusatio ).


Iudicia publica, denominazione dovuta ad un tratto proprio della generalità dei processi per quaestiones, destinato poi a connotare l'omologa generalità in sede ex.ord. ( pubblicità dell'accusa )


perdita d'importanza dell'istituto dell'accusatio, venendo a crescere quella del titolare della cognitio che può ricorrere o integrare gli elementi probatori ( desistenza dell'accusatore 319 d.C. ).

Crimina publica delitti previsti dalle leges istitutive delle q.perp. + erano perseguibili dietro accusa devoluta a quivis e populo.

Inoltre tale crimine è riportato nel primo dei due libri terribiles,47, titolo 11 dedicato ai crimina extr.


1.4 NATURA DEL IUDICIUM STELLIONATUS


Il processo ad esso relativo non integrava un iudicium publicum D.3,2,13,8 " Crimen stellionatus infamiam irrogat damnato, quamvis publicum non est iudicium " ;

D.48,1,7 : Una sentenza rende infame il reo non, per ogni delitto, ma per quella ch'ebbe una causa di giudizio pubblico.

Si può quindi ritenere che i giudizi non erano instaurabili in mancanza di accusatio, ma non potevano configurarsi come publica non avendo fondamento nelle leggi dinanzi richiamate. In tal caso, iudicia stellionatus ed expilatae hereditatis, non erano publica, poiché l'accusatio stessa veniva riservata all'interessato e non a quivis e populo. Tesi che trova difficile conferma nelle fonti, è quella per cui la giurisprudenza tardoclassica qualificasse publica i iudicia, vertenti intorno a crimina riconducibili alle leges sulle q. perpetuae, suscettibili di promuoversi mediante accusatio aperta a quivis e populo. Infatti il principio della pubblicità dell'accusa non governava inderogabilmente tutti i iudicia publica. Papiniano vuole far capire che il processo per stellionato, sebbene la sua instaurazione fosse subordinata all'iniziativa del singolo, condizionante pure l'istituzione dei iudicia publica e privata, non rientrava comunque in nessuno dei due.


non derivando dalle leggi  avendo come oggetto un

sulle q.perpetuae  crimine e non un delictum.



CAPITOLO II


2.1 FONDAMENTO ULTIMO DELLA STELLIONATUS PERSECUTIO


Il principe avrebbe determinato il sorgere della persecutio in relazione a talune fattispecie ed il successivo

espendersi ad altre.(1) L'imperatore, come giudice della cognitio ex.ord., assoggettava a sanzione una condotta non riconducibile ad alcuna figura di reato preesistente, qualificandola come stellionato ; (2)  l'imperatore , rivolgendosi all'interrogante, additava una certa fattispecie, non ancora elevata a crimine, come meritevole di repressione a titolo di stellionato; tutto sempre attraverso decreta e rescripta che avevano valore normativo.

D.13,7,36 pr. ( Ulp. 11 ad edictum ) : Se qualcuno a pegno invece dell'oro avesse sostituito rame al creditore, si domanda come sia tenuto ? Nel qual caso benissimo Sabino scrive, che se mai all'oro dato avesse sostituito rame, è tenuto di furto : che se nel darlo lo avesse scambiato con rame, agì turpemente, non però era ladro. Ma anche qui credo, che il giudizio pignoratizio abbia luogo. E così scrive Pomponio. Straordinariamente ancora sarà punito a titolo di stellionato, come spessissimo fu rescritto.

C.9,34,4 : Non senza pericolo fu in uso gabbare l'ingnoranza del creditore, al quale si obbligarono con diritto di pegno o d'ipoteche cose già prima obbligate presso altri.



sottoposizione a stellionatus persecutio giustificata richiamando i rescritti che ne erano alla base


opera del principe + consulenza dei giuristi che :

giungevano ad una generale ed unitaria caratterizzazione del crimen stellionatus ;

pervenivano ad enucleare nuove fattispecie da assoggettare alla stellionatus persecutio, in quanto apparentemente assimilabili a quelle considerate nelle costitutiones principum


D.40,7,9,1 ( Ulp. 28 ad Sabinum ) : se l'erede venda lo statulibero, non sotto la medesima condizione, la causa di lui è immutabile, e potrà da esso riscattarsi in simile modo, come dall'erede. Ma se sopprimerà la condizione di statulibero, ed in fatto è tenuto dal contratto di compera; e per cose più gravi si addebita ancora il delitto di stellionato a colui che sventa dissimulata la condizione della stabilita libertà, lo avrà venduto semplicemente.


