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LE SPECIE TIPICHE DI OBBLIGAZIONI

giurisprudenza



LE SPECIE TIPICHE DI OBBLIGAZIONI




Le Obbligazioni Pecuniarie



Sono trattate dall'Art. 1277 s.s.




PECUNIARIO = di denaro per lo più utilizzato come oggetto di scambio


I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento per il suo valore nominale - Art. 12771


Questa norma detta il PRINCIPIO NOMINALISTICO - vale solo per quello di valuta e non di valore.


Valuta: ha per oggetto somma di denaro già determinata


Valore: ha per oggetto somma di denaro che deve essere determinata con riferimento a

determinati criteri (es.: risarcimento di denaro)



Se la moneta in 20 anni ha tenuto lo stesso potere d'acquisto, non esistono problemi.

In periodi con più inflazione, però, l'obbligazione pecuniaria risulta, per il creditore, molto vantaggiosa; al contrario nel caso di una rivalutazione monetaria


Obbligazione pecuniaria    vantaggiosa per il debitore


Art. 12772 : se la somma dovuta è determinata in una moneta che non ha più corso legale al tempo del pagamento, questo deve farsi in moneta legale ragguagliata per valore alla prima.


Art. 1278: se la somma dovuta è determinata in una moneta non avente corso legale nello Stato, il debitore può pagare in moneta legale, al corso del cambio nel giorno della scadenza e nel luogo stabilito per il pagamento.

Il rischio del creditore non si basa tanto sull'inflazione, quanto sull'oscillazione del cambio.


Art. 1279: la disposizione dell'articolo precedente non si applica nel caso in cui la moneta non avente corso legale nello Stato è indicata con la clausola "effettivo"(no facoltà di scelta perché da contratto quella è la moneta), a meno che, alla scadenza dell'obbligazione, non sia possibile procurarsi tale moneta.


Per evitare i rischi della svalutazione, i privati possono avvalersi delle formule contrattuali, oppure dei principi stabiliti dalla legge. Es.: la legge tutela il salario dei lavoratori subordinati.

Di solito, però, la garanzia del credito è affidata alle parti.


-) Debiti di valuta  = debiti soggetti al principio nominalistico


-) Debiti di valore  = hanno ad oggetto una somma di denaro che non risente del

principio nominalistico.


La differenza non viene decisa dalle parti.





Funzione Interessi




Frutto civile solo debiti remunerativa

del capitale  liquidi ed esegibili (in cambio del vantaggio derivante

ad un soggetto, dalla disponibiltà

di un capitale altrui)




INTERESSI




Corrispettivi Compensativi Moratori

(una sorta di

risarcimento danni)




INTERESSI




Legali Convenzionali

Art. 1282: si applicano previsti dalle

quando le parti non ne  parti

abbiano pattuito uno

convenzionale e questo

patto deve risultare per

iscritto (1999    2,5%)




Usurai solo convenzionali



superano del 50% quelli

medi praticati dalle banche

e dagli intermediari finanziari


se sono presenti interessi usurai, il patto convenzionale è nullo e non sono dovuti interessi, neppure legali.


Interessi corrispettivi: per mutui, crediti liquidi ed esegibili si producono automaticamente interessi corrispettivi che corrispondono al 10% delle somme su base annua.


Interessi compensativi: devono essere corrisposti dal creditore, a causa del ritardato conseguimento della somma; ne trae vantaggio il debitore che non paga subito.


Interessi moratori: dovuti nella  legale - se il debitore è inadempiente al pagamento di un debito pecuniario, il creditore, ammesso che chieda costantemente il risarcimento ad debitore, ha diritto di pretendere, sulla somma dovuta, gli interessi moratori.





Al creditore che dimostri di aver subito un "danno maggiore" spetta l'ulteriore risarcimento (a meno che non sia stata prevista nel contratto una possibilità di inadempimento).

Ciò suddetto vuol dire che: anche in presenza di principio nominalistico, quando il ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie è lungo abbastanza da provocare una diminuzione sensibile del potere d'acquisto della moneta, il creditore ha diritto di essere risarcito: Danno da svalutazione







Le obbligazioni alternative



Di solito, la prestazione a carico del debitore è unica.