Comunque è da ritenersi che il fondamento ultimo della stellionatus persecutio riposasse in quei primi decreta e rescripta imperiali che ne avevano promosso l'avvio.


2.2 RISALENZA DELLA STELLIONATUS PERSECUTIO


Assodato che essa prende corpo in virtù di cost.principum a carattere particolare, bisogna collocarle cronologicamente. Raffrontando C.9,34,4 tratto da una cost. del 244 d.C. traspare che nel crimen stellionatus rientrava il caso del debitore che scientemente avesse costituito in pegno al creditore ignaro, mediante datio o cenventio pignoris, cose già vincolate in garanzia a favore di altri creditori ; e D.13,7,15,1 Paolo qualifica come stellionato l'ipotesi testè indicata, pur ristretta alla datio pignoris della res alii pignerata vel in publicum obligata.

Inoltre da D.13,7,16 si desume che probabilmente la fattispecie prospettata venisse già configurata come stellionato al tempo in cui Marcello andava scrivendo i libri digestorum, circa 161-169 d.C. Taluni sostengono che all'epoca di Pomponio lo stellionato sarebbe stato sconosciuto all'ordinamento giuridico romano; tale affermazione viene sostenuta dal fatto che Ulpiano riscontra il crimen stellionatus nella condotta di chi, nel dare l'oggetto in pegno al creditore, a quello d'oro sostituisca quello di bronzo ; al contrario Sabino vi ravvisa solo un turpiter facere, Pomponio lo assoggetta all'actio pigneraticia percui il silenzio di entrambi in merito proverebbe la a loro la figura del crimen stellionatus era sconosciuta.

Certamente fra Tiberio e Nerone, 14 d.C - 68 d.C, epoca in cui opera Sabino, è lecito negare si fossero emanati decreta o rescripta in materia di stellionato. Però Ulpiano probabilmente attinge il pensiero di Pomponio dai suoi libri ad Sabinum, stesi sotto Adriano ( 117 - 138 d.C ), per cui non bisogna escludere che i più remoti tra i rescritti incriminanti a titolo di stellionato la fattispecie enunciata nel brano di Ulpiano rimontino almeno ad Antonino Pio ( 138 - 161 d.C. ) oppure ai divi fratres.



Si può quindi far risalire i più lontani rescritti alla prima metà del II° sec. d.C, tenendo conto del fatto che Marcello aveva trattato la problematica degli effetti dell'ignorantia del debitore pluripignorante nei pegni già costituiti.


2.3 DA STELLIO A STELLIONATUS


Stellionatus deriva probabilmente da stellio, vocabolo carico di 2 significati :

tipi di rettile, geco ( di cui si occupò Plinio ). Esso era temuto dagli scorpioni, e putrefatto nell'olio era un ottimo preparato per curare le ferite provocate da essi. Era coperto di lentiggini, e si cibava di ragni. Gli fu attribuito il nome di stellio a causa della pelle chiazzata.


2.4 SIGNIFICATO TRASLATO DI STELLIO


valore metaforico indica l'impostore, la persona che agisce con frode, con maliziosa astuzia. La pelle di cui il geco si spogliava era indicata contro l'epilessia, ma egli era pronto a mangiarsela e perciò fu visto come un'animale che tenta di recare pregiudizio all'uomo in modo fraudolento valenza ingiuriosa del nome stellio.


CAPITOLO III


3.1 CONSIDERAZIONI PRELIMINARI


Analisi della varie fattispecie che ricadevano nell'orbita del crimen stellionatus.

Ulpiano Nec est opus species enumerare si riferisce alle varie ipotesi non ancora effettivamente perseguite come stellionato e tuttavia sussumibili all'interno di tale crimine, essendo conformi a quella nozione di reato.

Ulpiano stellionatum autem obici posse his, qui dolo quid fecerunt, sciendum est, scilicet si aliud crimen non sit quod obiciatur ne risulta la genericità del crimine in parola.


3.2 ATTI DI DISPOSIZIONE DELLA RES ALII OBLIGATA


D.47,20,3,1 incorreva nel crimen stellionatus colui che, dopo aver costituito in pegno la res a vantaggio di un creditore, ne disponesse, a titolo di vendita o di permuta o di dazione in pagamento, in favore d'un altro soggetto, celandogli però maliziosamente il preesistente vincolo di garanzia. Inoltre dal brano si desume che qualora il debitore medesimo avessa sì taciuto del pagno al terzo, ma per una ragione diversa da quella di farlo cadere in errore, probabilmente non sarebbe stato imputabile per stellionato.

Soggetto passivo del reato :

TESI ANTITESI


vittima dello stellionato sarebbe il creditore    egli però non sarebbe stato leso dalla condotta

pignoratizio del debitore pignorante, atteso che era in suo

potere chiedere la consegna della res pignorata

a chiunque ne fosse risultato in possesso,

giovandosi se necessario dell'actio pigneraticia

in rem ;


debitore pignorante si ritiene reo di stellionato    Terzo non necessariamente avrebbe risentito

rimpetto a colui cui la cosa fu trasferita. del vincolo di garanzia precostituito sulla

cosa a vantaggio di un diverso soggetto


Indispensabile identificare il momento di consumazione del reato istante in cui si realizza l'atto di disposizione quali sono gli interessi vulnerati nell'attimo ? Interessi eterogenei, facenti capo sia al creditore sia al terzo. Precisamente nell'interesse (1) di cui era portatore il creditore pignoratizio, alla sicurezza del credito, pregiudicato dalla condotta del debitore, divenendo difficoltoso il reperimento della res pignorata da parte del creditore pignoratizio ; nell'interesse di cui era portatore il terzo (2), di non subire l'evizione della cosa, leso dal deb.pign., inquanto a causa del silenzio sul previo assoggettamento della cosa a pegno in favore di altro soggetto, il terzo era indotto a concludere un contratto o accettare una datio in solutum che forse non avrebbe accettato .



offesi dal crimen stellionatus sono tanto il creditore pignoratizio quanto il terzo contraente o creditore ;

essi avrebbero potuto prendere l'iniziativa per l'instaurazione del processo.


L'indicato interesse del creditore era tutelato anche nel caso in cui l'atto di disposizione della cosa già ipotecata a suo favore venisse compiuto dal debitore avvertendo il terzo della preesistente garanzia.


Dubbi sul fatto del concorso di reati nascono dalla constatazione della sussidiarietà dello stellionato, D.47,20,3,1 Ulp.

Era invocabile l'esclusione dell'imputabilità per stellionato quando un più specifico reato fosse ascrivibile all'accusato, furto    / stellionato


versante privatistico dissimulazione fraudolente del vincolo sulla res all'acquirente

su impulso del cred. che

avesse esercitato la contiene gli el.qualificanti del furto ( vendita della res già ad altri

corrispondente azione  pignorata per conventio ) + la dissimulazione del vincolo al

penale  . compratore.


3.3 COSTITUZIONE IN PEGNO DELLA COSA PIGNORATA AL TERZO


Ipotesi più frequente nelle fonti è quella del pignoramento a favore del creditore della cosa già assoggettata a pegno a vantaggio di un diverso creditore. D.13,7,16,1 ( p. 29 ad edictum ) : E' certo che al creditore compete l'azione pignoratizia contraria per cui se diede cosa altrui, o da altri accettata in pegno od obbligata in pubblico, sarà tenuto benchè commetta il crimine di truffa. Ma domandandosi, se quando lo sappia, od ancora se lo ignorò ? E per quanto s'appartiente al delitto, l'ignoranza lo scusa: per quanto al giudizio contrario, l'ingnoranza non lo scusa: come scrive Marcello nel libro 6° dei Digesta. Ma se sapendolo il creditore riceve una cosa o altrui, od obbligata, o morbosa, non gli compete il giudizio contrario.

Cadeva nel crimen stellionatus il caso del debitore che avesse stipulato con il creditore un contratto reale di pegno avente ad oggetto una cosa già asservita a pegno a vantaggio di un altro creditore o già gravata da ipoteca a favore del fisco senza parteciparli l'effettiva condizione giuridica della cosa stessa. Al secondo creditore pignoratizio spettava l'actio pigneraticia contraria che si poteva esperire pur quando il debitore fosse stato inconsapevole della preesistenza del vincolo di garanzia sulla res poi data in pegno ; al contrario l'ignorantia del debitore su tale circostanza ( credendo nella nullità dell'atto costitutivo del primo pegno ) precludeva di ravvisare nella sua condotta gli estremi del crimens stellionatus.



Per integrare tale crimine era richiesti 4 elementi :

- datio pignoris relativa ad una res alii pignerata vel in publicum obligata ;

- conoscenza da parte del debitore pignorante del vincolo pignoratizio precostituito ;

- silenzio mantenuto con il creditore controparte ;

- ignoranza da parte di questi del vincolo.