Nelle obbligazioni alternative si hanno due o più prestazioni; il debitore è libero estinguendone uno a sua scelta.

Il debitore, però, non può costringere il creditore ad accettare parte di una e parte di un'altra (Art. 1285)


Successivamente alla scelta, avviene la concentrazione (definitiva individuazione della prestazione da eseguire)


Art. 1286: Scelta = unilaterale e recettizia; spetta al debitore se non è stata affidata al creditore o ad un terzo; diviene irrevocabile con l'esecuzione di una delle prestazioni o con la dichiarazione di scelta da una delle parti.

Se la scelta deve essere fatta da più persone, il giudice pone un termine e se non si rispetta il termine sarà il giudice ad effettuare la scelta.


Art. 1287: Se il debitore non esegue neanche una delle prestazioni, la scelta spetta al creditore    al termine al terzo al termine al giudice.


Art. 1288: L'obbligazione alternativa diviene semplice se una delle prestazioni non poteva formare oggetto di obbligazione o se è divenuta impossibile per causa non imputabile da alcuna delle parti.


Art. 1289

Se la scelta spetta al debitore ed una delle prestazioni diviene impossibile per causa a lui imputabile, l'obbligazione alternativa diviene semplice. Se una delle prestazioni diviene impossibile per colpa del creditore, il debitore è liberato dall'obbligazione, a meno che non preferisca eseguire l'altra prestazione e chiedere il rimborso dei danni.


Se la scelta spetta al creditore, il debitore è libero, se una delle prestazioni diviene impossibile per colpa del creditore, a meno che questi preferisca esigere l'altra prestazione e risarcire il danno. Se l'impossibilità è da addossare al debitore, il creditore può scegliere l'altra prestazione o esigere il risarcimento del danno.


Art. 1290: Se la scelta spetta al debitore ed una delle prestazioni è impossibile per causa sua e l'altra per caso fortuito, egli deve pagare l'equivalente dell'ultima. Se l'impossibilità imputabile riguarda entrambe le prestazioni, il debitore dovrà pagare l'equivalente dell'una o dell'altra, a sua scelta.







Le obbligazioni solidali


Art. 1292


v    Più debitori della stessa prestazione, ciascuno può essere costretto all'adempimento totale e l'adempimento da parte di uno libera tutti (solidarietà passiva)


v    Più creditori e ciascuno ha il diritto di chiedere l'intero adempimento e l'adempimento conseguito da uno libera il debitore da tutti i creditori (solidarietà attiva)


Per la solidarietà non basta quindi una pluralità di soggetti; essa non esclude, però, che i singoli debitori siano tenuti ciascuno con modalità diverse verso i singoli creditori - Art. 1293


Salvo patto contrario, l'obbligazione si divide tra gli eredi di un condebitore o un creditore in solido, in proporzione delle rispettive quote - Art. 1295


Art. 1296: in caso di solidarietà attiva il debitore può scegliere di pagare ad uno qualsiasi dei creditori se non esiste una domanda giudiale.


Art, 1298: nei rapporti interni, l'obbligazione solidale si divide in parte uguale tra i vari debitori o creditori, se non risulta diversamente, a meno che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di uno di essi


Art. 1299: il debitore che ha pagato l'intero debito può ripetere dai condebitori solo la parte di ciascuno di essi. Se è insolvente, la perdita si ripartisce tra i condebitori.




Le Obbligazioni Parziarie



Più debitori o creditori; l'obbligazione non è solidale; ciascuno dei creditori non può domandare il soddisfacimento del creditore che ha la sua parte e ciascuno dei debitori non è tenuto a pagare il debitore che per la sua parte - Art. 1314


Se l'obbligazione è indivisibile si applicano le norme dell'obbligazione solidale: Art. 1317

Si ha quando la prestazione ha per oggetto una cosa o un fatto che non può per sua natura essere diviso - Art. 1316






Obbligazione indivisibile



Oggettivamente Soggettivamente


per sua natura indivisibile pena la è naturalmente divisibile, ma diviso

perdita del suo valore o la non può soddisfare l'interesse

diminuzione di esso del/dei creditore/i







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