Soggetto passivo del reato, se il crimine si era consumato all'atto del posteriore pignoramento : C.9,34,1:

- primo creditore, perché privo del possesso della res avrebbe avuto difficoltà a reperirla all'indomani dell'inadempimento ;

- secondo creditore, perché leso nel suo interesse ad una garanzia del credito non diminuita rispetto a quella su cui aveva fatto affidamento .


Causa instituendi criminis , il venir meno dipendeva dall'offerta di adempimento fatta dal debitore a tutti i creditori pignoratizi.

Da D.20,1,15,2 Gaio il debitore pluripignorante era solito informare il secondo creditore prima della conclusione della datio o conventio pignoris, del pegno precedente, per scongiurare il pericolo della grave responsabilità.

D.13,7,36,1 prima parte di matrice giustinianea, parla dell'incriminazione per stellionato per i già menzionati motivi.

C.9,34,4 è prospettata anche l'ipotesi del pignorante il quale, dopo aver validamente costituito in pegno la cosa al creditore, nell'intento di recare a questi pregiudizio per il proprio vantaggio, gli faccia credere che esiste un terz, in realtà fittiziamente interposto, titolare di un diritto di pegno di grado anteriore sulla cose stessa.


3.4 COSTITUZIONE IN PEGNO DELLA RES ALIENA


D.13,7,16,1 e D.17,7,36,1 Ulp.


Ed anche se taluno a bella posta mi diede in pegno una cosa altrui, o se per altri obbligata a me la obbligò, né me ne fece consapevole, sarà punito pel medesimo delitto punibilità di colui che avesse costituito in pegno, con datio, la res aliena, agendo deliberatamente ( sciens prudensque ) e tacendo in proposito.I lesi erano sia il creditore pignoratizio, sia il dominus della res ( C.9,34,2, padre-figlio ).

D.47,20,4 Mod incorreva nel reato di stellionato chi avesse pignorato cose altrui al creditore, non solo occultandogli l'effettiva condizione giuridica, ma, prestandogli giuramento, consacrato in un documento, circa la proprietà delle stesse. Secondo Garofalo, il passo non consente di affermare che il falso giuramento di per sé desse luogo al crimen stellionatus.


3.5 ATTI FRAUDOLENTI CONNESSI ALLA " DATIO PIGNORIS "


D.13,7,1,2 dichiarazione falsa sulla qualità, pertanto al creditore spettava l'actio pigneraticia contraria.

D.13,7,36 sostituzione dell'oggetto, effettuata dal pignorante al'atto della datio



momento in cui si considera commesso lo stellionato : conclusione della datio ;

persona offesa : creditore pignoratizio.


3.6 SOSTITUZIONE, STORNO, ALTERAZIONE E OCCULTAMENTO DELLE MERCES


4 fattispecie contemplate in D.47,20,3 Ulp. 8 de off.pr., 3 nel primo paragrafo, 1 nel terzo: ( Ulpiano la isola in quanto gli sembra particolare, incentrata sul supprimere mercers coincidente con uno di quelli posti a fondamento del diverso crimine dei dardanarii; l'occultamento delle merci dava luogo a :

- stellionato quando effettuato allo scopo di ottenere un rialzo del prezzo verso determinati soggetti ;

- al crimine dei dardanarii quando compiuto al fine di conseguire un incremento del prezzo delle merci stesse in pregiudizio dell'indistinta comunità );


- sostituire ( supponere ) le merces fraudolenta sostituzione di merci vendute ;

- stornare ( avertere ) le merces obligatae, da parte del pignorante ;

- alterare ( corrumpere) , causando una diminuzione di valore.


Il momento di consumazione del reato si ha : all'atto del compiersi della sostituzione o , per lo storno, dell'alterazione degli oggetti.

Vittime sono : sostituzione compratore ;

stornare creditore pignoratizio ;

alterare entrambi.


3.7 VENDITA DELLO STATULIBER CON DISSIMULAZIONE DELLA SUA CONDIZIONE


Caso di stellionato considerato tale solamente dai graviores.

D.40,7,9,1 erede venda lo statuliber come schiavo, senza aver dichiarato al compratore, che oggetto era sì uno schiavo, ma uno schiavo manomesso per testamento sotto condizione sospensiva. la condizione di statuliber rimaneva, inoltre per ottenere la propria libertà avrebbe dovuto agire nei confronti del compratore in egual modo a come avrebbe fatto con l'erede: sul presupposto della manumissio testamento sospensivamente condizionata al pagamento da parte dello schiavo di una somma all'erede, versando tale somma al compratore.

Si tamen suppresserit condicionem statuliber erede poteva essere perseguito dal compratore mediante actio ex empto. I graviores ravvisavano anche, nell'occultamento dell'effettiva condizione giuridica dello schiavo, il crimen stellionatus, con l'esclusione della garanzia per l'evizione ( esclusione necessaria per intergrare il reato ).

La condanna del venditore in sede di giudizio instaurato con actio ex empto era subordinata all'emergere della consapevolezza del venditore stesso sulla condizione dello schiavo.

Per i graviores il crimine era commesso all'atto della vendita o dell'evizione ?

Garofalo della vendita .

La persona offesa legittimata a provvedere l'accusa compratore.


3.8 PERCEZIONE DI DENARO IN FORZA DI CONDANNA PER DEBITO INESISTENTE


Solo per diritto giustinianeo integrava un'ipotesi di stellionato. La percezione era avvertita nella consapevolezza dell'inesistenza del debito di denaro riconosciuta dal giudice.

D.17,1,29,5 Ulp azione di ripetizione spetta contro la persona che riceve denaro non prestato oppure prestato e già avuto in restituzione. Non concessa quando al pagamento si fosse provveduto in attuazione di una condanna, stante l'autorità della res iudicata. All'accipiente si sarebbe imputato il crimen stellionatus in ragione della calliditas insita nel suo comportamento.


dell'agente era imprescendibile per qualificare la sua condotta come stellionato, inoltre la furberia consisteva della percezione di denaro, con la consapevolazza che essa trovava fondamento esclusivamente nella condanna ( ingiusta ).

[ Garofalo solo se la percezione di denaro non aveva a base una condanna, ed era avvenuta nella consapevolezza di ricevere un pagamento indebito, all'accipiente si sarebbe rimproverato il furto . ]


Il reato si consuma al momento della riscossione del denaro.


3.9 IMPOSTURA E COLLUSIO IN DANNO DI TALUNO


D.47,20,3,1 : del poi se uno avrà fatte imposture o collusione di un altro, potrà esere accusato di stellionato ".

Tratti comuni : - facere imposturam ( ordine un inganno ) ;

- facere collusionem ( stringere un'intesa segreta con un terzo per recare pregiudizio ad un

altro ).

Tanto il danno quanto il beneficio  dovevano avere carattere economico.

Momento nel quale si commetteva lo stellionato quando l'attività del reo avesse raggiunto uno stato tale da apparire inequivocabilmente indirizzata a nuocere ad un certo soggetto per il personale tornaconto.


CAPITOLO IV


4.1 CONSIDERAZIONI PRELIMINARI


Isolare ed esaminare gli elementi invariabilmente ricorrenti nei diversi casi di stellionato.


4.2 CONDOTTA MATERIALE DEL REO E SUE CONNOTAZIONI


L'autore del crimine compie una condotta materiale commissiva, compiendo cioè un'azione maliziosa


aventi come denominatore comune  lesiva d'interessi di varia natura facenti

l'aspettativa alla correttezza nei negozi capo ad una o più persone determinate

giuridici attinenti al patrimonio in

funzione della conservazione  idonea a procurare al reo un tesa a gabbare la buona

dell'integrità del medesimo.    vantaggio economico. fede del terzo ( non

sempre è importante

l'atteggiamento del

terzo ).


Due brani, invero, non escludono affatto che " eine bloße Vermögensgefährdung ( Hupe ) " si giudicasse sufficiente per il compiersi del crimine :

D.13,7,36,1 nega il ricorrere allo stellionato quando il valore ( elevato ) della cosa costituita fraudolentemente in pegno per la seconda volta sia tale da garantire anche la pretesa ( modica ) del creditore pignoratizio posteriore ; e lo nega affermando che i due patrimoni non corrono alcun rischio :

C.9,34,1 colpevole poteva evitare l'accusa di stellionato offrendo a tutti i creditori delle obbligazioni garantite .




Crimen stellionatus si ravvisa quando con un'astuzia o furberia nei confronti di un terzo, violando l'aspettativa di questo ed eventualmente di altri soggetti determinati alla correttezza nei negozi giuridici patrimoniali, si realizzasse o si cercasse di realizzare un vantaggio economico, con correlativo danno del terzo stesso, e/o altri soggetti.

4.3 STATO SOGGETTIVO DEL REO E SUE CONNOTAZIONI


- consapevolezza in ordine alle circostanze oggettive rilevanti ( assoggettamento a pegno della res venduta, permutata ) ;

- intenzionalità della condotta materiale integrante il crimine in parola.



azione compiuta con dolo

( dolo diverso da quello sanzionato dall'actio de dolo, perché non identificantesi nel raggiro artificioso per trarre altri in errore, ma espressione della volontà criminosa, implicante coscienza ).


4.4 ASSENZA DI UN TITOLO SPECIFICO DI REATO


Alcune fattispecie risultano inquadrate sotto un diverso reato, sebbene tutte avvicinabili al crimen stellionatus.

D.48,10,21 Paul  : Colui che in solidum vendette a due con diversi contratti la medesima cosa, è punito con le pene di falso, ed anche l'imperatore Adriano così costituì. A costoro si unisce anche colui che corrompe il giudice, ma sogliono essere puniti più mitemente, in modo che vengano relagati a tempo, né a loro si tolgano i beni . ( trapela che anche prima di Adriano si assoggettava alla poena falsi chi avesse venduto la stessa cosa a due persone ).

Si ritiene che tali elementi non fossero sufficienti per delineare come stellionato la fattispecie che pur li contemplasse.


Si può ritenere che principi, giuristi e giudici, nel loro dialettico lavoro di determinazione delle fattispecie da sottoporre a stellionatus persecutio, si orientassero nel senso di non estenderla a quei particolari casi che, sebbene palesassero gli elementi oggettivi e soggettivi tipi dello stellionato, proprio in considerazione della presenza di essi, già erano stati elevati a crimine.

Un contegno connotato dagli elementi oggettivi e soggettivi dello stellionato non avrebbe comportato responsabilità per questo crimine solo se ed in quanto proprio in ragione degli indicati elementi, venisse punito in base ad un diverso titolo di reato, il quale rispetto allo stellionato risultava dunque sempre in rapporto di species a genus, contenendo alcuni elementi del secondo, ma concretamente individuati, appunto perché tipicizzati in un particolare comportamento.

Probabilmente anche qualche fattispecie, già menzionata come stellionato, nel corso del tempo, in forza di un provvedimento imperiale o determinazione giudiziale , fu riportata sotto un diverso titolo di reato, che diventava perciò specifico rispetto allo stellionato, precludendone la concorrente imputabilità.

D.47,20,3,1 : per dirlo in generale, mancando il titolo ad un delitto, avrà luogo questo delitto.

La sussidiarietà dello stellionato, nella quale si risolve l'elemento dell'assenza di un titolo specifico di reato, lasciava aperta la possibilità del concorso dello stellionato con un diverso crimine allorchè la relazione fosse di species a genus: quando cioè  ( casi del furto e falso giuramento ) una fattispecie presentasse gli estremi propri di un certo crimine e quelli, più articolati, peculiari dello stellionato.

La sua suppletorietà è da interpretare come espressione della tendenza ad evitare il cumulo di vari reati, e quindi della duplice imputazione. La duplice responsabilità sul piano del dir. criminale e dir. privato a carico dell'autore dell'illecito era ammessa. [ il processo per stellionato culminava nell'applicazione della relativa pena, pubblica, lasciando impregiudicato l'esperimento dell'actio de dolo e non essendo pregiudicato dal suo esercizio ].

4.5 NOZIONE ULPINIANEA DI STELLIONATUS


consapevolmente architettata

crimine + azione fraudolenta

intenzionalmente compiuta

non sussunta entro un titolo

specifico di reato   verso un terzo lesione della sua aspettativa

alla correttezza nei negozi

giuridici patrimoniali


deriva un vantaggio economico con danno


D.47,20,3,1 Ulp : si aliud non sit quod obiciatur sussidiarietà dello stellionato ;

de dolo actio specifica lo stato psicologico di consapevole intenzionalità che deve

sorreggere il quid facere.



Zilletti : elemento dinamico, attività delittuosa. Inoltre la stellionatus persecutio svolge nell'ambito del diritto criminale un ruolo speculare rispetto a quello proprio dell'actio de dolo nel diritto privato.


CAPITOLO V


5.1 NECESSITA' DELL'ACCUSATIO STELLIONATUS


Le fonti attestano l'esistenza di crimini individuatisi durante il principato nell'ambito della repressione extra ordinem rispetto ai quali al giudice era precluso attivarsi spontaneamente, essendogli consentito di avviare il relativo iudicium esclusivamente a seguito dell'accusatio del singolo. Tra questi crimini accanto al partus suppositus, all'expilata hereditates, all'abigeato e alla praevaricatio dell'advocatus, viene annoverato lo stellionato.

D.47,11,3 Ulp.: stellionatus vel expilatae hereditatis iudicia accusationem quidem habent, sed non sunt publica " ;

D.47,20,1 Pap. : actio stellionatus neque publicis iudiciis neque privatis actionibus continentur si parla di actio e non di accusatio, quindi si allude all'imprescendibile iniziativa del cittadino, il termine actio è usato in alternativa al più tecnico accusatio anche per Papiniano la percezione del crimen stellionatus era subordinata alla proposizione dell'accusa da parte del privato.


5.2 LEGITTIMAZIONE DELL'ACCUSATIO STELLIONATUS


Dottrina legittimazione dell'acc.stell. era propria di chi avesse risentito le conseguenze del reato ;

Lauria spettava soltanto agli interessati ( offeso e suoi parenti ), ma afferma che l'accusa poteva sollevarsi da chi era legittimato a chiedere l'ac. doli ;

Garofalo stellionato non era ricollegabile ad alcuna delle leggi istitutive delle corti di giustizia permanenti sottratto alla perseguibilità d'ufficio. Coincide con la tesi della dottrina ( C.9,34,1 ).


- offrendo ai creditori ci si liberava dell'accusa solo i creditori erano ammessi all'accusa ;

- pregiudizievole per l'economia dei processi che persone diverse dai creditori esercitassero il ius accusandi;

- creditori erano i soggetti passivi del reato ;

- inoltre altri crimini ugualmente sorti in età del principato nell'ambito della cognitio e perseguibili soltanto su iniziativa del cittadino, mai parlano di accusa aperta a quivis e populo.





5.3 ESTINZIONE DELLA CAUSA INSTITUENDI CRIMINIS


La facoltà di promuovere il iudicium st. veniva meno in capo alle vittime nel caso in cui alla consumazione del reato avesse fatto seguito un certo contegno del colpevole, idoneo a porre nel nulla la ragione ( in prospettiva sostanziale, cioè lesione degli interessi protetti dall'ord.g. ) che stava a fondamento del ius accusandi non ancora esercitato.

C.9,34,1 Imp. Alex. ad Alessandro, per evitare l'incriminazione offerta fatta ai creditori dell'adempimento delle obbligazioni garantite mediante la successiva costituzione in pegno degli stessi beni veniva meno la causa instituendi criminis. Probabilmente se l'offerta di pagamento avveniva dopo l'esercizio del ius accusandi ne avrebbe tenuto conto il giudice nella determinazione della pena in concreto.


5.4 COGNITIO PRAESIDIS E ACCUSATIO STELLIONATUS


Zilletti, no per Garofalo da D.47,20,3 : stellionatus ad praesidis cognitionem spectat mettere in luce la non automaticità degli effetti dell'accusatio rispetto al procedimento Ulpiano asserirebbe che al governatore è rimesso, una volta proposta l'accusatio, l'accertamento dell'esistenza o meno degli elementi necessari e sufficienti per dare luogo al procedimento.

Garofalo non sembra credibile che vigesse la norma che potremmo chiamare del pre-procedimento, in base al quale non si sarebbe aperto il procedimento nei confronti dell'accusatio se nell'ambito del giudizio, da tenersi al cospetto del governatore provinciale, non si fossero discusse e superate le questioni attinenti alla legittimazione all'accusa e alla perdurante ammissibilità di questa. Ulpiano vuole chiarire che alla cognitio del governatore della provincia, senatoria, era devoluto il crimen stellionatus. Egli spiegando che era preferibile rimettere alla cognitio del governatore l'accusatio piuttosto che il crimen stellionatus, voleva avvertire che la repressione del reato in oggetto non era avviabile d'ufficio, esigendo invece l'accusa del privato. E' ipotizzabile che al tempo di Ulpiano di regola lo stellionato, quando commesso in Roma ed entro 100 miglia da essa, si perseguisse davanti al praefectus urbi, altrimenti al praefectus praetorio.


5.5 DESISTENZA DALL'ACCUSATIO STELLIONATUS


Il senatoconsulto Turpilliano, emanato da Nerone nel 61 a.C., conteneva disposizioni per gli atti criminosi contro la giustizia, tra le quali spiccavano quella contro i tergiversatores ( coloro che abbandonavano, dopo averla intentata, un'accusa, senza aver prima ottenuta l'abolitio dell'autorità competente ) pena pecuniaria  + perdita del ius accusandi + infamia.

Sorgeva il problema dell'estensione delle norme sui tergiversatores dinanzi agli organi giudicanti ex.ord. (essendo coloro quelli avevano ingiustificatamente desistito dall'accusa che dava impulso al processo davanti ad una delle quaestiones ), sia per :

un'accusa legittima ( dotata di fondamento in una delle leggi sui tribunali permanenti ) applicava le stesse norme, salvo che nella parte relativa alla sanzione principale, che si sarebbe dovuta determinare di volta in volta ;

un crimine emerso in sede di cognitio escluso l'allargamento, in base a D.48,16,7,1 Ulp : se uno avrò accusato di stellionato o di delitto d'eredità espilata, e desistette, non subirà le pene del reato senatoconsulto Turpilliano; nemmeno se accusà di furto o d'ingiurie, ma con uffizio del giudice la sua colpa sarà punita .

CAPITOLO IV


6.1 NATURA DELLA POENA STELLIONATUS


Figura criminosa non essendo contemplata nelle leggi istitutive delle q.perpetue, lo stellionato doveva essere assoggettato ad una poena a sua volta priva di fondamento in quelle leggi.

D.47,20,3,2 Ulp : poena autem stellionatus nulla legitima est, cum nec legitimum crimens sit . carattere legittimo del crimen e della pena erano venuti individuandosi in sede cogn.ex.ord. solent autem ex hoc extra ordinem plecti.


6.2 TIPOLOGIA DELLA POENA STELLIONATUS


D.47,20,3,2 Ulp con riguardo ai plebei menziona la sanzione limite opus metalli, per gli humiliores, meno rigido del metallum; per gli honestiores la pena non poteva essere

superiore alla relegatio o la motio ab ordine ( alternativamente ).


implicava la preventiva flagellazione, aveva carattere perpetuo,

poneva il reo nella condizione di servus poenae, per cui perdeva

ogni capacità giuridica. ( matrimonio si scioglieva, i beni venivano

confiscati, non poteva ricevere e disporre per testamento ).


6.3 INFAMIA E CRIMEN STELLIONATUS ( loro rapporto )


D.3,2,13,8 Ulp. 6 ad edictum : crimen stellionatus infamiam irrogat damnato, quamvis publicum non est iudicium. infamia per in condannato, sebbene il relativo iudicium non sia pubblico ;

D. 47,20,2 Ulp. 8 ad Sabinum : stellionatus iudicium famosus quidem non est, sed coercitionem extraordinariam habet. nega che derivi infamia.

In merito a tale contraddizione :

Mommsen si deve espungere il non dal secondo frammento ;

Ferrini alterazione del primo, è convinto che non derivasse infamia, collegata invece alla condanna a seguito di parallela actio de dolo ad opera della vittima del crimine ;

Levi infamante a seconda che concorresse con esso l'actio de dolo ;

Volterra in origine lo stellionato non portava infamia, solo Giustiniano abbia voluto collegare a questo anche l'infamia ;

Zilletti conferma quanto scritto nei brani ;

Mentxaka autenticità di entrambi i brani, l'infamia del reo si aveva quando il fatto integrasse un delictum, colpito da infamia ;

Garofalo da D.48,1,7 stellionato determinava sempre l'infamia del reo, viene confermato chiaramente dal primo brano; si può desumere che Ulpiano in un'altra opera, libro 8 ad Sabinum, intendesse sottolineare che il giudizio cui dava luogo lo stellionato era infamante e tuttavia non pubblico, essendo il rato perseguito ab initio nell'ambito della cogn.ex.ord versione originaria del secondo brano doveva esprimere tale concetto ..quidem publicum non est . ( con publicum riferito a iudicium ) , fermo restando che il non si doveva riconnettere al primo aggettivo



stellionatus iudicium famosus quidem publicum non est, sed coercitionem extraordinariam habet


Manumissio testamento consiste nella disposizione, contenuta nel testamento del dominus ed espressa in termini imperativi, che alla sua morte il servo diventi libero: stichus servus meus liber esto. Questa disposizione poteva essere accompagnata dalla istituzione del servo in erede ( liber et heres esto ), usato per evitare agli erede legittimi un'eredità onerosa e alla propria memoria lo scandalo di un processo fallimentare.

Actio ex empto venditore risponde oltre che di dolo e di colpa, pure di custodia circa la cosa venduta dal momento della conclusione del contratto al momento dela consegna al compratore.

Actio de dolo repressione del dolo, ad opera del giurista Aquilio Gallo : esperibile dalla vittima del raggiro, quando ha già per sua parte adempiuto agli obblighi nascenti dal negozio viziato, per ottenere la restituzione di ciò che ha dato o una riparazione del toro. Ha carattere penale, infamante. Applicata non solo quando vi era un raggiro, ma anche nei casi nei quali una delle due parti si fosse maliziosamente comportata in confronto dell'altra nel tempo successivo, supposta la mancanza di altri mezzi giudiziari.





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